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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa RI Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa RI Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1308/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4989/2024, pubblicata il
23.10.2024 tra
, assistita e difesa dagli Avv.ti AR Grisi e Carmen Parte_1
RI CI
Appellante
e
, assistito e difeso dall'Avv. Fausto De Nicola Controparte_1
Appellato nonché
in persona del legale rapp.te. p.t., assistita Controparte_2
e difesa dall'Avv. Francesca Prandini
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la Controparte_3
e , chiedendo la condanna della prima alla
[...] Controparte_1 restituzione della somma di euro 220.000,00, oltre interessi, in esecuzione della polizza fideiussoria rilasciata dalla in favore CP_4 del , nonché la condanna di quest'ultimo alla restituzione CP_1 dell'importo di euro 355.000,00, versato dall'attrice, a titolo di acconto, in adempimento del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dal solo , e dell'ulteriore somma di euro 21.395,00 a titolo di CP_1 rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei mobili dei quali egli si era successivamente appropriato.
Esponeva, al riguardo, di aver contratto matrimonio concordatario con l'11 luglio 2003, dal quale era nato il figlio AR, e Controparte_1 di avere adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Rappresentava che la casa coniugale era costituita da un immobile sito in
Salerno, alla via Olivieri n. 9, concesso in comodato dalla madre della stessa.
Evidenziava come la convivenza si fosse sin da subito rivelata conflittuale, circostanza che aveva indotto la madre della ad alienare detto Pt_1 immobile ed a destinare il relativo ricavato all'acquisto di un'altra unità abitativa ritenuta più idonea alle esigenze familiari. Precisava che il prezzo di vendita, pari ad euro 335.000,00, era stato dall'attrice in parte trasferito al proprio coniuge, , e in parte corrisposto Controparte_1 direttamente alla società costruttrice del complesso CP_4 residenziale denominato “Salerno est”. Affermava, inoltre, che il 21 novembre 2011 il aveva sottoscritto un contratto preliminare di CP_1 compravendita di un immobile, impiegando le somme che la Pt_1 aveva ricevuto dalla propria madre. Sottolineava, infine, che tali somme non erano state attribuite al coniuge a titolo di liberalità, circostanza, peraltro, confermata dall'atto ricognitivo sottoscritto dal medesimo
2 il 1° febbraio 2015, con cui egli attestava la cointestazione CP_1 dell'immobile oggetto del predetto contratto preliminare.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio CP_1
, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone
[...] il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Sosteneva, sul punto, di aver versato l'importo complessivo di euro
440.000,00 mediante dieci assegni bancari intestati alla e CP_4 tratti dai conti correnti di entrambi i coniugi, precisando che la società promittente venditrice non aveva provveduto alla costruzione dell'immobile a causa di una grave ed irreversibile crisi societaria.
Esponeva, altresì, che la in parziale adempimento degli CP_4 obblighi previsti dal D.Lgs. n. 122/2005 ed a seguito di reiterate sollecitazioni, aveva rilasciato in suo favore la polizza fideiussoria n.
6928500438402 della con garanzia Controparte_3 tuttavia limitata all'importo di euro 220.000,00 rispetto alla somma complessivamente corrisposta.
Deduceva, pertanto, l'inammissibilità della pretesa creditoria azionata dall'attrice, atteso il carattere irripetibile delle prestazioni patrimoniali effettuate nel corso della vita coniugale, riconducibili ai doveri morali e di reciproca assistenza di cui all'art. 143, ultimo comma, c.c. Precisava, infine, che la garanzia fideiussoria de quo era destinata ad operare esclusivamente nei suoi confronti, con conseguente difetto di legittimazione attiva della Pt_1
Si costituiva in giudizio anche la chiedendo Controparte_3 la propria estromissione e, in ogni caso, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva della parte attrice.
Evidenziava, a tal proposito, che la polizza fideiussoria prevista a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, rilasciata ai sensi della L. n.
210/2004, era stata intestata esclusivamente al , sicché la CP_1 pretesa azionata dalla non poteva trovare accoglimento. Pt_1
3 Con sentenza n. 4989/2024, pubblicata il 23.10.2024, il Tribunale di
Salerno rigettava integralmente le domande proposte dalla parte attrice, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Il giudice di prime cure respingeva, innanzitutto, la domanda restitutoria formulata nei confronti di per l'importo di euro Controparte_1
355.000,00, ritenendo che il significativo apporto economico fornito dalla ai fini dell'acquisto dell'immobile configurasse una donazione Pt_1 indiretta. Osservava che l'attrice, con l'intento di preservare l'unità familiare e tutelare gli interessi del figlio, aveva concordato con il coniuge l'impiego di tali somme per l'acquisto di una nuova abitazione da destinare a residenza familiare e che non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un diverso accordo idoneo ad escludere l'animus donandi. Aggiungeva, altresì, che la restituzione non sarebbe stata comunque esigibile, trattandosi di somme non più nella disponibilità del convenuto a seguito dell'esito negativo dell'operazione immobiliare, determinato dal fallimento della società costruttrice.
Per quanto riguarda la domanda di restituzione dell'importo di euro
21.395,00, relativo alle spese sostenute per l'acquisto dei mobili, il
Tribunale la riteneva parimenti infondata, rilevando che tali esborsi erano stati destinati alla gestione del ménage familiare e che, in assenza di elementi di segno contrario, dovevano qualificarsi quali liberalità d'uso.
Infine, quanto alla richiesta formulata nei confronti della
[...] per il recupero della somma di euro 220.000,00, il Controparte_3 giudice di primo grado la respingeva, ritenendo che la polizza potesse essere azionata esclusivamente dal beneficiario-assicurato, individuato in
, con conseguente difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 parte attrice.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione , innanzi a questa Corte di Appello e, per Parte_1
i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
4 “Piaccia alla Corte d'Appello adita, previo espletamento del giuramento suppletorio sollecitato ex officio o in difetto, deferire giuramento decisorio, respinta ogni contraria istanza, richiesta o eccezione ex adverso formalizzata dichiarare nulla o, comunque, annullare o dichiarare inefficace l'impugnata sentenza o, in ogni caso, riformarla e, per l'effetto, accogliere il presente atto di appello e così provvedere e giudicare:
a. Dichiarare e dare atto, previa acquisizione dei documenti prodotti, ritenuti indispensabili o intervenuti successivamente e, in ogni caso, come prove atipiche perché esibiti in altri giudizi pendenti tra le stesse parti e previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti se ritenuti necessari che
l'appellante era subentrata, in forza della scrittura Parte_1 privata dell'1.02.2015 ai sensi degli artt. 1401 e ss c.c., nel contratto preliminare del 21.11.2011, con effetti ex tunc e, quindi, nella titolarità della polizza fideiussoria collegata ex D.Lgs.vo 122/2005 e CP_3 della scrittura privata dell'1.02.2015;
b. Condannare per l'effetto l' a corrispondere alle parti aventi CP_3 diritto le somme in virtù della scrittura privata dell'1.02.2015 del 72,14%
e 27,86% come stabilito anche dal Tribunale fallimentare di Salerno nella procedura fallimentare, come in sent. n. 28/2018 e da documentazione alleata, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado con rivalutazione ed interessi a far data dal 2018 all'effettivo soddisfo oltre danni ex artt. 8 e 96 c.p.c. avendo agito in giudizio con mala fede e colpa grave;
c. Condannare il Sig. Dr. alla restituzione delle somme Controparte_1 corrisposte dalla Sig.ra in ragione di euro 355.000,00 Parte_1 per acquisto casa e 21.495,00 per i mobili per un totale di 376.395,00
d. Oltre interessi di legge, a far data dall'esborso fino all'effettivo soddisfo oltre rivalutazione anche per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
(art. 8 del contratto preliminare del 21.11.2011 avendo anticipato e fatto anticipare il saldo del prezzo alla dovuto soltanto in sede di CP_4 trasferimento dell'immobile compromesso mai venuto a giuridica esistenza mediante atto pubblico, mai intervenuto, dando atto che il
5 non ha eseguito i pagamenti dovuti secondo contratto e che CP_1 qualora li avesse eseguiti secondo l'art. 8 del preliminare del 21.11.2021 nessun evento dannoso si sarebbe verificato, detraendo, infine, le somme che saranno corrisposte dalla escussione della polizza fideiussoria secondo la scrittura privata dell'1.02.2015
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di gravame non prodotta nel giudizio di primo grado e, nel contestare le censure formulate dall'appellante, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda concernente la legittimazione dell'appellante ad escutere la polizza fideiussoria, ha domandato che l'importo eventualmente riconoscibile fosse limitato alla somma massima di euro 50.000,00, avuto riguardo ai versamenti dallo stesso personalmente effettuati per complessivi euro 170.000,00, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita, altresì, la eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società convenuta, secondo cui le contestazioni avanzate dall'odierna appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
L'atto introduttivo del giudizio, pur arricchito da articolate valutazioni non correlate all'iter argomentativo del primo giudice, contiene specifici rilievi critici alla decisione del Tribunale ed alle relative ragioni, comunque individuabili nella parte espositiva dell'atto che, pertanto, risulta pienamente scrutinabile nel merito.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
6 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata Parte_1 nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il versamento da lei effettuato per la quota prevalente del prezzo di acquisto dell'immobile integrasse una donazione indiretta e che le somme corrisposte per l'acquisto dei mobili costituissero liberalità d'uso, rigettando, per tali ragioni, le domande restitutorie proposte nei confronti di CP_1
.
[...]
Deduce, in particolare, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato i documenti puntualmente richiamati nell'atto di gravame, i quali, se correttamente valutati, avrebbero consentito di ricostruire l'effettiva volontà delle parti ed escludere l'esistenza di un intento liberale.
L'appellante richiama, al riguardo, soprattutto la scrittura privata del 1° febbraio 2015, dalla quale risulterebbe, da un lato, che le somme destinate al futuro acquisto dell'immobile provenivano, in via prevalente, dalla stessa e, dall'altro, che era stato previsto il subentro di Pt_1 quest'ultima nel contratto preliminare stipulato dal solo , con CP_1 effetti ex tunc e, dunque, anche in relazione alla polizza fideiussoria funzionalmente e teleologicamente connessa a tale contratto.
La censura è infondata.
