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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
A LIAN
A
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1544/2024
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO Parte_1 (c.f.
PACE, nel cui studio in Messina ha eletto domicilio, via Degli Angeli, is. 185 B, 20
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/2/2024, il ricorrente esponeva di aver presentato in data 13/1/2023
domanda di disoccupazione agricola sulla base del lavoro svolto presso l'Azienda Forestale di Bronte
per 199 giorni e che, tuttavia, l'CP_1 di Paternò con nota del 16/6/2023 gli avesse riconosciuto solo dieci giornate di lavoro, versando in suo favore la somma di euro 447,15. Lamentava che, nonostante le sue richieste, l'ente previdenziale fosse rimasto inadempiente quanto al pagamento della restante somma di 14.732,55 e che, pertanto, lo stesso fosse stato costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria.
Chiedeva quindi che fosse dichiarato che la domanda di disoccupazione agricola presentata per l'anno
2022 fosse scaturita dall'attività lavorativa dallo stesso svolta per 199 giorni;
che fosse altresì
dichiarato che, riconosciuta la prestazione in relazione a soli dieci giorni, pari a complessivi euro
447,15, il medesimo fosse rimasto creditore della somma di euro 14.732,55, pari a 189 giorni;
e che,
conseguentemente, stante l'inadempimento dell' CP_1, detto ente fosse condannato al pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi dal 16/6/2023 al soddisfo.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1,
chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. Deduceva che, in genere, la prestazione di disoccupazione agricola venisse erogata per le giornate di effettivo lavoro fino alla capienza massima e che, nella specie, con riferimento all'anno 2022, il ricorrente avesse lavorato sia come OTD che come OTI nell'ambito dell'agricoltura e che avesse svolto anche attività lavorativa non agricola,
come da estratto conto lavoratori dipendenti non agricoli che allegava. Ciò premesso, rilevava che il ricorrente avesse diritto a sole 10 giornate residue di disoccupazione rispetto alle giornate a tempo indeterminato svolte in agricoltura e per l'Amm. Statale Economia e Finanze Centro Elab. Serv., così
come in effetti erogate per l'anno 2022, come evincibile dalla “pratica di liquidazione ds agricola"
allegata, non avendo diritto ad alcuna differenza. Osservava che dalle giornate complessivamente indennizzabili dovessero essere sottratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo.
In subordine, contestava il numero di giornate fatte valere dal ricorrente, pari a 199 giorni in agricoltura. Al riguardo, osservava che la prestazione richiesta spettasse per le giornate di lavoro svolte come operaio a tempo determinato, pari a 121 giorni per l'anno in questione, e che il ricorrente avesse errato nel richiedere il pagamento anche per le 78 giornate svolte come operaio agricolo a tempo indeterminato, che invece dovevano essere sottratte.
Contestava la richiesta di parte ricorrente nel quantum, rilevando che nel richiedere il pagamento della somma di euro 14.732,55, non fossero stati indicati il criterio di determinazione della prestazione né la retribuzione di riferimento, e che fossero state erroneamente indicate le giornate da indennizzare.
Chiedeva pertanto, in via principale, dichiararsi l'infondatezza del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la rideterminazione della somma spettante a titolo di disoccupazione agricola, detratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo.
Con note di trattazione del 10/6/2024, il ricorrente insisteva in ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Con ordinanza del 18/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti,
questo giudice ha fissato l'udienza dell'11 dicembre 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**: ******
Con nota del 16/6/2023, l' CP_1 ha comunicato al ricorrente che la sua domanda di disoccupazione agricola n. 2023950917277, relativa all'anno 2022, presentata il 13/1/2023, era stata accolta e che sarebbe stato posto in pagamento l'importo di euro 447,15 corrispondente a dieci giornate indennizzate, come da prospetto indicato.
Presentata il 4/7/2023 domanda di riesame rimasta senza esito, il ricorrente contesta oggi la prestazione ricevuta nella misura erogata, vantando ben 199 giorni di lavoro nell'anno 2022, che dichiara essere stati eseguiti presso l'Azienda Forestale di Bronte.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, giova premettere che nella materia in esame grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “...il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. sez. lav. 12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass.
sez. lav. 28/6/2011 n. 14296).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato che "Il
diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge...". Il lavoratore deve dunque fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi ed anche nel caso, come quello in esame, di mancato riconoscimento delle giornate lavorative.
Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è
condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n.
1949 e successive modifiche" (Cass. S.U. 26/10/2000 n. 1133, richiamata da Cass. n. 14994/2005).
Ne consegue che, chi agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta.
Or, nel caso di specie, il ricorrente non ha provato i propri assunti, vale a dire di aver lavorato per l'Azienda Forestale di Bronte per 199 giorni. Il ricorso appare, infatti, privo di sufficienti allegazioni e di idoneo corredo probatorio, né il ricorrente ha precisato alcunchè in seno alle note di trattazione con le quale si è limitato a richiedere l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
A fronte della riferita carenza probatoria, l'CP_1 ha versato in atti documentazione inerente alle giornate di lavoro svolte dal ricorrente nell'anno in questione.
Ed infatti, dall'esame dell'estratto conto lavoratori agricoli” emerge che, nel 2022, detto ultimo ha svolto 121 giorni di lavoro come operaio a tempo determinato (OTD) e 78 giorni come operaio a tempo indeterminato (OTI). Dalla documentazione allegata risulta, inoltre, che lo stesso ha svolto attività lavorativa non agricola per 18 giorni (cfr. estratto conto lavoratori dipendenti non agricoli).
Quanto rilevato si riscontra anche nel provvedimento di liquidazione in atti, in seno al quale risultano indicate 78 giornate di lavoro come OTI e 121 giornate di lavoro come OTD (per complessivi 199
giorni), quale "attività di lavoro agricolo dipendente”, alla quale si aggiunge, sempre nello stesso anno, "attività di lavoro non agricolo dipendente", costituita da 30 giornate con contribuzione DS e da 18 giornate lavorate.
Al momento del calcolo della prestazione in data 13/6/2023, sono stati riconosciuti al ricorrente 10
giorni (GG accred. fig. 10) ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola e 282 giorni ai fini degli assegni nucleo familiare (ANF lav.), con la conseguenza che, considerate le trattenute, sono stati erogati euro 447,15.
In seno alla memoria, l' CP_1 ha illustrato che il ricorrente avrebbe diritto alle suddette dieci giornate residue di disoccupazione rispetto alle giornate a tempo indeterminato svolte in agricoltura e per l'Amm. Statale Economia e Finanze Centro Elab. Serv. in quanto, dal totale delle giornate indennizzabili, dovessero essere “sottratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo".
Conseguentemente, ha eccepito che il ricorrente avesse errato nel richiedere il pagamento anche per le 78 giornate di lavoro svolte come operaio agricolo a tempo indeterminato, che andavano per l'appunto sottratte. Ha pertanto contestato il numero di giornate di lavoro indicate dal ricorrente, pari a 199 giorni.
Le allegazioni di parte resistente trovano riscontro nell'estratto conto assicurativo versato in atti nel quale, per tutto l'anno 2022, sono riportati 121 giorni di lavoro “agricolo giornaliero" e dieci giorni di "disoccupazione agricola"; risultano inoltre 78 giorni (dal 01/10/2022 al 31/12/2022) indicati come
"salariato agricolo” ed altri giorni di “lavoro dipendente” (pari a 13 sett.).
Orbene, completata la disamina della documentazione prodotta, occorre rilevare che l'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica riservata ai lavoratori agricoli dipendenti e a figure equiparate, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda, o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
ed almeno 102
contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente, fra i quali vanno ricompresi i contributi figurativi relativi a periodi di maternità
obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Con riferimento alla quantificazione della suddetta indennità, quale aspetto su cui si controverte, si osserva che la stessa è rapportata al numero di giornate lavorate, senza tener conto delle giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
in proprio, agricolo e non agricolo;
indennizzate a titolo di malattia, maternità infortunio, ecc.; non indennizzabili (come le giornate relative al periodo di espatrio in paese extracomunitario non convenzionato per soggiorno breve e non definitivo eccedenti i 90 giorni nell'anno di competenza della prestazione).
Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi fondato l'assunto di parte resistente secondo cui, dal totale delle giornate indennizzabili, devono essere sottratte “le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo", con la conseguenza che deve ritenersi erronea la richiesta di indennità di disoccupazione agricola formulata dal ricorrente per 199 giorni (121+78), quali giorni di lavoro agricolo;
deve infatti tenersi conto solo delle giornate di lavoro svolte dallo stesso come operaio a tempo determinato, pari a 121 giorni, dovendosi escludere le giornate di lavoro svolte come operaio a tempo indeterminato, pari a 78 giorni.
Ciò posto, considerato che l'CP_1 con il provvedimento impugnato ha erogato la somma di euro
447,15, definendola come corrispondente a “10 giornate indennizzate”, come da prospetto allegato;
considerato, altresì, che le giornate di lavoro svolte dal ricorrente come operaio a tempo determinato sono pari a 121 giorni e che, dagli atti e dalla documentazione allegata, non si ricava la ragione del pagamento per sole “10 giornate residue”; l'CP_1 deve considerarsi tenuto al pagamento della prestazione nella misura corrispondente a 121 giorni, e ciò alla luce di quanto osservato e, dunque,
sottratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo. Sul punto, si evidenzia che l' CP_2 non ha dato delucidazioni sul pagamento per sole 10 giornate a fronte dei 121 giorni di lavoro svolti dal ricorrente come operario a tempo determinato, giorni fra l'altro indicati dallo stesso ente e risultanti dalla documentazione di sua produzione.
In definitiva, considerato l'avvenuto pagamento della somma di euro 447,15 corrispondente a 10
giorni per l'anno 2022, l'ente previdenziale è ancora tenuto al pagamento della differenza da ritenersi dovuta, pari a 111 giorni (121-10).
Il ricorso può, quindi, trovare accoglimento nei termini suindicati.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e alla peculiarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente e a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 (prestazione n. 2023950917277), della somma corrispondente a 111 giorni, quali giornate di lavoro svolte dal ricorrente come operaio agricolo a tempo determinato, oltre agli interessi dal 16/6/2023 al soddisfo;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania l'11 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
A
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1544/2024
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO Parte_1 (c.f.
PACE, nel cui studio in Messina ha eletto domicilio, via Degli Angeli, is. 185 B, 20
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/2/2024, il ricorrente esponeva di aver presentato in data 13/1/2023
domanda di disoccupazione agricola sulla base del lavoro svolto presso l'Azienda Forestale di Bronte
per 199 giorni e che, tuttavia, l'CP_1 di Paternò con nota del 16/6/2023 gli avesse riconosciuto solo dieci giornate di lavoro, versando in suo favore la somma di euro 447,15. Lamentava che, nonostante le sue richieste, l'ente previdenziale fosse rimasto inadempiente quanto al pagamento della restante somma di 14.732,55 e che, pertanto, lo stesso fosse stato costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria.
Chiedeva quindi che fosse dichiarato che la domanda di disoccupazione agricola presentata per l'anno
2022 fosse scaturita dall'attività lavorativa dallo stesso svolta per 199 giorni;
che fosse altresì
dichiarato che, riconosciuta la prestazione in relazione a soli dieci giorni, pari a complessivi euro
447,15, il medesimo fosse rimasto creditore della somma di euro 14.732,55, pari a 189 giorni;
e che,
conseguentemente, stante l'inadempimento dell' CP_1, detto ente fosse condannato al pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi dal 16/6/2023 al soddisfo.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1,
chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. Deduceva che, in genere, la prestazione di disoccupazione agricola venisse erogata per le giornate di effettivo lavoro fino alla capienza massima e che, nella specie, con riferimento all'anno 2022, il ricorrente avesse lavorato sia come OTD che come OTI nell'ambito dell'agricoltura e che avesse svolto anche attività lavorativa non agricola,
come da estratto conto lavoratori dipendenti non agricoli che allegava. Ciò premesso, rilevava che il ricorrente avesse diritto a sole 10 giornate residue di disoccupazione rispetto alle giornate a tempo indeterminato svolte in agricoltura e per l'Amm. Statale Economia e Finanze Centro Elab. Serv., così
come in effetti erogate per l'anno 2022, come evincibile dalla “pratica di liquidazione ds agricola"
allegata, non avendo diritto ad alcuna differenza. Osservava che dalle giornate complessivamente indennizzabili dovessero essere sottratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo.
In subordine, contestava il numero di giornate fatte valere dal ricorrente, pari a 199 giorni in agricoltura. Al riguardo, osservava che la prestazione richiesta spettasse per le giornate di lavoro svolte come operaio a tempo determinato, pari a 121 giorni per l'anno in questione, e che il ricorrente avesse errato nel richiedere il pagamento anche per le 78 giornate svolte come operaio agricolo a tempo indeterminato, che invece dovevano essere sottratte.
Contestava la richiesta di parte ricorrente nel quantum, rilevando che nel richiedere il pagamento della somma di euro 14.732,55, non fossero stati indicati il criterio di determinazione della prestazione né la retribuzione di riferimento, e che fossero state erroneamente indicate le giornate da indennizzare.
Chiedeva pertanto, in via principale, dichiararsi l'infondatezza del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la rideterminazione della somma spettante a titolo di disoccupazione agricola, detratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo.
Con note di trattazione del 10/6/2024, il ricorrente insisteva in ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Con ordinanza del 18/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti,
questo giudice ha fissato l'udienza dell'11 dicembre 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**: ******
Con nota del 16/6/2023, l' CP_1 ha comunicato al ricorrente che la sua domanda di disoccupazione agricola n. 2023950917277, relativa all'anno 2022, presentata il 13/1/2023, era stata accolta e che sarebbe stato posto in pagamento l'importo di euro 447,15 corrispondente a dieci giornate indennizzate, come da prospetto indicato.
Presentata il 4/7/2023 domanda di riesame rimasta senza esito, il ricorrente contesta oggi la prestazione ricevuta nella misura erogata, vantando ben 199 giorni di lavoro nell'anno 2022, che dichiara essere stati eseguiti presso l'Azienda Forestale di Bronte.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, giova premettere che nella materia in esame grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “...il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. sez. lav. 12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass.
sez. lav. 28/6/2011 n. 14296).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato che "Il
diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge...". Il lavoratore deve dunque fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi ed anche nel caso, come quello in esame, di mancato riconoscimento delle giornate lavorative.
Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è
condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n.
1949 e successive modifiche" (Cass. S.U. 26/10/2000 n. 1133, richiamata da Cass. n. 14994/2005).
Ne consegue che, chi agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta.
Or, nel caso di specie, il ricorrente non ha provato i propri assunti, vale a dire di aver lavorato per l'Azienda Forestale di Bronte per 199 giorni. Il ricorso appare, infatti, privo di sufficienti allegazioni e di idoneo corredo probatorio, né il ricorrente ha precisato alcunchè in seno alle note di trattazione con le quale si è limitato a richiedere l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
A fronte della riferita carenza probatoria, l'CP_1 ha versato in atti documentazione inerente alle giornate di lavoro svolte dal ricorrente nell'anno in questione.
Ed infatti, dall'esame dell'estratto conto lavoratori agricoli” emerge che, nel 2022, detto ultimo ha svolto 121 giorni di lavoro come operaio a tempo determinato (OTD) e 78 giorni come operaio a tempo indeterminato (OTI). Dalla documentazione allegata risulta, inoltre, che lo stesso ha svolto attività lavorativa non agricola per 18 giorni (cfr. estratto conto lavoratori dipendenti non agricoli).
Quanto rilevato si riscontra anche nel provvedimento di liquidazione in atti, in seno al quale risultano indicate 78 giornate di lavoro come OTI e 121 giornate di lavoro come OTD (per complessivi 199
giorni), quale "attività di lavoro agricolo dipendente”, alla quale si aggiunge, sempre nello stesso anno, "attività di lavoro non agricolo dipendente", costituita da 30 giornate con contribuzione DS e da 18 giornate lavorate.
Al momento del calcolo della prestazione in data 13/6/2023, sono stati riconosciuti al ricorrente 10
giorni (GG accred. fig. 10) ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola e 282 giorni ai fini degli assegni nucleo familiare (ANF lav.), con la conseguenza che, considerate le trattenute, sono stati erogati euro 447,15.
