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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10594 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5465/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 5465 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via Vinicio Cortese n° 1, Lamezia Terme (CZ) presso lo studio dell'avv. Tommaso Colloca, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
ATTRICE
Nei confronti di
, (CF , Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro temore, con P.IVA_2
sede in piazzale Aldo Moro n.5, rappresentato e difeso in questo CP_1 giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Fava (C.F.:
) e UI MI (C.F. ), C.F._2 C.F._3
EM AL ( ) giusta procura agli atti;
C.F._4
CONVENUTA
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Costanzo (c.f.
presso lo studio del quale in via Carlo C.F._5 CP_1
Passaglia n. 14 è elettivamente domiciliato giusta procura agli atti;
RZ TA
Avente ad oggetto: responsabilità medica
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1) risultando pacifica l'esistenza del contratto tra le parti alla luce della documentazione sanitaria in atti, dichiarare la responsabilità contrattuale della predetta convenuta nella causazione dei danni subìti e subendi dalla signora per i motivi di cui in Parte_1
narrativa, per condotta gravata da colpa medica del proprio personale sanitario;
2) conseguentemente e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi, il tutto nella misura e mediante pagamento della somma che verrà accertata, ritenuta equa, provata e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovviamente nei limiti della competenza del Giudice adito”. Con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate del rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 T.F., Iva e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento delle difese proposte sopra dall'
[...]
, così provvedere: Controparte_1 CP_3
in via preliminare: dichiarare improcedibile il giudizio de quo per mancato esperimento da parte dell'attrice della mediazione obbligatoria nei confronti di
[...]
; Controparte_1
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della convenuta università, i.p.l.r.p.t, nella presente fattispecie e/o comunque la maturazione della prescrizione di ogni diritto e op pretesa di controparte e, pertanto, respingere ogni domanda svolta dalla sig.ra e/o da chicchessia contro l'Ateneo; Parte_1
in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità di ogni domanda spiegata dalla Sig.ra e/o da chicchessia, nei Parte_1
confronti della convenuta università, e pertanto respingerla, siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata
In ogni caso, con vittoria di spese e spettanze professionali ai sensi del D.M
n 140/2012 nonché degli oneri riflessi sopportati per la difesa degli avvocati interni, come per legge”.
Conclusioni terza chiamata CP_4 Controparte_5 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione per i motivi tutti spiegati:
• Accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità medica e sanitaria dell'azienda Controparte_6
per i fatti dedotti in giudizio.
[...]
• Dichiarare non ammissibile la domanda attorea in ordine ai danni;
ovvero dichiarare non risarcibili i danni lamentati da parte attrice perché non riconducibili a responsabilità della struttura convenuta e, comunque, non dimostrati;
in subordine, limitare il risarcimento ai soli danni interamente dimostrati ed accertati, con applicazione dei parametri risarcitori indicati dalla legge e dalla
Corte di Cassazione.
• Per l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata e, quindi, respingere integralmente la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice nei confronti dell' Controparte_7
.
[...]
• Nel non creduto caso di pur parziale accoglimento della domanda di parte attrice, limitare e ridurre l'eventuale condanna della convenuta alle sole responsabilità che siano state interamente accertate, secondo il vero, il giusto e il rigorosamente provato, ridimensionandosi e limitandosi all'aggravamento del danno con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta e di ogni duplicazione delle richieste avanzate per un'identica ipotesi di danno.
• Condannare parte attrice alle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha citato in giudizio l Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa
[...]
della responsabilità professionale nella esecuzione delle attività medico- chirurgiche relative all'intervento di tiroidectomia al quale si era sottoposta in data 3.12.2001.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che In data 22/03/1999, a seguito di disturbi quali tachicardia e sensazione di corpo estraneo in gola, effettuava ecografia del collo che evidenziava presenza di numerose formazioni nodulari in seno alla ghiandola tiroidea, pertanto, in data
29/11/2001, si ricoverava presso la III Controparte_8
di dove, effettuati gli accertamenti del caso, in
[...] CP_1
data 03/12/2001 veniva sottoposta a “intervento chirurgico di tiroidectomia totale”.
Dimessa in data 07/12/2001, con prescrizione di terapia medica e di sottoposizione a periodici controlli, poi effettuati con regolarità, i disturbi dell'odierna attrice ricomparivano, identici a quelli antecedenti all'intervento chirurgico.
Sottopostasi ad ulteriori visite specialistiche endocrinologiche, fra le altre quella del 15/06/2002, si riscontrava la persistenza al collo di neoformazione nodulare che, all'esame citologico del 09/07/2002, fu confermato essere di tessuto tiroideo.
L'attrice, quindi, perveniva alla conclusione di non aveva subito un intervento di tiroidectomia totale - come riportato nella relativa cartella clinica e nella diagnosi istologica - bensì di tiroidectomia subtotale, con conseguente recidiva di tessuto tiroideo. Ritenuto pertanto errato l' intervento chirurgico di tiroidectomia subito,
l'attrice lamentava di aver subìto gravi conseguenze patologiche, nella specie: a) distiroidismo da cattivo controllo della patologia tiroidea con recidiva di nodulo tiroideo;
b) esiti cicatriziali cheloidei al collo comportanti un danno estetico;
c) stato ansioso reattivo accompagnato da un'insonnia cronica involutosi ormai in una vera e propria sindrome ansioso-depressiva;
d) menopausa precoce da disordine endocrino post-tiroidectomia all'età di
43 anni che le aveva causato una osteopenia generalizzata;
e) disfonia;
f) complicazione cardiaca documentata conseguente alla disfunzionalità tiroidea, che si caratterizza per una tachicardia che accompagna costantemente l'odierna attrice.
Evidenziava l'attrice che, essendo affetta da epatopatia cronica attiva HCV correlata in fase evolutiva, patologia per cui era destinataria dei benefici di cui alla L. 210/1992 a seguito di verbale del 14/04/2007, secondo uno studio autorevole dal titolo “Manifestazioni extraepatiche dell'epatice C”, il danno arrecato a quest'ultima dalla mancata asportazione totale della tiroide, si configurava aggravato, per il fatto che i disordini tiroidei venivano provocati dall'HCV a prescindere dalla terapia tanto interferonica, quanto tiroidea, praticata al paziente. Sulla base di ciò, assumeva l'attrice che in virtù dell'incompleto intervento tiroideo praticatogli, continuava ad accusare i medesimi disordini. Inoltre rilevava che dalla relazione dell'U.O.
Complessa di Epatologia dell' Controparte_9
del 22/07/2009, emergeva la mancata asportazione totale della
[...]
tiroide: “Epatite cronica da HCV, genotipo 1b, 94900 UI/ml in fase di replicazione virale in atto. Esofagite da reflusso I grado. CP_10 Gozzo nodulare in corso di accertamento clinico in soggetto con pregressa tiroidectomia parziale…………”.
Pertanto, l'attrice chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale biologico, morale per i patimenti e le sofferenze subìte ed esistenziale per l'alterazione e la menomazione di tutte quelle attività areddituali che non era più nelle condizioni di compiere a cagione dell'errato intervento e della mancata risoluzione dei sintomi tiroidei.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1) risultando pacifica l'esistenza del contratto tra le parti alla luce della documentazione sanitaria in atti, dichiarare la responsabilità contrattuale della predetta convenuta nella causazione dei danni subìti e subendi dalla signora per i motivi di cui in Parte_1
narrativa, per condotta gravata da colpa medica del proprio personale sanitario;
2) conseguentemente e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi, il tutto nella misura e mediante pagamento della somma che verrà accertata, ritenuta equa, provata e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovviamente nei limiti della competenza del Giudice adito”. Con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate del rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 T.F., Iva e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Si costituiva l' eccependo in via Controparte_1
preliminare, che nessun tentativo di mediazione era stato esperito nei propri confronti, ma solo nei confronti del di Controparte_11 CP_1 nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché i fatti di causa si erano svolti presso l'azienda , rispetto alla quale era soggetto CP_11
autonomo e diverso sul piano giuridico.
Infatti, deduceva che l'art.1 comma 1DL 341/99, convertito in legge 453/99 prevedeva che a decorrere dalla data di nomina del Direttore Generale
(avvenuta con provvedimento del 04.11.1999), veniva istituita la nuova azienda la quale, da tale data, operava e gestiva Controparte_5
autonomamente i propri rapporti: l'attrice ha infatti prodotto solo lettere di diffida nei confronti dell' Controparte_12
In ogni caso, rilevava che nessuna censura poteva essere mossa agli operatori dell' , non avendo l'attrice dimostrato che i Controparte_1
sanitari dell' fossero dipendenti dell'Università CP_11 [...]
né sussisteva alcuna norma o titolo che potesse legittimare CP_1
qualsivoglia regime di solidarietà per le obbligazioni di cui era titolare l' Parte_2
, rilevava che nessuna censura poteva essere mossa in punto di
[...]
diligenza e perizia ai sanitari dell' e che la domanda CP_11
comunque risultava generica in ordine al quantum.
Per tutti questi motivi, la convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda e il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, come da conclusioni rassegnate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento delle difese proposte sopra dall'
[...]
, così provvedere: Controparte_1 CP_3 1) in via preliminare, dichiarare improcedibile il giudizio de quo per mancato esperimento da parte dell'attrice della mediazione obbligatoria nei confronti di;
Controparte_1
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della convenuta nella Controparte_13
presente fattispecie e/o comunque la maturazione della prescrizione di ogni diritto e/o pretesa di controparte e, pertanto, respingere ogni domanda svolta dalla Sig.ra e/o da chicchessia contro l' ; Parte_1 CP_14
3) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità di ogni domanda spiegata dalla Sig.ra e/o da chicchessia, nei Parte_1
confronti della convenuta , i.p.l.r.p.t., e pertanto respingerla, CP_1
siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In ogni caso, con vittoria di spese, spettanze professionali ai sensi del D.M.
n.140/2012 nonché degli oneri riflessi sopportati per la difesa degli avvocati interni, come per legge”.
Si costituiva Controparte_7
chiamata in causa da Controparte_1
contestando integralmente l'ammissibilità e la quantificazione della pretesa risarcitoria, poiché generica e non riconducibile all'operato proprio.
Esponeva l'azienda ospedaliera chiamata in causa, che dall'esame della documentazione clinica emergeva che l'intervento era stato eseguito correttamente, in quanto la tiroide era stata totalmente asportata.
Il fatto che tale asportazione fosse totale era stato confermato anche dal dipartimento di Anatomia Patologica e Istologica, il quale, dopo aver esaminato il materiale operatorio descriveva: “Tiroide in toto come da tiroidectomia totale”. Sottolineava altresì, che la neoformazione rilevata dopo l'intervento era topograficamente e anatomicamente al di fuori dell'area standard del campo operatorio e non era stata rilevata dalla scintigragfia tiroidea eseguita presso diversa struttura di il 23.06.01 e quindi in data antecedente CP_9
all'intervento chirurgico.
Inoltre, deduceva che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla struttura sanitaria, per la epatopatia cronica HCV della quale era affetta l'attrice. Quanto al quantum, rilevava che la Corte di Cassazione richiedeva per la risarcibilità del danno patrimoniale, che esso fosse onnicomprensivo e non contenesse duplicazioni risarcitorie: la norma di cui all'art. 2059 c.c. stabiliva infatti la risarcibilità del danno non patrimoniale, solo nei casi stabiliti dalla legge. Inoltre, spettava al danneggiato l'onere della prova relativo alla condotta, al danno e al nesso di causalità, essendo quindi esclusa la risarcibilità di danni in re ipsa;
il danno morale non costituiva una autonoma voce di danno, bensì una componente del danno biologico.
Contestava su quest'ultimo punto, anche la quantificazione percentuale del danno stimato dal CTP di parte attrice (45%) e rilevava che era inammissibile il rimborso delle spese mediche sostenute dall'attrice, in quanto riconducibili a patologia non causalmente connessa con i fatti di causa.
Per tutti i motivi su esposti, concludeva come riportato in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione il giudice, rilevata la regolare costituzione delle parti, ritenuto preliminare l'esperimento di mediazione nei confronti di di invitava parte attrice ad Controparte_1 CP_1
adempiere a tale incombente entro il 30.09.2019. Con la prima memoria ex art 183 comma VI n. 1 parte attrice, alla luce del difetto di legittimazione passiva eccepito da di Controparte_1
dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti della convenuta. CP_1
Veniva disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio e venivano nominati i CTU
Prof. , Specialista endocrinologo, dal Dott. Persona_1 Per_2
, Specialista in Malattie Infettive ed al Dott. ,
[...] Persona_3
Specialista in Igiene, Medicina Preventiva, Medicina Legale e Medicina del
Lavoro.
In data 21.1.2025 la causa, originariamente assegnata al giudice Chiarenza
e poi al giudice Lombardi, veniva assegnata all'odierno giudicante.
Con provvedimento del 14.3.2025 il Giudice, ritenuta esaustiva la CTU e la causa matura per la decisione, formulava ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “abbandono della causa a spese compensate”.
L'Azienda chiamata in causa dichiarava di aderire, mentre parte attrice non depositava note di trattazione scritta né per l'udienza del 31.3.2025, né per la successiva del 17.4.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, con ordinanza del 18.4.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica decorrenti dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta . Controparte_15
Invero, l'Art.
1. Decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 dispone che “A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in l' e l' CP_1 Controparte_7 Controparte_16
, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[...]
22 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l CP_1
di in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma
[...] CP_1
personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere.
Dalla data di nomina del direttore generale dell' Controparte_7
cessa l'omonima azienda universitaria”. CP_5
Pertanto, è da escludere che l' possa Controparte_1
essere chiamata a risarcire il danno lamentato dall'attrice, posto che l'azienda è soggetto giuridico Controparte_2
autonomo e distinto dalla , dotata di proprio rappresentante legale CP_1
e responsabile sanitario.
In ogni caso, parte attrice ha rinunciato alla domanda nei suoi confronti, sicchè la fondatezza dell'eccezione potrebbe rilevare ai fini delle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Per quel che riguarda la prova del nesso causale tra il fatto e il danno, il caso che occupa è precedente all'entrata in vigore della legge Balduzzi, pertanto la responsabilità sanitaria, non essendo specificamente inquadrata all'interno di un sistema normativo specifico all'epoca dei fatti, è da inquadrare all'interno dello schema della responsabilità contrattuale, come indicato dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione dell'epoca, secondo la quale “La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale” (Cass. n. 5939 del 27/05/1993).
Secondo tale impostazione, quindi, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione, come nel caso di specie (art. 1218-1176 cc), per applicazione analogica delle norme in materia di responsabilità contrattuale, nonché per risalente giurisprudenza contemporanea all'epoca dei fatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'avvenuto contratto/contatto sociale con la struttura/medico e del danno, restando a carico dell'obbligato la prova della diligente esecuzione della prestazione sanitaria, e che gli esiti siano determinati da causa a lui non imputabile: “Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, di talché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti” (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 6386 del 08/05/2001).
Orbene l'inadempimento rilevante, così come interpretato dalla Suprema
Corte, non risulta provato, in quanto non è dimostrato che la mancata riuscita dell'intervento (ricomparsa degli effetti lamentati dall'attrice e causati dalla nodularità tiroidea) sia dipesa da negligenza (e quindi colpa) dei sanitari che operarono l'attrice.
L'attrice ha lamentato di essere affetta da epatopatia cronica attiva HCV correlata in fase evolutiva, patologia che anch'essa produce i disturbi tiroidei lamentati dall'attrice, per cui ella ritiene che il danno da incompleta asportazione della tiroide risulterebbe aggravato.
Innanzitutto, deve escludersi che l'infezione d HCV sia stata contratta durante l'intervento di asportazione della tiroide o comunque dentro la struttura chiamata: questa ipotesi è stata infatti esclusa dai CTU, poichè la paziente, all'epoca dei fatti, era già affetta da HCV, ossia da epatite C. Sul punto i CTU hanno così precisato: “Circa la valutazione infettivologica del caso, innanzitutto, è da sottolineare che in occasione del primo ricovero, in data 29.11.2001, presso la III Controparte_8
di dove vennero effettuati gli accertamenti del
[...] CP_1
caso, la periziata, risultò con HCV Ab positivo al prelievo del 30.11.2001.
L'esito del test risulta riportato anche nella scheda dell'anestesista in sede di intervento. Dimessa poi in data 07.12.2001, le veniva prescritta l'esecuzione di terapia medica insieme a periodici controlli. L'11.01.2002 venivano consigliati dei test per lo studio e l'approfondimento della positività di HCVAb. Il 28.01.2002 HCV RNA qualitativo risultava positivo”; inoltre, “nel caso in oggetto è probabile che la disfunzione tiroidea sia in qualche misura collegata con la patogenesi dell'infezione da
HCV. In pazienti con infezione cronica da HCV è stata riportata un'alta prevalenza di disordini della tiroide”, ma tale patologia non è riconducibile all'intervento di tiroidectomia oggetto di causa, proprio in quanto “La positività anticorpale per HCV, testimoniante l'avvenuta trasmissione del virus in oggetto, veniva riscontrata in un tempo antecedente all'intervento: test il 30.11.2001, intervento il 03.12.2001”.
Tutto ciò premesso, i consulenti incaricati dal giudice hanno ritenuto incensurabile l'operato dei medici che ebbero in cura la sig.ra , Parte_1
poiché “L'intervento chirurgico così come descritto corrisponde alla asportazione completa della ghiandola tiroidea, con riconoscimento e salvaguardia delle ghiandole paratifoidi e dei nervi laringei inferiori che innervano le corde vocali. La descrizione anatomo-patologica effettuata in un Istituto diverso da quello in cui è stato eseguito l'intervento chirurgico, conferma trattarsi della “tiroide in toto”. Poiché la tiroide embriologicamente prende origine alla base della lingua e solo successivamente migra nella regione anteriore del collo, non è infrequente che isole di tessuto tiroideo ectopico vadano a collocarsi in sedi diverse da quella tipica. A volte si ritrovano noduli tiroidei ectopici in sede mediastinica anche in prossimità dei grossi vasi cardiaci. Eseguito
l'intervento di tiroidectomia il chirurgo è sollevato dall'onere di ricercare tessuto tiroideo ectopico, specie se questo non è stato segnalato in fase preoperatoria, in quanto tale ricerca nella maggioranza dei casi sarebbe vana e viceversa comporterebbe un rischio chirurgico aggiuntivo non giustificato”, ma soprattutto “La permanenza di tessuto tiroideo ectopico, come nel caso che ci occupa, non è di per se una condizione patologica se si considera che in molti centri, in presenza di alterazione multi nodulare della tiroide si esegue di principio una “tiroidectomia sub totale”, ovvero si lascia in sede deliberatamente una piccola quantità di tessuto tiroideo con la finalità di provvedere al mantenimento di normali livelli di ormone tiroideo”.
I CTU hanno anche aggiunto che “un paziente affetto da patologia tiroidea, anche dopo intervento chirurgico dovrà costantemente controllare il livello degli ormoni tiroidei e del TSH onde evitare che cellule tiroidee residue o tessuto ectopico, vadano incontro a ipertrofia.”
Inoltre, i CTU hanno escluso danni alle corde vocali conseguenti all'intervento di cui è causa, poiché “Per quanto riguarda la funzione fonatoria, l'intervento chirurgico di tiroidectomia può interferire solo in maniera indiretta su questa funzione, qualora nel corso dell'intervento si sia verificata una lesione dei nervi ricorrenti che innervano le corde vocali.
Nel caso che ci occupa la normale motilità delle corde vocali è stata confermata in ripetute indagini successive e dalla visita medica collegiale.
Poiché il campo operatorio della tiroidectomia è completamente diverso e separato dalla sede anatomica delle corde vocali, l'alterazione infiammatoria di queste ultime, con eventuale edema e arrossamento, deve essere ricercata in una causa diversa dall'intervento chirurgico, come può verificarsi in caso di reflusso gastro-esofageo o irritazione da fumo di tabacco” (risulta agli atti che l'attrice fuma circa 40 sigarette al giorno).
Contro tali rilevi parte attrice ha obiettato che “L'illogico ragionamento peritale pretenderebbe di giustificare il fallimento chirurgico dei sanitari del e quindi d'attribuire la persistenza dei disturbi Controparte_5
lamentati dalla paziente a seguito del presunto intervento di tiroidectomia totale, alla presenza d'una giammai refertata esistenza di noduli tiroidei ectopici”.
Infatti, hanno obiettato che “la copiosa documentazione sanitaria prodotta, certifica la presenza nodulare successiva come esistente anche prima dell'intervento chirurgico in sede istmica e non già ectopica;
ovvero, non in una sede diversa rispetto a quella riservata alla ghiandola tiroidea nel nostro organismo, ma nell'ismo tiroideo, che è porzione della Tiroide che unisce di fronte alla trachea i due lobi della predetta ghiandola. Altro maldestro tentativo operato dal Collegio peritale, è stato quello di scaricare sull'infezione da HCV la responsabilità della persistenza dei disturbi tiroidei lamentati dall'attrice. Ragionamento questo del tutto decontestualizzato, non perché infondato scientificamente, ma in quanto non attinente ai quesiti formulati dal Giudice. In altri termini il Tribunale non ha richiesto al Collegio d'indagare sulle cause ingeneranti la patologia tiroidea, ma di conoscere se la diagnosi e il trattamento chirurgico optato dai sanitari sia stato corretto”.
A tali obiezioni i CCTTUU hanno risposto in modo esaustivo e non confutabile: “nel caso in questione “è più che probabile che non” che il nodulo rinvenuto successivamente alla tiroidectomia totale, sia appartenuto a tessuto tiroideo ectopico, per una considerazione logica, oltre che topografica (vedi documenti E e I). Il referto anatomopatologico descrive dettagliatamente tutti gli elementi anatomici che costituiscono la tiroide: i due lobi tiroidei: dx cm. 8x3x3, sn cm. 5x2x1e l'istmo lungo 5 cm.
Pertanto, anche l'istmo, contrariamente a quanto dedotto nelle osservazioni della ricorrente, è stato completamente asportato. Inoltre, la descrizione e le misurazioni anatomopatologiche della tiroide asportata corrispondono alla descrizione ecografica preoperatoria, a conferma che la ghiandola descritta nell'ecografia è stata totalmente asportata. Nel referto è inoltre annotato: “tiroide in toto”. Poiché ogni tiroide, specialmente se plurinodulare, ha un volume e una morfologia sua propria,
l'unico criterio per stabilire se la tiroide asportata sia totale o parziale, è
l'integrità della sottile capsula (una specie di fodera) che la riveste. Se la tiroide è identificata “in toto” come nel caso della periziata, vuol dire che la capsula era integra e che nessun residuo tiroideo può essere rimasto non asportato. Quanto al danno che la ricorrente immagina di aver subito, come
è riportato nelle osservazioni del proprio consulente legale, si fa esplicito riferimento [testualmente]: “alla persistenza dei disturbi lamentati dalla paziente a seguito del presunto intervento di tiroidectomia totale”.
L'affermazione “persistenza dei disturbi” è corretta, in quanto nei dati anamnestici riportati nella cartella clinica del di Controparte_5 in data 30.11.2001 (documento B) e pertanto prima dell'intervento CP_1
chirurgico è annotato: “Malattia attuale: la paziente riferisce di aver notato una tumefazione alla base del collo, associata a tachicardia, aumento ponderale, senso di corpo estraneo in laringe associato a disfonia per cui ha eseguito ecografia del collo in data 24.10.2001 (documento B). Visita otorinolaringoiatrica del 30.11.2001 (documento B) Pz. Forte fumatrice (40 sigarette/die) alla laringoscopia si evidenzia edema e iperemia delle corde vocali vere. E' evidente che buona parte della sintomatologia lamentata attualmente dalla periziata, era già presente prima dell'intervento che aveva una specifica finalità: rimuovere una voluminosa tiroide plurinodulare.”
Su quest'ultimo punto, ritiene questo giudice che sia necessario specificare che il risultato auspicato con la rimozione della tiroide era anche quello di eliminare i fastidi che essa cagionava a causa della patologia endocrinologica, ma dalle risultanze della CTU è emerso che il disagio precipuamente causato da tale patologia alla tiroide era nello specifico il
“senso di corpo estraneo in laringe” che , come sottolineano i consulenti,
“non è stato più lamentato, né riferito in occasione della visita collegiale.
Sempre nelle osservazioni di parte ricorrente è riportato il referto di una visita specialistica in cui è annotato, tra l'altro, “la paziente non sopporta dosaggi maggiori di tiroxina … non sufficienti ad abbassare il TSH.” Il
TSH, come già precisato nelle precedenti considerazioni medico-legali, è
l'ormone ipofisario che esercita uno stimolo sullo sviluppo di noduli nel tessuto tiroideo a cui la periziata è evidentemente particolarmente sensibile, manifestandosi con la formazione di nodularità plurime sia nella ghiandola normale che in quella in sede ectopica. E' evidente che questa condizione genetica della periziata non è attribuibile a responsabilità esterne all'assetto genetico della periziata stessa e in nessun modo all'intervento chirurgico di tiroidectomia. Peraltro, mentre nel periodo successivo all'intervento il TSH era aumentato (il 28.11.2014 era 5,2 -v.n. 0,4-4,0
mUL/ml-) esercitando sicuramente una significativa stimolazione del tessuto tiroideo ectopico, nei controlli successivi il TSH risulta ritornato a valori normali, a dimostrazione che con opportuna terapia ormonale sostitutiva, è possibile la normalizzazione anche di questo ormone. Infine, quanto alla infezione da HCV (pagg. 15-16), la trasmissione virale nel caso in oggetto può essere avvenuta a livello familiare, come spesso avvenuto nei paesi del nostro meridione, oppure in coincidenza degli interventi effettuati nei decenni passati. In ogni caso non può essere posta in correlazione con l'intervento chirurgico praticato nel 2001 di tiroidectomia per gozzo”.
Pertanto, i CC.TT.UU. hanno concluso come segue:
“La diagnosi posta presso l' convenuta è stata corretta;
il CP_4
trattamento prescelto risultava idoneo e conforme alle linee guida per curare la patologia diagnosticata. Il trattamento praticato è da ritenersi adeguato rispetto al caso specifico ed alla diagnosi, che era stata correttamente formulata. Lo stesso risulta aderente ai trattamenti comunemente praticati, secondo la migliore scienza ed esperienza medicochirurgica del tempo;
il trattamento praticato e prescelto richiedeva una specifica competenza professionale sicuramente in possesso degli specialisti e del personale sanitario, ognuno per il proprio livello di competenza, della stessa struttura sanitaria convenuta. Il trattamento praticato è stato eseguito, in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, al tempo in cui avvenivano i fatti. Le sequele cliniche lamentate da parte attrice in alcun modo sono ascrivibili ad un'erronea condotta dei sanitari. Non sussiste relazione eziologica tra la condizione clinica susseguente all'intervento chirurgico (e dunque le problematiche cliniche e la sintomatologia lamentate successivamente all'intervento chirurgico da parte attrice) e la condotta dei sanitari della struttura convenuta;
pertanto, non si ritiene sia individuabile alcun idoneo nesso di causalità”.
Tali conclusioni sono condivisibili, in quanto, sebbene alcuni referti successivi all'intervento riferiscono “tiroidectomia parziale” oppure
“subtotale”, la totale asportazione della ghiandola e, quindi la corretta esecuzione dell'intervento, è inconfutabilmente documentata dal referto anatomopatologico del giorno 3.7.2002, effettuato presso CP_17
(Istituto diverso da quello in cui è stato eseguito l'intervento
[...]
chirurgico), il quale evidenziava “Tiroide “in toto” da tiroidectomia totale: lobo dx cm 8x3x3; lobo sx cm 5x2x1; istmo cm5. Al taglio aspetto plurinodulare”.
In sostanza, la descrizione, riporta le dimensioni di tutte le parti di cui la ghiandola è composta.
I CTU hanno spiegato infatti che poiché la tiroide embriologicamente prende origine alla base della lingua e solo successivamente migra nella regione anteriore del collo, non è infrequente che isole di tessuto tiroideo ectopico vadano a collocarsi in sedi diverse da quella tipica, che a volte si ritrovano noduli tiroidei ectopici in sede mediastinica anche in prossimità dei grossi vasi cardiaci, che, una volta eseguito l'intervento di tiroidectomia, il chirurgo è sollevato dall'onere di ricercare tessuto tiroideo ectopico, specie se questo non è stato segnalato in fase preoperatoria, in quanto tale ricerca nella maggioranza dei casi sarebbe vana e viceversa comporterebbe un rischio chirurgico aggiuntivo non giustificato.
In data 15 maggio 2023 pervenivano al Collegio peritale gli esami ematochimici e l'ecografia addome superiore, richiesti il giorno dell'avvio delle operazioni peritali. Tuttavia, anche tale documentazione non riesce a dimostrare come la recidiva da gozzo nodulare, di cui soffre l'attrice, sia causalmente riconducibile a colpa dei sanitari della struttura convenuta.
Anzi, conferma quanto affermato dai CTU relativamente all'origine embriologica della tiroide e al suo progressivo scivolamento verso la parte inferiore del collo.
Invero, mentre il referto effettuato presso “Medicare” in data 22.07.2021, riporta che la parte destra del residuo tiroideo presenta “estensione retrogiugulare”, “forse di origine ectopica” e non rilevata prima dell'intervento di tiroidectomia, il referto della scintigrafia tiroidea effettuata il 29.07.21, conferma la possibile “origine autonoma” della lesione in commento: “quadro scintigrafico compatibile con recidiva di struma multinodulare a possibile componente adenomatosa autonoma”.
Non essendo stato provato da parte attrice il nesso causale tra l'intervento ed il danno lamentato, la domanda deve essere integralmente rigettata.
L , con le note del 19.1.2021, cui non ha fatto Controparte_1
seguito né note di precisazione delle conclusioni, né comparsa conclusionale o memorie di replica, ha dichiarato di accettare la compensazione delle spese in caso di rinuncia alla domanda nei suoi confronti.
Pertanto, tra la parte attrice e la convenuta, vanno interamente compensate le spese di lite. Diversamente, le spese di lite sostenute dalla terza chiamata seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, scaglione valore indeterminabile medio.
Le spese di CTU, così come liquidate con decreto del 13.8.2024 in euro
1.596,43 per ciascun componente il Collegio peritale e precisamente il dott.
, il dott. ed il dott. , Persona_2 Persona_4 Persona_1
che il GOP con decreto del 19.8.2024 ha posto a carico delle parti convenute, in solido tra loro, stante l'ammissione di pare attrice al G.P. dovrebbero essere poste a carico dell'erario. Tuttavia, tenuto della rinuncia alla domanda nei confronti della convenuta e considerata la particolarità della vicenda, si ritiene che sussistano i presupposti per porle definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti della Parte_1
nonché nei confronti Controparte_1
dell' così Controparte_7
provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra l'attrice e l'
[...]
e compensa tra loro interamente le spese Controparte_1
legali;
2) Rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'
[...]
e per l'effetto condanna Controparte_7
alla refusione delle spese di lite sostenute dalla terza Controparte_18 chiamata, che si liquidano in euro 10.860,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata in solido tra loro.
Roma 15.7.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 5465 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via Vinicio Cortese n° 1, Lamezia Terme (CZ) presso lo studio dell'avv. Tommaso Colloca, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
ATTRICE
Nei confronti di
, (CF , Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro temore, con P.IVA_2
sede in piazzale Aldo Moro n.5, rappresentato e difeso in questo CP_1 giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Fava (C.F.:
) e UI MI (C.F. ), C.F._2 C.F._3
EM AL ( ) giusta procura agli atti;
C.F._4
CONVENUTA
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Costanzo (c.f.
presso lo studio del quale in via Carlo C.F._5 CP_1
Passaglia n. 14 è elettivamente domiciliato giusta procura agli atti;
RZ TA
Avente ad oggetto: responsabilità medica
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1) risultando pacifica l'esistenza del contratto tra le parti alla luce della documentazione sanitaria in atti, dichiarare la responsabilità contrattuale della predetta convenuta nella causazione dei danni subìti e subendi dalla signora per i motivi di cui in Parte_1
narrativa, per condotta gravata da colpa medica del proprio personale sanitario;
2) conseguentemente e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi, il tutto nella misura e mediante pagamento della somma che verrà accertata, ritenuta equa, provata e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovviamente nei limiti della competenza del Giudice adito”. Con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate del rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 T.F., Iva e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento delle difese proposte sopra dall'
[...]
, così provvedere: Controparte_1 CP_3
in via preliminare: dichiarare improcedibile il giudizio de quo per mancato esperimento da parte dell'attrice della mediazione obbligatoria nei confronti di
[...]
; Controparte_1
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della convenuta università, i.p.l.r.p.t, nella presente fattispecie e/o comunque la maturazione della prescrizione di ogni diritto e op pretesa di controparte e, pertanto, respingere ogni domanda svolta dalla sig.ra e/o da chicchessia contro l'Ateneo; Parte_1
in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità di ogni domanda spiegata dalla Sig.ra e/o da chicchessia, nei Parte_1
confronti della convenuta università, e pertanto respingerla, siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata
In ogni caso, con vittoria di spese e spettanze professionali ai sensi del D.M
n 140/2012 nonché degli oneri riflessi sopportati per la difesa degli avvocati interni, come per legge”.
Conclusioni terza chiamata CP_4 Controparte_5 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione per i motivi tutti spiegati:
• Accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità medica e sanitaria dell'azienda Controparte_6
per i fatti dedotti in giudizio.
[...]
• Dichiarare non ammissibile la domanda attorea in ordine ai danni;
ovvero dichiarare non risarcibili i danni lamentati da parte attrice perché non riconducibili a responsabilità della struttura convenuta e, comunque, non dimostrati;
in subordine, limitare il risarcimento ai soli danni interamente dimostrati ed accertati, con applicazione dei parametri risarcitori indicati dalla legge e dalla
Corte di Cassazione.
• Per l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata e, quindi, respingere integralmente la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice nei confronti dell' Controparte_7
.
[...]
• Nel non creduto caso di pur parziale accoglimento della domanda di parte attrice, limitare e ridurre l'eventuale condanna della convenuta alle sole responsabilità che siano state interamente accertate, secondo il vero, il giusto e il rigorosamente provato, ridimensionandosi e limitandosi all'aggravamento del danno con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta e di ogni duplicazione delle richieste avanzate per un'identica ipotesi di danno.
• Condannare parte attrice alle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha citato in giudizio l Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa
[...]
della responsabilità professionale nella esecuzione delle attività medico- chirurgiche relative all'intervento di tiroidectomia al quale si era sottoposta in data 3.12.2001.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che In data 22/03/1999, a seguito di disturbi quali tachicardia e sensazione di corpo estraneo in gola, effettuava ecografia del collo che evidenziava presenza di numerose formazioni nodulari in seno alla ghiandola tiroidea, pertanto, in data
29/11/2001, si ricoverava presso la III Controparte_8
di dove, effettuati gli accertamenti del caso, in
[...] CP_1
data 03/12/2001 veniva sottoposta a “intervento chirurgico di tiroidectomia totale”.
Dimessa in data 07/12/2001, con prescrizione di terapia medica e di sottoposizione a periodici controlli, poi effettuati con regolarità, i disturbi dell'odierna attrice ricomparivano, identici a quelli antecedenti all'intervento chirurgico.
Sottopostasi ad ulteriori visite specialistiche endocrinologiche, fra le altre quella del 15/06/2002, si riscontrava la persistenza al collo di neoformazione nodulare che, all'esame citologico del 09/07/2002, fu confermato essere di tessuto tiroideo.
L'attrice, quindi, perveniva alla conclusione di non aveva subito un intervento di tiroidectomia totale - come riportato nella relativa cartella clinica e nella diagnosi istologica - bensì di tiroidectomia subtotale, con conseguente recidiva di tessuto tiroideo. Ritenuto pertanto errato l' intervento chirurgico di tiroidectomia subito,
l'attrice lamentava di aver subìto gravi conseguenze patologiche, nella specie: a) distiroidismo da cattivo controllo della patologia tiroidea con recidiva di nodulo tiroideo;
b) esiti cicatriziali cheloidei al collo comportanti un danno estetico;
c) stato ansioso reattivo accompagnato da un'insonnia cronica involutosi ormai in una vera e propria sindrome ansioso-depressiva;
d) menopausa precoce da disordine endocrino post-tiroidectomia all'età di
43 anni che le aveva causato una osteopenia generalizzata;
e) disfonia;
f) complicazione cardiaca documentata conseguente alla disfunzionalità tiroidea, che si caratterizza per una tachicardia che accompagna costantemente l'odierna attrice.
Evidenziava l'attrice che, essendo affetta da epatopatia cronica attiva HCV correlata in fase evolutiva, patologia per cui era destinataria dei benefici di cui alla L. 210/1992 a seguito di verbale del 14/04/2007, secondo uno studio autorevole dal titolo “Manifestazioni extraepatiche dell'epatice C”, il danno arrecato a quest'ultima dalla mancata asportazione totale della tiroide, si configurava aggravato, per il fatto che i disordini tiroidei venivano provocati dall'HCV a prescindere dalla terapia tanto interferonica, quanto tiroidea, praticata al paziente. Sulla base di ciò, assumeva l'attrice che in virtù dell'incompleto intervento tiroideo praticatogli, continuava ad accusare i medesimi disordini. Inoltre rilevava che dalla relazione dell'U.O.
Complessa di Epatologia dell' Controparte_9
del 22/07/2009, emergeva la mancata asportazione totale della
[...]
tiroide: “Epatite cronica da HCV, genotipo 1b, 94900 UI/ml in fase di replicazione virale in atto. Esofagite da reflusso I grado. CP_10 Gozzo nodulare in corso di accertamento clinico in soggetto con pregressa tiroidectomia parziale…………”.
Pertanto, l'attrice chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale biologico, morale per i patimenti e le sofferenze subìte ed esistenziale per l'alterazione e la menomazione di tutte quelle attività areddituali che non era più nelle condizioni di compiere a cagione dell'errato intervento e della mancata risoluzione dei sintomi tiroidei.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1) risultando pacifica l'esistenza del contratto tra le parti alla luce della documentazione sanitaria in atti, dichiarare la responsabilità contrattuale della predetta convenuta nella causazione dei danni subìti e subendi dalla signora per i motivi di cui in Parte_1
narrativa, per condotta gravata da colpa medica del proprio personale sanitario;
2) conseguentemente e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi, il tutto nella misura e mediante pagamento della somma che verrà accertata, ritenuta equa, provata e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovviamente nei limiti della competenza del Giudice adito”. Con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate del rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 T.F., Iva e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Si costituiva l' eccependo in via Controparte_1
preliminare, che nessun tentativo di mediazione era stato esperito nei propri confronti, ma solo nei confronti del di Controparte_11 CP_1 nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché i fatti di causa si erano svolti presso l'azienda , rispetto alla quale era soggetto CP_11
autonomo e diverso sul piano giuridico.
Infatti, deduceva che l'art.1 comma 1DL 341/99, convertito in legge 453/99 prevedeva che a decorrere dalla data di nomina del Direttore Generale
(avvenuta con provvedimento del 04.11.1999), veniva istituita la nuova azienda la quale, da tale data, operava e gestiva Controparte_5
autonomamente i propri rapporti: l'attrice ha infatti prodotto solo lettere di diffida nei confronti dell' Controparte_12
In ogni caso, rilevava che nessuna censura poteva essere mossa agli operatori dell' , non avendo l'attrice dimostrato che i Controparte_1
sanitari dell' fossero dipendenti dell'Università CP_11 [...]
né sussisteva alcuna norma o titolo che potesse legittimare CP_1
qualsivoglia regime di solidarietà per le obbligazioni di cui era titolare l' Parte_2
, rilevava che nessuna censura poteva essere mossa in punto di
[...]
diligenza e perizia ai sanitari dell' e che la domanda CP_11
comunque risultava generica in ordine al quantum.
Per tutti questi motivi, la convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda e il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, come da conclusioni rassegnate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento delle difese proposte sopra dall'
[...]
, così provvedere: Controparte_1 CP_3 1) in via preliminare, dichiarare improcedibile il giudizio de quo per mancato esperimento da parte dell'attrice della mediazione obbligatoria nei confronti di;
Controparte_1
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della convenuta nella Controparte_13
presente fattispecie e/o comunque la maturazione della prescrizione di ogni diritto e/o pretesa di controparte e, pertanto, respingere ogni domanda svolta dalla Sig.ra e/o da chicchessia contro l' ; Parte_1 CP_14
3) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità di ogni domanda spiegata dalla Sig.ra e/o da chicchessia, nei Parte_1
confronti della convenuta , i.p.l.r.p.t., e pertanto respingerla, CP_1
siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In ogni caso, con vittoria di spese, spettanze professionali ai sensi del D.M.
n.140/2012 nonché degli oneri riflessi sopportati per la difesa degli avvocati interni, come per legge”.
Si costituiva Controparte_7
chiamata in causa da Controparte_1
contestando integralmente l'ammissibilità e la quantificazione della pretesa risarcitoria, poiché generica e non riconducibile all'operato proprio.
Esponeva l'azienda ospedaliera chiamata in causa, che dall'esame della documentazione clinica emergeva che l'intervento era stato eseguito correttamente, in quanto la tiroide era stata totalmente asportata.
Il fatto che tale asportazione fosse totale era stato confermato anche dal dipartimento di Anatomia Patologica e Istologica, il quale, dopo aver esaminato il materiale operatorio descriveva: “Tiroide in toto come da tiroidectomia totale”. Sottolineava altresì, che la neoformazione rilevata dopo l'intervento era topograficamente e anatomicamente al di fuori dell'area standard del campo operatorio e non era stata rilevata dalla scintigragfia tiroidea eseguita presso diversa struttura di il 23.06.01 e quindi in data antecedente CP_9
all'intervento chirurgico.
Inoltre, deduceva che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla struttura sanitaria, per la epatopatia cronica HCV della quale era affetta l'attrice. Quanto al quantum, rilevava che la Corte di Cassazione richiedeva per la risarcibilità del danno patrimoniale, che esso fosse onnicomprensivo e non contenesse duplicazioni risarcitorie: la norma di cui all'art. 2059 c.c. stabiliva infatti la risarcibilità del danno non patrimoniale, solo nei casi stabiliti dalla legge. Inoltre, spettava al danneggiato l'onere della prova relativo alla condotta, al danno e al nesso di causalità, essendo quindi esclusa la risarcibilità di danni in re ipsa;
il danno morale non costituiva una autonoma voce di danno, bensì una componente del danno biologico.
Contestava su quest'ultimo punto, anche la quantificazione percentuale del danno stimato dal CTP di parte attrice (45%) e rilevava che era inammissibile il rimborso delle spese mediche sostenute dall'attrice, in quanto riconducibili a patologia non causalmente connessa con i fatti di causa.
Per tutti i motivi su esposti, concludeva come riportato in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione il giudice, rilevata la regolare costituzione delle parti, ritenuto preliminare l'esperimento di mediazione nei confronti di di invitava parte attrice ad Controparte_1 CP_1
adempiere a tale incombente entro il 30.09.2019. Con la prima memoria ex art 183 comma VI n. 1 parte attrice, alla luce del difetto di legittimazione passiva eccepito da di Controparte_1
dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti della convenuta. CP_1
Veniva disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio e venivano nominati i CTU
Prof. , Specialista endocrinologo, dal Dott. Persona_1 Per_2
, Specialista in Malattie Infettive ed al Dott. ,
[...] Persona_3
Specialista in Igiene, Medicina Preventiva, Medicina Legale e Medicina del
Lavoro.
In data 21.1.2025 la causa, originariamente assegnata al giudice Chiarenza
e poi al giudice Lombardi, veniva assegnata all'odierno giudicante.
Con provvedimento del 14.3.2025 il Giudice, ritenuta esaustiva la CTU e la causa matura per la decisione, formulava ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “abbandono della causa a spese compensate”.
L'Azienda chiamata in causa dichiarava di aderire, mentre parte attrice non depositava note di trattazione scritta né per l'udienza del 31.3.2025, né per la successiva del 17.4.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, con ordinanza del 18.4.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica decorrenti dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta . Controparte_15
Invero, l'Art.
1. Decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 dispone che “A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in l' e l' CP_1 Controparte_7 Controparte_16
, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[...]
22 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l CP_1
di in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma
[...] CP_1
personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere.
Dalla data di nomina del direttore generale dell' Controparte_7
cessa l'omonima azienda universitaria”. CP_5
Pertanto, è da escludere che l' possa Controparte_1
essere chiamata a risarcire il danno lamentato dall'attrice, posto che l'azienda è soggetto giuridico Controparte_2
autonomo e distinto dalla , dotata di proprio rappresentante legale CP_1
e responsabile sanitario.
In ogni caso, parte attrice ha rinunciato alla domanda nei suoi confronti, sicchè la fondatezza dell'eccezione potrebbe rilevare ai fini delle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Per quel che riguarda la prova del nesso causale tra il fatto e il danno, il caso che occupa è precedente all'entrata in vigore della legge Balduzzi, pertanto la responsabilità sanitaria, non essendo specificamente inquadrata all'interno di un sistema normativo specifico all'epoca dei fatti, è da inquadrare all'interno dello schema della responsabilità contrattuale, come indicato dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione dell'epoca, secondo la quale “La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale” (Cass. n. 5939 del 27/05/1993).
Secondo tale impostazione, quindi, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione, come nel caso di specie (art. 1218-1176 cc), per applicazione analogica delle norme in materia di responsabilità contrattuale, nonché per risalente giurisprudenza contemporanea all'epoca dei fatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'avvenuto contratto/contatto sociale con la struttura/medico e del danno, restando a carico dell'obbligato la prova della diligente esecuzione della prestazione sanitaria, e che gli esiti siano determinati da causa a lui non imputabile: “Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, di talché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti” (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 6386 del 08/05/2001).
Orbene l'inadempimento rilevante, così come interpretato dalla Suprema
Corte, non risulta provato, in quanto non è dimostrato che la mancata riuscita dell'intervento (ricomparsa degli effetti lamentati dall'attrice e causati dalla nodularità tiroidea) sia dipesa da negligenza (e quindi colpa) dei sanitari che operarono l'attrice.
L'attrice ha lamentato di essere affetta da epatopatia cronica attiva HCV correlata in fase evolutiva, patologia che anch'essa produce i disturbi tiroidei lamentati dall'attrice, per cui ella ritiene che il danno da incompleta asportazione della tiroide risulterebbe aggravato.
Innanzitutto, deve escludersi che l'infezione d HCV sia stata contratta durante l'intervento di asportazione della tiroide o comunque dentro la struttura chiamata: questa ipotesi è stata infatti esclusa dai CTU, poichè la paziente, all'epoca dei fatti, era già affetta da HCV, ossia da epatite C. Sul punto i CTU hanno così precisato: “Circa la valutazione infettivologica del caso, innanzitutto, è da sottolineare che in occasione del primo ricovero, in data 29.11.2001, presso la III Controparte_8
di dove vennero effettuati gli accertamenti del
[...] CP_1
caso, la periziata, risultò con HCV Ab positivo al prelievo del 30.11.2001.
L'esito del test risulta riportato anche nella scheda dell'anestesista in sede di intervento. Dimessa poi in data 07.12.2001, le veniva prescritta l'esecuzione di terapia medica insieme a periodici controlli. L'11.01.2002 venivano consigliati dei test per lo studio e l'approfondimento della positività di HCVAb. Il 28.01.2002 HCV RNA qualitativo risultava positivo”; inoltre, “nel caso in oggetto è probabile che la disfunzione tiroidea sia in qualche misura collegata con la patogenesi dell'infezione da
HCV. In pazienti con infezione cronica da HCV è stata riportata un'alta prevalenza di disordini della tiroide”, ma tale patologia non è riconducibile all'intervento di tiroidectomia oggetto di causa, proprio in quanto “La positività anticorpale per HCV, testimoniante l'avvenuta trasmissione del virus in oggetto, veniva riscontrata in un tempo antecedente all'intervento: test il 30.11.2001, intervento il 03.12.2001”.
Tutto ciò premesso, i consulenti incaricati dal giudice hanno ritenuto incensurabile l'operato dei medici che ebbero in cura la sig.ra , Parte_1
poiché “L'intervento chirurgico così come descritto corrisponde alla asportazione completa della ghiandola tiroidea, con riconoscimento e salvaguardia delle ghiandole paratifoidi e dei nervi laringei inferiori che innervano le corde vocali. La descrizione anatomo-patologica effettuata in un Istituto diverso da quello in cui è stato eseguito l'intervento chirurgico, conferma trattarsi della “tiroide in toto”. Poiché la tiroide embriologicamente prende origine alla base della lingua e solo successivamente migra nella regione anteriore del collo, non è infrequente che isole di tessuto tiroideo ectopico vadano a collocarsi in sedi diverse da quella tipica. A volte si ritrovano noduli tiroidei ectopici in sede mediastinica anche in prossimità dei grossi vasi cardiaci. Eseguito
l'intervento di tiroidectomia il chirurgo è sollevato dall'onere di ricercare tessuto tiroideo ectopico, specie se questo non è stato segnalato in fase preoperatoria, in quanto tale ricerca nella maggioranza dei casi sarebbe vana e viceversa comporterebbe un rischio chirurgico aggiuntivo non giustificato”, ma soprattutto “La permanenza di tessuto tiroideo ectopico, come nel caso che ci occupa, non è di per se una condizione patologica se si considera che in molti centri, in presenza di alterazione multi nodulare della tiroide si esegue di principio una “tiroidectomia sub totale”, ovvero si lascia in sede deliberatamente una piccola quantità di tessuto tiroideo con la finalità di provvedere al mantenimento di normali livelli di ormone tiroideo”.
I CTU hanno anche aggiunto che “un paziente affetto da patologia tiroidea, anche dopo intervento chirurgico dovrà costantemente controllare il livello degli ormoni tiroidei e del TSH onde evitare che cellule tiroidee residue o tessuto ectopico, vadano incontro a ipertrofia.”
Inoltre, i CTU hanno escluso danni alle corde vocali conseguenti all'intervento di cui è causa, poiché “Per quanto riguarda la funzione fonatoria, l'intervento chirurgico di tiroidectomia può interferire solo in maniera indiretta su questa funzione, qualora nel corso dell'intervento si sia verificata una lesione dei nervi ricorrenti che innervano le corde vocali.
Nel caso che ci occupa la normale motilità delle corde vocali è stata confermata in ripetute indagini successive e dalla visita medica collegiale.
Poiché il campo operatorio della tiroidectomia è completamente diverso e separato dalla sede anatomica delle corde vocali, l'alterazione infiammatoria di queste ultime, con eventuale edema e arrossamento, deve essere ricercata in una causa diversa dall'intervento chirurgico, come può verificarsi in caso di reflusso gastro-esofageo o irritazione da fumo di tabacco” (risulta agli atti che l'attrice fuma circa 40 sigarette al giorno).
Contro tali rilevi parte attrice ha obiettato che “L'illogico ragionamento peritale pretenderebbe di giustificare il fallimento chirurgico dei sanitari del e quindi d'attribuire la persistenza dei disturbi Controparte_5
lamentati dalla paziente a seguito del presunto intervento di tiroidectomia totale, alla presenza d'una giammai refertata esistenza di noduli tiroidei ectopici”.
Infatti, hanno obiettato che “la copiosa documentazione sanitaria prodotta, certifica la presenza nodulare successiva come esistente anche prima dell'intervento chirurgico in sede istmica e non già ectopica;
ovvero, non in una sede diversa rispetto a quella riservata alla ghiandola tiroidea nel nostro organismo, ma nell'ismo tiroideo, che è porzione della Tiroide che unisce di fronte alla trachea i due lobi della predetta ghiandola. Altro maldestro tentativo operato dal Collegio peritale, è stato quello di scaricare sull'infezione da HCV la responsabilità della persistenza dei disturbi tiroidei lamentati dall'attrice. Ragionamento questo del tutto decontestualizzato, non perché infondato scientificamente, ma in quanto non attinente ai quesiti formulati dal Giudice. In altri termini il Tribunale non ha richiesto al Collegio d'indagare sulle cause ingeneranti la patologia tiroidea, ma di conoscere se la diagnosi e il trattamento chirurgico optato dai sanitari sia stato corretto”.
A tali obiezioni i CCTTUU hanno risposto in modo esaustivo e non confutabile: “nel caso in questione “è più che probabile che non” che il nodulo rinvenuto successivamente alla tiroidectomia totale, sia appartenuto a tessuto tiroideo ectopico, per una considerazione logica, oltre che topografica (vedi documenti E e I). Il referto anatomopatologico descrive dettagliatamente tutti gli elementi anatomici che costituiscono la tiroide: i due lobi tiroidei: dx cm. 8x3x3, sn cm. 5x2x1e l'istmo lungo 5 cm.
Pertanto, anche l'istmo, contrariamente a quanto dedotto nelle osservazioni della ricorrente, è stato completamente asportato. Inoltre, la descrizione e le misurazioni anatomopatologiche della tiroide asportata corrispondono alla descrizione ecografica preoperatoria, a conferma che la ghiandola descritta nell'ecografia è stata totalmente asportata. Nel referto è inoltre annotato: “tiroide in toto”. Poiché ogni tiroide, specialmente se plurinodulare, ha un volume e una morfologia sua propria,
l'unico criterio per stabilire se la tiroide asportata sia totale o parziale, è
l'integrità della sottile capsula (una specie di fodera) che la riveste. Se la tiroide è identificata “in toto” come nel caso della periziata, vuol dire che la capsula era integra e che nessun residuo tiroideo può essere rimasto non asportato. Quanto al danno che la ricorrente immagina di aver subito, come
è riportato nelle osservazioni del proprio consulente legale, si fa esplicito riferimento [testualmente]: “alla persistenza dei disturbi lamentati dalla paziente a seguito del presunto intervento di tiroidectomia totale”.
L'affermazione “persistenza dei disturbi” è corretta, in quanto nei dati anamnestici riportati nella cartella clinica del di Controparte_5 in data 30.11.2001 (documento B) e pertanto prima dell'intervento CP_1
chirurgico è annotato: “Malattia attuale: la paziente riferisce di aver notato una tumefazione alla base del collo, associata a tachicardia, aumento ponderale, senso di corpo estraneo in laringe associato a disfonia per cui ha eseguito ecografia del collo in data 24.10.2001 (documento B). Visita otorinolaringoiatrica del 30.11.2001 (documento B) Pz. Forte fumatrice (40 sigarette/die) alla laringoscopia si evidenzia edema e iperemia delle corde vocali vere. E' evidente che buona parte della sintomatologia lamentata attualmente dalla periziata, era già presente prima dell'intervento che aveva una specifica finalità: rimuovere una voluminosa tiroide plurinodulare.”
Su quest'ultimo punto, ritiene questo giudice che sia necessario specificare che il risultato auspicato con la rimozione della tiroide era anche quello di eliminare i fastidi che essa cagionava a causa della patologia endocrinologica, ma dalle risultanze della CTU è emerso che il disagio precipuamente causato da tale patologia alla tiroide era nello specifico il
“senso di corpo estraneo in laringe” che , come sottolineano i consulenti,
“non è stato più lamentato, né riferito in occasione della visita collegiale.
Sempre nelle osservazioni di parte ricorrente è riportato il referto di una visita specialistica in cui è annotato, tra l'altro, “la paziente non sopporta dosaggi maggiori di tiroxina … non sufficienti ad abbassare il TSH.” Il
TSH, come già precisato nelle precedenti considerazioni medico-legali, è
l'ormone ipofisario che esercita uno stimolo sullo sviluppo di noduli nel tessuto tiroideo a cui la periziata è evidentemente particolarmente sensibile, manifestandosi con la formazione di nodularità plurime sia nella ghiandola normale che in quella in sede ectopica. E' evidente che questa condizione genetica della periziata non è attribuibile a responsabilità esterne all'assetto genetico della periziata stessa e in nessun modo all'intervento chirurgico di tiroidectomia. Peraltro, mentre nel periodo successivo all'intervento il TSH era aumentato (il 28.11.2014 era 5,2 -v.n. 0,4-4,0
mUL/ml-) esercitando sicuramente una significativa stimolazione del tessuto tiroideo ectopico, nei controlli successivi il TSH risulta ritornato a valori normali, a dimostrazione che con opportuna terapia ormonale sostitutiva, è possibile la normalizzazione anche di questo ormone. Infine, quanto alla infezione da HCV (pagg. 15-16), la trasmissione virale nel caso in oggetto può essere avvenuta a livello familiare, come spesso avvenuto nei paesi del nostro meridione, oppure in coincidenza degli interventi effettuati nei decenni passati. In ogni caso non può essere posta in correlazione con l'intervento chirurgico praticato nel 2001 di tiroidectomia per gozzo”.
Pertanto, i CC.TT.UU. hanno concluso come segue:
“La diagnosi posta presso l' convenuta è stata corretta;
il CP_4
trattamento prescelto risultava idoneo e conforme alle linee guida per curare la patologia diagnosticata. Il trattamento praticato è da ritenersi adeguato rispetto al caso specifico ed alla diagnosi, che era stata correttamente formulata. Lo stesso risulta aderente ai trattamenti comunemente praticati, secondo la migliore scienza ed esperienza medicochirurgica del tempo;
il trattamento praticato e prescelto richiedeva una specifica competenza professionale sicuramente in possesso degli specialisti e del personale sanitario, ognuno per il proprio livello di competenza, della stessa struttura sanitaria convenuta. Il trattamento praticato è stato eseguito, in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, al tempo in cui avvenivano i fatti. Le sequele cliniche lamentate da parte attrice in alcun modo sono ascrivibili ad un'erronea condotta dei sanitari. Non sussiste relazione eziologica tra la condizione clinica susseguente all'intervento chirurgico (e dunque le problematiche cliniche e la sintomatologia lamentate successivamente all'intervento chirurgico da parte attrice) e la condotta dei sanitari della struttura convenuta;
pertanto, non si ritiene sia individuabile alcun idoneo nesso di causalità”.
Tali conclusioni sono condivisibili, in quanto, sebbene alcuni referti successivi all'intervento riferiscono “tiroidectomia parziale” oppure
“subtotale”, la totale asportazione della ghiandola e, quindi la corretta esecuzione dell'intervento, è inconfutabilmente documentata dal referto anatomopatologico del giorno 3.7.2002, effettuato presso CP_17
(Istituto diverso da quello in cui è stato eseguito l'intervento
[...]
chirurgico), il quale evidenziava “Tiroide “in toto” da tiroidectomia totale: lobo dx cm 8x3x3; lobo sx cm 5x2x1; istmo cm5. Al taglio aspetto plurinodulare”.
In sostanza, la descrizione, riporta le dimensioni di tutte le parti di cui la ghiandola è composta.
I CTU hanno spiegato infatti che poiché la tiroide embriologicamente prende origine alla base della lingua e solo successivamente migra nella regione anteriore del collo, non è infrequente che isole di tessuto tiroideo ectopico vadano a collocarsi in sedi diverse da quella tipica, che a volte si ritrovano noduli tiroidei ectopici in sede mediastinica anche in prossimità dei grossi vasi cardiaci, che, una volta eseguito l'intervento di tiroidectomia, il chirurgo è sollevato dall'onere di ricercare tessuto tiroideo ectopico, specie se questo non è stato segnalato in fase preoperatoria, in quanto tale ricerca nella maggioranza dei casi sarebbe vana e viceversa comporterebbe un rischio chirurgico aggiuntivo non giustificato.
In data 15 maggio 2023 pervenivano al Collegio peritale gli esami ematochimici e l'ecografia addome superiore, richiesti il giorno dell'avvio delle operazioni peritali. Tuttavia, anche tale documentazione non riesce a dimostrare come la recidiva da gozzo nodulare, di cui soffre l'attrice, sia causalmente riconducibile a colpa dei sanitari della struttura convenuta.
Anzi, conferma quanto affermato dai CTU relativamente all'origine embriologica della tiroide e al suo progressivo scivolamento verso la parte inferiore del collo.
Invero, mentre il referto effettuato presso “Medicare” in data 22.07.2021, riporta che la parte destra del residuo tiroideo presenta “estensione retrogiugulare”, “forse di origine ectopica” e non rilevata prima dell'intervento di tiroidectomia, il referto della scintigrafia tiroidea effettuata il 29.07.21, conferma la possibile “origine autonoma” della lesione in commento: “quadro scintigrafico compatibile con recidiva di struma multinodulare a possibile componente adenomatosa autonoma”.
Non essendo stato provato da parte attrice il nesso causale tra l'intervento ed il danno lamentato, la domanda deve essere integralmente rigettata.
L , con le note del 19.1.2021, cui non ha fatto Controparte_1
seguito né note di precisazione delle conclusioni, né comparsa conclusionale o memorie di replica, ha dichiarato di accettare la compensazione delle spese in caso di rinuncia alla domanda nei suoi confronti.
Pertanto, tra la parte attrice e la convenuta, vanno interamente compensate le spese di lite. Diversamente, le spese di lite sostenute dalla terza chiamata seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, scaglione valore indeterminabile medio.
Le spese di CTU, così come liquidate con decreto del 13.8.2024 in euro
1.596,43 per ciascun componente il Collegio peritale e precisamente il dott.
, il dott. ed il dott. , Persona_2 Persona_4 Persona_1
che il GOP con decreto del 19.8.2024 ha posto a carico delle parti convenute, in solido tra loro, stante l'ammissione di pare attrice al G.P. dovrebbero essere poste a carico dell'erario. Tuttavia, tenuto della rinuncia alla domanda nei confronti della convenuta e considerata la particolarità della vicenda, si ritiene che sussistano i presupposti per porle definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti della Parte_1
nonché nei confronti Controparte_1
dell' così Controparte_7
provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra l'attrice e l'
[...]
e compensa tra loro interamente le spese Controparte_1
legali;
2) Rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'
[...]
e per l'effetto condanna Controparte_7
alla refusione delle spese di lite sostenute dalla terza Controparte_18 chiamata, che si liquidano in euro 10.860,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata in solido tra loro.
Roma 15.7.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco