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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 483/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 06/03/2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, alle ore 14:50 nessuno è comparso.
Il Giudice, letto l'art. 348, co. 2, ultimo periodo, e co. 3, c.p.c., provvede con la sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 06/03/2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bonaparte Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
e
P.I.: Controparte_1 P.IVA_2
appellata contumace nonché nei confronti di
( ) e CP_2 C.F._1 Controparte_3
( ) C.F._2
appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1005/2023 del Giudice di Pace di Locri – solo danni a cose;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato ad via pec in data 3.05.2024 ed a Controparte_1
e mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento CP_2 Controparte_3 spedito, rispettivamente, l'8.05.2024 (la cui notifica si è perfezionata il 10.05.2024) e il 10.05.2024
(la cui notifica si è perfezionata il 21.05.2024), la società in persona del legale Parte_1
2 rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 1005/2023 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 30.11.2023, non notificata, con cui è stata accolta solo in parte la sua domanda volta ad ottenere la condanna delle controparti in solido al pagamento della somma di € 3.474,80, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura di sua proprietà a causa di un sinistro stradale.
A supporto dell'esperita impugnazione, l'odierna parte appellante - in relazione al giudizio di primo grado - esponeva: che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio le controparti per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Fiat 500 tg HAGL1998, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data
17.09.2019, alle ore 22:40 circa, nel Comune di Ardore (RC), nei pressi della;
che, Parte_2 nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura Fiat Panda tg BE295TJ - di proprietà di e condotta nell'occorso da - transitava nella località del Controparte_3 CP_2 Pt_2
Comune di Ardore (RC), con direzione di marcia RC-CZ allorquando, giunta in prossimità dell'incrocio ove vi è la Carrozzeria Filastro, non si arrestava al segnale di 'stop' ivi presente, andando ad urtare sulla fiancata posteriore destra il veicolo Fiat 500 tg HAGL1998, condotta nell'occorso da , che transitava nella medesima località, con direzione monti-mare; Persona_1 che il conducente della Fiat 500, tentando di evitare l'impatto, sterzava verso sinistra ed andava a sbattere contro una Jaguar tg BR239CH, regolarmente parcheggiata dinanzi alla Carrozzeria
Filastro; che, a seguito dell'urto, la Fiat 500 riportava danni per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di € 3.474,80; che i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della lite si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Pertanto, la aveva adito il Giudice di Pace chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto dell'attore sig. di Parte_3
rappresentante pro tempore della società ad essere risarcito di tutti i danni subiti Parte_1 nell'incidente occorso il 17/09/2019 ed in conseguenza di ciò condannare il sig. , Controparte_3 quale proprietario e, quale conducente dell'autovettura Fiat Panda Tg.BE259TJ, in CP_2 solido con la CO , al pagamento in favore dell'attore sig. Controparte_1 [...] della somma di € 3.474,80 per il risarcimento dei danni da lui patiti nel Parte_3
sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire, da contenersi comunque nei limiti di competenza per valore del giudice adito”, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
3 Con comparsa depositata in data 27.11.2020 si è costituita innanzi al primo giudice la società
[...]
contestando le avverse pretese sia in fatto sia in diritto, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, rigettare la domanda proposta dalla , perché del tutto infondata e non provata, sia in fatto che in diritto;
con Parte_1 favore delle spese e delle competenze e con condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art.
96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per l'evidente temerarietà della lite;
2) in via estremamente gradata, accertare il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro de quo e liquidare, proporzionalmente, il danno nella giusta, reale e provata misura;
3) sempre, col favore delle spese e delle competenze, con iva, cpa e rimborso forfetario”.
e , benché regolarmente citati, non si costituivano innanzi al CP_2 Controparte_3
primo Giudice.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale;
veniva altresì disposta c.t.u., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'impugnata sentenza, previa declaratoria di contumacia dei convenuti, il giudice di prime cure provvedeva come di seguito: “1) Accoglie la domanda per quanto di ragione;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società attrice -a titolo di risarcimento danni- della somma di € 1.884,80 oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3)
Condanna i convenuti in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 165,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario cpa ed IV, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Pone a carico dei convenuti, in solido, il pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato decreto”.
Con il proposto gravame, l'appellante ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che “il risarcimento che può essere riconosciuto alla società attrice è limitato agli importi presenti nelle due fatture allegate al fascicolo di parte, ritenuti congrui dal consulente d'ufficio, e complessivamente pari ad € 1.884,80. Nessun'altra somma è liquidabile in assenza di documenti fiscali che ne certifichino l'esborso e non avendo il ctu potuto visionare il veicolo incidentato”, formulando il seguente motivo di appello: “erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudicante di prime cure si è discostato dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU”.
In particolare, l'appellante ha osservato che la sentenza gravata, pur accogliendo in parte la domanda attorea, avrebbe dovuto essere parzialmente riformata “nella misura in cui il Giudicante di prime cure, ha ritenuto che il risarcimento che può essere riconosciuto alla società attrice è limitato agli importi presenti nelle due fatture allegate al fascicolo di parte, ritenuti congrui dal consulente d'ufficio, e complessivamente pari ad € 1.884,80”, evidenziando invece che le fatture
4 presenti in detto fascicolo fossero tre: “1) Fattura n. 5089 del 21.10.2019 rilasciata da Ricambi &
Co. dell'importo di € 1.774,80 relativa ai ricambi;
2) Fattura n. 1/2020 rilasciata da CP_4 dell'importo di € 100,00 relativa alla manodopera di smontaggio e rimontaggio di n. 1 assale della culla motore e braccio oscillante;
3) Fattura n. 2 del 04.06.2020 rilasciata da
[...]
dell'importo di € 1.600,00 relativa alla sostituzione dei ricambi e verniciatura”. Controparte_5
Pertanto, ha ribadito la necessità di una riforma della sentenza “nel senso del riconoscimento a parte appellante dei costi pari ad € 1.600,00 relativi ai lavori eseguiti dalla Carrozzeria Filastro, così come riconosciuti dalla Ctu Tecnica”, anche eventualmente previa riconvocazione del c.t.u.
“affinché chiarisca l'ammontare degli importi relativo alla riparazione del veicolo”.
Instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale, accogliere per
i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
1005/2023 emessa dal Giudice di Pace di Locri, Avv. Capogreco, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1410/2020, depositata in cancelleria in data il 29.11.2023: 2) Accertare e dichiarare il diritto della società (P.IV ) in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
ad ottenere il risarcimento per l'importo residuo di €. 1.600,00”, il tutto Parte_3
con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto del 14.11.2024, ritualmente comunicato all'appellante, la prima udienza è stata differita al 20.02.2025, non risultando ancora acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio;
all'udienza del 20.02.2025 nessuno è comparso ed è stato disposto il rinvio ex art. 348 c.p.c. all'odierna udienza in cui l'appellante, unica parte costituita, non è comparsa.
Così riassunti i termini della controversia, l'appello proposto va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Dagli atti, infatti, risulta che l'appellante, pur essendosi costituito, non è comparso all'udienza di prima comparizione, né tampoco all'odierna udienza, fissata ai sensi del richiamato art. 348 co. 2
c.p.c. e ritualmente comunicatagli dalla Cancelleria.
Giova in punto di diritto considerare che l'art. 359 c.p.c. rinvia alle “norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”: ne deriva, alla luce di detta disposizione, l'inapplicabilità degli artt. 181 e 309 c.p.c. per l'ipotesi di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successivamente fissata, con conseguente pronuncia di improcedibilità e non di estinzione del processo (nello stesso senso cfr. Tribunale Napoli, Sez. X, n. 1905/2025).
Ed invero, l'art. 348 c.p.c. si riferisce espressamente all'ipotesi di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successivamente fissata, a prescindere dalla posizione
5 assunta dall'appellato; detta norma è coerente con le caratteristiche dell'appello, quale mezzo di impugnazione avverso un provvedimento destinato a diventare definitivo per l'inerzia dell'unica parte interessata a coltivarlo, mentre l'art. 181 c.p.c. disciplina una situazione diversa, in cui ciascuna delle parti - in assenza di una pregressa sentenza - potrebbe avere interesse a proseguire il giudizio per ottenere una pronuncia che disciplini il rapporto. È pertanto giustificato il diverso peso attribuito all'inerzia delle parti e quindi la rilevanza, ai fini della pronuncia di improcedibilità, della sola mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, a prescindere dalla posizione dell'appellato (cfr. Tribunale Napoli, Sez. X, n. 1905/2025, cit., che in motivazione ha poi affermato che: “Tale interpretazione letterale e sistematica risulta coerente con la pronuncia con cui la Corte Costituzionale (30.5.2016, n.120) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), questione sollevata dalla Corte d'Appello di Firenze ritenendo in particolare tale previsione fonte di “un'irragionevole disparità di trattamento -in violazione dell'art. 3 Cost. -rispetto alla fattispecie della cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., operanti anche nel giudizio d'appello nel caso di mancata comparizione a due udienze consecutive, ipotesi in cui la norma censurata non troverebbe applicazione nonostante il potenziale aggravio di lavoro ove la mancata comparizione sopravvenisse in un'udienza successiva alla prima, eventualmente dopo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria”. Ebbene, la Consulta ha ritenuto infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., sottolineando che il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell'appello, essendo previsto per le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante, rientrando in tale categoria l'improcedibilità comminata dall'art. 348, 2° comma c.p.c. e non anche
l'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo. Inoltre, la ratio di tale norma, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13636/15 e Cass.
n. 19464/14), è quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, ratio non ravvisabile nella fattispecie di cui all'art. 181 c.p.c. …”).
Pertanto, in virtù del disposto dell'art. 348, co. 3, c.p.c., l'appello proposto deve dichiararsi, anche d'ufficio, improcedibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non essendosi costituite le parti appellate.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 1005/2023 del Giudice di
Pace di Locri;
- nulla dispone sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Locri, il 06/03/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
È verbale.
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
7
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 06/03/2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, alle ore 14:50 nessuno è comparso.
Il Giudice, letto l'art. 348, co. 2, ultimo periodo, e co. 3, c.p.c., provvede con la sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 06/03/2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bonaparte Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
e
P.I.: Controparte_1 P.IVA_2
appellata contumace nonché nei confronti di
( ) e CP_2 C.F._1 Controparte_3
( ) C.F._2
appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1005/2023 del Giudice di Pace di Locri – solo danni a cose;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato ad via pec in data 3.05.2024 ed a Controparte_1
e mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento CP_2 Controparte_3 spedito, rispettivamente, l'8.05.2024 (la cui notifica si è perfezionata il 10.05.2024) e il 10.05.2024
(la cui notifica si è perfezionata il 21.05.2024), la società in persona del legale Parte_1
2 rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 1005/2023 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 30.11.2023, non notificata, con cui è stata accolta solo in parte la sua domanda volta ad ottenere la condanna delle controparti in solido al pagamento della somma di € 3.474,80, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura di sua proprietà a causa di un sinistro stradale.
A supporto dell'esperita impugnazione, l'odierna parte appellante - in relazione al giudizio di primo grado - esponeva: che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio le controparti per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Fiat 500 tg HAGL1998, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data
17.09.2019, alle ore 22:40 circa, nel Comune di Ardore (RC), nei pressi della;
che, Parte_2 nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura Fiat Panda tg BE295TJ - di proprietà di e condotta nell'occorso da - transitava nella località del Controparte_3 CP_2 Pt_2
Comune di Ardore (RC), con direzione di marcia RC-CZ allorquando, giunta in prossimità dell'incrocio ove vi è la Carrozzeria Filastro, non si arrestava al segnale di 'stop' ivi presente, andando ad urtare sulla fiancata posteriore destra il veicolo Fiat 500 tg HAGL1998, condotta nell'occorso da , che transitava nella medesima località, con direzione monti-mare; Persona_1 che il conducente della Fiat 500, tentando di evitare l'impatto, sterzava verso sinistra ed andava a sbattere contro una Jaguar tg BR239CH, regolarmente parcheggiata dinanzi alla Carrozzeria
Filastro; che, a seguito dell'urto, la Fiat 500 riportava danni per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di € 3.474,80; che i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della lite si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Pertanto, la aveva adito il Giudice di Pace chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto dell'attore sig. di Parte_3
rappresentante pro tempore della società ad essere risarcito di tutti i danni subiti Parte_1 nell'incidente occorso il 17/09/2019 ed in conseguenza di ciò condannare il sig. , Controparte_3 quale proprietario e, quale conducente dell'autovettura Fiat Panda Tg.BE259TJ, in CP_2 solido con la CO , al pagamento in favore dell'attore sig. Controparte_1 [...] della somma di € 3.474,80 per il risarcimento dei danni da lui patiti nel Parte_3
sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire, da contenersi comunque nei limiti di competenza per valore del giudice adito”, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
3 Con comparsa depositata in data 27.11.2020 si è costituita innanzi al primo giudice la società
[...]
contestando le avverse pretese sia in fatto sia in diritto, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, rigettare la domanda proposta dalla , perché del tutto infondata e non provata, sia in fatto che in diritto;
con Parte_1 favore delle spese e delle competenze e con condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art.
96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per l'evidente temerarietà della lite;
2) in via estremamente gradata, accertare il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro de quo e liquidare, proporzionalmente, il danno nella giusta, reale e provata misura;
3) sempre, col favore delle spese e delle competenze, con iva, cpa e rimborso forfetario”.
e , benché regolarmente citati, non si costituivano innanzi al CP_2 Controparte_3
primo Giudice.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale;
veniva altresì disposta c.t.u., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'impugnata sentenza, previa declaratoria di contumacia dei convenuti, il giudice di prime cure provvedeva come di seguito: “1) Accoglie la domanda per quanto di ragione;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società attrice -a titolo di risarcimento danni- della somma di € 1.884,80 oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3)
Condanna i convenuti in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 165,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario cpa ed IV, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Pone a carico dei convenuti, in solido, il pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato decreto”.
Con il proposto gravame, l'appellante ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che “il risarcimento che può essere riconosciuto alla società attrice è limitato agli importi presenti nelle due fatture allegate al fascicolo di parte, ritenuti congrui dal consulente d'ufficio, e complessivamente pari ad € 1.884,80. Nessun'altra somma è liquidabile in assenza di documenti fiscali che ne certifichino l'esborso e non avendo il ctu potuto visionare il veicolo incidentato”, formulando il seguente motivo di appello: “erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudicante di prime cure si è discostato dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU”.
In particolare, l'appellante ha osservato che la sentenza gravata, pur accogliendo in parte la domanda attorea, avrebbe dovuto essere parzialmente riformata “nella misura in cui il Giudicante di prime cure, ha ritenuto che il risarcimento che può essere riconosciuto alla società attrice è limitato agli importi presenti nelle due fatture allegate al fascicolo di parte, ritenuti congrui dal consulente d'ufficio, e complessivamente pari ad € 1.884,80”, evidenziando invece che le fatture
4 presenti in detto fascicolo fossero tre: “1) Fattura n. 5089 del 21.10.2019 rilasciata da Ricambi &
Co. dell'importo di € 1.774,80 relativa ai ricambi;
2) Fattura n. 1/2020 rilasciata da CP_4 dell'importo di € 100,00 relativa alla manodopera di smontaggio e rimontaggio di n. 1 assale della culla motore e braccio oscillante;
3) Fattura n. 2 del 04.06.2020 rilasciata da
[...]
dell'importo di € 1.600,00 relativa alla sostituzione dei ricambi e verniciatura”. Controparte_5
Pertanto, ha ribadito la necessità di una riforma della sentenza “nel senso del riconoscimento a parte appellante dei costi pari ad € 1.600,00 relativi ai lavori eseguiti dalla Carrozzeria Filastro, così come riconosciuti dalla Ctu Tecnica”, anche eventualmente previa riconvocazione del c.t.u.
“affinché chiarisca l'ammontare degli importi relativo alla riparazione del veicolo”.
Instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale, accogliere per
i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
1005/2023 emessa dal Giudice di Pace di Locri, Avv. Capogreco, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1410/2020, depositata in cancelleria in data il 29.11.2023: 2) Accertare e dichiarare il diritto della società (P.IV ) in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
ad ottenere il risarcimento per l'importo residuo di €. 1.600,00”, il tutto Parte_3
con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto del 14.11.2024, ritualmente comunicato all'appellante, la prima udienza è stata differita al 20.02.2025, non risultando ancora acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio;
all'udienza del 20.02.2025 nessuno è comparso ed è stato disposto il rinvio ex art. 348 c.p.c. all'odierna udienza in cui l'appellante, unica parte costituita, non è comparsa.
Così riassunti i termini della controversia, l'appello proposto va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Dagli atti, infatti, risulta che l'appellante, pur essendosi costituito, non è comparso all'udienza di prima comparizione, né tampoco all'odierna udienza, fissata ai sensi del richiamato art. 348 co. 2
c.p.c. e ritualmente comunicatagli dalla Cancelleria.
Giova in punto di diritto considerare che l'art. 359 c.p.c. rinvia alle “norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”: ne deriva, alla luce di detta disposizione, l'inapplicabilità degli artt. 181 e 309 c.p.c. per l'ipotesi di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successivamente fissata, con conseguente pronuncia di improcedibilità e non di estinzione del processo (nello stesso senso cfr. Tribunale Napoli, Sez. X, n. 1905/2025).
Ed invero, l'art. 348 c.p.c. si riferisce espressamente all'ipotesi di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successivamente fissata, a prescindere dalla posizione
5 assunta dall'appellato; detta norma è coerente con le caratteristiche dell'appello, quale mezzo di impugnazione avverso un provvedimento destinato a diventare definitivo per l'inerzia dell'unica parte interessata a coltivarlo, mentre l'art. 181 c.p.c. disciplina una situazione diversa, in cui ciascuna delle parti - in assenza di una pregressa sentenza - potrebbe avere interesse a proseguire il giudizio per ottenere una pronuncia che disciplini il rapporto. È pertanto giustificato il diverso peso attribuito all'inerzia delle parti e quindi la rilevanza, ai fini della pronuncia di improcedibilità, della sola mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, a prescindere dalla posizione dell'appellato (cfr. Tribunale Napoli, Sez. X, n. 1905/2025, cit., che in motivazione ha poi affermato che: “Tale interpretazione letterale e sistematica risulta coerente con la pronuncia con cui la Corte Costituzionale (30.5.2016, n.120) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), questione sollevata dalla Corte d'Appello di Firenze ritenendo in particolare tale previsione fonte di “un'irragionevole disparità di trattamento -in violazione dell'art. 3 Cost. -rispetto alla fattispecie della cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., operanti anche nel giudizio d'appello nel caso di mancata comparizione a due udienze consecutive, ipotesi in cui la norma censurata non troverebbe applicazione nonostante il potenziale aggravio di lavoro ove la mancata comparizione sopravvenisse in un'udienza successiva alla prima, eventualmente dopo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria”. Ebbene, la Consulta ha ritenuto infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., sottolineando che il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell'appello, essendo previsto per le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante, rientrando in tale categoria l'improcedibilità comminata dall'art. 348, 2° comma c.p.c. e non anche
l'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo. Inoltre, la ratio di tale norma, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13636/15 e Cass.
n. 19464/14), è quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, ratio non ravvisabile nella fattispecie di cui all'art. 181 c.p.c. …”).
Pertanto, in virtù del disposto dell'art. 348, co. 3, c.p.c., l'appello proposto deve dichiararsi, anche d'ufficio, improcedibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non essendosi costituite le parti appellate.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 1005/2023 del Giudice di
Pace di Locri;
- nulla dispone sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Locri, il 06/03/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
È verbale.
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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