In punto di diritto, si osserva che la donazione indiretta, al pari della donazione diretta, trova la propria causa nella liberalità, intesa come volontaria attribuzione patrimoniale idonea a determinare un arricchimento del beneficiario in assenza di un obbligo giuridico che ne imponga l'erogazione.
Tali principi operano anche nei rapporti coniugali, nei quali i trasferimenti patrimoniali possono essere sorretti da un intento liberale. Ed invero, a seguito dell'abrogazione del divieto di cui all'art. 781 c.c., la donazione indiretta tra coniugi è pienamente ammissibile e deve essere valutata, quanto alla causa ed ai relativi vizi, secondo i principi che governano la donazione diretta.
7 In tale prospettiva, le somme erogate da un coniuge in favore dell'altro per l'acquisto di un immobile si presumono riconducibili ad una liberalità
e si collocano nello schema della donazione indiretta, la cui validità formale coincide con quella dell'atto strumentale attraverso il quale la liberalità viene attuata.
Tale presunzione è superabile solo mediante la dimostrazione che il trasferimento trovi giustificazione in una causa diversa – quale, ad esempio, un finanziamento – prova che richiede la produzione di un documento ovvero di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei ad escludere l'animus donandi.
In considerazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che anche il versamento di somme da parte di un coniuge, utilizzate dall'altro per l'acquisto di un bene immobile, integra una donazione indiretta, espressiva di una finalità di liberalità, soggetta unicamente ai requisiti formali del negozio attuativo e revocabile, nei casi previsti, esclusivamente per ingratitudine (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent.
n. 24160, 4 ottobre 2018).
Le considerazioni sopra svolte in ordine al fine di liberalità ed alla riconducibilità alla donazione indiretta dei conferimenti effettuati da un coniuge per consentire all'altro l'acquisto di un immobile valgono, a fortiori, anche rispetto ai versamenti spontaneamente eseguiti in costanza di matrimonio per finanziare interventi sull'immobile così acquisito ovvero per acquistare i mobili necessari al suo arredo, poiché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta (cfr.
Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 14740, 10 maggio 2022).
Peraltro, in presenza di una causa di liberalità, non assume rilievo l'eventuale ricorso ai principi dell'obbligazione naturale per giustificare l'effetto della soluti retentio. Ciò in quanto, ove il conferimento sia sorretto dall'animus donandi, non occorre accertare se esso sia stato compiuto in adempimento di doveri morali o sociali, atteso che l'irripetibilità della prestazione discende direttamente dalla causa liberale.
8 Tanto premesso, nel caso di specie, risulta accertato che Parte_1
, durante il matrimonio, contribuì, in misura significativa,
[...] all'acquisto di un nuovo immobile destinato a divenire residenza familiare, impiegando a tal fine le somme ricavate dalla vendita della precedente abitazione, di proprietà di sua madre e concessa ai coniugi in comodato.
Rilevante, al riguardo, è la scrittura privata del 1° febbraio 2015, sottoscritta anteriormente alla separazione dei coniugi, dalla quale emerge che le parti avevano acquistato “di comune accordo un appartamento in costruzione della società , specificando, CP_4 altresì, la misura dei rispettivi apporti economici (pari al 72,14% per la e al 27,86% per il ). Pt_1 CP_1
Nondimeno, dal contenuto di tale documento, così come dagli ulteriori atti acquisti nel giudizio di primo grado, non emerge alcuna diversa causa idonea a giustificare il conferimento della predetta somma da parte dell'odierna appellante, se non l'intento di assicurare la stabilità dell'unità familiare e di tutelare l'interesse del figlio minore.
Ne discende che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il versamento della quota più rilevante del prezzo di acquisto deve essere qualificato quale donazione indiretta, con conseguente irripetibilità in ragione della finalità liberale che la sorregge.
La infatti, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un diverso Pt_1 accordo negoziale idoneo ad escludere l'animus donandi, limitandosi a censurare la mancata considerazione, da parte del primo giudice, di atti e documenti che, tuttavia, risultano privi di pertinenza rispetto alla questione oggetto del presente giudizio.
Al contrario, il giudice di prime cure ha correttamente applicato i suindicati principi di diritto, pervenendo, con motivazione congrua ed adeguata, al rigetto della domanda restitutoria avanzata nei confronti del
, previa verifica della finalità del versamento in funzione degli CP_1 interessi familiari e, per l'effetto, della sua irripetibilità quale attribuzione sorretta da giusta causa.
9 Peraltro, l'investimento de quo, destinato alle necessità familiari, non ha avuto l'esito programmato per una causa non imputabile ai coniugi, ossia il fallimento della società costruttrice. Ne discende che la pretesa restitutoria non potrebbe comunque trovare accoglimento, trattandosi di somme non più nella disponibilità dell'odierno convenuto, il quale non ha potuto acquisire l'immobile per l'inadempimento della società promittente venditrice.
Allo stesso modo, anche le somme destinate all'acquisto dei mobili di arredo devono ritenersi funzionali alla gestione del ménage familiare e, in difetto di prova contraria idonea a superare la presunzione di liberalità, sono irripetibili.
In effetti, come evidenziato dal primo giudice, risulta “pacifica” la destinazione di tali esborsi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, né la ha fornito elementi atti a dimostrare una diversa causa Pt_1 dell'attribuzione patrimoniale.
In virtù delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata ha correttamente disatteso le deduzioni della parte attrice, reiterate anche nel presente giudizio, all'esito di un'accurata analisi della documentazione acquisita, mentre le censure formulate non appaiono idonee a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo, contesta la statuizione con cui il Parte_1 giudice di primo grado ha rigettato la domanda restitutoria proposta nei confronti della ritenendola priva di Controparte_3 legittimazione attiva ad escutere la polizza fideiussoria.
Deduce, in particolare, che la compagnia assicurativa fosse perfettamente a conoscenza che il , al momento della stipula del CP_1 preliminare, si era riservato la facoltà di nominare un diverso soggetto che doveva acquistare i diritti ed assumere gli obblighi derivanti dal preliminare, soggetto poi individuato nella stessa sicché la Pt_1 garanzia avrebbe dovuto operare anche in suo favore.
La censura è infondata.
10 Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che l'odierna appellante è estranea tanto al contratto preliminare dedotto in giudizio, quanto alla polizza fideiussoria rilasciata dalla ai sensi del D.Lgs. n. CP_4
122/2005.
Tale garanzia, infatti, era stata emessa esclusivamente in favore di
, fino alla concorrenza di euro 220.000,00, a tutela Controparte_1 della restituzione delle somme dallo stesso anticipatamente versate alla società costruttrice nell'eventualità del verificarsi di una situazione di crisi di quest'ultima.
Ne discende che la garanzia poteva essere azionata esclusivamente dal beneficiario-assicurato, sicché deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione attiva in capo alla Né tantomeno la scrittura Pt_1 privata del 1° febbraio 2015 – invocata dall'appellante a sostegno del presente motivo di gravame - ha comportato alcuna modifica soggettiva del beneficiario della polizza, che è rimasto, esclusivamente, CP_1
.
[...]
Peraltro, come correttamente valorizzato dal primo giudice, le condizioni generali del contratto assicurativo prevedono espressamente che il beneficio della garanzia ed i crediti da essa derivanti non possono essere ceduti “senza il preventivo assenso scritto della Compagnia” e precisano che l'eventuale cessionario può acquisire tali diritti “senza che ciò comporti successione nel contratto di assicurazione”, fermo restando che
“l'esercizio del diritto di escussione potrà essere esercitato esclusivamente dall'Assicurato” (v. all. 3 produzione di primo grado della
. Controparte_2
Tanto premesso, poiché, nel caso di specie, la polizza non è mai stata volturata in favore della né risulta che la compagnia assicurativa Pt_1 abbia mai prestato il proprio assenso al trasferimento del beneficio della garanzia de qua, deve ritenersi che l'appellante sia totalmente estranea al rapporto fideiussorio e, come tale, priva di qualunque legittimazione ad attivare la garanzia o a formulare pretese fondate sulla stessa.
11 In virtù delle considerazioni che precedono, deve confermarsi la correttezza della conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale ha escluso la legittimazione attiva della ritenendo, Pt_1 conseguentemente, infondata la domanda restitutoria spiegata nei confronti della Controparte_2
Ed invero, il motivo di gravame non introduce alcun elemento idoneo a scalfire la motivazione adottata dal Tribunale, la quale risulta congrua, logicamente coerente e sorretta da un puntuale esame delle clausole contrattuali rilevanti. Al contrario, l'odierna appellante si è limitata a richiamare un atto privatistico privo di effetti sul rapporto assicurativo, senza confrontarsi con il chiaro dettato delle condizioni di polizza e senza contestare utilmente la ricostruzione giuridica operata dal Tribunale.
In ogni caso, il motivo di appello risulta infondato anche sotto un ulteriore e dirimente profilo.
La polizza fideiussoria, infatti, non può ritenersi operativa nella presente fattispecie, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 122/2005,
l'escussione della garanzia presuppone la perdurante efficacia del contratto preliminare, sicché la stessa non risulta azionabile quando il preliminare sia stato risolto per inadempimento del costruttore prima dell'insorgenza della situazione di crisi.
Nel caso di specie, il contratto preliminare si è risolto di diritto allo spirare del termine individuato con la diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., notificata dal promissario acquirente, , il 5 luglio 2016 Controparte_1
e, dunque, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della intervenuta solo nel 2018. CP_4
Ne discende l'inoperatività della polizza fideiussoria nei rapporti tra le parti, atteso che il preliminare non era più vigente al momento del sopravvenire della crisi della società promittente venditrice.
Pertanto, in mancanza del presupposto normativamente richiesto per l'escussione della garanzia, nessuna pretesa può essere legittimamente avanzata sulla base della stessa, con conseguente infondatezza del presente motivo di gravame.
12 Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Per l'effetto, l'odierna appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
e della da liquidarsi come in
[...] Controparte_2 dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Attribuite, quelle liquidate in favore di , al difensore per Controparte_1 dichiarato anticipo.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e della avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Salerno n. 4989/2024 depositata in data 23.10.2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e della delle spese e competenze di lite, che Controparte_2 liquida in favore del primo in euro 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, ed in favore del secondo in euro 10.060,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e
C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione all' avv. Fausto De
Nicola per dichiarato anticipo;
13 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa RI Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa RI Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa RI Vittoria Pastore, MOT in tirocinio generico.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa RI Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa RI Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1308/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4989/2024, pubblicata il
23.10.2024 tra
, assistita e difesa dagli Avv.ti AR Grisi e Carmen Parte_1
RI CI
Appellante
e
, assistito e difeso dall'Avv. Fausto De Nicola Controparte_1
Appellato nonché
in persona del legale rapp.te. p.t., assistita Controparte_2
e difesa dall'Avv. Francesca Prandini
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la Controparte_3
e , chiedendo la condanna della prima alla
[...] Controparte_1 restituzione della somma di euro 220.000,00, oltre interessi, in esecuzione della polizza fideiussoria rilasciata dalla in favore CP_4 del , nonché la condanna di quest'ultimo alla restituzione CP_1 dell'importo di euro 355.000,00, versato dall'attrice, a titolo di acconto, in adempimento del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dal solo , e dell'ulteriore somma di euro 21.395,00 a titolo di CP_1 rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei mobili dei quali egli si era successivamente appropriato.
Esponeva, al riguardo, di aver contratto matrimonio concordatario con l'11 luglio 2003, dal quale era nato il figlio AR, e Controparte_1 di avere adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Rappresentava che la casa coniugale era costituita da un immobile sito in
Salerno, alla via Olivieri n. 9, concesso in comodato dalla madre della stessa.
Evidenziava come la convivenza si fosse sin da subito rivelata conflittuale, circostanza che aveva indotto la madre della ad alienare detto Pt_1 immobile ed a destinare il relativo ricavato all'acquisto di un'altra unità abitativa ritenuta più idonea alle esigenze familiari. Precisava che il prezzo di vendita, pari ad euro 335.000,00, era stato dall'attrice in parte trasferito al proprio coniuge, , e in parte corrisposto Controparte_1 direttamente alla società costruttrice del complesso CP_4 residenziale denominato “Salerno est”. Affermava, inoltre, che il 21 novembre 2011 il aveva sottoscritto un contratto preliminare di CP_1 compravendita di un immobile, impiegando le somme che la Pt_1 aveva ricevuto dalla propria madre. Sottolineava, infine, che tali somme non erano state attribuite al coniuge a titolo di liberalità, circostanza, peraltro, confermata dall'atto ricognitivo sottoscritto dal medesimo
2 il 1° febbraio 2015, con cui egli attestava la cointestazione CP_1 dell'immobile oggetto del predetto contratto preliminare.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio CP_1
, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone
[...] il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Sosteneva, sul punto, di aver versato l'importo complessivo di euro
440.000,00 mediante dieci assegni bancari intestati alla e CP_4 tratti dai conti correnti di entrambi i coniugi, precisando che la società promittente venditrice non aveva provveduto alla costruzione dell'immobile a causa di una grave ed irreversibile crisi societaria.
Esponeva, altresì, che la in parziale adempimento degli CP_4 obblighi previsti dal D.Lgs. n. 122/2005 ed a seguito di reiterate sollecitazioni, aveva rilasciato in suo favore la polizza fideiussoria n.
6928500438402 della con garanzia Controparte_3 tuttavia limitata all'importo di euro 220.000,00 rispetto alla somma complessivamente corrisposta.
Deduceva, pertanto, l'inammissibilità della pretesa creditoria azionata dall'attrice, atteso il carattere irripetibile delle prestazioni patrimoniali effettuate nel corso della vita coniugale, riconducibili ai doveri morali e di reciproca assistenza di cui all'art. 143, ultimo comma, c.c. Precisava, infine, che la garanzia fideiussoria de quo era destinata ad operare esclusivamente nei suoi confronti, con conseguente difetto di legittimazione attiva della Pt_1
Si costituiva in giudizio anche la chiedendo Controparte_3 la propria estromissione e, in ogni caso, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva della parte attrice.
Evidenziava, a tal proposito, che la polizza fideiussoria prevista a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, rilasciata ai sensi della L. n.
210/2004, era stata intestata esclusivamente al , sicché la CP_1 pretesa azionata dalla non poteva trovare accoglimento. Pt_1
3 Con sentenza n. 4989/2024, pubblicata il 23.10.2024, il Tribunale di
Salerno rigettava integralmente le domande proposte dalla parte attrice, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Il giudice di prime cure respingeva, innanzitutto, la domanda restitutoria formulata nei confronti di per l'importo di euro Controparte_1
355.000,00, ritenendo che il significativo apporto economico fornito dalla ai fini dell'acquisto dell'immobile configurasse una donazione Pt_1 indiretta. Osservava che l'attrice, con l'intento di preservare l'unità familiare e tutelare gli interessi del figlio, aveva concordato con il coniuge l'impiego di tali somme per l'acquisto di una nuova abitazione da destinare a residenza familiare e che non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un diverso accordo idoneo ad escludere l'animus donandi. Aggiungeva, altresì, che la restituzione non sarebbe stata comunque esigibile, trattandosi di somme non più nella disponibilità del convenuto a seguito dell'esito negativo dell'operazione immobiliare, determinato dal fallimento della società costruttrice.
Per quanto riguarda la domanda di restituzione dell'importo di euro
21.395,00, relativo alle spese sostenute per l'acquisto dei mobili, il
Tribunale la riteneva parimenti infondata, rilevando che tali esborsi erano stati destinati alla gestione del ménage familiare e che, in assenza di elementi di segno contrario, dovevano qualificarsi quali liberalità d'uso.
Infine, quanto alla richiesta formulata nei confronti della
[...] per il recupero della somma di euro 220.000,00, il Controparte_3 giudice di primo grado la respingeva, ritenendo che la polizza potesse essere azionata esclusivamente dal beneficiario-assicurato, individuato in
, con conseguente difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 parte attrice.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione , innanzi a questa Corte di Appello e, per Parte_1
i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
4 “Piaccia alla Corte d'Appello adita, previo espletamento del giuramento suppletorio sollecitato ex officio o in difetto, deferire giuramento decisorio, respinta ogni contraria istanza, richiesta o eccezione ex adverso formalizzata dichiarare nulla o, comunque, annullare o dichiarare inefficace l'impugnata sentenza o, in ogni caso, riformarla e, per l'effetto, accogliere il presente atto di appello e così provvedere e giudicare:
a. Dichiarare e dare atto, previa acquisizione dei documenti prodotti, ritenuti indispensabili o intervenuti successivamente e, in ogni caso, come prove atipiche perché esibiti in altri giudizi pendenti tra le stesse parti e previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti se ritenuti necessari che
l'appellante era subentrata, in forza della scrittura Parte_1 privata dell'1.02.2015 ai sensi degli artt. 1401 e ss c.c., nel contratto preliminare del 21.11.2011, con effetti ex tunc e, quindi, nella titolarità della polizza fideiussoria collegata ex D.Lgs.vo 122/2005 e CP_3 della scrittura privata dell'1.02.2015;
b. Condannare per l'effetto l' a corrispondere alle parti aventi CP_3 diritto le somme in virtù della scrittura privata dell'1.02.2015 del 72,14%
e 27,86% come stabilito anche dal Tribunale fallimentare di Salerno nella procedura fallimentare, come in sent. n. 28/2018 e da documentazione alleata, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado con rivalutazione ed interessi a far data dal 2018 all'effettivo soddisfo oltre danni ex artt. 8 e 96 c.p.c. avendo agito in giudizio con mala fede e colpa grave;
c. Condannare il Sig. Dr. alla restituzione delle somme Controparte_1 corrisposte dalla Sig.ra in ragione di euro 355.000,00 Parte_1 per acquisto casa e 21.495,00 per i mobili per un totale di 376.395,00
d. Oltre interessi di legge, a far data dall'esborso fino all'effettivo soddisfo oltre rivalutazione anche per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
(art. 8 del contratto preliminare del 21.11.2011 avendo anticipato e fatto anticipare il saldo del prezzo alla dovuto soltanto in sede di CP_4 trasferimento dell'immobile compromesso mai venuto a giuridica esistenza mediante atto pubblico, mai intervenuto, dando atto che il
5 non ha eseguito i pagamenti dovuti secondo contratto e che CP_1 qualora li avesse eseguiti secondo l'art. 8 del preliminare del 21.11.2021 nessun evento dannoso si sarebbe verificato, detraendo, infine, le somme che saranno corrisposte dalla escussione della polizza fideiussoria secondo la scrittura privata dell'1.02.2015
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di gravame non prodotta nel giudizio di primo grado e, nel contestare le censure formulate dall'appellante, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda concernente la legittimazione dell'appellante ad escutere la polizza fideiussoria, ha domandato che l'importo eventualmente riconoscibile fosse limitato alla somma massima di euro 50.000,00, avuto riguardo ai versamenti dallo stesso personalmente effettuati per complessivi euro 170.000,00, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita, altresì, la eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società convenuta, secondo cui le contestazioni avanzate dall'odierna appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
L'atto introduttivo del giudizio, pur arricchito da articolate valutazioni non correlate all'iter argomentativo del primo giudice, contiene specifici rilievi critici alla decisione del Tribunale ed alle relative ragioni, comunque individuabili nella parte espositiva dell'atto che, pertanto, risulta pienamente scrutinabile nel merito.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
6 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata Parte_1 nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il versamento da lei effettuato per la quota prevalente del prezzo di acquisto dell'immobile integrasse una donazione indiretta e che le somme corrisposte per l'acquisto dei mobili costituissero liberalità d'uso, rigettando, per tali ragioni, le domande restitutorie proposte nei confronti di CP_1
.
[...]
Deduce, in particolare, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato i documenti puntualmente richiamati nell'atto di gravame, i quali, se correttamente valutati, avrebbero consentito di ricostruire l'effettiva volontà delle parti ed escludere l'esistenza di un intento liberale.
L'appellante richiama, al riguardo, soprattutto la scrittura privata del 1° febbraio 2015, dalla quale risulterebbe, da un lato, che le somme destinate al futuro acquisto dell'immobile provenivano, in via prevalente, dalla stessa e, dall'altro, che era stato previsto il subentro di Pt_1 quest'ultima nel contratto preliminare stipulato dal solo , con CP_1 effetti ex tunc e, dunque, anche in relazione alla polizza fideiussoria funzionalmente e teleologicamente connessa a tale contratto.
La censura è infondata.
In punto di diritto, si osserva che la donazione indiretta, al pari della donazione diretta, trova la propria causa nella liberalità, intesa come volontaria attribuzione patrimoniale idonea a determinare un arricchimento del beneficiario in assenza di un obbligo giuridico che ne imponga l'erogazione.
Tali principi operano anche nei rapporti coniugali, nei quali i trasferimenti patrimoniali possono essere sorretti da un intento liberale. Ed invero, a seguito dell'abrogazione del divieto di cui all'art. 781 c.c., la donazione indiretta tra coniugi è pienamente ammissibile e deve essere valutata, quanto alla causa ed ai relativi vizi, secondo i principi che governano la donazione diretta.
7 In tale prospettiva, le somme erogate da un coniuge in favore dell'altro per l'acquisto di un immobile si presumono riconducibili ad una liberalità
e si collocano nello schema della donazione indiretta, la cui validità formale coincide con quella dell'atto strumentale attraverso il quale la liberalità viene attuata.
Tale presunzione è superabile solo mediante la dimostrazione che il trasferimento trovi giustificazione in una causa diversa – quale, ad esempio, un finanziamento – prova che richiede la produzione di un documento ovvero di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei ad escludere l'animus donandi.
In considerazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che anche il versamento di somme da parte di un coniuge, utilizzate dall'altro per l'acquisto di un bene immobile, integra una donazione indiretta, espressiva di una finalità di liberalità, soggetta unicamente ai requisiti formali del negozio attuativo e revocabile, nei casi previsti, esclusivamente per ingratitudine (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent.
n. 24160, 4 ottobre 2018).
Le considerazioni sopra svolte in ordine al fine di liberalità ed alla riconducibilità alla donazione indiretta dei conferimenti effettuati da un coniuge per consentire all'altro l'acquisto di un immobile valgono, a fortiori, anche rispetto ai versamenti spontaneamente eseguiti in costanza di matrimonio per finanziare interventi sull'immobile così acquisito ovvero per acquistare i mobili necessari al suo arredo, poiché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta (cfr.
Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 14740, 10 maggio 2022).
Peraltro, in presenza di una causa di liberalità, non assume rilievo l'eventuale ricorso ai principi dell'obbligazione naturale per giustificare l'effetto della soluti retentio. Ciò in quanto, ove il conferimento sia sorretto dall'animus donandi, non occorre accertare se esso sia stato compiuto in adempimento di doveri morali o sociali, atteso che l'irripetibilità della prestazione discende direttamente dalla causa liberale.
8 Tanto premesso, nel caso di specie, risulta accertato che Parte_1
, durante il matrimonio, contribuì, in misura significativa,
[...] all'acquisto di un nuovo immobile destinato a divenire residenza familiare, impiegando a tal fine le somme ricavate dalla vendita della precedente abitazione, di proprietà di sua madre e concessa ai coniugi in comodato.
Rilevante, al riguardo, è la scrittura privata del 1° febbraio 2015, sottoscritta anteriormente alla separazione dei coniugi, dalla quale emerge che le parti avevano acquistato “di comune accordo un appartamento in costruzione della società , specificando, CP_4 altresì, la misura dei rispettivi apporti economici (pari al 72,14% per la e al 27,86% per il ). Pt_1 CP_1
Nondimeno, dal contenuto di tale documento, così come dagli ulteriori atti acquisti nel giudizio di primo grado, non emerge alcuna diversa causa idonea a giustificare il conferimento della predetta somma da parte dell'odierna appellante, se non l'intento di assicurare la stabilità dell'unità familiare e di tutelare l'interesse del figlio minore.
Ne discende che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il versamento della quota più rilevante del prezzo di acquisto deve essere qualificato quale donazione indiretta, con conseguente irripetibilità in ragione della finalità liberale che la sorregge.
La infatti, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un diverso Pt_1 accordo negoziale idoneo ad escludere l'animus donandi, limitandosi a censurare la mancata considerazione, da parte del primo giudice, di atti e documenti che, tuttavia, risultano privi di pertinenza rispetto alla questione oggetto del presente giudizio.
Al contrario, il giudice di prime cure ha correttamente applicato i suindicati principi di diritto, pervenendo, con motivazione congrua ed adeguata, al rigetto della domanda restitutoria avanzata nei confronti del
, previa verifica della finalità del versamento in funzione degli CP_1 interessi familiari e, per l'effetto, della sua irripetibilità quale attribuzione sorretta da giusta causa.
9 Peraltro, l'investimento de quo, destinato alle necessità familiari, non ha avuto l'esito programmato per una causa non imputabile ai coniugi, ossia il fallimento della società costruttrice. Ne discende che la pretesa restitutoria non potrebbe comunque trovare accoglimento, trattandosi di somme non più nella disponibilità dell'odierno convenuto, il quale non ha potuto acquisire l'immobile per l'inadempimento della società promittente venditrice.
Allo stesso modo, anche le somme destinate all'acquisto dei mobili di arredo devono ritenersi funzionali alla gestione del ménage familiare e, in difetto di prova contraria idonea a superare la presunzione di liberalità, sono irripetibili.
In effetti, come evidenziato dal primo giudice, risulta “pacifica” la destinazione di tali esborsi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, né la ha fornito elementi atti a dimostrare una diversa causa Pt_1 dell'attribuzione patrimoniale.
