Art. 1.
E' autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana in seno all'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), al programma scientifico e di attivita' di base da sviluppare nel periodo dal 1972 al 1977 nonche' alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).
Per quanto concerne i programmi facoltativi dell'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), previsti da accordi sottoscritti da parte italiana ma non ancora sottoposti a ratifica, i fondi stanziati nella misura di cui all'articolo 2 saranno spendibili soltanto dopo l'avvenuta ratifica degli accordi stessi.
La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi e delle attivita' sopra indicati e' valutata complessivamente in lire 99.350 milioni.
E' autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana in seno all'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), al programma scientifico e di attivita' di base da sviluppare nel periodo dal 1972 al 1977 nonche' alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).
Per quanto concerne i programmi facoltativi dell'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), previsti da accordi sottoscritti da parte italiana ma non ancora sottoposti a ratifica, i fondi stanziati nella misura di cui all'articolo 2 saranno spendibili soltanto dopo l'avvenuta ratifica degli accordi stessi.
La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi e delle attivita' sopra indicati e' valutata complessivamente in lire 99.350 milioni.