Articolo 2806 del Codice civile
Articolo 2759Articolo 2807
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19 aprile 1942
Art. 2806.

(Pegno di diritti diversi dai crediti).

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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