Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 878
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, riguarda una controversia tra un lavoratore e la società C.B.H. – Città di Bari TA s.p.a. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento per la mancata istituzione del servizio mensa o modalità sostitutive durante il suo periodo di lavoro, sostenendo che tale omissione violasse le disposizioni del CCNL di riferimento. La parte resistente ha eccepito la nullità del ricorso e contestato la fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice ha accolto la domanda del ricorrente, evidenziando che il CCNL imponeva l'obbligo di istituire un servizio mensa per le strutture con più di 160 dipendenti e che la mancata attuazione di tale obbligo costituiva un inadempimento. Ha inoltre chiarito che le "particolari articolazioni di orario" non escludono il diritto alla mensa, ma possono influenzare solo le modalità di fruizione. La Corte di Cassazione ha confermato tali principi, stabilendo che il diritto alla mensa è una componente naturale del rapporto di lavoro. Pertanto, il Giudice ha condannato la società al pagamento di € 6.715,38 a titolo di risarcimento, compensando le spese legali tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 878
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 878
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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