Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1652
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Onere della prova a carico del contribuente

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia immune da vizi, in quanto il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative e provveduto al ravvedimento operoso per l'anno 2018, mentre per l'anno 2017 l'accertamento è legittimo dato che non è stata presentata dichiarazione integrativa né effettuato ravvedimento.

  • Rigettato
    Esclusione IVA per stock option

    La Corte rileva che, sebbene le stock option non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro imponibile per effetto della detassazione prevista dall'art. 27, comma 1, d.l. 179/2012, esse debbano essere comunque assoggettate ad IVA, come avvenuto per l'anno 2018 a seguito di ravvedimento, ma non per l'anno 2017.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere accertativo

    La Corte rigetta l'eccezione di decadenza, ritenendo tempestivo l'avviso di accertamento notificato il 21.3.2024, in considerazione della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67, comma 6, d.l. 18/2020, che ha spostato il termine finale al 26.3.2024.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    La Corte rigetta l'appello nel suo complesso, confermando implicitamente la legittimità delle sanzioni applicate in quanto il contribuente ha provveduto al ravvedimento operoso per l'anno 2018, mentre per l'anno 2017 l'accertamento è stato ritenuto legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1652
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1652
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo