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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3205/2018
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 29.05.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3205/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Esposito Tommaso presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Acerra (NA) alla via Soriano n. 124
ATTORE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in Controparte_2
virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Zappa Paola presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Brescia alla Via Carlo Zima, 2/4
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2018, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 837/2018 emesso dal Tribunale di Nola il
08.03.2018, depositato in data 09.03.2018 e notificato in data 22.03.2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 58.079,43 oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
pagina 2 di 8 La ricorrente in sede monitoria deduceva di essere creditrice di della Parte_1
somma di € 58.079,43 a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica in forza di fatture non pagate.
Deduceva ancora che il credito era provato dall'estratto autentico delle scritture contabili.
L'opponente, a sostegno della proposta opposizione, deduceva la genericità del ricorso per decreto ingiuntivo in merito alla ricostruzione dei fatti, la mancanza di prova delle contestazioni sollevate, nonché, l'assenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito vantato. Chiedeva pertanto di dichiararsi nullo, inammissibile ed improcedibile la domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, e chiedendo l'integrale rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta evidenziava che la pretesa creditoria azionata era legittima in quanto conseguente a prelievi abusivi riscontrati dai tecnici verificatori. Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione, evidenziando di aver solo fatturato i consumi come rilevati e comunicati dal distributore E-Distribuzione S.p.A. in conseguenza dei prelievi irregolari accertati, senza alcuna propria responsabilità.
Con ordinanza del 14.03.2019, il Giudice ammetteva la prova testimoniale formulata dalla società opposta. Nessuna richiesta istruttorie veniva, invece, formulata dalla parte opponente.
All'esito della prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi fissata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.04.2024 la quale veniva rinviata, per i medesimi incombenti, all'odierna udienza.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, l'opposizione è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 8 Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Pertanto, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria (cfr. Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 122/2025 del 20-03-2025).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che il credito oggetto di causa attiene al mancato pagamento da parte dell'opponente delle fatture n.
636652342027589 del 3.4.2012 e n. 636650510610617 del 3.1.2013 per l'importo di €
58.079,43.
A fondamento della propria domanda l'opponente ha contestato la nullità del ricorso per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge, il valore probatorio della fattura in ordine all'esistenza del credito, nonché l'accertamento effettuato e le misurazioni applicate.
Ebbene, le predette doglianze si sono rilevate infondate.
In primo luogo, appare priva di rilievo l'eccezione di mancanza di prova scritta del credito, in quanto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo la società CP_3
ha depositato le fatture e l'estratto autentico notarile.
[...]
pagina 4 di 8 A tal riguardo l'art. 634 c.p.c. prevede: “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Ne deriva che, avendo la ricorrente prodotto, nella fase monitoria, l'estratto autentico notarile, ben poteva essere emesso il decreto ingiuntivo de quo.
Neppure possono essere accolte le contestazioni relative all'accertamento effettuato e alle misurazioni applicate.
È documentalmente dimostrato che, in data 16.03.2012, i tecnici dipendenti di E-
Distribuzione eseguivano la verifica in Acerra al Corso Italia 26 presso la fornitura intestata a ed utilizzata da All'esito di tale verifica CP_4 Parte_1
veniva riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica come da verbale CP_2
sottoscritto dall'opponente.
Nel verbale n. 89963, redatto dagli accertatori si legge: “Contatore ubicato all'esterno dell'immobile. All'atto della verifica si è constatato e fatto constatare che dalla cassetta
4x16 c'è una deviazione con un cavo di Ø 6 x 3 + 1 mmq in rame che va ad alimentare elettricamente n. 2 locali ubicati nel cortile dell'immobile. Con tali anomalie si è prelevata energia elettrica senza che ne venisse registrata e fatturata. NB la montante cliente è di Ø 6 x 3 +1 mmq in rame. La montante è di Ø 10 x 3 + 1 in rame”.
In merito all'efficacia probatoria di un verbale di verifica del distributore, la Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n. 7075/20 ha rilevato che: “l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell - incaricati dell'esazione dei CP_2
pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o pagina 5 di 8 dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione”.
Pertanto, quanto affermato nel verbale dagli accertatori, che hanno la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ha valore di atto pubblico.
Peraltro, il contenuto del verbale di accertamento è stato confermato dallo stesso accertatore, il quale, all'udienza del 24.06.2021, ha ribadito che al Persona_1
momento della verifica in Acerra presso la fornitura intestata ad aveva CP_4
riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica, confermando la presenza sul posto dell'opponente, il quale aveva assistito alle operazioni di verifica.
Ne consegue che risulta provato quanto dedotto dall'opposto.
Va considerato poi che la ricostruzione dei consumi veniva effettuata da E-Distribuzione
S.p.A. sulla base della potenza tecnicamente prevedibile ed il calcolo veniva effettuato sulla base del periodo di prescrizione, per il recupero del credito (17.03.2007 -
16.03.2012), essendo il contatore spento al momento dell'accertamento e la fornitura non attiva.
Quindi, sulla base della ricostruzione operata da E- Distribuzione, la società opposta ha emesso poi le fatture n. 636652342027589 del 3.4.2012 e 636650510610617 del
3.1.2013 per l'importo di € 58.079,43, che contabilizzano il consumo ricostruito.
Ebbene, a fronte della ricostruzione dei consumi operata dalla convenuta società,
l'attore, che contesta la stima e le modalità utilizzate, avrebbe dovuto dimostrare, da un lato, che l'inizio del prelievo fraudolento avesse una diversa decorrenza, e, dall'altro lato, che il consumo ricostruito fosse sproporzionato rispetto a quello realmente effettuato.
Al contrario l'opponente si è limitato a contestazioni generiche e non dettagliate sia in merito alla misurazione sia in merito alle modalità utilizzate per la stima della stessa.
pagina 6 di 8 Pertanto, priva di pregio è la contestazione relativa al periodo di misurazione interessato, in quanto l'opposta ha precisato che il periodo in questione veniva opportunamente contenuto nel quinquennio in ragione del maturare della prescrizione con riguardo al periodo precedente, essendo implicita la risalenza nel tempo dell'allaccio abusivo.
Altrettanto infondata, perché generica, è anche la contestazione dell'opponente relativa alla misurazione così come effettuata, a suo dire eseguita in maniera forfettaria e non sulla base dell'effettivo consumo e peraltro non supportata da elementi che dimostrano che il criterio adottato per la misurazione è errato.
Ne deriva, pertanto, che in assenza di specifica contestazione del metodo di contabilizzazione utilizzato, criterio tanto più attendibile in considerazione della terzietà rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione della stessa ENEL Distribuzione
S.p.a., soggetto deputato a tale verifica, non può che riconoscersi sufficiente affidamento alla ricostruzione dei consumi operata, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Cass. 13605/19).
Parimenti, devono ritenersi corrette le fatture emesse da le quali Controparte_3
contengono l'analitica indicazione dei ricalcoli effettuati.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri di cui D.M. 55/2014, seguendo i valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 837/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 08.03.2018.
pagina 7 di 8 2) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese processuali che liquida nella somma di euro 7.052,00 per compenso oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA.
Nola, 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 29.05.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3205/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Esposito Tommaso presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Acerra (NA) alla via Soriano n. 124
ATTORE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in Controparte_2
virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Zappa Paola presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Brescia alla Via Carlo Zima, 2/4
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2018, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 837/2018 emesso dal Tribunale di Nola il
08.03.2018, depositato in data 09.03.2018 e notificato in data 22.03.2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 58.079,43 oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
pagina 2 di 8 La ricorrente in sede monitoria deduceva di essere creditrice di della Parte_1
somma di € 58.079,43 a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica in forza di fatture non pagate.
Deduceva ancora che il credito era provato dall'estratto autentico delle scritture contabili.
L'opponente, a sostegno della proposta opposizione, deduceva la genericità del ricorso per decreto ingiuntivo in merito alla ricostruzione dei fatti, la mancanza di prova delle contestazioni sollevate, nonché, l'assenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito vantato. Chiedeva pertanto di dichiararsi nullo, inammissibile ed improcedibile la domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, e chiedendo l'integrale rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta evidenziava che la pretesa creditoria azionata era legittima in quanto conseguente a prelievi abusivi riscontrati dai tecnici verificatori. Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione, evidenziando di aver solo fatturato i consumi come rilevati e comunicati dal distributore E-Distribuzione S.p.A. in conseguenza dei prelievi irregolari accertati, senza alcuna propria responsabilità.
Con ordinanza del 14.03.2019, il Giudice ammetteva la prova testimoniale formulata dalla società opposta. Nessuna richiesta istruttorie veniva, invece, formulata dalla parte opponente.
All'esito della prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi fissata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.04.2024 la quale veniva rinviata, per i medesimi incombenti, all'odierna udienza.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, l'opposizione è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 8 Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Pertanto, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria (cfr. Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 122/2025 del 20-03-2025).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che il credito oggetto di causa attiene al mancato pagamento da parte dell'opponente delle fatture n.
636652342027589 del 3.4.2012 e n. 636650510610617 del 3.1.2013 per l'importo di €
58.079,43.
A fondamento della propria domanda l'opponente ha contestato la nullità del ricorso per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge, il valore probatorio della fattura in ordine all'esistenza del credito, nonché l'accertamento effettuato e le misurazioni applicate.
Ebbene, le predette doglianze si sono rilevate infondate.
In primo luogo, appare priva di rilievo l'eccezione di mancanza di prova scritta del credito, in quanto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo la società CP_3
ha depositato le fatture e l'estratto autentico notarile.
[...]
pagina 4 di 8 A tal riguardo l'art. 634 c.p.c. prevede: “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Ne deriva che, avendo la ricorrente prodotto, nella fase monitoria, l'estratto autentico notarile, ben poteva essere emesso il decreto ingiuntivo de quo.
Neppure possono essere accolte le contestazioni relative all'accertamento effettuato e alle misurazioni applicate.
È documentalmente dimostrato che, in data 16.03.2012, i tecnici dipendenti di E-
Distribuzione eseguivano la verifica in Acerra al Corso Italia 26 presso la fornitura intestata a ed utilizzata da All'esito di tale verifica CP_4 Parte_1
veniva riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica come da verbale CP_2
sottoscritto dall'opponente.
Nel verbale n. 89963, redatto dagli accertatori si legge: “Contatore ubicato all'esterno dell'immobile. All'atto della verifica si è constatato e fatto constatare che dalla cassetta
4x16 c'è una deviazione con un cavo di Ø 6 x 3 + 1 mmq in rame che va ad alimentare elettricamente n. 2 locali ubicati nel cortile dell'immobile. Con tali anomalie si è prelevata energia elettrica senza che ne venisse registrata e fatturata. NB la montante cliente è di Ø 6 x 3 +1 mmq in rame. La montante è di Ø 10 x 3 + 1 in rame”.
In merito all'efficacia probatoria di un verbale di verifica del distributore, la Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n. 7075/20 ha rilevato che: “l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell - incaricati dell'esazione dei CP_2
pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o pagina 5 di 8 dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione”.
Pertanto, quanto affermato nel verbale dagli accertatori, che hanno la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ha valore di atto pubblico.
Peraltro, il contenuto del verbale di accertamento è stato confermato dallo stesso accertatore, il quale, all'udienza del 24.06.2021, ha ribadito che al Persona_1
momento della verifica in Acerra presso la fornitura intestata ad aveva CP_4
riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica, confermando la presenza sul posto dell'opponente, il quale aveva assistito alle operazioni di verifica.
Ne consegue che risulta provato quanto dedotto dall'opposto.
Va considerato poi che la ricostruzione dei consumi veniva effettuata da E-Distribuzione
S.p.A. sulla base della potenza tecnicamente prevedibile ed il calcolo veniva effettuato sulla base del periodo di prescrizione, per il recupero del credito (17.03.2007 -
16.03.2012), essendo il contatore spento al momento dell'accertamento e la fornitura non attiva.
Quindi, sulla base della ricostruzione operata da E- Distribuzione, la società opposta ha emesso poi le fatture n. 636652342027589 del 3.4.2012 e 636650510610617 del
3.1.2013 per l'importo di € 58.079,43, che contabilizzano il consumo ricostruito.
Ebbene, a fronte della ricostruzione dei consumi operata dalla convenuta società,
l'attore, che contesta la stima e le modalità utilizzate, avrebbe dovuto dimostrare, da un lato, che l'inizio del prelievo fraudolento avesse una diversa decorrenza, e, dall'altro lato, che il consumo ricostruito fosse sproporzionato rispetto a quello realmente effettuato.
Al contrario l'opponente si è limitato a contestazioni generiche e non dettagliate sia in merito alla misurazione sia in merito alle modalità utilizzate per la stima della stessa.
pagina 6 di 8 Pertanto, priva di pregio è la contestazione relativa al periodo di misurazione interessato, in quanto l'opposta ha precisato che il periodo in questione veniva opportunamente contenuto nel quinquennio in ragione del maturare della prescrizione con riguardo al periodo precedente, essendo implicita la risalenza nel tempo dell'allaccio abusivo.
Altrettanto infondata, perché generica, è anche la contestazione dell'opponente relativa alla misurazione così come effettuata, a suo dire eseguita in maniera forfettaria e non sulla base dell'effettivo consumo e peraltro non supportata da elementi che dimostrano che il criterio adottato per la misurazione è errato.
Ne deriva, pertanto, che in assenza di specifica contestazione del metodo di contabilizzazione utilizzato, criterio tanto più attendibile in considerazione della terzietà rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione della stessa ENEL Distribuzione
S.p.a., soggetto deputato a tale verifica, non può che riconoscersi sufficiente affidamento alla ricostruzione dei consumi operata, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Cass. 13605/19).
Parimenti, devono ritenersi corrette le fatture emesse da le quali Controparte_3
contengono l'analitica indicazione dei ricalcoli effettuati.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri di cui D.M. 55/2014, seguendo i valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 837/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 08.03.2018.
pagina 7 di 8 2) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese processuali che liquida nella somma di euro 7.052,00 per compenso oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA.
Nola, 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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