Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2806.
(Pegno di diritti diversi dai crediti).
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
(Pegno di diritti diversi dai crediti).
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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- 1. Art. 2806 c.c., Pegno di diritti diversi dai creditiVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 15 agosto 2023 · 312.79727
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Giurisprudenza • 22
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