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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7551 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45517/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45517/2024 tra
- PIAZZA SAN LORENZO 15 - TREZZANO SUL Parte_1 NAVIGLIO
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per - Parte_1 Controparte_2
l'avv. OMAZZI si riporta alle note conclusive depositate
[...]
Per l'avv. G. Guido in sost. Avv. CALABRIA si riporta integralmente agli Controparte_1 atti insistendo per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, depositati al fascicolo telematico che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45517/2024 promossa da:
Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLA LUCIA OMAZZI, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Piazza Del Popolo n. 14 Arluno, presso il difensore ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2 CALABRIA, elettivamente domiciliata in Viale Premuda n. 10 Milano, presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
In via principale
dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite essendo intervenuto un accordo transattivo tra le parti che non prevedeva il pagamento di spese legali. In via subordinata:
laddove, invece, il Giudice adito non volesse dichiarare cessata la materia del contendere per tutte le motivazioni dedotte, dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione e di conseguenza dichiarare inesistente e/o nulla l'ingiunzione di pagamento notificata e dichiarare, comunque, indeterminata la domanda dell'opposta e revocare l'ingiunzione dichiarando che nulla è dovuto alla stessa opposta. Con vittoria di spese diritti e onorari di lite.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
Voglia il Tribunale adito, respinte le eccezioni, deduzioni e domande avversarie: nel merito
- dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con condanna avversaria al pagamento degli onorari e spese di causa per soccombenza virtuale, o altra somma ritenuta di giustizia.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno dato atto che è cessata la materia del contendere tra le stesse e hanno chiesto al Giudice una pronuncia dichiarativa in conformità, con la conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del opponente, hanno però chiesto che il Giudice decida Parte_1 in tema di spese in forza del principio di soccombenza virtuale.
Sul punto il ha allegato che l'accordo transattivo in sede stragiudiziale è Parte_1 intervenuto direttamente tra le parti, senza l'intervento dei difensori, con un piano di rientro che il condominio sta onorando (Doc.44 parte convenuta). Detto accordo però, sarebbe stato raggiunto esclusivamente a mero scopo transattivo, senza riconoscimento da parte del del debito Parte_1 originario di cui all'ingiunzione di pagamento opposta difatti come riportato testualmente nell'accordo siglato, il condominio per definire il contenzioso ha sì riconosciuto di avere un debito - peraltro di cifra inferiore al debito di cui all'ingiunzione - concordando i termini di pagamento e riconoscendo alla
[...] anche una quota per interessi di dilazione e di mora, come previsto dalla Carta e CP_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ma nulla è stato inserito dalle parti in merito alle spese legali del giudizio già in corso tra le stesse. Secondo la tesi dell'opponente le parti, non regolamentando l'aspetto delle spese processuali, si sarebbero rimesse alla prassi comune in forza della quale, in caso di transazione della lite, le spese processuali debbono intendersi interamente compensate tra le stesse.
Al contrario la società ha insistito per il riconoscimento delle spese di causa. CP_1
Quanto al merito deve innanzitutto dirsi che nel contesto descritto sia venuto meno l'interesse delle parti ad agire e a contraddire, essendo cessata ogni posizione di contrasto tra le stesse, ciò impone una pronuncia che pur senza entrare nel merito delle questioni, revochi l'ingiunzione, in quanto emessa in relazione ad una pretesa creditoria non più attuale.
Quanto alle spese di causa il Giudice ritiene, difformemente da quanto evidenziato dall'opponente che una mancata definizione delle spese di lite nell'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti non equivalga all'adesione alla prassi descritta dall'opponente e invece appare necessario che il G.I si esprima affidandosi al principio della c.d. soccombenza virtuale. Ebbene, considerato che, sotto tale profilo, il venir meno della pretesa creditoria dell'opposta è coinciso con l'adempimento della prestazione del pagamento del corrispettivo, sotteso al contratto, da parte dell'opponente – indipendentemente dall'avere accettato il piano di rientro a soli fini conciliativi - sia soccombente virtuale nel presente giudizio, con tutte le conseguenze in tema di spese di lite, come da dispositivo.
Le spese di giudizio andranno dunque liquidate a favore della parte opposta, tenuto conto sia delle fasi effettivamente svolte, sia delle argomentazioni svolte in atti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e, per l'effetto, revoca l'ingiunzione di pagamento ex art. 2, 3 R.D. 14.4.1910 n. 639 e 228, 229 Dlgs. N. 51/1998; condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere all'opposta, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 2.500 euro oltre accessori.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 9 ottobre 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45517/2024 tra
- PIAZZA SAN LORENZO 15 - TREZZANO SUL Parte_1 NAVIGLIO
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per - Parte_1 Controparte_2
l'avv. OMAZZI si riporta alle note conclusive depositate
[...]
Per l'avv. G. Guido in sost. Avv. CALABRIA si riporta integralmente agli Controparte_1 atti insistendo per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, depositati al fascicolo telematico che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45517/2024 promossa da:
Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLA LUCIA OMAZZI, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Piazza Del Popolo n. 14 Arluno, presso il difensore ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2 CALABRIA, elettivamente domiciliata in Viale Premuda n. 10 Milano, presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
In via principale
dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite essendo intervenuto un accordo transattivo tra le parti che non prevedeva il pagamento di spese legali. In via subordinata:
laddove, invece, il Giudice adito non volesse dichiarare cessata la materia del contendere per tutte le motivazioni dedotte, dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione e di conseguenza dichiarare inesistente e/o nulla l'ingiunzione di pagamento notificata e dichiarare, comunque, indeterminata la domanda dell'opposta e revocare l'ingiunzione dichiarando che nulla è dovuto alla stessa opposta. Con vittoria di spese diritti e onorari di lite.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
Voglia il Tribunale adito, respinte le eccezioni, deduzioni e domande avversarie: nel merito
- dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con condanna avversaria al pagamento degli onorari e spese di causa per soccombenza virtuale, o altra somma ritenuta di giustizia.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno dato atto che è cessata la materia del contendere tra le stesse e hanno chiesto al Giudice una pronuncia dichiarativa in conformità, con la conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del opponente, hanno però chiesto che il Giudice decida Parte_1 in tema di spese in forza del principio di soccombenza virtuale.
Sul punto il ha allegato che l'accordo transattivo in sede stragiudiziale è Parte_1 intervenuto direttamente tra le parti, senza l'intervento dei difensori, con un piano di rientro che il condominio sta onorando (Doc.44 parte convenuta). Detto accordo però, sarebbe stato raggiunto esclusivamente a mero scopo transattivo, senza riconoscimento da parte del del debito Parte_1 originario di cui all'ingiunzione di pagamento opposta difatti come riportato testualmente nell'accordo siglato, il condominio per definire il contenzioso ha sì riconosciuto di avere un debito - peraltro di cifra inferiore al debito di cui all'ingiunzione - concordando i termini di pagamento e riconoscendo alla
[...] anche una quota per interessi di dilazione e di mora, come previsto dalla Carta e CP_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ma nulla è stato inserito dalle parti in merito alle spese legali del giudizio già in corso tra le stesse. Secondo la tesi dell'opponente le parti, non regolamentando l'aspetto delle spese processuali, si sarebbero rimesse alla prassi comune in forza della quale, in caso di transazione della lite, le spese processuali debbono intendersi interamente compensate tra le stesse.
Al contrario la società ha insistito per il riconoscimento delle spese di causa. CP_1
Quanto al merito deve innanzitutto dirsi che nel contesto descritto sia venuto meno l'interesse delle parti ad agire e a contraddire, essendo cessata ogni posizione di contrasto tra le stesse, ciò impone una pronuncia che pur senza entrare nel merito delle questioni, revochi l'ingiunzione, in quanto emessa in relazione ad una pretesa creditoria non più attuale.
Quanto alle spese di causa il Giudice ritiene, difformemente da quanto evidenziato dall'opponente che una mancata definizione delle spese di lite nell'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti non equivalga all'adesione alla prassi descritta dall'opponente e invece appare necessario che il G.I si esprima affidandosi al principio della c.d. soccombenza virtuale. Ebbene, considerato che, sotto tale profilo, il venir meno della pretesa creditoria dell'opposta è coinciso con l'adempimento della prestazione del pagamento del corrispettivo, sotteso al contratto, da parte dell'opponente – indipendentemente dall'avere accettato il piano di rientro a soli fini conciliativi - sia soccombente virtuale nel presente giudizio, con tutte le conseguenze in tema di spese di lite, come da dispositivo.
Le spese di giudizio andranno dunque liquidate a favore della parte opposta, tenuto conto sia delle fasi effettivamente svolte, sia delle argomentazioni svolte in atti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e, per l'effetto, revoca l'ingiunzione di pagamento ex art. 2, 3 R.D. 14.4.1910 n. 639 e 228, 229 Dlgs. N. 51/1998; condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere all'opposta, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 2.500 euro oltre accessori.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 9 ottobre 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola pagina 3 di 4 pagina 4 di 4