CASS
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/08/2025, n. 28675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28675 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28675 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 23/04/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del giorno 11 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della prima decisione, ha determinato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna di SS AM per il delitto di cui agli artt. 110, 624- bis cod. peri. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (anche per il travisamento della prova), in particolare in ordine alle discrasie tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle degli altri testi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono stati denunciati la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla disposta escussione della persona offesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e alla successiva acquisizione delle sue dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. È dirimente osservare che il secondo motivo ricorso non è manifestamente infondato. Invero, «ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di soggetti divenuti successivamente irreperibili, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale» (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015 - dep. 2016, N. Rv. 266601 - 01); e, nel caso in esame, all'udienza del 6 marzo 2023 è stata disposta l'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa NA AV in ragione dell'esito negativo delle sue ricerche (e della sua irreperibilità), quantunque dette ricerche fossero state compiute nel 2021. Deve, pertanto, rilevarsi che il 4 maggio 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 4 novembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto della pena applicabile ratione temporis e dell'interruzione del termine, non constando alcuna sospensione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/04/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28675 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 23/04/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del giorno 11 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della prima decisione, ha determinato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna di SS AM per il delitto di cui agli artt. 110, 624- bis cod. peri. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (anche per il travisamento della prova), in particolare in ordine alle discrasie tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle degli altri testi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono stati denunciati la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla disposta escussione della persona offesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e alla successiva acquisizione delle sue dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. È dirimente osservare che il secondo motivo ricorso non è manifestamente infondato. Invero, «ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di soggetti divenuti successivamente irreperibili, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale» (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015 - dep. 2016, N. Rv. 266601 - 01); e, nel caso in esame, all'udienza del 6 marzo 2023 è stata disposta l'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa NA AV in ragione dell'esito negativo delle sue ricerche (e della sua irreperibilità), quantunque dette ricerche fossero state compiute nel 2021. Deve, pertanto, rilevarsi che il 4 maggio 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 4 novembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto della pena applicabile ratione temporis e dell'interruzione del termine, non constando alcuna sospensione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/04/2025.