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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1652/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TA RG, LA
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7185/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M300713/2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 833/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Salerno, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 4361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n.
TF901M300713/2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 26.116,57, comprensiva di IVA, sanzioni ed interessi.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui:
a) poneva a carico di esso appellante l'onere di dimostrare la insussistenza dei presupposti costitutivi dell'avviso impugnato;
b) ometteva di valutare la documentazione attestante che la somma di euro 50.000,00 era stata percepita da esso appellante, a titolo di stock option, quale amministratore di Società_1 s.r.l., con conseguente esenzione dall'imposta indiretta per i redditi da lavoro dipendente, cui sono equiparati, ex art. 50, comma 1, lett. c bis,
d.P.R. 917/1986, gli emolumenti percepiti dagli amministratori;
c) non riteneva la decadenza dal potere accertativo;
d) non riteneva la illegittimità delle sanzioni applicate, stante la palese incertezza normativa.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate, la quale, nel richiamare quanto già dedotto nella propria comparsa depositata nel primo grado di giudizio, concludeva per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della impugnata pronuncia.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 9.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In particolare, dalla documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, si evince:
a) che, a seguito di una segnalazione del 10.2.2023, che individuava nell'appellante uno dei soggetti che avevano usufruito nell'anno 2018 dei benefici previsti per gli investimenti in start-up innovative di cui al d.l.
179/2012, l'Agenzia delle Entrate, con invito n. TF9IM300398/2024 del 6.3.2024, contestava al predetto i seguenti rilievi:
1) plusvalenza ai sensi dell'art. 67 d.P.R. 917/1986 non dichiarata relativa al conferimento delle partecipazioni di Società_1 s.r.l. per euro 134.114,00 da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% per euro 34.870,00; 2) maggiori operazioni imponibili IVA ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 633/1972 per euro 120.000,00 ed IVA a debito per euro 26.400,00.
Nello specifico tale secondo recupero era motivato dal fatto che il contribuente, con atto del 18.12.2018, aveva conferito la totalità delle proprie quote detenute nella società Società_1 s.r.l., del valore nominale di euro 174.876,00, pari al 16,65% (acquisite mediante investimenti agevolati), nella Società_2 s.r.l.;
b) che, in sede di contraddittorio, emergeva che lo Ricorrente_1 aveva ricevuto dalla società Società_1 s.r.l. compensi quali stock options assegnate per il raggiungimento degli obiettivi fissati, per euro 50.000,00 nell'anno 2017
e per euro 70.000,00 nell'anno 2018;
c) che, a giudizio dell'Agenzia, tali compensi, pur non concorrendo alla determinazione del reddito di lavoro imponibile per effetto della detassazione del reddito prevista dall'art. 27, comma 1, d.l. 179/2012, tuttavia dovevano essere assoggetti ad IVA;
d) che, a seguito del contraddittorio, l'appellante presentava, in data 19.3,.2024, dichiarazioni integrative per l'anno 2018, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA, provvedendo contestualmente ad effettuare il ravvedimento delle maggiori imposte, oltre sanzioni e interessi;
e) che dalla dichiarazione IVA integrativa per l'anno 2018 emerge che lo Ricorrente_1 al rigo VE23 indicava, quali operazioni imponibili, l'importo di euro 367.645,00 a fronte del dichiarato originario di euro 297.645,00, assoggettando, quindi, ad IVA l'importo di euro 70.000,00 a titolo di compensi da stock otpions ricevuti nell'anno 2018.
Orbene, osserva la Corte che l'avviso impugnato deve ritenersi immune da vizi. Invero, avendo il contribuente presentato, per l'anno 2018, la dichiarazione integrativa con cui procedeva a ravvedimento operoso sui rilievi contestati, l'Agenzia delle Entrate correttamente procedeva ad archiviare la posizione per l'anno 2018 per sopraggiunto ravvedimento. Al contempo, poiché, come detto, lo Ricorrente_1, pur avendo ricevuto compensi da stock options anche nell'anno d'imposta 2017 per euro 50.000,00, non aveva proceduto alla dichiarazione integrativa ai fini IVA ed al ravvedimento operoso, altrettanto legittimamente l'amministrazione finanziaria emetteva, per l'anno d'imposta 2017, l'accertamento impugnato, con il quale assoggettava a tassazione i compensi per euro
50.000,00 ricevuti nel corso di quell'anno.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di decadenza. Essa, invero, non tiene conto della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67, comma 6, d.l. 18/2020 e del conseguente spostamento in avanti del termine finale dal 31.12.2023 al 26.3.2024. Tempestivo, pertanto, deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato, la cui notifica veniva effettuata il 21.3.2024.
Per le ragioni anzidette, pertanto, l'appello va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del gado, che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TA RG, LA
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7185/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M300713/2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 833/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Salerno, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 4361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n.
TF901M300713/2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 26.116,57, comprensiva di IVA, sanzioni ed interessi.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui:
a) poneva a carico di esso appellante l'onere di dimostrare la insussistenza dei presupposti costitutivi dell'avviso impugnato;
b) ometteva di valutare la documentazione attestante che la somma di euro 50.000,00 era stata percepita da esso appellante, a titolo di stock option, quale amministratore di Società_1 s.r.l., con conseguente esenzione dall'imposta indiretta per i redditi da lavoro dipendente, cui sono equiparati, ex art. 50, comma 1, lett. c bis,
d.P.R. 917/1986, gli emolumenti percepiti dagli amministratori;
c) non riteneva la decadenza dal potere accertativo;
d) non riteneva la illegittimità delle sanzioni applicate, stante la palese incertezza normativa.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate, la quale, nel richiamare quanto già dedotto nella propria comparsa depositata nel primo grado di giudizio, concludeva per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della impugnata pronuncia.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 9.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In particolare, dalla documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, si evince:
a) che, a seguito di una segnalazione del 10.2.2023, che individuava nell'appellante uno dei soggetti che avevano usufruito nell'anno 2018 dei benefici previsti per gli investimenti in start-up innovative di cui al d.l.
179/2012, l'Agenzia delle Entrate, con invito n. TF9IM300398/2024 del 6.3.2024, contestava al predetto i seguenti rilievi:
1) plusvalenza ai sensi dell'art. 67 d.P.R. 917/1986 non dichiarata relativa al conferimento delle partecipazioni di Società_1 s.r.l. per euro 134.114,00 da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% per euro 34.870,00; 2) maggiori operazioni imponibili IVA ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 633/1972 per euro 120.000,00 ed IVA a debito per euro 26.400,00.
Nello specifico tale secondo recupero era motivato dal fatto che il contribuente, con atto del 18.12.2018, aveva conferito la totalità delle proprie quote detenute nella società Società_1 s.r.l., del valore nominale di euro 174.876,00, pari al 16,65% (acquisite mediante investimenti agevolati), nella Società_2 s.r.l.;
b) che, in sede di contraddittorio, emergeva che lo Ricorrente_1 aveva ricevuto dalla società Società_1 s.r.l. compensi quali stock options assegnate per il raggiungimento degli obiettivi fissati, per euro 50.000,00 nell'anno 2017
e per euro 70.000,00 nell'anno 2018;
c) che, a giudizio dell'Agenzia, tali compensi, pur non concorrendo alla determinazione del reddito di lavoro imponibile per effetto della detassazione del reddito prevista dall'art. 27, comma 1, d.l. 179/2012, tuttavia dovevano essere assoggetti ad IVA;
d) che, a seguito del contraddittorio, l'appellante presentava, in data 19.3,.2024, dichiarazioni integrative per l'anno 2018, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA, provvedendo contestualmente ad effettuare il ravvedimento delle maggiori imposte, oltre sanzioni e interessi;
e) che dalla dichiarazione IVA integrativa per l'anno 2018 emerge che lo Ricorrente_1 al rigo VE23 indicava, quali operazioni imponibili, l'importo di euro 367.645,00 a fronte del dichiarato originario di euro 297.645,00, assoggettando, quindi, ad IVA l'importo di euro 70.000,00 a titolo di compensi da stock otpions ricevuti nell'anno 2018.
Orbene, osserva la Corte che l'avviso impugnato deve ritenersi immune da vizi. Invero, avendo il contribuente presentato, per l'anno 2018, la dichiarazione integrativa con cui procedeva a ravvedimento operoso sui rilievi contestati, l'Agenzia delle Entrate correttamente procedeva ad archiviare la posizione per l'anno 2018 per sopraggiunto ravvedimento. Al contempo, poiché, come detto, lo Ricorrente_1, pur avendo ricevuto compensi da stock options anche nell'anno d'imposta 2017 per euro 50.000,00, non aveva proceduto alla dichiarazione integrativa ai fini IVA ed al ravvedimento operoso, altrettanto legittimamente l'amministrazione finanziaria emetteva, per l'anno d'imposta 2017, l'accertamento impugnato, con il quale assoggettava a tassazione i compensi per euro
50.000,00 ricevuti nel corso di quell'anno.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di decadenza. Essa, invero, non tiene conto della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67, comma 6, d.l. 18/2020 e del conseguente spostamento in avanti del termine finale dal 31.12.2023 al 26.3.2024. Tempestivo, pertanto, deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato, la cui notifica veniva effettuata il 21.3.2024.
Per le ragioni anzidette, pertanto, l'appello va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del gado, che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.