Provvedimento: […] ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell'art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi dai crediti, e il diritto di pegno risulta pertanto costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.” (Cass. 31051 del 2019). Ma nel caso di specie non solo non risulta un atto di costituzione della garanzia reale in esame, ma men che meno quello invocato dall'appellata (l'annotazione riportata sul libro dei soci) ha la forma richiesta dalla legge e, comunque, non risulta iscritto nel Registro delle Imprese. Da quanto precede segue l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
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