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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 11249/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Salvatore GIANNATTASIO e Andrea GIANNATTASIO
- Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Convenuto, contumace –
OGGETTO: “CARTA ELETTRONICA EX ART. 1, CO. 121-123, L. N° 107/2015”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024 la parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze del come Controparte_1 docente in base a vari contratti a tempo determinato, nei periodi specificati in ricorso. Deduceva altresì che:
→ per i suddetti periodi non era stata riconosciuta la “CARTA ELETTRONICA
PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, di importo pari ad
€.500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, co. 121-123
– DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre 2016), ai soli docenti di ruolo, con esclusione, quindi, dei docenti assunti a termine;
1 Sentenza R.G. n° 11249/24 → tale disciplina sarebbe discriminatoria per contrasto con il diritto eurounitario, con gli artt. 3 e 35 della Costituzione e con gli artt. 63 e
64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
In conseguenza di ciò ha chiesto di:
➢ accertare e dichiarare il suo asserito diritto all'attribuzione del beneficio economico della “ Parte_2
, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni
[...] scolastici indicati;
➢ per l'effetto, condannare il convenuto all'attribuzione del CP_1 predetto beneficio e all'adozione di ogni consequenziale provvedimento per garantirne l'effettiva fruizione ovvero, in via alternativa o subordinata, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., a pagare in suo favore la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre accessori come per legge e rifusione di spese.
Il MINISTERO convenuto, nonostante rituale notifica del ricorso avvenuta mediante PEC presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
(all'indirizzo: , come idoneamente Email_1 dimostrato dalla parte ricorrente mediante deposito della relativa busta telematica, è rimasto contumace. La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS.
SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
************************
2. Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla (ultima) sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7
AGOSTO 2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ.
VI-LAV. 21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al “
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare Controparte_1 applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme CP_2 anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 Pt_3 Pt_4
N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
[...]
******************
3. Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS.
LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8
MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento 3 Sentenza R.G. n° 11249/24 ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO nella
SENTENZA N° 29961/23, emessa in data 27 ottobre 2023 in esito a rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cpc. (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), con le ulteriori precisazioni derivanti dalla pronuncia della CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA emessa il 3 luglio
2025 nella causa C-268/24.
4. Facendo applicazione alla fattispecie qui in esame dei principî di diritto ivi enunciati, va dunque ritenuta la fondatezza del ricorso, per quanto di ragione, dovendosi precisare che:
✓ la domanda può essere accolta non solo con riferimento agli anni scolastici in cui parte ricorrente ha ricevuto incarichi annuali fino al 31.8
(ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999) ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999), peraltro senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al MINISTERO (come affermato dalla S.C.), bensì anche per gli anni scolastici in cui parte ricorrente ha svolto solo supplenze
c.d. brevi o temporanee (ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n. 124 del
1999), come statuito dalla CGUE;
✓ ed invero, la CGUE, nella sentenza richiamata - con specifico riferimento alla opzione ermeneutica “limitativa” che era stata avallata dalla S.C. - ha dichiarato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR
500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano 4 Sentenza R.G. n° 11249/24 supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva»;
✓ inoltre, la CGUE ha rimarcato, tra l'altro, che:
→ «70. … Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento»;
→ «71. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata»;
→ «73. Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere
l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla Commissione, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie
5 Sentenza R.G. n° 11249/24 in diverse scuole»;
→ «75. Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato»;
✓ ove la parte ricorrente risulti - al momento della presente pronuncia – ancora interna al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze, incaricata di una supplenza o transitata in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, sicché il convenuto dovrà porre in essere ogni consequenziale attività CP_1 per garantire l'effettiva fruizione del beneficio economico mediante accredito su “ , secondo il sistema proprio di essa e con le Parte_2 stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito alla concreta attribuzione, non applicandosi nemmeno il principio delpro rata temporis, poiché «l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato» (come espressamente chiarito dalla CGUE);
✓ ove invece - al momento della presente pronuncia – la parte ricorrente risulti fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), il convenuto dovrà pagare una somma a titolo CP_1 risarcitorio che, sulla base di quanto presuntivamente deducibile alla stregua delle circostanze evidenziate in ricorso (plausibili esborsi per spese di formazione sostenute autonomamente, nonché verosimili perdite di chances formative con conseguente menomazione non
6 Sentenza R.G. n° 11249/24 patrimoniale della professionalità), con valutazione equitativa deve essere liquidata in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per i quali vi è stato inadempimento datoriale, mentre non risulta allegazione né prova specifica di alcun pregiudizio maggiore;
✓ è appena il caso di rilevare che le predette circostanze, dirimenti ai fini della concreta configurabilità dell'obbligo di adempimento in forma specifica ovvero della responsabilità risarcitoria, sono agevolmente riscontrabili in termini di certezza ed inequivocità, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un eventuale nuovo giudizio di cognizione (essendo in casi siffatti ammissibile, in base al principio di economia processuale, finanche una condanna condizionata ad un evento futuro ed incerto: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 1° FEBBRAIO
2002 N° 1322, CASS. SEZ. III, 12 OTTOBRE 2010 N° 21013, CASS. SEZ. III, 6
OTTOBRE 2015 N° 19895 e CASS. SEZ. I, 13 APRILE 2022 N° 11962);
✓ ai fini del computo del termine prescrizionale quinquennale applicabile ex art. 2948 n. 4 cod. civ., relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, occorre considerare, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno (posto che la pretesa si fonda su un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'ALLEGATO all'ACCORDO QUADRO, sicché il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa) e cioè, salvo che l'assunzione sia avvenuta in data successiva:
• per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della – l'importo sarebbe stato erogato entro Pt_2 il mese di ottobre 2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
• per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre
2016;
7 Sentenza R.G. n° 11249/24 • a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5, D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno;
✓ ai fini del computo del termine prescrizionale decennale (stante la natura contrattuale della responsabilità per mancata attribuzione della
CARTA , relativo all'eventuale azione risarcitoria esperibile Pt_2 dai docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze (comunque tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente: cfr. CASS. 30 APRILE 2021, N.
11438 e CASS. 18 GENNAIO 2002, N. 552), il dies a quo decorrerebbe dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico (dovendosi nondimeno precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro può essere richiesto, perché l'estinzione del diritto, verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento).
Ovviamente, nel presente giudizio, attesa la contumacia della parte convenuta, non può essere valutata l'eventuale parziale prescrizione dei crediti accertati (trattandosi di eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis
CASS. LAV. 13 GIUGNO 2003 N° 9498; si veda anche CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE
2019 N° 22342, in cui è stato anche affermato che: “La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione”).
Ove necessario, pare opportuno richiamare il consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: «il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (cfr. CASS. SS. UU. 2
LUGLIO 2012 N° 11066 e succ. conf., tra cui CASS. n. 9161 del 2013, n. 23159 del 2014, n. 19641 del 2015, n. 24635 del 2016, n. 14356 del 2018, n. 5049 del 2020 e n. 10806 del 2020, tutte citate da CASS. SEZ. VI-III, 30 MARZO 2022
N° 10230, in cui è stato ex professo ritenuto idoneo titolo esecutivo un decreto ingiuntivo contenente l'accoglimento del ricorso monitorio "come da domanda").
Di converso, è poi appena il caso di rimarcare l'inammissibilità di eventuali estensioni della domanda ad anni scolastici o periodi ulteriori, rispetto a quelli indicati in ricorso, trattandosi all'evidenza di una non consentita mutatio libelli, posto che in parte qua verrebbe mutato ilpetitum e si introdurrebbero nel processo temi di indagine completamente nuovi, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21017 e succ. conf.).
***********************
5. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (succ. modif. e integr.), vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta, in ragione (e nei limiti) della sua soccombenza, con eventuale distrazione ex art. 93 c.p.c. (precisandosi che, ovviamente, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione, c.d. "decisum": cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.). Ed invero, atteso l'ormai rilevante periodo decorso successivamente 9 Sentenza R.G. n° 11249/24 alla sopra richiamata pronuncia della CORTE DI CASSAZIONE, ex professo emessa ai sensi dell'art. 363-bis cpc., allo stato non sono più configurabili ragioni per disporre l'eventuale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 cpc., neppure avuto riguardo a quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, essendo ormai da molto tempo venuta meno quella situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso che in precedenza poteva ragionevolmente caratterizzare il contenzioso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL
DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dedotti in ricorso;
2. condanna il convenuto ad adottare ogni consequenziale CP_1 adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “ , con le stesse regole Parte_2 assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, ovvero, ove ciò non fosse possibile per essere la parte ricorrente - al momento della presente pronuncia – fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, condanna il convenuto a pagare CP_1 in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici predetti, oltre accessori;
3. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione.
Taranto, 17 novembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
10 Sentenza R.G. n° 11249/24
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 11249/24
8 Sentenza R.G. n° 11249/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Salvatore GIANNATTASIO e Andrea GIANNATTASIO
- Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Convenuto, contumace –
OGGETTO: “CARTA ELETTRONICA EX ART. 1, CO. 121-123, L. N° 107/2015”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024 la parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze del come Controparte_1 docente in base a vari contratti a tempo determinato, nei periodi specificati in ricorso. Deduceva altresì che:
→ per i suddetti periodi non era stata riconosciuta la “CARTA ELETTRONICA
PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, di importo pari ad
€.500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, co. 121-123
– DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre 2016), ai soli docenti di ruolo, con esclusione, quindi, dei docenti assunti a termine;
1 Sentenza R.G. n° 11249/24 → tale disciplina sarebbe discriminatoria per contrasto con il diritto eurounitario, con gli artt. 3 e 35 della Costituzione e con gli artt. 63 e
64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
In conseguenza di ciò ha chiesto di:
➢ accertare e dichiarare il suo asserito diritto all'attribuzione del beneficio economico della “ Parte_2
, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni
[...] scolastici indicati;
➢ per l'effetto, condannare il convenuto all'attribuzione del CP_1 predetto beneficio e all'adozione di ogni consequenziale provvedimento per garantirne l'effettiva fruizione ovvero, in via alternativa o subordinata, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., a pagare in suo favore la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre accessori come per legge e rifusione di spese.
Il MINISTERO convenuto, nonostante rituale notifica del ricorso avvenuta mediante PEC presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
(all'indirizzo: , come idoneamente Email_1 dimostrato dalla parte ricorrente mediante deposito della relativa busta telematica, è rimasto contumace. La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS.
SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
************************
2. Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla (ultima) sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7
AGOSTO 2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ.
VI-LAV. 21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al “
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare Controparte_1 applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme CP_2 anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 Pt_3 Pt_4
N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
[...]
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3. Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS.
LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8
MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento 3 Sentenza R.G. n° 11249/24 ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO nella
SENTENZA N° 29961/23, emessa in data 27 ottobre 2023 in esito a rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cpc. (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), con le ulteriori precisazioni derivanti dalla pronuncia della CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA emessa il 3 luglio
2025 nella causa C-268/24.
4. Facendo applicazione alla fattispecie qui in esame dei principî di diritto ivi enunciati, va dunque ritenuta la fondatezza del ricorso, per quanto di ragione, dovendosi precisare che:
✓ la domanda può essere accolta non solo con riferimento agli anni scolastici in cui parte ricorrente ha ricevuto incarichi annuali fino al 31.8
(ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999) ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999), peraltro senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al MINISTERO (come affermato dalla S.C.), bensì anche per gli anni scolastici in cui parte ricorrente ha svolto solo supplenze
c.d. brevi o temporanee (ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n. 124 del
1999), come statuito dalla CGUE;
✓ ed invero, la CGUE, nella sentenza richiamata - con specifico riferimento alla opzione ermeneutica “limitativa” che era stata avallata dalla S.C. - ha dichiarato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR
500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano 4 Sentenza R.G. n° 11249/24 supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva»;
✓ inoltre, la CGUE ha rimarcato, tra l'altro, che:
→ «70. … Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento»;
→ «71. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata»;
→ «73. Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere
l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla Commissione, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie
5 Sentenza R.G. n° 11249/24 in diverse scuole»;
→ «75. Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato»;
✓ ove la parte ricorrente risulti - al momento della presente pronuncia – ancora interna al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze, incaricata di una supplenza o transitata in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, sicché il convenuto dovrà porre in essere ogni consequenziale attività CP_1 per garantire l'effettiva fruizione del beneficio economico mediante accredito su “ , secondo il sistema proprio di essa e con le Parte_2 stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito alla concreta attribuzione, non applicandosi nemmeno il principio delpro rata temporis, poiché «l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato» (come espressamente chiarito dalla CGUE);
✓ ove invece - al momento della presente pronuncia – la parte ricorrente risulti fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), il convenuto dovrà pagare una somma a titolo CP_1 risarcitorio che, sulla base di quanto presuntivamente deducibile alla stregua delle circostanze evidenziate in ricorso (plausibili esborsi per spese di formazione sostenute autonomamente, nonché verosimili perdite di chances formative con conseguente menomazione non
6 Sentenza R.G. n° 11249/24 patrimoniale della professionalità), con valutazione equitativa deve essere liquidata in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per i quali vi è stato inadempimento datoriale, mentre non risulta allegazione né prova specifica di alcun pregiudizio maggiore;
✓ è appena il caso di rilevare che le predette circostanze, dirimenti ai fini della concreta configurabilità dell'obbligo di adempimento in forma specifica ovvero della responsabilità risarcitoria, sono agevolmente riscontrabili in termini di certezza ed inequivocità, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un eventuale nuovo giudizio di cognizione (essendo in casi siffatti ammissibile, in base al principio di economia processuale, finanche una condanna condizionata ad un evento futuro ed incerto: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 1° FEBBRAIO
2002 N° 1322, CASS. SEZ. III, 12 OTTOBRE 2010 N° 21013, CASS. SEZ. III, 6
OTTOBRE 2015 N° 19895 e CASS. SEZ. I, 13 APRILE 2022 N° 11962);
✓ ai fini del computo del termine prescrizionale quinquennale applicabile ex art. 2948 n. 4 cod. civ., relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, occorre considerare, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno (posto che la pretesa si fonda su un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'ALLEGATO all'ACCORDO QUADRO, sicché il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa) e cioè, salvo che l'assunzione sia avvenuta in data successiva:
• per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della – l'importo sarebbe stato erogato entro Pt_2 il mese di ottobre 2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
• per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre
2016;
7 Sentenza R.G. n° 11249/24 • a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5, D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno;
✓ ai fini del computo del termine prescrizionale decennale (stante la natura contrattuale della responsabilità per mancata attribuzione della
CARTA , relativo all'eventuale azione risarcitoria esperibile Pt_2 dai docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze (comunque tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente: cfr. CASS. 30 APRILE 2021, N.
11438 e CASS. 18 GENNAIO 2002, N. 552), il dies a quo decorrerebbe dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico (dovendosi nondimeno precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro può essere richiesto, perché l'estinzione del diritto, verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento).
Ovviamente, nel presente giudizio, attesa la contumacia della parte convenuta, non può essere valutata l'eventuale parziale prescrizione dei crediti accertati (trattandosi di eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis
CASS. LAV. 13 GIUGNO 2003 N° 9498; si veda anche CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE
2019 N° 22342, in cui è stato anche affermato che: “La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione”).
Ove necessario, pare opportuno richiamare il consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: «il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (cfr. CASS. SS. UU. 2
LUGLIO 2012 N° 11066 e succ. conf., tra cui CASS. n. 9161 del 2013, n. 23159 del 2014, n. 19641 del 2015, n. 24635 del 2016, n. 14356 del 2018, n. 5049 del 2020 e n. 10806 del 2020, tutte citate da CASS. SEZ. VI-III, 30 MARZO 2022
N° 10230, in cui è stato ex professo ritenuto idoneo titolo esecutivo un decreto ingiuntivo contenente l'accoglimento del ricorso monitorio "come da domanda").
Di converso, è poi appena il caso di rimarcare l'inammissibilità di eventuali estensioni della domanda ad anni scolastici o periodi ulteriori, rispetto a quelli indicati in ricorso, trattandosi all'evidenza di una non consentita mutatio libelli, posto che in parte qua verrebbe mutato ilpetitum e si introdurrebbero nel processo temi di indagine completamente nuovi, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21017 e succ. conf.).
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5. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (succ. modif. e integr.), vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta, in ragione (e nei limiti) della sua soccombenza, con eventuale distrazione ex art. 93 c.p.c. (precisandosi che, ovviamente, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione, c.d. "decisum": cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.). Ed invero, atteso l'ormai rilevante periodo decorso successivamente 9 Sentenza R.G. n° 11249/24 alla sopra richiamata pronuncia della CORTE DI CASSAZIONE, ex professo emessa ai sensi dell'art. 363-bis cpc., allo stato non sono più configurabili ragioni per disporre l'eventuale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 cpc., neppure avuto riguardo a quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, essendo ormai da molto tempo venuta meno quella situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso che in precedenza poteva ragionevolmente caratterizzare il contenzioso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL
DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dedotti in ricorso;
2. condanna il convenuto ad adottare ogni consequenziale CP_1 adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “ , con le stesse regole Parte_2 assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, ovvero, ove ciò non fosse possibile per essere la parte ricorrente - al momento della presente pronuncia – fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, condanna il convenuto a pagare CP_1 in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici predetti, oltre accessori;
3. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione.
Taranto, 17 novembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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