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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4623/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4623/2019 promossa da:
[P.IVA ], in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede in Napoli alla Via Francesco Caracciolo, 11, e sede operativa in GL, (SA), Via Strada
Statale 18 Km. 76,500, rappresentata e difesa dall'Avv. Michelina Mola [C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via Matteo C.F._1
Greco, 3
OPPONENTE contro
[P. , in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_2 rapp.te p.t., con sede legale in MA, Via Clitunno, 51, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Rinaldi
(C.F. – P. IVA , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 P.IVA_3 in GL (SA) alla via Mazzini, 21\d
RESISTENTE
E
[P. IVA ], in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Di Cunzolo [C.F. ], ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via Dogana Vecchia, 40
ZO HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
pagina 1 di 14 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 683 del 26 marzo 2019 (R.G. n. 11419/2018), emesso su ricorso della dal Tribunale di Salerno. Controparte_1
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 112
c.p.c., deducendo che il Giudice del procedimento monitorio aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 58.000,00, laddove il ricorso monitorio richiedeva la condanna al pagamento della minore somma di euro 57.865,29. Tale discrepanza, a parere dell'opponente, integrerebbe un vizio di ultrapetizione, con conseguente nullità del provvedimento per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Nel merito e in via principale, la società opponente contestava l'esistenza o l'esattezza del credito azionato da asseritamente derivante da forniture di gas metano rese in Controparte_1 esecuzione di un contratto di somministrazione stipulato in GL (SA) il primo luglio 2013, relativo all'utenza sita in Strada Statale 18, chilometro 76,500, deducendo di non essere debitrice di alcuna somma o, comunque, non della somma ingiunta.
In particolare, l'opponente contestava la fattura n. 192470 del 4 dicembre 2017, di euro 1.997,00, con scadenza al 15 gennaio 2018, documentando mediante bonifico bancario l'integrale pagamento e, quindi, l'avvenuta estinzione di tale voce. Quanto alla fattura n. 192489 del medesimo giorno, dell'importo di euro 55.868,29, l'opponente ne censurava l'entità, ritenendola fondata su consumi inesistenti o erroneamente calcolati.
Veniva, al riguardo, esposta una dettagliata ricostruzione cronologica dei rapporti intercorsi tra le parti.
Nel luglio e agosto 2017, la società opponente riceveva la fattura n. 2017/00111843 di euro 34.614,50, relativa a presunti consumi dal primo luglio 2016 al 30 giugno 2017 per il contatore matricola
4908190, punto di riconsegna n. 00800009968827, immediatamente contestata per sproporzione rispetto ai consumi effettivi.
In data 8 agosto 2017, il personale del distributore locale accertava un'anomalia del Controparte_2 contatore, rilevando un consumo pari a 9.700 metri cubi e procedendo contestualmente alla sostituzione con il nuovo misuratore matricola 5109911, come documentato nel verbale allegato.
In data 22 agosto 2017, la società opponente trasmetteva formale contestazione della fattura mediante lettera raccomandata.
In data 27 novembre 2017, la comunicava la convalida della lettura pari a 9.700 Controparte_1 metri cubi da parte del distributore, annunciando l'emissione di nota di credito per euro 34.614,50, effettivamente poi emessa con il numero 2017/00179381. pagina 2 di 14 Tuttavia, nel dicembre 2017, veniva emessa la fattura n. 2017/00192469 del 4 dicembre 2017 per euro
55.868,29, quale conguaglio per il periodo dal 4 novembre 2015 al primo luglio 2017 e successivi sino al 30 novembre 2017, nuovamente contestata per incongruità dei consumi addebitati.
L'opponente evidenziava come la società creditrice avesse giustificato la differenza di lettura del contatore n. 4908190, sostituito l'8 agosto 2017, affermando che a seguito di verifica del distributore la lettura era stata rettificata a 109.700 metri cubi mediante nota PEC del 9 novembre 2017, attraverso un'operazione di giroconto. Tale rettifica veniva ritenuta inverosimile e arbitraria, poiché la fotografia del contatore allegata al verbale di sostituzione mostrava chiaramente il valore 9.700, senza possibilità di interpretazione diversa, e la maggiorazione di 100.000 metri cubi appariva del tutto ingiustificata, anche in considerazione dell'esistenza di due distinti punti di riconsegna.
A sostegno della propria tesi, la società opponente produceva i dati storici dei consumi riferiti agli anni
2013, 2014 e 2015, dai quali risultava l'assoluta incongruenza della fattura impugnata, emessa per consumi artificialmente gonfiati e privi di riscontro reale.
In ulteriore deduzione, l'opponente eccepiva l'inidoneità probatoria delle fatture prodotte dall'opposta, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui la fattura commerciale, quale documento formato unilateralmente, può assumere valore indiziario soltanto nella fase monitoria, ma non costituisce piena prova del credito nel giudizio di opposizione, in cui grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del credito vantato, non potendo tali elementi desumersi dal solo decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente depositava in atti procura alle liti, ricorso monitorio, fattura n. 192470/2017 con bonifico, verbale e fotografie della sostituzione del contatore, lettere di contestazione, risposte della controparte, nota di credito n. 2017/00179381, fattura n. 192469/2017, PEC dell'opposta e fatture storiche relative agli anni 2013-2015 per entrambi i punti di riconsegna.
Tanto premesso, Il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
«Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per le causali tutte di cui alla premessa e narrativa, così provvedere: 1) In via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art 112 cpc e per l'effetto revocarlo;
2) In via principale
e nel merito, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'istante dichiarare nullo e/o inammissibile, e/o annullabile il decreto ingiunto opposto, e comunque nel merito infondato, assolvendo l'opponente da ogni avversa pretesa. 3) Sempre nel merito, ma in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare e dichiarare previa revoca del decreto ingiuntivo, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
4) In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa con attribuzione al difensore antistatario». pagina 3 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, ritualmente depositata in data
12 luglio 2019, la società Socio Unico si costituiva nel giudizio. Controparte_1
La società costituita eccepiva, in via preliminare, che l'errore materiale in cui è incorso il Giudice del procedimento monitorio non inciderebbe sulla validità del decreto ingiuntivo, ma ne riduceva l'importo a quello effettivamente richiesto, senza alterare la sostanza del provvedimento.
Nel merito e in via principale, la società opposta affermava l'esattezza del credito azionato, derivante dalle forniture di gas metano rese in esecuzione del contratto di somministrazione stipulato tra le parti,
e fondato sulle letture validate dal distributore.
La costituita sottolineava altresì la carenza di legittimazione passiva della propria posizione, rilevando che la opponente aveva erroneamente addebitato alla società di vendita, Controparte_1 responsabilità afferenti alla società di distribuzione, secondo la distinzione introdotta dal decreto legislativo n. 164/2000, recante la liberalizzazione del mercato del gas naturale, e separando le attività di importazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita.
Si precisava che il dispacciamento consisteva nell'impartire disposizioni per l'utilizzo coordinato degli impianti, il trasporto nel vettoriamento attraverso gasdotti esclusi quelli di coltivazione e distribuzione, la distribuzione nel trasporto locale per la consegna ai clienti e la vendita nella fornitura o consegna del gas, risultando incompatibile il cumulo tra vendita e attività di trasporto o distribuzione.
La costituita ricostruiva dettagliatamente i fatti relativi alle letture contestate. In qualità di società di vendita, la contabilizzava e fatturava gli importi sulla base delle letture Controparte_1 comunicate dalla società di distribuzione Salerno responsabile della Controparte_2 verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura e delle letture medesime. Nel caso di specie, la aveva inizialmente indicato una lettura pari a 9.700 metri cubi Controparte_2 relativa al misuratore matricola 4906190 alla data dell'8 agosto 2017 e, successivamente, aveva convalidato, a mezzo PEC del 4 dicembre 2017, una lettura pari a 109.700 metri cubi, precisando che la lettura di cambio del misuratore matricola 4906190 pari a 9.700 metri cubi alla data dell'8 agosto 2017 doveva intendersi come 109.700, essendo il segnante del misuratore composto da cinque cifre intere. A seguito di tale comunicazione, la società di vendita aveva fatturato l'importo corrispondente e somministrato i metri cubi di gas indicati. Eventuali inadempimenti nella verifica del gruppo di misura o errori di lettura risultavano, pertanto, addebitabili esclusivamente alla Controparte_2
e non alla
[...] Controparte_1
In ulteriore deduzione, la costituita chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno, via Controparte_2
EF PA 1, al fine di sentirla condannare al pagamento degli importi fatturati alla Parte_1
pagina 4 di 14 e contestati dall'opponente per difetto di lettura o malfunzionamento del gruppo di misura, con CP_1 conseguente differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, formulando le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, voglia il Tribunale di Salerno, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269
c.p.c. a chiamare in causa in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, via EF PA 1 Salerno – p.i. e di conseguenza chiede che il G.I. P.IVA_4
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) In via principale, nel merito, Voglia il Tribunale di Salerno rigettare l'atto di citazione in opposizione per tutti i motivi elencati in narrativa che si abbiano per integralmente trascritti e riportati;
3) Voglia, altresì, confermare il d.i. n. 683\2019 r.g. n. 11419\2018 nella misura richiesta in ricorso pari € 57.865,29 o nella maggiore o minore accertata in corso di Giudizio;
4) In via subordinata, nella dene04080690656, di accoglimento, anche parziale dell'atto di citazione, si chiede condannarsi il Terzo chiamato in causa, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, via EF PA 1 Salerno – p.i. , al rimborso di € P.IVA_4
57.865,29 o della maggior o minor somma accertata in corso di causa, in favore di Parte_2
CP 4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
[...]
IVA e CPA come per legge, con distrazione».
La società si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta, Controparte_2 con la quale, in via preliminare, eccepiva la propria assoluta estraneità alla controversia e contestava integralmente la domanda avanzata dalla ritenendola priva di fondamento in Controparte_1 fatto e in diritto, e sosteneva articolate difese a supporto della propria posizione.
Premetteva, a chiarimento del proprio ruolo, di essere società distributrice di gas metano attraverso reti canalizzate nei territori comunali, con la funzione di riconsegna agli utenti finali del servizio di distribuzione, qualificato come pubblico servizio ai sensi del decreto legislativo n. 164 del 2000, distinto dall'attività di vendita, e soggetto alla vigilanza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti
e Ambiente (ARERA).
Precisava, altresì, che in data 19 luglio 2017 aveva acquisito da un ramo d'azienda CP_4 avente ad oggetto le reti di distribuzione del gas nei Comuni di GL, e Montecorvino CP_5
Pugliano, come risultava dal verbale di assemblea straordinaria e dal conferimento del ramo d'azienda.
pagina 5 di 14 Deduceva, quindi, che alla data dei fatti oggetto della controversia la non era più titolare del CP_1 contratto di vettoriamento del gas relativo al punto di riconsegna n. 00800009968827, intestato alla società poiché tale rapporto era stato ceduto alla MA GA & WE con decorrenza Parte_1 dal 1° luglio 2016, come comunicato e comprovato dalla lettura di switch coincidente con tale data. Ne conseguiva che solo la MA GA & WE rivestiva la qualità di società di vendita del gas fornitrice del cliente finale per il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 novembre 2017, come attestavano le fatture emesse per il vettoriamento del gas, fra le quali la fattura n. G-219/2017, emessa da
[...]
nei confronti della MA GA & WE per il mese di novembre 2017, recante Controparte_2 letture di 6.407 mc, 8.490 mc e 12.035 mc, coincidenti con quelle contestate dalla alla Parte_1
CP_1
La integrava la ricostruzione dei fatti operata da Controparte_2 CP_1 precisando che in data 8 agosto 2017, alle ore 17:00, riceveva tramite il proprio servizio di pronto intervento una segnalazione d'urgenza da parte della in persona del legale Parte_1 rappresentante Sig. , a seguito dell'interruzione della fornitura di gas. Il tecnico Parte_3 incaricato, giunto sul posto, constatava il blocco del contatore matricola 4906190, procedendo alla sostituzione con un nuovo misuratore di pari calibro, matricola 5109911, rilevando la lettura di 109.700 metri cubi sul contatore sostituito. Si osservava che la cifra iniziale “1” non risultava pienamente visibile per la particolare configurazione del segnante a cinque cifre intere, circostanza documentata dalla fotografia scattata in occasione dell'intervento e dal verbale sottoscritto dal Sig. , il quale Pt_3 dichiarava di rinunciare alla verifica del gruppo di misura entro quindici giorni solari, assumendosi i relativi oneri economici. P Si precisava, inoltre, che prima di tale intervento non perveniva alcuna comunicazione da parte della circa presunti errori nella fattura n. 2017/00111843 del 24 luglio 2017, e che solo in data 24 Pt_1 ottobre 2017 riceveva la MA GA & WE la richiesta di acquisizione dei dati tecnici rilevabili sul misuratore, finalizzata a verificare la lettura dell'8 agosto 2017, indicata in 9.700 mc, a fronte di un'autolettura fotografica del cliente finale riportante 79.172 mc al 30 giugno 2017, con evidente incongruenza tra i due valori.
Tale richiesta veniva evasa da con PEC del 26 ottobre 2017, Controparte_2 comunicando la lettura di 6.406 mc rilevata in loco sul nuovo misuratore, e successivamente, con PEC del 9 novembre 2017, confermava che la lettura di 9.700 mc doveva intendersi 109.700 mc, poiché il misuratore disponeva di segnante a cinque cifre intere, circostanza comprovata da fotografia e documentazione allegata. Nella medesima comunicazione si procedeva alla rettifica della lettura di switch con decorrenza primo luglio 2016. pagina 6 di 14 Si rilevava che, ai sensi dell'art. 15-bis del Testo Integrato delle Attività di Vendita al Dettaglio di GA
Naturale e GA Diversi da GA Naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, vigente ratione temporis e modificato dalla deliberazione AEEGSI n. 117/2015/R/GAS, in data 7 novembre 2017 veniva comunicata la rettifica della lettura di switch da 39.935 mc a 79.172 mc, sia alla (società CP_1 uscente) sia alla MA GA & WE (società entrante), ripartendo tra i vari periodi la differenza tra i
79.172 mc autoletti al 30 giugno 2017 e i 39.935 mc rettificati, evidenziando che la lettura precedente non era stata rilevata ma stimata, per l'impossibilità di accedere alla proprietà privata dell'utenza.
In diritto, la società eccepiva il difetto di legittimazione attiva della in ordine alla chiamata in CP_1 causa della terza convenuta, nonché la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, atteso che la dal primo luglio 2016, non risultava più titolare del contratto di vettoriamento del gas CP_1 riferito al PDR intestato alla . Ne conseguiva che solo la MA GA & WE costituiva il Parte_1 soggetto legittimato a interloquire con la distributrice, rendendo la pretesa della arbitraria e CP_1 priva di riscontri probatori.
In via subordinata e nel merito, contestava l'infondatezza della domanda della controparte, rilevando che delle due fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la n. 2017/192470 del 4 dicembre 2017, di euro 1.997, risultava pacificamente saldata mediante bonifico bancario, mentre la n. 2017/192489 del medesimo 4 dicembre 2017, di euro 55.868,29, emessa a conguaglio per consumi dal novembre 2015 al novembre 2017, si fondava su letture corrette e non su errori imputabili alla scrivente. Contestava, pertanto, la tesi di un malfunzionamento del contatore, posto che la aveva espressamente Parte_1 rinunciato alla verifica del misuratore con il verbale dell'8 agosto 2017, e evidenziava, inoltre, che l'asserita incredulità dell'opponente rispetto alla lettura di 109.700 mc appariva strumentale, essendo la stessa Il ad aver prodotto un'autolettura fotografica di 79.172 mc al 30 giugno 2017, Pt_1 incompatibile con una successiva diminuzione dei consumi, onde escludere qualsivoglia errore di rilevazione.
Tanto premesso, la formulava le seguenti conclusioni: Controparte_2
«In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione per mancanza di titolarità nel Cont rapporto della a chiamare in causa la nella presente controversia per i motivi testé CP_1 esposti e, per l'effetto, estromettere quest'ultima dal giudizio de quo;
In via principale, nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda preliminare, rigettare la domanda formulata dalla CP_1 nei confronti della Società odierna comparente, in quanto totalmente infondata, avendo la prima chiamato la SED a rispondere del pagamento di somme non dovute e comunque non provate».
pagina 7 di 14 Esaurita la fase istruttoria, con provvedimento del 18 agosto 2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/07/2025, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 281-sexies c.p.c. al 24 novembre 2025.
Va premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione, volto all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto controverso, senza che tale accertamento possa essere limitato alla mera verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del provvedimento monitorio (Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927; Cass. civ., 24 settembre 2013, n. 21840).
[.. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 683/2019 è stato tempestivamente opposto dalla società
, la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità del provvedimento per Parte_1 asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo un vizio di ultrapetizione derivante dall'ingiunzione al pagamento dell'importo di euro 58.000,00 a fronte della somma di euro 57.865,29 indicata nel ricorso monitorio.
Tale eccezione, tuttavia, non preclude l'esame nel merito della pretesa creditoria azionata da
[...]
atteso che il giudice dell'opposizione non è chiamato a verificare la legittimità formale CP_1 dell'ingiunzione con riferimento ai presupposti propri della procedura speciale, ma deve accertare il fondamento sostanziale del diritto fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. civ., 12 maggio 2003, n. 7188; Cass. civ., 12 agosto 2004, n. 15702; Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 13001).
Restano, pertanto, irrilevanti, ai fini del suddetto accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non incidano sull'esistenza del diritto sostanziale azionato, quali, nella specie, una mera discrepanza numerica configurabile come errore materiale, insuscettibile di alterare la sostanza del credito derivante dalle forniture di gas metano (Cass. civ., 5 settembre 1987, n. 7224; Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 419).
Il giudice dell'opposizione è tenuto a pronunciarsi sulla domanda e sulle eccezioni delle parti, anche qualora il decreto sia stato emesso in difetto delle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi a dichiararne la nullità (Cass. civ., 4 dicembre 1997, n. 12311; Cass. civ., 12 maggio 2003, n. 7188).
Nel presente giudizio, una simile declaratoria non può trovare accoglimento in via isolata, non essendo ravvisabili ragioni pregiudiziali idonee a impedire la decisione nel merito, avuto riguardo alla necessità di accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da in relazione alle Controparte_1 fatture n. 192470/2017 e n. 192489/2017 emesse in esecuzione del contratto di somministrazione del 1° luglio 2013 (Cass. civ., 8 settembre 1998, n. 8853). Deve, dunque, ribadirsi che la conferma o la revoca del decreto ingiuntivo non dipendono da un giudizio formale riferito esclusivamente al momento della pagina 8 di 14 sua emanazione, bensì dall'esito del pieno scrutinio sull'esistenza e sulla validità del credito che ne costituisce il fondamento (Cass. civ., 17 giugno 1999, n. 5984; Cass. civ., 26 ottobre 2000, n. 14126).
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., giova ricordare che la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ricorre soltanto quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso o eccedente rispetto a quello domandato, ovvero si pronunci su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio (Cass. civ., 3 ottobre 2003, n. 14773; Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11455).
Nella fattispecie, la modesta differenza tra l'importo richiesto (euro 57.865,29) e quello ingiunto (euro
58.000,00) non integra un vizio di ultrapetizione idoneo a determinare la nullità del decreto, configurandosi quale mero arrotondamento o errore materiale che non incide né sul petitum mediato (il pagamento del corrispettivo delle forniture di gas), né sulla causa petendi (l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture contestate), e non impedisce l'accertamento del merito (Cass. civ., 20 agosto 2003, n. 12265; Cass. civ., 26 ottobre 2009, n. 22595). Il vizio di extrapetizione sussiste soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, modifichi o sostituisca gli elementi obiettivi dell'azione – petitum o causa petendi – pronunciando ultra o extra petita (Cass. civ., 4 gennaio 2005, n. 103; Cass. civ., 13 dicembre 2010, n. 25140).
Nel caso in esame, il giudice monitorio non ha attribuito un bene diverso da quello richiesto e l'eccezione dell'opponente non preclude la valutazione autonoma dei fatti rilevanti, inclusa la ricostruzione dei consumi e delle letture del contatore matricola 4908190, come precisato da
[...] nella PEC del 9 novembre 2017, che rettifica la lettura a 109.700 mc. Controparte_2
Alla luce della documentazione ulteriormente prodotta in giudizio, l'accertamento in ordine all'esistenza e all'entità del credito azionato da richiede di dare specifica Controparte_1 contezza degli elementi desumibili dalle fatture di vettoriamento, dalle comunicazioni PEC intercorse tra i diversi operatori del settore gas, dalla deliberazione ARERA n. 117/2015/R/GAS e dal verbale di conferimento di ramo d'azienda del 19 luglio 2017, poiché tali documenti incidono direttamente sulla ricostruzione fattuale e sulla qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi tra venditore, distributore e cliente finale, nonché sulla legittimazione attiva della creditrice ricorrente e sul perimetro temporale della sua pretesa.
Dalla fattura n. GAS-667/2016 del 30 agosto 2016, relativa al vettoriamento del mese CP_4 di luglio 2016 per il PDR n. 00800009968827 intestato alla società emerge con Parte_1 chiarezza che, a decorrere dal 1° luglio 2016, il soggetto venditore del gas non era più bensì CP_1
MA GA & WE S.p.A.
pagina 9 di 14 Tale dato, lungi dall'essere marginale, assume rilievo dirimente ai fini della legittimazione attiva, perché circoscrive il periodo in cui può dirsi titolare del rapporto di somministrazione al solo CP_1 arco temporale anteriore allo switch del fornitore. Ne discende che ogni fatturazione riferita a periodi successivi al 1° luglio 2016 risulta di per sé inibita in capo a la quale non può azionare in CP_1 giudizio crediti relativi a consumi maturati quando il rapporto contrattuale intercorreva tra MA GA &
WE S.p.A. e il cliente finale.
La successiva fattura emessa da (già subentrata ad nel Controparte_2 CP_4 servizio di distribuzione a seguito del conferimento di ramo d'azienda del 19 luglio 2017, efficace dal
1° agosto 2017) conferma la continuità del rapporto distributivo con MA GA & WE e attesta letture e consumi coerenti per i mesi da agosto a novembre 2017, ulteriormente corroborando l'avvenuto e stabile switch a far data dal 1° luglio 2016.
Il documento notarile di conferimento, inoltre, chiarisce che è subentrata Controparte_2 nei rapporti facenti capo ad soltanto dal 1° agosto 2017, con la conseguenza che eventuali CP_4 anomalie antecedenti tale data rimangono comunque estranee alla sfera giuridica della medesima.
Particolarmente rilevanti, sul piano probatorio, sono le comunicazioni PEC trasmesse da
[...]
in data 7 e 9 novembre 2017, le quali attestano l'avvenuta rettifica della lettura Controparte_2 del contatore al momento della sostituzione dell'8 agosto 2017 (da 9.700 mc a 109.700 mc), motivata dall'accertamento tecnico circa la presenza di un segnante a cinque cifre che rendeva non immediatamente visibile la prima cifra. Tale rettifica è stata operata sulla base di documentazione fotografica fornita dal venditore entrante (MA GA & WE) e risulta coerente con l'autolettura precedentemente comunicata da (79.172 mc al 30 giugno 2017), dato che i consumi non Parte_1 possono presentare decrementi nella progressione metrica. Inoltre, la società opponente aveva sottoscritto un verbale di rinuncia alla verifica del misuratore al momento della sostituzione, circostanza che incide sulla rilevanza delle contestazioni tecniche sollevate nel presente giudizio.
Le predette rettifiche risultano eseguite nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15-bis del Testo
Integrato della Vendita GA, introdotto dalla deliberazione ARERA n. 117/2015/R/GAS, che impone al distributore, in caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, di procedere alla migliore stima fondandosi sui dati validati e sulle evidenze disponibili (quali autoletture e fotografie), nonché di mettere a disposizione del venditore tali rettifiche entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo, inclusivamente nell'ambito delle procedure di switching disciplinate dalla deliberazione n. 138/04. La presenza di comunicazioni trasparenti e bilaterali – indirizzate sia al venditore uscente, sia al venditore entrante – dimostra la piena compliance del distributore alle norme regolatorie e esclude qualsivoglia addebito imputabile a . Controparte_2
pagina 10 di 14 La valutazione congiunta di tali documenti consente dunque di affermare, con sufficiente certezza, che:
(i) la rettifica delle letture non è frutto di attività arbitraria, bensì di un'operazione tecnicamente giustificata e conforme;
(ii) il venditore titolare del rapporto con dal 1° luglio 2016 era Parte_1
MA GA & WE, e non (iii) il credito azionato da quest'ultima può riguardare CP_1 esclusivamente consumi anteriori al predetto switch; (iv) la chiamata in causa di Controparte_2
non trova alcun fondamento, difettando una sua responsabilità per i periodi antecedenti al
[...] conferimento del ramo d'azienda e stante l'adempimento puntuale delle procedure di misura e rettifica.
Ne consegue, dunque, che il perimetro oggettivo del giudizio deve essere ricondotto ai soli consumi maturati fino al 30 giugno 2016, restando infondata ogni pretesa di riferita ai periodi successivi CP_1
e, per l'effetto, non configurabile alcuna responsabilità del distributore.
In tale prospettiva, l'analisi della pretesa creditoria azionata da non può Controparte_1 prescindere dal pieno scrutinio dei fatti costitutivi del diritto, con particolare riguardo alla delimitazione temporale del rapporto di somministrazione e alla correttezza delle letture e dei consumi addebitati.
L'opposta, in qualità di attore sostanziale nel giudizio di opposizione, è tenuta a fornire la prova rigorosa dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi del mero valore indiziario delle fatture unilateralmente emesse;
principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla parte che agisce per il riconoscimento del credito dimostrarne la sussistenza in modo pieno, non potendo le fatture e gli estratti contabili – idonei a fondare l'ingiunzione – assurgere a prova a favore del loro stesso emittente.
Orbene, nel caso di specie, l'opposta non ha assolto tale onere per l'intero periodo oggetto di contestazione. La documentazione prodotta dall'opponente e dal terzo chiamato – comprese le fatture di vettoriamento, le comunicazioni PEC intercorse tra i soggetti della filiera del gas e il verbale notarile di conferimento di ramo d'azienda – dimostra in modo univoco l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale tra e a decorrere dal 1° luglio 2016, Controparte_1 Parte_1 con subentro di MA GA & WE S.p.A. quale nuovo venditore dell'utenza identificata dal PDR n.
00800009968827. La fattura n. GAS-667/2016 del 30 agosto 2016, che imputa a MA CP_4
GA & WE S.p.A. i consumi del mese di luglio 2016, e la successiva fattura
[...]
n. G-219/2017, che prosegue nel medesimo solco attribuendo i consumi maturati Controparte_2 tra agosto e novembre 2017 al medesimo venditore, confermano il perfezionamento dello switch e l'insussistenza di ogni legittimazione attiva in capo a per i periodi successivi al Controparte_1
30 giugno 2016.
Il quadro è ulteriormente corroborato dal verbale notarile del 19 luglio 2017, dal quale risulta il conferimento in del ramo d'azienda dedicato alla distribuzione, Controparte_2
pagina 11 di 14 con efficacia dal 1° agosto 2017, senza che tale trasferimento comporti alcuna retroattività o interferenza sulla titolarità dei rapporti preesistenti. Né può assumere rilievo la circostanza, valorizzata dall'opposta, delle rettifiche operate dal distributore: le comunicazioni PEC del 7 e 9 novembre 2017 attestano che le stesse furono effettuate nel pieno rispetto dell'art. 15-bis del TIVG e sulla base di elementi oggettivi – tra cui le immagini del segnante a cinque cifre e l'autolettura resa dall'utente – che escludevano anomalie o decrementi illogici dei consumi. Dette rettifiche, tuttavia, non valgono ad ampliare il perimetro temporale della legittimazione di ma si collocano nel corretto rapporto CP_1 tra venditore subentrato e distributore, secondo i criteri fissati dal D.Lgs. n. 164/2000 e dalla regolazione ARERA.
Alla luce delle risultanze istruttorie il credito azionato da può ritenersi Controparte_1 fondato nei soli limiti del periodo anteriore al 1° luglio 2016, data dello switch del venditore e, dunque, del subentro di MA GA & WE S.p.A. quale soggetto legittimato alla fatturazione dei consumi successivi.
L'accertamento del residuo debito richiede, pertanto, la scomposizione temporale della fattura n.
2017/00192469 del 4 dicembre 2017, dell'importo di euro 55.868,29, la quale reca un conguaglio calcolato su 116.178 Smc riferiti all'intero periodo 4 novembre 2015 – 30 novembre 2017. Esclusa ogni rilevanza, ai fini della presente controversia, della rettifica di 100.000 mc operata dal distributore con PEC del 9 novembre 2017 – rettifica che incide unicamente sul periodo post-switch e, dunque, sulla posizione di MA GA & WE –, il Tribunale deve individuare la quota di consumi imputabile al periodo 4 novembre 2015 – 30 giugno 2016, unico sul quale conserva legittimazione attiva. CP_1
Il periodo complessivo cui si riferisce il conguaglio è pari a circa 757 giorni, mentre il periodo pre- switch oggetto di competenza di è pari a 240 giorni. Sulla base delle risultanze istruttorie e CP_1 tenuto conto della distribuzione uniforme dei consumi nel periodo esaminato – omogeneo quanto a stagionalità e andamento dei prelievi – può ritenersi equo assumere che la porzione di consumo riferibile al periodo antecedente allo switch rappresenti una quota pari a 240/605 dei consumi maturati sino al 30 giugno 2017, ossia 28.955 Smc, corrispondenti a circa il 24,9% del volume complessivo riportato in fattura. Applicando tale proporzione al corrispettivo complessivo del conguaglio, la quota di spettanza di risulta pari a euro 13.911,00, dalla quale deve essere detratto Controparte_1
l'importo di euro 1.997,00, relativo alla fattura n. 192470/2017, versato dall'opponente e documentalmente provato in atti.
Ne discende che il credito effettivamente dovuto a per il periodo di propria Controparte_1 competenza può essere equitativamente determinato in euro 11.914,00, somma che rappresenta l'unica porzione del credito monitoriamente azionato che trovi riscontro nelle risultanze processuali, mentre pagina 12 di 14 per la restante parte il decreto ingiuntivo deve essere revocato non risultando provata la debenza in capo all'opponente.
Va pertanto accolta parzialmente l'opposizione e per l'effetto va revocato il d.i. opposto e va condannata parte opponente al pagamento della predetta somma in favore di parte opposta oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla chiamata in causa di essa deve essere rigettata, Controparte_2 poiché l'opposta era ormai priva, dopo lo switch, della legittimazione a Controparte_1 interloquire con il distributore ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 164/2000. La posizione del terzo appare dunque del tutto estranea ai fatti oggetto di contestazione, essendosi lo stesso limitato a svolgere, in piena conformità alle norme ARERA e al conferimento di ramo d'azienda, le funzioni proprie del gestore della rete, senza assumere responsabilità pregresse o riferibili ad epoca anteriore alla propria titolarità.
Va pertanto rigettata la domanda di parte opposta in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, di condanna essendo emersa la sua assenza di legittimazione.
Né può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., proposta dall'opponente. È noto, infatti, che la responsabilità aggravata richiede la compresenza di un elemento soggettivo – consistito nella mala fede o nella colpa grave della parte soccombente – e di un elemento oggettivo rappresentato dal danno effettivamente derivato dalla condotta processuale abusiva, con allegazione e prova degli elementi necessari alla sua quantificazione o, quantomeno, alla sua determinazione equitativa (Cass. civ., 13 aprile 1989, n. 1788; Cass. civ., 23 maggio 1990, n. 4651; Cass. civ., 6 giugno
2007, n. 13269; Cass. civ., 30 giugno 2010, n. 15629).
La giurisprudenza più volte ribadisce che la mera infondatezza della pretesa, così come l'aver sostenuto tesi poi non accolte o l'aver resistito in giudizio, non costituiscono di per sé segni di temerarietà, non potendosi desumere la mala fede o la colpa grave dal semplice esercizio del diritto di azione o di difesa, costituzionalmente garantito (Cass. civ., 6 agosto 2020, n. 16736; Cass. civ., 14 aprile 2016, n. 7409;
Cass. civ., 13 ottobre 2017, n. 24158). L'abuso dello strumento processuale deve emergere in modo chiaro ed inequivoco, imponendo la verifica della consapevolezza dell'infondatezza della pretesa o comunque dell'adozione di una condotta processuale macroscopicamente imprudente.
Nel caso di specie, nessuno di tali requisiti risulta integrato: ha agito sulla base Controparte_1 di documentazione che, pur rivelatasi solo parzialmente idonea a sostenere la pretesa creditoria, non può qualificarsi pretestuosa o artificiosa, essendo anzi fondata su letture, comunicazioni del distributore e ricostruzioni dei consumi che, sebbene superate dall'analisi complessiva del rapporto, non denotano alcuna consapevolezza dell'infondatezza dell'azione intrapresa. Né l'opponente ha fornito prova – né pagina 13 di 14 sufficiente allegazione – dell'esistenza di un danno concretamente patito, né degli elementi necessari alla sua quantificazione, neppure in via equitativa, così come richiesto dalla costante giurisprudenza
(Cass. civ., 27 ottobre 2015, n. 21798; Cass. civ., 15 aprile 2013, n. 9080).
Difettando, pertanto, tanto l'elemento soggettivo quanto quello oggettivo della responsabilità aggravata, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere integralmente rigettata.
Le spese vanno compensate tra parte opponente e parte opposta vista la reciproca soccombenza.
Parte opposta va condannata al pagamento delle spese in favore della terza chiamata
[...]
