Art. 6. (Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale) 1. All'articolo 32-quarer del codice penale , dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis". 2. All' articolo 323-bis del codice penale , dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".
Articolo 6 della Legge 29 settembre 2000, n. 300
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26 ottobre 2000
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