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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 13.3.2025, all'esito della camera di conSIlio (ore 11.00), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1764 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(CF ), difesa e rappresentata dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Picciolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Petroni n. 40, come da procura in atti riccorrente/opponente
E
(COD. FISCALE ), in persona del Presidente in Controparte_1 P.IVA_1 carica dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Moretti CP_2 dell'Avvocatura Provinciale ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura
Provinciale siti in Terni, Viale della Stazione 1, giusta delega in atti
- convenuto/opposto
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss l 669/1981
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 7 novembre 2024 la SInora ha proposto Parte_1 opposizione ex artt. 22 e ss. della L. 689/1981 per l'annullamento della ordinanza-ingiunzione n. 126/2024 emessa dalla con la quale le era stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 620,00, quale obbligato in solido, per aver violato l'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 per abbandono al suolo di rifiuti urbani.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto quanto segue:
- il 16.04.2021 sono stati individuati alcuni sacchi di rifiuti urbani in Via Benucci n. 25 al cui interno si trovavano dei documenti che richiamavano la SI.ra ; Pt_1
- gli Agenti accertatori hanno avvisato la ricorrente che ha dichiarato di essere all'oscuro di quanto accaduto, essendosi limitata a riporre i propri rifiuto negli appositi spazi dedicati ai cittadini, affinché il personale preposto si occupasse della loro raccolta e smaltimento;
- la SI.ra non ha perpetrato alcun contegno idoneo a permettere che dei rifiuti urbani Pt_1
a lei riconducibili fossero abbandonati in maniera incontrollata, in ogni caso, non ne ha avuto la consapevolezza, da qui l'assenza dei presupposti per la sussistenza della violazione dell'art. 192 co. 1 dlgs 152/2006, né sotto il profilo oggettivo né soggettivo.
La si è costituita con comparsa depositata in data 23.12.2024 chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda stante l'assoluta infondatezza dell'opposizione.
All'esito della prima udienza del 7.1.2025 è stata fissata l'udienza del 13.3.2025 per la discussione orale e la decisione.
All'udienza del 13/3/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, si ritirava in camera di conSIlio.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In punto di fatto, occorre evidenziare che dal verbale di accertamento N. 15 1Sez. redatto dalla Polizia Locale di Terni in data 16 aprile 2021 (documento di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 C.C.) risulta che, in Via Benucci n. 25, sono stati rinvenuti alcuni sacchi di rifiuti urbani abbandonati con all'interno documentazione cartacea riconducibile alla SI.ra
. Pt_1
La violazione è stata immediatamente contestata alla SInora, la quale, pur dichiarandosi non responsabile dell'abbandono, ha riconosciuto quei sacchi come propri.
Questa circostanza, ovvero la presenza di sacchi di rifiuti abbandonati riconducibili alla ricorrente, risulta non essere contestata dalla SI.ra che ha ammesso di essere Pt_1 proprietaria dei sacchi. Pertanto, quanto appena detto, dimostra oggettivamente il dato di fatto del non corretto smaltimento dei rifiuti.
Come è noto, l'art. 6 L. 689/1981 dispone che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione stessa se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, questo al fine di evitare che la violazione resti impunita, potendo l'autorità amministrativa rivolgersi per il pagamento indifferentemente all'autore dell'illecito oppure all'obbligato in solido, rimproverandosi al responsabile solidale (nel caso di specie la ricorrente, proprietaria dei rifiuti rinvenuti abbandonati) di non aver custodito la cosa con la dovuta diligenza, potendosi egli liberare solo dando prova dell'utilizzo della cosa contro la sua volontà. Ciò premesso, stante il dato di fatto incontestato dell'abbandono incontrollato di rifiuti
(circostanza che rientra nella fattispecie di cui all'art.192 d.lgs. 152/2006) e la obiettiva riconducibilità degli stessi alla ricorrente, occorre verificare se quest'ultima abbia fornito adeguata prova liberatoria, eventualità che non può dirsi assolta nel caso di specie.
La ricorrente si è limitata ad affermare che non poteva sapere che i rifiuti sarebbero stati gestiti in maniera illegittima, senza fornire dati oggettivi concreti che consentano di dimostrare che l'utilizzo illecito sia avvenuto contro la sua volontà, questo anche in considerazione della peculiarità della materia poiché la normativa in tema di gestione dei rifiuti pone a carico del proprietario-detentore un particolare obbligo di diligenza, il quale è tenuto da adoperarsi fino a che il rifiuto non cessi di essere tale per essere stato correttamente conferito o smaltito.
Tutto quanto esposto, quindi, conduce all'integrale rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza n.126/2024 emessa dalla Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione sotto ai 1.100 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti ogni altra Parte_1 Controparte_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione 126/2024 emessa dalla Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in € 232 per compensi, oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA come per legge
Terni, 13.3.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 13.3.2025, all'esito della camera di conSIlio (ore 11.00), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1764 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(CF ), difesa e rappresentata dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Picciolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Petroni n. 40, come da procura in atti riccorrente/opponente
E
(COD. FISCALE ), in persona del Presidente in Controparte_1 P.IVA_1 carica dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Moretti CP_2 dell'Avvocatura Provinciale ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura
Provinciale siti in Terni, Viale della Stazione 1, giusta delega in atti
- convenuto/opposto
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss l 669/1981
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 7 novembre 2024 la SInora ha proposto Parte_1 opposizione ex artt. 22 e ss. della L. 689/1981 per l'annullamento della ordinanza-ingiunzione n. 126/2024 emessa dalla con la quale le era stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 620,00, quale obbligato in solido, per aver violato l'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 per abbandono al suolo di rifiuti urbani.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto quanto segue:
- il 16.04.2021 sono stati individuati alcuni sacchi di rifiuti urbani in Via Benucci n. 25 al cui interno si trovavano dei documenti che richiamavano la SI.ra ; Pt_1
- gli Agenti accertatori hanno avvisato la ricorrente che ha dichiarato di essere all'oscuro di quanto accaduto, essendosi limitata a riporre i propri rifiuto negli appositi spazi dedicati ai cittadini, affinché il personale preposto si occupasse della loro raccolta e smaltimento;
- la SI.ra non ha perpetrato alcun contegno idoneo a permettere che dei rifiuti urbani Pt_1
a lei riconducibili fossero abbandonati in maniera incontrollata, in ogni caso, non ne ha avuto la consapevolezza, da qui l'assenza dei presupposti per la sussistenza della violazione dell'art. 192 co. 1 dlgs 152/2006, né sotto il profilo oggettivo né soggettivo.
La si è costituita con comparsa depositata in data 23.12.2024 chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda stante l'assoluta infondatezza dell'opposizione.
All'esito della prima udienza del 7.1.2025 è stata fissata l'udienza del 13.3.2025 per la discussione orale e la decisione.
All'udienza del 13/3/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, si ritirava in camera di conSIlio.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In punto di fatto, occorre evidenziare che dal verbale di accertamento N. 15 1Sez. redatto dalla Polizia Locale di Terni in data 16 aprile 2021 (documento di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 C.C.) risulta che, in Via Benucci n. 25, sono stati rinvenuti alcuni sacchi di rifiuti urbani abbandonati con all'interno documentazione cartacea riconducibile alla SI.ra
. Pt_1
La violazione è stata immediatamente contestata alla SInora, la quale, pur dichiarandosi non responsabile dell'abbandono, ha riconosciuto quei sacchi come propri.
Questa circostanza, ovvero la presenza di sacchi di rifiuti abbandonati riconducibili alla ricorrente, risulta non essere contestata dalla SI.ra che ha ammesso di essere Pt_1 proprietaria dei sacchi. Pertanto, quanto appena detto, dimostra oggettivamente il dato di fatto del non corretto smaltimento dei rifiuti.
Come è noto, l'art. 6 L. 689/1981 dispone che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione stessa se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, questo al fine di evitare che la violazione resti impunita, potendo l'autorità amministrativa rivolgersi per il pagamento indifferentemente all'autore dell'illecito oppure all'obbligato in solido, rimproverandosi al responsabile solidale (nel caso di specie la ricorrente, proprietaria dei rifiuti rinvenuti abbandonati) di non aver custodito la cosa con la dovuta diligenza, potendosi egli liberare solo dando prova dell'utilizzo della cosa contro la sua volontà. Ciò premesso, stante il dato di fatto incontestato dell'abbandono incontrollato di rifiuti
(circostanza che rientra nella fattispecie di cui all'art.192 d.lgs. 152/2006) e la obiettiva riconducibilità degli stessi alla ricorrente, occorre verificare se quest'ultima abbia fornito adeguata prova liberatoria, eventualità che non può dirsi assolta nel caso di specie.
La ricorrente si è limitata ad affermare che non poteva sapere che i rifiuti sarebbero stati gestiti in maniera illegittima, senza fornire dati oggettivi concreti che consentano di dimostrare che l'utilizzo illecito sia avvenuto contro la sua volontà, questo anche in considerazione della peculiarità della materia poiché la normativa in tema di gestione dei rifiuti pone a carico del proprietario-detentore un particolare obbligo di diligenza, il quale è tenuto da adoperarsi fino a che il rifiuto non cessi di essere tale per essere stato correttamente conferito o smaltito.
Tutto quanto esposto, quindi, conduce all'integrale rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza n.126/2024 emessa dalla Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione sotto ai 1.100 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti ogni altra Parte_1 Controparte_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione 126/2024 emessa dalla Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in € 232 per compensi, oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA come per legge
Terni, 13.3.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)