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 683 del 26 marzo
2019;
2) Condanna parte opponente al pagamento della somma come indicata in parte motiva in favore della
Controparte_1
3) Rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_1 Controparte_7
4) Rigetta la domanda ex art. 96 proposta da parte opponente
5) Compensa le spese tra parte opponente e parte opposta
6) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di nella misura di Controparte_7 euro 3000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge
Salerno, 4 dic. 25
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4623/2019 promossa da:
[P.IVA ], in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede in Napoli alla Via Francesco Caracciolo, 11, e sede operativa in GL, (SA), Via Strada
Statale 18 Km. 76,500, rappresentata e difesa dall'Avv. Michelina Mola [C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via Matteo C.F._1
Greco, 3
OPPONENTE contro
[P. , in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_2 rapp.te p.t., con sede legale in MA, Via Clitunno, 51, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Rinaldi
(C.F. – P. IVA , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 P.IVA_3 in GL (SA) alla via Mazzini, 21\d
RESISTENTE
E
[P. IVA ], in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Di Cunzolo [C.F. ], ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via Dogana Vecchia, 40
ZO HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
pagina 1 di 14 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 683 del 26 marzo 2019 (R.G. n. 11419/2018), emesso su ricorso della dal Tribunale di Salerno. Controparte_1
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 112
c.p.c., deducendo che il Giudice del procedimento monitorio aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 58.000,00, laddove il ricorso monitorio richiedeva la condanna al pagamento della minore somma di euro 57.865,29. Tale discrepanza, a parere dell'opponente, integrerebbe un vizio di ultrapetizione, con conseguente nullità del provvedimento per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Nel merito e in via principale, la società opponente contestava l'esistenza o l'esattezza del credito azionato da asseritamente derivante da forniture di gas metano rese in Controparte_1 esecuzione di un contratto di somministrazione stipulato in GL (SA) il primo luglio 2013, relativo all'utenza sita in Strada Statale 18, chilometro 76,500, deducendo di non essere debitrice di alcuna somma o, comunque, non della somma ingiunta.
In particolare, l'opponente contestava la fattura n. 192470 del 4 dicembre 2017, di euro 1.997,00, con scadenza al 15 gennaio 2018, documentando mediante bonifico bancario l'integrale pagamento e, quindi, l'avvenuta estinzione di tale voce. Quanto alla fattura n. 192489 del medesimo giorno, dell'importo di euro 55.868,29, l'opponente ne censurava l'entità, ritenendola fondata su consumi inesistenti o erroneamente calcolati.
Veniva, al riguardo, esposta una dettagliata ricostruzione cronologica dei rapporti intercorsi tra le parti.
Nel luglio e agosto 2017, la società opponente riceveva la fattura n. 2017/00111843 di euro 34.614,50, relativa a presunti consumi dal primo luglio 2016 al 30 giugno 2017 per il contatore matricola
4908190, punto di riconsegna n. 00800009968827, immediatamente contestata per sproporzione rispetto ai consumi effettivi.
In data 8 agosto 2017, il personale del distributore locale accertava un'anomalia del Controparte_2 contatore, rilevando un consumo pari a 9.700 metri cubi e procedendo contestualmente alla sostituzione con il nuovo misuratore matricola 5109911, come documentato nel verbale allegato.
In data 22 agosto 2017, la società opponente trasmetteva formale contestazione della fattura mediante lettera raccomandata.
In data 27 novembre 2017, la comunicava la convalida della lettura pari a 9.700 Controparte_1 metri cubi da parte del distributore, annunciando l'emissione di nota di credito per euro 34.614,50, effettivamente poi emessa con il numero 2017/00179381. pagina 2 di 14 Tuttavia, nel dicembre 2017, veniva emessa la fattura n. 2017/00192469 del 4 dicembre 2017 per euro
55.868,29, quale conguaglio per il periodo dal 4 novembre 2015 al primo luglio 2017 e successivi sino al 30 novembre 2017, nuovamente contestata per incongruità dei consumi addebitati.
L'opponente evidenziava come la società creditrice avesse giustificato la differenza di lettura del contatore n. 4908190, sostituito l'8 agosto 2017, affermando che a seguito di verifica del distributore la lettura era stata rettificata a 109.700 metri cubi mediante nota PEC del 9 novembre 2017, attraverso un'operazione di giroconto. Tale rettifica veniva ritenuta inverosimile e arbitraria, poiché la fotografia del contatore allegata al verbale di sostituzione mostrava chiaramente il valore 9.700, senza possibilità di interpretazione diversa, e la maggiorazione di 100.000 metri cubi appariva del tutto ingiustificata, anche in considerazione dell'esistenza di due distinti punti di riconsegna.
A sostegno della propria tesi, la società opponente produceva i dati storici dei consumi riferiti agli anni
2013, 2014 e 2015, dai quali risultava l'assoluta incongruenza della fattura impugnata, emessa per consumi artificialmente gonfiati e privi di riscontro reale.
In ulteriore deduzione, l'opponente eccepiva l'inidoneità probatoria delle fatture prodotte dall'opposta, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui la fattura commerciale, quale documento formato unilateralmente, può assumere valore indiziario soltanto nella fase monitoria, ma non costituisce piena prova del credito nel giudizio di opposizione, in cui grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del credito vantato, non potendo tali elementi desumersi dal solo decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente depositava in atti procura alle liti, ricorso monitorio, fattura n. 192470/2017 con bonifico, verbale e fotografie della sostituzione del contatore, lettere di contestazione, risposte della controparte, nota di credito n. 2017/00179381, fattura n. 192469/2017, PEC dell'opposta e fatture storiche relative agli anni 2013-2015 per entrambi i punti di riconsegna.
Tanto premesso, Il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
«Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per le causali tutte di cui alla premessa e narrativa, così provvedere: 1) In via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art 112 cpc e per l'effetto revocarlo;
2) In via principale
e nel merito, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'istante dichiarare nullo e/o inammissibile, e/o annullabile il decreto ingiunto opposto, e comunque nel merito infondato, assolvendo l'opponente da ogni avversa pretesa. 3) Sempre nel merito, ma in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare e dichiarare previa revoca del decreto ingiuntivo, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
4) In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa con attribuzione al difensore antistatario». pagina 3 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, ritualmente depositata in data
12 luglio 2019, la società Socio Unico si costituiva nel giudizio. Controparte_1
La società costituita eccepiva, in via preliminare, che l'errore materiale in cui è incorso il Giudice del procedimento monitorio non inciderebbe sulla validità del decreto ingiuntivo, ma ne riduceva l'importo a quello effettivamente richiesto, senza alterare la sostanza del provvedimento.
Nel merito e in via principale, la società opposta affermava l'esattezza del credito azionato, derivante dalle forniture di gas metano rese in esecuzione del contratto di somministrazione stipulato tra le parti,
e fondato sulle letture validate dal distributore.
La costituita sottolineava altresì la carenza di legittimazione passiva della propria posizione, rilevando che la opponente aveva erroneamente addebitato alla società di vendita, Controparte_1 responsabilità afferenti alla società di distribuzione, secondo la distinzione introdotta dal decreto legislativo n. 164/2000, recante la liberalizzazione del mercato del gas naturale, e separando le attività di importazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita.
Si precisava che il dispacciamento consisteva nell'impartire disposizioni per l'utilizzo coordinato degli impianti, il trasporto nel vettoriamento attraverso gasdotti esclusi quelli di coltivazione e distribuzione, la distribuzione nel trasporto locale per la consegna ai clienti e la vendita nella fornitura o consegna del gas, risultando incompatibile il cumulo tra vendita e attività di trasporto o distribuzione.
La costituita ricostruiva dettagliatamente i fatti relativi alle letture contestate. In qualità di società di vendita, la contabilizzava e fatturava gli importi sulla base delle letture Controparte_1 comunicate dalla società di distribuzione Salerno responsabile della Controparte_2 verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura e delle letture medesime. Nel caso di specie, la aveva inizialmente indicato una lettura pari a 9.700 metri cubi Controparte_2 relativa al misuratore matricola 4906190 alla data dell'8 agosto 2017 e, successivamente, aveva convalidato, a mezzo PEC del 4 dicembre 2017, una lettura pari a 109.700 metri cubi, precisando che la lettura di cambio del misuratore matricola 4906190 pari a 9.700 metri cubi alla data dell'8 agosto 2017 doveva intendersi come 109.700, essendo il segnante del misuratore composto da cinque cifre intere. A seguito di tale comunicazione, la società di vendita aveva fatturato l'importo corrispondente e somministrato i metri cubi di gas indicati. Eventuali inadempimenti nella verifica del gruppo di misura o errori di lettura risultavano, pertanto, addebitabili esclusivamente alla Controparte_2
e non alla
[...] Controparte_1
In ulteriore deduzione, la costituita chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno, via Controparte_2
EF PA 1, al fine di sentirla condannare al pagamento degli importi fatturati alla Parte_1
pagina 4 di 14 e contestati dall'opponente per difetto di lettura o malfunzionamento del gruppo di misura, con CP_1 conseguente differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, formulando le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, voglia il Tribunale di Salerno, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269
c.p.c. a chiamare in causa in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, via EF PA 1 Salerno – p.i. e di conseguenza chiede che il G.I. P.IVA_4
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) In via principale, nel merito, Voglia il Tribunale di Salerno rigettare l'atto di citazione in opposizione per tutti i motivi elencati in narrativa che si abbiano per integralmente trascritti e riportati;
3) Voglia, altresì, confermare il d.i. n. 683\2019 r.g. n. 11419\2018 nella misura richiesta in ricorso pari € 57.865,29 o nella maggiore o minore accertata in corso di Giudizio;
4) In via subordinata, nella dene04080690656, di accoglimento, anche parziale dell'atto di citazione, si chiede condannarsi il Terzo chiamato in causa, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, via EF PA 1 Salerno – p.i. , al rimborso di € P.IVA_4
57.865,29 o della maggior o minor somma accertata in corso di causa, in favore di Parte_2
CP 4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
[...]
IVA e CPA come per legge, con distrazione».
La società si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta, Controparte_2 con la quale, in via preliminare, eccepiva la propria assoluta estraneità alla controversia e contestava integralmente la domanda avanzata dalla ritenendola priva di fondamento in Controparte_1 fatto e in diritto, e sosteneva articolate difese a supporto della propria posizione.
Premetteva, a chiarimento del proprio ruolo, di essere società distributrice di gas metano attraverso reti canalizzate nei territori comunali, con la funzione di riconsegna agli utenti finali del servizio di distribuzione, qualificato come pubblico servizio ai sensi del decreto legislativo n. 164 del 2000, distinto dall'attività di vendita, e soggetto alla vigilanza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti
e Ambiente (ARERA).
Precisava, altresì, che in data 19 luglio 2017 aveva acquisito da un ramo d'azienda CP_4 avente ad oggetto le reti di distribuzione del gas nei Comuni di GL, e Montecorvino CP_5
Pugliano, come risultava dal verbale di assemblea straordinaria e dal conferimento del ramo d'azienda.
pagina 5 di 14 Deduceva, quindi, che alla data dei fatti oggetto della controversia la non era più titolare del CP_1 contratto di vettoriamento del gas relativo al punto di riconsegna n. 00800009968827, intestato alla società poiché tale rapporto era stato ceduto alla MA GA & WE con decorrenza Parte_1 dal 1° luglio 2016, come comunicato e comprovato dalla lettura di switch coincidente con tale data. Ne conseguiva che solo la MA GA & WE rivestiva la qualità di società di vendita del gas fornitrice del cliente finale per il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 novembre 2017, come attestavano le fatture emesse per il vettoriamento del gas, fra le quali la fattura n. G-219/2017, emessa da
[...]
nei confronti della MA GA & WE per il mese di novembre 2017, recante Controparte_2 letture di 6.407 mc, 8.490 mc e 12.035 mc, coincidenti con quelle contestate dalla alla Parte_1
CP_1
La integrava la ricostruzione dei fatti operata da Controparte_2 CP_1 precisando che in data 8 agosto 2017, alle ore 17:00, riceveva tramite il proprio servizio di pronto intervento una segnalazione d'urgenza da parte della in persona del legale Parte_1 rappresentante Sig. , a seguito dell'interruzione della fornitura di gas. Il tecnico Parte_3 incaricato, giunto sul posto, constatava il blocco del contatore matricola 4906190, procedendo alla sostituzione con un nuovo misuratore di pari calibro, matricola 5109911, rilevando la lettura di 109.700 metri cubi sul contatore sostituito. Si osservava che la cifra iniziale “1” non risultava pienamente visibile per la particolare configurazione del segnante a cinque cifre intere, circostanza documentata dalla fotografia scattata in occasione dell'intervento e dal verbale sottoscritto dal Sig. , il quale Pt_3 dichiarava di rinunciare alla verifica del gruppo di misura entro quindici giorni solari, assumendosi i relativi oneri economici. P Si precisava, inoltre, che prima di tale intervento non perveniva alcuna comunicazione da parte della circa presunti errori nella fattura n. 2017/00111843 del 24 luglio 2017, e che solo in data 24 Pt_1 ottobre 2017 riceveva la MA GA & WE la richiesta di acquisizione dei dati tecnici rilevabili sul misuratore, finalizzata a verificare la lettura dell'8 agosto 2017, indicata in 9.700 mc, a fronte di un'autolettura fotografica del cliente finale riportante 79.172 mc al 30 giugno 2017, con evidente incongruenza tra i due valori.
Tale richiesta veniva evasa da con PEC del 26 ottobre 2017, Controparte_2 comunicando la lettura di 6.406 mc rilevata in loco sul nuovo misuratore, e successivamente, con PEC del 9 novembre 2017, confermava che la lettura di 9.700 mc doveva intendersi 109.700 mc, poiché il misuratore disponeva di segnante a cinque cifre intere, circostanza comprovata da fotografia e documentazione allegata. Nella medesima comunicazione si procedeva alla rettifica della lettura di switch con decorrenza primo luglio 2016. pagina 6 di 14 Si rilevava che, ai sensi dell'art. 15-bis del Testo Integrato delle Attività di Vendita al Dettaglio di GA
Naturale e GA Diversi da GA Naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, vigente ratione temporis e modificato dalla deliberazione AEEGSI n. 117/2015/R/GAS, in data 7 novembre 2017 veniva comunicata la rettifica della lettura di switch da 39.935 mc a 79.172 mc, sia alla (società CP_1 uscente) sia alla MA GA & WE (società entrante), ripartendo tra i vari periodi la differenza tra i
79.172 mc autoletti al 30 giugno 2017 e i 39.935 mc rettificati, evidenziando che la lettura precedente non era stata rilevata ma stimata, per l'impossibilità di accedere alla proprietà privata dell'utenza.
In diritto, la società eccepiva il difetto di legittimazione attiva della in ordine alla chiamata in CP_1 causa della terza convenuta, nonché la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, atteso che la dal primo luglio 2016, non risultava più titolare del contratto di vettoriamento del gas CP_1 riferito al PDR intestato alla . Ne conseguiva che solo la MA GA & WE costituiva il Parte_1 soggetto legittimato a interloquire con la distributrice, rendendo la pretesa della arbitraria e CP_1 priva di riscontri probatori.
In via subordinata e nel merito, contestava l'infondatezza della domanda della controparte, rilevando che delle due fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la n. 2017/192470 del 4 dicembre 2017, di euro 1.997, risultava pacificamente saldata mediante bonifico bancario, mentre la n. 2017/192489 del medesimo 4 dicembre 2017, di euro 55.868,29, emessa a conguaglio per consumi dal novembre 2015 al novembre 2017, si fondava su letture corrette e non su errori imputabili alla scrivente. Contestava, pertanto, la tesi di un malfunzionamento del contatore, posto che la aveva espressamente Parte_1 rinunciato alla verifica del misuratore con il verbale dell'8 agosto 2017, e evidenziava, inoltre, che l'asserita incredulità dell'opponente rispetto alla lettura di 109.700 mc appariva strumentale, essendo la stessa Il ad aver prodotto un'autolettura fotografica di 79.172 mc al 30 giugno 2017, Pt_1 incompatibile con una successiva diminuzione dei consumi, onde escludere qualsivoglia errore di rilevazione.
Tanto premesso, la formulava le seguenti conclusioni: Controparte_2
«In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione per mancanza di titolarità nel Cont rapporto della a chiamare in causa la nella presente controversia per i motivi testé CP_1 esposti e, per l'effetto, estromettere quest'ultima dal giudizio de quo;
In via principale, nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda preliminare, rigettare la domanda formulata dalla CP_1 nei confronti della Società odierna comparente, in quanto totalmente infondata, avendo la prima chiamato la SED a rispondere del pagamento di somme non dovute e comunque non provate».
pagina 7 di 14 Esaurita la fase istruttoria, con provvedimento del 18 agosto 2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/07/2025, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 281-sexies c.p.c. al 24 novembre 2025.
Va premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione, volto all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto controverso, senza che tale accertamento possa essere limitato alla mera verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del provvedimento monitorio (Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927; Cass. civ., 24 settembre 2013, n. 21840).
[.. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 683/2019 è stato tempestivamente opposto dalla società
, la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità del provvedimento per Parte_1 asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo un vizio di ultrapetizione derivante dall'ingiunzione al pagamento dell'importo di euro 58.000,00 a fronte della somma di euro 57.865,29 indicata nel ricorso monitorio.
Tale eccezione, tuttavia, non preclude l'esame nel merito della pretesa creditoria azionata da
[...]
atteso che il giudice dell'opposizione non è chiamato a verificare la legittimità formale CP_1 dell'ingiunzione con riferimento ai presupposti propri della procedura speciale, ma deve accertare il fondamento sostanziale del diritto fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. civ., 12 maggio 2003, n. 7188; Cass. civ., 12 agosto 2004, n. 15702; Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 13001).
Restano, pertanto, irrilevanti, ai fini del suddetto accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non incidano sull'esistenza del diritto sostanziale azionato, quali, nella specie, una mera discrepanza numerica configurabile come errore materiale, insuscettibile di alterare la sostanza del credito derivante dalle forniture di gas metano (Cass. civ., 5 settembre 1987, n. 7224; Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 419).
Il giudice dell'opposizione è tenuto a pronunciarsi sulla domanda e sulle eccezioni delle parti, anche qualora il decreto sia stato emesso in difetto delle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi a dichiararne la nullità (Cass. civ., 4 dicembre 1997, n. 12311; Cass. civ., 12 maggio 2003, n. 7188).
Nel presente giudizio, una simile declaratoria non può trovare accoglimento in via isolata, non essendo ravvisabili ragioni pregiudiziali idonee a impedire la decisione nel merito, avuto riguardo alla necessità di accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da in relazione alle Controparte_1 fatture n. 192470/2017 e n. 192489/2017 emesse in esecuzione del contratto di somministrazione del 1° luglio 2013 (Cass. civ., 8 settembre 1998, n. 8853). Deve, dunque, ribadirsi che la conferma o la revoca del decreto ingiuntivo non dipendono da un giudizio formale riferito esclusivamente al momento della pagina 8 di 14 sua emanazione, bensì dall'esito del pieno scrutinio sull'esistenza e sulla validità del credito che ne costituisce il fondamento (Cass. civ., 17 giugno 1999, n. 5984; Cass. civ., 26 ottobre 2000, n. 14126).
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., giova ricordare che la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ricorre soltanto quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso o eccedente rispetto a quello domandato, ovvero si pronunci su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio (Cass. civ., 3 ottobre 2003, n. 14773; Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11455).
Nella fattispecie, la modesta differenza tra l'importo richiesto (euro 57.865,29) e quello ingiunto (euro
58.000,00) non integra un vizio di ultrapetizione idoneo a determinare la nullità del decreto, configurandosi quale mero arrotondamento o errore materiale che non incide né sul petitum mediato (il pagamento del corrispettivo delle forniture di gas), né sulla causa petendi (l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture contestate), e non impedisce l'accertamento del merito (Cass. civ., 20 agosto 2003, n. 12265; Cass. civ., 26 ottobre 2009, n. 22595). Il vizio di extrapetizione sussiste soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, modifichi o sostituisca gli elementi obiettivi dell'azione – petitum o causa petendi – pronunciando ultra o extra petita (Cass. civ., 4 gennaio 2005, n. 103; Cass. civ., 13 dicembre 2010, n. 25140).
Nel caso in esame, il giudice monitorio non ha attribuito un bene diverso da quello richiesto e l'eccezione dell'opponente non preclude la valutazione autonoma dei fatti rilevanti, inclusa la ricostruzione dei consumi e delle letture del contatore matricola 4908190, come precisato da
[...] nella PEC del 9 novembre 2017, che rettifica la lettura a 109.700 mc. Controparte_2
Alla luce della documentazione ulteriormente prodotta in giudizio, l'accertamento in ordine all'esistenza e all'entità del credito azionato da richiede di dare specifica Controparte_1 contezza degli elementi desumibili dalle fatture di vettoriamento, dalle comunicazioni PEC intercorse tra i diversi operatori del settore gas, dalla deliberazione ARERA n. 117/2015/R/GAS e dal verbale di conferimento di ramo d'azienda del 19 luglio 2017, poiché tali documenti incidono direttamente sulla ricostruzione fattuale e sulla qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi tra venditore, distributore e cliente finale, nonché sulla legittimazione attiva della creditrice ricorrente e sul perimetro temporale della sua pretesa.
Dalla fattura n. GAS-667/2016 del 30 agosto 2016, relativa al vettoriamento del mese CP_4 di luglio 2016 per il PDR n. 00800009968827 intestato alla società emerge con Parte_1 chiarezza che, a decorrere dal 1° luglio 2016, il soggetto venditore del gas non era più bensì CP_1
MA GA & WE S.p.A.
pagina 9 di 14 Tale dato, lungi dall'essere marginale, assume rilievo dirimente ai fini della legittimazione attiva, perché circoscrive il periodo in cui può dirsi titolare del rapporto di somministrazione al solo CP_1 arco temporale anteriore allo switch del fornitore. Ne discende che ogni fatturazione riferita a periodi successivi al 1° luglio 2016 risulta di per sé inibita in capo a la quale non può azionare in CP_1 giudizio crediti relativi a consumi maturati quando il rapporto contrattuale intercorreva tra MA GA &
WE S.p.A. e il cliente finale.
La successiva fattura emessa da (già subentrata ad nel Controparte_2 CP_4 servizio di distribuzione a seguito del conferimento di ramo d'azienda del 19 luglio 2017, efficace dal
1° agosto 2017) conferma la continuità del rapporto distributivo con MA GA & WE e attesta letture e consumi coerenti per i mesi da agosto a novembre 2017, ulteriormente corroborando l'avvenuto e stabile switch a far data dal 1° luglio 2016.
Il documento notarile di conferimento, inoltre, chiarisce che è subentrata Controparte_2 nei rapporti facenti capo ad soltanto dal 1° agosto 2017, con la conseguenza che eventuali CP_4 anomalie antecedenti tale data rimangono comunque estranee alla sfera giuridica della medesima.
Particolarmente rilevanti, sul piano probatorio, sono le comunicazioni PEC trasmesse da
[...]
in data 7 e 9 novembre 2017, le quali attestano l'avvenuta rettifica della lettura Controparte_2 del contatore al momento della sostituzione dell'8 agosto 2017 (da 9.700 mc a 109.700 mc), motivata dall'accertamento tecnico circa la presenza di un segnante a cinque cifre che rendeva non immediatamente visibile la prima cifra. Tale rettifica è stata operata sulla base di documentazione fotografica fornita dal venditore entrante (MA GA & WE) e risulta coerente con l'autolettura precedentemente comunicata da (79.172 mc al 30 giugno 2017), dato che i consumi non Parte_1 possono presentare decrementi nella progressione metrica. Inoltre, la società opponente aveva sottoscritto un verbale di rinuncia alla verifica del misuratore al momento della sostituzione, circostanza che incide sulla rilevanza delle contestazioni tecniche sollevate nel presente giudizio.
Le predette rettifiche risultano eseguite nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15-bis del Testo
Integrato della Vendita GA, introdotto dalla deliberazione ARERA n. 117/2015/R/GAS, che impone al distributore, in caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, di procedere alla migliore stima fondandosi sui dati validati e sulle evidenze disponibili (quali autoletture e fotografie), nonché di mettere a disposizione del venditore tali rettifiche entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo, inclusivamente nell'ambito delle procedure di switching disciplinate dalla deliberazione n. 138/04. La presenza di comunicazioni trasparenti e bilaterali – indirizzate sia al venditore uscente, sia al venditore entrante – dimostra la piena compliance del distributore alle norme regolatorie e esclude qualsivoglia addebito imputabile a . Controparte_2
pagina 10 di 14 La valutazione congiunta di tali documenti consente dunque di affermare, con sufficiente certezza, che:
(i) la rettifica delle letture non è frutto di attività arbitraria, bensì di un'operazione tecnicamente giustificata e conforme;
(ii) il venditore titolare del rapporto con dal 1° luglio 2016 era Parte_1
MA GA & WE, e non (iii) il credito azionato da quest'ultima può riguardare CP_1 esclusivamente consumi anteriori al predetto switch; (iv) la chiamata in causa di Controparte_2
non trova alcun fondamento, difettando una sua responsabilità per i periodi antecedenti al
[...] conferimento del ramo d'azienda e stante l'adempimento puntuale delle procedure di misura e rettifica.
Ne consegue, dunque, che il perimetro oggettivo del giudizio deve essere ricondotto ai soli consumi maturati fino al 30 giugno 2016, restando infondata ogni pretesa di riferita ai periodi successivi CP_1
e, per l'effetto, non configurabile alcuna responsabilità del distributore.
In tale prospettiva, l'analisi della pretesa creditoria azionata da non può Controparte_1 prescindere dal pieno scrutinio dei fatti costitutivi del diritto, con particolare riguardo alla delimitazione temporale del rapporto di somministrazione e alla correttezza delle letture e dei consumi addebitati.
L'opposta, in qualità di attore sostanziale nel giudizio di opposizione, è tenuta a fornire la prova rigorosa dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi del mero valore indiziario delle fatture unilateralmente emesse;
principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla parte che agisce per il riconoscimento del credito dimostrarne la sussistenza in modo pieno, non potendo le fatture e gli estratti contabili – idonei a fondare l'ingiunzione – assurgere a prova a favore del loro stesso emittente.
Orbene, nel caso di specie, l'opposta non ha assolto tale onere per l'intero periodo oggetto di contestazione. La documentazione prodotta dall'opponente e dal terzo chiamato – comprese le fatture di vettoriamento, le comunicazioni PEC intercorse tra i soggetti della filiera del gas e il verbale notarile di conferimento di ramo d'azienda – dimostra in modo univoco l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale tra e a decorrere dal 1° luglio 2016, Controparte_1 Parte_1 con subentro di MA GA & WE S.p.A. quale nuovo venditore dell'utenza identificata dal PDR n.
00800009968827. La fattura n. GAS-667/2016 del 30 agosto 2016, che imputa a MA CP_4
GA & WE S.p.A. i consumi del mese di luglio 2016, e la successiva fattura
[...]
n. G-219/2017, che prosegue nel medesimo solco attribuendo i consumi maturati Controparte_2 tra agosto e novembre 2017 al medesimo venditore, confermano il perfezionamento dello switch e l'insussistenza di ogni legittimazione attiva in capo a per i periodi successivi al Controparte_1
30 giugno 2016.
Il quadro è ulteriormente corroborato dal verbale notarile del 19 luglio 2017, dal quale risulta il conferimento in del ramo d'azienda dedicato alla distribuzione, Controparte_2
pagina 11 di 14 con efficacia dal 1° agosto 2017, senza che tale trasferimento comporti alcuna retroattività o interferenza sulla titolarità dei rapporti preesistenti. Né può assumere rilievo la circostanza, valorizzata dall'opposta, delle rettifiche operate dal distributore: le comunicazioni PEC del 7 e 9 novembre 2017 attestano che le stesse furono effettuate nel pieno rispetto dell'art. 15-bis del TIVG e sulla base di elementi oggettivi – tra cui le immagini del segnante a cinque cifre e l'autolettura resa dall'utente – che escludevano anomalie o decrementi illogici dei consumi. Dette rettifiche, tuttavia, non valgono ad ampliare il perimetro temporale della legittimazione di ma si collocano nel corretto rapporto CP_1 tra venditore subentrato e distributore, secondo i criteri fissati dal D.Lgs. n. 164/2000 e dalla regolazione ARERA.
Alla luce delle risultanze istruttorie il credito azionato da può ritenersi Controparte_1 fondato nei soli limiti del periodo anteriore al 1° luglio 2016, data dello switch del venditore e, dunque, del subentro di MA GA & WE S.p.A. quale soggetto legittimato alla fatturazione dei consumi successivi.
L'accertamento del residuo debito richiede, pertanto, la scomposizione temporale della fattura n.
2017/00192469 del 4 dicembre 2017, dell'importo di euro 55.868,29, la quale reca un conguaglio calcolato su 116.178 Smc riferiti all'intero periodo 4 novembre 2015 – 30 novembre 2017. Esclusa ogni rilevanza, ai fini della presente controversia, della rettifica di 100.000 mc operata dal distributore con PEC del 9 novembre 2017 – rettifica che incide unicamente sul periodo post-switch e, dunque, sulla posizione di MA GA & WE –, il Tribunale deve individuare la quota di consumi imputabile al periodo 4 novembre 2015 – 30 giugno 2016, unico sul quale conserva legittimazione attiva. CP_1
Il periodo complessivo cui si riferisce il conguaglio è pari a circa 757 giorni, mentre il periodo pre- switch oggetto di competenza di è pari a 240 giorni. Sulla base delle risultanze istruttorie e CP_1 tenuto conto della distribuzione uniforme dei consumi nel periodo esaminato – omogeneo quanto a stagionalità e andamento dei prelievi – può ritenersi equo assumere che la porzione di consumo riferibile al periodo antecedente allo switch rappresenti una quota pari a 240/605 dei consumi maturati sino al 30 giugno 2017, ossia 28.955 Smc, corrispondenti a circa il 24,9% del volume complessivo riportato in fattura. Applicando tale proporzione al corrispettivo complessivo del conguaglio, la quota di spettanza di risulta pari a euro 13.911,00, dalla quale deve essere detratto Controparte_1
l'importo di euro 1.997,00, relativo alla fattura n. 192470/2017, versato dall'opponente e documentalmente provato in atti.
Ne discende che il credito effettivamente dovuto a per il periodo di propria Controparte_1 competenza può essere equitativamente determinato in euro 11.914,00, somma che rappresenta l'unica porzione del credito monitoriamente azionato che trovi riscontro nelle risultanze processuali, mentre pagina 12 di 14 per la restante parte il decreto ingiuntivo deve essere revocato non risultando provata la debenza in capo all'opponente.
Va pertanto accolta parzialmente l'opposizione e per l'effetto va revocato il d.i. opposto e va condannata parte opponente al pagamento della predetta somma in favore di parte opposta oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla chiamata in causa di essa deve essere rigettata, Controparte_2 poiché l'opposta era ormai priva, dopo lo switch, della legittimazione a Controparte_1 interloquire con il distributore ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 164/2000. La posizione del terzo appare dunque del tutto estranea ai fatti oggetto di contestazione, essendosi lo stesso limitato a svolgere, in piena conformità alle norme ARERA e al conferimento di ramo d'azienda, le funzioni proprie del gestore della rete, senza assumere responsabilità pregresse o riferibili ad epoca anteriore alla propria titolarità.
Va pertanto rigettata la domanda di parte opposta in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, di condanna essendo emersa la sua assenza di legittimazione.
Né può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., proposta dall'opponente. È noto, infatti, che la responsabilità aggravata richiede la compresenza di un elemento soggettivo – consistito nella mala fede o nella colpa grave della parte soccombente – e di un elemento oggettivo rappresentato dal danno effettivamente derivato dalla condotta processuale abusiva, con allegazione e prova degli elementi necessari alla sua quantificazione o, quantomeno, alla sua determinazione equitativa (Cass. civ., 13 aprile 1989, n. 1788; Cass. civ., 23 maggio 1990, n. 4651; Cass. civ., 6 giugno
2007, n. 13269; Cass. civ., 30 giugno 2010, n. 15629).
La giurisprudenza più volte ribadisce che la mera infondatezza della pretesa, così come l'aver sostenuto tesi poi non accolte o l'aver resistito in giudizio, non costituiscono di per sé segni di temerarietà, non potendosi desumere la mala fede o la colpa grave dal semplice esercizio del diritto di azione o di difesa, costituzionalmente garantito (Cass. civ., 6 agosto 2020, n. 16736; Cass. civ., 14 aprile 2016, n. 7409;
Cass. civ., 13 ottobre 2017, n. 24158). L'abuso dello strumento processuale deve emergere in modo chiaro ed inequivoco, imponendo la verifica della consapevolezza dell'infondatezza della pretesa o comunque dell'adozione di una condotta processuale macroscopicamente imprudente.
Nel caso di specie, nessuno di tali requisiti risulta integrato: ha agito sulla base Controparte_1 di documentazione che, pur rivelatasi solo parzialmente idonea a sostenere la pretesa creditoria, non può qualificarsi pretestuosa o artificiosa, essendo anzi fondata su letture, comunicazioni del distributore e ricostruzioni dei consumi che, sebbene superate dall'analisi complessiva del rapporto, non denotano alcuna consapevolezza dell'infondatezza dell'azione intrapresa. Né l'opponente ha fornito prova – né pagina 13 di 14 sufficiente allegazione – dell'esistenza di un danno concretamente patito, né degli elementi necessari alla sua quantificazione, neppure in via equitativa, così come richiesto dalla costante giurisprudenza
(Cass. civ., 27 ottobre 2015, n. 21798; Cass. civ., 15 aprile 2013, n. 9080).
Difettando, pertanto, tanto l'elemento soggettivo quanto quello oggettivo della responsabilità aggravata, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere integralmente rigettata.
Le spese vanno compensate tra parte opponente e parte opposta vista la reciproca soccombenza.
Parte opposta va condannata al pagamento delle spese in favore della terza chiamata
[...]
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 683 del 26 marzo
2019;
2) Condanna parte opponente al pagamento della somma come indicata in parte motiva in favore della
Controparte_1
3) Rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_1 Controparte_7
4) Rigetta la domanda ex art. 96 proposta da parte opponente
5) Compensa le spese tra parte opponente e parte opposta
6) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di nella misura di Controparte_7 euro 3000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge
Salerno, 4 dic. 25
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
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