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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dr.ssa ZI Mingione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4721 del R.G. 2020, avente ad oggetto “divisione di beni non caduti in successione”;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Calabrese, presso il cui studio, sito in Ginosa
(TA) alla via Carlo Levi snc, sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO
(C.F. ) e;
Controparte_1 C.F._4 CP_2
-convenuti contumaci-
NONCHE'
(C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
-convenuto contumace- Gli attori precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025; con ordinanza dell'08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione del primo termine ex art.190 c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori - premesso di aver ricevuto da CP_2
e , con atto pubblico di donazione del 16.07.2001, per notaio Controparte_4 Per_1
(rep. 58329 e fasc. 15603), unitamente alla sorella, , a titolo di anticipata
[...] Controparte_1 successione da imputare alla quota di legittima spettante, un fondo rustico sito in località Lama
(TA), un fabbricato sito in Ginosa (TA) alla via Cavese snc, un locale garage ed un locale ad uso deposito confinanti con via Cavese e via a denominarsi ed un appartamento sito in Ginosa (TA) alla via Sonnino n. 30, specificamente identificati in atti;
e la comproprietaria occupa Controparte_1
1 sin dal 2001, in via esclusiva l'immobile in via Cavese snc, destinandolo a propria abitazione e anche ad attività commerciale - convenivano in giudizio la germana , nonché Controparte_1
l' stante l'iscrizione di ipoteche legali sulla quota del Controparte_5 comproprietario e , in qualità di donante, chiedendo la divisione Parte_3 CP_2 giudiziale degli immobili in comproprietà, con attribuzione a ciascuno dei condividenti dei cespiti corrispondenti alla rispettiva quota, pari ad ¼ ciascuno;
in subordine, disporre l'attribuzione dei beni indivisi in favore degli attori, con conguaglio in denaro in favore della convenuta;
in via ulteriormente gradata, ordinare la vendita degli immobili ex art.788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Domandavano, poi, la condanna della convenuta, , al pagamento in proprio favore di una somma a titolo Controparte_1 di indennità per l'illegittima occupazione, sin dal 2001, per intero e in via esclusiva, dell'immobile sito in Ginosa, alla via Cavese, secondo il valore locativo.
A sostegno della domanda principale, gli attori precisavano che l'atto pubblico di donazione del
16.07.2001 impone ai donatari l'onere di assistenza morale e materiale verso i donanti, ma il sig.
, già deceduta la sig.ra (nata a [...] il [...]), con atto CP_2 Controparte_4 del 20.04.2020, aveva dichiarato di non opporsi alla divisione e di rinunciare all'onere posto in suo favore.
I convenuti, a fronte della regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza del 21.01.2022, il Giudice istruttore ammetteva la prova testimoniale articolata dagli attori;
all'esito, veniva disposta c.t.u. volta a descrivere i beni immobili, stimarne il valore, verificarne la comoda divisibilità, predisporre uno o più progetti di divisione, con eventuali conguagli in denaro.
Depositato l'elaborato peritale (in data 11.06.2023, a firma dell'Ing. ), veniva Persona_2 sottoposto alle parti il progetto di divisione di cui all'ordinanza del 18.01.2019, con la precisazione che una volta approvato o divenuto definitivo il progetto di divisione, in assenza di accordo tra le parti, si procederà al sorteggio delle quote tra i quattro aventi diritto.
All'udienza del 23.05.2024, gli attori aderivano al progetto di divisione di cui all'ordinanza del
18.01.2019, manifestando le seguenti preferenza per l'assegnazione delle quote indicate: prima quota a terza quota a , quarta quota a . Verificata la Parte_1 Parte_2 Parte_3 regolarità della notifica del progetto di divisione, alcuna specifica richiesta di attribuzione, né osservazione al progetto in discussione, veniva formulata dall'altra condividente, , Controparte_1 che restava contumace.
Sciogliendo la riserva assunta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 22.05.2025 e con ordinanza dell'08.07.2025, veniva riservata in decisione assegnando il primo termine ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 2 10.09.2025.
In ordine alla domanda principale di divisione, occorre osservare che nell'ipotesi di bene non comodamente divisibile l'istanza di attribuzione del bene assume carattere vincolante per il giudice, il quale, essendo la vendita l'extrema ratio, deve accedere alla relativa richiesta, dovendo poi valutare quale debba essere preferita nell'ipotesi di concorrenti richieste, viceversa in caso di divisione in natura per l'ipotesi di quote identiche è lo stesso legislatore che ha predeterminato il criterio di attribuzione delle quote, individuandolo nel sorteggio.
La successiva giurisprudenza ha mitigato il rigore della previsione normativa, inizialmente ritenuta mai derogabile, e, poi, solo nei casi in cui il frazionamento del bene fosse risultato antieconomico, avuto riguardo alla situazione oggettiva anche di altri beni dei condividenti, per infine pervenire alla più recente opinione secondo cui (cfr. (Cass. n.11857/21, Cass. n.3461/13; Cass. n.4426/17), il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c., a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.
Ciò premesso, nella fattispecie si verte in materia di beni non comodamente divisibili, per i quali opera la disciplina di cui all'art. 720 c.c.
Poiché è incontestato il diritto delle odierne parti a quote uguali, deve muoversi innanzitutto dalla ricostruzione dell'asse immobiliare, operazione demandata al CTU che nella relazione definitiva, previo riscontro dell'indicazione dei beni effettuata in citazione, ha accertato che rientrano nella comunione (ordinaria) il fondo rustico di natura seminativo in località Lama di-stinto in catasto al foglio 39, p.lla 383; il fabbricato posto in abitato di Ginosa alla via Cavese senza numero civico in catasto al foglio 39, p.lla 354 sub 1-2 e 3; l'appartamento sito in Ginosa alla via Sonnino n.30, al primo piano superiore in catasto al foglio 32, p.lla 596 sub 2.
Secondo la valutazione dei cespiti operata dal CTU, che appare adeguata anche all'attualità, stante il non lungo tempo trascorso dalla redazione dell'elaborato tecnico, il compendio immobiliare dividendo ha un valore complessivo di € 419.540,00. Di tale valore, compete a ciascuno dei condividenti una quota pari a: € 419.540,00 / 4 = € 104.885,00.
L'ausiliario ha, dunque, individuato n° 6 lotti, con valori di mercato molto diversi, ma coerenti e congrui con le destinazioni, senza determinare frazionamenti delle unità immobiliari e dei terreni, formando quattro progetti divisionali (pag. 20 e ss. della relazione tecnica del 11.06.2023), 3 associando fra loro beni omogenei o quelli che avevano rapporti pertinenziali e in modo da limitare al minimo i conguagli dovuti.
Poiché le parti, invitate con ordinanza del 18.01.2024 a discutere il progetto divisionale ed approvarlo non sono riuscite ad accordarsi, non equivalendo la contumacia della convenuta,
[...]
, a manifestazione tacita del consenso rispetto alla richiesta di attribuzione degli altri CP_1 condividenti, stante l'identità delle quote dei condividenti, non vi sono ragioni per derogare alla regola dettata dall'art. 729 c.c. che, prevede che “l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte…”. E' noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, ha ridimensionato tale regola nella sua pratica applicazione, in favore di assegnazioni che possano soddisfare con immediatezza l'esigenza dei condividenti di entrare in possesso dei beni, ma ciò solo in presenza di ragioni oggettive che non si risolvano in scelte arbitrarie del giudicante, che possono essere sospettate di favoritismi (a tal fine possono soccorrere il pregresso possesso individuale dei beni da dividere, la vicinanza territoriale , l'accordo delle parti).
L'identità del valore delle quote e la mancanza di accordo fra i condividenti impone di ricorrere al principio dettato dall'art 729 c.c., in forza del quale le quote uguali si assegneranno a mezzo di sorteggio, che potrà essere effettuato solo al passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass.
n.6167/15; Cass. n.22435/13: “Nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato”).
Nella specie può quindi trovare applicazione il principio di carattere generale posto dall'art.718 c.c. con attribuzione diretta in natura dei cespiti dividendi a ciascuno dei condividenti, secondo le quattro quote indicate nel progetto di divisione formato con ordinanza del 18.01.2019 e con i conguagli ivi indicati al fine di correggere le differenze di valore tra le stesse quote ai sensi dell'art.728 c.c.
In ragione della eguaglianza di valore delle quattro porzioni, l'attribuzione di ciascuna di esse dovrà avvenire (salva diversa soluzione di carattere transattivo) mediante estrazione a sorte secondo il criterio in generale posto dall'art.729 c.c., provvedendo, a tal fine, con separata ordinanza.
Le spese del presente giudizio, incluse quelle di c.t.u. già provvisoriamente liquidate con decreto del 15.09.2025, dovranno essere disciplinate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa ZI Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che , e hanno diritto alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
4 divisione dei beni donati dai genitori e , con atto CP_2 Controparte_4 pubblico di donazione del 16.07.2001, per notaio (rep. 58329 e fasc. 15603) Persona_1 per la quota di ¼ ciascuno;
b) accerta e dichiara che la massa da dividere è composta dai seguenti beni: - appartamento per civile abitazione sito in Ginosa (TA), via Cavese s.n., piano rialzato, distinto in catasto fabbricati di Ginosa al Fg.39 P.lla 354 sub 6, cat. A/7, cl. 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 144 mq, rendita Euro 557,77; - unità immobiliare destinata a laboratorio artigianale sita in Ginosa (TA), via Cavese s.n., piano rialzato, distinto in catasto fabbricati di
Ginosa al Fg.39 P.lla 354 sub 5, cat. C/3, cl. 4, consistenza 45 mq, superficie catastale totale
53 mq, rendita Euro 81,34; -locale deposito sito in Ginosa (TA), con accesso da via Maria
Callas n.2 e da vano scala comune in via Cavese s.n., piano seminterrato, distinto in catasto fabbricati di Ginosa al Fg.39 P.lla 354 sub 3, cat. C/2, cl. 1, consistenza 95 mq, superficie catastale totale 112 mq, rendita Euro 230,60; - locale garage sito in Ginosa (TA), con accesso da via Maria Callas n.4, piano seminterrato, distinto in catasto fabbricati di Ginosa al Fg.39
P.lla 354 sub 2, cat. C/6, cl. 1, consistenza 66 mq, superficie catastale totale 76 mq, rendita
Eu-ro 98,85; - appartamento per civile abitazione sito in Ginosa (TA), via Sonnino n.32, piano primo, distinto in catasto fabbricati di Ginosa al Fg.32 P.lla 596 sub 2, cat. A/3, cl. 2, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 55 mq, rendita Euro 237,57; - fondo rustico in agro di Ginosa (TA), contrada Cavese, esteso nel suo in-tero are 9.86, riportato in Catasto
Terreni di Ginosa al Fg.39 P.lla 383, porz. AA uliveto di 4^ classe, esteso are 7 e centiare 75,
R.D. € 2,00 e R.A. € 1,40 e porz. AB seminativo di 2^ classe, esteso are 2 e centiare 11, R.D.
€ 1,04 e R.A. € 0,71;
c) dispone la formazione delle seguenti quote: Quota n.1: appartamento per civile abitazione sita in Ginosa (TA), via Cavese s.n., piano rialzato (Fg.39 P.lla 354 sub 6). Valore di stima complessivo € 127.350,00. Conguaglio: dare 22.465,00 Euro;
Quota n.2: fondo rustico in agro di Ginosa (TA), contrada Cavese, are 9.86 (Fg.39 P.lla 383). Valore di stima complessivo
€ 81.715,00. Conguaglio: avere 23.170,00 Euro;
Quota n.3: Immobile con destinazione d'uso artigianale in Ginosa (TA), via Ca-vese s.n., piano rialzato (Fg.39 P.lla 354 sub 5) e Locale deposito sito in Ginosa (TA), con accesso da via Maria Callas n.2 e da vano scala comune in via Cavese s.n., piano seminterrato (Fg.39 P.lla 354 sub 3). Valore di stima complessivo €
112.100,00. Conguaglio: dare 7.215,00 Euro;
Quota n.4: Locale garage sito in Ginosa (TA), con accesso da via Maria Callas n.4, piano seminterrato (Fg.39 P.lla 354 sub 2) e
Appartamento per civile abita-zione sito in Ginosa (TA), via Sonnino n.32, piano primo (Fg.32
P.lla 596 sub 2). Valore di stima complessivo € 98.375,00. Conguaglio: avere 6.510,00 Euro.
d) dispone procedersi alla attribuzione a ciascun condividente delle quattro quote come formate 5 al capo che precede e con i conguagli ivi indicati, mediante estrazione a sorte;
e) dispone la rimessione della causa sul ruolo del G.I., con separata ordinanza, dovendo il giudizio proseguire per il completamento delle operazioni divisionali;
f) spese al definitivo.
Taranto, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa ZI Mingione
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dr.ssa ZI Mingione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4721 del R.G. 2020, avente ad oggetto “divisione di beni non caduti in successione”;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Calabrese, presso il cui studio, sito in Ginosa
(TA) alla via Carlo Levi snc, sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO
(C.F. ) e;
Controparte_1 C.F._4 CP_2
-convenuti contumaci-
NONCHE'
(C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
-convenuto contumace- Gli attori precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025; con ordinanza dell'08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione del primo termine ex art.190 c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori - premesso di aver ricevuto da CP_2
e , con atto pubblico di donazione del 16.07.2001, per notaio Controparte_4 Per_1
(rep. 58329 e fasc. 15603), unitamente alla sorella, , a titolo di anticipata
[...] Controparte_1 successione da imputare alla quota di legittima spettante, un fondo rustico sito in località Lama
(TA), un fabbricato sito in Ginosa (TA) alla via Cavese snc, un locale garage ed un locale ad uso deposito confinanti con via Cavese e via a denominarsi ed un appartamento sito in Ginosa (TA) alla via Sonnino n. 30, specificamente identificati in atti;
e la comproprietaria occupa Controparte_1
1 sin dal 2001, in via esclusiva l'immobile in via Cavese snc, destinandolo a propria abitazione e anche ad attività commerciale - convenivano in giudizio la germana , nonché Controparte_1
l' stante l'iscrizione di ipoteche legali sulla quota del Controparte_5 comproprietario e , in qualità di donante, chiedendo la divisione Parte_3 CP_2 giudiziale degli immobili in comproprietà, con attribuzione a ciascuno dei condividenti dei cespiti corrispondenti alla rispettiva quota, pari ad ¼ ciascuno;
in subordine, disporre l'attribuzione dei beni indivisi in favore degli attori, con conguaglio in denaro in favore della convenuta;
in via ulteriormente gradata, ordinare la vendita degli immobili ex art.788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Domandavano, poi, la condanna della convenuta, , al pagamento in proprio favore di una somma a titolo Controparte_1 di indennità per l'illegittima occupazione, sin dal 2001, per intero e in via esclusiva, dell'immobile sito in Ginosa, alla via Cavese, secondo il valore locativo.
A sostegno della domanda principale, gli attori precisavano che l'atto pubblico di donazione del
16.07.2001 impone ai donatari l'onere di assistenza morale e materiale verso i donanti, ma il sig.
, già deceduta la sig.ra (nata a [...] il [...]), con atto CP_2 Controparte_4 del 20.04.2020, aveva dichiarato di non opporsi alla divisione e di rinunciare all'onere posto in suo favore.
I convenuti, a fronte della regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza del 21.01.2022, il Giudice istruttore ammetteva la prova testimoniale articolata dagli attori;
all'esito, veniva disposta c.t.u. volta a descrivere i beni immobili, stimarne il valore, verificarne la comoda divisibilità, predisporre uno o più progetti di divisione, con eventuali conguagli in denaro.
Depositato l'elaborato peritale (in data 11.06.2023, a firma dell'Ing. ), veniva Persona_2 sottoposto alle parti il progetto di divisione di cui all'ordinanza del 18.01.2019, con la precisazione che una volta approvato o divenuto definitivo il progetto di divisione, in assenza di accordo tra le parti, si procederà al sorteggio delle quote tra i quattro aventi diritto.
All'udienza del 23.05.2024, gli attori aderivano al progetto di divisione di cui all'ordinanza del
18.01.2019, manifestando le seguenti preferenza per l'assegnazione delle quote indicate: prima quota a terza quota a , quarta quota a . Verificata la Parte_1 Parte_2 Parte_3 regolarità della notifica del progetto di divisione, alcuna specifica richiesta di attribuzione, né osservazione al progetto in discussione, veniva formulata dall'altra condividente, , Controparte_1 che restava contumace.
Sciogliendo la riserva assunta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 22.05.2025 e con ordinanza dell'08.07.2025, veniva riservata in decisione assegnando il primo termine ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 2 10.09.2025.
In ordine alla domanda principale di divisione, occorre osservare che nell'ipotesi di bene non comodamente divisibile l'istanza di attribuzione del bene assume carattere vincolante per il giudice, il quale, essendo la vendita l'extrema ratio, deve accedere alla relativa richiesta, dovendo poi valutare quale debba essere preferita nell'ipotesi di concorrenti richieste, viceversa in caso di divisione in natura per l'ipotesi di quote identiche è lo stesso legislatore che ha predeterminato il criterio di attribuzione delle quote, individuandolo nel sorteggio.
La successiva giurisprudenza ha mitigato il rigore della previsione normativa, inizialmente ritenuta mai derogabile, e, poi, solo nei casi in cui il frazionamento del bene fosse risultato antieconomico, avuto riguardo alla situazione oggettiva anche di altri beni dei condividenti, per infine pervenire alla più recente opinione secondo cui (cfr. (Cass. n.11857/21, Cass. n.3461/13; Cass. n.4426/17), il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c., a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.
Ciò premesso, nella fattispecie si verte in materia di beni non comodamente divisibili, per i quali opera la disciplina di cui all'art. 720 c.c.
Poiché è incontestato il diritto delle odierne parti a quote uguali, deve muoversi innanzitutto dalla ricostruzione dell'asse immobiliare, operazione demandata al CTU che nella relazione definitiva, previo riscontro dell'indicazione dei beni effettuata in citazione, ha accertato che rientrano nella comunione (ordinaria) il fondo rustico di natura seminativo in località Lama di-stinto in catasto al foglio 39, p.lla 383; il fabbricato posto in abitato di Ginosa alla via Cavese senza numero civico in catasto al foglio 39, p.lla 354 sub 1-2 e 3; l'appartamento sito in Ginosa alla via Sonnino n.30, al primo piano superiore in catasto al foglio 32, p.lla 596 sub 2.
Secondo la valutazione dei cespiti operata dal CTU, che appare adeguata anche all'attualità, stante il non lungo tempo trascorso dalla redazione dell'elaborato tecnico, il compendio immobiliare dividendo ha un valore complessivo di € 419.540,00. Di tale valore, compete a ciascuno dei condividenti una quota pari a: € 419.540,00 / 4 = € 104.885,00.
L'ausiliario ha, dunque, individuato n° 6 lotti, con valori di mercato molto diversi, ma coerenti e congrui con le destinazioni, senza determinare frazionamenti delle unità immobiliari e dei terreni, formando quattro progetti divisionali (pag. 20 e ss. della relazione tecnica del 11.06.2023), 3 associando fra loro beni omogenei o quelli che avevano rapporti pertinenziali e in modo da limitare al minimo i conguagli dovuti.
Poiché le parti, invitate con ordinanza del 18.01.2024 a discutere il progetto divisionale ed approvarlo non sono riuscite ad accordarsi, non equivalendo la contumacia della convenuta,
[...]
, a manifestazione tacita del consenso rispetto alla richiesta di attribuzione degli altri CP_1 condividenti, stante l'identità delle quote dei condividenti, non vi sono ragioni per derogare alla regola dettata dall'art. 729 c.c. che, prevede che “l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte…”. E' noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, ha ridimensionato tale regola nella sua pratica applicazione, in favore di assegnazioni che possano soddisfare con immediatezza l'esigenza dei condividenti di entrare in possesso dei beni, ma ciò solo in presenza di ragioni oggettive che non si risolvano in scelte arbitrarie del giudicante, che possono essere sospettate di favoritismi (a tal fine possono soccorrere il pregresso possesso individuale dei beni da dividere, la vicinanza territoriale , l'accordo delle parti).
L'identità del valore delle quote e la mancanza di accordo fra i condividenti impone di ricorrere al principio dettato dall'art 729 c.c., in forza del quale le quote uguali si assegneranno a mezzo di sorteggio, che potrà essere effettuato solo al passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass.
n.6167/15; Cass. n.22435/13: “Nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato”).
Nella specie può quindi trovare applicazione il principio di carattere generale posto dall'art.718 c.c. con attribuzione diretta in natura dei cespiti dividendi a ciascuno dei condividenti, secondo le quattro quote indicate nel progetto di divisione formato con ordinanza del 18.01.2019 e con i conguagli ivi indicati al fine di correggere le differenze di valore tra le stesse quote ai sensi dell'art.728 c.c.
In ragione della eguaglianza di valore delle quattro porzioni, l'attribuzione di ciascuna di esse dovrà avvenire (salva diversa soluzione di carattere transattivo) mediante estrazione a sorte secondo il criterio in generale posto dall'art.729 c.c., provvedendo, a tal fine, con separata ordinanza.
Le spese del presente giudizio, incluse quelle di c.t.u. già provvisoriamente liquidate con decreto del 15.09.2025, dovranno essere disciplinate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa ZI Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che , e hanno diritto alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
4 divisione dei beni donati dai genitori e , con atto CP_2 Controparte_4 pubblico di donazione del 16.07.2001, per notaio (rep. 58329 e fasc. 15603) Persona_1 per la quota di ¼ ciascuno;
b) accerta e dichiara che la massa da dividere è composta dai seguenti beni: - appartamento per civile abitazione sito in Ginosa (TA), via Cavese s.n., piano rialzato, distinto in catasto fabbricati di Ginosa al Fg.39 P.lla 354 sub 6, cat. A/7, cl. 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 144 mq, rendita Euro 557,77; - unità immobiliare destinata a laboratorio artigianale sita in Ginosa (TA), via Cavese s.n., piano rialzato, distinto in catasto fabbricati di
Ginosa al Fg.39 P.lla 354 sub 5, cat. C/3, cl. 4, consistenza 45 mq, superficie catastale totale
53 mq, rendita Euro 81,34; -locale deposito sito in Ginosa (TA), con accesso da via Maria
Callas n.2 e da vano scala comune in via Cavese s.n., piano seminterrato, distinto in catasto fabbricati di Ginosa al Fg.39 P.lla 354 sub 3, cat. C/2, cl. 1, consistenza 95 mq, superficie catastale totale 112 mq, rendita Euro 230,60; - locale garage sito in Ginosa (TA), con accesso da via Maria Callas n.4, piano seminterrato, distinto in catasto fabbricati di Ginosa al Fg.39
P.lla 354 sub 2, cat. C/6, cl. 1, consistenza 66 mq, superficie catastale totale 76 mq, rendita
Eu-ro 98,85; - appartamento per civile abitazione sito in Ginosa (TA), via Sonnino n.32, piano primo, distinto in catasto fabbricati di Ginosa al Fg.32 P.lla 596 sub 2, cat. A/3, cl. 2, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 55 mq, rendita Euro 237,57; - fondo rustico in agro di Ginosa (TA), contrada Cavese, esteso nel suo in-tero are 9.86, riportato in Catasto
Terreni di Ginosa al Fg.39 P.lla 383, porz. AA uliveto di 4^ classe, esteso are 7 e centiare 75,
R.D. € 2,00 e R.A. € 1,40 e porz. AB seminativo di 2^ classe, esteso are 2 e centiare 11, R.D.
€ 1,04 e R.A. € 0,71;
c) dispone la formazione delle seguenti quote: Quota n.1: appartamento per civile abitazione sita in Ginosa (TA), via Cavese s.n., piano rialzato (Fg.39 P.lla 354 sub 6). Valore di stima complessivo € 127.350,00. Conguaglio: dare 22.465,00 Euro;
Quota n.2: fondo rustico in agro di Ginosa (TA), contrada Cavese, are 9.86 (Fg.39 P.lla 383). Valore di stima complessivo
€ 81.715,00. Conguaglio: avere 23.170,00 Euro;
Quota n.3: Immobile con destinazione d'uso artigianale in Ginosa (TA), via Ca-vese s.n., piano rialzato (Fg.39 P.lla 354 sub 5) e Locale deposito sito in Ginosa (TA), con accesso da via Maria Callas n.2 e da vano scala comune in via Cavese s.n., piano seminterrato (Fg.39 P.lla 354 sub 3). Valore di stima complessivo €
112.100,00. Conguaglio: dare 7.215,00 Euro;
Quota n.4: Locale garage sito in Ginosa (TA), con accesso da via Maria Callas n.4, piano seminterrato (Fg.39 P.lla 354 sub 2) e
Appartamento per civile abita-zione sito in Ginosa (TA), via Sonnino n.32, piano primo (Fg.32
P.lla 596 sub 2). Valore di stima complessivo € 98.375,00. Conguaglio: avere 6.510,00 Euro.
d) dispone procedersi alla attribuzione a ciascun condividente delle quattro quote come formate 5 al capo che precede e con i conguagli ivi indicati, mediante estrazione a sorte;
e) dispone la rimessione della causa sul ruolo del G.I., con separata ordinanza, dovendo il giudizio proseguire per il completamento delle operazioni divisionali;
f) spese al definitivo.
Taranto, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa ZI Mingione
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