In seno alla memoria, l' CP_1 ha illustrato che il ricorrente avrebbe diritto alle suddette dieci giornate residue di disoccupazione rispetto alle giornate a tempo indeterminato svolte in agricoltura e per l'Amm. Statale Economia e Finanze Centro Elab. Serv. in quanto, dal totale delle giornate indennizzabili, dovessero essere “sottratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo".
Conseguentemente, ha eccepito che il ricorrente avesse errato nel richiedere il pagamento anche per le 78 giornate di lavoro svolte come operaio agricolo a tempo indeterminato, che andavano per l'appunto sottratte. Ha pertanto contestato il numero di giornate di lavoro indicate dal ricorrente, pari a 199 giorni.
Le allegazioni di parte resistente trovano riscontro nell'estratto conto assicurativo versato in atti nel quale, per tutto l'anno 2022, sono riportati 121 giorni di lavoro “agricolo giornaliero" e dieci giorni di "disoccupazione agricola"; risultano inoltre 78 giorni (dal 01/10/2022 al 31/12/2022) indicati come
"salariato agricolo” ed altri giorni di “lavoro dipendente” (pari a 13 sett.).
Orbene, completata la disamina della documentazione prodotta, occorre rilevare che l'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica riservata ai lavoratori agricoli dipendenti e a figure equiparate, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda, o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
ed almeno 102
contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente, fra i quali vanno ricompresi i contributi figurativi relativi a periodi di maternità
obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Con riferimento alla quantificazione della suddetta indennità, quale aspetto su cui si controverte, si osserva che la stessa è rapportata al numero di giornate lavorate, senza tener conto delle giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
in proprio, agricolo e non agricolo;
indennizzate a titolo di malattia, maternità infortunio, ecc.; non indennizzabili (come le giornate relative al periodo di espatrio in paese extracomunitario non convenzionato per soggiorno breve e non definitivo eccedenti i 90 giorni nell'anno di competenza della prestazione).
Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi fondato l'assunto di parte resistente secondo cui, dal totale delle giornate indennizzabili, devono essere sottratte “le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo", con la conseguenza che deve ritenersi erronea la richiesta di indennità di disoccupazione agricola formulata dal ricorrente per 199 giorni (121+78), quali giorni di lavoro agricolo;
deve infatti tenersi conto solo delle giornate di lavoro svolte dallo stesso come operaio a tempo determinato, pari a 121 giorni, dovendosi escludere le giornate di lavoro svolte come operaio a tempo indeterminato, pari a 78 giorni.
Ciò posto, considerato che l'CP_1 con il provvedimento impugnato ha erogato la somma di euro
447,15, definendola come corrispondente a “10 giornate indennizzate”, come da prospetto allegato;
considerato, altresì, che le giornate di lavoro svolte dal ricorrente come operaio a tempo determinato sono pari a 121 giorni e che, dagli atti e dalla documentazione allegata, non si ricava la ragione del pagamento per sole “10 giornate residue”; l'CP_1 deve considerarsi tenuto al pagamento della prestazione nella misura corrispondente a 121 giorni, e ciò alla luce di quanto osservato e, dunque,
sottratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo. Sul punto, si evidenzia che l' CP_2 non ha dato delucidazioni sul pagamento per sole 10 giornate a fronte dei 121 giorni di lavoro svolti dal ricorrente come operario a tempo determinato, giorni fra l'altro indicati dallo stesso ente e risultanti dalla documentazione di sua produzione.
In definitiva, considerato l'avvenuto pagamento della somma di euro 447,15 corrispondente a 10
giorni per l'anno 2022, l'ente previdenziale è ancora tenuto al pagamento della differenza da ritenersi dovuta, pari a 111 giorni (121-10).
Il ricorso può, quindi, trovare accoglimento nei termini suindicati.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e alla peculiarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente e a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 (prestazione n. 2023950917277), della somma corrispondente a 111 giorni, quali giornate di lavoro svolte dal ricorrente come operaio agricolo a tempo determinato, oltre agli interessi dal 16/6/2023 al soddisfo;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania l'11 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio