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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/07/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 346 /2022 promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Carlo Bressan e dall'avv. Elisabetta De Renzo, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Bologna, via Cesare Battisti n.33
1 APPELLANTI
e per essa Controparte_1 CP_2
(ora C.F.: ), rappresentata e difesa
[...] CP_3 P.IVA_1
dapprima dall'avv. Francesco Mazzarolli, poi sostituito dall'avv. Francesco
Casellati, con domicilio eletto presso il suo studio in San Polo 3079 30125
VENEZIA
APPELLATA
Oggetto: - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo CP_4
n. 654/2021 pubblicata il 16 settembre 2021
CONCLUSIONI per parte appellante:
in via preliminare
- ferma la mancata accettazione del contraddittorio nei confronti di parti intervenute prive di titolo o legittimazione sulle cui domande dichiarare l'improcedibilità; in via principale
– accogliere integralmente le conclusioni come formulate nell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 654/2021 che in questa sede si riportano integralmente: -
2 accertare che all'esito delle operazioni peritali e del ricalcolo del conto corrente effettuato dal CTU nel corso del giudizio di primo grado risulta un credito vantato dai sigg. e pari ad € 46.710,67, importo Pt_1 Pt_2
da recuperare in quanto addebitato in modo illegittimo dalla banca nel rapporto di conto corrente, e per l'effetto dichiarare compensate le somme oggetto di decreto ingiuntivo, pari ad €. 44.918,57, e per l'effetto condannare in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata dal procuratore in persona legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma pari ad €. 1792,10, risultante dalla differenza tra delle due somme corrispondenti al dare-avere tra le parti di causa, o della diversa, maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa oltre al pagamento delle competenze e spese di giudizio;
In via subordinata: -accertare e dichiarare per tutti i motivi illustrati nel presente atto, la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, per nullità, inefficacia o comunque inidoneità della procura alle liti, e/o della prova scritta del credito azionato e comunque accertare e dichiarare la nullità del contratto bancario in atti, e/o del contratto di fideiussione in atti e la mancanza o l'inidoneità della prova scritta del credito e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. e a Pt_1 Pt_2 [...]
e condannare la medesima società, come rappresentata Controparte_1
e difesa al pagamento delle competenze e spese di giudizio;
3 In via ulteriormente subordinata: -previa rimessione della causa in istruttoria, disporre l'effettuazione di perizia tecnica contabile mediante
CTU o disporre integrazione della perizia contabile effettuata dal CTU nel corso del giudizio di primo grado con riferimento al punto uno del quesito relativamente al carattere usurario e comunque illegittimo degli addebiti di interessi e di ogni altro onere effettuati nel conto corrente per cui è causa applicati dalla e all'esito e Controparte_5
tenuto conto di quanto emerso in sede peritale, rideterminare il saldo dare- avere tra le parti, e condannare al pagamento Controparte_6
di quanto risulterà dovuto all'esito del ricalcolo del conto corrente. Per
l'effetto e in ogni caso riformare la sentenza appellata e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso con interessi dal dovuto al saldo e con vittoria di competenze e spese anche del precedente grado di giudizio.
per parte appellata:
in via preliminare
- ferma la mancata accettazione del contraddittorio sulle domande nuove, dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio nei confronti della cessionaria con riferimento alle domande formulate dagli appellanti a contenuto restitutorio e risarcitorio di condanna;
in via principale
4 - respingere integralmente l'appello promosso avverso la sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 654/2021 perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza e del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, con condanna degli appellanti
[...]
e al pagamento della somma di € 44.918,57 Parte_1 Parte_2
o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, con gli interessi contrattualmente pattuiti dalla domanda al saldo. Con integrale vittoria di competenze e spese anche del presente grado di giudizio.
Motivi della decisione
In fatto e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 733/2016, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 23 giugno 2016, in accoglimento del ricorso monitorio di
[...]
con il quale veniva loro Controparte_7
ingiunto, in qualità di fideiussori e soci illimitatamente responsabili della società il Controparte_8
pagamento dell'importo di euro 44.918,57, oltre interessi e spese processuali.
A sostegno del ricorso monitorio la aveva esposto di essere creditrice CP_5
di tale importo nei confronti della predetta società – cancellata dal registro delle imprese senza messa in liquidazione dal 19 ottobre 2007 – e dei predetti
5 soci e fideiussori. La somma oggetto di ingiunzione era dovuta quale saldo negativo del conto corrente n. 002/000/167763, aperto dalla società in data 6 aprile 2005 e chiuso il 29 settembre 2012, garantito dagli opponenti.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto per nullità o inefficacia della procura alle liti del difensore della parte ricorrente, per carenza della prova scritta del credito azionato e per asserita nullità delle clausole di determinazione degli interessi del contratto di conto corrente, derivante dall'applicazione di interessi usurai, con rideterminazione dei rapporti dare–avere con la CP_5
Si costituiva l'opposta, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto in quanto infondata.
Il giudizio era dichiarato interrotto con ordinanza emessa del 10 maggio
2017 a seguito della sottoposizione della
[...]
a liquidazione coatta amministrativa. Controparte_7
La causa veniva riassunta dagli attori opponenti nei confronti dell'originaria convenuta in LCA e nei confronti della cessionaria del credito della Banca convenuta, che si costituiva in persona del suo Controparte_1
procuratore associandosi alle difese svolte dalla Controparte_2
convenuta e chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate.
Si costituiva in giudizio anche la in liquidazione coatta amministrativa CP_5
chiedendo di dichiarare improcedibili le domande svolte nei suoi confronti e, in ogni caso, di essere estromessa dal processo.
6 Con ordinanza del 14 febbraio 2018 veniva dichiarata l'estromissione dal processo di Controparte_9
[.
liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio proseguiva tra l'opponente e la cessionaria del credito azionato in via monitoria dall'opposta.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e CTU contabile e quindi decisa con la sentenza impugnata che così ha disposto:
“- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 733/2016 R.G.ING emesso dal Parte_2
Tribunale di Rovigo in data 23 giugno 2016, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- rigetta le ulteriori domande formulate dalla parte opponente;
- pone le spese di CTU a carico di parte opponente;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a pagare in favore di in persona della Controparte_10
sua procuratrice le spese di lite che liquida in € Controparte_2
7.254,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A.”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2022,
e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2
appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
7 Col primo motivo gli appellanti lamentano nullità, inefficacia o inutilizzabilità del contratto di conto corrente per assenza di doppia sottoscrizione e/o di prova di avvenuta consegna al correntista.
Col secondo motivo lamentano la mancata consegna degli estratti conto periodici e la violazione dell'obbligo di rendicontazione.
Col terzo motivo, articolato in due punti, lamentano la nullità ex art.1815, comma 2, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori.
Col quarto motivo lamentano che il giudicante si sia discostato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sia con riguardo all'espunzione della CMS, sia quanto ai criteri utilizzati per la rideterminazione del saldo.
Col quinto motivo (che gli appellanti erroneamente numerano come quarto motivo) la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto conforme al modello di diretta ed immediata derivazione dell'intesa tra banche predisposto dall'ABI nel 2003-2005.
Col sesto motivo (che gli appellanti erroneamente numerano come quinto motivo) lamentano l'ingiustizia della “pesante condanna alle spese”.
Gli appellanti hanno quindi concluso come in premessa.
Si è costituita e per essa, in virtù di mandato Controparte_1
speciale, (già con comparsa di costituzione CP_3 Controparte_2
e risposta depositata il 17 novembre 2022, eccependo l'improcedibilità nei suoi confronti delle domande a contenuto restitutorio e risarcitorio e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato.
8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 febbraio 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Con il primo motivo gli appellanti hanno impugnato la seguente parte della sentenza del Tribunale di Rovigo:
“Alcun rilievo, poi, può essere attribuito alle deduzioni svolte dagli attori circa la mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca, atteso che, come sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, a cui questo
Giudice aderisce, il requisito della forma scritta richiesto dalla legge a pena di nullità si ritiene soddisfatto anche se il modulo contrattuale (prodotto in forma scritta) reca la sola sottoscrizione del cliente e non della banca, essendo quella prevista dall'art.23 TUF (al pari di quella prevista dall'art.117 TUB) una nullità
“di protezione”, posta dal legislatore a tutela del cliente e che non può essere fatta valere se non da lui. Pertanto, l'esigenza protettiva sottesa al vincolo di forma deve ritenersi soddisfatta anche quando il contratto rechi la sola sottoscrizione della parte debole, ossia del cliente stesso.
Tale orientamento, peraltro, è stato di recente avvallato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che pronunciandosi sulla questione se fosse valido o meno il contratto quadro prodotto in giudizio recante la sola sottoscrizione del cliente, hanno statuito che: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal
9 solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (S.U. Cass. sent. 898/2018).
Le Sezioni Unite, nel dare risposta al quesito, fanno una premessa sulla ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che
"i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.
Se questa è la ratio della norma, proseguono le SSUU, il vincolo di forma da essa imposto va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità: la specificità
10 della disciplina consente infatti di scindere i due profili del documento come certezza della regola contrattuale e dell'accordo.”.
Gli appellanti lamentano che il primo Giudice non abbia accolto l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma ai sensi dell'art.117 TUB senza tenere conto che la Cassazione considera la consegna al cliente del contratto monofirma quale elemento indefettibile perché sia integrata la forma ad substantiam;
nel caso di specie il contratto di conto corrente prodotto nel giudizio monitorio non è sottoscritto dal funzionario della banca e non risulta che una copia di esso sia stata consegnata alla cliente.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti sovrappongono l'onere della forma scritta con l'obbligo di consegnare una copia del contratto al cliente.
La consegna di copia del contratto (nel caso di specie, peraltro, la cliente era la società e non gli opponenti, che della società erano soci e fideiussori) CP_8
non è un onere di forma e la sua mancanza non incide sulla validità del negozio.
Si tratterebbe piuttosto dell'inadempimento di un'obbligazione successiva alla conclusione del contratto, che darebbe diritto esclusivamente al risarcimento del danno in capo al cliente, qualora ne fosse allegata e provata l'esistenza.
Quanto invece all'omessa sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca, si deve escludere, come già evidenziato dal Tribunale, che ciò ne determini la nullità per difetto della forma scritta (art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993), poiché il requisito formale dev'essere
11 inteso in senso funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca.
Sul punto, dopo la decisione delle Sezioni Unite in materia di contratti di investimento finanziario (v. Cass. Sezioni Unite 16 gennaio 2018, n. 898),
l'indirizzo giurisprudenziale si è consolidato anche con riferimento ai contratti bancari: v. Cass. 18 giugno 2018, n. 16070, Cass. 6 giugno
2018, n. 14646, Cass. 4 giugno 2018, n. 14243: “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto”.
Nel caso di specie, dunque, non essendo contestato - ed essendo, comunque, inferibile dagli atti - che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato sottoscritto dai legali rappresentanti della società correntista, non può che escludersi in radice la nullità lamentata dagli opponenti.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia omesso di decidere l'eccezione avente ad oggetto la violazione dell'obbligo di
12 rendicontazione mediante la consegna degli estratti conto. A sostegno del motivo deducono che “La circostanza assume particolare rilievo proprio in un caso come quello di specie dove gli appellanti hanno subito ingiunzione di pagamento in quanto fideiussori di società avente autonoma e separata sede CP_8
legale e che risultava cessata anni prima (2007) della conclusione del rapporto di conto corrente, (2012) e pertanto vi è evidenza indiziaria della mancata effettuazione o conoscenza della rendicontazione contrattuale.”.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti, infatti, si dolgono del mancato invio loro da parte della degli CP_5
estratti conto periodici, mentre non è in contestazione che la abbia CP_5
provveduto all'invio degli estratti conto alla società correntista.
Va in proposito osservato che la non è onerata della periodica trasmissione CP_5
degli estratti conto al fideiussore, contrariamente a quanto previsto per il cliente;
il fideiussore ha però il diritto di richiedere alla gli estratti conto relativi al CP_5
rapporto intestato al soggetto garantito. Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che gli estratti conto siano mai stati chiesti dai fideiussori alla Banca.
Il terzo motivo si articola in due censure.
Sub a) gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia respinto le domande di accertamento della natura illegittima degli interessi ed oneri applicati al conto corrente rilevando la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia;
impugnano pertanto la seguente parte di sentenza:
“… infondata si reputa la contestazione promossa dagli attori, avente ad oggetto
13 l'asserita applicazione da parte della banca convenuta di interessi ab origine usurari, in quanto genericamente formulata e priva di adeguato supporto probatorio, non avendo la parte opponente neanche provveduto alla produzione in giudizio dei decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia, con conseguente impossibilità per il Giudice di valutare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia e, dunque, la natura usuraria del tasso d'interesse.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali - nella specie, il decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine - rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all' art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi - che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto ” (vedi Cass., SU n.
9941/2009).”.
Su b) gli appellanti criticano la decisione per avere comunque escluso che nel caso di specie possa essersi verificata usura;
impugnano la seguente parte di sentenza:
“In ogni caso, poi, la domanda di usurarietà del contratto di conto corrente in esame si reputa infondata anche tenendo in considerazione le tabelle prodotte da parte attrice, posto che si verte in materia di un conto non affidato, con la conseguenza che, come correttamente rilevato da parte convenuta, ai fini della verifica dell'usura occorre fare riferimento ai tassi soglia previsti per i conti affidati entro i 5.000 euro. Secondo le tabelle prodotte da parte attrice, il tasso medio rilevato da Banca d'LI per il II trimestre del 2005 era fissato nel 12,43%,
14 con tasso soglia pari al 18,64%. Tuttavia, essendo il tasso a debito pattuito ab origine pari al 13% e quello di mora al 14%, risulta l'infondatezza della doglianza di parte attrice e delle tesi sostenute nella perizia di parte allegata all'atto di citazione.
Né si può sostenere che l'usura possa ricavarsi dalla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. Questo giudice, infatti, aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che respinge la teoria della sommatoria di interessi corrispettivi e interessi di mora ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia (cfr. ex multis, Tribunale di Pistoia, sentenza 2 luglio 2015, Tribunale di
Verona, sentenza 27 aprile 2015, Tribunale di Padova, sentenza 10 marzo 2015,
Tribunale di Torino, sentenza 17 settembre 2014 e Tribunale di Milano, ordinanza
28 gennaio 2014). In particolare, si osserva che la Suprema Corte nella nota sentenza n. 350/2013 non si è mai espressa nel senso di affermare il criterio del cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora, specificando unicamente che: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. Dunque, secondo la Corte di Cassazione, anche gli interessi moratori vanno considerati ai fini della verifica usura. Tuttavia, si deve sottolineare come essi, proprio in virtù delle innegabili differenze con gli interessi corrispettivi, non sono contemplati dalla Banca d'LI tra le voci del TEG.
L'Autorità di Vigilanza, nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, precisa che: “sono esclusi (dal calcolo del
TEG): (…) d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti
15 per il caso di inadempimento di un obbligo”.
La Banca d'LI, inoltre, in una nota del 3 luglio 2013, ha precisato che: “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”.
Secondo l'Autorità di Vigilanza, quindi, sebbene gli interessi di mora siano assoggettati alla legge antiusura, per evitare il confronto tra grandezze disomogenee, occorre procedere a un nuovo calcolo, tenuto conto che i decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine statistica per cui la maggiorazione stabilita per i casi di ritardato pagamento è del 2,1 %.
Pertanto, la sommatoria aritmetica di interessi corrispettivi e di mora rappresenta, in ogni caso, un'operazione inspiegabile ed errata sotto ogni profilo, in primis logico e matematico. Ciò proprio in considerazione dell'autonoma e distinta funzione degli interessi di mora quale penalità per il ritardato adempimento ( quale forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati alla banca), fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e
16 all'entità dell'inadempienza. …
Diverse sono dunque le basi di calcolo: gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, rappresentando il diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano del rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Di talché l'applicazione del tasso di mora non si cumula mai con il tasso corrispettivo, risultando il primo
'sostitutivo' del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati. Anche a voler seguire tale prospettazione, un eventuale cumulo di tassi corrispettivi e tassi di mora potrebbe rilevare non sotto forma di una teorica e apodittica sommatoria numerica di detti tassi, ma, caso mai, con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario.
Ne discende che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, corrispettivo e moratorio, senza sommarli tra loro, in ragione delle loro funzioni diverse.
In proposito, si richiamano e condividono le deduzioni di parte convenuta circa l'individuazione della categoria nella quale classificare l'operazione oggetto di analisi, basati sulle istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio per i conti affidati entro i 5.000 euro che, secondo le tabelle allegate all'atto di citazione, all'epoca della conclusione del rapporto di conto corrente di cui si tratta era del 12,43%. Conseguentemente il –T. –, ottenuto aumentando della metà il CP_11 CP_1
17 T.E.G.M., era pari al 18,64%.
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che i tassi concordati tra le parti risultano essere al di sotto del suddetto tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto.
Infatti, come sopra detto, sia il tasso corrispettivo concordato al 13 %, sia il tasso di mora convenuto al 14 % risultano inferiori al tasso soglia del 18,64%, rilevato al momento della stipula del contratto.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccepita usurarietà del contratto di conto corrente.”.
Il motivo è infondato.
La prima censura risulta superata dal fatto che il Tribunale ha comunque ritenuto infondata la domanda di usurarietà del contratto di conto corrente “anche tenendo in considerazione le tabelle prodotte da parte attrice” secondo le quali “il tasso medio rilevato da Banca d'LI per il 3 trimestre del 2005 era fissato nel 12,43%, con tasso soglia pari al 18,64%. Tuttavia, essendo il tasso a debito pattuito ab origine pari al 13% e quello di mora al 14%, risulta l'infondatezza della doglianza di parte attrice e delle tesi sostenute nella perizia di parte allegata all'atto di citazione”.
