Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 25 giugno 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 2242/2024, alle ore 10,34 è comparso l'Avv. Marco Parisi, per parte ricorrente, che insiste in ricorso, nonché l'Avv. Francesco Bilotta per delega dell'Avv. Giordano per RA IU resistente, i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 25 giugno 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 2242/2024 tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Messina in Via del Bufalo n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Parisi Marco dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente-
e
FA GI, nata a [...] il [...] (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata a Messina in Via Dogali n. 25 presso lo studio dell'Avv.
Giordano Maria Claudia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (oggi ex artt. 281decies e ss c.p.c.) ritualmente depositato e notificato, la sig.ra proponeva davanti a questo Tribunale Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Messina, emesso dal Giudice Dott. Bonanzinga nell'ambito del giudizio R.G. n. 1403/2023 V.G. depositato il giorno 29/04/2024, e comunicato il 30/04/2024. In particolare, la ricorrente premetteva che:
- nel giudizio portante RG n. 1403/2023 V.G. il Giudice dott. Bonanzinga con ordinanza emessa all'udienza del 05/03/2024 così disponeva: “Rilevato che, ai sensi dell'art. 473 bis 4 c.p.c., è necessario procedere all'ascolto della figlia minorenne ultradodicenne , nata a [...] il [...], posto Persona_1 che il giudice può disporre di non procedere all'ascolto solo quando esso sia in contrasto con l'interesse della minore o manifestamente superfluo, mentre nel caso in esame non emerge una simile situazione ostativa;
rilevato, peraltro, che con riferimento al momento in cui si deve procedere all'ascolto del minore, il legislatore ha dato precise prescrizioni, stabilendo che, nei casi in cui il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori o quando siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore, occorre procedere all'ascolto “senza ritardo”, vale a dire prima dell'adozione dei provvedimenti, anche provvisori nell'interesse del minore (art. 473 bis .6 c.p.c.); ritenuto opportuno che all'ascolto partecipi anche la dott. IU FA, che va nominata quale ausiliario, tenuto conto della necessità che la minore possa esprimere le proprie esigenze senza condizionamenti;
P.Q.M.
Dispone l'audizione della minore nata a [...] il Persona_1
21.01.2012. e fissa allo scopo l'udienza del 19.03.2024 ore 12,00; nomina ausiliario la dott. IU FA perché assista all'audizione da effettuare nel corso della suindicata udienza;
riserva di provvedere sulle istanze delle parti, con il provvedimento da emettere ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. all'esito dell'istruttoria sommaria prevista dalla legge. Manda alla Cancelleria di darne comunicazione all'ausiliario dott. IU FA.”
- Espletata l'audizione in data 19/03/2024, il Giudice, con ordinanza emessa alla medesima udienza disponeva: “Chiede all'ausiliario dott. IU FA di depositare relazione sul contenuto e sull'andamento dell'ascolto della minore e concede all'uopo termine fino al 4 aprile 2024; concede alle parti successivo termine fino al 15 aprile 2024 per il deposito di note;
rinvia la causa all'udienza del 18.04.2024”.
- Con decreto del 29/04/2024, oggi opposto, stabiliva: “letta la relazione depositata in data 01.04.2024 dall'ausiliario dott. IU FA nel procedimento n. 1403 del 2023 ed avuto riguardo all'attività espletata;
considerato che nella specie gli onorari possono essere liquidati in base al criterio indicato nell'art. 24 D.M. 30.05.2002 essendo possibile inquadrare l'indagine di carattere psicologico in vista della decisione sull'affidamento dei figli nella voce specificamente indicata in tariffa, con esclusione del criterio di determinazione dell'onorario in base al tempo, che ha carattere meramente sussidiario (Cass. 878/2011; Cass. 17685/2010), nonché in base al criterio indicato nell'art. 20 D.M. 30.05.2002, in relazione all'attività svolta in udienza, con l'aumento previsto dall'art. 52 D.P.R. 115/2002, anche in relazione all'urgenza richiesta;
tenuto conto del pregio e della completezza dell'opera prestata;
LIQUIDA In favore dell'ausiliario dott. IU FA nel procedimento n. 1403 del 2023 la somma di € 600,00 per competenze, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale, ponendo il pagamento a carico solidale delle parti.” L'opposizione si fonda sui motivi in atti meglio specificati e, segnatamente, da un lato sulla asserita violazione delle norme che disciplinano la CTU che sarebbero state disattese;
in particolare il ricorrente lamenta il fatto che non andava disposta la liquidazione, non trattandosi di una vera CTU, la stessa infatti avrebbe dovuto essere dichiarata nulla, in quanto effettuata senza seguire le regole dei codice di procedura civile;
dall'altro, contesta il quantum della liquidazione poiché, a suo parere, sono state applicate impropriamente le tariffe ex DM 182/2002. Per le ragioni suesposte, la sig.ra chiedeva: “1) In via preliminare, nel merito, Pt_1 anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 30/04/2024 del Giudice - R.G. n. 1403/2023 ex art. 5 D.Lgs. N. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
2) In via principale, nel merito, liquidare il compenso del CTU nella misura di Euro 200/00 oltre oneri di legge ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Dott. Bonazinga di Euro 600/00, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto”. Il tutto con vittoria di spese e compensi. Si costituiva la resistente, la quale sottolineava la correttezza del decreto impugnato, innanzitutto perché l'ordinanza istruttoria non era stata oggetto di contestazione e poi perché il magistrato aveva applicato i criteri indicati per la liquidazione e secondo le norme vigenti. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto di liquidazione, con vittoria di spese e compensi. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Per inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto del giudizio, occorre preliminarmente rilevare come l'attività svolta nel procedimento portante RG n. 1403/2023 V.G. è disciplinata dal Titolo IVbis del Libro Secondo del Codice di
Procedura Civile, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ed entrato in vigore il 28/02/2023. In particolare l'art. 473bis 4, attribuisce al Giudice il potere di disporre l'ascolto del minore e l'art. 473bis 5, nel disciplinare le modalità di detto ascolto, al comma 1 prevede: “L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.”
È evidente, quindi, come nel caso di specie non si applichino le norme relative all'attività peritale di cui agli artt. 191 e ss c.p.c., tenendo anche conto che le norme procedurali in tema di famiglia e minori prevedono espressamente un rinvio alla CTU nella disposizione di cui all'art. 473bis 25 rubricato “Consulenza tecnica d'ufficio”, norma che non è stata citata nel giudizio de quo.
Nella vicenda che ci occupa, dunque, si parla indistintamente di perito, CTU o esperto,
(soggetti questi che vengono identificati agli artt. 61 e 68 c.p.c.), e le disposizioni applicabili sono senza dubbio quelle previste agli artt. 473bis 4 e 5.
Resta certo il fatto che, a qualunque titolo (perito, CTU, esperto) un soggetto venga incaricato dal Giudice a coadiuvarlo nell'attività istruttoria, questi debba essere compensato per l'attività svolta. Al riguardo la questione va inquadrata normativamente alla luce del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115).
L'art. 49 stabilisce 1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
L'art. 3, che contiene le definizioni, al comma 1 lett. n) riporta: “"ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Pertanto, anche l'esperto nominato ai sensi dell'art 473bis 5, va liquidato applicando la medesima normativa in materia di spese di giustizia e non può considerarsi nulla la sua attività.
Con riferimento poi al quantum della liquidazione, correttamente il magistrato ha applicato l'art. 24 del DM 30 maggio 2002 in base al quale: “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86, criterio che – in via analogica – può essere applicato anche alle indagini psicologiche (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 27257 del 16/11/2017; Cass. Civ. n. 878/2011; Cass. Civ. n.
17685/2010). All'importo è stata poi applicato l'aumento del 20% per l'urgenza (ex art. 51 DPR 30 maggio 2002, n. 115) visto che tra la nomina e l'udienza sono intercorsi solo 14 giorni e ulteriori 14 giorni sono stati concessi per il deposito dell'elaborato.
Ulteriore potere è concesso al magistrato, e che nel caso di specie risulta motivato, ad opera dell'art 52 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, che consente un ulteriore aumento fino al doppio nei casi di maggiore complessità e importanza, aumento che nel caso di specie viene calcolato del 35% e sul quale questo organo giudicante concorda, giungendo così all'importo complessivo di € 600,0 che dunque va confermato
Per tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Messina in Volontaria Giurisdizione, emesso dal Giudice Dott. Bonanzinga nell'ambito del giudizio R.G. n. 1403/2023 depositato il giorno 29/04/2024 e comunicato il 30/04/2024. Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di in favore di RA IU. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto di Parte_1 liquidazione dei compensi del Tribunale di Messina in Volontaria Giurisdizione, emesso dal Giudice Dott. Bonanzinga nell'ambito del giudizio R.G. n. 1403/2023 depositato il giorno 29/04/2024 e comunicato il 30/04/2024.
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di RA Parte_1
IU che si liquidano in complessivi € 332, 00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge. Così deciso in Messina, il 25 giugno 2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.