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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/05/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 07/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 6106/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappr. e dif., dall'avv. Erminia Stefanino Parte_1
RICORRENTE
E CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE oggetto: pagamento ratei indennità accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_
1.Con ricorso depositato in data 03.07.2024, , premesso di avere notificato all' il Parte_1
decreto di omologa relativo all'accertamento positivo del requisito sanitario connesso alla indennità di CP_ accompagnamento, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_
1.1.L' costituitosi in data 11.11.2024 ha dedotto di avere provveduto in data 03.05.2024, in seguito dell'invio del mod. AP70 (contenete i dati necessari per la liquidazione), a liquidare l'indennità di accompagnamento per il periodo riconosciuto con decreto di omologa, per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il 30.04.2024 di € 11.079,36, come da comunicazione al pensionato (mod. TE08) di pari data;
in specie, il primo rateo mensile messo in pagamento (maggio 2024), è stato effettuato con valuta 20/05/2024
e agli arretrati, a seguito di relativa validazione, sono stati pagati con valuta 02/09/2024, unitamente alla rata di settembre.
Ha, pertanto, chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. Parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
CP_ con condanna dell' al pagamento delle spese di lite ovvero la compensazione delle stesse.
1.3. Quindi, la causa, istruita in via documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
2.1. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97,
n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuto pagamento della prestazione oggetto di ricorso, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
3.1. Nel caso di specie, le spese di lite possono ritenersi compensate stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. att. cpc, dovendosi evidenziare che parte ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 03.07.2024 ovvero prima della scadenza del termine di centoventi giorni decorrente non solo dalla notifica del decreto di omologa, ma anche dall'invio del Modello AP 70.
Rileva in tal senso quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità CP_ dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cassazione civile sez. lav., 02/08/2021,
n.22089).
CP_ Nel caso di specie, il modello AP70 è stato inviato all' in data 30.4.2024 ed il pagamento degli arretrati è avvenuto in data 02.09.2024 ovvero a distanza di brevissimo lasso di tempo rispetto alla scadenza del termine del predetto termine (28.8.2024).
Inoltre, la rata di maggio 2024 è stata corrisposta nello stesso mese.
Alcun rilievo fondante assume la comunicazione di liquidazione del 3.5.2024, essendo stato evidenziato nella stessa che il pagamento sarebbe intervenuto nelle successive rate (rispetto a quella di maggio) ed all'esito degli ulteriori adempimenti necessari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sul ricorso RGL 6106/2024, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 7.05.2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 07/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 6106/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappr. e dif., dall'avv. Erminia Stefanino Parte_1
RICORRENTE
E CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE oggetto: pagamento ratei indennità accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_
1.Con ricorso depositato in data 03.07.2024, , premesso di avere notificato all' il Parte_1
decreto di omologa relativo all'accertamento positivo del requisito sanitario connesso alla indennità di CP_ accompagnamento, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_
1.1.L' costituitosi in data 11.11.2024 ha dedotto di avere provveduto in data 03.05.2024, in seguito dell'invio del mod. AP70 (contenete i dati necessari per la liquidazione), a liquidare l'indennità di accompagnamento per il periodo riconosciuto con decreto di omologa, per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il 30.04.2024 di € 11.079,36, come da comunicazione al pensionato (mod. TE08) di pari data;
in specie, il primo rateo mensile messo in pagamento (maggio 2024), è stato effettuato con valuta 20/05/2024
e agli arretrati, a seguito di relativa validazione, sono stati pagati con valuta 02/09/2024, unitamente alla rata di settembre.
Ha, pertanto, chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. Parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
CP_ con condanna dell' al pagamento delle spese di lite ovvero la compensazione delle stesse.
1.3. Quindi, la causa, istruita in via documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
2.1. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97,
n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuto pagamento della prestazione oggetto di ricorso, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
3.1. Nel caso di specie, le spese di lite possono ritenersi compensate stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. att. cpc, dovendosi evidenziare che parte ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 03.07.2024 ovvero prima della scadenza del termine di centoventi giorni decorrente non solo dalla notifica del decreto di omologa, ma anche dall'invio del Modello AP 70.
Rileva in tal senso quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità CP_ dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cassazione civile sez. lav., 02/08/2021,
n.22089).
CP_ Nel caso di specie, il modello AP70 è stato inviato all' in data 30.4.2024 ed il pagamento degli arretrati è avvenuto in data 02.09.2024 ovvero a distanza di brevissimo lasso di tempo rispetto alla scadenza del termine del predetto termine (28.8.2024).
Inoltre, la rata di maggio 2024 è stata corrisposta nello stesso mese.
Alcun rilievo fondante assume la comunicazione di liquidazione del 3.5.2024, essendo stato evidenziato nella stessa che il pagamento sarebbe intervenuto nelle successive rate (rispetto a quella di maggio) ed all'esito degli ulteriori adempimenti necessari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sul ricorso RGL 6106/2024, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 7.05.2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro