Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/09/2018, n. 22406
CASS
Ordinanza 13 settembre 2018

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 7 novembre 2017. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti riguardo alla giurisdizione competente per un'azione di responsabilità proposta dai commissari straordinari della S.p.a. AMIA nei confronti di vari soggetti, inclusi amministratori e sindaci. Il ricorrente sosteneva che la giurisdizione dovesse spettare alla Corte dei Conti, in quanto la società era considerata "in house", mentre il Fallimento AMIA contestava tale impostazione, sostenendo che la giurisdizione fosse del giudice ordinario.

Il giudice ha concluso affermando la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando precedenti giurisprudenziali che stabiliscono che le azioni di responsabilità per danni subiti da una società a partecipazione pubblica, a causa di condotte illecite degli amministratori, rientrano nella competenza del giudice ordinario. La Corte ha sottolineato che, nonostante la natura "in house" della società, non si configurava un rapporto di servizio tra la società e l'ente pubblico, giustificando così la giurisdizione ordinaria. Inoltre, ha evidenziato l'importanza di tutelare gli interessi dei creditori sociali, rimettendo le parti al giudice ordinario anche per le spese del regolamento.

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Massime1

L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti) nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non al giudice contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato.

Commentari6

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  • 1Anche le aziende pubbliche vanno in bancarotta (e gli amministratori ne rispondono)Accesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 30 gennaio 2025

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  • 4Responsabilità degli organi di amministrazione e controllo di società a partecipazione pubblica (anche in house) e riparto di giurisdizione
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

  • 5Rivista di Diritto Societario
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    Le disposizioni in tema di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo di società a partecipazione pubblica e di giurisdizione applicabile, contenute nell'art. 12, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, e l'espressa previsione all'art. 14 del citato T.U. della fallibilità di tali società hanno dato luogo al moltiplicarsi di azioni civili di responsabilità proposte dalla curatela del fallimento di società a partecipazione pubblica. Nel seno di simili azioni, esperite anche ex art. 2497 c.c. nei confronti dell'ente pubblico socio, la Cassazione si è da ultimo orientata, con le ordinanze a sez. un. del 13 settembre 2018, n. 22406, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/09/2018, n. 22406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22406
Data del deposito : 13 settembre 2018

Testo completo