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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6131 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6131 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cesano Maderno, (MB), Via Beato Angelico n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cesano Maderno (MB), Corso
Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
25.07.1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Benedetta Agosta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cesano Maderno
(MB), Corso Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) Assegnazione casa. La casa famigliare sita a Cesano Maderno in Via Beato Angelico n. 17 viene assegnata alla moglie, con tutti i beni ivi contenuti, che vi abiterà con i figli, ad oggi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
2) Mantenimento figli. Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento un CP_1 contributo mensile per i figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, pari ad €
200,00 mensili per ciascun figlio, somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT–costo vita. Il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno 10 di ogni mese.
Per la distinzione spese ordinarie/spese straordinarie, che verranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, si farà riferimento al nuovo protocollo comunicato dall'Ordine degli Avvocati di Monza.
3) Mantenimento coniugi. I coniugi rinunciano tra loro a qualsiasi forma di mantenimento, dichiarando nel contempo di aver già in precedenza suddiviso tutto quanto di loro proprietà e di non avere, quindi, nulla reciprocamente a pretendere tra loro, neppure per il passato. 4) Le spese e i compensi del presente procedimento in riferimento alla posizione della sig.ra Pt_1 saranno interamente poste a carico dello stesso, avendo richiesto il sig. l'ammissione al CP_1 patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del 10.05.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 23.09.2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 15.07.2017 (atto n. 23 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesano
Maderno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6131 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cesano Maderno, (MB), Via Beato Angelico n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cesano Maderno (MB), Corso
Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
25.07.1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Benedetta Agosta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cesano Maderno
(MB), Corso Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) Assegnazione casa. La casa famigliare sita a Cesano Maderno in Via Beato Angelico n. 17 viene assegnata alla moglie, con tutti i beni ivi contenuti, che vi abiterà con i figli, ad oggi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
2) Mantenimento figli. Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento un CP_1 contributo mensile per i figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, pari ad €
200,00 mensili per ciascun figlio, somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT–costo vita. Il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno 10 di ogni mese.
Per la distinzione spese ordinarie/spese straordinarie, che verranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, si farà riferimento al nuovo protocollo comunicato dall'Ordine degli Avvocati di Monza.
3) Mantenimento coniugi. I coniugi rinunciano tra loro a qualsiasi forma di mantenimento, dichiarando nel contempo di aver già in precedenza suddiviso tutto quanto di loro proprietà e di non avere, quindi, nulla reciprocamente a pretendere tra loro, neppure per il passato. 4) Le spese e i compensi del presente procedimento in riferimento alla posizione della sig.ra Pt_1 saranno interamente poste a carico dello stesso, avendo richiesto il sig. l'ammissione al CP_1 patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del 10.05.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 23.09.2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 15.07.2017 (atto n. 23 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesano
Maderno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi