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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/10/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1677/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1677/2023 R.G. promossa da
C.F.: , in proprio nonché quale socio Parte_1 C.F._1 della VALORIZZAZIONI GROSSETANE SAS DI BROGI ALFIERO, società cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, e quale Amministratore Unico di , società dichiarata fallita, Controparte_1 rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di riassunzione avanti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., dall'Avv. AU NI, presso il cui studio in Firenze, Piazza de' Salterelli n. 1, è elettivamente domiciliato
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_2 C.F._2 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Davide
Mignone, presso il cui studio in Verona, Via Don Enrico Tazzoli n. 6, è elettivamente domiciliato
C.F.: ), contumace Controparte_3 C.F._3
(C.F.: ), contumace Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTI avente ad oggetto: Altri contratti atipici N. 1677/2023 R.G. 2 / 35
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.12.2024, per l'Avv. Maria Rita Maccioni, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
AU NI, conclude come da comparsa in riassunzione notificata il
28.7.2023: “Voglia il TRIBUNALE DI SIENA, contrariis reiectis: (a) “accertare e dichiarare l'inadempimento grave e reiterato dei convenuti alle obbligazioni tutte scaturenti dal ripassato contratto di consulenza ed assistenza sottoscritto dalle parti in data 05.11.02 disponendone, per tale ragione, la risoluzione e, conseguentemente, affermatane la responsabilità, condannare i sigg.ri CP_2
e/o la società e/o il Dott. in solido fra loro, al
[...] CP_5 CP_6 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, in proprio e nelle descritte qualità; (b) accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'illegittimità e
l'inefficacia delle scritture private di costituzione di pegno quote del 25.11.02 e di ricognizione del debito del 29.09.04 predisposti dal sig. affermandone CP_2
l'illiceità della causa e dei motivi sottesi per esclusiva responsabilità dello stesso, con condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, in proprio e nella qualità, e con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;
(c) accertare e dichiarare che tutti i fatti descritti nelle premesse
(dell'atto di citazione ndr) sono stati la causa, il presupposto, l'antecedente di ogni danno e pregiudizio subito dall'attore, in proprio e nelle qualità, e, conseguentemente, dopo averne accertata l'entità, dichiarare i convenuti unici responsabili degli stessi e tenuti al relativo risarcimento in via solidale fra loro;
(d) accertare e dichiarare la violazione da parte del sig. e/o della società CP_2 [...]
e/o del Dott. oltre che dei generali canoni di CP_5 Controparte_3 correttezza e buona fede contrattuale, degli ulteriori obblighi di diligenza e fedeltà derivanti dal ripetuto contratto di consulenza ed assistenza del 05.11.02 con specifico riferimento alle finalità, ivi espressamente previste, di portare le società del ad una situazione autonoma sotto l'aspetto finanziario e di CP_7 quella del reperimento degli strumenti finanziari più idonei a sorreggere la realizzazione dei progetti aziendali;
(e) conseguentemente, condannare i convenuti, N. 1677/2023 R.G. 3 / 35
in solido fra loro, alla restituzione ed al rimborso, in favore dell'esponente, di tutte le somme indebitamente percepite dal sig. e/o dalla società CP_2 CP_5
e/o dal Dott. a titolo di pagamento di prestazioni professionali diverse da CP_6 quelle richieste, poste in essere in palese conflitto di interesse con il loro cliente e le sue società, oltre al risarcimento di tutti i conseguenti danni e pregiudizi descritti nelle premesse, con ogni opportuna statuizione di legge e di giustizia;
(f) accertare
e dichiarare l'abusiva ed illegittima attività finanziaria e di esercizio del credito prestata dal sig. in luogo di quella richiesta dal contratto, rimasta CP_2 inadempiuta, di reperire un mutuo bancario di €. 3 mln. e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla mancata disponibilità di quelle somme, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;
(g) condannare, infine, il sig. e/o la in Controparte_2 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore e/o il Dott. con vincolo CP_6 solidale fra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, in proprio e nelle qualità, a causa ed in conseguenza di tutte le sopra descritte condotte e per tutti i cennati titoli e le dedotte causali, nella somma complessiva di
€uro 2.000.000,00, o in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, oltre agli interessi legali della domanda al saldo”. Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 147/2022 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. AU NI che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.”; per l'Avv. Daniela La Spisa, in sostituzione dell'Avv. Controparte_2
Davide Mignone, precisa le conclusioni come da comparsa di risposta del
28.12.2023: “In via preliminare Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare, per le motivazioni esposte in atti, la nullità della procura conferita dal sig. Parte_1 nella qualità di legale rappresentante di e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare l'illegittima costituzione della predetta società e la sua incapacità a contraddire nel presente giudizio;
- accertare e, conseguentemente, dichiarare, con riferimento alla domanda di dichiarazione di nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dell'atto di costituzione di pegno del N. 1677/2023 R.G. 4 / 35
25.11.2002 e dell'atto di ricognizione di debito del 29.09.2004 svolta da controparte al punto b) delle conclusioni di merito, la litispendenza derivante dal fatto che la medesima domanda è già stata proposta nel giudizio pendente avanti
l'intestato Tribunale e contraddistinto al n. 2046/06 R.G.; - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti la carenza di legittimazione passiva dei convenuti
e nonché, per le medesime ragioni, la carenza Controparte_2 Controparte_3 di legittimazione attiva del sig. rispetto alle domande proposte in Parte_1 atto di citazione;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi del 4° comma dell'art. 164 c.p.c.; - accertare e, conseguentemente, dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori rispetto alla domande di risoluzione contrattuale proposta alla lettera a) delle conclusioni formulate in atto di citazione in ragione del fatto che il medesimo contratto si è già risolto in data 01.11.2004 per decorrenza del termine finale allo stesso imposto dai contraenti. Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via principale - accertare il corretto adempimento, da parte di Controparte_4
di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dal contratto di consulenza del
[...]
02.11.2002 e, di conseguenza, respingere le domande tutte di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti con particolare ma non esclusivo riferimento alla domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale nonché quella di restituzione delle somme percepite in esecuzione del suddetto contratto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del
15% sui compensi liquidati nonché con condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'8.2.2007, Controparte_1
e Valorizzazioni Grossetane S.a.s. di OG Alfiero, all'epoca
[...] Parte_1 rappresentati dall'Avv. Stefano Antinarella, convenivano Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Siena Controparte_8
(procedimento n. 331/2007 R.G.); esponevano di avere stipulato con lo e CP_2 N. 1677/2023 R.G. 5 / 35
Finanza & Management S.p.A. un contratto di consulenza ed assistenza, finalizzato a portare le società del gruppo in una situazione di autonomia finanziaria, CP_6 attraverso il reperimento di strumenti finanziari idonei a sostenere la realizzazione dei progetti aziendali, a seguito del quale era stato costituito in favore dello CP_2 pegno sul 51% delle quote della con scrittura Controparte_1 privata non autenticata e senza indicazione del credito garantito;
evidenziavano che lo invece di reperire un mutuo di € 3.000.000,00 a condizioni vantaggiose, CP_2 destinato ad estinguere un'esecuzione immobiliare ai danni di altra società del gruppo incorporata in aveva ottenuto Controparte_1 finanziamenti sui conti correnti a costi maggiori, e quindi in data 29.9.2004 aveva fatto sottoscrivere un atto di ricognizione di debito di € 3.000.000,00, con previsione del pagamento di interessi retroattivi, relativo ad una fideiussione nei confronti di Unicredit S.p.A.; lamentavano che le operazioni in questione avevano determinato ingenti esborsi per maggiori interessi e spese a carico di
[...]
le quali erano state iscritte in Controparte_9
Centrale Rischi;
lamentavano ancora che lo e Finanza & Management CP_2
S.p.A. avevano emesso fatture nei confronti di Valorizzazioni Grossetane S.a.s. per
€ 12.500,00 ciascuna e di per € 36.000,00, Controparte_1 quindi, con nota di altre due fatture per complessivi € 42.292,00 Controparte_3
e, ancora, altre due fatture di € 30.000,00 ciascuna e che lo aveva ricevuto CP_2 due assegni da € 10.000,00; esponevano altresì che lo era riuscito a farsi CP_2 nominare amministratore della e, sulla base del Controparte_1 pegno e del riconoscimento di debito, aveva chiesto il pagamento di € 3.327.700,00
e quindi proposto l'acquisto del complesso alberghiero in Siena, per il CP_1 prezzo di € 10.000.000,00 da cui detrarre il debito riconosciuto oltre interessi, e che, quando infine il aveva reperito il mutuo, la mutuante Cassa di Risparmio CP_6 di Lucca S.p.A. aveva revocato la delibera perché mancava l'autorizzazione del
Consiglio d'Amministrazione di controllato Controparte_1 dallo infine, esponevano che lo aveva illegittimamente richiesto CP_2 CP_2
l'iscrizione del pegno nel Registro delle Imprese, iscrizione cancellata dal Giudice N. 1677/2023 R.G. 6 / 35
del Registro delle Imprese;
sosteneva che lo anche in violazione dei canoni CP_2 di buona fede e correttezza, aveva agito, non per fornire consulenza e assistenza, ma per conseguire la proprietà del complesso alberghiero di in Siena, CP_1 ponendo in essere operazioni per cui aveva ottenuto elevati compensi per attività diverse da quelle pianificate e onerosi esborsi per Controparte_1
con conseguente diminuzione della quota oggetto di pegno, e aveva
[...] consigliato la conclusione di un affitto d'azienda, a cui era conseguita la proposizione di domande di risarcimento dei danni da parte dell'affittuaria e quindi la cessazione dell'attività alberghiera;
concludeva chiedendo di accertare l'inadempimento al contratto di assistenza e consulenza e la risoluzione per grave inadempimento di tale contratto, la nullità dell'atto di costituzione di pegno e del successivo atto di ricognizione di debito, il compimento delle varie condotte descritte in narrativa, la violazione delle regole di buona fede e correttezza e degli obblighi contrattuali, il compimento di atti abusivi nell'esercizio del credito e, conseguentemente, il risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
I convenuti e si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 costituivano all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. del 18.6.2007; dopo avere ricostruito i fatti oggetto di causa, eccepivano preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per l'omessa indicazione degli elementi di diritto ai sensi dell'art. 164 comma 3° c.p.c., la nullità della procura conferita dal quale CP_6 legale rappresentante di la parziale Controparte_1 litispendenza, limitatamente alla domanda di accertamento della nullità del contratto costitutivo di pegno e del relativo atto di riconoscimento di debito, rispetto al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Siena n. 2046/2006 R.G.,
l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di assistenza e consulenza per inadempimento per l'intervenuta cessazione dell'efficacia temporale del contratto, il difetto di legittimazione attiva di e di legittimazione Parte_1 passiva dei convenuti e perché il contratto di assistenza Controparte_3 CP_2
e consulenza era stato stipulato solo da e Controparte_1 da una parte e da Controparte_10 Controparte_4 N. 1677/2023 R.G. 7 / 35
dall'altra; nel merito, contestavano la domanda attorea, evidenziando che l'obbligazione contrattuale era un'obbligazione di mezzi e che gli attori avrebbero dovuto provare il danno ed il nesso causale rispetto all'inadempimento e che le società del gruppo già versavano in situazione di grave crisi gestionale e CP_6 finanziaria, a fronte della quale si era regolarmente Controparte_4 attivata in esecuzione del contratto stipulato;
concludevano per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 18.6.2007 e, in prosecuzione, del 29.10.2007, venivano espletati gli incombenti preliminari e gli attori eccepivano la decadenza dei convenuti dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali e sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio per la tardiva costituzione all'udienza; concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., gli attori contestavano comunque la fondatezza delle eccezioni avversarie;
Il Giudice, con ordinanza del 10.12.2008, ammetteva parzialmente la prova testimoniale richiesta dalle parti.
All'udienza del 27.3.2009, a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore, si costituivano l'Avv. Daniele Rossi e l'Avv. Josef Mottillo, quali nuovi difensori di Parte_1
All'udienza del 30.10.2009, il Giudice rigettava una richiesta di riunione del presente procedimento con quello portante il n. 1562/2008 R.G. e, ritenuta la causa matura per la decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
e Valorizzazioni Grossetane S.a.s. e di nullità della procura al difensore da
[...] parte di rinviava la causa per la precisazione Controparte_1 delle conclusioni;
con successiva ordinanza dell'8-9.3.2010 confermava tale valutazione.
Con comparsa depositata il 10.7.2012, l'Avv. AU NI, l'Avv. Luca
NF e l'Avv. Alessia Campopiano si costituivano quali nuovi difensori di e di Valorizzazioni Grossetane S.a.s. e, successivamente, all'udienza Parte_1 del 20.11.2014, anche quali nuovi difensori di Controparte_1 N. 1677/2023 R.G. 8 / 35
Alla stessa udienza, gli attori depositavano documentazione volta a dimostrare la validità della procura rilasciata da al difensore e Controparte_1 copia della sentenza del Tribunale di Siena n. 558 del 4.12.2013 sul riconoscimento di debito.
La causa, quindi, veniva istruita solo con la produzione di documenti.
All'udienza del 24.7.2015, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Quindi, con ordinanza del 26.10.2018 il Giudice, su istanza degli attori, rimetteva la causa sul ruolo per l'acquisizione nel contraddittorio delle parti della sentenza n.
841 del 16.12.2016 con cui il Tribunale di Siena aveva ritenuto nulla l'operazione finanziaria posta in essere dallo e revocato il decreto ingiuntivo emesso in CP_2 suo favore per € 3.000.000,00.
All'udienza dell'11.12.2018, a seguito della dichiarazione di fallimento della da parte del Tribunale di Siena con sentenza n. Controparte_1
16 del 24.3.2017, parte convenuta eccepiva l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di legge di tre mesi dalla dichiarazione di fallimento;
in data 18.12.2018, il depositava ricorso per la riassunzione del processo CP_6 interrotto ex art. 303 c.p.c..
Con ordinanza dell'11.6.2022, il Giudice dichiarava estinto il processo, per mancata tempestiva riassunzione nel termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. decorrente dalla dichiarazione di fallimento della Controparte_1 del 27.3.2017.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.11.2022, il proponeva CP_6 appello avverso tale ordinanza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in questione, dichiarativa dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c., e la rimessione della causa al Tribunale di
Siena ai sensi dell'art. 354 comma 2° c.p.c. per la decisione della controversia nel merito. N. 1677/2023 R.G. 9 / 35
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1289 del 19.6.2023, in accoglimento dell'appello, annullava l'ordinanza estintiva del giudizio di primo grado e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Siena, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
Con comparsa in riassunzione, ritualmente notificata il 28.7.2023, Parte_1 riassumeva il processo (che assumeva il n. 1677/2023 R.G.) e conveniva CP_2
e dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Siena; ripercorso l'iter processuale fin qui descritto, concludeva per l'accoglimento di tutte le domande spiegate con l'originario atto di citazione, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva, evidenziando che il presente Controparte_2 procedimento costituiva la prosecuzione del procedimento n. 331/2007 R.G. e che la legittimazione straordinaria del fallito atteneva solo alle controversie tributarie e che, comunque, nel caso di specie, il curatore non era stato inerte ma aveva optato per la non costituzione;
concludeva per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori Valorizzazioni Grossetane S.a.s. e Parte_1 Controparte_1
con l'iniziale atto di citazione introduttivo del procedimento n.
[...]
331/2007 R.G., hanno proposto varie domande, poi portate avanti dal nelle CP_6 qualità indicate in epigrafe, nel presente procedimento, volte ad ottenere - sinteticamente e salvo ogni ulteriore approfondimento, per come si evidenzierà meglio infra - l'accertamento dell'inadempimento di un contratto di assistenza
e consulenza ed il conseguente risarcimento dei danni.
A fronte di tali domande, i convenuti hanno sollevato, con la comparsa di costituzione, una serie di eccezioni preliminari, di natura processuale, e gli attori hanno eccepito l'inammissibilità di tali eccezioni perché sollevate con la comparsa N. 1677/2023 R.G. 10 / 35
di costituzione tardivamente depositata all'udienza di comparizione e non nel termine sino a venti giorni prima di tale udienza previsto dall'art. 167 c.p.c..
Si deve tuttavia evidenziare che, come si avrà modo di rilevare anche infra, le eccezioni sollevate si riferiscono tutte a questioni rilevabili d'ufficio, come tali non soggette a preclusione dopo la scadenza del termine di cui all'art. 167 c.p.c..
Ciò detto, anzitutto, i convenuti hanno sollevato un'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per l'omissione degli elementi di diritto su cui sono fondate le domande proposte, ai sensi dell'art. 164 comma 3° c.p.c..
Ebbene, l'art. 183 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, disponeva che
“all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti … dall'art. 164, secondo, terzo e quinto comma…” c.p.c.. In tal senso, per come evidenziato in giurisprudenza, in materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la editio actionis, quali quelli derivanti dalla mancanza degli elementi del petitum e della causa petendi di cui all'art. 163 comma 3° nn. 3) e 4), sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19 marzo 2018, n. 6673), per come emerge anche dal tenore dell'art. 164 comma 5° c.p.c., il quale prevede che, in tale ipotesi, la citazione sia rinnovata, se il convenuto non si è costituito, e integrata, se si è costituito.
Ciò detto, a fronte della previsione dell'art. 163 comma 3° n. 4 c.p.c., secondo cui l'atto di citazione deve contenere “… l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, l'art. 164 comma 4° c.p.c. dispone invece che “la citazione è altresì nulla se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4)” dell'art. 163 c.p.c., ma non fa alcun riferimento alla mancata esposizione degli elementi di diritto, in N. 1677/2023 R.G. 11 / 35
quanto spetta comunque al Giudice qualificare la domanda sotto il profilo delle norme giuridiche applicabili.
In tal senso, l'eccezione risulta infondata. E del resto, i convenuti si sono ampiamente difesi su tutte le domande proposte, fornendo la propria ricostruzione dei fatti posti alla base della domanda, in contrapposizione a quella prospettata dagli attori, e argomentando in diritto sulle norme applicabili e sulla fondatezza della domanda medesima.
Proseguendo in ordine logico nell'esame delle eccezioni preliminari, i convenuti hanno sollevato eccezione di nullità della procura conferita dal quale legale CP_6 rappresentante di in quanto il era stato Controparte_1 CP_6 nominato amministratore unico con delibera del 2.8.2006 (doc. 22 fasc.conv.), impugnata dallo e sospesa dal Presidente del Tribunale con decreto in data CP_2
4.12.2006 confermato con ordinanza del Giudice del 19.2.2007.
È invero indubbio che anche tale questione è rilevabile d'ufficio, in quanto attinente ad un presupposto processuale;
del resto, come già accennato supra, l'art. 183
c.p.c., nel testo vigente all'epoca dell'introduzione del presente procedimento, prevede che il Giudice “verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio”. In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.unite, 16 novembre 2009 n.
24179). N. 1677/2023 R.G. 12 / 35
Ciò detto, è documentalmente provato che l'assemblea di Controparte_1
in data 2.8.2006 (doc. 22 fasc.conv.), ha “delibera[to] di confermare
[...] la delibera del 21.7.2006 all'unanimità vale a dire, di nominare un nuovo Organo
Amministrativo, come Amministratore Unico, nella persona del sig. ; Parte_1 dalla lettura della sentenza n. 691/2009 del 21.10.2009 risulta che effettivamente tale delibera è stata impugnata dallo e sospesa dal Presidente del Tribunale CP_2 con decreto in data 4.12.2006, poi confermato con ordinanza del Giudice del
19.2.2007. È poi pacifico e documentalmente provato che il relativo procedimento è stato definito con sentenza del Tribunale di Siena n. 691/2009 del 21.10.2009 con cui è stata annullata la delibera in questione;
tuttavia, come si avrà meglio modo di evidenziare infra, secondo quanto riferito dall'attore in comparsa conclusionale e non contestato, è attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze il procedimento per la revocazione della sentenza d'appello emessa a seguito dell'impugnazione della sentenza in questione.
In mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza in questione, si deve comunque rilevare che dalla visura camerale in atti (doc. 9 fasc.conv.) risulta che il già precedentemente titolare del potere di rappresentanza della società quale CP_6
Amministratore Delegato sulla base della delibera dell'assemblea del 3.6.2005, all'epoca del conferimento della procura sull'atto di citazione (che è datato
6.2.2007), era titolare del relativo potere come Amministratore Unico sulla base della delibera assembleare del 21.7.2006 (doc. 62 fasc.att.), non impugnata dallo
In tal senso, è pur vero che il non potrebbe ritenersi legittimato sulla CP_2 CP_6 base della delibera del 3.6.2005 con cui era stato nominato Amministratore delegato, in quanto, al momento del conferimento della procura al difensore,
l'organizzazione societaria era ormai stata modificata ed era stata prevista l'attribuzione dei poteri ad un amministratore unico. Tuttavia, fermo quanto precede, anche a ritenersi inefficace la delibera successiva del 2.8.2006, per effetto della sua sospensione e del suo successivo annullamento, il deve comunque CP_6 ritenersi legittimato a conferire la procura al difensore sulla base della precedente delibera del 21.7.2006. N. 1677/2023 R.G. 13 / 35
Peraltro, si deve anche considerare che, come evidenziato in giurisprudenza, il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 novembre 2021, n. 34775) e la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 marzo 2015,
n. 5343).
In tal senso, ogni questione risulta superata dal fatto che Controparte_1
con ulteriore delibera assembleare del 7.3.2014 (doc. A memoria
[...]
20.11.2014 fasc.att.), ha nominato nuovamente quale Amministratore Parte_1
Unico della società, atto iscritto nel Registro delle Imprese in data 13.3.2014, per come risultante dalla visura camerale (doc. B memoria 20.11.2014 fasc.att.) e, come accennato supra, si è costituita in giudizio all'udienza del 20.11.2014 con i nuovi difensori, ratificando l'operato precedente.
Dunque, l'eccezione di difetto di procura in capo al difensore di
[...] appare infondata. Controparte_1
Da ultimo, poi, deve considerarsi che è stata Controparte_1 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Siena 24.3.2017 n. 16 e che al fallimento consegue la perdita della capacità di stare in giudizio della società tramite il proprio legale rappresentante;
né il Controparte_11
tramite il curatore, ha inteso portare avanti la domanda
[...] originariamente proposta dalla società in bonis. N. 1677/2023 R.G. 14 / 35
In sede di riassunzione, tuttavia, il ha dichiarato che intendeva agire quale CP_6
Amministratore Unico della fallita stante Controparte_1
l'inerzia del curatore fallimentare, tale da attribuire legittimazione straordinaria al fallito per come stabilito in giurisprudenza da Cassazione civile, sez.unite 28 aprile
2023 n. 11287.
Ora, come evidenziato in tale pronuncia, l'art. 43 L.Fall., sotto la rubrica “Rapporti processuali”, così dispone: “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
/ Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo...”. Si tratta di una previsione correlata alla perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione dei beni e dei rapporti patrimoniali appresi al fallimento (art. 42
L.Fall.) e direttamente incidente sulla sua capacità di stare in giudizio;
essa si pone come applicazione in ambito concorsuale della regola generale di cui all'art. 75
c.p.c., per cui sono capaci di stare in giudizio solo “le persone che hanno il libero esercizio dei diritti” che in esso si fanno valere, mentre quelle persone che tale libero esercizio non hanno non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate, “secondo le norme che regolano la loro capacità”. Ora, siccome in caso di fallimento l'effetto di spossessamento non è totale - perché non opera con riguardo alle posizioni di natura strettamente personale del debitore ed a quelle non apprese al concorso perché ritenute rispetto a questo ininfluenti e prive di interesse - alla stessa maniera neppure l'incapacità processuale del fallito, come sancita dall'art. 43 L.Fall. cit., è priva di eccezioni. Per quanto questo aspetto non trovi esplicita previsione nella lettera della norma - salvo che, al comma 2, per l'ipotesi di intervento specificamente consentito dalla legge, ovvero per i giudizi dai quali possa dipendere una sua imputazione per il reato di bancarotta - dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell'affermare che il fallito mantiene la capacità processuale con riguardo alle posizioni estranee agli interessi ed alle funzioni del concorso, come appunto quelle di natura strettamente personale o comunque non N. 1677/2023 R.G. 15 / 35
incidenti sulla sorte dei creditori. Viceversa, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale che si ritrovino compresi nel fallimento, la legittimazione a stare in giudizio compete al curatore;
e, nella sua marginalità rispetto alla regola generale, il fondamento della capacità processuale del fallito anche in ordine a questi rapporti viene individuato, in maniera altrettanto unanime, nella posizione di
“inerzia” che il curatore eventualmente assuma rispetto ad essi.
E tuttavia, secondo l'interpretazione prevalente, l'eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell'amministrazione fallimentare, ma questa legittimazione è ammissibile solo quando l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia: in tal senso, anche una condotta abdicativa e di astensione, appunto se consapevole e voluta, può equivalere ad un atto di disposizione e di amministrazione (seppure in negativo) del diritto appreso al concorso cosicché, a ben vedere, in tal caso neppure potrebbe ontologicamente ravvisarsi una vera e propria inerzia del curatore, quanto una valutazione discrezionale e deliberata di abbandono.
In questo quadro, il principio affermato nella pronuncia citata, secondo cui la legittimazione del fallito sussiste a fronte di un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia del Curatore fallimentare, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato, deve essere riferito al solo ambito espressamente contemplato nella pronuncia stessa, cioè all'ambito tributario, caratterizzato da specialità rispetto ai rapporti giuridici di tipo privatistico ricompresi nel fallimento, contraddistinto da tutta una serie di elementi, sostanzialmente riconducibili al carattere pubblicistico-costituzionale, imperativo, indisponibile dell'obbligazione tributaria, che sono stati specificamente individuati dalla Cassazione: l'avviso di accertamento per debiti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento va notificato, non solo al curatore, ma anche al contribuente dichiarato fallito;
nei confronti del fallito,
l'avviso non diventa definitivo fino ad avvenuta notifica ed è impugnabile da parte N. 1677/2023 R.G. 16 / 35
del fallito, con decorrenza del relativo termine dalla presa di conoscenza, quand'anche questo stesso termine risulti già decorso in capo al curatore;
il curatore non è semplicemente gravato da un onere di informazione, ma senz'altro obbligato a portare l'avviso di accertamento a conoscenza del fallito, e ciò proprio al fine di consentirgli l'impugnazione in caso di inerzia del curatore;
l'accertamento giurisdizionale è sottratto alla vis attractiva del foro fallimentare ed è demandato in via esclusiva al giudice tributario;
il rapporto giuridico d'imposta basato su presupposti antecedenti alla sentenza dichiarativa permane in capo al debitore anche in costanza della procedura fallimentare e pur dopo la sua chiusura e può anche condizionare il futuro rapporto con l'Amministrazione Finanziaria quanto, ad esempio, a valutazione della personalità del contribuente ed a sua affidabilità fiscale complessiva ex art. 7 D.Lgs 472/97, così come ad an e quantum delle sanzioni pecuniarie amministrative applicabili, nonché incidere sulle prospettive di esdebitazione ex art. 142 L.Fall. ovvero su un eventuale procedimento penale per reati tributari o, ancora, sulle sanzioni pecuniarie amministrative;
tali elementi giustificano un'estensione della legittimazione del fallito, nell'ambito tributario, nell'ipotesi di inerzia “semplice”; ma al di fuori del settore tributario, ove tali elementi non sussistono, non vi sono ragioni per discostarsi dall'indirizzo secondo cui, ai fini della legittimazione del fallito, è necessaria un'inerzia “qualificata” del
Curatore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° dicembre 2023, n. 33546, secondo cui nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletiva nella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore).
Ciò detto, nel caso di specie, il convenuto ha evidenziato che, per come CP_2 risultante dalla relazione ex art. 104 L.Fall., il curatore non era stato “inerte” ma aveva volontariamente deciso di non costituirsi e che, quindi, sotto questo profilo, non sussistevano i presupposti per la legittimazione straordinaria del fallito. In effetti, dalla relazione ex art. 104 L.Fall., redatta quando la presente controversia era stata rimessa in fase decisione e non era stata ancora dichiarata l'interruzione, il
Curatore, dopo avere richiamato le varie cause pendenti in cui era parte la società in N. 1677/2023 R.G. 17 / 35
bonis, evidenziava appunto che per “la terza [causa], sempre
contro
CP_2
[relativa] ad una richiesta di danni avanzata dalla società fallita e dal Sig. Pt_2 siamo in attesa della sentenza ed è evidente che qualora l'esito fosse favorevole, vi sarebbe un riflesso positivo sull'attivo fallimentare”; il , tuttavia, non ha CP_11 poi impugnato l'ordinanza di estinzione emessa all'esito del procedimento, il che induce a ritenere che il Curatore abbia preventivamente valutato l'inopportunità della prosecuzione del procedimento.
In questo senso, le domande proposte da in bonis Controparte_1
e portate avanti, dopo il fallimento, da quale legale rappresentante di Parte_1 tale società nell'inerzia del Curatore, sono inammissibili per difetto di capacità ad agire in capo alla fallita e ciò a prescindere da Controparte_1 ogni considerazione sulla validità dell'originaria procura.
Sempre preliminarmente, i convenuti hanno sollevato un'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di assistenza e consulenza per inadempimento, domanda proposta sub (a) delle conclusioni, per difetto di interesse ad agire derivante dall'intervenuta cessazione dell'efficacia temporale del contratto, che è stato stipulato il 2.11.2002 ed aveva una durata biennale.
Premesso che anche tale eccezione è rilevabile d'ufficio, in quanto attinente ad un presupposto processuale - l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., appunto - (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2016, n. 19268), in realtà, gli attori sostengono che il contratto di assistenza e consulenza sarebbe proseguito anche successivamente al biennio, tanto che avrebbe Controparte_4 richiesto il pagamento del proprio compenso anche dopo tale scadenza, e comunque hanno evidenziato che la risoluzione del contratto aveva efficacia retroattiva ed incideva sul diritto alla restituzione delle prestazioni già svolte;
pertanto, dovendosi valutare l'interesse ad agire sulla base della prospettazione attorea, l'eccezione formulata è infondata;
ciò detto, ferma la sussistenza dell'interesse ad agire,
l'individuazione degli effetti della eventuale risoluzione del contratto costituisce questione di merito. N. 1677/2023 R.G. 18 / 35
Del resto, anche a prescindere da ogni considerazione sull'utilità della dichiarazione di risoluzione del contratto, resta il fatto che oggetto della controversia è in prima battuta l'inadempimento di al Controparte_4 contratto in questione, inadempimento a cui possono poi eventualmente conseguire la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento dei danni;
in questo senso, in ogni caso, sussiste comunque l'interesse ad agire degli attori ai fini dell'accertamento dell'inadempimento, che costituisce il presupposto, oltre che della domanda di risoluzione del contratto, anche della domanda di risarcimento dei danni.
Ancora, i convenuti, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, da essi ritenuta l'unica legittimamente proponibile, hanno sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva di e di legittimazione passiva dei convenuti Parte_1
e sull'assunto che il contratto di assistenza e consulenza Controparte_3 CP_2 era stato stipulato solo da e Controparte_1 [...]
ma non da da una parte e da Controparte_10 Parte_1 [...]
ma non dallo dall'altra. Controparte_4 CP_2
In proposito, si deve ancora premettere che il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l'accertamento dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni (cfr. Cassazione civile, sez. I,
16 maggio 2007, n. 11321; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 marzo
2017, n. 7776).
Cominciando dalla questione della legittimazione passiva di e Controparte_3
gli attori hanno indicato, seppur non sempre in maniera chiara, le ragioni CP_2 per cui hanno ritenuto che le domande proposte, sostanzialmente funzionali ad accertare l'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza e ad ottenere il conseguente risarcimento dei danni - come si avrà modo di meglio evidenziare infra
-, dovessero essere proposte non solo nei confronti di Controparte_4 N. 1677/2023 R.G. 19 / 35
che ha stipulato il contratto, ma anche nei confronti di e dello Controparte_3 in proprio, quali soggetti che avevano concretamente operato nella CP_2 complessa vicenda oggetto di causa in realtà, in particolare evidenziando che, in una situazione in cui non era autorizzata a svolgere Controparte_4 attività di intermediazione bancaria o finanziaria, lo e CP_2 Controparte_3 avevano agito senza essere iscritti negli albi dei mediatori creditizi o dei commercialisti o degli avvocati e che, per tale ragione, erano stati convenuti in giudizio. In questa prospettiva, le contestazioni dei convenuti attengono in realtà al merito, cioè all'effettiva verifica della sussistenza della responsabilità dei due convenuti.
Quanto invece alla legittimazione attiva degli attori, come accennato supra, appare opportuno ricordare, riassuntivamente, che gli attori hanno proposto plurime domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, in conseguenza (a) dell'inadempimento al contratto di assistenza e consulenza, previa sua risoluzione,
(b) della stipulazione del contratto di costituzione di pegno e del successivo atto di riconoscimento di debito, previo accertamento della loro nullità, (c) dei fatti descritti nell'atto di citazione, (d) della violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede contrattuale e degli ulteriori obblighi di diligenza e fedeltà derivanti dal contratto di consulenza ed assistenza per le finalità ivi previste di portare le società del gruppo ad una situazione autonoma sotto l'aspetto finanziario e di CP_6 reperire gli strumenti finanziari più idonei a sorreggere la realizzazione dei progetti aziendali, (e) dell'avvenuto pagamento di prestazioni professionali, (f) dell'abusiva ed illegittima attività finanziaria e di esercizio del credito prestata dallo e, CP_2
(g) più in generale, di tutti gli atti compiuti. Con la memoria ex art. 183 comma 6°
n. 1 c.p.c., gli attori, anche a fronte delle contestazioni dei convenuti, hanno ulteriormente specificato che “la domanda giudiziale avanzata censura la condotta dei convenuti che, anziché reperire il miglior finanziamento al costo più vantaggioso per il sig. gli procuravano soltanto delle aperture di credito su CP_6 conto corrente per mezzo di fideiussioni bancarie contro garantite personalmente dal sig. a condizioni di gran lunga più onerose di quelle derivanti da un CP_2 N. 1677/2023 R.G. 20 / 35
mutuo, che causavano enormi esborsi di denaro per spese vive, commissioni, competenze di varia natura, interessi bancari e di massimo scoperto e parcelle del consulente” ed hanno quindi ulteriormente specificato che “le domande spiegate mirano ad accertare e dichiarare se le operazioni poste in essere dal sig. CP_2 rispecchino o meno il contenuto degli accordi e delle clausole stabilite nel contratto di consulenza del 05.11.02 e se il consulente abbia adempiuto o meno
l'incarico ricevuto con la diligenza, cura, perizia cautela richieste avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata”, indicando poi specificamente le condotte configuranti l'inadempimento lamentato;
gli attori hanno poi anche specificato i danni di cui hanno chiesto il risarcimento, ovvero a) i costi per fideiussioni, le competenze (interessi e spese) bancarie e lo scoperto di conto corrente;
b) le fatture pagate e gli assegni consegnati;
c) le sanzioni e gli interessi di mora per omesso o ritardato pagamento di cartelle esattoriali;
d) i maggiori oneri per la stipulazione di un mutuo;
e) i danni per il calo di fatturato dell'azienda alberghiera.
Ciò detto, l'eccezione appare fondata con riferimento al difetto di legittimazione attiva di relativamente alla domanda sub (a) dell'atto di citazione, di Parte_1 accertamento dell'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza, di risoluzione e di conseguente risarcimento dei danni, posto che, già nella stessa prospettazione attorea e per come poi effettivamente risultante dal suo esame, tale contratto è stato stipulato da non in proprio ma quale legale Parte_1 rappresentante di e Controparte_1 Controparte_10 conseguentemente, ogni richiesta conseguente alla violazione di tale contratto non può che essere avanzata dalle società che lo hanno stipulato ma non dal in CP_6 proprio.
Quanto alle ulteriori domande proposte, al punto (c) dell'atto di citazione, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni causati da “tutti i fatti descritti nelle premesse” dell'atto di citazione;
e nelle premesse dell'atto di citazione, per come richiamate nella parte relativa allo “svolgimento del processo”, gli attori hanno sostanzialmente lamentato che la si era resa Controparte_4 inadempiente al più volte citato contratto di consulenza e assistenza stipulato con N. 1677/2023 R.G. 21 / 35
contratto che aveva la “finalità di portare le Controparte_1 società del gruppo ad una situazione sostanzialmente autonoma sotto CP_6
l'aspetto finanziario, e tale da permettere la prosecuzione degli eventuali piani di sviluppo…”, per il cui raggiungimento era stato conferito a Controparte_4
tra l'altro, l'incarico di “consulenza e assistenza nel reperimento di strumenti
[...] finanziari idonei a sostenere la realizzazione dei progetti aziendali”; in particolare, oltre alla costituzione del pegno da parte dello - su cui si tornerà infra -, CP_2 hanno lamentato anzitutto che anziché attivarsi per il Controparte_4 raggiungimento dell'obiettivo prefissato di reperire un mutuo di circa €
3.000.000,00 ad un tasso vantaggioso, con la cui provvista sarebbe stata estinta l'esecuzione immobiliare promossa da Credito Fondiario S.p.A., tramite la mandataria SIB Servizi Immobiliari Banche S.p.A., ai danni di
[...]
fusa per incorporazione in Controparte_10 Controparte_1 aveva ottenuto, per mezzo di fideiussioni bancarie garantite personalmente dallo
(in particolare la fideiussione del 18.4.2003 rilasciata da Unicredit S.p.A.), CP_2 degli affidamenti su conto corrente, a costi superiori e condizioni più gravose;
hanno lamentato altresì che per l'attività svolta, Controparte_4 aveva emesso varie fatture a carico di (fattura n. Controparte_1
7 del 20.5.2003 di € 36.000,00 - docc. 16 fasc.att.; docc. 17, 18, 22 e 23 fasc.att.) e che lo aveva ricevuto dal due assegni di € 10.000,00 ciascuno e, dopo CP_2 CP_6 essersi fatto nominare amministratore unico di Controparte_1
(doc. 17 fasc.att.), aveva fatto saltare l'operazione di concessione del mutuo, finalmente conclusa dal con Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., in quanto CP_6 aveva negato l'autorizzazione dell'organo consiliare della società alla stipulazione e, infine, aveva illegittimamente chiesto l'iscrizione del pegno nel Registro delle
Imprese, poi cancellata con provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese.
A fronte dell'indicazione di tali condotte, talune - come già detto - imputate a per l'inadempimento del contratto di assistenza e Controparte_4 consulenza ed altre direttamente allo si deve ritenere che anche, per le CP_2 condotte che fuoriescono dal contratto e che sono riferite direttamente allo CP_2 N. 1677/2023 R.G. 22 / 35
di cui gli attori chiedono l'accertamento, il danno lamentato sia riferito - nella prospettazione attorea - alle società del in particolare a CP_6 Controparte_1
e non a quest'ultimo. In questo senso, il deve essere ritenuto
[...] CP_6 privo di legittimazione ad agire anche rispetto a tali condotte, perché l'unico soggetto legittimato ad ottenere l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dalle condotte poste in essere dallo e da è CP_2 Controparte_4 [...]
(o meglio, ormai, il Controparte_1 Controparte_11 tramite il curatore fallimentare).
[...]
Analoghe considerazioni valgono per la domanda, di cui al punto (d) dell'atto di citazione, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione da parte dello e/o della e/o di CP_2 Controparte_4 CP_3
oltre che dei generali canoni di correttezza e buona fede contrattuale, degli
[...] ulteriori obblighi di diligenza e fedeltà derivanti dal ripetuto contratto di consulenza ed assistenza del 5.11.2002 con specifico riferimento alle finalità, ivi espressamente previste, di portare le società del ad una situazione autonoma sotto CP_7
l'aspetto finanziario e di quella del reperimento degli strumenti finanziari più idonei a sorreggere la realizzazione dei progetti aziendali. Anche tale domanda, infatti, si fonda sull'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza, in particolare sull'inadempimento degli obblighi di diligenza e buona fede che, pur non espressamente specificati in contratto, sono comunque connaturati alla sua corretta esecuzione;
ed anche in tal caso, i danni di cui è chiesto il risarcimento - nella prospettazione attorea - sono danni che sarebbero stati patiti da Controparte_1
[...]
A maggior ragione, il appare privo di legittimazione attiva rispetto alla CP_6 domanda, di cui al punto (e) dell'atto di citazione, di restituzione e rimborso di tutte le somme indebitamente percepite dallo e/o dalla società CP_2 [...]
e/o da a titolo di pagamento di prestazioni Controparte_4 Controparte_3 professionali diverse da quelle richieste, in conflitto di interesse con il loro cliente e le sue società, oltre al risarcimento di tutti i conseguenti danni. Anche tale domanda si fonda infatti sull'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza, di cui - N. 1677/2023 R.G. 23 / 35
come detto supra - gli attori hanno chiesto la risoluzione, anche al fine di ottenere la restituzione delle somme versate quale corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico conferito;
e le somme in questione risultano riferite a
[...]
salvo quelle di cui alla fattura n. 3 del 26.11.2002 ed alla fattura Controparte_1 del 20.2.2003, che sono intestate a Valorizzazioni Grossetane S.a.s. (docc. 14 e 15 fasc.att.).
Analogamente, la domanda sub (f) di risarcimento dei danni derivanti dall'abusiva ed illegittima attività finanziaria e di esercizio del credito prestata dallo in CP_2 luogo di quella richiesta dal contratto, rimasta inadempiuta, di reperire un mutuo bancario di € 3.000.000,00, non può che essere riferita a Controparte_1
che aveva stipulato il contratto di assistenza e consulenza, proprio al
[...] fine di reperire strumenti finanziari idonei a sostenere la realizzazione dei progetti aziendali.
E così, anche la domanda sub (g) dell'atto di citazione, genericamente volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza di tutte le sopra descritte condotte e per tutti i cennati titoli e le dedotte causali;
ancorché formalmente espressa per tutti gli attori, tale domanda deve essere in concreto riferita alla sola posto che in atto di citazione né Controparte_1 il in proprio né Valorizzazioni Grossetane S.a.s. hanno specificamente CP_6 allegato di avere patito un danno in conseguenza delle condotte dei convenuti;
del resto, come accennato, i costi del contratto di assistenza e consulenza devono ritenersi ricaduti su che ha stipulato tale Controparte_1 contratto, e i maggiori costi derivanti dalla lamentata mancata stipulazione del finanziamento e dalla stipula di contratti di apertura di credito a condizioni peggiori devono ugualmente essere riferiti alla sola Controparte_1
Analogamente, già nella prospettazione attorea, si deve rilevare il difetto di legittimazione attiva della Valorizzazioni Grossetane S.a.s., la cui domanda è stata portata avanti, dopo la cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle
Imprese in data 9.11.2010 e la sua conseguente estinzione, dal quale socio CP_6 della società medesima (in proposito, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 N. 1677/2023 R.G. 24 / 35
luglio 2025, n. 19750): da un lato, anche tale società non era parte del contratto di assistenza e consulenza e, dall'altro, anche per tale società, non è stato specificamente allegato un danno conseguente alla mancata stipulazione del finanziamento ed al compimento delle varie condotte indicate in atto di citazione.
Ciò detto, l'unica domanda per la quale sussiste la legittimazione attiva del in CP_6 proprio è la domanda, sub (b) dell'atto di citazione, relativa all'accertamento della nullità dell'atto costitutivo di pegno e del riconoscimento di debito, la quale attiene ad atti posti in essere personalmente da il quale è quindi certamente Parte_1 legittimato alla relativa azione.
In effetti, è pur vero che tale domanda è anche funzionale a dimostrare l'inadempimento di al contratto di assistenza e Controparte_4 consulenza, nel senso che - nella prospettiva degli attori -, le condotte dello CP_2 appunto consistenti - tra l'altro - nell'ottenere il pegno sulle quote societarie ed un riconoscimento del relativo debito, costituiscono elementi della più ampia e complessa attività di in violazione degli obblighi Controparte_4 contrattualmente assunti, come ammesso dagli stessi attori nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. laddove, seppure in relazione alla questione di
“litispendenza” rispetto al procedimento n. 2043/2006 RG di opposizione a decreto ingiuntivo - questione su cui si tornerà subito infra -, hanno espressamente affermato che nel “presente giudizio di risoluzione contrattuale e risarcimento danni… la domanda proposta di declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia degli atti sottoscritti dal allo in violazione degli obblighi di CP_6 CP_2 correttezza e buona fede contrattuale, oltre che di diligenza e fedeltà, scaturenti dal contratto di consulenza del 05.11.02, costituisce un accertamento incidentale prodromico alla dimostrazione dell'inadempimento dell'incarico da parte dei convenuti e delle loro responsabilità”; ma è anche vero che tale domanda è stata comunque proposta in via autonoma nell'atto di citazione, al punto (b), non in via incidentale ma in via cumulativa rispetto alle altre domande, e che le conclusioni non sono mai state modificate, né nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. né negli atti successivi ma, appunto, solo specificate nel loro significato. N. 1677/2023 R.G. 25 / 35
Restando a quest'ultima domanda di accertamento della nullità del contratto costitutivo di pegno e del relativo atto di riconoscimento di debito, domanda proposta sub (b) dell'atto di citazione, ancora preliminarmente, i convenuti hanno sollevato un'eccezione di parziale litispendenza, rispetto al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Siena n. 2043/2006 R.G..
Premesso che, in realtà, gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39
c.p.c., e che, pertanto, se le cause identiche o connesse, pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. in tema di riunione, ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c. (in tal senso, da ultimo, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 23 settembre 2013, n. 21761), nel caso di specie, la questione risulta superata in quanto, in corso di causa, il procedimento n.
2043/2006 è stato definito con sentenza del Tribunale di Siena n. 691/2009 del
21.10.2009.
Tuttavia, come accennato supra, secondo quanto riferito dall'attore in comparsa conclusionale, tale sentenza è stata impugnata con appello ed il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze si è concluso con sentenza n. 656/2016; tale sentenza è stata, a sua volta, impugnata con revocazione ordinaria ex art. 395 n. 5
c.p.c. e tale impugnazione è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 9.12.2019; tuttavia, il ricorso in cassazione avverso tale sentenza è stato accolto da Cassazione Civile, sez. I, 16 maggio 2024 n. 13584 ed è attualmente pendente il giudizio di rinvio sempre dinanzi alla Corte d'Appello di
Firenze (procedimento n. 1827/2024 R.G.).
Nondimeno, nessuna di queste ultime sentenze è stata prodotta in atti. Non sussistono conseguentemente i presupposti per disporre la sospensione del presente procedimento, in attesa dell'ulteriore decisione della Corte d'Appello di Firenze. N. 1677/2023 R.G. 26 / 35
Nel corso del processo, è emersa poi la connessione tra il presente procedimento e quello portante il n. 1562/2008 R.G., anch'esso pendente dinanzi al Tribunale di
Siena. A seguito della decisione del Giudice di non procedere alla riunione dei due procedimenti, per come supra richiamata, la questione risulta ormai superata in quanto tale ulteriore procedimento si è concluso con la sentenza del Tribunale di
Siena 4.12.2013 n. 558, pacificamente non impugnata e passata in giudicato.
Ciò detto, si può passare al merito della controversia, limitatamente alla domanda sub (b) dell'atto di citazione ritenuta ammissibile in questa sede, volta all'accertamento della nullità e inefficacia delle scritture private di costituzione di pegno quote del 25.11.2002 e di ricognizione del debito del
29.9.2004 per illiceità della causa e dei motivi e la condanna dello al CP_2 risarcimento dei danni subiti dal CP_6
È in proposito pacifico e documentalmente provato che, come accennato supra, con scrittura privata del 25.11.2002 (doc. 2 fasc.att.; doc. 7 fasc.conv.) il ha CP_6 costituito in pegno, favore dello la propria quota del 51% della CP_2 partecipazione a e che tale pegno è stato annotato Controparte_1 nei libri sociali in data 27.11.2002 (doc. 2 fasc.att.; doc. 8 fasc.conv.), successivamente, con altra scrittura privata del 29.9.2004 (doc. 3 fasc.att.) ha effettuato un “atto di ricognizione di debito” di € 3.000.000,00 oltre interessi nei confronti dello CP_2
Sulla validità di tali atti, per come evidenziato supra, si è già pronunciato il
Tribunale di Siena con la già citata sentenza n. 691/2009 del 21.10.2009, seppure incidentalmente ai fini dell'accertamento del diritto dello di creditore CP_2 pignoratizio sul 51% delle quote della e del Controparte_1 relativo diritto alla partecipazione ed al voto all'assemblea del 2.8.2006 e del conseguente annullamento di tale delibera, emessa in sua mancanza e col voto determinante del socio datore di pegno (doc. 24 fasc.conv.; doc. 27 fasc.conv.); tuttavia, tenuto conto di quanto evidenziato supra e della mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza, residua il potere-dovere del Giudice di pronunciarsi in questa sede sulla domanda del CP_6 N. 1677/2023 R.G. 27 / 35
In questa sede il come accennato, ha chiesto dichiararsi la nullità e CP_6 inefficacia del contratto costitutivo di pegno perché non redatto per scrittura privata autenticata o atto pubblico, non iscritto nel Registro delle Imprese né nel libro soci di e perché privo dell'indicazione del credito Controparte_1 garantito, non integrabile con l'indicazione del 51% delle quote societarie né tramite il successivo atto di riconoscimento di debito.
In proposito, si deve considerare che le quote di società a responsabilità limitata, che non possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la “partecipazione” dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell'impresa che da questo promana, esulando dall'ambito dei semplici diritti di credito;
ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell'art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi dai crediti;
in questa prospettiva, l'art. 2806 c.c. dispone che “il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi”; nella stessa prospettiva, l'art. 2469 c.c. in materia di società a responsabilità limitata, dispone, a sua volta che “le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte”; ed in tal senso, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 2010, n. 25468; in tal senso, anche Cassazione civile, sez. I, 27 novembre 2019, n. 31051, che richiede l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese appunto in relazione all'efficacia nei confronti della società).
Sotto il profilo della forma, dunque, il contratto, ancorché stipulato con scrittura privata non autenticata, è senz'altro valido tra le parti.
Quanto all'oggetto del contratto, nella premessa del contratto si legge che il CP_6 intende costituire in pegno la propria quota del 51% della partecipazione alla N. 1677/2023 R.G. 28 / 35
a garanzia del “debito verso il dott. Controparte_1 CP_2 finalizzato alla conclusione dell'operazione SIB - Uncinello Srl”. A
[...] fronte di tale premessa, è invero pacifico che altra società facente Controparte_10 capo al poi fusa per incorporazione in in CP_6 Controparte_1 data 27.5.2003 (doc. 9 fasc.conv.), era debitrice del Credito Fondiario S.p.A., che al fine di ripianare tale esposizione debitoria, Controparte_1 richiese un finanziamento di € 3.000.000,00 a Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e che la Banca, a sua volta, per concedere tale finanziamento sotto forma di apertura di credito, pretese ed ottenne una garanzia fideiussoria, rilasciata da
Unicredit S.p.A. - fideiussione n. 001683187 del 18.4.2003 (doc. 10 fasc.conv.), poi escussa in data 8.7.2004 (doc. 15 fasc.conv.) - e che quest'ultima, a sua volta, pretese ed ottenne una garanzia direttamente dallo in tale quadro, CP_2 dovendosi ritenere che a sua volta, potesse Controparte_1 divenire debitrice dello è ragionevole ritenere che, a sua volta, il CP_2 CP_6 con il contratto costitutivo di pegno, abbia inteso preventivamente garantire il futuro eventuale debito della nei confronti dello Controparte_1
CP_2
Come evidenziato in giurisprudenza, infatti, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 5 dicembre 2016, n. 24790).
In questa prospettiva, dovendosi ritenere che il contratto costitutivo di pegno faccia riferimento al credito assunto dal nei confronti dello a garanzia CP_6 CP_2 dell'adempimento da parte di dell'obbligazione Controparte_1 N. 1677/2023 R.G. 29 / 35
restitutoria nei confronti dello a seguito dell'escussione della garanzia da CP_2 esso prestata personalmente verso Unicredit S.p.A., l'oggetto del contratto appare determinato;
e quindi, il contratto costitutivo di pegno appare senz'altro valido tra le parti, ovvero tra il e lo CP_6 CP_2
È pur vero che il Giudice del Registro delle Imprese, a seguito della richiesta dello di iscrizione dell'atto costitutivo di pegno nel Registro delle Imprese in data CP_2
24.10.2006 (doc. 29 fasc.att.) e della successiva richiesta del Conservatore del
21.11.2006, con decreto del 24.1.2007 (doc. 30 fasc.att.), ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione “per non rispondere alle condizioni di legge (art. 2740
c.c.)”. Da tale motivazione, tuttavia, in mancanza dell'istanza del Conservatore, non
è dato comprendere esattamente le ragioni della cancellazione;
e quindi, il provvedimento in questione non consente di ritenere invalido l'atto costitutivo di pegno.
Quanto poi all'atto di ricognizione di debito del 29.9.2004 (doc. 3 fasc.att.), anche tale atto è stato già esaminato nel procedimento n. 1562/2008 R.G. dinanzi al
Tribunale di Siena, procedimento concluso con sentenza del Tribunale di Siena
4.12.2013 n. 558, pacificamente non impugnata e passata in giudicato. Ed è proprio sulla base di tale sentenza che, per quanto emerge dagli atti, il ha chiesto la CP_6 revocazione della sentenza n. 691/2009 del 21.10.2009.
Fermo restando che non è questa la sede per sciogliere l'eventuale contrasto tra le due sentenze, si deve comunque prendere atto del fatto che il procedimento n.
1562/2008 R.G. concluso con sentenza n. 558 del 4.12.2013, per quanto risulta dalla lettura della sentenza stessa, aveva ad oggetto l'opposizione, proposta dal al decreto ingiuntivo, ottenuto dallo per il pagamento della somma CP_6 CP_2 di € 3.000.000,00 oltre interessi, sulla base del già citato atto di ricognizione di debito;
in tale sentenza, il Giudice, in motivazione, premesso che la ricognizione di debito non è costitutiva di un'obbligazione ma determina esclusivamente un'inversione dell'onere probatorio (c.d. astrazione processuale di cui all'art. 1988
c.c.), ha ritenuto che “la scrittura in esame non [potesse] essere qualificata atto di ricognizione di debito, e ciò nonostante il tenore letterale della medesima”, per la N. 1677/2023 R.G. 30 / 35
mancanza di identità soggettiva tra debitore effettivo - la Controparte_1
- e soggetto che si riconosceva debitore - il in proprio -, e che
[...] CP_6
l'allegazione dello dell'esistenza di un accollo di tale debito da parte del CP_2 fosse tardiva e, comunque, non provata nel merito con riferimento CP_6 all'accordo tra l'accollante e l'accollata CP_6 Controparte_1 per tali ragioni, il Giudice ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Ciò detto, tenuto conto dell'oggetto del procedimento, così come individuato nella sentenza, deve ritenersi che il Giudice non abbia accertato l'inesistenza del rapporto di credito/debito ma, piuttosto, escluso che l'atto denominato “atto di ricognizione del debito” fosse effettivamente tale e, in tal senso, fornisse la prova dell'esistenza di un sottostante rapporto fondamentale. E tuttavia, anche ad ammettere che l'atto in questione non fosse ricognitivo di debito, non può negarsi che, con l'atto in questione, il OG, al punto 2) dell'atto, “si impegna e si obbliga a restituire gli importi come sopra determinati e pattuiti [cioè, la somma di € 3.000.000,00 oltre interessi convenzionali] a semplice richiesta e messa in mora del Dr. e CP_2 senza alcuna dilazione e moratoria”; tale atto, quindi, se non costituisce il riconoscimento di un sottostante accollo, è comunque di per sé produttivo di un'obbligazione in capo al OG e nei confronti dello ed è, probabilmente, CP_2 da qualificare come espromissione, ai sensi dell'art. 1272 c.c., per tale intendendosi quel contratto tra creditore ed un terzo con cui il terzo, spontaneamente e senza delegazione del debitore, assume su di sé, in via solidale, il debito di quest'ultimo nei confronti del creditore;
così, infatti, nel caso di specie, a fronte di un debito di
(debitore espromesso) verso lo (creditore Controparte_1 CP_2 espromissario), derivante dal fatto che quest'ultimo, quale garante, ha pagato il debito di verso la Banca, il (terzo Controparte_1 CP_6 espromittente) ha assunto anche su di sé tale debito, impegnandosi a pagare la somma di € 3.000.000,00 allo In questo contesto e sotto questo profilo, CP_2 anche l'atto del 29.9.2004 denominato “atto di ricognizione di debito” appare valido. N. 1677/2023 R.G. 31 / 35
Il ha da ultimo lamentato la nullità dell'intera operazione posta in essere tra CP_6 le parti per illiceità della causa, evidenziando che lo aveva esercitato CP_2
l'attività creditizia, rilasciando plurime fideiussioni in violazione della normativa di carattere imperativo che regola la concessione di finanziamenti e di esercizio del credito dettata dal Testo Unico in materia Bancaria.
Sul punto, si è già pronunciato il Tribunale di Siena con sentenza n. 841/16 del
22.12.2016 (doc. istanza 6.1.2017 fasc.att.), con cui ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti Controparte_1 dello in motivazione, il Tribunale ha affermato che “è pacifico ed CP_2 incontroverso che la fideiussione posta a fondamento della domanda d'ingiunzione sia stata 'prestata' dal Dr. nell'ambito dell'attività professionale dal CP_2 medesimo svolta ovvero l'attività finanziaria” e che “l'attività finanziaria esercitata nei confronti dei terzi con carattere di professionalità è attività riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia”, nel quale
“però il Dr. non è pacificamente iscritto” e che, quindi, “l'operazione CP_2 negoziale di finanziamento che costituisce il titolo delle pretese azionate dallo con il ricorso monitorio è affetta da RADICALE e ASSOLUTA CP_2 Pt_3 ex art.1343 e 1418 CC per contrarietà a norme imperative quali sono quelle dettate dagli artt. 106 e 113 la cui violazione viene ad integrare la fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 132 TUB”.
Gli attori, che hanno prodotto la sentenza in questione, non hanno chiarito se la stessa sia stata impugnata in appello o se sia passata in giudicato;
in ogni caso, ove anche sia passata in giudicato, la sentenza medesima non può fare stato nel presente procedimento, a favore del perché emessa in un procedimento tra lo CP_6 CP_2
e in bonis di cui il non era parte;
e del Controparte_1 CP_6 resto, il con l'atto con cui ha prodotto la sentenza, si è limitato a dire che la CP_6 stessa era “rilevante ai fini del decidere”.
In realtà, l'affermazione secondo cui lo avrebbe prestato fideiussione quale CP_2
“professionista” deve essere letta sulla base della distinzione tra consumatore e professionista ai fini dell'applicazione (o meno) della normativa consumeristica e, N. 1677/2023 R.G. 32 / 35
quindi, deve essere intesa nel senso che lo agiva nell'esercizio della propria CP_2 attività professionale o imprenditoriale, laddove l'attività di riferimento era quella del debitore principale, cioè di in quanto era Controparte_1 creditore pignoratizio sul 51% delle quote di e, Controparte_1 come tale, titolare del diritto di voto. D'altro canto, nel presente procedimento non vi è prova alcuna del fatto che lo abbia esercitato professionalmente CP_2
l'attività di finanziamento e, in particolare, del fatto che abbia effettuato una pluralità di finanziamenti a soggetti terzi operanti in settori diversi;
gli attori, in comparsa conclusionale, hanno fatto riferimento ad un procedimento penale e ad una sentenza penale nei suoi confronti ma tale affermazione, mai svolta in precedenza, è da un lato tardiva e dall'altro sfornita di prova, in quanto non risultano prodotti né la sentenza né gli atti del suddetto procedimento penale. Da ultimo, poi, la pattuizione degli interessi (nella misura del 2% per la durata della garanzia fideiussoria e del 10% dalla data del 30.7.2004 di escussione di tale garanzia) non è tale, da sola, da dimostrare l'esercizio illegittimo dell'attività bancaria.
Conseguentemente, non venendo in considerazione atti illegittimi, la domanda sub
(b) di accertamento della nullità dell'atto costitutivo di pegno e dell'atto di ricognizione di debito deve essere rigettata e deve escludersi il diritto del OG ad ottenere un qualsiasi risarcimento del danno dallo o dagli altri convenuti. CP_2
In conclusione, poi, per completezza, con riferimento alla posizione di
Valorizzazioni Grossetane S.a.s., tenuto conto di quanto evidenziato incidentalmente anche supra, si deve evidenziare che, nel corso del procedimento, sia nell'atto di citazione che nella comparsa conclusionale del procedimento originario, gli attori hanno fatto invero riferimento anche a dei danni che sarebbero stati patiti direttamente da Valorizzazioni Grossetane S.a.s..
In particolare, hanno fatto riferimento ad un danno per aumento dei costi bancari, che invero dovrebbe essere qualificato come conseguente ad un illecito extracontrattuale dei convenuti, ed hanno prodotto degli estratti del conto corrente intestato a tale società presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (doc. 4 N. 1677/2023 R.G. 33 / 35
fasc.att.). Tuttavia, anche a prescindere da ogni considerazione sulla riferibilità di un danno di tale genere alla condotta colposa o dolosa dei convenuti, gli attori non hanno in alcun modo specificato come siano giunti a determinare il danno in questione.
Analogamente, gli attori hanno evidenziato l'avvenuta iscrizione della
Valorizzazioni Grossetane S.a.s. nella Centrale dei Rischi istituita presso la Banca
d'Italia (doc. 6 fasc.att.) ed hanno chiesto il risarcimento dei danni ma non hanno in alcun modo provato che tale segnalazione sia stata la conseguenza dell'illegittima condotta dei convenuti;
inoltre, non hanno neanche specificamente allegato alcun danno subito, né sotto il profilo patrimoniale, con riferimento ad operazioni sfumate a causa della segnalazione, né sotto il profilo non patrimoniale della lesione della reputazione commerciale della società (sul fatto che tale danno non sia in re ipsa ma debba essere specificamente allegato e provato cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2023, n. 6589).
Da ultimo, gli attori hanno chiesto la restituzione degli importi direttamente fatturati da a Valorizzazioni Grossetane S.a.s. (docc. Controparte_4
14 e 15 fasc.att.), sostenendo che, non essendo stata tale società parte del contratto di assistenza e consulenza, gli importi non sarebbero dovuti.
In relazione a tale domanda, che costituisce sostanzialmente una domanda di ripetizione di indebito, sarebbe stato onere della Valorizzazioni Grossetane S.a.s., quale attrice, sulla base del normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 27 novembre 2018, n.
30713).
Tuttavia, alla luce del principio appena richiamato, la domanda non appare fondata, posto che, pur essendo pacifico che Valorizzazioni Grossetane S.a.s. non ha stipulato il contratto di assistenza e consulenza, le fatture risultano emesse “in estensione del contratto di consulenza già in essere tra e le società del Pt_4
“ : - quale intervento una tantum per la concessione di linee di CP_7 credito in c/c deliberato da Banca Monte dei Paschi di Siena per € 303.900,00 … - N. 1677/2023 R.G. 34 / 35
quale attività di consulenza a Voi resa”, cioè appunto sul presupposto che
Valorizzazioni Grossetane S.a.s., pur non essendo parte del contratto di assistenza e consulenza, aveva beneficiato delle prestazioni di a Controparte_4 fronte di ciò, sarebbe stato onere di Valorizzazioni Grossetane S.a.s., che ha effettuato il pagamento oggi ritenuto indebito, dimostrare che non vi era alcun accordo in tal senso o che la prestazione sia stata erroneamente eseguita, prova che la società attrice non ha in alcun modo fornito.
Dunque, anche le domande direttamente riferibili a Valorizzazioni Grossetane S.a.s. sono comunque infondate anche nel merito.
Allo stesso modo, deve essere esaminata anche un'ultima richiesta restitutoria del nei confronti dello CP_6 CP_2
Gli attori hanno infatti evidenziato, sin dall'atto di citazione e poi nella comparsa conclusionale, che lo ha ricevuto in pagamento dal due assegni di € CP_2 CP_6
10.000,00 ciascuno ed hanno chiesto la restituzione di questa somma, domanda riferibile sotto il profilo attivo al e sotto quello passivo allo Anche in CP_6 CP_2 questo caso, però, anche a ritenere pacifico il pagamento in quanto non contestato, venendo in considerazione una domanda di ripetizione di indebito, sarebbe stato onere del dimostrare l'inesistenza di una causa giustificatrice del pagamento CP_6 stesso, prova che il non ha fornito né offerto di fornire. CP_6
Dunque, anche questa domanda del appare, nel merito, infondata. CP_6
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, il deve essere condannato a rimborsare allo le spese di lite CP_6 CP_2 da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre
2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - da considerarsi indeterminabile - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento - alle fasi processuali. N. 1677/2023 R.G. 35 / 35
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le domande proposte da in Controparte_1 bonis e portate avanti, dopo il fallimento, da quale legale Parte_1 rappresentante di tale società nell'inerzia del Curatore, per difetto di capacità ad agire;
dichiara inammissibili le domande, proposte da in proprio e quale Parte_1 socio di fondate Controparte_12 sull'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza e/o volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti da per difetto di Controparte_1 legittimazione attiva;
rigetta la domanda di nullità del contratto costitutivo di pegno e dell'atto di ricognizione di debito e la conseguente domanda di risarcimento dei danni;
rigetta le altre domande proposte da in proprio e quale socio di Parte_1
Controparte_12 condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 liquida in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 11 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1677/2023 R.G. promossa da
C.F.: , in proprio nonché quale socio Parte_1 C.F._1 della VALORIZZAZIONI GROSSETANE SAS DI BROGI ALFIERO, società cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, e quale Amministratore Unico di , società dichiarata fallita, Controparte_1 rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di riassunzione avanti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., dall'Avv. AU NI, presso il cui studio in Firenze, Piazza de' Salterelli n. 1, è elettivamente domiciliato
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_2 C.F._2 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Davide
Mignone, presso il cui studio in Verona, Via Don Enrico Tazzoli n. 6, è elettivamente domiciliato
C.F.: ), contumace Controparte_3 C.F._3
(C.F.: ), contumace Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTI avente ad oggetto: Altri contratti atipici N. 1677/2023 R.G. 2 / 35
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.12.2024, per l'Avv. Maria Rita Maccioni, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
AU NI, conclude come da comparsa in riassunzione notificata il
28.7.2023: “Voglia il TRIBUNALE DI SIENA, contrariis reiectis: (a) “accertare e dichiarare l'inadempimento grave e reiterato dei convenuti alle obbligazioni tutte scaturenti dal ripassato contratto di consulenza ed assistenza sottoscritto dalle parti in data 05.11.02 disponendone, per tale ragione, la risoluzione e, conseguentemente, affermatane la responsabilità, condannare i sigg.ri CP_2
e/o la società e/o il Dott. in solido fra loro, al
[...] CP_5 CP_6 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, in proprio e nelle descritte qualità; (b) accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'illegittimità e
l'inefficacia delle scritture private di costituzione di pegno quote del 25.11.02 e di ricognizione del debito del 29.09.04 predisposti dal sig. affermandone CP_2
l'illiceità della causa e dei motivi sottesi per esclusiva responsabilità dello stesso, con condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, in proprio e nella qualità, e con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;
(c) accertare e dichiarare che tutti i fatti descritti nelle premesse
(dell'atto di citazione ndr) sono stati la causa, il presupposto, l'antecedente di ogni danno e pregiudizio subito dall'attore, in proprio e nelle qualità, e, conseguentemente, dopo averne accertata l'entità, dichiarare i convenuti unici responsabili degli stessi e tenuti al relativo risarcimento in via solidale fra loro;
(d) accertare e dichiarare la violazione da parte del sig. e/o della società CP_2 [...]
e/o del Dott. oltre che dei generali canoni di CP_5 Controparte_3 correttezza e buona fede contrattuale, degli ulteriori obblighi di diligenza e fedeltà derivanti dal ripetuto contratto di consulenza ed assistenza del 05.11.02 con specifico riferimento alle finalità, ivi espressamente previste, di portare le società del ad una situazione autonoma sotto l'aspetto finanziario e di CP_7 quella del reperimento degli strumenti finanziari più idonei a sorreggere la realizzazione dei progetti aziendali;
(e) conseguentemente, condannare i convenuti, N. 1677/2023 R.G. 3 / 35
in solido fra loro, alla restituzione ed al rimborso, in favore dell'esponente, di tutte le somme indebitamente percepite dal sig. e/o dalla società CP_2 CP_5
e/o dal Dott. a titolo di pagamento di prestazioni professionali diverse da CP_6 quelle richieste, poste in essere in palese conflitto di interesse con il loro cliente e le sue società, oltre al risarcimento di tutti i conseguenti danni e pregiudizi descritti nelle premesse, con ogni opportuna statuizione di legge e di giustizia;
(f) accertare
e dichiarare l'abusiva ed illegittima attività finanziaria e di esercizio del credito prestata dal sig. in luogo di quella richiesta dal contratto, rimasta CP_2 inadempiuta, di reperire un mutuo bancario di €. 3 mln. e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla mancata disponibilità di quelle somme, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;
(g) condannare, infine, il sig. e/o la in Controparte_2 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore e/o il Dott. con vincolo CP_6 solidale fra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, in proprio e nelle qualità, a causa ed in conseguenza di tutte le sopra descritte condotte e per tutti i cennati titoli e le dedotte causali, nella somma complessiva di
€uro 2.000.000,00, o in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, oltre agli interessi legali della domanda al saldo”. Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 147/2022 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. AU NI che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.”; per l'Avv. Daniela La Spisa, in sostituzione dell'Avv. Controparte_2
Davide Mignone, precisa le conclusioni come da comparsa di risposta del
28.12.2023: “In via preliminare Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare, per le motivazioni esposte in atti, la nullità della procura conferita dal sig. Parte_1 nella qualità di legale rappresentante di e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare l'illegittima costituzione della predetta società e la sua incapacità a contraddire nel presente giudizio;
- accertare e, conseguentemente, dichiarare, con riferimento alla domanda di dichiarazione di nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dell'atto di costituzione di pegno del N. 1677/2023 R.G. 4 / 35
25.11.2002 e dell'atto di ricognizione di debito del 29.09.2004 svolta da controparte al punto b) delle conclusioni di merito, la litispendenza derivante dal fatto che la medesima domanda è già stata proposta nel giudizio pendente avanti
l'intestato Tribunale e contraddistinto al n. 2046/06 R.G.; - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti la carenza di legittimazione passiva dei convenuti
e nonché, per le medesime ragioni, la carenza Controparte_2 Controparte_3 di legittimazione attiva del sig. rispetto alle domande proposte in Parte_1 atto di citazione;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi del 4° comma dell'art. 164 c.p.c.; - accertare e, conseguentemente, dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori rispetto alla domande di risoluzione contrattuale proposta alla lettera a) delle conclusioni formulate in atto di citazione in ragione del fatto che il medesimo contratto si è già risolto in data 01.11.2004 per decorrenza del termine finale allo stesso imposto dai contraenti. Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via principale - accertare il corretto adempimento, da parte di Controparte_4
di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dal contratto di consulenza del
[...]
02.11.2002 e, di conseguenza, respingere le domande tutte di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti con particolare ma non esclusivo riferimento alla domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale nonché quella di restituzione delle somme percepite in esecuzione del suddetto contratto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del
15% sui compensi liquidati nonché con condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'8.2.2007, Controparte_1
e Valorizzazioni Grossetane S.a.s. di OG Alfiero, all'epoca
[...] Parte_1 rappresentati dall'Avv. Stefano Antinarella, convenivano Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Siena Controparte_8
(procedimento n. 331/2007 R.G.); esponevano di avere stipulato con lo e CP_2 N. 1677/2023 R.G. 5 / 35
Finanza & Management S.p.A. un contratto di consulenza ed assistenza, finalizzato a portare le società del gruppo in una situazione di autonomia finanziaria, CP_6 attraverso il reperimento di strumenti finanziari idonei a sostenere la realizzazione dei progetti aziendali, a seguito del quale era stato costituito in favore dello CP_2 pegno sul 51% delle quote della con scrittura Controparte_1 privata non autenticata e senza indicazione del credito garantito;
evidenziavano che lo invece di reperire un mutuo di € 3.000.000,00 a condizioni vantaggiose, CP_2 destinato ad estinguere un'esecuzione immobiliare ai danni di altra società del gruppo incorporata in aveva ottenuto Controparte_1 finanziamenti sui conti correnti a costi maggiori, e quindi in data 29.9.2004 aveva fatto sottoscrivere un atto di ricognizione di debito di € 3.000.000,00, con previsione del pagamento di interessi retroattivi, relativo ad una fideiussione nei confronti di Unicredit S.p.A.; lamentavano che le operazioni in questione avevano determinato ingenti esborsi per maggiori interessi e spese a carico di
[...]
le quali erano state iscritte in Controparte_9
Centrale Rischi;
lamentavano ancora che lo e Finanza & Management CP_2
S.p.A. avevano emesso fatture nei confronti di Valorizzazioni Grossetane S.a.s. per
€ 12.500,00 ciascuna e di per € 36.000,00, Controparte_1 quindi, con nota di altre due fatture per complessivi € 42.292,00 Controparte_3
e, ancora, altre due fatture di € 30.000,00 ciascuna e che lo aveva ricevuto CP_2 due assegni da € 10.000,00; esponevano altresì che lo era riuscito a farsi CP_2 nominare amministratore della e, sulla base del Controparte_1 pegno e del riconoscimento di debito, aveva chiesto il pagamento di € 3.327.700,00
e quindi proposto l'acquisto del complesso alberghiero in Siena, per il CP_1 prezzo di € 10.000.000,00 da cui detrarre il debito riconosciuto oltre interessi, e che, quando infine il aveva reperito il mutuo, la mutuante Cassa di Risparmio CP_6 di Lucca S.p.A. aveva revocato la delibera perché mancava l'autorizzazione del
Consiglio d'Amministrazione di controllato Controparte_1 dallo infine, esponevano che lo aveva illegittimamente richiesto CP_2 CP_2
l'iscrizione del pegno nel Registro delle Imprese, iscrizione cancellata dal Giudice N. 1677/2023 R.G. 6 / 35
del Registro delle Imprese;
sosteneva che lo anche in violazione dei canoni CP_2 di buona fede e correttezza, aveva agito, non per fornire consulenza e assistenza, ma per conseguire la proprietà del complesso alberghiero di in Siena, CP_1 ponendo in essere operazioni per cui aveva ottenuto elevati compensi per attività diverse da quelle pianificate e onerosi esborsi per Controparte_1
con conseguente diminuzione della quota oggetto di pegno, e aveva
[...] consigliato la conclusione di un affitto d'azienda, a cui era conseguita la proposizione di domande di risarcimento dei danni da parte dell'affittuaria e quindi la cessazione dell'attività alberghiera;
concludeva chiedendo di accertare l'inadempimento al contratto di assistenza e consulenza e la risoluzione per grave inadempimento di tale contratto, la nullità dell'atto di costituzione di pegno e del successivo atto di ricognizione di debito, il compimento delle varie condotte descritte in narrativa, la violazione delle regole di buona fede e correttezza e degli obblighi contrattuali, il compimento di atti abusivi nell'esercizio del credito e, conseguentemente, il risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
I convenuti e si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 costituivano all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. del 18.6.2007; dopo avere ricostruito i fatti oggetto di causa, eccepivano preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per l'omessa indicazione degli elementi di diritto ai sensi dell'art. 164 comma 3° c.p.c., la nullità della procura conferita dal quale CP_6 legale rappresentante di la parziale Controparte_1 litispendenza, limitatamente alla domanda di accertamento della nullità del contratto costitutivo di pegno e del relativo atto di riconoscimento di debito, rispetto al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Siena n. 2046/2006 R.G.,
l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di assistenza e consulenza per inadempimento per l'intervenuta cessazione dell'efficacia temporale del contratto, il difetto di legittimazione attiva di e di legittimazione Parte_1 passiva dei convenuti e perché il contratto di assistenza Controparte_3 CP_2
e consulenza era stato stipulato solo da e Controparte_1 da una parte e da Controparte_10 Controparte_4 N. 1677/2023 R.G. 7 / 35
dall'altra; nel merito, contestavano la domanda attorea, evidenziando che l'obbligazione contrattuale era un'obbligazione di mezzi e che gli attori avrebbero dovuto provare il danno ed il nesso causale rispetto all'inadempimento e che le società del gruppo già versavano in situazione di grave crisi gestionale e CP_6 finanziaria, a fronte della quale si era regolarmente Controparte_4 attivata in esecuzione del contratto stipulato;
concludevano per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 18.6.2007 e, in prosecuzione, del 29.10.2007, venivano espletati gli incombenti preliminari e gli attori eccepivano la decadenza dei convenuti dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali e sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio per la tardiva costituzione all'udienza; concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., gli attori contestavano comunque la fondatezza delle eccezioni avversarie;
Il Giudice, con ordinanza del 10.12.2008, ammetteva parzialmente la prova testimoniale richiesta dalle parti.
All'udienza del 27.3.2009, a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore, si costituivano l'Avv. Daniele Rossi e l'Avv. Josef Mottillo, quali nuovi difensori di Parte_1
All'udienza del 30.10.2009, il Giudice rigettava una richiesta di riunione del presente procedimento con quello portante il n. 1562/2008 R.G. e, ritenuta la causa matura per la decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
e Valorizzazioni Grossetane S.a.s. e di nullità della procura al difensore da
[...] parte di rinviava la causa per la precisazione Controparte_1 delle conclusioni;
con successiva ordinanza dell'8-9.3.2010 confermava tale valutazione.
Con comparsa depositata il 10.7.2012, l'Avv. AU NI, l'Avv. Luca
NF e l'Avv. Alessia Campopiano si costituivano quali nuovi difensori di e di Valorizzazioni Grossetane S.a.s. e, successivamente, all'udienza Parte_1 del 20.11.2014, anche quali nuovi difensori di Controparte_1 N. 1677/2023 R.G. 8 / 35
Alla stessa udienza, gli attori depositavano documentazione volta a dimostrare la validità della procura rilasciata da al difensore e Controparte_1 copia della sentenza del Tribunale di Siena n. 558 del 4.12.2013 sul riconoscimento di debito.
La causa, quindi, veniva istruita solo con la produzione di documenti.
All'udienza del 24.7.2015, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Quindi, con ordinanza del 26.10.2018 il Giudice, su istanza degli attori, rimetteva la causa sul ruolo per l'acquisizione nel contraddittorio delle parti della sentenza n.
841 del 16.12.2016 con cui il Tribunale di Siena aveva ritenuto nulla l'operazione finanziaria posta in essere dallo e revocato il decreto ingiuntivo emesso in CP_2 suo favore per € 3.000.000,00.
All'udienza dell'11.12.2018, a seguito della dichiarazione di fallimento della da parte del Tribunale di Siena con sentenza n. Controparte_1
16 del 24.3.2017, parte convenuta eccepiva l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di legge di tre mesi dalla dichiarazione di fallimento;
in data 18.12.2018, il depositava ricorso per la riassunzione del processo CP_6 interrotto ex art. 303 c.p.c..
Con ordinanza dell'11.6.2022, il Giudice dichiarava estinto il processo, per mancata tempestiva riassunzione nel termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. decorrente dalla dichiarazione di fallimento della Controparte_1 del 27.3.2017.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.11.2022, il proponeva CP_6 appello avverso tale ordinanza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in questione, dichiarativa dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c., e la rimessione della causa al Tribunale di
Siena ai sensi dell'art. 354 comma 2° c.p.c. per la decisione della controversia nel merito. N. 1677/2023 R.G. 9 / 35
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1289 del 19.6.2023, in accoglimento dell'appello, annullava l'ordinanza estintiva del giudizio di primo grado e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Siena, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
Con comparsa in riassunzione, ritualmente notificata il 28.7.2023, Parte_1 riassumeva il processo (che assumeva il n. 1677/2023 R.G.) e conveniva CP_2
e dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Siena; ripercorso l'iter processuale fin qui descritto, concludeva per l'accoglimento di tutte le domande spiegate con l'originario atto di citazione, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva, evidenziando che il presente Controparte_2 procedimento costituiva la prosecuzione del procedimento n. 331/2007 R.G. e che la legittimazione straordinaria del fallito atteneva solo alle controversie tributarie e che, comunque, nel caso di specie, il curatore non era stato inerte ma aveva optato per la non costituzione;
concludeva per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori Valorizzazioni Grossetane S.a.s. e Parte_1 Controparte_1
con l'iniziale atto di citazione introduttivo del procedimento n.
[...]
331/2007 R.G., hanno proposto varie domande, poi portate avanti dal nelle CP_6 qualità indicate in epigrafe, nel presente procedimento, volte ad ottenere - sinteticamente e salvo ogni ulteriore approfondimento, per come si evidenzierà meglio infra - l'accertamento dell'inadempimento di un contratto di assistenza
e consulenza ed il conseguente risarcimento dei danni.
A fronte di tali domande, i convenuti hanno sollevato, con la comparsa di costituzione, una serie di eccezioni preliminari, di natura processuale, e gli attori hanno eccepito l'inammissibilità di tali eccezioni perché sollevate con la comparsa N. 1677/2023 R.G. 10 / 35
di costituzione tardivamente depositata all'udienza di comparizione e non nel termine sino a venti giorni prima di tale udienza previsto dall'art. 167 c.p.c..
Si deve tuttavia evidenziare che, come si avrà modo di rilevare anche infra, le eccezioni sollevate si riferiscono tutte a questioni rilevabili d'ufficio, come tali non soggette a preclusione dopo la scadenza del termine di cui all'art. 167 c.p.c..
Ciò detto, anzitutto, i convenuti hanno sollevato un'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per l'omissione degli elementi di diritto su cui sono fondate le domande proposte, ai sensi dell'art. 164 comma 3° c.p.c..
Ebbene, l'art. 183 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, disponeva che
“all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti … dall'art. 164, secondo, terzo e quinto comma…” c.p.c.. In tal senso, per come evidenziato in giurisprudenza, in materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la editio actionis, quali quelli derivanti dalla mancanza degli elementi del petitum e della causa petendi di cui all'art. 163 comma 3° nn. 3) e 4), sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19 marzo 2018, n. 6673), per come emerge anche dal tenore dell'art. 164 comma 5° c.p.c., il quale prevede che, in tale ipotesi, la citazione sia rinnovata, se il convenuto non si è costituito, e integrata, se si è costituito.
Ciò detto, a fronte della previsione dell'art. 163 comma 3° n. 4 c.p.c., secondo cui l'atto di citazione deve contenere “… l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, l'art. 164 comma 4° c.p.c. dispone invece che “la citazione è altresì nulla se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4)” dell'art. 163 c.p.c., ma non fa alcun riferimento alla mancata esposizione degli elementi di diritto, in N. 1677/2023 R.G. 11 / 35
quanto spetta comunque al Giudice qualificare la domanda sotto il profilo delle norme giuridiche applicabili.
In tal senso, l'eccezione risulta infondata. E del resto, i convenuti si sono ampiamente difesi su tutte le domande proposte, fornendo la propria ricostruzione dei fatti posti alla base della domanda, in contrapposizione a quella prospettata dagli attori, e argomentando in diritto sulle norme applicabili e sulla fondatezza della domanda medesima.
Proseguendo in ordine logico nell'esame delle eccezioni preliminari, i convenuti hanno sollevato eccezione di nullità della procura conferita dal quale legale CP_6 rappresentante di in quanto il era stato Controparte_1 CP_6 nominato amministratore unico con delibera del 2.8.2006 (doc. 22 fasc.conv.), impugnata dallo e sospesa dal Presidente del Tribunale con decreto in data CP_2
4.12.2006 confermato con ordinanza del Giudice del 19.2.2007.
È invero indubbio che anche tale questione è rilevabile d'ufficio, in quanto attinente ad un presupposto processuale;
del resto, come già accennato supra, l'art. 183
c.p.c., nel testo vigente all'epoca dell'introduzione del presente procedimento, prevede che il Giudice “verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio”. In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.unite, 16 novembre 2009 n.
24179). N. 1677/2023 R.G. 12 / 35
Ciò detto, è documentalmente provato che l'assemblea di Controparte_1
in data 2.8.2006 (doc. 22 fasc.conv.), ha “delibera[to] di confermare
[...] la delibera del 21.7.2006 all'unanimità vale a dire, di nominare un nuovo Organo
Amministrativo, come Amministratore Unico, nella persona del sig. ; Parte_1 dalla lettura della sentenza n. 691/2009 del 21.10.2009 risulta che effettivamente tale delibera è stata impugnata dallo e sospesa dal Presidente del Tribunale CP_2 con decreto in data 4.12.2006, poi confermato con ordinanza del Giudice del
19.2.2007. È poi pacifico e documentalmente provato che il relativo procedimento è stato definito con sentenza del Tribunale di Siena n. 691/2009 del 21.10.2009 con cui è stata annullata la delibera in questione;
tuttavia, come si avrà meglio modo di evidenziare infra, secondo quanto riferito dall'attore in comparsa conclusionale e non contestato, è attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze il procedimento per la revocazione della sentenza d'appello emessa a seguito dell'impugnazione della sentenza in questione.
In mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza in questione, si deve comunque rilevare che dalla visura camerale in atti (doc. 9 fasc.conv.) risulta che il già precedentemente titolare del potere di rappresentanza della società quale CP_6
Amministratore Delegato sulla base della delibera dell'assemblea del 3.6.2005, all'epoca del conferimento della procura sull'atto di citazione (che è datato
6.2.2007), era titolare del relativo potere come Amministratore Unico sulla base della delibera assembleare del 21.7.2006 (doc. 62 fasc.att.), non impugnata dallo
In tal senso, è pur vero che il non potrebbe ritenersi legittimato sulla CP_2 CP_6 base della delibera del 3.6.2005 con cui era stato nominato Amministratore delegato, in quanto, al momento del conferimento della procura al difensore,
l'organizzazione societaria era ormai stata modificata ed era stata prevista l'attribuzione dei poteri ad un amministratore unico. Tuttavia, fermo quanto precede, anche a ritenersi inefficace la delibera successiva del 2.8.2006, per effetto della sua sospensione e del suo successivo annullamento, il deve comunque CP_6 ritenersi legittimato a conferire la procura al difensore sulla base della precedente delibera del 21.7.2006. N. 1677/2023 R.G. 13 / 35
Peraltro, si deve anche considerare che, come evidenziato in giurisprudenza, il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 novembre 2021, n. 34775) e la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 marzo 2015,
n. 5343).
In tal senso, ogni questione risulta superata dal fatto che Controparte_1
con ulteriore delibera assembleare del 7.3.2014 (doc. A memoria
[...]
20.11.2014 fasc.att.), ha nominato nuovamente quale Amministratore Parte_1
Unico della società, atto iscritto nel Registro delle Imprese in data 13.3.2014, per come risultante dalla visura camerale (doc. B memoria 20.11.2014 fasc.att.) e, come accennato supra, si è costituita in giudizio all'udienza del 20.11.2014 con i nuovi difensori, ratificando l'operato precedente.
Dunque, l'eccezione di difetto di procura in capo al difensore di
[...] appare infondata. Controparte_1
Da ultimo, poi, deve considerarsi che è stata Controparte_1 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Siena 24.3.2017 n. 16 e che al fallimento consegue la perdita della capacità di stare in giudizio della società tramite il proprio legale rappresentante;
né il Controparte_11
tramite il curatore, ha inteso portare avanti la domanda
[...] originariamente proposta dalla società in bonis. N. 1677/2023 R.G. 14 / 35
In sede di riassunzione, tuttavia, il ha dichiarato che intendeva agire quale CP_6
Amministratore Unico della fallita stante Controparte_1
l'inerzia del curatore fallimentare, tale da attribuire legittimazione straordinaria al fallito per come stabilito in giurisprudenza da Cassazione civile, sez.unite 28 aprile
2023 n. 11287.
Ora, come evidenziato in tale pronuncia, l'art. 43 L.Fall., sotto la rubrica “Rapporti processuali”, così dispone: “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
/ Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo...”. Si tratta di una previsione correlata alla perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione dei beni e dei rapporti patrimoniali appresi al fallimento (art. 42
L.Fall.) e direttamente incidente sulla sua capacità di stare in giudizio;
essa si pone come applicazione in ambito concorsuale della regola generale di cui all'art. 75
c.p.c., per cui sono capaci di stare in giudizio solo “le persone che hanno il libero esercizio dei diritti” che in esso si fanno valere, mentre quelle persone che tale libero esercizio non hanno non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate, “secondo le norme che regolano la loro capacità”. Ora, siccome in caso di fallimento l'effetto di spossessamento non è totale - perché non opera con riguardo alle posizioni di natura strettamente personale del debitore ed a quelle non apprese al concorso perché ritenute rispetto a questo ininfluenti e prive di interesse - alla stessa maniera neppure l'incapacità processuale del fallito, come sancita dall'art. 43 L.Fall. cit., è priva di eccezioni. Per quanto questo aspetto non trovi esplicita previsione nella lettera della norma - salvo che, al comma 2, per l'ipotesi di intervento specificamente consentito dalla legge, ovvero per i giudizi dai quali possa dipendere una sua imputazione per il reato di bancarotta - dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell'affermare che il fallito mantiene la capacità processuale con riguardo alle posizioni estranee agli interessi ed alle funzioni del concorso, come appunto quelle di natura strettamente personale o comunque non N. 1677/2023 R.G. 15 / 35
incidenti sulla sorte dei creditori. Viceversa, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale che si ritrovino compresi nel fallimento, la legittimazione a stare in giudizio compete al curatore;
e, nella sua marginalità rispetto alla regola generale, il fondamento della capacità processuale del fallito anche in ordine a questi rapporti viene individuato, in maniera altrettanto unanime, nella posizione di
“inerzia” che il curatore eventualmente assuma rispetto ad essi.
E tuttavia, secondo l'interpretazione prevalente, l'eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell'amministrazione fallimentare, ma questa legittimazione è ammissibile solo quando l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia: in tal senso, anche una condotta abdicativa e di astensione, appunto se consapevole e voluta, può equivalere ad un atto di disposizione e di amministrazione (seppure in negativo) del diritto appreso al concorso cosicché, a ben vedere, in tal caso neppure potrebbe ontologicamente ravvisarsi una vera e propria inerzia del curatore, quanto una valutazione discrezionale e deliberata di abbandono.
In questo quadro, il principio affermato nella pronuncia citata, secondo cui la legittimazione del fallito sussiste a fronte di un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia del Curatore fallimentare, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato, deve essere riferito al solo ambito espressamente contemplato nella pronuncia stessa, cioè all'ambito tributario, caratterizzato da specialità rispetto ai rapporti giuridici di tipo privatistico ricompresi nel fallimento, contraddistinto da tutta una serie di elementi, sostanzialmente riconducibili al carattere pubblicistico-costituzionale, imperativo, indisponibile dell'obbligazione tributaria, che sono stati specificamente individuati dalla Cassazione: l'avviso di accertamento per debiti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento va notificato, non solo al curatore, ma anche al contribuente dichiarato fallito;
nei confronti del fallito,
l'avviso non diventa definitivo fino ad avvenuta notifica ed è impugnabile da parte N. 1677/2023 R.G. 16 / 35
del fallito, con decorrenza del relativo termine dalla presa di conoscenza, quand'anche questo stesso termine risulti già decorso in capo al curatore;
il curatore non è semplicemente gravato da un onere di informazione, ma senz'altro obbligato a portare l'avviso di accertamento a conoscenza del fallito, e ciò proprio al fine di consentirgli l'impugnazione in caso di inerzia del curatore;
l'accertamento giurisdizionale è sottratto alla vis attractiva del foro fallimentare ed è demandato in via esclusiva al giudice tributario;
il rapporto giuridico d'imposta basato su presupposti antecedenti alla sentenza dichiarativa permane in capo al debitore anche in costanza della procedura fallimentare e pur dopo la sua chiusura e può anche condizionare il futuro rapporto con l'Amministrazione Finanziaria quanto, ad esempio, a valutazione della personalità del contribuente ed a sua affidabilità fiscale complessiva ex art. 7 D.Lgs 472/97, così come ad an e quantum delle sanzioni pecuniarie amministrative applicabili, nonché incidere sulle prospettive di esdebitazione ex art. 142 L.Fall. ovvero su un eventuale procedimento penale per reati tributari o, ancora, sulle sanzioni pecuniarie amministrative;
tali elementi giustificano un'estensione della legittimazione del fallito, nell'ambito tributario, nell'ipotesi di inerzia “semplice”; ma al di fuori del settore tributario, ove tali elementi non sussistono, non vi sono ragioni per discostarsi dall'indirizzo secondo cui, ai fini della legittimazione del fallito, è necessaria un'inerzia “qualificata” del
Curatore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° dicembre 2023, n. 33546, secondo cui nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletiva nella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore).
Ciò detto, nel caso di specie, il convenuto ha evidenziato che, per come CP_2 risultante dalla relazione ex art. 104 L.Fall., il curatore non era stato “inerte” ma aveva volontariamente deciso di non costituirsi e che, quindi, sotto questo profilo, non sussistevano i presupposti per la legittimazione straordinaria del fallito. In effetti, dalla relazione ex art. 104 L.Fall., redatta quando la presente controversia era stata rimessa in fase decisione e non era stata ancora dichiarata l'interruzione, il
Curatore, dopo avere richiamato le varie cause pendenti in cui era parte la società in N. 1677/2023 R.G. 17 / 35
bonis, evidenziava appunto che per “la terza [causa], sempre
contro
CP_2
[relativa] ad una richiesta di danni avanzata dalla società fallita e dal Sig. Pt_2 siamo in attesa della sentenza ed è evidente che qualora l'esito fosse favorevole, vi sarebbe un riflesso positivo sull'attivo fallimentare”; il , tuttavia, non ha CP_11 poi impugnato l'ordinanza di estinzione emessa all'esito del procedimento, il che induce a ritenere che il Curatore abbia preventivamente valutato l'inopportunità della prosecuzione del procedimento.
In questo senso, le domande proposte da in bonis Controparte_1
e portate avanti, dopo il fallimento, da quale legale rappresentante di Parte_1 tale società nell'inerzia del Curatore, sono inammissibili per difetto di capacità ad agire in capo alla fallita e ciò a prescindere da Controparte_1 ogni considerazione sulla validità dell'originaria procura.
Sempre preliminarmente, i convenuti hanno sollevato un'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di assistenza e consulenza per inadempimento, domanda proposta sub (a) delle conclusioni, per difetto di interesse ad agire derivante dall'intervenuta cessazione dell'efficacia temporale del contratto, che è stato stipulato il 2.11.2002 ed aveva una durata biennale.
Premesso che anche tale eccezione è rilevabile d'ufficio, in quanto attinente ad un presupposto processuale - l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., appunto - (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2016, n. 19268), in realtà, gli attori sostengono che il contratto di assistenza e consulenza sarebbe proseguito anche successivamente al biennio, tanto che avrebbe Controparte_4 richiesto il pagamento del proprio compenso anche dopo tale scadenza, e comunque hanno evidenziato che la risoluzione del contratto aveva efficacia retroattiva ed incideva sul diritto alla restituzione delle prestazioni già svolte;
pertanto, dovendosi valutare l'interesse ad agire sulla base della prospettazione attorea, l'eccezione formulata è infondata;
ciò detto, ferma la sussistenza dell'interesse ad agire,
l'individuazione degli effetti della eventuale risoluzione del contratto costituisce questione di merito. N. 1677/2023 R.G. 18 / 35
Del resto, anche a prescindere da ogni considerazione sull'utilità della dichiarazione di risoluzione del contratto, resta il fatto che oggetto della controversia è in prima battuta l'inadempimento di al Controparte_4 contratto in questione, inadempimento a cui possono poi eventualmente conseguire la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento dei danni;
in questo senso, in ogni caso, sussiste comunque l'interesse ad agire degli attori ai fini dell'accertamento dell'inadempimento, che costituisce il presupposto, oltre che della domanda di risoluzione del contratto, anche della domanda di risarcimento dei danni.
Ancora, i convenuti, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, da essi ritenuta l'unica legittimamente proponibile, hanno sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva di e di legittimazione passiva dei convenuti Parte_1
e sull'assunto che il contratto di assistenza e consulenza Controparte_3 CP_2 era stato stipulato solo da e Controparte_1 [...]
ma non da da una parte e da Controparte_10 Parte_1 [...]
ma non dallo dall'altra. Controparte_4 CP_2
In proposito, si deve ancora premettere che il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l'accertamento dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni (cfr. Cassazione civile, sez. I,
16 maggio 2007, n. 11321; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 marzo
2017, n. 7776).
Cominciando dalla questione della legittimazione passiva di e Controparte_3
gli attori hanno indicato, seppur non sempre in maniera chiara, le ragioni CP_2 per cui hanno ritenuto che le domande proposte, sostanzialmente funzionali ad accertare l'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza e ad ottenere il conseguente risarcimento dei danni - come si avrà modo di meglio evidenziare infra
-, dovessero essere proposte non solo nei confronti di Controparte_4 N. 1677/2023 R.G. 19 / 35
che ha stipulato il contratto, ma anche nei confronti di e dello Controparte_3 in proprio, quali soggetti che avevano concretamente operato nella CP_2 complessa vicenda oggetto di causa in realtà, in particolare evidenziando che, in una situazione in cui non era autorizzata a svolgere Controparte_4 attività di intermediazione bancaria o finanziaria, lo e CP_2 Controparte_3 avevano agito senza essere iscritti negli albi dei mediatori creditizi o dei commercialisti o degli avvocati e che, per tale ragione, erano stati convenuti in giudizio. In questa prospettiva, le contestazioni dei convenuti attengono in realtà al merito, cioè all'effettiva verifica della sussistenza della responsabilità dei due convenuti.
Quanto invece alla legittimazione attiva degli attori, come accennato supra, appare opportuno ricordare, riassuntivamente, che gli attori hanno proposto plurime domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, in conseguenza (a) dell'inadempimento al contratto di assistenza e consulenza, previa sua risoluzione,
(b) della stipulazione del contratto di costituzione di pegno e del successivo atto di riconoscimento di debito, previo accertamento della loro nullità, (c) dei fatti descritti nell'atto di citazione, (d) della violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede contrattuale e degli ulteriori obblighi di diligenza e fedeltà derivanti dal contratto di consulenza ed assistenza per le finalità ivi previste di portare le società del gruppo ad una situazione autonoma sotto l'aspetto finanziario e di CP_6 reperire gli strumenti finanziari più idonei a sorreggere la realizzazione dei progetti aziendali, (e) dell'avvenuto pagamento di prestazioni professionali, (f) dell'abusiva ed illegittima attività finanziaria e di esercizio del credito prestata dallo e, CP_2
(g) più in generale, di tutti gli atti compiuti. Con la memoria ex art. 183 comma 6°
n. 1 c.p.c., gli attori, anche a fronte delle contestazioni dei convenuti, hanno ulteriormente specificato che “la domanda giudiziale avanzata censura la condotta dei convenuti che, anziché reperire il miglior finanziamento al costo più vantaggioso per il sig. gli procuravano soltanto delle aperture di credito su CP_6 conto corrente per mezzo di fideiussioni bancarie contro garantite personalmente dal sig. a condizioni di gran lunga più onerose di quelle derivanti da un CP_2 N. 1677/2023 R.G. 20 / 35
mutuo, che causavano enormi esborsi di denaro per spese vive, commissioni, competenze di varia natura, interessi bancari e di massimo scoperto e parcelle del consulente” ed hanno quindi ulteriormente specificato che “le domande spiegate mirano ad accertare e dichiarare se le operazioni poste in essere dal sig. CP_2 rispecchino o meno il contenuto degli accordi e delle clausole stabilite nel contratto di consulenza del 05.11.02 e se il consulente abbia adempiuto o meno
l'incarico ricevuto con la diligenza, cura, perizia cautela richieste avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata”, indicando poi specificamente le condotte configuranti l'inadempimento lamentato;
gli attori hanno poi anche specificato i danni di cui hanno chiesto il risarcimento, ovvero a) i costi per fideiussioni, le competenze (interessi e spese) bancarie e lo scoperto di conto corrente;
b) le fatture pagate e gli assegni consegnati;
c) le sanzioni e gli interessi di mora per omesso o ritardato pagamento di cartelle esattoriali;
d) i maggiori oneri per la stipulazione di un mutuo;
e) i danni per il calo di fatturato dell'azienda alberghiera.
Ciò detto, l'eccezione appare fondata con riferimento al difetto di legittimazione attiva di relativamente alla domanda sub (a) dell'atto di citazione, di Parte_1 accertamento dell'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza, di risoluzione e di conseguente risarcimento dei danni, posto che, già nella stessa prospettazione attorea e per come poi effettivamente risultante dal suo esame, tale contratto è stato stipulato da non in proprio ma quale legale Parte_1 rappresentante di e Controparte_1 Controparte_10 conseguentemente, ogni richiesta conseguente alla violazione di tale contratto non può che essere avanzata dalle società che lo hanno stipulato ma non dal in CP_6 proprio.
Quanto alle ulteriori domande proposte, al punto (c) dell'atto di citazione, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni causati da “tutti i fatti descritti nelle premesse” dell'atto di citazione;
e nelle premesse dell'atto di citazione, per come richiamate nella parte relativa allo “svolgimento del processo”, gli attori hanno sostanzialmente lamentato che la si era resa Controparte_4 inadempiente al più volte citato contratto di consulenza e assistenza stipulato con N. 1677/2023 R.G. 21 / 35
contratto che aveva la “finalità di portare le Controparte_1 società del gruppo ad una situazione sostanzialmente autonoma sotto CP_6
l'aspetto finanziario, e tale da permettere la prosecuzione degli eventuali piani di sviluppo…”, per il cui raggiungimento era stato conferito a Controparte_4
tra l'altro, l'incarico di “consulenza e assistenza nel reperimento di strumenti
[...] finanziari idonei a sostenere la realizzazione dei progetti aziendali”; in particolare, oltre alla costituzione del pegno da parte dello - su cui si tornerà infra -, CP_2 hanno lamentato anzitutto che anziché attivarsi per il Controparte_4 raggiungimento dell'obiettivo prefissato di reperire un mutuo di circa €
3.000.000,00 ad un tasso vantaggioso, con la cui provvista sarebbe stata estinta l'esecuzione immobiliare promossa da Credito Fondiario S.p.A., tramite la mandataria SIB Servizi Immobiliari Banche S.p.A., ai danni di
[...]
fusa per incorporazione in Controparte_10 Controparte_1 aveva ottenuto, per mezzo di fideiussioni bancarie garantite personalmente dallo
(in particolare la fideiussione del 18.4.2003 rilasciata da Unicredit S.p.A.), CP_2 degli affidamenti su conto corrente, a costi superiori e condizioni più gravose;
hanno lamentato altresì che per l'attività svolta, Controparte_4 aveva emesso varie fatture a carico di (fattura n. Controparte_1
7 del 20.5.2003 di € 36.000,00 - docc. 16 fasc.att.; docc. 17, 18, 22 e 23 fasc.att.) e che lo aveva ricevuto dal due assegni di € 10.000,00 ciascuno e, dopo CP_2 CP_6 essersi fatto nominare amministratore unico di Controparte_1
(doc. 17 fasc.att.), aveva fatto saltare l'operazione di concessione del mutuo, finalmente conclusa dal con Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., in quanto CP_6 aveva negato l'autorizzazione dell'organo consiliare della società alla stipulazione e, infine, aveva illegittimamente chiesto l'iscrizione del pegno nel Registro delle
Imprese, poi cancellata con provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese.
A fronte dell'indicazione di tali condotte, talune - come già detto - imputate a per l'inadempimento del contratto di assistenza e Controparte_4 consulenza ed altre direttamente allo si deve ritenere che anche, per le CP_2 condotte che fuoriescono dal contratto e che sono riferite direttamente allo CP_2 N. 1677/2023 R.G. 22 / 35
di cui gli attori chiedono l'accertamento, il danno lamentato sia riferito - nella prospettazione attorea - alle società del in particolare a CP_6 Controparte_1
e non a quest'ultimo. In questo senso, il deve essere ritenuto
[...] CP_6 privo di legittimazione ad agire anche rispetto a tali condotte, perché l'unico soggetto legittimato ad ottenere l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dalle condotte poste in essere dallo e da è CP_2 Controparte_4 [...]
(o meglio, ormai, il Controparte_1 Controparte_11 tramite il curatore fallimentare).
[...]
Analoghe considerazioni valgono per la domanda, di cui al punto (d) dell'atto di citazione, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione da parte dello e/o della e/o di CP_2 Controparte_4 CP_3
oltre che dei generali canoni di correttezza e buona fede contrattuale, degli
[...] ulteriori obblighi di diligenza e fedeltà derivanti dal ripetuto contratto di consulenza ed assistenza del 5.11.2002 con specifico riferimento alle finalità, ivi espressamente previste, di portare le società del ad una situazione autonoma sotto CP_7
l'aspetto finanziario e di quella del reperimento degli strumenti finanziari più idonei a sorreggere la realizzazione dei progetti aziendali. Anche tale domanda, infatti, si fonda sull'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza, in particolare sull'inadempimento degli obblighi di diligenza e buona fede che, pur non espressamente specificati in contratto, sono comunque connaturati alla sua corretta esecuzione;
ed anche in tal caso, i danni di cui è chiesto il risarcimento - nella prospettazione attorea - sono danni che sarebbero stati patiti da Controparte_1
[...]
A maggior ragione, il appare privo di legittimazione attiva rispetto alla CP_6 domanda, di cui al punto (e) dell'atto di citazione, di restituzione e rimborso di tutte le somme indebitamente percepite dallo e/o dalla società CP_2 [...]
e/o da a titolo di pagamento di prestazioni Controparte_4 Controparte_3 professionali diverse da quelle richieste, in conflitto di interesse con il loro cliente e le sue società, oltre al risarcimento di tutti i conseguenti danni. Anche tale domanda si fonda infatti sull'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza, di cui - N. 1677/2023 R.G. 23 / 35
come detto supra - gli attori hanno chiesto la risoluzione, anche al fine di ottenere la restituzione delle somme versate quale corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico conferito;
e le somme in questione risultano riferite a
[...]
salvo quelle di cui alla fattura n. 3 del 26.11.2002 ed alla fattura Controparte_1 del 20.2.2003, che sono intestate a Valorizzazioni Grossetane S.a.s. (docc. 14 e 15 fasc.att.).
Analogamente, la domanda sub (f) di risarcimento dei danni derivanti dall'abusiva ed illegittima attività finanziaria e di esercizio del credito prestata dallo in CP_2 luogo di quella richiesta dal contratto, rimasta inadempiuta, di reperire un mutuo bancario di € 3.000.000,00, non può che essere riferita a Controparte_1
che aveva stipulato il contratto di assistenza e consulenza, proprio al
[...] fine di reperire strumenti finanziari idonei a sostenere la realizzazione dei progetti aziendali.
E così, anche la domanda sub (g) dell'atto di citazione, genericamente volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza di tutte le sopra descritte condotte e per tutti i cennati titoli e le dedotte causali;
ancorché formalmente espressa per tutti gli attori, tale domanda deve essere in concreto riferita alla sola posto che in atto di citazione né Controparte_1 il in proprio né Valorizzazioni Grossetane S.a.s. hanno specificamente CP_6 allegato di avere patito un danno in conseguenza delle condotte dei convenuti;
del resto, come accennato, i costi del contratto di assistenza e consulenza devono ritenersi ricaduti su che ha stipulato tale Controparte_1 contratto, e i maggiori costi derivanti dalla lamentata mancata stipulazione del finanziamento e dalla stipula di contratti di apertura di credito a condizioni peggiori devono ugualmente essere riferiti alla sola Controparte_1
Analogamente, già nella prospettazione attorea, si deve rilevare il difetto di legittimazione attiva della Valorizzazioni Grossetane S.a.s., la cui domanda è stata portata avanti, dopo la cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle
Imprese in data 9.11.2010 e la sua conseguente estinzione, dal quale socio CP_6 della società medesima (in proposito, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 N. 1677/2023 R.G. 24 / 35
luglio 2025, n. 19750): da un lato, anche tale società non era parte del contratto di assistenza e consulenza e, dall'altro, anche per tale società, non è stato specificamente allegato un danno conseguente alla mancata stipulazione del finanziamento ed al compimento delle varie condotte indicate in atto di citazione.
Ciò detto, l'unica domanda per la quale sussiste la legittimazione attiva del in CP_6 proprio è la domanda, sub (b) dell'atto di citazione, relativa all'accertamento della nullità dell'atto costitutivo di pegno e del riconoscimento di debito, la quale attiene ad atti posti in essere personalmente da il quale è quindi certamente Parte_1 legittimato alla relativa azione.
In effetti, è pur vero che tale domanda è anche funzionale a dimostrare l'inadempimento di al contratto di assistenza e Controparte_4 consulenza, nel senso che - nella prospettiva degli attori -, le condotte dello CP_2 appunto consistenti - tra l'altro - nell'ottenere il pegno sulle quote societarie ed un riconoscimento del relativo debito, costituiscono elementi della più ampia e complessa attività di in violazione degli obblighi Controparte_4 contrattualmente assunti, come ammesso dagli stessi attori nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. laddove, seppure in relazione alla questione di
“litispendenza” rispetto al procedimento n. 2043/2006 RG di opposizione a decreto ingiuntivo - questione su cui si tornerà subito infra -, hanno espressamente affermato che nel “presente giudizio di risoluzione contrattuale e risarcimento danni… la domanda proposta di declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia degli atti sottoscritti dal allo in violazione degli obblighi di CP_6 CP_2 correttezza e buona fede contrattuale, oltre che di diligenza e fedeltà, scaturenti dal contratto di consulenza del 05.11.02, costituisce un accertamento incidentale prodromico alla dimostrazione dell'inadempimento dell'incarico da parte dei convenuti e delle loro responsabilità”; ma è anche vero che tale domanda è stata comunque proposta in via autonoma nell'atto di citazione, al punto (b), non in via incidentale ma in via cumulativa rispetto alle altre domande, e che le conclusioni non sono mai state modificate, né nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. né negli atti successivi ma, appunto, solo specificate nel loro significato. N. 1677/2023 R.G. 25 / 35
Restando a quest'ultima domanda di accertamento della nullità del contratto costitutivo di pegno e del relativo atto di riconoscimento di debito, domanda proposta sub (b) dell'atto di citazione, ancora preliminarmente, i convenuti hanno sollevato un'eccezione di parziale litispendenza, rispetto al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Siena n. 2043/2006 R.G..
Premesso che, in realtà, gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39
c.p.c., e che, pertanto, se le cause identiche o connesse, pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. in tema di riunione, ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c. (in tal senso, da ultimo, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 23 settembre 2013, n. 21761), nel caso di specie, la questione risulta superata in quanto, in corso di causa, il procedimento n.
2043/2006 è stato definito con sentenza del Tribunale di Siena n. 691/2009 del
21.10.2009.
Tuttavia, come accennato supra, secondo quanto riferito dall'attore in comparsa conclusionale, tale sentenza è stata impugnata con appello ed il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze si è concluso con sentenza n. 656/2016; tale sentenza è stata, a sua volta, impugnata con revocazione ordinaria ex art. 395 n. 5
c.p.c. e tale impugnazione è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 9.12.2019; tuttavia, il ricorso in cassazione avverso tale sentenza è stato accolto da Cassazione Civile, sez. I, 16 maggio 2024 n. 13584 ed è attualmente pendente il giudizio di rinvio sempre dinanzi alla Corte d'Appello di
Firenze (procedimento n. 1827/2024 R.G.).
Nondimeno, nessuna di queste ultime sentenze è stata prodotta in atti. Non sussistono conseguentemente i presupposti per disporre la sospensione del presente procedimento, in attesa dell'ulteriore decisione della Corte d'Appello di Firenze. N. 1677/2023 R.G. 26 / 35
Nel corso del processo, è emersa poi la connessione tra il presente procedimento e quello portante il n. 1562/2008 R.G., anch'esso pendente dinanzi al Tribunale di
Siena. A seguito della decisione del Giudice di non procedere alla riunione dei due procedimenti, per come supra richiamata, la questione risulta ormai superata in quanto tale ulteriore procedimento si è concluso con la sentenza del Tribunale di
Siena 4.12.2013 n. 558, pacificamente non impugnata e passata in giudicato.
Ciò detto, si può passare al merito della controversia, limitatamente alla domanda sub (b) dell'atto di citazione ritenuta ammissibile in questa sede, volta all'accertamento della nullità e inefficacia delle scritture private di costituzione di pegno quote del 25.11.2002 e di ricognizione del debito del
29.9.2004 per illiceità della causa e dei motivi e la condanna dello al CP_2 risarcimento dei danni subiti dal CP_6
È in proposito pacifico e documentalmente provato che, come accennato supra, con scrittura privata del 25.11.2002 (doc. 2 fasc.att.; doc. 7 fasc.conv.) il ha CP_6 costituito in pegno, favore dello la propria quota del 51% della CP_2 partecipazione a e che tale pegno è stato annotato Controparte_1 nei libri sociali in data 27.11.2002 (doc. 2 fasc.att.; doc. 8 fasc.conv.), successivamente, con altra scrittura privata del 29.9.2004 (doc. 3 fasc.att.) ha effettuato un “atto di ricognizione di debito” di € 3.000.000,00 oltre interessi nei confronti dello CP_2
Sulla validità di tali atti, per come evidenziato supra, si è già pronunciato il
Tribunale di Siena con la già citata sentenza n. 691/2009 del 21.10.2009, seppure incidentalmente ai fini dell'accertamento del diritto dello di creditore CP_2 pignoratizio sul 51% delle quote della e del Controparte_1 relativo diritto alla partecipazione ed al voto all'assemblea del 2.8.2006 e del conseguente annullamento di tale delibera, emessa in sua mancanza e col voto determinante del socio datore di pegno (doc. 24 fasc.conv.; doc. 27 fasc.conv.); tuttavia, tenuto conto di quanto evidenziato supra e della mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza, residua il potere-dovere del Giudice di pronunciarsi in questa sede sulla domanda del CP_6 N. 1677/2023 R.G. 27 / 35
In questa sede il come accennato, ha chiesto dichiararsi la nullità e CP_6 inefficacia del contratto costitutivo di pegno perché non redatto per scrittura privata autenticata o atto pubblico, non iscritto nel Registro delle Imprese né nel libro soci di e perché privo dell'indicazione del credito Controparte_1 garantito, non integrabile con l'indicazione del 51% delle quote societarie né tramite il successivo atto di riconoscimento di debito.
In proposito, si deve considerare che le quote di società a responsabilità limitata, che non possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la “partecipazione” dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell'impresa che da questo promana, esulando dall'ambito dei semplici diritti di credito;
ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell'art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi dai crediti;
in questa prospettiva, l'art. 2806 c.c. dispone che “il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi”; nella stessa prospettiva, l'art. 2469 c.c. in materia di società a responsabilità limitata, dispone, a sua volta che “le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte”; ed in tal senso, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 2010, n. 25468; in tal senso, anche Cassazione civile, sez. I, 27 novembre 2019, n. 31051, che richiede l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese appunto in relazione all'efficacia nei confronti della società).
Sotto il profilo della forma, dunque, il contratto, ancorché stipulato con scrittura privata non autenticata, è senz'altro valido tra le parti.
Quanto all'oggetto del contratto, nella premessa del contratto si legge che il CP_6 intende costituire in pegno la propria quota del 51% della partecipazione alla N. 1677/2023 R.G. 28 / 35
a garanzia del “debito verso il dott. Controparte_1 CP_2 finalizzato alla conclusione dell'operazione SIB - Uncinello Srl”. A
[...] fronte di tale premessa, è invero pacifico che altra società facente Controparte_10 capo al poi fusa per incorporazione in in CP_6 Controparte_1 data 27.5.2003 (doc. 9 fasc.conv.), era debitrice del Credito Fondiario S.p.A., che al fine di ripianare tale esposizione debitoria, Controparte_1 richiese un finanziamento di € 3.000.000,00 a Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e che la Banca, a sua volta, per concedere tale finanziamento sotto forma di apertura di credito, pretese ed ottenne una garanzia fideiussoria, rilasciata da
Unicredit S.p.A. - fideiussione n. 001683187 del 18.4.2003 (doc. 10 fasc.conv.), poi escussa in data 8.7.2004 (doc. 15 fasc.conv.) - e che quest'ultima, a sua volta, pretese ed ottenne una garanzia direttamente dallo in tale quadro, CP_2 dovendosi ritenere che a sua volta, potesse Controparte_1 divenire debitrice dello è ragionevole ritenere che, a sua volta, il CP_2 CP_6 con il contratto costitutivo di pegno, abbia inteso preventivamente garantire il futuro eventuale debito della nei confronti dello Controparte_1
CP_2
Come evidenziato in giurisprudenza, infatti, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 5 dicembre 2016, n. 24790).
In questa prospettiva, dovendosi ritenere che il contratto costitutivo di pegno faccia riferimento al credito assunto dal nei confronti dello a garanzia CP_6 CP_2 dell'adempimento da parte di dell'obbligazione Controparte_1 N. 1677/2023 R.G. 29 / 35
restitutoria nei confronti dello a seguito dell'escussione della garanzia da CP_2 esso prestata personalmente verso Unicredit S.p.A., l'oggetto del contratto appare determinato;
e quindi, il contratto costitutivo di pegno appare senz'altro valido tra le parti, ovvero tra il e lo CP_6 CP_2
È pur vero che il Giudice del Registro delle Imprese, a seguito della richiesta dello di iscrizione dell'atto costitutivo di pegno nel Registro delle Imprese in data CP_2
24.10.2006 (doc. 29 fasc.att.) e della successiva richiesta del Conservatore del
21.11.2006, con decreto del 24.1.2007 (doc. 30 fasc.att.), ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione “per non rispondere alle condizioni di legge (art. 2740
c.c.)”. Da tale motivazione, tuttavia, in mancanza dell'istanza del Conservatore, non
è dato comprendere esattamente le ragioni della cancellazione;
e quindi, il provvedimento in questione non consente di ritenere invalido l'atto costitutivo di pegno.
Quanto poi all'atto di ricognizione di debito del 29.9.2004 (doc. 3 fasc.att.), anche tale atto è stato già esaminato nel procedimento n. 1562/2008 R.G. dinanzi al
Tribunale di Siena, procedimento concluso con sentenza del Tribunale di Siena
4.12.2013 n. 558, pacificamente non impugnata e passata in giudicato. Ed è proprio sulla base di tale sentenza che, per quanto emerge dagli atti, il ha chiesto la CP_6 revocazione della sentenza n. 691/2009 del 21.10.2009.
Fermo restando che non è questa la sede per sciogliere l'eventuale contrasto tra le due sentenze, si deve comunque prendere atto del fatto che il procedimento n.
1562/2008 R.G. concluso con sentenza n. 558 del 4.12.2013, per quanto risulta dalla lettura della sentenza stessa, aveva ad oggetto l'opposizione, proposta dal al decreto ingiuntivo, ottenuto dallo per il pagamento della somma CP_6 CP_2 di € 3.000.000,00 oltre interessi, sulla base del già citato atto di ricognizione di debito;
in tale sentenza, il Giudice, in motivazione, premesso che la ricognizione di debito non è costitutiva di un'obbligazione ma determina esclusivamente un'inversione dell'onere probatorio (c.d. astrazione processuale di cui all'art. 1988
c.c.), ha ritenuto che “la scrittura in esame non [potesse] essere qualificata atto di ricognizione di debito, e ciò nonostante il tenore letterale della medesima”, per la N. 1677/2023 R.G. 30 / 35
mancanza di identità soggettiva tra debitore effettivo - la Controparte_1
- e soggetto che si riconosceva debitore - il in proprio -, e che
[...] CP_6
l'allegazione dello dell'esistenza di un accollo di tale debito da parte del CP_2 fosse tardiva e, comunque, non provata nel merito con riferimento CP_6 all'accordo tra l'accollante e l'accollata CP_6 Controparte_1 per tali ragioni, il Giudice ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Ciò detto, tenuto conto dell'oggetto del procedimento, così come individuato nella sentenza, deve ritenersi che il Giudice non abbia accertato l'inesistenza del rapporto di credito/debito ma, piuttosto, escluso che l'atto denominato “atto di ricognizione del debito” fosse effettivamente tale e, in tal senso, fornisse la prova dell'esistenza di un sottostante rapporto fondamentale. E tuttavia, anche ad ammettere che l'atto in questione non fosse ricognitivo di debito, non può negarsi che, con l'atto in questione, il OG, al punto 2) dell'atto, “si impegna e si obbliga a restituire gli importi come sopra determinati e pattuiti [cioè, la somma di € 3.000.000,00 oltre interessi convenzionali] a semplice richiesta e messa in mora del Dr. e CP_2 senza alcuna dilazione e moratoria”; tale atto, quindi, se non costituisce il riconoscimento di un sottostante accollo, è comunque di per sé produttivo di un'obbligazione in capo al OG e nei confronti dello ed è, probabilmente, CP_2 da qualificare come espromissione, ai sensi dell'art. 1272 c.c., per tale intendendosi quel contratto tra creditore ed un terzo con cui il terzo, spontaneamente e senza delegazione del debitore, assume su di sé, in via solidale, il debito di quest'ultimo nei confronti del creditore;
così, infatti, nel caso di specie, a fronte di un debito di
(debitore espromesso) verso lo (creditore Controparte_1 CP_2 espromissario), derivante dal fatto che quest'ultimo, quale garante, ha pagato il debito di verso la Banca, il (terzo Controparte_1 CP_6 espromittente) ha assunto anche su di sé tale debito, impegnandosi a pagare la somma di € 3.000.000,00 allo In questo contesto e sotto questo profilo, CP_2 anche l'atto del 29.9.2004 denominato “atto di ricognizione di debito” appare valido. N. 1677/2023 R.G. 31 / 35
Il ha da ultimo lamentato la nullità dell'intera operazione posta in essere tra CP_6 le parti per illiceità della causa, evidenziando che lo aveva esercitato CP_2
l'attività creditizia, rilasciando plurime fideiussioni in violazione della normativa di carattere imperativo che regola la concessione di finanziamenti e di esercizio del credito dettata dal Testo Unico in materia Bancaria.
Sul punto, si è già pronunciato il Tribunale di Siena con sentenza n. 841/16 del
22.12.2016 (doc. istanza 6.1.2017 fasc.att.), con cui ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti Controparte_1 dello in motivazione, il Tribunale ha affermato che “è pacifico ed CP_2 incontroverso che la fideiussione posta a fondamento della domanda d'ingiunzione sia stata 'prestata' dal Dr. nell'ambito dell'attività professionale dal CP_2 medesimo svolta ovvero l'attività finanziaria” e che “l'attività finanziaria esercitata nei confronti dei terzi con carattere di professionalità è attività riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia”, nel quale
“però il Dr. non è pacificamente iscritto” e che, quindi, “l'operazione CP_2 negoziale di finanziamento che costituisce il titolo delle pretese azionate dallo con il ricorso monitorio è affetta da RADICALE e ASSOLUTA CP_2 Pt_3 ex art.1343 e 1418 CC per contrarietà a norme imperative quali sono quelle dettate dagli artt. 106 e 113 la cui violazione viene ad integrare la fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 132 TUB”.
Gli attori, che hanno prodotto la sentenza in questione, non hanno chiarito se la stessa sia stata impugnata in appello o se sia passata in giudicato;
in ogni caso, ove anche sia passata in giudicato, la sentenza medesima non può fare stato nel presente procedimento, a favore del perché emessa in un procedimento tra lo CP_6 CP_2
e in bonis di cui il non era parte;
e del Controparte_1 CP_6 resto, il con l'atto con cui ha prodotto la sentenza, si è limitato a dire che la CP_6 stessa era “rilevante ai fini del decidere”.
In realtà, l'affermazione secondo cui lo avrebbe prestato fideiussione quale CP_2
“professionista” deve essere letta sulla base della distinzione tra consumatore e professionista ai fini dell'applicazione (o meno) della normativa consumeristica e, N. 1677/2023 R.G. 32 / 35
quindi, deve essere intesa nel senso che lo agiva nell'esercizio della propria CP_2 attività professionale o imprenditoriale, laddove l'attività di riferimento era quella del debitore principale, cioè di in quanto era Controparte_1 creditore pignoratizio sul 51% delle quote di e, Controparte_1 come tale, titolare del diritto di voto. D'altro canto, nel presente procedimento non vi è prova alcuna del fatto che lo abbia esercitato professionalmente CP_2
l'attività di finanziamento e, in particolare, del fatto che abbia effettuato una pluralità di finanziamenti a soggetti terzi operanti in settori diversi;
gli attori, in comparsa conclusionale, hanno fatto riferimento ad un procedimento penale e ad una sentenza penale nei suoi confronti ma tale affermazione, mai svolta in precedenza, è da un lato tardiva e dall'altro sfornita di prova, in quanto non risultano prodotti né la sentenza né gli atti del suddetto procedimento penale. Da ultimo, poi, la pattuizione degli interessi (nella misura del 2% per la durata della garanzia fideiussoria e del 10% dalla data del 30.7.2004 di escussione di tale garanzia) non è tale, da sola, da dimostrare l'esercizio illegittimo dell'attività bancaria.
Conseguentemente, non venendo in considerazione atti illegittimi, la domanda sub
(b) di accertamento della nullità dell'atto costitutivo di pegno e dell'atto di ricognizione di debito deve essere rigettata e deve escludersi il diritto del OG ad ottenere un qualsiasi risarcimento del danno dallo o dagli altri convenuti. CP_2
In conclusione, poi, per completezza, con riferimento alla posizione di
Valorizzazioni Grossetane S.a.s., tenuto conto di quanto evidenziato incidentalmente anche supra, si deve evidenziare che, nel corso del procedimento, sia nell'atto di citazione che nella comparsa conclusionale del procedimento originario, gli attori hanno fatto invero riferimento anche a dei danni che sarebbero stati patiti direttamente da Valorizzazioni Grossetane S.a.s..
In particolare, hanno fatto riferimento ad un danno per aumento dei costi bancari, che invero dovrebbe essere qualificato come conseguente ad un illecito extracontrattuale dei convenuti, ed hanno prodotto degli estratti del conto corrente intestato a tale società presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (doc. 4 N. 1677/2023 R.G. 33 / 35
fasc.att.). Tuttavia, anche a prescindere da ogni considerazione sulla riferibilità di un danno di tale genere alla condotta colposa o dolosa dei convenuti, gli attori non hanno in alcun modo specificato come siano giunti a determinare il danno in questione.
Analogamente, gli attori hanno evidenziato l'avvenuta iscrizione della
Valorizzazioni Grossetane S.a.s. nella Centrale dei Rischi istituita presso la Banca
d'Italia (doc. 6 fasc.att.) ed hanno chiesto il risarcimento dei danni ma non hanno in alcun modo provato che tale segnalazione sia stata la conseguenza dell'illegittima condotta dei convenuti;
inoltre, non hanno neanche specificamente allegato alcun danno subito, né sotto il profilo patrimoniale, con riferimento ad operazioni sfumate a causa della segnalazione, né sotto il profilo non patrimoniale della lesione della reputazione commerciale della società (sul fatto che tale danno non sia in re ipsa ma debba essere specificamente allegato e provato cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2023, n. 6589).
Da ultimo, gli attori hanno chiesto la restituzione degli importi direttamente fatturati da a Valorizzazioni Grossetane S.a.s. (docc. Controparte_4
14 e 15 fasc.att.), sostenendo che, non essendo stata tale società parte del contratto di assistenza e consulenza, gli importi non sarebbero dovuti.
In relazione a tale domanda, che costituisce sostanzialmente una domanda di ripetizione di indebito, sarebbe stato onere della Valorizzazioni Grossetane S.a.s., quale attrice, sulla base del normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 27 novembre 2018, n.
30713).
Tuttavia, alla luce del principio appena richiamato, la domanda non appare fondata, posto che, pur essendo pacifico che Valorizzazioni Grossetane S.a.s. non ha stipulato il contratto di assistenza e consulenza, le fatture risultano emesse “in estensione del contratto di consulenza già in essere tra e le società del Pt_4
“ : - quale intervento una tantum per la concessione di linee di CP_7 credito in c/c deliberato da Banca Monte dei Paschi di Siena per € 303.900,00 … - N. 1677/2023 R.G. 34 / 35
quale attività di consulenza a Voi resa”, cioè appunto sul presupposto che
Valorizzazioni Grossetane S.a.s., pur non essendo parte del contratto di assistenza e consulenza, aveva beneficiato delle prestazioni di a Controparte_4 fronte di ciò, sarebbe stato onere di Valorizzazioni Grossetane S.a.s., che ha effettuato il pagamento oggi ritenuto indebito, dimostrare che non vi era alcun accordo in tal senso o che la prestazione sia stata erroneamente eseguita, prova che la società attrice non ha in alcun modo fornito.
Dunque, anche le domande direttamente riferibili a Valorizzazioni Grossetane S.a.s. sono comunque infondate anche nel merito.
Allo stesso modo, deve essere esaminata anche un'ultima richiesta restitutoria del nei confronti dello CP_6 CP_2
Gli attori hanno infatti evidenziato, sin dall'atto di citazione e poi nella comparsa conclusionale, che lo ha ricevuto in pagamento dal due assegni di € CP_2 CP_6
10.000,00 ciascuno ed hanno chiesto la restituzione di questa somma, domanda riferibile sotto il profilo attivo al e sotto quello passivo allo Anche in CP_6 CP_2 questo caso, però, anche a ritenere pacifico il pagamento in quanto non contestato, venendo in considerazione una domanda di ripetizione di indebito, sarebbe stato onere del dimostrare l'inesistenza di una causa giustificatrice del pagamento CP_6 stesso, prova che il non ha fornito né offerto di fornire. CP_6
Dunque, anche questa domanda del appare, nel merito, infondata. CP_6
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La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, il deve essere condannato a rimborsare allo le spese di lite CP_6 CP_2 da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre
2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - da considerarsi indeterminabile - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento - alle fasi processuali. N. 1677/2023 R.G. 35 / 35
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le domande proposte da in Controparte_1 bonis e portate avanti, dopo il fallimento, da quale legale Parte_1 rappresentante di tale società nell'inerzia del Curatore, per difetto di capacità ad agire;
dichiara inammissibili le domande, proposte da in proprio e quale Parte_1 socio di fondate Controparte_12 sull'inadempimento del contratto di assistenza e consulenza e/o volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti da per difetto di Controparte_1 legittimazione attiva;
rigetta la domanda di nullità del contratto costitutivo di pegno e dell'atto di ricognizione di debito e la conseguente domanda di risarcimento dei danni;
rigetta le altre domande proposte da in proprio e quale socio di Parte_1
Controparte_12 condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 liquida in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 11 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi