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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.68/2023
Oggi 4.2.2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Amadeo;
per la parte resistente l'avv. Meloni.
L'avv. Amadeo si riporta agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Meloni insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 280/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 21.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa proposta da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giovanni Ventura ed Elisa Amadeo;
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste: resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) Disapplicato ogni eventuale atto amministrativo contrario accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità dell'intero servizio prestato anche per effetto di contratti a termine specificati in narrativa alle dipendenze dell'ente convenuto. 2) Ordinarsi consequenzialmente all'ente convenuto di provvedere alla ricostruzione della posizione giuridica retributiva e contributiva del ricorrente, provvedendo ad ogni necessario incombente con efficacia ex tunc. 3) Condannarsi l'ente convenuto a corrispondere
2 ogni differenza retributiva eventualmente dovuta a decorrere dell'instaurazione del rapporto, con accessori di legge. 4) Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 25.6.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Trieste – Giudice del Lavoro, esponendo di essere dipendente a tempo indeterminato dell'ente convenuto con mansioni di tecnologo ed inquadramento nel III livello di cui al CCNL enti ricerca dall'1.6.2022 in esecuzione della sentenza n.
172/21 della Corte d'Appello di Trieste, che aveva accertato il suo diritto Parte_ ad essere ammessa ad una procedura di stabilizzazione indetta dal
2. Rilevava di aver prestato in precedenza attività lavorativa in favore dell'ente convenuto con contratto a tempo determinato e successive proroghe dal 9.2.2009 al 31.1.2011, con contratto di prestazione occasionale nel periodo 12.2.2014 - 2.6.2014 in favore di CP_2
[... Parte_
azienda spin-off del con borsa di studio per svolgere attività di ricerca e sviluppo presso dal 3.6.2014 al 2.6.2015, con Pt_3
contratto di prestazione occasionale nel periodo 10.10.2015 - 14.1.2016 presso la già citata con contratto di collaborazione dal Controparte_2
15.1.2016 al 31.3.2016 presso la medesima , prorogato al CP_2
31.5.2016, nuovamente con contratto a tempo determinato, presso CNR-
IOM per il periodo 1.6.2016 - 31.5.2017, e poi prorogato di anno in anno al 31.5.2018, al 31.5.2019, al 31.8.2020 e da ultimo al 28.2.2021, con assegno professionalizzante presso per la collaborazione ad Pt_3
attività di ricerca dall'1.4.2021 al 31.5.2022.
3 3. Rilevava ancora che durante tutti i periodi sopra indicati, i suoi compiti erano rimasti sempre i medesimi ed assolutamente identici a quelli dei ricercatori e/o tecnologi a tempo indeterminato, coerenti con la normale attività istituzionale dell'ente, senza alcuna specificità o caratteristica legata alla temporaneità del rapporto. Al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato, non gli era stato riconosciuto il trattamento economico di anzianità maturato nel corso dello svolgimento dei rapporti a tempo determinato e di formazione lavoro menzionati in ricorso, né tantomeno quello asseritamente maturato nel periodo relativo alla borsa di studio. Evidenziava che la retribuzione dei ricercatori, per effetto delle previsioni contrattuali applicabili, si incrementava mediante il passaggio alla fascia stipendiale superiore a predeterminati intervalli di tempo, previa mera verifica del regolare svolgimento dell'attività, e che le sue prestazioni nei diversi rapporti instaurati per effetto dei sopra citati contratti, anche a tempo determinato, erano sempre state espletate nell'ambito della normale attività dell'ente e degli enti collegati al convenuto, in modo identico a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
4. Tanto premesso in fatto, la ricorrente rilevava l'illegittimità della condotta del convenuto in ragione di quanto previsto dall'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo indeterminato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, ed in particolare alla luce di quanto previsto dall'art. 4 c.1 della citata direttiva, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
5. Con memoria del 14.11.2024, si costituiva il il quale nulla allegando di specifico in ordine alla ricostruzione fattuale della vicenda, deduceva la carenza di unicità nel rapporto di lavoro fra le parti e offriva una ricostruzione giuridica della fattispecie opposta rispetto a quella
4 offerta dalla ricorrente, sostenendo la legittimità del differente trattamento tra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori con contratti a tempo indeterminato, suffragata dal contenuto di diversi precedenti giurisprudenziali.
6. La causa veniva istruita con i documenti allegati dalle parti ai rispettivi atti introduttivi ed infine decisa all'udienza del 4.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso deve essere accolto solo parzialmente, per le ragioni che seguono.
8. A fondamento della propria prospettazione, parte ricorrente richiama la clausola 4 punto l dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.1999 in allegato alla direttiva 28.06.1999 n.
1999\70\CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Tale clausola dispone che: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistono ragioni oggettive". La Corte di Giustizia Europea è intervenuta ripetutamente con riferimento alla normativa in questione, enunciando diversi principi.
In primo luogo è stato affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
5 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana). Inoltre ha affermato la Corte, che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); si è inoltre affermato che le stesse maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Infine è stato affermato che la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, non rilevando a tal fine nè la diversità di trattamento prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo (Regojo Dans, cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
9. La Corte di Cassazione è più volte intervenuta in materia, ed ha maturato un orientamento ormai consolidato: “al lavoratore deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente
6 all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire
l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (Cass. n.
4195/2020, che richiama Cass. n. 27950/2017, n. 7118/2018, Cass.
15231/2020).
10. Alla luce del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, va dunque verificato se la diversità di trattamento lamentata da parte ricorrente, quanto al mancato computo dell'anzianità richiesta dalla stessa, sia giustificata dalla diversa modalità di lavoro prestata rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato e se, ancora, la ricorrente abbia svolto, dopo essere stato stabilizzato, funzioni identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine.
11. A tal proposito va evidenziato che parte resistente ha affidato le sue difese ad allegazioni invero generiche, prive di qualsiasi riferimento alla situazione concreta della ricorrente. Tale modalità di difesa, priva di contestazioni specifiche e circostanziate su quanto allegato dal lavoratore legittima l'accoglimento del ricorso con riferimento ai periodi per i quali la ricorrente ha svolto la prestazione nell'ambito di contratti a tempo determinato, aventi carattere subordinato per loro natura. Difatti secondo la Corte di Cassazione: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi
7 dell'art. 416, comma 3, c.p.c. (Nella specie, in relazione a domanda ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro pubblico aveva svolto una contestazione inidonea ad infirmare le specifiche allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alle modalità usuranti dell'attività lavorativa limitandosi ad una generica negazione solo di talune circostanze fattuali)” (Ordinanza n. 16970/2018).
12. Discorso diverso deve valere per i periodi lavorativi sempre prestati a favore dell'ente convenuto ma coperti da borsa di studio ed assegno professionalizzante. La domanda sul punto deve essere pertanto rigettata, in quanto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di specie, si sarebbe potuta legittimamente chiedere solo se ricorrenti gli elementi sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, e la mancanza di una specifica attività formativa nei confronti di un titolare di borsa di studio (Cass. nr. 30868/2017), elementi non allegati nel caso di specie. Anche a voler partire dall'assunto, fatto proprio dalla difesa attorea secondo il quale l'elaborazione giurisprudenziale comunitaria sopra menzionata si dovrebbe applicare sic et simpliciter a qualsiasi tipologia di contratto a termine, sia di natura subordinata che autonoma, osta all'accoglimento della domanda la mancata articolazione da parte della ricorrente, di qualsiasi allegazione fattuale finalizzata a dare prova della natura subordinata del rapporto per il periodo in argomento e della mancanza di un'attività formativa. E' difatti evidente che l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuta un'anzianità di servizio da sommare a quella già in possesso del lavoratore per effetto della vigenza di un contratto a tempo indeterminato di natura subordinata in essere tra le parti, non può prescindere dall'accertamento del ricorrere del vincolo di subordinazione anche con riferimento a quei periodi nei quali formalmente il rapporto di
8 lavoro ha avuto natura autonoma o non era propriamente, in base al nomen juris usato dalle parti, un rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso sul punto, è totalmente privo di qualsiasi allegazione, non essendo stato fatto riferimento al potere direttivo del datore di lavoro, all'esercizio del potere disciplinare, all'obbligo di osservare determinati orari, e ad altri elementi che la giurisprudenza ritiene fondamentali ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto e che viceversa non erano necessari con riferimento al periodo lavorato con contratti a tempo determinato e di formazione lavoro, perché in tal caso la natura del rapporto di lavoro è di tipo subordinato per espressa convenzione fra le parti e per espressa disposizione di legge.
13. A conclusioni non dissimili si deve pervenire con riferimento ai periodi lavorativi prestati per . In tal caso, al di là della natura CP_2
giuridica dei rapporti di lavoro intercorsi fra le parti, di per sé come detto ostativa all'accoglimento della domanda nel contesto di allegazioni contenute in ricorso, si deve evidenziare che parte ricorrente non ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione degli effetti giuridici né ha allegato elementi fattuali dai quali inferire la medesimezza del soggetto giuridico datore di lavoro nel caso di specie.
14. Risulta a questo punto esclusivamente provato che l'odierna ricorrente abbia prestato, nel periodo in cui era stata assunta dal convenuto con contratto a tempo determinato, ovvero dal 9.2.2009 al 31.1.2011 e dall'1.6.2016 al 28.2.2021, la medesima sostanziale attività lavorativa poi successivamente svolta quale lavoratrice a tempo indeterminato, e che nel periodo lavorativo relativo ai contratti a tempo determinato abbia sempre svolto mansioni corrispondenti a quelle dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Ne consegue che la disparità di trattamento
9 lamentata non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva né in altro modo giustificabile.
15. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuta, tanto ai fini giuridici quanto economici, l'anzianità maturata anteriormente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato per i periodi lavorati con contratto di lavoro e a tempo determinato, e dunque dal 9.2.2009 al
31.1.2011 e dall'1.6.2016 al 28.2.2021, con diritto all'attribuzione di ogni beneficio di legge e di contratto applicabile al contratto di lavoro, e relativa regolarizzazione contributiva.
16. Le spese di lite, che seguono la soccombenza, vengono quantificate in €
2.109,00 ai minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, in relazione allo scaglione di valore indeterminato (da € 5.201,00 ad €
26.000,00).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuta, tanto Parte_1
ai fini giuridici quanto a quelli economici, l'anzianità maturata anteriormente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, per i periodi relativi ai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorso inter partes dal 9.2.2009 al 31.1.2011 e dall'1.6.2016 al 28.2.2021;
2) conseguentemente, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera, tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici, tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata a decorrere dalle date sopra indicate, e condanna il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
all'attribuzione di ogni conseguente beneficio di legge e di contratto, con
10 riconoscimento delle conseguenti progressioni stipendiali e regolarizzazione contributiva;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre spese generali, accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Così deciso in Trieste in data 4.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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