TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/09/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. LL OZ, nell'udienza del 24.9.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 412 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025
tra
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Brindisi in c.so Garibaldi n. 112, rappresentata e difesa dall'avv.
Martino Angelini del Foro di Taranto
appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore appellata
Oggetto: opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente
appello, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: - riformare integralmente la
sentenza n. 351/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 11.10.2024 con cui è stato CP_1 rigettato il ricorso proposto dalla avverso il verbale di accertamento n. Parte_1
SCV/0007361048 di Registro Generale n. 6068514 del 03.01.2024; PER L'EFFETTO: - accogliere
l'opposizione proposta e disporre l'annullamento del verbale n. SCV/0007361048 di Registro
Generale n. 6068514 del 03.01.2024, dichiarando non dovuto il relativo pagamento;
IN OGNI
CASO: - condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con
distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averne fatto anticipo”
1 2
Conclusioni dell'appellata: //
FATTO E DIRITTO
Con verbale SCV/0007361048 del 3.1.2024 personale della Polizia Stradale ha contestato la violazione dell'art. 142 comma 8 del c.d.s. alla quale Parte_1
proprietaria dell'automezzo targato GK 747 ED, condotto da un soggetto non identificato in data 1.1.2024 lungo l'autostrada A14 in territorio di Ortona.
La ha proposto ricorso ex art. 204bis c.d.s. dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
eccependo l'inesistenza dell'opposto verbale, la mancata indicazione dell'orario di CP_1 transito dell'autovettura sotto il portale di ingresso, la mancata indicazione del fatto che la velocità indicata nel verbale fosse quella media, il fatto che il verbale fosse stato notificato in semplice fotocopia, la mancata indicazione dell'orario in cui il veicolo è
transitato sotto il portale di ingresso, della differenza tra distanza percorsa e differenza tra le progressive chilometriche in cui sono collocati i portali di ingresso e di uscita,
l'indicazione degli elementi posti a base del calcolo, l'illeggibilità della targa dell'automezzo dai rilievi fotografici, l'illegittimo trasferimento dell'omologazione dalla alla l'incongruità dei limiti di velocità Controparte_2 Controparte_3 vigenti nel tratto di strada interessato, l'illegittimità della riduzione prevista dall'art. 345
comma 2 del regolamento di attuazione del c.d.s. piuttosto che di quella stabilita dal comma 3 della medesima disposizione, la mancanza di prova della funzionalità
dell'apparecchiatura con cui è stata rilevata la velocità, di cui non era stato indicato il numero di matricola, l'inidoneità della cartellonistica informativa del controllo di velocità
con il sistema Tutor, e l'inapplicabilità della sanzione della decurtazione dei punti della patente di guida.
Ha chiesto quindi l'annullamento del verbale, in subordine la riduzione della sanzione al minimo, e la dichiarazione di inapplicabilità della sanzione della decurtazione dei punti della patente di guida.
Nella contumacia della , il Giudice di Pace di con sentenza n. CP_1 CP_1
351/2024 pubblicata il 14.10.2024 e resa all'esito del procedimento n. 443/2024 r.g., ha respinto il ricorso, riducendo al minimo la sanzione, e compensando le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 9.4.2025 la ha proposto appello avverso la Parte_1
2 3
sentenza, censurandola nella parte in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto provati i fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria avendo erroneamente riconosciuto fede privilegiata al verbale di accertamento, nonostante l'apparecchiatura con cui era stata rilevata la velocità non fosse stata omologata, e nella parte in cui era stata fornita una motivazione meramente apparente al rigetto delle varie ragioni di opposizione, che ha quindi riproposto.
Dichiarata la contumacia della appellata, la causa è stata discussa CP_1 all'odierna udienza, ed all'esito della camera di consiglio il giudice ha emesso la sentenza,
dando lettura della motivazione e del dispositivo.
1. La ragione più liquida di accoglimento del gravame consiste nella violazione dei criteri del riparto dell'onere della prova, e nell'erroneo riconoscimento al verbale di contestazione della violazione del codice della strada di fede privilegiata.
1.1 La ha, sin dal primo grado di giudizio, contestato la corretta Parte_1
funzionalità dell'apparecchiatura con cui è stato rilevato il superamento dei limiti di velocità, contestazione a fronte della quale la Prefettura opposta avrebbe dovuto fornire la prova positiva del corretto funzionamento dell'apparecchio e della sua sottoposizione alle verifiche previste dalla normativa di settore.
1.2 È noto che (Cass. Sez. II Civ., sentenza n. 6579/2023) “a seguito della declaratoria di
illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18
giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere
sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa
l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o
meno effettuate” e che “anche il sistema “SICVE-Tutor” deve essere sottoposto a verifiche
periodiche di funzionalità e di taratura, e che in presenza di contestazioni da parte del soggetto
sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della
periodica taratura dello strumento”
1.3 Inoltre (Cass. Civ. n. 14597/2021) detta prova non può “essere fornita con mezzi diversi
dalle certificazioni di omologazione e conformità…, aggiungendosi che la prova
dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è
ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale non riveste fede privilegiata -e quindi non fa
fede fino a querela di falso- in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale,
3 4
degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui
l'eccesso di velocità è rilevato…è quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza
di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale
e della taratura periodica dello strumento”.
1.4 In conclusione sull'argomento (Cass. Sez. II Civ., sentenza n. 6579/2023) “in caso di
contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova
positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento,
producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura
periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed
affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione,
non rivestendo quest'ultima fede privilegiata”.
1.5 Nella vicenda in esame, dunque, in cui l'amministrazione opposta, onerata di fornire la prova della legittimità della sua pretesa sanzionatoria, è rimasta contumace, non può ritenersi sufficiente l'attestazione, contenuta nel verbale opposto, del fatto che il sistema SICVe, con cui è stata rilevata la velocità, sia stato “approvato con decreto n.
3999 del 24/12/2004 e successive estensioni, provvisto di taratura nr. LAT 273 23-VE-0108
del 20/07/2023 e sottoposto a verifiche di funzionalità come da documentazione disponibile
agli atti, ai sensi del D.M. 282 del 13.06.2017”.
1.6 L'appello deve quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, accoglimento dell'opposizione ed annullamento del verbale opposto.
2 Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono tuttavia compensate tra le parti, in ragione della manifesta inconsistenza ed infondatezza di tutti gli altri motivi di opposizione, riproposti in appello.
2.1 L'appellante si è doluto del fatto che “il verbale notificato non è copia autentica
all'originale, ma semplice fotocopia che non reca in calce la sottoscrizione in originale od
autenticata dell'agente accertatore, condizione imprescindibile dell'efficacia dello stesso”.
È sufficiente leggere la relazione di notificazione del verbale, in cui il vice ispettore ha attestato la conformità del verbale di contestazione inviato alla Testimone_1
società all'originale custodito nel Centro Nazionale Accertamento Parte_1
Infrazioni di Roma.
L'agente accertatore è indicato nella parte finale del verbale, in persona dell'”Assistente Capo C ”, e la mancanza di una sottoscrizione autografa CP_4
4 5
da parte di quest'ultima non ha gli effetti indicati dall'appellante, in considerazione di quanto chiaramente stabilito dall'art. 3 d. lgs. n. 39/1993 (Cass. Sez. II Civ.,
ordinanza n. 32429/2022).
2.2 Scarsamente comprensibile è la doglianza relativa all'”indicazione dell'orario in cui il
veicolo tg. GK 747ED è transitato sotto il portale di ingresso (in quanto esso non può
logicamente coincidere con il c.d. orario fondamentale UTC, che corrisponde esattamente ad
un'ora prima del transito del veicolo sotto il portale di uscita)”, dato che l'orario indicato nel verbale (ore 15:02:41.103) riguarda, ovviamente, il transito sotto il portale di uscita, essendo stata la velocità media calcolata tenendo conto del tempo impiegato per percorrere una determinata distanza, e che è notorio che l'orario italiano, nel mese di gennaio, è pari a quello UTC + 1ora (mentre nel periodo di orario legale è
pari a quello UTC + 2ore).