Tali tabelle, come evidenziato dagli stessi appellanti, sono “tratte dai DM in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” e riportate negli allegati dei DM contenuti nel documento della Banca d'LI prodotto dagli opponenti come doc.4.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto inattendibili i risultati cui è pervenuta la perizia econometrica di parte in quanto basata su dati errati;
tale perizia, infatti, muove dall'assunto che il conto corrente in oggetto fosse affidato (“Il TAEG è stato
18 calcolato simulando un affidamento massimo costante per un anno
…Considerando quindi un ipotetico affidato medio di euro 20.000,00 …” v. doc. 3 fascicolo parte opponente, pag.22), mentre il conto corrente in oggetto non lo era.
Nessuna allegazione in tal senso si rinviene nell'atto di citazione in opposizione, prima ancora di una concreta prova che non può certo desumersi dagli elementi tardivamente indicati in atto di citazione di appello.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ai fini della verifica dell'usura ha fatto riferimento ai tassi soglia previsti per i conti affidati entro euro 5.000,00 ed ha escluso l'usurarietà della pattuizione degli interessi.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale si sia discostato dagli esiti della consulenza tecnica relativamente alla ritenuta indeterminatezza della commissione massimo scoperto ed ai criteri di ricalcolo del conto corrente.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità ed infondatezza.
Quanto alla CMS, va rilevato che trattasi di doglianza del tutto nuova;
nessuna allegazione relativa alla invalidità della CMS ed alla illegittimità della sua applicazione era stata infatti svolta dagli opponenti.
Il motivo di appello sul punto difetta di sufficiente specificità, in quanto si limita a dolersi della circostanza che il primo Giudice si sia discostato dall'esito della perizia.
Quanto al ricalcolo del conto corrente si ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente assolto all'onere di motivazione con il seguente capo di sentenza oggetto di impugnazione: “… nel presente giudizio di opposizione la convenuta ha
19 provveduto a depositare tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente oggetto di causa (doc. 12 fascicolo opposta), con la sola esclusione di tre mensilità maggio 2007, agosto 2009 e settembre 2009.
Peraltro, a fronte della copiosa documentazione prodotta dall'opposta, la parte opponente, come sopra detto, non ha formulato alcuna specifica e fondata contestazione circa la validità dei contratti fonte del credito azionato in via monitoria, né circa la sua quantificazione.
Deve pertanto ritenersi dimostrata sia l'esistenza dei contratti allegati da parte opposta, sia l'ammontare del credito dalla stessa vantato nei confronti degli opponenti, così come risultante dalla documentazione contabile prodotta dall'opposta.
In particolare, alcun rilievo deve essere attribuito alla mancata produzione da parte della banca dell'estratto conto relativo a sole tre mensilità (maggio 2007, agosto 2009 e settembre 2009), tenuto conto della produzione del contratto, riportante tutte le condizioni applicate e degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, dall'inizio (aprile 2005) alla fine ( settembre 2012), con la sola eccezione delle tre mensilità sopra indicate e considerato che tutte le contestazioni sollevate dalla parte attrice circa l'asserita non debenza del credito vantato dalla banca sono risultate infondate.
Si ritiene, infatti che nel caso di specie la banca abbia assolto il proprio onere probatorio e che la mancanza della documentazione contabile relativa a sole tre mensilità sia superabile a fronte dell'accertamento di infondatezza dell'eccezione di invalidità per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi
20 ultralegali a carico della società correntista.
Il problema della scarsa attendibilità della produzione incompleta degli estratti conto, quindi, non si pone, avendo sostanzialmente la banca provato la legittimità del proprio credito e, cioè, che lo stesso non è stato determinato dall'illegittima applicazione di interessi debitori, a carico del correntista, illegittimamente previsti in contratto, come sostenuto da parte attrice.
Si ritiene pertanto che nel caso di specie, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente possa essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili, senza dover applicare il criterio del saldo zero.
Alla luce di quanto sopra, quindi, questo giudice ritiene del tutto irrilevante l'esito della CTU disposta dal precedente giudice, atteso che non si condivide il criterio di ricalcolo del saldo conto applicato.”.
Anche sotto questo profilo il motivo difetta di specificità, in quanto non contrappone alla puntuale motivazione del Tribunale idonee difese, limitandosi alla citazione di arresti giurisprudenziali neppure del tutto pertinenti.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno eccepito la nullità del contratto di fideiussione “per violazione della normativa antitrust, in quanto atto conforme al modello di diretta ed immediata derivazione dell'intesa tra banche predisposto dall'ABI nel 2003-2005 relativa alle Condizioni Generali di contratti per le fideiussioni a garanzia utilizzata dalla banca”.
Il motivo è inammissibile.
21 Infatti, al di là della novità dell'allegazione in ordine alla nullità della fideiussione, non risultano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza.
Gli appellanti solo con l'impugnazione hanno per la prima volta eccepito la nullità della fideiussione, e tuttavia non sono stati prodotti in giudizio – né tempestivamente, ma neppure in sede di gravame – il provvedimento della Banca
d'LI del 2005, lo schema ABI ed il parere dell'AGCM.
L'eccezione di nullità, pertanto, è irrimediabilmente tardiva.
In ogni caso gli opponenti risponderebbero delle obbligazioni della società nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili.
L'ultimo motivo di impugnazione, relativo alla asserita gravosità della condanna alle spese, è inammissibile in quanto incentrato su allegazioni inconferenti (le condizioni reddituali degli opponenti) e non dimostrate (rifiuto della cessionaria del credito ad alcuna forma di transazione bonaria) e comunque infondato, in quanto la condanna alle spese di lite liquidate per compensi in euro 7.254,00 è in linea con il parametro dello scaglione di riferimento (da euro 26.001 ad euro
52.000), tenuto conto della fasi svolte (studi, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Il rigetto dei motivi di appello rende superfluo rilevare la novità ed inammissibilità della domanda restitutoria formulata dagli appellanti nelle rassegnate conclusioni.
22 Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza n. 654/2021 emessa dal Tribunale di Rovigo;
2. condanna gli appellanti e alla rifusione Parte_1 Parte_2
a favore di e per essa, in virtù di mandato speciale, Controparte_1
(già delle spese del presente grado di giudizio, CP_3 Controparte_2
liquidate in euro 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario
15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
23 3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 1° luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 346 /2022 promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Carlo Bressan e dall'avv. Elisabetta De Renzo, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Bologna, via Cesare Battisti n.33
1 APPELLANTI
e per essa Controparte_1 CP_2
(ora C.F.: ), rappresentata e difesa
[...] CP_3 P.IVA_1
dapprima dall'avv. Francesco Mazzarolli, poi sostituito dall'avv. Francesco
Casellati, con domicilio eletto presso il suo studio in San Polo 3079 30125
VENEZIA
APPELLATA
Oggetto: - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo CP_4
n. 654/2021 pubblicata il 16 settembre 2021
CONCLUSIONI per parte appellante:
in via preliminare
- ferma la mancata accettazione del contraddittorio nei confronti di parti intervenute prive di titolo o legittimazione sulle cui domande dichiarare l'improcedibilità; in via principale
– accogliere integralmente le conclusioni come formulate nell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 654/2021 che in questa sede si riportano integralmente: -
2 accertare che all'esito delle operazioni peritali e del ricalcolo del conto corrente effettuato dal CTU nel corso del giudizio di primo grado risulta un credito vantato dai sigg. e pari ad € 46.710,67, importo Pt_1 Pt_2
da recuperare in quanto addebitato in modo illegittimo dalla banca nel rapporto di conto corrente, e per l'effetto dichiarare compensate le somme oggetto di decreto ingiuntivo, pari ad €. 44.918,57, e per l'effetto condannare in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata dal procuratore in persona legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma pari ad €. 1792,10, risultante dalla differenza tra delle due somme corrispondenti al dare-avere tra le parti di causa, o della diversa, maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa oltre al pagamento delle competenze e spese di giudizio;
In via subordinata: -accertare e dichiarare per tutti i motivi illustrati nel presente atto, la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, per nullità, inefficacia o comunque inidoneità della procura alle liti, e/o della prova scritta del credito azionato e comunque accertare e dichiarare la nullità del contratto bancario in atti, e/o del contratto di fideiussione in atti e la mancanza o l'inidoneità della prova scritta del credito e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. e a Pt_1 Pt_2 [...]
e condannare la medesima società, come rappresentata Controparte_1
e difesa al pagamento delle competenze e spese di giudizio;
3 In via ulteriormente subordinata: -previa rimessione della causa in istruttoria, disporre l'effettuazione di perizia tecnica contabile mediante
CTU o disporre integrazione della perizia contabile effettuata dal CTU nel corso del giudizio di primo grado con riferimento al punto uno del quesito relativamente al carattere usurario e comunque illegittimo degli addebiti di interessi e di ogni altro onere effettuati nel conto corrente per cui è causa applicati dalla e all'esito e Controparte_5
tenuto conto di quanto emerso in sede peritale, rideterminare il saldo dare- avere tra le parti, e condannare al pagamento Controparte_6
di quanto risulterà dovuto all'esito del ricalcolo del conto corrente. Per
l'effetto e in ogni caso riformare la sentenza appellata e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso con interessi dal dovuto al saldo e con vittoria di competenze e spese anche del precedente grado di giudizio.
per parte appellata:
in via preliminare
- ferma la mancata accettazione del contraddittorio sulle domande nuove, dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio nei confronti della cessionaria con riferimento alle domande formulate dagli appellanti a contenuto restitutorio e risarcitorio di condanna;
in via principale
4 - respingere integralmente l'appello promosso avverso la sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 654/2021 perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza e del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, con condanna degli appellanti
[...]
e al pagamento della somma di € 44.918,57 Parte_1 Parte_2
o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, con gli interessi contrattualmente pattuiti dalla domanda al saldo. Con integrale vittoria di competenze e spese anche del presente grado di giudizio.
Motivi della decisione
In fatto e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 733/2016, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 23 giugno 2016, in accoglimento del ricorso monitorio di
[...]
con il quale veniva loro Controparte_7
ingiunto, in qualità di fideiussori e soci illimitatamente responsabili della società il Controparte_8
pagamento dell'importo di euro 44.918,57, oltre interessi e spese processuali.
A sostegno del ricorso monitorio la aveva esposto di essere creditrice CP_5
di tale importo nei confronti della predetta società – cancellata dal registro delle imprese senza messa in liquidazione dal 19 ottobre 2007 – e dei predetti
5 soci e fideiussori. La somma oggetto di ingiunzione era dovuta quale saldo negativo del conto corrente n. 002/000/167763, aperto dalla società in data 6 aprile 2005 e chiuso il 29 settembre 2012, garantito dagli opponenti.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto per nullità o inefficacia della procura alle liti del difensore della parte ricorrente, per carenza della prova scritta del credito azionato e per asserita nullità delle clausole di determinazione degli interessi del contratto di conto corrente, derivante dall'applicazione di interessi usurai, con rideterminazione dei rapporti dare–avere con la CP_5
Si costituiva l'opposta, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto in quanto infondata.
Il giudizio era dichiarato interrotto con ordinanza emessa del 10 maggio
2017 a seguito della sottoposizione della
[...]
a liquidazione coatta amministrativa. Controparte_7
La causa veniva riassunta dagli attori opponenti nei confronti dell'originaria convenuta in LCA e nei confronti della cessionaria del credito della Banca convenuta, che si costituiva in persona del suo Controparte_1
procuratore associandosi alle difese svolte dalla Controparte_2
convenuta e chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate.
Si costituiva in giudizio anche la in liquidazione coatta amministrativa CP_5
chiedendo di dichiarare improcedibili le domande svolte nei suoi confronti e, in ogni caso, di essere estromessa dal processo.
6 Con ordinanza del 14 febbraio 2018 veniva dichiarata l'estromissione dal processo di Controparte_9
[.
liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio proseguiva tra l'opponente e la cessionaria del credito azionato in via monitoria dall'opposta.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e CTU contabile e quindi decisa con la sentenza impugnata che così ha disposto:
“- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 733/2016 R.G.ING emesso dal Parte_2
Tribunale di Rovigo in data 23 giugno 2016, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- rigetta le ulteriori domande formulate dalla parte opponente;
- pone le spese di CTU a carico di parte opponente;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a pagare in favore di in persona della Controparte_10
sua procuratrice le spese di lite che liquida in € Controparte_2
7.254,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A.”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2022,
e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2
appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
7 Col primo motivo gli appellanti lamentano nullità, inefficacia o inutilizzabilità del contratto di conto corrente per assenza di doppia sottoscrizione e/o di prova di avvenuta consegna al correntista.
Col secondo motivo lamentano la mancata consegna degli estratti conto periodici e la violazione dell'obbligo di rendicontazione.
Col terzo motivo, articolato in due punti, lamentano la nullità ex art.1815, comma 2, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori.
Col quarto motivo lamentano che il giudicante si sia discostato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sia con riguardo all'espunzione della CMS, sia quanto ai criteri utilizzati per la rideterminazione del saldo.
Col quinto motivo (che gli appellanti erroneamente numerano come quarto motivo) la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto conforme al modello di diretta ed immediata derivazione dell'intesa tra banche predisposto dall'ABI nel 2003-2005.
Col sesto motivo (che gli appellanti erroneamente numerano come quinto motivo) lamentano l'ingiustizia della “pesante condanna alle spese”.
Gli appellanti hanno quindi concluso come in premessa.
Si è costituita e per essa, in virtù di mandato Controparte_1
speciale, (già con comparsa di costituzione CP_3 Controparte_2
e risposta depositata il 17 novembre 2022, eccependo l'improcedibilità nei suoi confronti delle domande a contenuto restitutorio e risarcitorio e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato.
8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 febbraio 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Con il primo motivo gli appellanti hanno impugnato la seguente parte della sentenza del Tribunale di Rovigo:
“Alcun rilievo, poi, può essere attribuito alle deduzioni svolte dagli attori circa la mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca, atteso che, come sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, a cui questo
Giudice aderisce, il requisito della forma scritta richiesto dalla legge a pena di nullità si ritiene soddisfatto anche se il modulo contrattuale (prodotto in forma scritta) reca la sola sottoscrizione del cliente e non della banca, essendo quella prevista dall'art.23 TUF (al pari di quella prevista dall'art.117 TUB) una nullità
“di protezione”, posta dal legislatore a tutela del cliente e che non può essere fatta valere se non da lui. Pertanto, l'esigenza protettiva sottesa al vincolo di forma deve ritenersi soddisfatta anche quando il contratto rechi la sola sottoscrizione della parte debole, ossia del cliente stesso.
Tale orientamento, peraltro, è stato di recente avvallato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che pronunciandosi sulla questione se fosse valido o meno il contratto quadro prodotto in giudizio recante la sola sottoscrizione del cliente, hanno statuito che: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal
9 solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (S.U. Cass. sent. 898/2018).
Le Sezioni Unite, nel dare risposta al quesito, fanno una premessa sulla ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che
"i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.
Se questa è la ratio della norma, proseguono le SSUU, il vincolo di forma da essa imposto va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità: la specificità
10 della disciplina consente infatti di scindere i due profili del documento come certezza della regola contrattuale e dell'accordo.”.
Gli appellanti lamentano che il primo Giudice non abbia accolto l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma ai sensi dell'art.117 TUB senza tenere conto che la Cassazione considera la consegna al cliente del contratto monofirma quale elemento indefettibile perché sia integrata la forma ad substantiam;
nel caso di specie il contratto di conto corrente prodotto nel giudizio monitorio non è sottoscritto dal funzionario della banca e non risulta che una copia di esso sia stata consegnata alla cliente.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti sovrappongono l'onere della forma scritta con l'obbligo di consegnare una copia del contratto al cliente.
La consegna di copia del contratto (nel caso di specie, peraltro, la cliente era la società e non gli opponenti, che della società erano soci e fideiussori) CP_8
non è un onere di forma e la sua mancanza non incide sulla validità del negozio.
Si tratterebbe piuttosto dell'inadempimento di un'obbligazione successiva alla conclusione del contratto, che darebbe diritto esclusivamente al risarcimento del danno in capo al cliente, qualora ne fosse allegata e provata l'esistenza.
Quanto invece all'omessa sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca, si deve escludere, come già evidenziato dal Tribunale, che ciò ne determini la nullità per difetto della forma scritta (art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993), poiché il requisito formale dev'essere
11 inteso in senso funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca.
Sul punto, dopo la decisione delle Sezioni Unite in materia di contratti di investimento finanziario (v. Cass. Sezioni Unite 16 gennaio 2018, n. 898),
l'indirizzo giurisprudenziale si è consolidato anche con riferimento ai contratti bancari: v. Cass. 18 giugno 2018, n. 16070, Cass. 6 giugno
2018, n. 14646, Cass. 4 giugno 2018, n. 14243: “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto”.
Nel caso di specie, dunque, non essendo contestato - ed essendo, comunque, inferibile dagli atti - che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato sottoscritto dai legali rappresentanti della società correntista, non può che escludersi in radice la nullità lamentata dagli opponenti.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia omesso di decidere l'eccezione avente ad oggetto la violazione dell'obbligo di
12 rendicontazione mediante la consegna degli estratti conto. A sostegno del motivo deducono che “La circostanza assume particolare rilievo proprio in un caso come quello di specie dove gli appellanti hanno subito ingiunzione di pagamento in quanto fideiussori di società avente autonoma e separata sede CP_8
legale e che risultava cessata anni prima (2007) della conclusione del rapporto di conto corrente, (2012) e pertanto vi è evidenza indiziaria della mancata effettuazione o conoscenza della rendicontazione contrattuale.”.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti, infatti, si dolgono del mancato invio loro da parte della degli CP_5
estratti conto periodici, mentre non è in contestazione che la abbia CP_5
provveduto all'invio degli estratti conto alla società correntista.
Va in proposito osservato che la non è onerata della periodica trasmissione CP_5
degli estratti conto al fideiussore, contrariamente a quanto previsto per il cliente;
il fideiussore ha però il diritto di richiedere alla gli estratti conto relativi al CP_5
rapporto intestato al soggetto garantito. Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che gli estratti conto siano mai stati chiesti dai fideiussori alla Banca.
Il terzo motivo si articola in due censure.
Sub a) gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia respinto le domande di accertamento della natura illegittima degli interessi ed oneri applicati al conto corrente rilevando la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia;
impugnano pertanto la seguente parte di sentenza:
“… infondata si reputa la contestazione promossa dagli attori, avente ad oggetto
13 l'asserita applicazione da parte della banca convenuta di interessi ab origine usurari, in quanto genericamente formulata e priva di adeguato supporto probatorio, non avendo la parte opponente neanche provveduto alla produzione in giudizio dei decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia, con conseguente impossibilità per il Giudice di valutare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia e, dunque, la natura usuraria del tasso d'interesse.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali - nella specie, il decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine - rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all' art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi - che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto ” (vedi Cass., SU n.
9941/2009).”.
Su b) gli appellanti criticano la decisione per avere comunque escluso che nel caso di specie possa essersi verificata usura;
impugnano la seguente parte di sentenza:
“In ogni caso, poi, la domanda di usurarietà del contratto di conto corrente in esame si reputa infondata anche tenendo in considerazione le tabelle prodotte da parte attrice, posto che si verte in materia di un conto non affidato, con la conseguenza che, come correttamente rilevato da parte convenuta, ai fini della verifica dell'usura occorre fare riferimento ai tassi soglia previsti per i conti affidati entro i 5.000 euro. Secondo le tabelle prodotte da parte attrice, il tasso medio rilevato da Banca d'LI per il II trimestre del 2005 era fissato nel 12,43%,
14 con tasso soglia pari al 18,64%. Tuttavia, essendo il tasso a debito pattuito ab origine pari al 13% e quello di mora al 14%, risulta l'infondatezza della doglianza di parte attrice e delle tesi sostenute nella perizia di parte allegata all'atto di citazione.
Né si può sostenere che l'usura possa ricavarsi dalla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. Questo giudice, infatti, aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che respinge la teoria della sommatoria di interessi corrispettivi e interessi di mora ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia (cfr. ex multis, Tribunale di Pistoia, sentenza 2 luglio 2015, Tribunale di
Verona, sentenza 27 aprile 2015, Tribunale di Padova, sentenza 10 marzo 2015,
Tribunale di Torino, sentenza 17 settembre 2014 e Tribunale di Milano, ordinanza
28 gennaio 2014). In particolare, si osserva che la Suprema Corte nella nota sentenza n. 350/2013 non si è mai espressa nel senso di affermare il criterio del cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora, specificando unicamente che: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. Dunque, secondo la Corte di Cassazione, anche gli interessi moratori vanno considerati ai fini della verifica usura. Tuttavia, si deve sottolineare come essi, proprio in virtù delle innegabili differenze con gli interessi corrispettivi, non sono contemplati dalla Banca d'LI tra le voci del TEG.
L'Autorità di Vigilanza, nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, precisa che: “sono esclusi (dal calcolo del
TEG): (…) d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti
15 per il caso di inadempimento di un obbligo”.
La Banca d'LI, inoltre, in una nota del 3 luglio 2013, ha precisato che: “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”.
Secondo l'Autorità di Vigilanza, quindi, sebbene gli interessi di mora siano assoggettati alla legge antiusura, per evitare il confronto tra grandezze disomogenee, occorre procedere a un nuovo calcolo, tenuto conto che i decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine statistica per cui la maggiorazione stabilita per i casi di ritardato pagamento è del 2,1 %.
Pertanto, la sommatoria aritmetica di interessi corrispettivi e di mora rappresenta, in ogni caso, un'operazione inspiegabile ed errata sotto ogni profilo, in primis logico e matematico. Ciò proprio in considerazione dell'autonoma e distinta funzione degli interessi di mora quale penalità per il ritardato adempimento ( quale forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati alla banca), fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e
16 all'entità dell'inadempienza. …
Diverse sono dunque le basi di calcolo: gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, rappresentando il diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano del rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Di talché l'applicazione del tasso di mora non si cumula mai con il tasso corrispettivo, risultando il primo
'sostitutivo' del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati. Anche a voler seguire tale prospettazione, un eventuale cumulo di tassi corrispettivi e tassi di mora potrebbe rilevare non sotto forma di una teorica e apodittica sommatoria numerica di detti tassi, ma, caso mai, con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario.
Ne discende che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, corrispettivo e moratorio, senza sommarli tra loro, in ragione delle loro funzioni diverse.
In proposito, si richiamano e condividono le deduzioni di parte convenuta circa l'individuazione della categoria nella quale classificare l'operazione oggetto di analisi, basati sulle istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio per i conti affidati entro i 5.000 euro che, secondo le tabelle allegate all'atto di citazione, all'epoca della conclusione del rapporto di conto corrente di cui si tratta era del 12,43%. Conseguentemente il –T. –, ottenuto aumentando della metà il CP_11 CP_1
17 T.E.G.M., era pari al 18,64%.
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che i tassi concordati tra le parti risultano essere al di sotto del suddetto tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto.
Infatti, come sopra detto, sia il tasso corrispettivo concordato al 13 %, sia il tasso di mora convenuto al 14 % risultano inferiori al tasso soglia del 18,64%, rilevato al momento della stipula del contratto.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccepita usurarietà del contratto di conto corrente.”.
Il motivo è infondato.
La prima censura risulta superata dal fatto che il Tribunale ha comunque ritenuto infondata la domanda di usurarietà del contratto di conto corrente “anche tenendo in considerazione le tabelle prodotte da parte attrice” secondo le quali “il tasso medio rilevato da Banca d'LI per il 3 trimestre del 2005 era fissato nel 12,43%, con tasso soglia pari al 18,64%. Tuttavia, essendo il tasso a debito pattuito ab origine pari al 13% e quello di mora al 14%, risulta l'infondatezza della doglianza di parte attrice e delle tesi sostenute nella perizia di parte allegata all'atto di citazione”.
Tali tabelle, come evidenziato dagli stessi appellanti, sono “tratte dai DM in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” e riportate negli allegati dei DM contenuti nel documento della Banca d'LI prodotto dagli opponenti come doc.4.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto inattendibili i risultati cui è pervenuta la perizia econometrica di parte in quanto basata su dati errati;
tale perizia, infatti, muove dall'assunto che il conto corrente in oggetto fosse affidato (“Il TAEG è stato
18 calcolato simulando un affidamento massimo costante per un anno
…Considerando quindi un ipotetico affidato medio di euro 20.000,00 …” v. doc. 3 fascicolo parte opponente, pag.22), mentre il conto corrente in oggetto non lo era.
Nessuna allegazione in tal senso si rinviene nell'atto di citazione in opposizione, prima ancora di una concreta prova che non può certo desumersi dagli elementi tardivamente indicati in atto di citazione di appello.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ai fini della verifica dell'usura ha fatto riferimento ai tassi soglia previsti per i conti affidati entro euro 5.000,00 ed ha escluso l'usurarietà della pattuizione degli interessi.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale si sia discostato dagli esiti della consulenza tecnica relativamente alla ritenuta indeterminatezza della commissione massimo scoperto ed ai criteri di ricalcolo del conto corrente.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità ed infondatezza.
Quanto alla CMS, va rilevato che trattasi di doglianza del tutto nuova;
nessuna allegazione relativa alla invalidità della CMS ed alla illegittimità della sua applicazione era stata infatti svolta dagli opponenti.
Il motivo di appello sul punto difetta di sufficiente specificità, in quanto si limita a dolersi della circostanza che il primo Giudice si sia discostato dall'esito della perizia.
Quanto al ricalcolo del conto corrente si ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente assolto all'onere di motivazione con il seguente capo di sentenza oggetto di impugnazione: “… nel presente giudizio di opposizione la convenuta ha
19 provveduto a depositare tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente oggetto di causa (doc. 12 fascicolo opposta), con la sola esclusione di tre mensilità maggio 2007, agosto 2009 e settembre 2009.
Peraltro, a fronte della copiosa documentazione prodotta dall'opposta, la parte opponente, come sopra detto, non ha formulato alcuna specifica e fondata contestazione circa la validità dei contratti fonte del credito azionato in via monitoria, né circa la sua quantificazione.
Deve pertanto ritenersi dimostrata sia l'esistenza dei contratti allegati da parte opposta, sia l'ammontare del credito dalla stessa vantato nei confronti degli opponenti, così come risultante dalla documentazione contabile prodotta dall'opposta.
In particolare, alcun rilievo deve essere attribuito alla mancata produzione da parte della banca dell'estratto conto relativo a sole tre mensilità (maggio 2007, agosto 2009 e settembre 2009), tenuto conto della produzione del contratto, riportante tutte le condizioni applicate e degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, dall'inizio (aprile 2005) alla fine ( settembre 2012), con la sola eccezione delle tre mensilità sopra indicate e considerato che tutte le contestazioni sollevate dalla parte attrice circa l'asserita non debenza del credito vantato dalla banca sono risultate infondate.
Si ritiene, infatti che nel caso di specie la banca abbia assolto il proprio onere probatorio e che la mancanza della documentazione contabile relativa a sole tre mensilità sia superabile a fronte dell'accertamento di infondatezza dell'eccezione di invalidità per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi
20 ultralegali a carico della società correntista.
Il problema della scarsa attendibilità della produzione incompleta degli estratti conto, quindi, non si pone, avendo sostanzialmente la banca provato la legittimità del proprio credito e, cioè, che lo stesso non è stato determinato dall'illegittima applicazione di interessi debitori, a carico del correntista, illegittimamente previsti in contratto, come sostenuto da parte attrice.
Si ritiene pertanto che nel caso di specie, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente possa essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili, senza dover applicare il criterio del saldo zero.
Alla luce di quanto sopra, quindi, questo giudice ritiene del tutto irrilevante l'esito della CTU disposta dal precedente giudice, atteso che non si condivide il criterio di ricalcolo del saldo conto applicato.”.
Anche sotto questo profilo il motivo difetta di specificità, in quanto non contrappone alla puntuale motivazione del Tribunale idonee difese, limitandosi alla citazione di arresti giurisprudenziali neppure del tutto pertinenti.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno eccepito la nullità del contratto di fideiussione “per violazione della normativa antitrust, in quanto atto conforme al modello di diretta ed immediata derivazione dell'intesa tra banche predisposto dall'ABI nel 2003-2005 relativa alle Condizioni Generali di contratti per le fideiussioni a garanzia utilizzata dalla banca”.
Il motivo è inammissibile.
21 Infatti, al di là della novità dell'allegazione in ordine alla nullità della fideiussione, non risultano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza.
Gli appellanti solo con l'impugnazione hanno per la prima volta eccepito la nullità della fideiussione, e tuttavia non sono stati prodotti in giudizio – né tempestivamente, ma neppure in sede di gravame – il provvedimento della Banca
d'LI del 2005, lo schema ABI ed il parere dell'AGCM.
L'eccezione di nullità, pertanto, è irrimediabilmente tardiva.
In ogni caso gli opponenti risponderebbero delle obbligazioni della società nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili.
L'ultimo motivo di impugnazione, relativo alla asserita gravosità della condanna alle spese, è inammissibile in quanto incentrato su allegazioni inconferenti (le condizioni reddituali degli opponenti) e non dimostrate (rifiuto della cessionaria del credito ad alcuna forma di transazione bonaria) e comunque infondato, in quanto la condanna alle spese di lite liquidate per compensi in euro 7.254,00 è in linea con il parametro dello scaglione di riferimento (da euro 26.001 ad euro
52.000), tenuto conto della fasi svolte (studi, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Il rigetto dei motivi di appello rende superfluo rilevare la novità ed inammissibilità della domanda restitutoria formulata dagli appellanti nelle rassegnate conclusioni.
22 Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza n. 654/2021 emessa dal Tribunale di Rovigo;
2. condanna gli appellanti e alla rifusione Parte_1 Parte_2
a favore di e per essa, in virtù di mandato speciale, Controparte_1
(già delle spese del presente grado di giudizio, CP_3 Controparte_2
liquidate in euro 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario
15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
23 3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 1° luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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