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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6855/2023
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.03.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
6855/2023 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Sisto
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Augusto e Antonello V.
Daprile
RESISTENTE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12.06.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta, eccependo la nullità del ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette che di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1
segnatamente presso la MA DE IT (sita in alla Via CP_1
Samuel Friedrerich Hahmemann 10), dal 01.07.2000 al
31.01.2023, data del collocamento in quiescenza, come ausiliario
2 specializzato, inquadrato da ultimo al livello A3; di aver osservato i seguenti orari di lavoro, per sei giorni a settimana, in tre turni avvicendanti: dalle 7,00 alle 14,00 oppure dalle 14,00 alle 21,00 o
(solo quattro volte al mese) dalle 21,00 alle 07,00; si duole della mancata istituzione del servizio mensa presso lo struttura ove i dipendenti erano addetti ovvero di una modalità sostitutiva all'esercizio della mensa (es. buono pasto).
In virtù di tanto con il ricorso ha formulato le seguenti conclusioni: “I) dichiari il diritto del ricorrente al risarcimento – a carico della – del danno per Controparte_1
non aver la convenuta, nel periodo 01.01.2015- 31.01.2023, istituito il servizio di mensa presso la MA DE IT e per non aver garantito nel medesimo periodo al ricorrente l'esercizio della mensa con modalità sostitutive, quali buoni pasto o cestino da consumarsi in luogo idoneo;
II) condanni conseguentemente la società convenuta, ut sopra, in persona del legale rappresentante
p.t., a corrispondere al ricorrente tale risarcimento del danno – a far data dal primo gennaio
2015 o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia – da quantificarsi in separata sede o mediante CTU contabile nel corso del giudizio, oltre ai relativi interessi legali fino al soddisfo;
III) condanni infine la società convenuta, ut sopra, al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di avvocato (oltre a rimborso forfettario ed accessori come per legge), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore), che si dichiara anticipatario”.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare occorre soffermarsi a considerare la disciplina prevista dal Controparte_2
segnatamente dall'art. 68, rubricato “Vitto e Alloggio”,
[...]
laddove prevede: “Qualora usufruisca dell'alloggio fornito dalla
3 struttura, il dipendente è tenuto a un contributo di euro 46,48 mensili;
qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari ad € 1,55 per ogni pasto.
È fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive
(quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono provvedere indennità monetizzabile. Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro”.
In merito all'interpretazione di tali disposizioni è intervenuta la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 8470/2023 (cfr. doc. n. 5, indice del ricorrente), con cui, confermando la sentenza di primo e secondo grado, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad alcuni dipendenti della per mancata CP_1
istituzione del servizio mensa o di modalità alternativa, così statuendo: “La Corte di merito ha affermato: - che detta normativa configura un obbligo per le strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
- che prevede, poi la possibilità, per il datore di lavoro in ipotesi di servizi con particolari articolazioni orarie, di garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive;
- che va escluso che le particolari articolazioni orarie condizionino l'attuazione della disciplina, incidendo esse soltanto sulle modalità di soddisfacimento del diritto dei lavoratori;
14. La Corte barese ha dunque ravvisato una posizione soggettiva dei dipendenti di strutture cui si applica l'art. 68 CCNL cit.
4 direttamente tutelata dal contratto collettivo ed immanente al rapporto di lavoro subordinato, con la possibilità di connotazioni concretamente diverse in caso di ricorrenza di particolari situazioni che non permettano al prestatore di interrompere il servizio per recarsi a mensa;
ha anche escluso che sia necessaria una richiesta di adempimento datoriale, in quanto il diritto alla mensa discende direttamente dalla disciplina di fonte collettiva come componente naturale e stabile dello statuto legale del rapporto di lavoro, con
l'unica condizione oggettiva del numero di dipendenti previsto, rimanendo le particolari articolazioni di orario collegate solo alle eventuali modalità sostitutive;
15. si tratta di interpretazione coerente con quanto affermato da questa Corte nel settore della sanità pubblica (indubbiamente affine, soprattutto con riferimento all'articolazione dei servizi su turni e sul diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto), ossia che l'attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass.
5547/2021).
Si è, infatti, chiarito che il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa, che l'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce che il lavoratore
5 deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, al fine del recupero delle energie psico – fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, che le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che non è rilevante la circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa (Cass. n. 32113/2022) […] 19. Nei gradi di merito è stato accertato l'inadempimento in toto dell'obbligo della società di fornire il servizio mensa (o modalità sostitutive)”. Tanto è stato rimarcato anche con successiva pronuncia n. 23255 del
31.07.2023
Ciò posto, occorre indagare nel caso di specie se ricorrano i tre presupposti di cui all'art. 68 del CCNL di riferimento.
In merito alla circostanza che l'attività lavorativa del ricorrente sia stata svolta dall'istante in una struttura sanitaria, segnatamente la MA DE IT, con più di 160 dipendenti risulta incontestata tra le parti, stante l'avvenuto accorpamento in tale struttura di tutte le attività lavorative della società CP_1
come si evince dalla combinata disamina della visura camerale
(doc. n. 2, fascicolo parte resistente), della deliberazione della
G.R. n. 70 del 03.02.2015 nonché dell'autorizzazione all'esercizio e dall'accreditamento istituzionale di cui all'atto dirigenziale regionale del 07.03.2016 (cfr. doc. nn. 6 e 7, fascicolo parte ricorrente).
Risulta altresì pacifica la circostanza circa la mancata istituzione del servizio mensa da parte della resistente, che tra l'altro non ha fornito prova di aver garantito modalità sostitutive (buono pasto o cestino).
6 Pertanto, occorre indagare sull'ultimo requisito desumibile dall'art. 68 CCNL di riferimento, vale a dire l'effettuazione di un orario di lavoro caratterizzato da “particolari articolazioni”.
La società sostiene che l'istituto disciplinato al predetto CP_1
art. 68 mirerebbe a coordinare la necessità di continuità del servizio di assistenza sanitaria con la possibilità di fruizione dei pasti da parte del dipendente, ove il suo orario sia modulato con
“particolari articolazioni”, che non gli consentano di rientrare a casa per consumare il pasto, imponendogli di sostenerlo aliunde ed a proprie spese. Soggiunge che nel caso di specie l'orario di lavoro ordinario svolto dal ricorrente non realizzerebbe una particolare articolazione che legittimi l'operatività dell'istituto né nella forma diretta, né in quella sostitutiva poiché è continuativo e, una volta terminato, il dipendente non sarebbe tenuto ad osservare nessuna regola per la consumazione del pasto. Sicchè,
a dire di parte resistente, l'operatività della clausola in esame presupporrebbe un'articolazione con orario c.d. spezzato ovvero con sosta e ripresa per il completamento dell'orario.
Tuttavia, il Giudicante ritiene non condivisibile la prospettazione or ora riferita anche alla luce di quanto argomentato dalla Corte
d'Appello di Bari, con la pronuncia n. 615 del 14.03.2019, laddove ha statuito:<<La menzionata fonte collettiva 2002 - 2005,
"per il personale dipendente dalle strutture sanitarie associate", all'art. 68, 2 co., configura, come primo enunciato e senz'altro,
l'"obbligo" delle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti"
(circostanza pacifica nel caso della casa di cura " , gestita Pt_2
dalla soc. C.) "di istituire il servizio di mensa". L'unica eccezione, contemplata contestualmente, riguarda la salvezza delle "situazioni già esistenti" e tale deroga non assume rilievo nella presente controversia (aspetto anch'esso pacifico).
7 E' il comma successivo, il 3, che contiene la dicitura riferita all' ipotesi di "servizi" che "prevedano particolari articolazioni di orario", ricorrendo le quali il datore di lavoro deve provvedere "a garantire
l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.)".
Il significato piano del complessivo enunciato normativo, secondo le regole dell'ermeneutica contrattuale, è che la componente delle
"particolari articolazioni di orario" non condiziona in toto
l'attuazione della disciplina in materia di mensa, ma, ove sia ravvisabile in concreto, può avere incidenza soltanto sulla modalità di soddisfacimento del diritto dei lavoratori.
In altre parole, la posizione soggettiva dei dipendenti, avente come oggetto la mensa, matura ed è tutelata in ogni caso, divenendo per tal via immanente al rapporto di lavoro subordinato, mentre possono differire le forme dell'adempimento datoriale, qualora (e soltanto nei casi in cui) il servizio risulti connotato in concreto da caratteristiche che non permettono al prestatore di interromperlo per recarsi a mensa.
La difesa degli appellati distingue bene tra "una disposizione principale" e "una disposizione secondaria", evidenziando che le
"particolari articolazioni di orario" costituiscono condizioni lavorative "non meglio precisate dalle parti sociali", "ma" comunque
" implicanti ... una protrazione dell'orario lavorativo durante tempi fisiologicamente destinati ai pasti".
Queste considerazioni: A) consentono di cogliere la forzatura ermeneutica sottesa alla prima parte della doglianza in esame, che estende infondatamente all'intero impianto della regolamentazione collettiva la portata, in realtà ridotta e derogatoria, della clausola di cui al 3 comma, destinata a influenzare soltanto la modalità attuativa del diritto alla mensa, inteso come frequentazione di un
8 locale ad hoc per il tempo necessario a consumare un pasto, ed esclusivamente nell'eventualità di un impegno lavorativo incompatibile;
B) in conformità all'abitudine sociale e alle normali esigenze di vita, inducono a considerare congrua e condivisibile la fascia oraria, tra le ore 12,00 e le ore 16,00, individuata dal
Tribunale del lavoro di Bari, in difetto di altre specificazioni desumibili dalla disciplina della mensa, per ancorare e per calcolare il risarcimento riconosciuto ai lavoratori.
Sub A, con la consapevolezza che l'odierna pronuncia si discosta dal decisum di App. Bari n. 2007 del 23.6.2015 (richiamata dalla soc. C.), orientata a ritenere, invece, che il diritto alla mensa compete esclusivamente "laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario".
Sub B, con la precisazione che il motivo di appello, nella parte in cui pone la questione dello svolgimento della prestazione lavorativa soltanto in parte nelle ore comprese nella fascia 12,00 - 16,00, investe una componente della fattispecie che il primo giudice ha ritenuto di inserire in funzione limitativa del risarcimento accordato ai lavoratori, mentre la fonte collettiva tace al riguardo, contenendo esclusivamente la clausola - più ampia - secondo cui "non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio>>.
Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23255/2023 ha rimarcato che: “il diritto alla mensa discende direttamente dalla disciplina di fonte collettiva come componente naturale e stabile dello statuto legale del rapporto, con l'unica condizione oggettiva del numero di dipendenti previsto, rimanendo le particolari articolazioni di orario collegate solo alle eventuali modalità sostitutive”.
Allo stesso modo con la pronuncia n. 8470/2023, la Corte di
Cassazione ha evidenziato “va escluso che le particolari
9 articolazioni orarie condizionino l'attuazione della disciplina, incidendo esse soltanto sulle modalità di soddisfacimento del diritto dei lavoratori”, precisando che per la sussistenza del diritto alla mensa o alla fruizione delle modalità sostitutive è sufficiente che il lavoratore osservi un orario di lavoro di “almeno sei ore”.
Aderendo agli approdi giurisprudenziali formatisi in subiecta materia, all'esito dell'udienza del 04.07.2024 il Giudicante ha ordinato il deposito, ad opera della resistente, della stampa mensile dei fogli timbrature riguardanti il ricorrente nonché il conteggio, a carico di entrambe le parti, dell'ammontare del dovuto moltiplicando € 4,13 (pari al valore del buono pasto negli anni dedotti) per ogni giorno di effettiva presenza nel periodo di riferimento in cui il lavoratore ha prestato effettivo servizio per turni giornalieri eccedenti le 6 ore.
In ottemperanza a tale ordinanza il ricorrente ha depositato il conteggio spettante moltiplicando € 4,13 per ogni giorno di effettiva presenza in cui il ricorrente nel periodo 01.01.2015 al
31.01.2023 ha prestato servizio con turni giornalieri eccedenti le
6 ore, per un totale complessivo di € 6.715,38.
Nello specifico, per il periodo 01.01.2015-10.09.2018 (per cui la società non ha depositato i fogli timbrature) l'istante si è avvalso dei dati dichiarati dalla in sede di redazione delle buste CP_1
paga, che risultano versate in atti;
per il periodo 11.09.2018-
31.01.2023 (data di cessazione del rapporto di lavoro) ha utilizzato i dati riportati nelle stampe dei fogli timbrature prodotti dalla convenuta.
Dalla ricostruzione effettuata, pertanto, discende l'accoglimento del ricorso proposto, con riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno da mancata fruizione della mensa e/o modalità sostitutive, quantificato in € 6.715,38, come da
10 conteggio versato dal ricorrente, che si condivide essendo scevro da errori e da specifica ed adeguata contestazione da parte resistente.
In merito all'eccezione di prescrizione del diritto formulata da parte resistente, il Giudicante ne rileva l'infondatezza, atteso che il diritto al buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva, finalizzato a tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori. Di conseguenza, le pretese relative ai buoni pasto soggiacciono al termine di prescrizione decennale per le pretese risarcitorie connesse alla tutela della salute del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 (in tal senso anche Cass. Civ., sez. Lavoro, n. 20250/2024).
Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti.
Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-
11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II,
07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti, attesa la natura, l'opinabilità e la novità delle questioni trattate.
11 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
6.715,38, oltre accessori come per legge, per i titoli di cui al ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 06.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
12
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.03.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
6855/2023 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Sisto
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Augusto e Antonello V.
Daprile
RESISTENTE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12.06.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta, eccependo la nullità del ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette che di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1
segnatamente presso la MA DE IT (sita in alla Via CP_1
Samuel Friedrerich Hahmemann 10), dal 01.07.2000 al
31.01.2023, data del collocamento in quiescenza, come ausiliario
2 specializzato, inquadrato da ultimo al livello A3; di aver osservato i seguenti orari di lavoro, per sei giorni a settimana, in tre turni avvicendanti: dalle 7,00 alle 14,00 oppure dalle 14,00 alle 21,00 o
(solo quattro volte al mese) dalle 21,00 alle 07,00; si duole della mancata istituzione del servizio mensa presso lo struttura ove i dipendenti erano addetti ovvero di una modalità sostitutiva all'esercizio della mensa (es. buono pasto).
In virtù di tanto con il ricorso ha formulato le seguenti conclusioni: “I) dichiari il diritto del ricorrente al risarcimento – a carico della – del danno per Controparte_1
non aver la convenuta, nel periodo 01.01.2015- 31.01.2023, istituito il servizio di mensa presso la MA DE IT e per non aver garantito nel medesimo periodo al ricorrente l'esercizio della mensa con modalità sostitutive, quali buoni pasto o cestino da consumarsi in luogo idoneo;
II) condanni conseguentemente la società convenuta, ut sopra, in persona del legale rappresentante
p.t., a corrispondere al ricorrente tale risarcimento del danno – a far data dal primo gennaio
2015 o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia – da quantificarsi in separata sede o mediante CTU contabile nel corso del giudizio, oltre ai relativi interessi legali fino al soddisfo;
III) condanni infine la società convenuta, ut sopra, al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di avvocato (oltre a rimborso forfettario ed accessori come per legge), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore), che si dichiara anticipatario”.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare occorre soffermarsi a considerare la disciplina prevista dal Controparte_2
segnatamente dall'art. 68, rubricato “Vitto e Alloggio”,
[...]
laddove prevede: “Qualora usufruisca dell'alloggio fornito dalla
3 struttura, il dipendente è tenuto a un contributo di euro 46,48 mensili;
qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari ad € 1,55 per ogni pasto.
È fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive
(quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono provvedere indennità monetizzabile. Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro”.
In merito all'interpretazione di tali disposizioni è intervenuta la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 8470/2023 (cfr. doc. n. 5, indice del ricorrente), con cui, confermando la sentenza di primo e secondo grado, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad alcuni dipendenti della per mancata CP_1
istituzione del servizio mensa o di modalità alternativa, così statuendo: “La Corte di merito ha affermato: - che detta normativa configura un obbligo per le strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
- che prevede, poi la possibilità, per il datore di lavoro in ipotesi di servizi con particolari articolazioni orarie, di garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive;
- che va escluso che le particolari articolazioni orarie condizionino l'attuazione della disciplina, incidendo esse soltanto sulle modalità di soddisfacimento del diritto dei lavoratori;
14. La Corte barese ha dunque ravvisato una posizione soggettiva dei dipendenti di strutture cui si applica l'art. 68 CCNL cit.
4 direttamente tutelata dal contratto collettivo ed immanente al rapporto di lavoro subordinato, con la possibilità di connotazioni concretamente diverse in caso di ricorrenza di particolari situazioni che non permettano al prestatore di interrompere il servizio per recarsi a mensa;
ha anche escluso che sia necessaria una richiesta di adempimento datoriale, in quanto il diritto alla mensa discende direttamente dalla disciplina di fonte collettiva come componente naturale e stabile dello statuto legale del rapporto di lavoro, con
l'unica condizione oggettiva del numero di dipendenti previsto, rimanendo le particolari articolazioni di orario collegate solo alle eventuali modalità sostitutive;
15. si tratta di interpretazione coerente con quanto affermato da questa Corte nel settore della sanità pubblica (indubbiamente affine, soprattutto con riferimento all'articolazione dei servizi su turni e sul diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto), ossia che l'attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass.
5547/2021).
Si è, infatti, chiarito che il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa, che l'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce che il lavoratore
5 deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, al fine del recupero delle energie psico – fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, che le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che non è rilevante la circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa (Cass. n. 32113/2022) […] 19. Nei gradi di merito è stato accertato l'inadempimento in toto dell'obbligo della società di fornire il servizio mensa (o modalità sostitutive)”. Tanto è stato rimarcato anche con successiva pronuncia n. 23255 del
31.07.2023
Ciò posto, occorre indagare nel caso di specie se ricorrano i tre presupposti di cui all'art. 68 del CCNL di riferimento.
In merito alla circostanza che l'attività lavorativa del ricorrente sia stata svolta dall'istante in una struttura sanitaria, segnatamente la MA DE IT, con più di 160 dipendenti risulta incontestata tra le parti, stante l'avvenuto accorpamento in tale struttura di tutte le attività lavorative della società CP_1
come si evince dalla combinata disamina della visura camerale
(doc. n. 2, fascicolo parte resistente), della deliberazione della
G.R. n. 70 del 03.02.2015 nonché dell'autorizzazione all'esercizio e dall'accreditamento istituzionale di cui all'atto dirigenziale regionale del 07.03.2016 (cfr. doc. nn. 6 e 7, fascicolo parte ricorrente).
Risulta altresì pacifica la circostanza circa la mancata istituzione del servizio mensa da parte della resistente, che tra l'altro non ha fornito prova di aver garantito modalità sostitutive (buono pasto o cestino).
6 Pertanto, occorre indagare sull'ultimo requisito desumibile dall'art. 68 CCNL di riferimento, vale a dire l'effettuazione di un orario di lavoro caratterizzato da “particolari articolazioni”.
La società sostiene che l'istituto disciplinato al predetto CP_1
art. 68 mirerebbe a coordinare la necessità di continuità del servizio di assistenza sanitaria con la possibilità di fruizione dei pasti da parte del dipendente, ove il suo orario sia modulato con
“particolari articolazioni”, che non gli consentano di rientrare a casa per consumare il pasto, imponendogli di sostenerlo aliunde ed a proprie spese. Soggiunge che nel caso di specie l'orario di lavoro ordinario svolto dal ricorrente non realizzerebbe una particolare articolazione che legittimi l'operatività dell'istituto né nella forma diretta, né in quella sostitutiva poiché è continuativo e, una volta terminato, il dipendente non sarebbe tenuto ad osservare nessuna regola per la consumazione del pasto. Sicchè,
a dire di parte resistente, l'operatività della clausola in esame presupporrebbe un'articolazione con orario c.d. spezzato ovvero con sosta e ripresa per il completamento dell'orario.
Tuttavia, il Giudicante ritiene non condivisibile la prospettazione or ora riferita anche alla luce di quanto argomentato dalla Corte
d'Appello di Bari, con la pronuncia n. 615 del 14.03.2019, laddove ha statuito:<<La menzionata fonte collettiva 2002 - 2005,
"per il personale dipendente dalle strutture sanitarie associate", all'art. 68, 2 co., configura, come primo enunciato e senz'altro,
l'"obbligo" delle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti"
(circostanza pacifica nel caso della casa di cura " , gestita Pt_2
dalla soc. C.) "di istituire il servizio di mensa". L'unica eccezione, contemplata contestualmente, riguarda la salvezza delle "situazioni già esistenti" e tale deroga non assume rilievo nella presente controversia (aspetto anch'esso pacifico).
7 E' il comma successivo, il 3, che contiene la dicitura riferita all' ipotesi di "servizi" che "prevedano particolari articolazioni di orario", ricorrendo le quali il datore di lavoro deve provvedere "a garantire
l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.)".
Il significato piano del complessivo enunciato normativo, secondo le regole dell'ermeneutica contrattuale, è che la componente delle
"particolari articolazioni di orario" non condiziona in toto
l'attuazione della disciplina in materia di mensa, ma, ove sia ravvisabile in concreto, può avere incidenza soltanto sulla modalità di soddisfacimento del diritto dei lavoratori.
In altre parole, la posizione soggettiva dei dipendenti, avente come oggetto la mensa, matura ed è tutelata in ogni caso, divenendo per tal via immanente al rapporto di lavoro subordinato, mentre possono differire le forme dell'adempimento datoriale, qualora (e soltanto nei casi in cui) il servizio risulti connotato in concreto da caratteristiche che non permettono al prestatore di interromperlo per recarsi a mensa.
La difesa degli appellati distingue bene tra "una disposizione principale" e "una disposizione secondaria", evidenziando che le
"particolari articolazioni di orario" costituiscono condizioni lavorative "non meglio precisate dalle parti sociali", "ma" comunque
" implicanti ... una protrazione dell'orario lavorativo durante tempi fisiologicamente destinati ai pasti".
Queste considerazioni: A) consentono di cogliere la forzatura ermeneutica sottesa alla prima parte della doglianza in esame, che estende infondatamente all'intero impianto della regolamentazione collettiva la portata, in realtà ridotta e derogatoria, della clausola di cui al 3 comma, destinata a influenzare soltanto la modalità attuativa del diritto alla mensa, inteso come frequentazione di un
8 locale ad hoc per il tempo necessario a consumare un pasto, ed esclusivamente nell'eventualità di un impegno lavorativo incompatibile;
B) in conformità all'abitudine sociale e alle normali esigenze di vita, inducono a considerare congrua e condivisibile la fascia oraria, tra le ore 12,00 e le ore 16,00, individuata dal
Tribunale del lavoro di Bari, in difetto di altre specificazioni desumibili dalla disciplina della mensa, per ancorare e per calcolare il risarcimento riconosciuto ai lavoratori.
Sub A, con la consapevolezza che l'odierna pronuncia si discosta dal decisum di App. Bari n. 2007 del 23.6.2015 (richiamata dalla soc. C.), orientata a ritenere, invece, che il diritto alla mensa compete esclusivamente "laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario".
Sub B, con la precisazione che il motivo di appello, nella parte in cui pone la questione dello svolgimento della prestazione lavorativa soltanto in parte nelle ore comprese nella fascia 12,00 - 16,00, investe una componente della fattispecie che il primo giudice ha ritenuto di inserire in funzione limitativa del risarcimento accordato ai lavoratori, mentre la fonte collettiva tace al riguardo, contenendo esclusivamente la clausola - più ampia - secondo cui "non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio>>.
Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23255/2023 ha rimarcato che: “il diritto alla mensa discende direttamente dalla disciplina di fonte collettiva come componente naturale e stabile dello statuto legale del rapporto, con l'unica condizione oggettiva del numero di dipendenti previsto, rimanendo le particolari articolazioni di orario collegate solo alle eventuali modalità sostitutive”.
Allo stesso modo con la pronuncia n. 8470/2023, la Corte di
Cassazione ha evidenziato “va escluso che le particolari
9 articolazioni orarie condizionino l'attuazione della disciplina, incidendo esse soltanto sulle modalità di soddisfacimento del diritto dei lavoratori”, precisando che per la sussistenza del diritto alla mensa o alla fruizione delle modalità sostitutive è sufficiente che il lavoratore osservi un orario di lavoro di “almeno sei ore”.
Aderendo agli approdi giurisprudenziali formatisi in subiecta materia, all'esito dell'udienza del 04.07.2024 il Giudicante ha ordinato il deposito, ad opera della resistente, della stampa mensile dei fogli timbrature riguardanti il ricorrente nonché il conteggio, a carico di entrambe le parti, dell'ammontare del dovuto moltiplicando € 4,13 (pari al valore del buono pasto negli anni dedotti) per ogni giorno di effettiva presenza nel periodo di riferimento in cui il lavoratore ha prestato effettivo servizio per turni giornalieri eccedenti le 6 ore.
In ottemperanza a tale ordinanza il ricorrente ha depositato il conteggio spettante moltiplicando € 4,13 per ogni giorno di effettiva presenza in cui il ricorrente nel periodo 01.01.2015 al
31.01.2023 ha prestato servizio con turni giornalieri eccedenti le
6 ore, per un totale complessivo di € 6.715,38.
Nello specifico, per il periodo 01.01.2015-10.09.2018 (per cui la società non ha depositato i fogli timbrature) l'istante si è avvalso dei dati dichiarati dalla in sede di redazione delle buste CP_1
paga, che risultano versate in atti;
per il periodo 11.09.2018-
31.01.2023 (data di cessazione del rapporto di lavoro) ha utilizzato i dati riportati nelle stampe dei fogli timbrature prodotti dalla convenuta.
Dalla ricostruzione effettuata, pertanto, discende l'accoglimento del ricorso proposto, con riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno da mancata fruizione della mensa e/o modalità sostitutive, quantificato in € 6.715,38, come da
10 conteggio versato dal ricorrente, che si condivide essendo scevro da errori e da specifica ed adeguata contestazione da parte resistente.
In merito all'eccezione di prescrizione del diritto formulata da parte resistente, il Giudicante ne rileva l'infondatezza, atteso che il diritto al buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva, finalizzato a tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori. Di conseguenza, le pretese relative ai buoni pasto soggiacciono al termine di prescrizione decennale per le pretese risarcitorie connesse alla tutela della salute del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 (in tal senso anche Cass. Civ., sez. Lavoro, n. 20250/2024).
Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti.
Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-
11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II,
07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti, attesa la natura, l'opinabilità e la novità delle questioni trattate.
11 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
6.715,38, oltre accessori come per legge, per i titoli di cui al ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 06.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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