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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CA ET, RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5373/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010456576000 RA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7774/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia Delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259010456576/000, notificata in data 13.06.2025, di € 150.713,07, eccependo difetto assoluto di motivazione, difetto assoluto di notifica degli atti presupposti, che sia decorso il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 20, 3 comma, D.lgs. n. 472/97
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina deduceva che l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
TYX01M900112 è stato impugnato dal ricorrente e il giudice di prime cure ha emesso l'allegata Sentenza
n. 2847/07/2021, FAVOREVOLMENTE ALLO SCRIVENTE UFFICIO (per completezza la pronuncia evidenziata risulta appellata con RGA 2391/2022, ancora non deciso), che la sentenza di prime cure n.
2847/07/2021, afferente l'avviso di accertamento n TYX01M900112 è stata debitamente liquidata a mezzo l'allegata intimazione n. TYXIPPN00071/2022 su sentenza che ha comportato l'ulteriore iscrizione a ruolo
(ulteriore terzo, oltre sanzioni, sempre per l'accertamento n TYX01M900112, a seguito sentenza di prime cure FAVOREVOLE all'erario), da ultimo portata dall'intimazione impugnata, che il giudice di prime cure ha emesso l'allegata Sentenza n. 2845-03-2022, FAVOREVOLMENTE ALLO SCRIVENTE UFFICIO (per completezza la pronuncia evidenziata risulta appellata con RGA 3166/2023, ancora non deciso)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viste le censure proposte in ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259010456576/000, notificata in data 13.06.2025, l'eccepito difetto di notifica degli atti presupposti si deve rilevare infondato, assunto che l'Avviso di accertamento n. TYX01M900112/2020 notificato il 18.02.2020 (rif. Interno
89521016776485001000) di importo complessivo di € 21.559,54 richiesta a titolo di mancato pagamento dell'RA ( sorte capitale € 1.767,33) e dell'IR ( sorte capitale € 13.847,33) derivante da avviso di accertamento relativamente all'anno 2015 è stato già impugnato dal ricorrente e il giudice di prime cure ha emesso la Sentenza n. 2847/07/2021, favorevole all'ufficio, anche se la pronuncia risulta appellata con RGA
2391/2022, ancora non deciso;
che per l'avviso di accertamento n TYX01M900112 è stata debitamente liquidata l'allegata intimazione n. TYXIPPN00071/2022 su sentenza che ha comportato l'ulteriore iscrizione a ruolo (ulteriore terzo, oltre sanzioni, sempre per l'accertamento n TYX01M900112, a seguito sentenza di prime cure FAVOREVOLE all'erario), da ultimo portata dall'intimazione impugnata, che il giudice di prime cure ha emesso la Sentenza n. 2845-03-2022, favorevole all'ufficio, che risulta appellata con RGA 3166/2023, ancora non deciso, che l'Avviso di accertamento n. TYX01M900247/2020 è stato provato notificato il
26.05.2021 (rif. Interno 89522016817355007000) di importo complessivo di € 14.615,80 richiesta a titolo di mancato pagamento dell'RA( sorte capitale € 1.372,66) e dell'IR ( sorte capitale € 9.705,33) derivante da avviso di accertamento relativamente all'anno 2016; che l'Intimazione di pagamento n.
TYXIPPN000712022 è stato provato notificato il 04.10.2022 successivo all'avviso di accertamento n.
TYX01M900112/2020 notificato il 18.02.2020 ( rif. Interno 89523017906876002000) di importo complessivo di € 66.602,23 richiesta a titolo di mancato pagamento RA ( sorte capitale € 1.767,34) e dell'IR ( sorte capitale € 13.847,34) risalente all'anno 2015.
Pertanto, è assolutamente generico l'eccepito difetto assoluto di motivazione, infondato il difetto assoluto di notifica degli atti presupposti, considerando che siano già stati oggetto di giudicato entrati nel merito della vicenda da cui gli atti presupposti scaturiscono, palesemente non decorsi i termini di prescrizione.
Il ricorso è infondato per le motivazioni esplicitate e va rigettato;
le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 3.500,00 oltre spese accessorie di legge se dovute a favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina. Così deciso in Messina, lì 09/12/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CA ET, RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5373/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010456576000 RA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7774/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia Delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259010456576/000, notificata in data 13.06.2025, di € 150.713,07, eccependo difetto assoluto di motivazione, difetto assoluto di notifica degli atti presupposti, che sia decorso il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 20, 3 comma, D.lgs. n. 472/97
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina deduceva che l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
TYX01M900112 è stato impugnato dal ricorrente e il giudice di prime cure ha emesso l'allegata Sentenza
n. 2847/07/2021, FAVOREVOLMENTE ALLO SCRIVENTE UFFICIO (per completezza la pronuncia evidenziata risulta appellata con RGA 2391/2022, ancora non deciso), che la sentenza di prime cure n.
2847/07/2021, afferente l'avviso di accertamento n TYX01M900112 è stata debitamente liquidata a mezzo l'allegata intimazione n. TYXIPPN00071/2022 su sentenza che ha comportato l'ulteriore iscrizione a ruolo
(ulteriore terzo, oltre sanzioni, sempre per l'accertamento n TYX01M900112, a seguito sentenza di prime cure FAVOREVOLE all'erario), da ultimo portata dall'intimazione impugnata, che il giudice di prime cure ha emesso l'allegata Sentenza n. 2845-03-2022, FAVOREVOLMENTE ALLO SCRIVENTE UFFICIO (per completezza la pronuncia evidenziata risulta appellata con RGA 3166/2023, ancora non deciso)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viste le censure proposte in ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259010456576/000, notificata in data 13.06.2025, l'eccepito difetto di notifica degli atti presupposti si deve rilevare infondato, assunto che l'Avviso di accertamento n. TYX01M900112/2020 notificato il 18.02.2020 (rif. Interno
89521016776485001000) di importo complessivo di € 21.559,54 richiesta a titolo di mancato pagamento dell'RA ( sorte capitale € 1.767,33) e dell'IR ( sorte capitale € 13.847,33) derivante da avviso di accertamento relativamente all'anno 2015 è stato già impugnato dal ricorrente e il giudice di prime cure ha emesso la Sentenza n. 2847/07/2021, favorevole all'ufficio, anche se la pronuncia risulta appellata con RGA
2391/2022, ancora non deciso;
che per l'avviso di accertamento n TYX01M900112 è stata debitamente liquidata l'allegata intimazione n. TYXIPPN00071/2022 su sentenza che ha comportato l'ulteriore iscrizione a ruolo (ulteriore terzo, oltre sanzioni, sempre per l'accertamento n TYX01M900112, a seguito sentenza di prime cure FAVOREVOLE all'erario), da ultimo portata dall'intimazione impugnata, che il giudice di prime cure ha emesso la Sentenza n. 2845-03-2022, favorevole all'ufficio, che risulta appellata con RGA 3166/2023, ancora non deciso, che l'Avviso di accertamento n. TYX01M900247/2020 è stato provato notificato il
26.05.2021 (rif. Interno 89522016817355007000) di importo complessivo di € 14.615,80 richiesta a titolo di mancato pagamento dell'RA( sorte capitale € 1.372,66) e dell'IR ( sorte capitale € 9.705,33) derivante da avviso di accertamento relativamente all'anno 2016; che l'Intimazione di pagamento n.
TYXIPPN000712022 è stato provato notificato il 04.10.2022 successivo all'avviso di accertamento n.
TYX01M900112/2020 notificato il 18.02.2020 ( rif. Interno 89523017906876002000) di importo complessivo di € 66.602,23 richiesta a titolo di mancato pagamento RA ( sorte capitale € 1.767,34) e dell'IR ( sorte capitale € 13.847,34) risalente all'anno 2015.
Pertanto, è assolutamente generico l'eccepito difetto assoluto di motivazione, infondato il difetto assoluto di notifica degli atti presupposti, considerando che siano già stati oggetto di giudicato entrati nel merito della vicenda da cui gli atti presupposti scaturiscono, palesemente non decorsi i termini di prescrizione.
Il ricorso è infondato per le motivazioni esplicitate e va rigettato;
le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 3.500,00 oltre spese accessorie di legge se dovute a favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina. Così deciso in Messina, lì 09/12/2025