In virtù delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata ha correttamente disatteso le deduzioni della parte attrice, reiterate anche nel presente giudizio, all'esito di un'accurata analisi della documentazione acquisita, mentre le censure formulate non appaiono idonee a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo, contesta la statuizione con cui il Parte_1 giudice di primo grado ha rigettato la domanda restitutoria proposta nei confronti della ritenendola priva di Controparte_3 legittimazione attiva ad escutere la polizza fideiussoria.
Deduce, in particolare, che la compagnia assicurativa fosse perfettamente a conoscenza che il , al momento della stipula del CP_1 preliminare, si era riservato la facoltà di nominare un diverso soggetto che doveva acquistare i diritti ed assumere gli obblighi derivanti dal preliminare, soggetto poi individuato nella stessa sicché la Pt_1 garanzia avrebbe dovuto operare anche in suo favore.
La censura è infondata.
10 Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che l'odierna appellante è estranea tanto al contratto preliminare dedotto in giudizio, quanto alla polizza fideiussoria rilasciata dalla ai sensi del D.Lgs. n. CP_4
122/2005.
Tale garanzia, infatti, era stata emessa esclusivamente in favore di
, fino alla concorrenza di euro 220.000,00, a tutela Controparte_1 della restituzione delle somme dallo stesso anticipatamente versate alla società costruttrice nell'eventualità del verificarsi di una situazione di crisi di quest'ultima.
Ne discende che la garanzia poteva essere azionata esclusivamente dal beneficiario-assicurato, sicché deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione attiva in capo alla Né tantomeno la scrittura Pt_1 privata del 1° febbraio 2015 – invocata dall'appellante a sostegno del presente motivo di gravame - ha comportato alcuna modifica soggettiva del beneficiario della polizza, che è rimasto, esclusivamente, CP_1
.
[...]
Peraltro, come correttamente valorizzato dal primo giudice, le condizioni generali del contratto assicurativo prevedono espressamente che il beneficio della garanzia ed i crediti da essa derivanti non possono essere ceduti “senza il preventivo assenso scritto della Compagnia” e precisano che l'eventuale cessionario può acquisire tali diritti “senza che ciò comporti successione nel contratto di assicurazione”, fermo restando che
“l'esercizio del diritto di escussione potrà essere esercitato esclusivamente dall'Assicurato” (v. all. 3 produzione di primo grado della
. Controparte_2
Tanto premesso, poiché, nel caso di specie, la polizza non è mai stata volturata in favore della né risulta che la compagnia assicurativa Pt_1 abbia mai prestato il proprio assenso al trasferimento del beneficio della garanzia de qua, deve ritenersi che l'appellante sia totalmente estranea al rapporto fideiussorio e, come tale, priva di qualunque legittimazione ad attivare la garanzia o a formulare pretese fondate sulla stessa.
11 In virtù delle considerazioni che precedono, deve confermarsi la correttezza della conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale ha escluso la legittimazione attiva della ritenendo, Pt_1 conseguentemente, infondata la domanda restitutoria spiegata nei confronti della Controparte_2
Ed invero, il motivo di gravame non introduce alcun elemento idoneo a scalfire la motivazione adottata dal Tribunale, la quale risulta congrua, logicamente coerente e sorretta da un puntuale esame delle clausole contrattuali rilevanti. Al contrario, l'odierna appellante si è limitata a richiamare un atto privatistico privo di effetti sul rapporto assicurativo, senza confrontarsi con il chiaro dettato delle condizioni di polizza e senza contestare utilmente la ricostruzione giuridica operata dal Tribunale.
In ogni caso, il motivo di appello risulta infondato anche sotto un ulteriore e dirimente profilo.
La polizza fideiussoria, infatti, non può ritenersi operativa nella presente fattispecie, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 122/2005,
l'escussione della garanzia presuppone la perdurante efficacia del contratto preliminare, sicché la stessa non risulta azionabile quando il preliminare sia stato risolto per inadempimento del costruttore prima dell'insorgenza della situazione di crisi.
Nel caso di specie, il contratto preliminare si è risolto di diritto allo spirare del termine individuato con la diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., notificata dal promissario acquirente, , il 5 luglio 2016 Controparte_1
e, dunque, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della intervenuta solo nel 2018. CP_4
Ne discende l'inoperatività della polizza fideiussoria nei rapporti tra le parti, atteso che il preliminare non era più vigente al momento del sopravvenire della crisi della società promittente venditrice.
Pertanto, in mancanza del presupposto normativamente richiesto per l'escussione della garanzia, nessuna pretesa può essere legittimamente avanzata sulla base della stessa, con conseguente infondatezza del presente motivo di gravame.
12 Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Per l'effetto, l'odierna appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
e della da liquidarsi come in
[...] Controparte_2 dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Attribuite, quelle liquidate in favore di , al difensore per Controparte_1 dichiarato anticipo.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e della avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Salerno n. 4989/2024 depositata in data 23.10.2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e della delle spese e competenze di lite, che Controparte_2 liquida in favore del primo in euro 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, ed in favore del secondo in euro 10.060,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e
C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione all' avv. Fausto De
Nicola per dichiarato anticipo;
13 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa RI Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa RI Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa RI Vittoria Pastore, MOT in tirocinio generico.
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