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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6454/2023, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. stabilito ROSA BOSCO, (CF: ) che agisce di intesa con l'avv. Mariangela Zivolo del C.F._2
Foro di Napoli Nord e che ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Roberto Russo (CF:
), e con questi domiciliato in Caivano, al Viale Gramsci n. 35 C.F._3
nonché
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Domenico Pignetti (CF:
e dall'avv. Giuseppe Nerone (CF: , C.F._4 C.F._5 con questi domiciliato in , Piazza Municipio;
CP_2
OPPOSTI
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ad avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, commi da 784 a 815, l. n. 160/2019
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito dell'udienza di discussione del 30.12.2024, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., tenuto conto di quanto richiesto dalle parti nelle note disgiunte depositate in limine a tale udienza.
2. Con ricorso depositato in data 5.7.2023, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/58 notificato in data 29.5.2023 dalla per conto del;
il CP_1 Controparte_2 ricorrente precisa che l'accertamento “ha ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I AN RE per il periodo 2018-2021- Fabb. E- avv. prot. 4750/61 del 23/10/2018 e con CP_3 prot. 591/23 del 04/02/2019, per la somma di € 48.195.00 oltre € 1.958,16 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 50.164,71”.
3. Il ricorrente assume, in via di premessa: a) di essere conduttore e non occupante dell'immobile in questione;
b) in specie, in virtù di contratto di locazione regolarmente sottoscritto con il Comune di , risultava essere CP_2 conduttore/assegnatario con il rispettivo nucleo familiare dell'alloggio sopra indicato;
c) che il canone annuo convenuto era pari a lire 2.185,684 (da versare in dodici rate mensili), sottoposto ad adeguamento ISTAT;
d) che in data 26.10.2028 perveniva ad esso ricorrente “diffida e messa in mora da parte dell'Ufficio Patrimonio del Comune di ”, relativamente alle somme richieste per l'occupazione dell'immobile; e) CP_2 che in data 21.9.2019 seguiva ulteriore richiesta di pagamento;
f) che in data 30.6.2021 il sig. noltrava a mezzo PEC al Comune di “istanza Parte_2 CP_2 di regolarizzazione del rapporto locativo”, istanza mai presa in considerazione dal destinatario;
g) che con ulteriore diffida il Comune di , in data 6.12.2022, CP_2 procedeva alla rimodulazione del canone di locazione tenuto conto dei parametri OMI;
h) che l'odierno ricorrente, insieme ad altri conduttori di immobili del lotto “AN RE”, contestava la suddetta rideterminazione, ma la richiesta in questione – come la precedente – restava inevasa.
4. Da ultimo, il ricorrente riceveva l'avviso di accertamento esecutivo di cui si tratta.
5. Si contesta: A) l'erronea identificazione dello status di occupante di fatto;
B) la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo perché non sufficientemente motivato;
C) la prescrizione dei canoni di locazione (relativamente ai periodi antecedenti al 2013); D) l'erroneità del parametro di calcolo utilizzato per la quantificazione delle somme;
E) omessa manutenzione degli immobili da parte del . Controparte_2
6. Si sono costituiti tanto l'Ente creditore quanto il della CP_4 riscossione.
Quest'ultimo ha evidenziato di avere inviato al ricorrente dei solleciti prima dell'avviso di accertamento qui impugnato;
ha quindi dedotto l'infondatezza delle avverse deduzioni per quanto specificamente attiene alla nullità dell'atto in questione;
il
, dal canto suo, ha rilevato: a) che l'eccezione di prescrizione è Controparte_2
“superata” dal provvedimento di sgravio emesso dal;
b) che la Controparte_2 modalità di calcolo utilizzata è legittima;
c) che infondate si mostrano le eccezioni relative al mancato adempimento degli obblighi di manutenzione.
7. Tanto detto, la domanda va accolta nei limiti e per i motivi appresso indicati.
8. In via preliminare occorre scrutinare il motivo relativo alla attuale sussistenza, tra le parti, di un contratto di locazione.
9. Deve ritenersi – per quanto emerso nel presente giudizio – che il ricorrente sia decaduto dall'assegnazione.
10. E tanto in virtù: a) di quanto previsto dallo stesso contratto intercorso tra le parti, in specie all'art. 4, dovendosi evidenziare che la giurisprudenza ha avuto modo di osservare, anche di recente, che la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia “popolare” (così tra l'altro è espressamente qualificato il rapporto nel contratto in questione”) ha carattere automatico “a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione "di diritto" della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale” (Cass. 9.7.2024, n. 18765). Ora, nella messa in mora del 2018, il ha implicitamente dato per avvenuta tale decadenza (pur mai CP_2 esplicitamente dichiarata), dal momento che ha avvertito il debitore che, in caso di mancato pagamento, avrebbe dato corso alle procedure di sgombero;
nel mentre i bollettini allegati afferiscono a pagamenti successivi alla detta messa in mora e, pertanto, si tratta di pagamenti inidonei a far regredire la già verificatasi decadenza dell'assegnatario; b) in subordine, di quanto statuito dalla Corte dei Conti nella pronuncia allegata in atti dal , laddove, in specie al par. 8, si Controparte_2 ricostruisce dettagliatamente il regime degli alloggi del c.d. lotto AN RE (per quanto di interesse assumendosi la correttezza della utilizzazione dei parametri OMI ai fini della rimodulazione delle somme dovute).
11. Per sintetizzare, alla luce di quanto detto, il rapporto in essere non può essere qualificato in termini di locazione, con quanto ne discende – come appresso si dirà – riguardo all'applicazione dei parametri OMI e all'omesso espletamento della manutenzione da parte dell'Ente locale.
12. Relativamente all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato, va evidenziato che la stessa non può essere accolta.
Difatti, l'avviso reca un richiamo agli atti prodromici - la cui avvenuta notifica è pacifica tra le parti in quanto allegata dallo stesso ricorrente - che recano una più analitica indicazione delle causali della richiesta di pagamento e dei periodi interessati.
13. Appurato quindi che le somme richieste sono imputate correttamente ad un rapporto di tipo occupativo e che l'atto impo-esattivo posto in essere è formalmente legittimo, occorre verificare se i fatti estintivi allegati dal ricorrente, ed in specie la prescrizione, siano stati provati o meno.
14. Va preliminarmente osservato che: a) la diffida del 26.10.2018 fa riferimento alle somme dovute per il periodo dall'11.2004 al 31.8.2018; b) la diffida del 6.12.2022, oltre a richiamare le precedenti, quantifica le ulteriori somme dovute per il periodo dall'1.9.2018 al 31.12.2021, il che lascia chiaramente ritenere che, laddove l'avviso di accertamento impugnato (nel richiamarsi alla precedenti diffide) fa riferimento al periodo 2018/2021, deve intendersi che si tratta del lasso temporale dell'accertamento ma non a quello cui attengono le somme asseritamente dovute;
c) il provvedimento di sgravio allegato dal Comune “copre” le sole somme dovute per il periodo dal 2003 al 2013. 15. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi: a) che l'eccezione non ha ragion d'essere relativamente alle somme “sgravate”, in quanto, appunto, l'Ente vi ha rinunciato;
b) che per le somme dovute dal 2014 al 2018 la diffida sopra indicata alla lett. a) funga da valido atto interruttivo della prescrizione;
c) che lo stesso deve dirsi, a proposito delle somme dovute successivamente (come sopra dettagliatamente indicato), circa la diffida indicata alla lett. b) del paragrafo precedente.
16. In definitiva, non sono dovute le somme maturate per le annualità antecedenti all'annualità 2013, inclusa;
sono invece dovute quelle maturate successive.
17. Tanto chiarito, il motivo relativo alla erronea determinazione delle somme dovute va respinto.
Fermo restando che l'inerzia dell'Ente locale nella valutazione di istanze
“sollecitatorie” del cittadino va stigmatizzata in altra sede, il ha esattamente CP_2 documentato, va richiamato quanto sopra evidenziato circa la natura del rapporto in essere, non risultando documentati, a fronte del lamentato inadempimento, pagamenti anteriori alla diffida del 2018, e dovendo pertanto ritenersi maturati i presupposti della decadenza, come contrattualmente previsti.
A ciò si aggiunga quanto chiarito dalla Corte dei Conti nella pronuncia sopra richiamata, non efficacemente confutato dal ricorrente (che si limita a considerazioni generiche e che soprattutto presuppongono che non sia intervenuta la decadenza dall'assegnazione).
18. Anche le deduzioni circa l'omesso adempimento degli obblighi di manutenzione devono ritenersi fallaci in quanto legate alla negazione del presupposto che l'occupazione fosse sine titulo; altrimenti detti, così qualificato il rapporto, non può invocarsi, da parte dell'occupante, la disciplina del contratto di locazione, viceversa dovendo assumersi che il carattere abusivo dell'occupazione possa esso stesso essere il presupposto di una richiesta risarcitoria da parte dell'Ente proprietario (arg. ex Cass. S.U., 15.11.2022, n. 33645).
19. Dato l'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 6454/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui in parte motiva (v. par. 16);
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 14.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6454/2023, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. stabilito ROSA BOSCO, (CF: ) che agisce di intesa con l'avv. Mariangela Zivolo del C.F._2
Foro di Napoli Nord e che ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Roberto Russo (CF:
), e con questi domiciliato in Caivano, al Viale Gramsci n. 35 C.F._3
nonché
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Domenico Pignetti (CF:
e dall'avv. Giuseppe Nerone (CF: , C.F._4 C.F._5 con questi domiciliato in , Piazza Municipio;
CP_2
OPPOSTI
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ad avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, commi da 784 a 815, l. n. 160/2019
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito dell'udienza di discussione del 30.12.2024, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., tenuto conto di quanto richiesto dalle parti nelle note disgiunte depositate in limine a tale udienza.
2. Con ricorso depositato in data 5.7.2023, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/58 notificato in data 29.5.2023 dalla per conto del;
il CP_1 Controparte_2 ricorrente precisa che l'accertamento “ha ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I AN RE per il periodo 2018-2021- Fabb. E- avv. prot. 4750/61 del 23/10/2018 e con CP_3 prot. 591/23 del 04/02/2019, per la somma di € 48.195.00 oltre € 1.958,16 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 50.164,71”.
3. Il ricorrente assume, in via di premessa: a) di essere conduttore e non occupante dell'immobile in questione;
b) in specie, in virtù di contratto di locazione regolarmente sottoscritto con il Comune di , risultava essere CP_2 conduttore/assegnatario con il rispettivo nucleo familiare dell'alloggio sopra indicato;
c) che il canone annuo convenuto era pari a lire 2.185,684 (da versare in dodici rate mensili), sottoposto ad adeguamento ISTAT;
d) che in data 26.10.2028 perveniva ad esso ricorrente “diffida e messa in mora da parte dell'Ufficio Patrimonio del Comune di ”, relativamente alle somme richieste per l'occupazione dell'immobile; e) CP_2 che in data 21.9.2019 seguiva ulteriore richiesta di pagamento;
f) che in data 30.6.2021 il sig. noltrava a mezzo PEC al Comune di “istanza Parte_2 CP_2 di regolarizzazione del rapporto locativo”, istanza mai presa in considerazione dal destinatario;
g) che con ulteriore diffida il Comune di , in data 6.12.2022, CP_2 procedeva alla rimodulazione del canone di locazione tenuto conto dei parametri OMI;
h) che l'odierno ricorrente, insieme ad altri conduttori di immobili del lotto “AN RE”, contestava la suddetta rideterminazione, ma la richiesta in questione – come la precedente – restava inevasa.
4. Da ultimo, il ricorrente riceveva l'avviso di accertamento esecutivo di cui si tratta.
5. Si contesta: A) l'erronea identificazione dello status di occupante di fatto;
B) la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo perché non sufficientemente motivato;
C) la prescrizione dei canoni di locazione (relativamente ai periodi antecedenti al 2013); D) l'erroneità del parametro di calcolo utilizzato per la quantificazione delle somme;
E) omessa manutenzione degli immobili da parte del . Controparte_2
6. Si sono costituiti tanto l'Ente creditore quanto il della CP_4 riscossione.
Quest'ultimo ha evidenziato di avere inviato al ricorrente dei solleciti prima dell'avviso di accertamento qui impugnato;
ha quindi dedotto l'infondatezza delle avverse deduzioni per quanto specificamente attiene alla nullità dell'atto in questione;
il
, dal canto suo, ha rilevato: a) che l'eccezione di prescrizione è Controparte_2
“superata” dal provvedimento di sgravio emesso dal;
b) che la Controparte_2 modalità di calcolo utilizzata è legittima;
c) che infondate si mostrano le eccezioni relative al mancato adempimento degli obblighi di manutenzione.
7. Tanto detto, la domanda va accolta nei limiti e per i motivi appresso indicati.
8. In via preliminare occorre scrutinare il motivo relativo alla attuale sussistenza, tra le parti, di un contratto di locazione.
9. Deve ritenersi – per quanto emerso nel presente giudizio – che il ricorrente sia decaduto dall'assegnazione.
10. E tanto in virtù: a) di quanto previsto dallo stesso contratto intercorso tra le parti, in specie all'art. 4, dovendosi evidenziare che la giurisprudenza ha avuto modo di osservare, anche di recente, che la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia “popolare” (così tra l'altro è espressamente qualificato il rapporto nel contratto in questione”) ha carattere automatico “a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione "di diritto" della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale” (Cass. 9.7.2024, n. 18765). Ora, nella messa in mora del 2018, il ha implicitamente dato per avvenuta tale decadenza (pur mai CP_2 esplicitamente dichiarata), dal momento che ha avvertito il debitore che, in caso di mancato pagamento, avrebbe dato corso alle procedure di sgombero;
nel mentre i bollettini allegati afferiscono a pagamenti successivi alla detta messa in mora e, pertanto, si tratta di pagamenti inidonei a far regredire la già verificatasi decadenza dell'assegnatario; b) in subordine, di quanto statuito dalla Corte dei Conti nella pronuncia allegata in atti dal , laddove, in specie al par. 8, si Controparte_2 ricostruisce dettagliatamente il regime degli alloggi del c.d. lotto AN RE (per quanto di interesse assumendosi la correttezza della utilizzazione dei parametri OMI ai fini della rimodulazione delle somme dovute).
11. Per sintetizzare, alla luce di quanto detto, il rapporto in essere non può essere qualificato in termini di locazione, con quanto ne discende – come appresso si dirà – riguardo all'applicazione dei parametri OMI e all'omesso espletamento della manutenzione da parte dell'Ente locale.
12. Relativamente all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato, va evidenziato che la stessa non può essere accolta.
Difatti, l'avviso reca un richiamo agli atti prodromici - la cui avvenuta notifica è pacifica tra le parti in quanto allegata dallo stesso ricorrente - che recano una più analitica indicazione delle causali della richiesta di pagamento e dei periodi interessati.
13. Appurato quindi che le somme richieste sono imputate correttamente ad un rapporto di tipo occupativo e che l'atto impo-esattivo posto in essere è formalmente legittimo, occorre verificare se i fatti estintivi allegati dal ricorrente, ed in specie la prescrizione, siano stati provati o meno.
14. Va preliminarmente osservato che: a) la diffida del 26.10.2018 fa riferimento alle somme dovute per il periodo dall'11.2004 al 31.8.2018; b) la diffida del 6.12.2022, oltre a richiamare le precedenti, quantifica le ulteriori somme dovute per il periodo dall'1.9.2018 al 31.12.2021, il che lascia chiaramente ritenere che, laddove l'avviso di accertamento impugnato (nel richiamarsi alla precedenti diffide) fa riferimento al periodo 2018/2021, deve intendersi che si tratta del lasso temporale dell'accertamento ma non a quello cui attengono le somme asseritamente dovute;
c) il provvedimento di sgravio allegato dal Comune “copre” le sole somme dovute per il periodo dal 2003 al 2013. 15. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi: a) che l'eccezione non ha ragion d'essere relativamente alle somme “sgravate”, in quanto, appunto, l'Ente vi ha rinunciato;
b) che per le somme dovute dal 2014 al 2018 la diffida sopra indicata alla lett. a) funga da valido atto interruttivo della prescrizione;
c) che lo stesso deve dirsi, a proposito delle somme dovute successivamente (come sopra dettagliatamente indicato), circa la diffida indicata alla lett. b) del paragrafo precedente.
16. In definitiva, non sono dovute le somme maturate per le annualità antecedenti all'annualità 2013, inclusa;
sono invece dovute quelle maturate successive.
17. Tanto chiarito, il motivo relativo alla erronea determinazione delle somme dovute va respinto.
Fermo restando che l'inerzia dell'Ente locale nella valutazione di istanze
“sollecitatorie” del cittadino va stigmatizzata in altra sede, il ha esattamente CP_2 documentato, va richiamato quanto sopra evidenziato circa la natura del rapporto in essere, non risultando documentati, a fronte del lamentato inadempimento, pagamenti anteriori alla diffida del 2018, e dovendo pertanto ritenersi maturati i presupposti della decadenza, come contrattualmente previsti.
A ciò si aggiunga quanto chiarito dalla Corte dei Conti nella pronuncia sopra richiamata, non efficacemente confutato dal ricorrente (che si limita a considerazioni generiche e che soprattutto presuppongono che non sia intervenuta la decadenza dall'assegnazione).
18. Anche le deduzioni circa l'omesso adempimento degli obblighi di manutenzione devono ritenersi fallaci in quanto legate alla negazione del presupposto che l'occupazione fosse sine titulo; altrimenti detti, così qualificato il rapporto, non può invocarsi, da parte dell'occupante, la disciplina del contratto di locazione, viceversa dovendo assumersi che il carattere abusivo dell'occupazione possa esso stesso essere il presupposto di una richiesta risarcitoria da parte dell'Ente proprietario (arg. ex Cass. S.U., 15.11.2022, n. 33645).
19. Dato l'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 6454/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui in parte motiva (v. par. 16);
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 14.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta