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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13857/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Costanza Teti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13857/2016 promossa da:
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
ZANARDINI MASSIMO (C.F. ) C.F._1
ATTORI
contro
(C.F. ), al quale subentrava l'erede Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCAGLIA TERESINA (C.F. PE C.F._3
) C.F._4
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “ accertare e dichiarare che il confine tra i subalterni 7 e 8 del mappale 296 del
foglio 8 della sezione NCT del Catasto Fabbricati di Villa Carcina, corrisponde all'elaborato
planimetrico redatto dal geom. e protocollato al catasto dei fabbricati dell'Agenzia delle CP_2
Entrate con il n. BS 0145680 del 09.07.2014; - condannare il sig. alla riduzione in Controparte_1
pristino stato dell'apertura carraia esistente tra il suddetto subalterno 8 via Giovanni XXIII in Villa
Carcina, sino alla linea di confine tra i subalterni 7 e 8; - accertare e dichiarare l'esistenza di una
servitù di elettrodotto, costituita per destinazione del padre di famiglia, in favore dell'immobile censito
nel catasto fabbricati del Comune di Villa Carcina con i dati: sezione NCT, foglio 9, particella 296
sub. 4, via Giovanni XXIII n. 31, piano T, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5 – RC €. 245,06 ed a carico degli
immobili siti nella medesima via, al catasto fabbricati, sezione NCT, foglio 9, particelle 296 sub. 5 e
sub. 9, piano 1° e piano 2°; - in via di subordine, costituire servitù coattiva di elettrodotto favore
dell'immobile censito nel catasto fabbricati del Comune di Villa Carcina con i dati: sezione NCT,
foglio 9, particella 296 sub. 4, via Giovanni XXIII n. 31, piano T, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5 – RC €.
245,06 ed a carico degli immobili siti nella medesima via, al catasto fabbricati, sezione NCT, foglio 9,
particelle 296 sub. 5 e sub. 9, piano 1° e piano 2°. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per parte convenuta: “NEL MERITO: respingere le domande attoree, perché infondate in fatto e diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE: La convenuta chiede, oltre all'accertamento che l'apertura carraia
oggetto di causa è sempre stata posizionata come attualmente, di accertare/dichiarare, a favore della
proprietà (ex identificata nel Catasto Fabbricati Comune di Villa Persona_1 Controparte_1
Carcina (Bs) NCT fg. 9 part. 296 sub 5, sub 8, sub 9 e sub 10, il diritto del convenuto a mantenere il
pagina 2 di 17 cancello carraio, con relative apparecchiature elettriche inerenti l'apertura dello stesso, a servizio
della propria proprietà nella posizione (come l'attuale) nella quale è collocato dal 1964, cioè con il
lato sinistro (per chi guarda l'accesso dalla strada) del pilastro sinistro di sostegno del cancello
spostato di cm 65 verso sud rispetto al prolungamento rettilineo verso la strada del lato nord del
fabbricato e quindi rispetto al confine tra le porzioni ovest dei cortili delle parti: -ex art. 1062 cc per
destinazione del padre di famiglia, -o comunque, in subordine, per esercizio ultraventennale (dal 1968)
del diritto ex artt. 1079 e 1158 cc di servitù di passaggio carrabile sulla striscia di larghezza di circa
65 cm. di cortile, ora di proprietà dei signori identificato nel Catasto Fabbricati Comune di Pt_1
Villa Carcina NCT fg. 9 part. 296 sub 7, situata tra il prolungamento rettilineo verso la strada del lato
nord del fabbricato e il prolungamento rettilineo verso il fabbricato del lato sinistro del pilastro
sinistro (per chi accede al cancello dalla strada comunale) del cancello carraio di , -o _1
comunque, in ulteriore subordine, che venga costituita coattivamente servitù di passaggio carrabile e
di mantenimento delle relative apparecchiature elettriche per l'apertura del cancello sulla striscia
larga 65 cm di cortile predetta ora di proprietà ed a favore della proprietà (ex Pt_1 Persona_1
. Condannare gli attori a ripristinate la condizione esistente prima della Controparte_1
ristrutturazione del 2014 del sistema comune di scarico delle acque meteoriche e fognario ed alla
pulizia delle tubazioni delle acque meteoriche interrate. ( Si rinuncia a questa parte di domanda
avendo parte attrice a ridosso della CTU ripristinato il sistema fognario) Accertare/dichiarare il
diritto di servitù, per destinazione del padre di famiglia o per esercizio ultraventennale, o costituire
servitù coattiva, a carico della proprietà ed a favore della proprietà (ex Pt_1 Persona_1
: -- per il diritto di acquedotto per mantenere sotto il pavimento (ora) dei signori Controparte_1
la tubazione di adduzione dell'acqua potabile alla fontanella esterna di (ex ) Pt_1 PE _1
posizionata a piano terra sul lato ovest dell'immobile, o costituire servitù coattiva per collocare nel
muro della proprietà delle nuove tubazioni di adduzione dell'acqua potabile alla stessa Pt_1
fontanella; ---per il riposizionamento sul cancello pedonale insistente sul cortile dei signori del Pt_1
pagina 3 di 17 citofono con apertura elettrica del cancello stesso a servizio dell'appartamento della signora
(ex e/o di elettrodotto per le tubazioni elettriche di Persona_1 Controparte_1
collegamento/funzionamento del citofono stesso, anche nell'eventualità che venga posizionato sulla
proprietà (ex ). Con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia PE _1
delle Entrate di Brescia di trascrizione dei predetti diritti di servitù a favore della proprietà PE
(ex ) ed a carico della proprietà Condannare gli attori ( alla eliminazione della causa _1 Pt_1
dei problemi di allagamento del pianerottolo lato sud di accesso all'appartamento di _1
conseguenti alla realizzazione della nuova pavimentazione sul lato sud dell'immobile; si rinuncia a
questa parte di domanda avendo parte attrice a ridosso della CTU rimediato al problema ) al
ripristino della situazione quo ante della tubazione di adduzione acqua alla fontanella esterna di
(ex ) (o all'inserimento della tubazione nel muro di , della situazione del PE _1 Pt_1
citofono con apertura elettrica del cancello pedonale e delle relative tubazioni elettriche, o comunque
al ripristino delle servitù alterate e condannarli all'adeguamento delle distanze dal confine con la
proprietà (ex ) delle nicchie di allocazione dei contatori posizionate sulla PE _1
recinzione lato est del fabbricato. Condannare gli attori a risarcire alla convenuta tutti i danni subiti e
subendi, nella misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio o comunque da quantificarsi in via
equitativa, a causa delle azioni illecite poste in essere dagli attori. Nella denegata ipotesi di
riconoscimento/costituzione di una qualsiasi servitù a favore di parte attrice, condannarla al
versamento di una indennità, da quantificare anche equitativamente, a favore del convenuto per la
costituzione o comunque aggravamento di servitù. In ogni caso con rifusione delle spese e compensi
legali della presente causa e delle procedure di mediazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 4 di 17 Con atto di citazione depositato in data 10.7.2016 e dato Parte_1 Parte_2
atto di essere proprietari dell'appartamento al piano terra dell'immobile sito in Villa Carcina via
Giovanni XXIII n. 31 identificato al NCT al Foglio 9, particella 269 sub 4 e dell' area urbana esclusiva pertinenziale identificata al NCT foglio 9 particella 296 sub. 7, convenivano in giudizio _1
perché venisse accertato l'esatto confine tra i subalterni 7 e 8 del mappale 296 (quest'ultimo
[...]
di proprietà del )- ritenuto corrispondente all'elaborato planimetrico del Geometra _1 [...]
condannato il alla riduzione in pristino dell'apertura carraia esistente tra il sub. 8 sino CP_2 _1
al confine tra i sub. 7 e 8; infine, dichiarata l'esistenza di una servitù di elettrodotto costituita per destinazione del padre di famiglia in favore dell'immobile di loro proprietà (sub. 4) e a carico degli immobili sub. 5 e sub. 9; in via subordinata, costituita una servitù coattiva di elettrodotto in favore e a carico degli immobili anzidetti.
A tal fine, gli attori deducevano che erano divenuti proprietari degli immobili anzidetti per effetto dell'atto di compravendita a rogito notaio trascritto a Brescia il 21.7.2014, R.G. Persona_2
28096, R.P. 18811, e che pochi giorni dopo l'acquisto, si erano avveduti che il aveva _1
posizionato due ringhiere in prossimità del confine tra le due proprietà, l'una posata all'interno della proprietà per circa 80 cm, l'altra di circa 45 cm. Costoro altresì realizzavano che l'accesso Pt_1
carraio alla proprietà era stato allargato fino ad invadere il subalterno n. 7 per una sezione di _1
circa 80 cm, nonché che era stata asportata dal loro tetto l'antenna televisiva di talché chiedevano la riduzione in pristino dell'apertura carraia ed anche l'accertamento di una servitù di elettrodotto costituita da destinazione del padre di famiglia o la costituzione di una nuova servitù coattiva in favore del loro appartamento e a carico dell'appartamento del , sito al primo piano del medesimo _1
stabile.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta del 27.5.2017, con Controparte_1
la quale nulla contestava con riferimento all'apposizione delle ringhiere, affermando di aver pagina 5 di 17 provveduto alla loro tempestiva rimozione. In ordine all'apertura carraia della sua proprietà, riferiva come essa fosse stata realizzata nel lontano 1964 e che neppure l'atto di permuta di quote indivise fra i fratelli ( da un lato, , e dall'altro) rogitato poco prima di _1 _1 Per_3 Per_4 Per_5
quello che vedeva parti il e i , aveva modificato la posizione del cancello carraio, da _1 Pt_1
ritenersi salva per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., il cui accertamento richiedeva in via riconvenzionale.
Non solo. Il contestava altresì che i avrebbero: 1) modificato la situazione di fatto delle _1 Pt_1
tubazioni comuni di scarico e acquedotto;
2) modificato in parte senza autorizzazione il sistema di scarico delle acque bianche in scarico delle acque nere, violando l'art. 1102 c.c.; 3) sostituito un' aiuola laterale con una pavimentazione in cemento che impedirebbe all'acqua piovana di defluire nel sottosuolo come avveniva in precedenza;
4) eliminato la tubazione di adduzione dell'acqua potabile alla fontanella esterna del;
5) eliminato sia il citofono comune alle due abitazioni che le _1
relative tubazioni elettriche;
6) realizzato abusivamente due nicchie in muratura per l'alloggiamento di contatore e tubazioni in violazione delle distanze di tre metri ex art. 873 c.c., o ex art. 889 c.c. dal confine con la proprietà del convenuto, chiedendone l'adeguamento alle distanze legali.
Domandava dunque in via riconvenzionale la riduzione in pristino allo stato anteriore agli interventi anzidetti e di adeguare le distanze legali nel caso di cui al punto n. 6.
In data 9.10.2018 si costituiva in giudizio ex artt. 111, 299 e 300 c.p.c. erede del Persona_1
defunto Controparte_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 13 ottobre 2020 il Giudice istruttore,
dott.ssa Angelica Nolli conferiva incarico al già nominato CT TO , di rispondere Persona_6
la seguente quesito: “Esperito il tentativo di conciliazione, proceda il ctu a: -descrivere, anche
mediante rappresentazione grafica e fotografica, lo stato dei luoghi distinguendo, ove possibile, la
situazione esistente prima degli interventi intervenuti nell'anno 2014 e nel novembre 2019 e quella
pagina 6 di 17 attuale; - accertare se vi sia stata una modifica delle dimensioni dell'ingresso carrale del civico n. 33
di via Giovanni XXIII in Villa Carcina e indicare l'eventuale entità della relativa modifica;
-verificare
la struttura ed il percorso degli impianti fognari dell'appartamento dell'impianto di adduzione Pt_1
dell'acqua alla fontanella di dell'impianto del citofono dell'appartamento Controparte_3
della posizione del cancello carraio ora di sia prima sia dopo la Controparte_3 PE
ristrutturazione del 2014 da parte degli attori;
-indicare gli eventuali interventi di ripristino
dell'impianto del citofono e della tubazione di adduzione dell'acqua alla fontanella di parte convenuta
nella situazione anteriore alla ristrutturazione di del 2014 e quantificare i relativi costi;
- Pt_1
accertare la causa degli allagamenti davanti al pianerottolo della proprietà a seguito della _1
cementazione dell'aiuola in erba lato sud immobile effettuata nel 2014 dai verificare la loro Pt_1
attuale persistenza dopo le opere attoree del 26.11.2019 e gli eventuali interventi di ripristino;
-
descrivere gli interventi effettuati dai in data 26.11.2019, e, in particolare, accertare se gli stessi Pt_1
abbiano modificato lo stato dei luoghi precedente;
- descrivere, infine, le opere necessarie per
posizione sul tetto una nuova antenna in sostituzione di quella presente in precedenza indicandone i
relativi costi, anche con riferimento agli impianti necessari per raggiungere la proprietà posta Pt_1
al piano terra, tenuto conto della presenza de ifori psoti parete esterna lato nord dell'immobile psoto
al piano terra”.
In data 10.2.2021 veniva depositata la consulenza tecnica.
Con successiva ordinanza datata 5.7.2021 il giudice istruttore ammetteva le prove orali ritenute rilevanti e fissava udienza per l'assunzione delle prove al giorno 28.9.2021.
Respinta la richiesta di richiamo del CTU per rendere chiarimenti in merito alla perizia formulata da parte convenuta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata al giorno 23.3.2025. La causa veniva poi trattenuta in decisione con ordinanza del
21.11.2024.
pagina 7 di 17 Sull'esatto confine tra le proprietà.
Ai sensi dell'art. 950 c.c. “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri
elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
Il CTU risponde al quesito richiamando, appunto, le mappe catastali. Costui afferma che “sia
l'elaborato planimetrico 9.7.2014 in vigore al momento dell'acquisto del fondo attoreo che l'odierno
vigente elaborato planimetrico rappresentano il confine fra le corti di pertinenza delle parti (ex sub. 7
e 8 odierni sub. 7 e 10) nello stesso identico modo e cioè con dividente allineata in prolungamento dei
lati nord e ovest dell'edificio principale particella 296 del foglio 9.
Nessuna delle prove testimoniali accolte ed assunte hanno avuto ad oggetto l'accertamento del confine.
Di conseguenza, può concludersi in senso conforme a quanto rilevato dal consulente tecnico e, quindi,
che il confine tra le proprietà sta in corrispondenza della dividente allineata in prolungamento lati nord e ovest dell'edificio di proprietà attorea.
Sul dedotto allargamento dell'accesso carraio
Il tecnico, comparando una fotografia del settembre 2010 ad una fotografia dello stato odierno, ed analizzando le caratteristiche della pavimentazione, conclude che tra il 2010 e il 2016 deve esservi stata una modifica strutturale e dimensionale del passo carraio che “ha coinvolto la superficie stimata in
circa mt. 3,93 di lunghezza per mt. 0,75 di larghezza a danno dell'odierno cortile di parte attrice sub.
7. D'altronde, aggiunge il CTU, la modifica è visibile anche osservando la pavimentazione del corridoio carraio e il pilastro al limitare con la proprietà : la pavimentazione “mostra un evidente Pt_1
rappezzo di allargamento del calcestruzzo che, rispetto al 2010, ha invaso parte dell'originario
giardino a verde odierno fondo attoreo al sub. 7 […] il confronto fra le due fotografie mostra
l'evidenza dell'avvenuta modifica del cancello carraio al civico n° 33 in quanto nel 2010 il pilastro di
sinistra era in calcestruzzo mentre oggi è in metallo”. pagina 8 di 17 Concludendo, secondo il perito, prima del 2010 il cancello carraio era allineato rispetto alla proprietà
attorea in perfetta continuità con la pavimentazione in battuto di cemento, mentre allo stato attuale lo spazio carraio invade la proprietà . Pt_1
A ben vedere, però, quel che rileva in giudizio, non è che vi sia stata una modifica del cancello, ma quando questa modifica sia intervenuta.
Ed invero, la tesi difensiva di parte convenuta mira a dimostrare che l'intervento sul passo carraio è
avvenuto, per mano del figlio , nella primavera del 2013, ovverosia prima che Parte_3 _1
vendesse la sua proprietà, con l'area pertinenziale comune, agli odierni attori. Ciò è
[...]
dirimente, in quanto non sarebbe addebitabile alla alcuna lesione del diritto di proprietà dei PE
, giacché costoro avrebbero acquistato “nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, Pt_1
con ogni accessione, dipendenza, pertinenza, servitù sia attive che passive e con i proporzionali diritti
[…] le parti dichiarano di fare espresso riferimento all'atto di permuta sopra citato per tutti i patti e le
precisazioni in esso contenuti, che la parte acquirente espressamente accetta”, quindi “accettando” che il passo carraio fosse spostato all'interno della loro proprietà.
Ma parte convenuta prospetta anche in subordine che sia intervenuto un acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in quanto l'ampiezza attuale del cancello – che occupa anche parte della proprietà non avrebbe subito modifiche dal 1964, cadendo in un Pt_1
evidente contraddizione, giacché perché si configuri un acquisto per destinazione del padre di famiglia
è necessario che non sia intervenuta alcuna modifica dello stato dei luoghi prima della divisione del bene, oltre alla titolarità del bene in capo allo stesso proprietario prima della divisione.
Con atto n. 1268 racc. 997 dell'8.8.2014 Notaio Dr. di “permute di quote indivise Persona_2
di immobili” i tre fratelli acquistavano la quota indivisa di 1/4 della proprietà di _1 _1
, dividendo il cortile comune in due corti esclusive e che in pari data, sempre a rogito Notaio
[...]
i tre fratelli vendevano la loro proprietà ai . Persona_2 Pt_1
pagina 9 di 17 Analizzando più a fondo il contratto di permuta di quote indivise di immobile intervenuto tra i fratelli
, emerge quanto segue. _1
Al momento del rogito notarile del giorno 8.9.2014 , Controparte_1 Parte_4 Parte_5
e erano proprietari per ¼ ciascuno del bene immobile identificato al NCT
[...] Controparte_4
foglio 9 particella 296 sub. 4 (ora di proprietà ). Pt_1
Il solo era invece proprietario per l'intero, per averlo ricevuto in donazione dai defunti _1
genitori, del bene identificato al NCT al foglio 9 particella 296 sub. 5 e sub. 9.
Relativamente al vano scala e alla corte comune, rispettivamente censiti al sub. 7 e sub. 8, si nota che al momento del rogito essi appartenevano al per la quota indivisa di 5/8, e agli altri Controparte_1
fratelli , per la quota di 1/8 ciascuno. Ciò per effetto di due atti di provenienza che avevano _1
avuto ad oggetto entrambi la quota indivisa di ½ delle parti comuni (sub. 7 e sub. 8), come si legge nella parte intitolata appunto provenienze dell'atto notarile. In particolare, l'atto di provenienza rappresentato dalla successione materna nel 2012 e quello rappresentato dalla donazione del 1975 in favore del solo _1
Ciò consente di affermare, relativamente alle parti comuni, che esse hanno fatto capo allo stesso proprietario quantomeno dal 1975, giacché non è possibile risalire anteriormente a tale data.
A ben vedere, l'art. 1062 c.c. prevede che: “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando
consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti
dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla
servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi
separati”.
Allorché la norma fa riferimento allo stesso proprietario, non deve intendersi proprietario esclusivo;
invero la giurisprudenza ha chiarito che l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia pagina 10 di 17 non è impedita dalla contitolarità del bene, come accaduto nel caso di specie.
Afferma infatti la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33751/2023 che: “per ciò che attiene alla
costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo
consolidato di questa Corte afferma che essa trova applicazione non solo nell'ipotesi del singolo
proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura
l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di
subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della
servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del
1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due
fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo
essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene
in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 10662 del 22/05/2015, Rv. 635421 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319
– 01)”.
Orbene, occorre ora verificare se sussista anche l'altro requisito per l'acquisto per destinazione del padre di famiglia, ovvero se lo stesso proprietario ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù prima che mutasse la compagine dei soggetti titolari, vale a dire fino al momento della permuta delle quote indivise della proprietà. Ed infatti, è per effetto di tale titolo che il sub. 7 e il sub. 8
hanno smesso di appartenere a tutti i in modo indiviso, giacché con uno dei trasferimenti di _1
quote è diventato proprietario esclusivo del sub. 8 e, con l'altro, Controparte_1 Per_5 Per_4
e sono diventati proprietari esclusivi del sub. 7. Per_3
Per dare risposta all'interrogativo anzidetto, vengono in soccorso le risultanze delle prove testimoniali,
concernenti appunto la prova del momento in cui sarebbe avvenuta la modifica dell'apertura del passo carraio. Invero, la perizia ha fornito un riferimento temporale (2010-2016) che lascia dubbi circa la pagina 11 di 17 parte cui attribuire le opere di ristrutturazione e modifica del cancello di accesso al passo carraio,
poiché consta che in tale arco temporale le stesse potrebbero essere state effettuate tanto dagli attori,
proprietari dall'agosto 2014, quanto dalla convenuta, avente causa dai fratelli _1
Per tentare di dare sostegno alla propria tesi difensiva, parte convenuta infatti ha posto l'attenzione su presunti lavori intervenuti nella primavera del 2013, aventi ad oggetto la colonnina del cancello,
ricostruita in ferro dopo la frana di quella precedente fatta in cemento. Sostiene infatti la convenuta che nessun lavoro, oltre a quello suddetto, sia mai stato effettuato prima del rogito del giorno 8.8.2014,
tantomeno un ampiamento del vialetto carraio. Pertanto, la convenuta mira a dimostrare che gli unici interventi sono quelli risalenti alla primavera del 2013, non essendovene stati altri precedenti. Si
rammenta al riguardo che l'onere della prova dell'avvenuta acquisizione della servitù per destinazione del padre di famiglia spetta alla parte che afferma esservi la servitù.
Rispondevano al quesito n. 4 di parte convenuta di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
(vero che nella Primavera del 2013 il cancello carraio di è stato sostituito con Controparte_3
l'attuale ?) il geom. , agente immobiliare al tempo incaricato della CP_2 CP_5
vendita Mariotto-Kotey, LD IV, amico di , , i signori , la Parte_3 Parte_6 Pt_1
, sorella di . Persona_7 Persona_1
La testimonianza resa dal Geom. appare estremamente confusa e contraddittoria, giacché, CP_2
da un lato, il teste affermava che quando è stata fatta la divisione (che costui colloca nel 2013, anziché
nel 2014) dalle fotografie – non si comprende quali fotografie- il cancello non gli sembrava sostituito, e dall'altro, che quando aveva parlato con i tre proprietari- ci si domanda quando ciò sia avvenuto- i
pilastri che sorreggono il cancello sono (presumibilmente, erano) in muratura.
Data la contraddittorietà, il teste si reputa inattendibile.
Quanto ad , qualificatosi come agente immobiliare che aveva curato la compravendita CP_5
del 2014 tra i e i , costui produceva una fotografia fatta per la pubblicazione e la vendita _1 Pt_1 pagina 12 di 17 dell'immobile; tuttavia, tale fotografia non è stato possibile rinvenirla agli atti.
Quanto al teste LD IV, amico di lunga data del figlio della convenuta Parte_3
riferiva di aver montato, insieme a , nel 2013 un pilastrino di ferro posto sulla sinistra PE Pt_3
che sostiene il cancello che è come l'attuale odierno.
Con riferimento al teste , indifferente, costui riferiva di aver visto, in quel periodo, che il Parte_6
pilastrino di sinistra si era crepato e di aver consigliato di metterlo in ferro. Aggiungeva di non sapere nient'altro.
I , dal canto loro, sentiti con interpello, confermavano quanto già scritto negli atti di causa, Pt_1
ovverosia che avevano visto la casa per il successivo acquisto nel 2014 e che all'epoca i pilastri erano ancora in muratura.
Poi il teste dichiarava che il cancello carraio di mia sorella era stato sostituito Persona_7
nell'autunno 2013, che della circostanza si ricordava perché in quella stagione suo marito compiva gli anni e gli fu fatta la festa di compleanno (presumibilmente proprio a casa del , ed infine, che _1
fu proprio suo marito a notare che il cancello era cambiato, avendo un colore diverso, in quanto la ringhiera che prima era nera, allora era marrone.
Confermava altresì la circostanza della modifica del cancello anche il teste la quale Testimone_1
affermava che il cancello era stato sostituito verso l'autunno del 2013 e che il primavera 2013 si era solo incrinato il pilastro.
Di analogo tenore anche la testimonianza di che riferiva che nell'autunno 2013 nella Testimone_2
proprietà il pilastro di sinistra del cancello si era incrinato e andava demolito. Anche _1 [...]
confermava la circostanza della sostituzione del cancello nell'autunno del 2013. CP_6
Concludendo, sembra emergere che una modifica dello stato dei luoghi vi sia stata e che abbia interessato appunto il pilastro sinistro del cancello e il cancello stesso;
che tale modifica sia molto pagina 13 di 17 probabilmente intervenuta nell'autunno del 2013, quindi in data antecedente all'acquisto dei . Pt_1
A ben vedere, tale conclusione non collima con quanto accertato dal consulente tecnico, giacché costui affermava che lo spostamento del cancello sarebbe da collocarsi tra il 2010 e il 2016.
Quanto detto, inoltre, vale a sconfessare la tesi dell'acquisto della servitù di destinazione del padre di famiglia, essendo all'evidenza intervenuto un cambiamento incompatibile con la previsione di cui all'art. 1062 c.c. secondo cui “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante
qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso
proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
In conclusione, dalle risultanze istruttorie emerge che allorquando i acquistarono l'immobile Pt_1
l'ampiezza dell'apertura del passaggio carrabile era già nello stato attuale.
Sulla servitù di elettrodotto.
I testi sentiti sul punto ( e e la consulenza tecnica hanno Testimone_3 PE
confermato che sul tetto vi sia stata un'antenna che poi è stata rimossa. Tuttavia, non si ritiene raggiunta la prova che l'antenna fu rimossa dal come sostengono i , né viceversa. Ed _1 Pt_1
infatti, il teste (udienza 28.9.2021) confermava unicamente la circostanza di Testimone_3
essere stato incaricato dal di sistemare il tetto della casa nel 2015 e di aver provveduto a tal _1
fine alla rimozione dell'antenna, mentre con riferimento al capitolo 24 della memoria ex art. 183
comma 6 n. 3 nulla sapeva riferire, con ciò dimostrando di avere informazioni parziali con riferimento all'antenna. Peraltro, la dichiarazione secondo cui costui non abbia provveduto poi a rimontare l'antenna a causa del litigio in essere tra le odierne parti in causa non costituisce un elemento rilevante.
Sul citofono
Afferma il CTU: “occorre premettere che, come innanzi descritto, ad oggi non appare tecnicamente né
necessario né opportuno alcun intervento di ripristino in quanto ambedue le abitazioni delle parti sono
pagina 14 di 17 dotate di idoneo impianto citofonico con apparecchio di chiamata al civico 31 per parte attrice ed al
civico 33 per parte convenuta. Durante il sopralluogo del 23 dicembre 2020 in contraddittorio coi ctp
ho preso atto che in loco permangono indicazioni oggettive inerenti la morfologia dell'unico
originario citofono che dal civico 31 distribuiva gli apparecchi interni alle due abitazioni di piano
terreno e di piano primo: una scatola di derivazione è situata sotto il portico attoreo nell'angolo sud-
est dell'edificio ed una seconda scatola è posta all'interno del vano scala convenuto […]L'eventuale
intervento di ripristino comporta la necessità di ripristinare la tubazione fra i punti A, B e C, indicati
in planimetria;
nel tratto A-B la tubazione può essere interrata nel cortile mentre nel tratto B-C dovrà
essere inserita in apposita traccia a muro che attraversi soggiorno, cucina e camera dell'abitazione
attorea. Per i fini della presente relazione tecnica stimo il costo delle lavorazioni occorrenti
all'eventuale ripristino in complessivi € 2.000,00”.
In altre parole, il CTU ha dedotto che il citofono abbia subito un intervento, per il quale tuttavia non sarebbe necessario porvi alcun rimedio. Nulla ha detto con riferimento al soggetto cui possa attribuirsi questo intervento. Per quanto riguarda i testi e (udienza del 5.11.2021), Testimone_1 Testimone_4
chiamate a rispondere sul capitolo 7 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte attrice a prova contraria, si ritiene trattarsi di testimonianza non utilizzabile in quanto il giudice istruttore nell'ordinanza del 2.7.2021 non aveva ammesso il capitolo 7, sul quale quindi non poteva essere esperita la prova contraria.
Di conseguenza, la domanda della convenuta non può essere accolta per carenza di prova.
Sul percorso di adduzione dell'acqua.
Le risultanze istruttorie depongono a favore della tesi della parte convenuta.
I testi sentiti hanno tutti confermato la circostanza che i abbia effettuato degli interventi sul Pt_1
percorso di adduzione dell'acqua alla fontanella esterna. A ben vedere, la stessa , sentita Pt_1
all'udienza del 28.9.2021, alla domanda “ vero che durante la ristrutturazione del 2014 gli attori hanno pagina 15 di 17 eliminato la tubazione, che dal 1968 passava sotto il pavimento dell'appartamento ora di Pt_1
adduzione dell'acqua potabile alla fontanella esterna della signora posizionata dal 1968 a PE
lato ovest del fabbricato a piano terreno e visibile nelle fotografie doc. 11,16,17 e 18 della convenuta,
rispondeva laconicamente “abbiamo come detto fatto fare i lavori con un tecnico. Di fatto, la ha Pt_1
riconosciuto di aver effettuati i suddetti interventi.
Sulla distanza tra le nicchie dei contatori.
La domanda di parte convenuta non può essere accolta, stante il mancato raggiungimento della prova sul punto. Invero, la consulenza tecnica non ha adeguatamente risposto al quesito posto dal giudice istruttore.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
Si reputano non sussistere i presupposti per l'accertamento del danno invocato dalla convenuta, attesa la genericità della domanda, e né per il pagamento di un'indennità, difettandone i presupposti.
Sulle domande rinunciate.
Il giudice prende atto che parte convenuta ha rinunciato alla domanda di condannare degli attori a ripristinate la condizione esistente prima della ristrutturazione del 2014 del sistema comune di scarico delle acque meteoriche e fognario ed alla pulizia delle tubazioni delle acque meteoriche interrate,
nonché di condanna degli attori alla eliminazione della causa dei problemi di allagamento del pianerottolo lato sud di accesso all'appartamento di conseguenti alla realizzazione della nuova _1
pavimentazione sul lato sud dell'immobile.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono compensate, in ragione della soccombenza parziale reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 16 di 17 dispone:
accerta che il confine tra le proprietà delle parti in causa è in corrispondenza con la dividente allineata in prolungamento dei lati nord e ovest dell'edificio principale particella 296 del foglio 9, come emerge dall' elaborato planimetrico utilizzato dal CTU;
rigetta la domanda attorea di condanna alla riduzione in pristino stato dell'apertura carraia esistente tra il subalterno 8 via Giovanni XXIII in Villa Carcina, sino alla linea di confine tra i subalterni 7 e 8;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia del passaggio carrabile;
rigetta la domanda attorea di acquisto di servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia e di costituzione di servitù di elettrodotto;
rigetta la domanda riconvenzionale di riposizionamento sul cancello pedonale insistente sul cortile dei signori del citofono con apertura elettrica del cancello stesso a servizio dell'appartamento della Pt_1
signora (ex e/o di elettrodotto per le tubazioni elettriche di Persona_1 Controparte_1
collegamento/funzionamento del citofono stesso;
accoglie la domanda riconvenzionale di di ripristino della situazione anteriore Persona_1
all'intervento dei sulla tubazione di adduzione dell'acqua potabile;
Pt_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Brescia, 26.6.2025
Il Giudice
Costanza Teti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Costanza Teti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13857/2016 promossa da:
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
ZANARDINI MASSIMO (C.F. ) C.F._1
ATTORI
contro
(C.F. ), al quale subentrava l'erede Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCAGLIA TERESINA (C.F. PE C.F._3
) C.F._4
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “ accertare e dichiarare che il confine tra i subalterni 7 e 8 del mappale 296 del
foglio 8 della sezione NCT del Catasto Fabbricati di Villa Carcina, corrisponde all'elaborato
planimetrico redatto dal geom. e protocollato al catasto dei fabbricati dell'Agenzia delle CP_2
Entrate con il n. BS 0145680 del 09.07.2014; - condannare il sig. alla riduzione in Controparte_1
pristino stato dell'apertura carraia esistente tra il suddetto subalterno 8 via Giovanni XXIII in Villa
Carcina, sino alla linea di confine tra i subalterni 7 e 8; - accertare e dichiarare l'esistenza di una
servitù di elettrodotto, costituita per destinazione del padre di famiglia, in favore dell'immobile censito
nel catasto fabbricati del Comune di Villa Carcina con i dati: sezione NCT, foglio 9, particella 296
sub. 4, via Giovanni XXIII n. 31, piano T, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5 – RC €. 245,06 ed a carico degli
immobili siti nella medesima via, al catasto fabbricati, sezione NCT, foglio 9, particelle 296 sub. 5 e
sub. 9, piano 1° e piano 2°; - in via di subordine, costituire servitù coattiva di elettrodotto favore
dell'immobile censito nel catasto fabbricati del Comune di Villa Carcina con i dati: sezione NCT,
foglio 9, particella 296 sub. 4, via Giovanni XXIII n. 31, piano T, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5 – RC €.
245,06 ed a carico degli immobili siti nella medesima via, al catasto fabbricati, sezione NCT, foglio 9,
particelle 296 sub. 5 e sub. 9, piano 1° e piano 2°. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per parte convenuta: “NEL MERITO: respingere le domande attoree, perché infondate in fatto e diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE: La convenuta chiede, oltre all'accertamento che l'apertura carraia
oggetto di causa è sempre stata posizionata come attualmente, di accertare/dichiarare, a favore della
proprietà (ex identificata nel Catasto Fabbricati Comune di Villa Persona_1 Controparte_1
Carcina (Bs) NCT fg. 9 part. 296 sub 5, sub 8, sub 9 e sub 10, il diritto del convenuto a mantenere il
pagina 2 di 17 cancello carraio, con relative apparecchiature elettriche inerenti l'apertura dello stesso, a servizio
della propria proprietà nella posizione (come l'attuale) nella quale è collocato dal 1964, cioè con il
lato sinistro (per chi guarda l'accesso dalla strada) del pilastro sinistro di sostegno del cancello
spostato di cm 65 verso sud rispetto al prolungamento rettilineo verso la strada del lato nord del
fabbricato e quindi rispetto al confine tra le porzioni ovest dei cortili delle parti: -ex art. 1062 cc per
destinazione del padre di famiglia, -o comunque, in subordine, per esercizio ultraventennale (dal 1968)
del diritto ex artt. 1079 e 1158 cc di servitù di passaggio carrabile sulla striscia di larghezza di circa
65 cm. di cortile, ora di proprietà dei signori identificato nel Catasto Fabbricati Comune di Pt_1
Villa Carcina NCT fg. 9 part. 296 sub 7, situata tra il prolungamento rettilineo verso la strada del lato
nord del fabbricato e il prolungamento rettilineo verso il fabbricato del lato sinistro del pilastro
sinistro (per chi accede al cancello dalla strada comunale) del cancello carraio di , -o _1
comunque, in ulteriore subordine, che venga costituita coattivamente servitù di passaggio carrabile e
di mantenimento delle relative apparecchiature elettriche per l'apertura del cancello sulla striscia
larga 65 cm di cortile predetta ora di proprietà ed a favore della proprietà (ex Pt_1 Persona_1
. Condannare gli attori a ripristinate la condizione esistente prima della Controparte_1
ristrutturazione del 2014 del sistema comune di scarico delle acque meteoriche e fognario ed alla
pulizia delle tubazioni delle acque meteoriche interrate. ( Si rinuncia a questa parte di domanda
avendo parte attrice a ridosso della CTU ripristinato il sistema fognario) Accertare/dichiarare il
diritto di servitù, per destinazione del padre di famiglia o per esercizio ultraventennale, o costituire
servitù coattiva, a carico della proprietà ed a favore della proprietà (ex Pt_1 Persona_1
: -- per il diritto di acquedotto per mantenere sotto il pavimento (ora) dei signori Controparte_1
la tubazione di adduzione dell'acqua potabile alla fontanella esterna di (ex ) Pt_1 PE _1
posizionata a piano terra sul lato ovest dell'immobile, o costituire servitù coattiva per collocare nel
muro della proprietà delle nuove tubazioni di adduzione dell'acqua potabile alla stessa Pt_1
fontanella; ---per il riposizionamento sul cancello pedonale insistente sul cortile dei signori del Pt_1
pagina 3 di 17 citofono con apertura elettrica del cancello stesso a servizio dell'appartamento della signora
(ex e/o di elettrodotto per le tubazioni elettriche di Persona_1 Controparte_1
collegamento/funzionamento del citofono stesso, anche nell'eventualità che venga posizionato sulla
proprietà (ex ). Con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia PE _1
delle Entrate di Brescia di trascrizione dei predetti diritti di servitù a favore della proprietà PE
(ex ) ed a carico della proprietà Condannare gli attori ( alla eliminazione della causa _1 Pt_1
dei problemi di allagamento del pianerottolo lato sud di accesso all'appartamento di _1
conseguenti alla realizzazione della nuova pavimentazione sul lato sud dell'immobile; si rinuncia a
questa parte di domanda avendo parte attrice a ridosso della CTU rimediato al problema ) al
ripristino della situazione quo ante della tubazione di adduzione acqua alla fontanella esterna di
(ex ) (o all'inserimento della tubazione nel muro di , della situazione del PE _1 Pt_1
citofono con apertura elettrica del cancello pedonale e delle relative tubazioni elettriche, o comunque
al ripristino delle servitù alterate e condannarli all'adeguamento delle distanze dal confine con la
proprietà (ex ) delle nicchie di allocazione dei contatori posizionate sulla PE _1
recinzione lato est del fabbricato. Condannare gli attori a risarcire alla convenuta tutti i danni subiti e
subendi, nella misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio o comunque da quantificarsi in via
equitativa, a causa delle azioni illecite poste in essere dagli attori. Nella denegata ipotesi di
riconoscimento/costituzione di una qualsiasi servitù a favore di parte attrice, condannarla al
versamento di una indennità, da quantificare anche equitativamente, a favore del convenuto per la
costituzione o comunque aggravamento di servitù. In ogni caso con rifusione delle spese e compensi
legali della presente causa e delle procedure di mediazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 4 di 17 Con atto di citazione depositato in data 10.7.2016 e dato Parte_1 Parte_2
atto di essere proprietari dell'appartamento al piano terra dell'immobile sito in Villa Carcina via
Giovanni XXIII n. 31 identificato al NCT al Foglio 9, particella 269 sub 4 e dell' area urbana esclusiva pertinenziale identificata al NCT foglio 9 particella 296 sub. 7, convenivano in giudizio _1
perché venisse accertato l'esatto confine tra i subalterni 7 e 8 del mappale 296 (quest'ultimo
[...]
di proprietà del )- ritenuto corrispondente all'elaborato planimetrico del Geometra _1 [...]
condannato il alla riduzione in pristino dell'apertura carraia esistente tra il sub. 8 sino CP_2 _1
al confine tra i sub. 7 e 8; infine, dichiarata l'esistenza di una servitù di elettrodotto costituita per destinazione del padre di famiglia in favore dell'immobile di loro proprietà (sub. 4) e a carico degli immobili sub. 5 e sub. 9; in via subordinata, costituita una servitù coattiva di elettrodotto in favore e a carico degli immobili anzidetti.
