Decreto decisorio 20 luglio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, decreto decisorio 20/07/2010, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01974/2010 REG.DEC.
N. 00962/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 962 del 2003, proposto da:
Sinedil Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Murtas, con domicilio eletto presso Francesco Murtas in Cagliari, via Rossini N.46;
contro
Comune di Villasimius, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Delirio, con domicilio eletto presso Luigi Delirio in Cagliari, largo Gennari N.10; Responsabile Settore Aa.Gg. Pers. e Cult. Comune Villasimius;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Sindaco di Villasimius dott. Vincenzo Cadoni emesso il 30/05/2003 prot. n. 7066, comunicato al ricorrente in data 12/05/2003 con il quale si dichiarava la decadenza dell'autorizzazione sanitaria n. 156 rilasciata il 7/7/2000;
- del provvedimento del responsabile del settore affari generali - servizio attività economiche, dottoressa Chiarella Maria Sumas, emesso e notificato il 23/6/2003 prot. n. 8190, con il quale si ordina al signor MA GN la cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata nei locali ubicati in via Giotto n. 1 senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 3 legge 287/91;
- ove occorra e comunque in via cautelativa, della comunicazione prot. gen. n. 5723 del 6/5/2003, nella parte in cui si comunica che l'attività di cui alle autorizzazioni n. 321 e 322 non può essere intrapresa per difetto del requisito formale del legittimo possesso del locale sito in via Giotto n. 1;
- di ogni altro atto, che degli stessi sia presupposto, prodomico o comunque connesso.
e per i motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2003:
- del provvedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa n. 322, adottato in data 12/8/2003 dal responsabile del settore Affari Generali dottoressa Chiarella Maria Sumas, con prot.n.11033;
- dell'ordinanza di diffida alla sospensione dell'attività di somministrazione prot. n. 10756 del 6/8/2003, adottata dal responsabile del settore Affari Generali dottoressa Chiarella Maria Sumas;
- di ogni altro atto, che degli stessi sia presupposto, prodomico o comunque connesso..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 luglio 2003;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso in Cagliari il giorno 28 giugno 2010.
| Il Presidente |
| Aldo Ravalli |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 20/07/2010
IL SEGRETARIO