Sentenza 3 settembre 2007
Massime • 1
Il principio stabilito dall'art. 1591 cod. civ., relativo all'obbligo del conduttore in mora nella restituzione del bene locato di dare al locatore il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna effettiva di esso, salvo il risarcimento del maggior danno, deve trovare applicazione anche con riferimento al caso in cui il conduttore rivesta contestualmente anche la qualità di comproprietario del bene stesso, trovando giustificazione tale estensione nell'obbligo di reintegrare gli altri comproprietari nella facoltà di disporre della loro quota e di far uso della cosa comune secondo il loro diritto, alla stregua di quanto disposto espressamente dagli artt. 1102 e 1103 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/2007, n. 18524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18524 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2007 |
Testo completo
18524/07 -= REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto" Opposicions a devroto FEZIONE TENDLA CIVILE ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1299/04 Dott. Roberto PREDEN Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron 18524 Dott. Fabio onsigliere MAZZA ROD. Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud.19/06/07 Dott. Giovanni FEDERICO Rel. Consigliere contributo ha pronunciato la seguente unificato SENTENZA sul ricorso proposto da: CO ZI OR, elettivamente domiciliato in ROMA ' presso la Cancelleria della CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO GEMELLI con studio 98100 Messina via del Vespro 57, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CO AN OC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell'avvocato LAFACE, che lo difende, giusta delega in FRANCESCO 2007 atti;
1212
- controricorrente -
- - - - avverso la sentenza n. 521/02 della Corte d'Appello di MESSINA Sezione Promiscua emessa il 29.10.02, depositata il 19/11/02; rg.1103/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/07 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;
udito l'Avvocato Francesco LAFACE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto del 16.10.98 CA PA TO proponeva opposizione avverso il d.i. n. 57/98 emesso 1'1.6.98 dal Pretore di Taormina ad istanza di Cacopar- do NT RO, con il quale gli era stato intimato il pagamento di £. 5.400.000, oltre i canoni a scadere in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per mo- rosità emessa in pari data, eccependone l'illegittimità in quanto esso opponente era anche comproprietario pro- quota dell'immobile in relazione al quale sarebbe matu- rata la morosità oggetto dell'ingiunzione della quale chiedeva la revoca. L'opposto si costituiva contestando l'opposizione, con sentenza n. 142/00 il Tribunale di Messina, se- e zione distaccata di Taormina, rigettava l'opposizione. 2 Avverso detta sentenza CA PA TO proponeva appello, resistito da CA NT Roc- co. Con sentenza depositata il 19.11.02 la Corte di ap- pello di Messina rigettava il gravame. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione CA PA TO, con quattro motivi, mentre ha resistito al gravame CA NT RO con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la viola- zione dell'art. 1591 CC, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che nel caso di specie dovesse trovare applicazione il disposto della norma suddetta, secondo cui il conduttore in mora nella restituzione del bene locato deve corrispondere i canoni fino alla materiale riconsegna, omettendo così di tener conto del fatto che, venuto a conclusione il rapporto locatizio per la pronuncia della sua risoluzione per inadempimen- to del conduttore, quest'ultimo avrebbe continuato a detenere legittimamente l'immobile in forza della sua qualità di comproprietario. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 1591 cc in relazione all'art. 1218 cc ed agli artt. 1102 e 1105 cc, avendo la Corte territoriale er- roneamente ritenuto la non applicabilità al caso in esame della norma di cui all'art. 1218 cc per mancata prova, da parte dell'ex conduttore, dell'impossibilità a rilasciare l'immobile locato per fatto allo stesso non addebitabile. Con il terzo motivo lamenta ancora il vizio di er- insufficiente e contraddittoria motivazione, rata, avendo la Corte di merito trascurato di valutare in modo adeguato la circostanza relativa al riemergere del rapporto di comunione a seguito dell'avvenuta risolu- zione del contratto di locazione. Con il quarto motivo lamenta infine l'erronea in- terpretazione in ordine alla condanna alle spese dei precedenti gradi di giudizio, che vanno invece poste a carico di controparte, tenuto conto dell'erronea deci- sione della Corte territoriale.
1. Va esaminata in via preliminare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente per violazione dell'art. 365 cpc, in quanto la procura rilasciata dal ricorrente a margine del ricorso difet- terebbe del requisito della specificità. Tale eccezione è infondata. Infatti, la formula a stampiglia e la mancanza di riferimento espresso al grado di cassazione non compor- tano l'esclusione della specialità della procura previ- 4 sta dall'art. 365 cpc nel caso in cui la specialità sia con certezza deducibile dal rilascio della procura а margine dell'atto contenente il ricorso, così da invol- gere in maniera precisa e sicura lo specifico riferi- mento della procura al ricorso alquale essa inerisce e con il quale forma materialmente corpo.
2. Passando, quindi, all'esame delle doglianze for- mulate dal ricorrente, si rileva che i primi tre moti- vi, che possono discutersi congiuntamente per la loro stretta connessione oggettiva, non sono fondati. Ed invero, la sentenza impugnata ha correttamente riaffermato il principio che la disposizione sancita dall'art. 1591 CC, circa l'obbligo del conduttore in mora nella restituzione del bene locato a dare al loca- tore il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna ef- fettiva di esso, salvo il risarcimento del maggior dan- debba trovare applicazione anche nell'ipotesi che no, ricorre nel caso di specie, e cioè che il conduttore rivesta contestualmente anche la qualità di comproprie- tario del bene stesso. Il ricorrente ha giustamente rilevato che, verifi- catasi la risoluzione del contratto di locazione inter partes ex art. 663 cpc a seguito della convalida dell'intimato sfratto per morosità, essa ha comportato, da una parte, il riemergere del rapporto di comunione 5 sull'intera cosa e, dall'altra, come suo corollario, l'impedimento di una pronuncia di condanna dell'ex con- duttore al rilascio dell'immobile. Ma, anche se nella specie non risulta tecnicamente possibile una restituzione della cosa al locatore nel senso letterale presupposto dall'art. 1591 CC, stante la qualità di comproprietario dell'ex conduttore, ciò non può comunque significare che la cessazione del rap- porto di locazione ed il pieno ristabilimento di quello di comunione comportino una situazione di fatto assolu- tamente identica a quella esistente in corso di loca- zione, con l'utilizzo esclusivo dell'intero immobile da parte del conduttore. E' evidente allora che il termine "restituire", che si rinviene nell'art. 1591 CC, debba essere inteso, nelle ipotesi del tipo di cui si discute nel caso in esame, in un significato più lato di quello puramente letterale, nel senso cioè che la restituzione della co- sa locata in favore degli altri compartecipi alla comu- nione sta a significare semplicemente la piena reinte- grazione degli stessi nella facoltà di far uso della cosa comune secondo il loro diritto e di disporre della propria quota, secondo quanto disposto espressamente dagli artt. 1102 e 1103 cc. Ne consegue che, finché non sia intervenuta la re- 6 stituzione della cosa nella forma sopra indicata, con il pieno ripristino della facoltà per ogni singolo par- tecipe alla comunione di far uso della cosa comune e disporre della propria quota, l'odierno ricorrente deve considerarsi tenuto a corrispondere al locatore l'equivalente del canone già pattuito tra le parti, perdurando una situazione di esclusiva utilizzazione dell'immobile in comunione da parte del CA Pan- crazio TO. E' altresì evidente che il ricorrente non possa in- vocare, a giustificazione del proprio inadempimento in ordine alla restituzione della cosa, nei termini sopra precisati, l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 giacché l'attuazione della riconsegna della cosaCC, nella forma del ristabilimento della situazione ante- riore all'instaurarsi del rapporto di locazione dipende esclusivamente da un comportamento volontario del resi- stente e, quindi, da una prestazione assolutamente pos- sibile da compiersi da parte del medesimo.
3. Anche il quarto motivo non ha alcun fondamento. Trattasi, invero, di un motivo chiaramente condi- zionato all'accoglimento di almeno uno dei tre motivi in precedenza esaminati ed alla richiesta cassazione della sentenza impugnata, per cui, una volta rigettati 7 .................... tali motivi, non si ravvisa alcuna ragione per la ri- forma della pronuncia circa le spese delle diverse fasi di giudizio di merito. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorro- no giusti motivi per la compensazione tra le parti del- le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19.6.2007 Il Consigliere est. فالمسلمGiovanni Federic Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista *3 SEI 2007 Cagl IL CANCELLERE C1 Innocenco Battista 8