A tal fine, gli attori deducevano che erano divenuti proprietari degli immobili anzidetti per effetto dell'atto di compravendita a rogito notaio trascritto a Brescia il 21.7.2014, R.G. Persona_2
28096, R.P. 18811, e che pochi giorni dopo l'acquisto, si erano avveduti che il aveva _1
posizionato due ringhiere in prossimità del confine tra le due proprietà, l'una posata all'interno della proprietà per circa 80 cm, l'altra di circa 45 cm. Costoro altresì realizzavano che l'accesso Pt_1
carraio alla proprietà era stato allargato fino ad invadere il subalterno n. 7 per una sezione di _1
circa 80 cm, nonché che era stata asportata dal loro tetto l'antenna televisiva di talché chiedevano la riduzione in pristino dell'apertura carraia ed anche l'accertamento di una servitù di elettrodotto costituita da destinazione del padre di famiglia o la costituzione di una nuova servitù coattiva in favore del loro appartamento e a carico dell'appartamento del , sito al primo piano del medesimo _1
stabile.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta del 27.5.2017, con Controparte_1
la quale nulla contestava con riferimento all'apposizione delle ringhiere, affermando di aver pagina 5 di 17 provveduto alla loro tempestiva rimozione. In ordine all'apertura carraia della sua proprietà, riferiva come essa fosse stata realizzata nel lontano 1964 e che neppure l'atto di permuta di quote indivise fra i fratelli ( da un lato, , e dall'altro) rogitato poco prima di _1 _1 Per_3 Per_4 Per_5
quello che vedeva parti il e i , aveva modificato la posizione del cancello carraio, da _1 Pt_1
ritenersi salva per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., il cui accertamento richiedeva in via riconvenzionale.
Non solo. Il contestava altresì che i avrebbero: 1) modificato la situazione di fatto delle _1 Pt_1
tubazioni comuni di scarico e acquedotto;
2) modificato in parte senza autorizzazione il sistema di scarico delle acque bianche in scarico delle acque nere, violando l'art. 1102 c.c.; 3) sostituito un' aiuola laterale con una pavimentazione in cemento che impedirebbe all'acqua piovana di defluire nel sottosuolo come avveniva in precedenza;
4) eliminato la tubazione di adduzione dell'acqua potabile alla fontanella esterna del;
5) eliminato sia il citofono comune alle due abitazioni che le _1
relative tubazioni elettriche;
6) realizzato abusivamente due nicchie in muratura per l'alloggiamento di contatore e tubazioni in violazione delle distanze di tre metri ex art. 873 c.c., o ex art. 889 c.c. dal confine con la proprietà del convenuto, chiedendone l'adeguamento alle distanze legali.
Domandava dunque in via riconvenzionale la riduzione in pristino allo stato anteriore agli interventi anzidetti e di adeguare le distanze legali nel caso di cui al punto n. 6.
In data 9.10.2018 si costituiva in giudizio ex artt. 111, 299 e 300 c.p.c. erede del Persona_1
defunto Controparte_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 13 ottobre 2020 il Giudice istruttore,
dott.ssa Angelica Nolli conferiva incarico al già nominato CT TO , di rispondere Persona_6
la seguente quesito: “Esperito il tentativo di conciliazione, proceda il ctu a: -descrivere, anche
mediante rappresentazione grafica e fotografica, lo stato dei luoghi distinguendo, ove possibile, la
situazione esistente prima degli interventi intervenuti nell'anno 2014 e nel novembre 2019 e quella
pagina 6 di 17 attuale; - accertare se vi sia stata una modifica delle dimensioni dell'ingresso carrale del civico n. 33
di via Giovanni XXIII in Villa Carcina e indicare l'eventuale entità della relativa modifica;
-verificare
la struttura ed il percorso degli impianti fognari dell'appartamento dell'impianto di adduzione Pt_1
dell'acqua alla fontanella di dell'impianto del citofono dell'appartamento Controparte_3
della posizione del cancello carraio ora di sia prima sia dopo la Controparte_3 PE
ristrutturazione del 2014 da parte degli attori;
-indicare gli eventuali interventi di ripristino
dell'impianto del citofono e della tubazione di adduzione dell'acqua alla fontanella di parte convenuta
nella situazione anteriore alla ristrutturazione di del 2014 e quantificare i relativi costi;
- Pt_1
accertare la causa degli allagamenti davanti al pianerottolo della proprietà a seguito della _1
cementazione dell'aiuola in erba lato sud immobile effettuata nel 2014 dai verificare la loro Pt_1
attuale persistenza dopo le opere attoree del 26.11.2019 e gli eventuali interventi di ripristino;
-
descrivere gli interventi effettuati dai in data 26.11.2019, e, in particolare, accertare se gli stessi Pt_1
abbiano modificato lo stato dei luoghi precedente;
- descrivere, infine, le opere necessarie per
posizione sul tetto una nuova antenna in sostituzione di quella presente in precedenza indicandone i
relativi costi, anche con riferimento agli impianti necessari per raggiungere la proprietà posta Pt_1
al piano terra, tenuto conto della presenza de ifori psoti parete esterna lato nord dell'immobile psoto
al piano terra”.
In data 10.2.2021 veniva depositata la consulenza tecnica.
Con successiva ordinanza datata 5.7.2021 il giudice istruttore ammetteva le prove orali ritenute rilevanti e fissava udienza per l'assunzione delle prove al giorno 28.9.2021.
Respinta la richiesta di richiamo del CTU per rendere chiarimenti in merito alla perizia formulata da parte convenuta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata al giorno 23.3.2025. La causa veniva poi trattenuta in decisione con ordinanza del
21.11.2024.
pagina 7 di 17 Sull'esatto confine tra le proprietà.
Ai sensi dell'art. 950 c.c. “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri
elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
Il CTU risponde al quesito richiamando, appunto, le mappe catastali. Costui afferma che “sia
l'elaborato planimetrico 9.7.2014 in vigore al momento dell'acquisto del fondo attoreo che l'odierno
vigente elaborato planimetrico rappresentano il confine fra le corti di pertinenza delle parti (ex sub. 7
e 8 odierni sub. 7 e 10) nello stesso identico modo e cioè con dividente allineata in prolungamento dei
lati nord e ovest dell'edificio principale particella 296 del foglio 9.
Nessuna delle prove testimoniali accolte ed assunte hanno avuto ad oggetto l'accertamento del confine.
Di conseguenza, può concludersi in senso conforme a quanto rilevato dal consulente tecnico e, quindi,
che il confine tra le proprietà sta in corrispondenza della dividente allineata in prolungamento lati nord e ovest dell'edificio di proprietà attorea.
Sul dedotto allargamento dell'accesso carraio
Il tecnico, comparando una fotografia del settembre 2010 ad una fotografia dello stato odierno, ed analizzando le caratteristiche della pavimentazione, conclude che tra il 2010 e il 2016 deve esservi stata una modifica strutturale e dimensionale del passo carraio che “ha coinvolto la superficie stimata in
circa mt. 3,93 di lunghezza per mt. 0,75 di larghezza a danno dell'odierno cortile di parte attrice sub.
7. D'altronde, aggiunge il CTU, la modifica è visibile anche osservando la pavimentazione del corridoio carraio e il pilastro al limitare con la proprietà : la pavimentazione “mostra un evidente Pt_1
rappezzo di allargamento del calcestruzzo che, rispetto al 2010, ha invaso parte dell'originario
giardino a verde odierno fondo attoreo al sub. 7 […] il confronto fra le due fotografie mostra
l'evidenza dell'avvenuta modifica del cancello carraio al civico n° 33 in quanto nel 2010 il pilastro di
sinistra era in calcestruzzo mentre oggi è in metallo”. pagina 8 di 17 Concludendo, secondo il perito, prima del 2010 il cancello carraio era allineato rispetto alla proprietà
attorea in perfetta continuità con la pavimentazione in battuto di cemento, mentre allo stato attuale lo spazio carraio invade la proprietà . Pt_1
A ben vedere, però, quel che rileva in giudizio, non è che vi sia stata una modifica del cancello, ma quando questa modifica sia intervenuta.
Ed invero, la tesi difensiva di parte convenuta mira a dimostrare che l'intervento sul passo carraio è
avvenuto, per mano del figlio , nella primavera del 2013, ovverosia prima che Parte_3 _1
vendesse la sua proprietà, con l'area pertinenziale comune, agli odierni attori. Ciò è
[...]
dirimente, in quanto non sarebbe addebitabile alla alcuna lesione del diritto di proprietà dei PE
, giacché costoro avrebbero acquistato “nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, Pt_1
con ogni accessione, dipendenza, pertinenza, servitù sia attive che passive e con i proporzionali diritti
[…] le parti dichiarano di fare espresso riferimento all'atto di permuta sopra citato per tutti i patti e le
precisazioni in esso contenuti, che la parte acquirente espressamente accetta”, quindi “accettando” che il passo carraio fosse spostato all'interno della loro proprietà.
Ma parte convenuta prospetta anche in subordine che sia intervenuto un acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in quanto l'ampiezza attuale del cancello – che occupa anche parte della proprietà non avrebbe subito modifiche dal 1964, cadendo in un Pt_1
evidente contraddizione, giacché perché si configuri un acquisto per destinazione del padre di famiglia
è necessario che non sia intervenuta alcuna modifica dello stato dei luoghi prima della divisione del bene, oltre alla titolarità del bene in capo allo stesso proprietario prima della divisione.
Con atto n. 1268 racc. 997 dell'8.8.2014 Notaio Dr. di “permute di quote indivise Persona_2
di immobili” i tre fratelli acquistavano la quota indivisa di 1/4 della proprietà di _1 _1
, dividendo il cortile comune in due corti esclusive e che in pari data, sempre a rogito Notaio
[...]
i tre fratelli vendevano la loro proprietà ai . Persona_2 Pt_1
pagina 9 di 17 Analizzando più a fondo il contratto di permuta di quote indivise di immobile intervenuto tra i fratelli
, emerge quanto segue. _1
Al momento del rogito notarile del giorno 8.9.2014 , Controparte_1 Parte_4 Parte_5
e erano proprietari per ¼ ciascuno del bene immobile identificato al NCT
[...] Controparte_4
foglio 9 particella 296 sub. 4 (ora di proprietà ). Pt_1
Il solo era invece proprietario per l'intero, per averlo ricevuto in donazione dai defunti _1
genitori, del bene identificato al NCT al foglio 9 particella 296 sub. 5 e sub. 9.
Relativamente al vano scala e alla corte comune, rispettivamente censiti al sub. 7 e sub. 8, si nota che al momento del rogito essi appartenevano al per la quota indivisa di 5/8, e agli altri Controparte_1
fratelli , per la quota di 1/8 ciascuno. Ciò per effetto di due atti di provenienza che avevano _1
avuto ad oggetto entrambi la quota indivisa di ½ delle parti comuni (sub. 7 e sub. 8), come si legge nella parte intitolata appunto provenienze dell'atto notarile. In particolare, l'atto di provenienza rappresentato dalla successione materna nel 2012 e quello rappresentato dalla donazione del 1975 in favore del solo _1
Ciò consente di affermare, relativamente alle parti comuni, che esse hanno fatto capo allo stesso proprietario quantomeno dal 1975, giacché non è possibile risalire anteriormente a tale data.
A ben vedere, l'art. 1062 c.c. prevede che: “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando
consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti
dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla
servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi
separati”.
Allorché la norma fa riferimento allo stesso proprietario, non deve intendersi proprietario esclusivo;
invero la giurisprudenza ha chiarito che l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia pagina 10 di 17 non è impedita dalla contitolarità del bene, come accaduto nel caso di specie.
Afferma infatti la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33751/2023 che: “per ciò che attiene alla
costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo
consolidato di questa Corte afferma che essa trova applicazione non solo nell'ipotesi del singolo
proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura
l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di
subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della
servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del
1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due
fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo
essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene
in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 10662 del 22/05/2015, Rv. 635421 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319
– 01)”.
Orbene, occorre ora verificare se sussista anche l'altro requisito per l'acquisto per destinazione del padre di famiglia, ovvero se lo stesso proprietario ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù prima che mutasse la compagine dei soggetti titolari, vale a dire fino al momento della permuta delle quote indivise della proprietà. Ed infatti, è per effetto di tale titolo che il sub. 7 e il sub. 8
hanno smesso di appartenere a tutti i in modo indiviso, giacché con uno dei trasferimenti di _1
quote è diventato proprietario esclusivo del sub. 8 e, con l'altro, Controparte_1 Per_5 Per_4
e sono diventati proprietari esclusivi del sub. 7. Per_3
Per dare risposta all'interrogativo anzidetto, vengono in soccorso le risultanze delle prove testimoniali,
concernenti appunto la prova del momento in cui sarebbe avvenuta la modifica dell'apertura del passo carraio. Invero, la perizia ha fornito un riferimento temporale (2010-2016) che lascia dubbi circa la pagina 11 di 17 parte cui attribuire le opere di ristrutturazione e modifica del cancello di accesso al passo carraio,
poiché consta che in tale arco temporale le stesse potrebbero essere state effettuate tanto dagli attori,
proprietari dall'agosto 2014, quanto dalla convenuta, avente causa dai fratelli _1
Per tentare di dare sostegno alla propria tesi difensiva, parte convenuta infatti ha posto l'attenzione su presunti lavori intervenuti nella primavera del 2013, aventi ad oggetto la colonnina del cancello,
ricostruita in ferro dopo la frana di quella precedente fatta in cemento. Sostiene infatti la convenuta che nessun lavoro, oltre a quello suddetto, sia mai stato effettuato prima del rogito del giorno 8.8.2014,
tantomeno un ampiamento del vialetto carraio. Pertanto, la convenuta mira a dimostrare che gli unici interventi sono quelli risalenti alla primavera del 2013, non essendovene stati altri precedenti. Si
rammenta al riguardo che l'onere della prova dell'avvenuta acquisizione della servitù per destinazione del padre di famiglia spetta alla parte che afferma esservi la servitù.
Rispondevano al quesito n. 4 di parte convenuta di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
(vero che nella Primavera del 2013 il cancello carraio di è stato sostituito con Controparte_3
l'attuale ?) il geom. , agente immobiliare al tempo incaricato della CP_2 CP_5
vendita Mariotto-Kotey, LD IV, amico di , , i signori , la Parte_3 Parte_6 Pt_1
, sorella di . Persona_7 Persona_1
La testimonianza resa dal Geom. appare estremamente confusa e contraddittoria, giacché, CP_2
da un lato, il teste affermava che quando è stata fatta la divisione (che costui colloca nel 2013, anziché
nel 2014) dalle fotografie – non si comprende quali fotografie- il cancello non gli sembrava sostituito, e dall'altro, che quando aveva parlato con i tre proprietari- ci si domanda quando ciò sia avvenuto- i
pilastri che sorreggono il cancello sono (presumibilmente, erano) in muratura.
Data la contraddittorietà, il teste si reputa inattendibile.
Quanto ad , qualificatosi come agente immobiliare che aveva curato la compravendita CP_5
del 2014 tra i e i , costui produceva una fotografia fatta per la pubblicazione e la vendita _1 Pt_1 pagina 12 di 17 dell'immobile; tuttavia, tale fotografia non è stato possibile rinvenirla agli atti.
Quanto al teste LD IV, amico di lunga data del figlio della convenuta Parte_3
riferiva di aver montato, insieme a , nel 2013 un pilastrino di ferro posto sulla sinistra PE Pt_3
che sostiene il cancello che è come l'attuale odierno.
Con riferimento al teste , indifferente, costui riferiva di aver visto, in quel periodo, che il Parte_6
pilastrino di sinistra si era crepato e di aver consigliato di metterlo in ferro. Aggiungeva di non sapere nient'altro.
I , dal canto loro, sentiti con interpello, confermavano quanto già scritto negli atti di causa, Pt_1
ovverosia che avevano visto la casa per il successivo acquisto nel 2014 e che all'epoca i pilastri erano ancora in muratura.
Poi il teste dichiarava che il cancello carraio di mia sorella era stato sostituito Persona_7
nell'autunno 2013, che della circostanza si ricordava perché in quella stagione suo marito compiva gli anni e gli fu fatta la festa di compleanno (presumibilmente proprio a casa del , ed infine, che _1
fu proprio suo marito a notare che il cancello era cambiato, avendo un colore diverso, in quanto la ringhiera che prima era nera, allora era marrone.
Confermava altresì la circostanza della modifica del cancello anche il teste la quale Testimone_1
affermava che il cancello era stato sostituito verso l'autunno del 2013 e che il primavera 2013 si era solo incrinato il pilastro.
Di analogo tenore anche la testimonianza di che riferiva che nell'autunno 2013 nella Testimone_2
proprietà il pilastro di sinistra del cancello si era incrinato e andava demolito. Anche _1 [...]
confermava la circostanza della sostituzione del cancello nell'autunno del 2013. CP_6
Concludendo, sembra emergere che una modifica dello stato dei luoghi vi sia stata e che abbia interessato appunto il pilastro sinistro del cancello e il cancello stesso;
che tale modifica sia molto pagina 13 di 17 probabilmente intervenuta nell'autunno del 2013, quindi in data antecedente all'acquisto dei . Pt_1
A ben vedere, tale conclusione non collima con quanto accertato dal consulente tecnico, giacché costui affermava che lo spostamento del cancello sarebbe da collocarsi tra il 2010 e il 2016.
Quanto detto, inoltre, vale a sconfessare la tesi dell'acquisto della servitù di destinazione del padre di famiglia, essendo all'evidenza intervenuto un cambiamento incompatibile con la previsione di cui all'art. 1062 c.c. secondo cui “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante
qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso
proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
In conclusione, dalle risultanze istruttorie emerge che allorquando i acquistarono l'immobile Pt_1
l'ampiezza dell'apertura del passaggio carrabile era già nello stato attuale.
Sulla servitù di elettrodotto.
I testi sentiti sul punto ( e e la consulenza tecnica hanno Testimone_3 PE
confermato che sul tetto vi sia stata un'antenna che poi è stata rimossa. Tuttavia, non si ritiene raggiunta la prova che l'antenna fu rimossa dal come sostengono i , né viceversa. Ed _1 Pt_1
infatti, il teste (udienza 28.9.2021) confermava unicamente la circostanza di Testimone_3
essere stato incaricato dal di sistemare il tetto della casa nel 2015 e di aver provveduto a tal _1
fine alla rimozione dell'antenna, mentre con riferimento al capitolo 24 della memoria ex art. 183
comma 6 n. 3 nulla sapeva riferire, con ciò dimostrando di avere informazioni parziali con riferimento all'antenna. Peraltro, la dichiarazione secondo cui costui non abbia provveduto poi a rimontare l'antenna a causa del litigio in essere tra le odierne parti in causa non costituisce un elemento rilevante.
Sul citofono
Afferma il CTU: “occorre premettere che, come innanzi descritto, ad oggi non appare tecnicamente né
necessario né opportuno alcun intervento di ripristino in quanto ambedue le abitazioni delle parti sono
pagina 14 di 17 dotate di idoneo impianto citofonico con apparecchio di chiamata al civico 31 per parte attrice ed al
civico 33 per parte convenuta. Durante il sopralluogo del 23 dicembre 2020 in contraddittorio coi ctp
ho preso atto che in loco permangono indicazioni oggettive inerenti la morfologia dell'unico
originario citofono che dal civico 31 distribuiva gli apparecchi interni alle due abitazioni di piano
terreno e di piano primo: una scatola di derivazione è situata sotto il portico attoreo nell'angolo sud-
est dell'edificio ed una seconda scatola è posta all'interno del vano scala convenuto […]L'eventuale
intervento di ripristino comporta la necessità di ripristinare la tubazione fra i punti A, B e C, indicati
in planimetria;
nel tratto A-B la tubazione può essere interrata nel cortile mentre nel tratto B-C dovrà
essere inserita in apposita traccia a muro che attraversi soggiorno, cucina e camera dell'abitazione
attorea. Per i fini della presente relazione tecnica stimo il costo delle lavorazioni occorrenti
all'eventuale ripristino in complessivi € 2.000,00”.
In altre parole, il CTU ha dedotto che il citofono abbia subito un intervento, per il quale tuttavia non sarebbe necessario porvi alcun rimedio. Nulla ha detto con riferimento al soggetto cui possa attribuirsi questo intervento. Per quanto riguarda i testi e (udienza del 5.11.2021), Testimone_1 Testimone_4
chiamate a rispondere sul capitolo 7 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte attrice a prova contraria, si ritiene trattarsi di testimonianza non utilizzabile in quanto il giudice istruttore nell'ordinanza del 2.7.2021 non aveva ammesso il capitolo 7, sul quale quindi non poteva essere esperita la prova contraria.
Di conseguenza, la domanda della convenuta non può essere accolta per carenza di prova.
Sul percorso di adduzione dell'acqua.
Le risultanze istruttorie depongono a favore della tesi della parte convenuta.
I testi sentiti hanno tutti confermato la circostanza che i abbia effettuato degli interventi sul Pt_1
percorso di adduzione dell'acqua alla fontanella esterna. A ben vedere, la stessa , sentita Pt_1
all'udienza del 28.9.2021, alla domanda “ vero che durante la ristrutturazione del 2014 gli attori hanno pagina 15 di 17 eliminato la tubazione, che dal 1968 passava sotto il pavimento dell'appartamento ora di Pt_1
adduzione dell'acqua potabile alla fontanella esterna della signora posizionata dal 1968 a PE
lato ovest del fabbricato a piano terreno e visibile nelle fotografie doc. 11,16,17 e 18 della convenuta,
rispondeva laconicamente “abbiamo come detto fatto fare i lavori con un tecnico. Di fatto, la ha Pt_1
riconosciuto di aver effettuati i suddetti interventi.
Sulla distanza tra le nicchie dei contatori.
La domanda di parte convenuta non può essere accolta, stante il mancato raggiungimento della prova sul punto. Invero, la consulenza tecnica non ha adeguatamente risposto al quesito posto dal giudice istruttore.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
Si reputano non sussistere i presupposti per l'accertamento del danno invocato dalla convenuta, attesa la genericità della domanda, e né per il pagamento di un'indennità, difettandone i presupposti.
Sulle domande rinunciate.
Il giudice prende atto che parte convenuta ha rinunciato alla domanda di condannare degli attori a ripristinate la condizione esistente prima della ristrutturazione del 2014 del sistema comune di scarico delle acque meteoriche e fognario ed alla pulizia delle tubazioni delle acque meteoriche interrate,
nonché di condanna degli attori alla eliminazione della causa dei problemi di allagamento del pianerottolo lato sud di accesso all'appartamento di conseguenti alla realizzazione della nuova _1
pavimentazione sul lato sud dell'immobile.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono compensate, in ragione della soccombenza parziale reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 16 di 17 dispone:
accerta che il confine tra le proprietà delle parti in causa è in corrispondenza con la dividente allineata in prolungamento dei lati nord e ovest dell'edificio principale particella 296 del foglio 9, come emerge dall' elaborato planimetrico utilizzato dal CTU;
rigetta la domanda attorea di condanna alla riduzione in pristino stato dell'apertura carraia esistente tra il subalterno 8 via Giovanni XXIII in Villa Carcina, sino alla linea di confine tra i subalterni 7 e 8;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia del passaggio carrabile;
rigetta la domanda attorea di acquisto di servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia e di costituzione di servitù di elettrodotto;
rigetta la domanda riconvenzionale di riposizionamento sul cancello pedonale insistente sul cortile dei signori del citofono con apertura elettrica del cancello stesso a servizio dell'appartamento della Pt_1
signora (ex e/o di elettrodotto per le tubazioni elettriche di Persona_1 Controparte_1
collegamento/funzionamento del citofono stesso;
accoglie la domanda riconvenzionale di di ripristino della situazione anteriore Persona_1
all'intervento dei sulla tubazione di adduzione dell'acqua potabile;
Pt_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Brescia, 26.6.2025
Il Giudice
Costanza Teti
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