2.3 Né è dato comprendere in che modo sia stato “pregiudicato il diritto alla difesa della
ricorrente” contenendo il verbale tutti i dati (distanza percorsa e tempo impiegato) per calcolare la velocità media tenuta.
2.4 La mancata indicazione nel verbale del fatto che la velocità calcolata è pari a quella media è del tutto priva di incidenza sulla legittimità del verbale di contestazione.
2.5 Parte appellante si duole del fatto che nel verbale manchi “la specificazione del fatto che
il dato numerico relativo alla distanza percorsa non corrisponde esattamente alla differenza tra
i dati numerici relativi alle c.d. progressive chilometriche convenzionali ed il motivo di tale
discrasia” senza tuttavia fornire la minima indicazione del perché non vi dovrebbe essere una corrispondenza tra i dati predetti.
2.6 L'appellante si duole del fatto che nel verbale manchi “l'indicazione di tutti gli elementi
posti a base del calcolo (ivi compreso il valore dell'eventuale riduzione proporzionale del
calcolo del tempo di percorrenza nel caso in cui il veicolo controllato abbia fatto sosta in
un'area di servizio o parcheggio), al fine di consentire al destinatario di verificare
compiutamente come si è arrivati al dato numerico corrispondente al valore di velocità rilevato
dall'apparecchio”, benché il calcolo della velocità avvenga con notorie formule matematiche, ed omettendo di considerare che ove il conducente dell'autovettura si fosse fermato tra il portale di ingresso e quello di uscita del tratto di rilevazione, la velocità media sarebbe stata la stessa (ma sarebbero state sensibilmente superiori la velocità di marcia massima, e pari a zero km/h quella minima, nel tratto in considerazione).
5 6
2.7 Totalmente inconferenti sono poi le doglianze relative alla incongruità dei limiti massimi di velocità nel tratto di strada interessato, in quanto stabiliti dal codice della strada.
2.8 L'appellante ha ritenuto poi che la riduzione della velocità rilevata dovesse avvenire sulla base delle percentuali stabilite dall'art. 345 comma 3 del regolamento di attuazione del c.d.s., piuttosto che sulla base delle percentuali stabilite dall'art. 345
comma 2 del medesimo regolamento.
Quest'ultima disposizione prevede testualmente che “In sede di approvazione è disposto
che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al
valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella
riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza
strumentale superiore al 5%.”, ed è quindi ovviamente applicabile anche al sistema cd.
Tutor, attraverso il quale è avvenuto il rilevamento della sua velocità, come si desume dall'art. 142 comma 6 c.d.s.
La differente percentuale di riduzione, prevista dal comma 3 dell'art. 345 del regolamento è invece utilizzabile quando il calcolo della velocità avvenga “attraverso
le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e
dell'esazione del pedaggio”, e quindi per ipotesi totalmente distinte da quella in esame.
2.9 La appellante si è anche lamentata della “Mancanza di segnaletica idonea ad informare
l'automobilista” con argomentazioni assolutamente generiche, anche alla luce del fatto che come la stessa ha ammesso nei suoi atti la segnaletica era stata apposta. Parte_1
2.10 La doglianza relativa alla mancanza di omologazione, poi, è stata introdotta inammissibilmente soltanto con l'atto di appello, e contrasta in maniera logica con le allegazioni della medesima società nel corso di giudizio di primo grado, in cui la ha sostenuto che l'apparecchiatura fosse stata omologata, ma che il Parte_1
provvedimento di omologazione fosse stato indebitamente trasferito ad una società
terza dalla società cui era stato rilasciato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della così decide: Parte_1 Controparte_1
6 7
• accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione ed annulla il verbale opposto;
• dichiara la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio
Chieti, 24.9.2025
Il giudice
LL OZ
7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. LL OZ, nell'udienza del 24.9.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 412 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025
tra
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Brindisi in c.so Garibaldi n. 112, rappresentata e difesa dall'avv.
Martino Angelini del Foro di Taranto
appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore appellata
Oggetto: opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente
appello, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: - riformare integralmente la
sentenza n. 351/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 11.10.2024 con cui è stato CP_1 rigettato il ricorso proposto dalla avverso il verbale di accertamento n. Parte_1
SCV/0007361048 di Registro Generale n. 6068514 del 03.01.2024; PER L'EFFETTO: - accogliere
l'opposizione proposta e disporre l'annullamento del verbale n. SCV/0007361048 di Registro
Generale n. 6068514 del 03.01.2024, dichiarando non dovuto il relativo pagamento;
IN OGNI
CASO: - condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con
distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averne fatto anticipo”
1 2
Conclusioni dell'appellata: //
FATTO E DIRITTO
Con verbale SCV/0007361048 del 3.1.2024 personale della Polizia Stradale ha contestato la violazione dell'art. 142 comma 8 del c.d.s. alla quale Parte_1
proprietaria dell'automezzo targato GK 747 ED, condotto da un soggetto non identificato in data 1.1.2024 lungo l'autostrada A14 in territorio di Ortona.
La ha proposto ricorso ex art. 204bis c.d.s. dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
eccependo l'inesistenza dell'opposto verbale, la mancata indicazione dell'orario di CP_1 transito dell'autovettura sotto il portale di ingresso, la mancata indicazione del fatto che la velocità indicata nel verbale fosse quella media, il fatto che il verbale fosse stato notificato in semplice fotocopia, la mancata indicazione dell'orario in cui il veicolo è
transitato sotto il portale di ingresso, della differenza tra distanza percorsa e differenza tra le progressive chilometriche in cui sono collocati i portali di ingresso e di uscita,
l'indicazione degli elementi posti a base del calcolo, l'illeggibilità della targa dell'automezzo dai rilievi fotografici, l'illegittimo trasferimento dell'omologazione dalla alla l'incongruità dei limiti di velocità Controparte_2 Controparte_3 vigenti nel tratto di strada interessato, l'illegittimità della riduzione prevista dall'art. 345
comma 2 del regolamento di attuazione del c.d.s. piuttosto che di quella stabilita dal comma 3 della medesima disposizione, la mancanza di prova della funzionalità
dell'apparecchiatura con cui è stata rilevata la velocità, di cui non era stato indicato il numero di matricola, l'inidoneità della cartellonistica informativa del controllo di velocità
con il sistema Tutor, e l'inapplicabilità della sanzione della decurtazione dei punti della patente di guida.
Ha chiesto quindi l'annullamento del verbale, in subordine la riduzione della sanzione al minimo, e la dichiarazione di inapplicabilità della sanzione della decurtazione dei punti della patente di guida.
Nella contumacia della , il Giudice di Pace di con sentenza n. CP_1 CP_1
351/2024 pubblicata il 14.10.2024 e resa all'esito del procedimento n. 443/2024 r.g., ha respinto il ricorso, riducendo al minimo la sanzione, e compensando le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 9.4.2025 la ha proposto appello avverso la Parte_1
2 3
sentenza, censurandola nella parte in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto provati i fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria avendo erroneamente riconosciuto fede privilegiata al verbale di accertamento, nonostante l'apparecchiatura con cui era stata rilevata la velocità non fosse stata omologata, e nella parte in cui era stata fornita una motivazione meramente apparente al rigetto delle varie ragioni di opposizione, che ha quindi riproposto.
Dichiarata la contumacia della appellata, la causa è stata discussa CP_1 all'odierna udienza, ed all'esito della camera di consiglio il giudice ha emesso la sentenza,
dando lettura della motivazione e del dispositivo.
1. La ragione più liquida di accoglimento del gravame consiste nella violazione dei criteri del riparto dell'onere della prova, e nell'erroneo riconoscimento al verbale di contestazione della violazione del codice della strada di fede privilegiata.
1.1 La ha, sin dal primo grado di giudizio, contestato la corretta Parte_1
funzionalità dell'apparecchiatura con cui è stato rilevato il superamento dei limiti di velocità, contestazione a fronte della quale la Prefettura opposta avrebbe dovuto fornire la prova positiva del corretto funzionamento dell'apparecchio e della sua sottoposizione alle verifiche previste dalla normativa di settore.
1.2 È noto che (Cass. Sez. II Civ., sentenza n. 6579/2023) “a seguito della declaratoria di
illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18
giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere
sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa
l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o
meno effettuate” e che “anche il sistema “SICVE-Tutor” deve essere sottoposto a verifiche
periodiche di funzionalità e di taratura, e che in presenza di contestazioni da parte del soggetto
sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della
periodica taratura dello strumento”
1.3 Inoltre (Cass. Civ. n. 14597/2021) detta prova non può “essere fornita con mezzi diversi
dalle certificazioni di omologazione e conformità…, aggiungendosi che la prova
dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è
ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale non riveste fede privilegiata -e quindi non fa
fede fino a querela di falso- in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale,
3 4
degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui
l'eccesso di velocità è rilevato…è quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza
di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale
e della taratura periodica dello strumento”.
1.4 In conclusione sull'argomento (Cass. Sez. II Civ., sentenza n. 6579/2023) “in caso di
contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova
positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento,
producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura
periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed
affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione,
non rivestendo quest'ultima fede privilegiata”.
1.5 Nella vicenda in esame, dunque, in cui l'amministrazione opposta, onerata di fornire la prova della legittimità della sua pretesa sanzionatoria, è rimasta contumace, non può ritenersi sufficiente l'attestazione, contenuta nel verbale opposto, del fatto che il sistema SICVe, con cui è stata rilevata la velocità, sia stato “approvato con decreto n.
3999 del 24/12/2004 e successive estensioni, provvisto di taratura nr. LAT 273 23-VE-0108
del 20/07/2023 e sottoposto a verifiche di funzionalità come da documentazione disponibile
agli atti, ai sensi del D.M. 282 del 13.06.2017”.
1.6 L'appello deve quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, accoglimento dell'opposizione ed annullamento del verbale opposto.
2 Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono tuttavia compensate tra le parti, in ragione della manifesta inconsistenza ed infondatezza di tutti gli altri motivi di opposizione, riproposti in appello.
2.1 L'appellante si è doluto del fatto che “il verbale notificato non è copia autentica
all'originale, ma semplice fotocopia che non reca in calce la sottoscrizione in originale od
autenticata dell'agente accertatore, condizione imprescindibile dell'efficacia dello stesso”.
È sufficiente leggere la relazione di notificazione del verbale, in cui il vice ispettore ha attestato la conformità del verbale di contestazione inviato alla Testimone_1
società all'originale custodito nel Centro Nazionale Accertamento Parte_1
Infrazioni di Roma.
L'agente accertatore è indicato nella parte finale del verbale, in persona dell'”Assistente Capo C ”, e la mancanza di una sottoscrizione autografa CP_4
4 5
da parte di quest'ultima non ha gli effetti indicati dall'appellante, in considerazione di quanto chiaramente stabilito dall'art. 3 d. lgs. n. 39/1993 (Cass. Sez. II Civ.,
ordinanza n. 32429/2022).
2.2 Scarsamente comprensibile è la doglianza relativa all'”indicazione dell'orario in cui il
veicolo tg. GK 747ED è transitato sotto il portale di ingresso (in quanto esso non può
logicamente coincidere con il c.d. orario fondamentale UTC, che corrisponde esattamente ad
un'ora prima del transito del veicolo sotto il portale di uscita)”, dato che l'orario indicato nel verbale (ore 15:02:41.103) riguarda, ovviamente, il transito sotto il portale di uscita, essendo stata la velocità media calcolata tenendo conto del tempo impiegato per percorrere una determinata distanza, e che è notorio che l'orario italiano, nel mese di gennaio, è pari a quello UTC + 1ora (mentre nel periodo di orario legale è
pari a quello UTC + 2ore).
2.3 Né è dato comprendere in che modo sia stato “pregiudicato il diritto alla difesa della
ricorrente” contenendo il verbale tutti i dati (distanza percorsa e tempo impiegato) per calcolare la velocità media tenuta.
2.4 La mancata indicazione nel verbale del fatto che la velocità calcolata è pari a quella media è del tutto priva di incidenza sulla legittimità del verbale di contestazione.
2.5 Parte appellante si duole del fatto che nel verbale manchi “la specificazione del fatto che
il dato numerico relativo alla distanza percorsa non corrisponde esattamente alla differenza tra
i dati numerici relativi alle c.d. progressive chilometriche convenzionali ed il motivo di tale
discrasia” senza tuttavia fornire la minima indicazione del perché non vi dovrebbe essere una corrispondenza tra i dati predetti.
2.6 L'appellante si duole del fatto che nel verbale manchi “l'indicazione di tutti gli elementi
posti a base del calcolo (ivi compreso il valore dell'eventuale riduzione proporzionale del
calcolo del tempo di percorrenza nel caso in cui il veicolo controllato abbia fatto sosta in
un'area di servizio o parcheggio), al fine di consentire al destinatario di verificare
compiutamente come si è arrivati al dato numerico corrispondente al valore di velocità rilevato
dall'apparecchio”, benché il calcolo della velocità avvenga con notorie formule matematiche, ed omettendo di considerare che ove il conducente dell'autovettura si fosse fermato tra il portale di ingresso e quello di uscita del tratto di rilevazione, la velocità media sarebbe stata la stessa (ma sarebbero state sensibilmente superiori la velocità di marcia massima, e pari a zero km/h quella minima, nel tratto in considerazione).
5 6
2.7 Totalmente inconferenti sono poi le doglianze relative alla incongruità dei limiti massimi di velocità nel tratto di strada interessato, in quanto stabiliti dal codice della strada.
2.8 L'appellante ha ritenuto poi che la riduzione della velocità rilevata dovesse avvenire sulla base delle percentuali stabilite dall'art. 345 comma 3 del regolamento di attuazione del c.d.s., piuttosto che sulla base delle percentuali stabilite dall'art. 345
comma 2 del medesimo regolamento.
Quest'ultima disposizione prevede testualmente che “In sede di approvazione è disposto
che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al
valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella
riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza
strumentale superiore al 5%.”, ed è quindi ovviamente applicabile anche al sistema cd.
Tutor, attraverso il quale è avvenuto il rilevamento della sua velocità, come si desume dall'art. 142 comma 6 c.d.s.
La differente percentuale di riduzione, prevista dal comma 3 dell'art. 345 del regolamento è invece utilizzabile quando il calcolo della velocità avvenga “attraverso
le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e
dell'esazione del pedaggio”, e quindi per ipotesi totalmente distinte da quella in esame.
2.9 La appellante si è anche lamentata della “Mancanza di segnaletica idonea ad informare
l'automobilista” con argomentazioni assolutamente generiche, anche alla luce del fatto che come la stessa ha ammesso nei suoi atti la segnaletica era stata apposta. Parte_1
2.10 La doglianza relativa alla mancanza di omologazione, poi, è stata introdotta inammissibilmente soltanto con l'atto di appello, e contrasta in maniera logica con le allegazioni della medesima società nel corso di giudizio di primo grado, in cui la ha sostenuto che l'apparecchiatura fosse stata omologata, ma che il Parte_1
provvedimento di omologazione fosse stato indebitamente trasferito ad una società
terza dalla società cui era stato rilasciato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della così decide: Parte_1 Controparte_1
6 7
• accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione ed annulla il verbale opposto;
• dichiara la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio
Chieti, 24.9.2025
Il giudice
LL OZ
7