Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2025, proposto da
SA AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Desantis, con domicilio eletto presso il suo studio in Cittanova, via Nazionale, 46;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Direzione Generale e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1305/2023 depositata il 16.11.2023 del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, emendata da errore materiale con decreto di correzione del 17.11.2023, nel giudizio R.G. n. 1276/2023 ad oggetto riconoscimento carta del docente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ME OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, emendata da errore materiale con il decreto parimenti richiamato, il Tribunale di Palmi - Sezione Civile e controversie di lavoro ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate (n. 7) e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata).
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato il 26.3.2025 e depositato il 2.4.2025 la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 3.12.2025, con ordinanza n. 768 del 10.12.2025 è stata disposta attività istruttoria -onerando il ricorrente di depositare la ricevuta integrale di avvenuta consegna della notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell’amministrazione- a sua volta adempiuta dal ricorrente con deposito del 18.12.2025.
Alla camera di consiglio del’11.2.2026 il ricorrente ha chiesto il differimento della trattazione al fine di verificare l’effettivo adempimento da parte del Ministero e la trattazione della controversia è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11.3.2026.
Sempre in data 11.2.2026 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a comprova dell’adempimento solo parziale da parte del Ministero intimato.
Alla camera di consiglio dell’11.3.2026 il ricorrente ha ribadito che il Ministero aveva adempiuto per n. 6 annualità in luogo delle n. 7 annualità incluse nel titolo ragion, per cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso per il residuo ancora non corrisposto. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Il Tribunale dà atto che la sentenza, unitamente al decreto di correzione di errore materiale del 17.11.2023, è stata notificata ai sensi dell’art. 479 c.p.c. (v. produzione documentale del 18.12.2025 a seguito di ordinanza collegiale istruttoria n. 768/2025 del 10.12.2025) ed è passata in giudicato (v. attestazione dell’11.11.2024– all. 1, pag. 5).
Pertanto, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente – è decorso pure il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Dalla documentazione in atti depositata in data 11.2.2026 (all. 2) risulta altresì che il “borsellino elettronico” del ricorrente presenti un accredito totale pari ad € 3.000,00, corrispondente a n. 6 annualità.
Da quanto ora esposto consegue che non risulta adeguatamente comprovato -da parte dell’amministrazione intimata che ne ha l’onere- che la stessa ha dato integrale esecuzione al titolo azionato, residuando una annualità per la quale non risulta comprovato l’accredito dovuto, per un importo di € 500,00.
Il ricorso è, dunque, fondato e va accolto nei termini da ultimo esposti e, per l’effetto, va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato all’obbligo di accreditare n. 1 annualità residua, con assegnazione alla stessa amministrazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per l’integrale adempimento.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata nei termini di cui in parte mediante la messa a disposizione, in favore della parte ricorrente, dell'importo dovuto relativamente a n. 1 annualità entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo pec protocollo.dagl@mailbox.governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NT, Presidente
ME OT, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME OT | NA NT |
IL SEGRETARIO