Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1124 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Marras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/02/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Furtei, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) I coniugi prestano consenso reciprocamente per il rilascio del passaporto e dei documenti per l'espatrio per se stessi e per i figli minori e Persona_1 Per_2
[...]
c) I coniugi, considerate le rispettive capacità economico-reddituali, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, e non si riconoscono reciprocamente il diritto ad un assegno di mantenimento.
d) I coniugi dichiarano di aver già definito tutti i rapporti economici e patrimoniali dipendenti dal matrimonio e dalla comunione legale e comunque insorti nel corso della vita comune, cosicché rinunceranno reciprocamente a qualunque pretesa economica derivante dal matrimonio e dalla comunione coniugale (ivi comprese quelle sul TFR maturato e maturando, quelle relative alla pensione di reversibilità o all'assegno sull'eredità).
Il SI. , difatti, si obbliga a manlevare integralmente la SI.ra Parte_1
dal pagamento della somma ingiunta con Decreto ingiuntivo n. CP_1
3621/2024 (RG 5767/2024) emesso dal Giudice di Pace di Cagliari , in data
30/10/2024, e oggetto di accordo di transazione tra Fire S.p.A. con il ministero
Pag. 2 di 4 dell'avv. Mario Anzà e con il ministero dell'avv. Stefania Parte_1
Carta, e con il ministero dell'avv. Antonella Marras, in data CP_1
29/01/2025, obbligandosi integralmente al pagamento di quanto ivi indicato, e/o eventualmente di quanto verrà stabilito in corso di causa, senza rivalsa alcuna nei confronti della SI.ra , stante l'appartenenza personale CP_1 integrale del debito ivi indicato.
e) I coniugi stabiliscono concordemente l'affidamento condiviso dei Parte_2 due figli minori e in favore ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
e che gli stessi confermino e fissino la propria residenza presso la residenza della madre.
f) Il SI. corrisponderà in favore della SI.ra la Parte_1 CP_1 somma pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili a titolo di assegno di mantenimento per entrambi i figli minori, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese alle coordinate bancarie del c/c della SI.ra CP_1
Il SI. , corrisponderà (anche) il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie debitamente documentate e concordate tra i genitori, e sostenute per entrambi i figli minori.
Le predette somme sostenute per il pagamento delle spese straordinarie dovranno essere corrisposte entro il giorno 05 del mese successivo al pagamento di riferimento, e saranno oggetto di regolamentazione come e secondo le Linee
Guida del ConSIlio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
g) Il SI. è concorde affinché l'Assegno Unico (o eventuale altro Parte_1 emolumento equipollente), nonché le detrazioni per figli previsti da qualsivoglia
Ente saranno a carico e spetteranno integralmente alla genitrice, quale collocataria prevalente.
h) Il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diverso Parte_1 accordo tra i genitori, secondo i propri impegni lavorativi e nel rispetto delle preferenze volta per volta espresse dai figli stessi, senza pregiudizio dei tempi complessivi di permanenza e con possibilità di recupero in caso di rinvio, nei termini seguenti: ogni weekend, periodo durante il quale i minori pernotteranno con il padre, ovvero potrà andare a prenderli dal sabato pomeriggio dalle ore
14:00 e tenerli con se sino alle ore 21:30 della domenica, con obbligo del padre di prenderli e riaccompagnarli presso il domicilio della madre.
i) I SIg. concordemente stabiliscono che per le vacanze estive il Parte_2 SI. possa trascorre con entrambi i figli minori sia nel mese di luglio che Pt_1 nel mese di agosto 20 (venti) giorni consecutivi;
la fissazione dell'esatto periodo delle vacanze estive deve essere comunicato alla genitrice entro il 20 giugno di ogni anno.
Per le vacanze di Natale e Santo Stefano e della vigilia dell'anno 31 dicembre e
1° di gennaio capodanno, i genitori concordano che seguiranno l'alternanza, gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre, con inizio Natale e Santo
Pag. 3 di 4 con il padre, viceversa il 31 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026 con Persona_3 la madre, e gli anni successivi seguiranno l'alternanza.
Viceversa, per le giornate di Pasqua e ET seguiranno la seguente alternanza: Pasqua 2025 con la madre e ET 2025 con il padre, gli anni successivi l'alternanza Pasqua 2026 con il padre e ET 2026 con la madre.
Altrettanta alternanza seguiranno le festività del 06 gennaio festa della Epifania, il 25 aprile festa della Liberazione, il 1° maggio festa dei Lavoratori, il 02 giugno festa della Repubblica, il 15 agosto festa dell'Assunta, il 1° novembre giorno dei Santi, l'8 dicembre festa dell'Immacolata, e per tutto l'anno 2025 le predette festività entrambi i bambini le trascorreranno in maniera alternata con il padre e con la madre.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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