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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ES AN, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1639/2019 depositato il 15/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3058/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 18/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno compare per l'appellante ritualmente avvisato. Il rappresentante dell'AdE si riporta alla istanza di estinzione depositata nel PTT
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE R.G. Ricorsi n. 1639 / 2019 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla CTP di Brindisi n. 344/2018, in data 27.02.2018 Ricorrente_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TVM010402596/2017, notificato
dalla Agenzia delle Entrate di Lecce, in relazione alla Dichiarazione dei Redditi per omesse
II.DD. ed IVA per l'anno 2012.
Il ricorrente contestava
- inammissibilità della costituzione telematica dell'Agenzia delle Entrate, in violazione dell'art.10, co.3, D.M. 123/2013; riteneva la mancata valutazione e possibile conciliazione come da documentazione presentata al contraddittorio prima dell'emissione dell'atto in esame.
Resisteva l'Amministrazione finanziaria, costituiva in giudizio in via telematica in data 16.4.2018, di esponendo analiticamente ai motivi di ricorso, del quale chiedeva il rigetto
Con sentenza n 3058/2018, depositata in data 18.10.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, ritenuto, nel caso di specie, che il contribuente ha omesso di fornire adeguate giustificazioni, anche successivamente all'accertamento che tale prolungato ritardo alla richiesta formulatagli col questionario, e l'aver depositato solo, in fase di contenzioso giurisdizionale fatture ed altra documentazione soggiace alla preclusione di cui all'art.32, co.3, Dpr 602 del 1973, con conseguente legittimità della rettifica del reddito d'impresa in applicazione dell'art.39, co.2, lettera d bis, DPR 600/1973 . Che le sanzioni sono dovute, ove l'esimente della buona fede, rileva, invece, solo se l'errore sia inevitabile, occorrendo che l'ignoranza dei presupposti dell'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. 10607/03, in tema d'importazione di valuta). la prova liberatoria avrebbe dovuto esser fornita dal contribuente stesso. con condanna alle spese. Avverso detta sentenza in data 15.05.2029, ha proposto appello ricorrente Ricorrente_1 , per i motivi indicati nel ricorso, ai quali si fa pedissequo riferimento e che saranno trattati nella parte motiva.
Il ricorrente versa in atti in data 15.10,2023 la domanda di definizione agevolata, ex lege n.197/2022, il relazione all'avviso di accertamento impugnato n. TVM010402596 – annualità 2012. di aver pagato anche in tale data la prima rata ( doc. all. in atti). Che pertanto ricorre la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 21.11.2025, chiedono le parti, l'estinzione del processo per avvenuta definizione agevolata, di cui la cessata materia del contendere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 48 e dell'articolo 46, D. Lgs. n. 546/92; con compensazione delle spese tra le parti.
La Corte si ritira in camera di Consiglio e decide la causa sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la Corte preso atto, che a seguito della definizione agevolata ex lege 197/2022, che il ricorrente ha regolarmente versato le rate, come da rateizzazione, le parti Agenzia delle Entrate e Ricorrente_1, chiedono la declaratoria di estinzione del processo, per cessazione della materia del contendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D. Lgv. 31 dicembre 1992 n. 546, con compensazione delle spese di lite;
che, pertanto, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione della causa.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, visto l'esito della lite, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle stesse, del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sez. 24 di Lecce, , definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Ricorrente_1 , nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, avverso la sentenza n 3058/2018, depositata in data 18.10.2018 dalla C.T.P. Lecce così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa interamente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Lecce, Addì 21.11 2024.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ES AN, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1639/2019 depositato il 15/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3058/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 18/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010402596/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno compare per l'appellante ritualmente avvisato. Il rappresentante dell'AdE si riporta alla istanza di estinzione depositata nel PTT
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE R.G. Ricorsi n. 1639 / 2019 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla CTP di Brindisi n. 344/2018, in data 27.02.2018 Ricorrente_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TVM010402596/2017, notificato
dalla Agenzia delle Entrate di Lecce, in relazione alla Dichiarazione dei Redditi per omesse
II.DD. ed IVA per l'anno 2012.
Il ricorrente contestava
- inammissibilità della costituzione telematica dell'Agenzia delle Entrate, in violazione dell'art.10, co.3, D.M. 123/2013; riteneva la mancata valutazione e possibile conciliazione come da documentazione presentata al contraddittorio prima dell'emissione dell'atto in esame.
Resisteva l'Amministrazione finanziaria, costituiva in giudizio in via telematica in data 16.4.2018, di esponendo analiticamente ai motivi di ricorso, del quale chiedeva il rigetto
Con sentenza n 3058/2018, depositata in data 18.10.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, ritenuto, nel caso di specie, che il contribuente ha omesso di fornire adeguate giustificazioni, anche successivamente all'accertamento che tale prolungato ritardo alla richiesta formulatagli col questionario, e l'aver depositato solo, in fase di contenzioso giurisdizionale fatture ed altra documentazione soggiace alla preclusione di cui all'art.32, co.3, Dpr 602 del 1973, con conseguente legittimità della rettifica del reddito d'impresa in applicazione dell'art.39, co.2, lettera d bis, DPR 600/1973 . Che le sanzioni sono dovute, ove l'esimente della buona fede, rileva, invece, solo se l'errore sia inevitabile, occorrendo che l'ignoranza dei presupposti dell'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. 10607/03, in tema d'importazione di valuta). la prova liberatoria avrebbe dovuto esser fornita dal contribuente stesso. con condanna alle spese. Avverso detta sentenza in data 15.05.2029, ha proposto appello ricorrente Ricorrente_1 , per i motivi indicati nel ricorso, ai quali si fa pedissequo riferimento e che saranno trattati nella parte motiva.
Il ricorrente versa in atti in data 15.10,2023 la domanda di definizione agevolata, ex lege n.197/2022, il relazione all'avviso di accertamento impugnato n. TVM010402596 – annualità 2012. di aver pagato anche in tale data la prima rata ( doc. all. in atti). Che pertanto ricorre la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 21.11.2025, chiedono le parti, l'estinzione del processo per avvenuta definizione agevolata, di cui la cessata materia del contendere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 48 e dell'articolo 46, D. Lgs. n. 546/92; con compensazione delle spese tra le parti.
La Corte si ritira in camera di Consiglio e decide la causa sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la Corte preso atto, che a seguito della definizione agevolata ex lege 197/2022, che il ricorrente ha regolarmente versato le rate, come da rateizzazione, le parti Agenzia delle Entrate e Ricorrente_1, chiedono la declaratoria di estinzione del processo, per cessazione della materia del contendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D. Lgv. 31 dicembre 1992 n. 546, con compensazione delle spese di lite;
che, pertanto, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione della causa.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, visto l'esito della lite, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle stesse, del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sez. 24 di Lecce, , definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Ricorrente_1 , nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, avverso la sentenza n 3058/2018, depositata in data 18.10.2018 dalla C.T.P. Lecce così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa interamente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Lecce, Addì 21.11 2024.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini