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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/06/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone GIUDICE rel.
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1492 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”
Promosso da
, nata a [...] il [...], con Parte_1
l'avv.to DRAGONE FRANCESCO, e , nato a Controparte_1
SAN PIETRO IN CARIANO (VR) il 27/02/1956, con gli avv.ti
ZANOTTI LUCA e BECONCINI FRANCESCA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR) il 27/08/1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) al n. 53,
P. II, serie A, anno 1994.
Dall'unione coniugale sono nati , il 26.01.1996, e il Per_1 Per_2
06.04.2000.
Con decreto depositato il 14.11.2017, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio alle condizioni del ricorso (segnatamente
“1 - A far data dal mese di aprile 2024, a titolo di mantenimento della sig.ra , il sig. si obbliga a Parte_1 Controparte_1 corrispondere mensilmente alla medesima l'importo di euro 500,00
(cinquecento/00) da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese;
lo stesso sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2026 e così per ogni anno successivo sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT sui prezzi al consumo verificatesi nei dodici mesi precedenti, stabilendo come indice massimo per l'aumento un coefficente del 2%.
2 - A titolo di contributo per la LI , Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente,
[...]
verserà direttamente alla LI , a partire dal mese di CP_1 Per_2 aprile 2024 ed entro il giorno cinque di ciascun mese, l'importo di euro
600,00 (seicento/00). Detto contributo sarà versato dal padre direttamente alla LI maggiorenne. La suddetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2025 e così per ogni anno successivo sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT sui prezzi al consumo verificatesi nei dodici mesi precedenti. Al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI, da intendersi quale assunzione con contratto anche a tempo determinato, il mantenimento si intenderà automaticamente cessato.
3 - Le spese accessorie di carattere straordinario così come previste dal Protocollo di Famiglia del Tribunale di Lecce, verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e verranno reciprocamente rifuse della quota parte al genitore che le ha anticipate entro quindici giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa. 4 – Il sig. e la sig.ra Controparte_1
, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, Parte_1
intendono assumere la seguente determinazione patrimoniale: -
[...]
si obbliga a trasferire ai figli e , CP_1 CP_2 CP_3 la nuda proprietà della propria quota pari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione di tipo economico, sito in Santa Cesarea Terme (LE), Via
Belvedere SNC, Catasto Fabbricati, foglio 30, part. 20, sub 7, cat. A/3, classe 4, 8 vani, piano S1-T; - si obbliga a trasferire ai Parte_1
figli e , la nuda proprietà della propria quota CP_2 CP_3 pari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione di tipo economico, sito in
Santa Cesarea Terme (LE), Via Belvedere SNC, Catasto Fabbricati, foglio
30, part. 20, sub 7, cat. A/3, classe 4, 8 vani, piano S1-T; Il trasferimento della suddetta nuda proprietà avverrà, entro il 31.3.2025 presso uno studio notarile del distretto di Lecce, senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione patrimoniale dei coniugi con costi ed onorari a carico di ciascun coniuge relativamente alla propria quota”).
All'udienza del 30.05.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge n.898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 6 anni e non essendo emersi elementi dai quali ritenere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia del divorzio alle condizioni del ricorso, non sussistendo prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla sulle spese del presente giudizio vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] Controparte_1
il 27/02/1956, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) il 27/08/1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR) al n. 53, P. II, serie A, anno 1994, alle condizioni di cui al ricorso, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 04.06.2024 Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone GIUDICE rel.
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1492 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”
Promosso da
, nata a [...] il [...], con Parte_1
l'avv.to DRAGONE FRANCESCO, e , nato a Controparte_1
SAN PIETRO IN CARIANO (VR) il 27/02/1956, con gli avv.ti
ZANOTTI LUCA e BECONCINI FRANCESCA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR) il 27/08/1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) al n. 53,
P. II, serie A, anno 1994.
Dall'unione coniugale sono nati , il 26.01.1996, e il Per_1 Per_2
06.04.2000.
Con decreto depositato il 14.11.2017, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio alle condizioni del ricorso (segnatamente
“1 - A far data dal mese di aprile 2024, a titolo di mantenimento della sig.ra , il sig. si obbliga a Parte_1 Controparte_1 corrispondere mensilmente alla medesima l'importo di euro 500,00
(cinquecento/00) da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese;
lo stesso sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2026 e così per ogni anno successivo sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT sui prezzi al consumo verificatesi nei dodici mesi precedenti, stabilendo come indice massimo per l'aumento un coefficente del 2%.
2 - A titolo di contributo per la LI , Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente,
[...]
verserà direttamente alla LI , a partire dal mese di CP_1 Per_2 aprile 2024 ed entro il giorno cinque di ciascun mese, l'importo di euro
600,00 (seicento/00). Detto contributo sarà versato dal padre direttamente alla LI maggiorenne. La suddetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2025 e così per ogni anno successivo sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT sui prezzi al consumo verificatesi nei dodici mesi precedenti. Al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI, da intendersi quale assunzione con contratto anche a tempo determinato, il mantenimento si intenderà automaticamente cessato.
3 - Le spese accessorie di carattere straordinario così come previste dal Protocollo di Famiglia del Tribunale di Lecce, verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e verranno reciprocamente rifuse della quota parte al genitore che le ha anticipate entro quindici giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa. 4 – Il sig. e la sig.ra Controparte_1
, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, Parte_1
intendono assumere la seguente determinazione patrimoniale: -
[...]
si obbliga a trasferire ai figli e , CP_1 CP_2 CP_3 la nuda proprietà della propria quota pari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione di tipo economico, sito in Santa Cesarea Terme (LE), Via
Belvedere SNC, Catasto Fabbricati, foglio 30, part. 20, sub 7, cat. A/3, classe 4, 8 vani, piano S1-T; - si obbliga a trasferire ai Parte_1
figli e , la nuda proprietà della propria quota CP_2 CP_3 pari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione di tipo economico, sito in
Santa Cesarea Terme (LE), Via Belvedere SNC, Catasto Fabbricati, foglio
30, part. 20, sub 7, cat. A/3, classe 4, 8 vani, piano S1-T; Il trasferimento della suddetta nuda proprietà avverrà, entro il 31.3.2025 presso uno studio notarile del distretto di Lecce, senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione patrimoniale dei coniugi con costi ed onorari a carico di ciascun coniuge relativamente alla propria quota”).
All'udienza del 30.05.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge n.898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 6 anni e non essendo emersi elementi dai quali ritenere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia del divorzio alle condizioni del ricorso, non sussistendo prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla sulle spese del presente giudizio vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] Controparte_1
il 27/02/1956, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) il 27/08/1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR) al n. 53, P. II, serie A, anno 1994, alle condizioni di cui al ricorso, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 04.06.2024 Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore