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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3281/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Bosco;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella C.F._2
Pescatori;
RESISTENTE
1 con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 08-08-2023, , premesso che in data 30/09/2007 Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario in AR AB (RM) con , trascritto Controparte_1
agli atti dello stato civile del Comune di AR AB, alla parte 2, serie A, n. 37, anno 2007 e che dal matrimonio sono nati i figli (nato a [...] [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] [...]), ha rappresentato che: in data 26-01-2021, a seguito di procedura di negoziazione assistita, le parti hanno concluso un accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L. 10/11/2014, n. 162, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 13-09-2021; da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
L'accordo di negoziazione assistita ha previsto, in particolare, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa familiare al marito, il collocamento prevalente della figlia presso la madre e il collocamento prevalente del figlio presso il padre, l'alternanza dei figli presso i genitori, la regolamentazione della frequentazione genitori-figli, il mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, la compartecipazione di ciascun genitore al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 20-05-2024 le parti hanno rappresentato di essere giunte ad un accordo in merito all'oggetto di causa.
All'udienza del 25-11-2024 di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno depositato l'accordo sottoscritto da entrambe le parti e si sono riportate alle condizioni raggiunte insistendo sulle stesse. Con ordinanza del 20-01-2025, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) “Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai coniugi
e in AR AB AB (RM) in data 30/09/2007 Controparte_1 Parte_1
trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di AR AB al n. 37 P. II s A. anno 2007, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza negli atti dello Stato Civile;
2 2) Nulla disporre in merito all'assegno divorzile essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
3) Disporre l'affidamento congiunto di entrambi i figli e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente di presso la residenza paterna e di presso la residenza materna Per_1 Per_2
e salvo diversi accordi tra i genitori, indicare per l'esercizio del diritto di visita il seguente schema:
I minori continueranno a condividere l'intera giornata, sia nella fascia pomeridiana (dopo la scuola) sia durante la serata e la notte, alternando solo la loro presenza (congiunta) nella casa del padre o della madre;
Le decisioni più importanti nell' interesse dei figli, relative all' educazione, la formazione scolastica ed alla salute degli stessi, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati personalmente tramite telefono, messaggi whatsapp o mail, relativamente alle questioni concernenti i minori, senza coinvolgere gli stessi nelle comunicazioni.
I genitori potranno vedere e tenere con sè i figli quando lo desiderano, previo accordo e compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, nonché a quelli lavorativi dei genitori.
Entrambi i minori trascorreranno nel periodo scolastico:
Il mercoledì ed il venerdì dall'uscita dalla scuola sino alla mattina successiva (con pernotto) dal padre ed il martedì e giovedì sino alla mattina successiva (con pernotto) con la madre, con obbligo del genitore collocatario di accompagnarli a scuola.
Il fine settimana entrambi i minori si tratterranno alternativamente con i genitori dal sabato mattina alle ore 9.00 al successivo lunedì mattina, con onere del genitore collocatario di portarli a scuola.
Il lunedì i minori lo trascorreranno entrambi alternativamente con il genitore con il quale non hanno trascorso il fine settimana compreso il pernotto e con obbligo del genitore collocatario di accompagnarli a scuola la mattina successiva.
Entrambi i minori trascorreranno nel periodo non scolastico:
Il mercoledì e venerdì mattina ed il martedì e giovedì pomeriggio con la madre, il martedì e giovedì mattina e mercoledì e venerdì pomeriggio con il padre.
Il fine settimana entrambi i minori si tratterranno alternativamente con i genitori dal sabato mattina alle ore 9.00 al successivo lunedì alle 9.00.
Il lunedì i minori lo trascorreranno entrambi alternativamente con il genitore con il
3 quale non hanno trascorso il fine settimana compreso il pernotto.
I genitori tratterranno presso di sè entrambi i minori per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo ed una settimana durante il periodo invernale, da concordare tra i genitori.
Durante le vacanze di Natale entrambi i figli, contemporaneamente, ad anni alterni, trascorreranno il 24 e 26 dicembre e il 1° gennaio con un genitore e il 25 e 31 dicembre
e il 6 gennaio con l'altro;
Durante le vacanze di Pasqua, entrambi i figli, contemporaneamente, ad anni alterni, trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo
e viceversa.
Il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, i minori si tratterranno dal padre ed il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma si tratterranno dalla madre.
Il giorno del compleanno entrambi i minori si tratterranno ad anni alterni con i genitori.
Per ogni altra festività civile o religiosa, si osserverà l'alternanza annuale.
4) Disporre l'assegnazione definitiva della casa familiare al Sig. con quanto in essa Pt_1
contenuto;
5) Disporre che il Sig. e la Sig.ra contribuiscano al 50% per tutte le spese Pt_1 CP_1
straordinarie preventivamente concordate di entrambi i figli.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 30/09/2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stessesi sono separate in data 26/01/2021 a seguito di accordo di negoziazione assistita senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole;
in particolare, in ragione dell'affidamento condiviso con collocamento paritetico concordato dalle parti, può essere disposto il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore collocatario, come già previsto con l'accordo di separazione di negoziazione assistita.
4 Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.
3281/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto in AR AB (RM) in data 30/09/2007 e trascritto all'Ufficio dello
[...]
Stato Civile del Comune di AR AB (parte 2, serie A, n. 37, anno 2007);
- dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a 5), da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 28-02-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3281/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Bosco;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella C.F._2
Pescatori;
RESISTENTE
1 con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 08-08-2023, , premesso che in data 30/09/2007 Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario in AR AB (RM) con , trascritto Controparte_1
agli atti dello stato civile del Comune di AR AB, alla parte 2, serie A, n. 37, anno 2007 e che dal matrimonio sono nati i figli (nato a [...] [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] [...]), ha rappresentato che: in data 26-01-2021, a seguito di procedura di negoziazione assistita, le parti hanno concluso un accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L. 10/11/2014, n. 162, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 13-09-2021; da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
L'accordo di negoziazione assistita ha previsto, in particolare, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa familiare al marito, il collocamento prevalente della figlia presso la madre e il collocamento prevalente del figlio presso il padre, l'alternanza dei figli presso i genitori, la regolamentazione della frequentazione genitori-figli, il mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, la compartecipazione di ciascun genitore al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 20-05-2024 le parti hanno rappresentato di essere giunte ad un accordo in merito all'oggetto di causa.
All'udienza del 25-11-2024 di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno depositato l'accordo sottoscritto da entrambe le parti e si sono riportate alle condizioni raggiunte insistendo sulle stesse. Con ordinanza del 20-01-2025, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) “Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai coniugi
e in AR AB AB (RM) in data 30/09/2007 Controparte_1 Parte_1
trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di AR AB al n. 37 P. II s A. anno 2007, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza negli atti dello Stato Civile;
2 2) Nulla disporre in merito all'assegno divorzile essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
3) Disporre l'affidamento congiunto di entrambi i figli e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente di presso la residenza paterna e di presso la residenza materna Per_1 Per_2
e salvo diversi accordi tra i genitori, indicare per l'esercizio del diritto di visita il seguente schema:
I minori continueranno a condividere l'intera giornata, sia nella fascia pomeridiana (dopo la scuola) sia durante la serata e la notte, alternando solo la loro presenza (congiunta) nella casa del padre o della madre;
Le decisioni più importanti nell' interesse dei figli, relative all' educazione, la formazione scolastica ed alla salute degli stessi, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati personalmente tramite telefono, messaggi whatsapp o mail, relativamente alle questioni concernenti i minori, senza coinvolgere gli stessi nelle comunicazioni.
I genitori potranno vedere e tenere con sè i figli quando lo desiderano, previo accordo e compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, nonché a quelli lavorativi dei genitori.
Entrambi i minori trascorreranno nel periodo scolastico:
Il mercoledì ed il venerdì dall'uscita dalla scuola sino alla mattina successiva (con pernotto) dal padre ed il martedì e giovedì sino alla mattina successiva (con pernotto) con la madre, con obbligo del genitore collocatario di accompagnarli a scuola.
Il fine settimana entrambi i minori si tratterranno alternativamente con i genitori dal sabato mattina alle ore 9.00 al successivo lunedì mattina, con onere del genitore collocatario di portarli a scuola.
Il lunedì i minori lo trascorreranno entrambi alternativamente con il genitore con il quale non hanno trascorso il fine settimana compreso il pernotto e con obbligo del genitore collocatario di accompagnarli a scuola la mattina successiva.
Entrambi i minori trascorreranno nel periodo non scolastico:
Il mercoledì e venerdì mattina ed il martedì e giovedì pomeriggio con la madre, il martedì e giovedì mattina e mercoledì e venerdì pomeriggio con il padre.
Il fine settimana entrambi i minori si tratterranno alternativamente con i genitori dal sabato mattina alle ore 9.00 al successivo lunedì alle 9.00.
Il lunedì i minori lo trascorreranno entrambi alternativamente con il genitore con il
3 quale non hanno trascorso il fine settimana compreso il pernotto.
I genitori tratterranno presso di sè entrambi i minori per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo ed una settimana durante il periodo invernale, da concordare tra i genitori.
Durante le vacanze di Natale entrambi i figli, contemporaneamente, ad anni alterni, trascorreranno il 24 e 26 dicembre e il 1° gennaio con un genitore e il 25 e 31 dicembre
e il 6 gennaio con l'altro;
Durante le vacanze di Pasqua, entrambi i figli, contemporaneamente, ad anni alterni, trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo
e viceversa.
Il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, i minori si tratterranno dal padre ed il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma si tratterranno dalla madre.
Il giorno del compleanno entrambi i minori si tratterranno ad anni alterni con i genitori.
Per ogni altra festività civile o religiosa, si osserverà l'alternanza annuale.
4) Disporre l'assegnazione definitiva della casa familiare al Sig. con quanto in essa Pt_1
contenuto;
5) Disporre che il Sig. e la Sig.ra contribuiscano al 50% per tutte le spese Pt_1 CP_1
straordinarie preventivamente concordate di entrambi i figli.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 30/09/2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stessesi sono separate in data 26/01/2021 a seguito di accordo di negoziazione assistita senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole;
in particolare, in ragione dell'affidamento condiviso con collocamento paritetico concordato dalle parti, può essere disposto il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore collocatario, come già previsto con l'accordo di separazione di negoziazione assistita.
4 Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.
3281/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto in AR AB (RM) in data 30/09/2007 e trascritto all'Ufficio dello
[...]
Stato Civile del Comune di AR AB (parte 2, serie A, n. 37, anno 2007);
- dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a 5), da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 28-02-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
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