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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6700 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1762/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
8332/2021, emessa dal Tribunale di Napoli - II Sezione Civile, pubblicata il 13 ottobre 2021, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Luciano Noce (codice fiscale , in virtù della C.F._2
procura in atti -appellante-
E
(2) la “ , (codice fiscale- P. I.V.A. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1
proposta da “ - in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore (codice fiscale- Partita I.V.A. nr. ) - quale mandataria con P.IVA_2
rappresentanza di - (codice fiscale Controparte_2
) - quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza P.IVA_3
di (giusta procura per atto a rogito Notaio di Controparte_1 Persona_1
Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n. 293285 - Racc. n. 28260), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo (codice fiscale
), nonché (codice fiscale C.F._3 Controparte_3
), in virtù della procura in atti C.F._4
-appellata-
(3) (codice fiscale Controparte_4 C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di
Napoli la esponeva che: Controparte_1
- in data 23 marzo 2007 la aveva Controparte_5
concesso a un finanziamento personale di € 48.414,55, Controparte_4
di cui € 34.639,44 a titolo di capitale, oltre a spese, commissioni, imposta sostitutiva, costi assicurativi e interessi per complessivi € 12.267,96, da rimborsare in 84 rate mensili consecutive (una di € 688,72 e 83 di € 575,01 ciascuna), come da contratto n. 53540327;
- che il contratto risultava sottoscritto anche dal coniuge, Parte_1
quale garante delle obbligazioni assunte dalla;
CP_4
- che successivamente, gli obbligati avevano interrotto i pagamenti,
rendendosi morosi nel versamento delle rate residue, come risultante dall'estratto conto prodotto;
- che con effetto dal 28 maggio 2012 la Controparte_5
aveva ceduto pro soluto alla una serie di crediti, tra cui
[...] Controparte_6
quello oggetto di causa, con ogni accessorio e garanzia ed alle condizioni e pattuizioni contrattuali stipulate, per la somma complessiva di € 41.533,40 per capitale, spese ed interessi, dal dovuto fino alla data di cessione (doc. 06), ed in data 27 agosto 2012, ne aveva dato comunicazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260, 1264 e seguenti del codice civile, all'obbligata e, per conoscenza, sia alla che alla Controparte_6 CP_7
-che in data 17 novembre 2014 la era diventata titolare Controparte_1
del credito già vantato dalla - conferendo l'attività di gestione e CP_6 CP_6
recupero a la quale subdelegava tali funzioni a Controparte_2
La cessione “in blocco” veniva pubblicata nella Gazzetta Parte_2
Ufficiale n. 138 del 22 novembre 2014 (doc. 8) e comunicata per iscritto sia alla sia allo. ; CP_4 Parte_1
- che, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, anche a mezzo raccomandata
A/R, la non aveva ottenuto il recupero del credito, pari a € Parte_2 41.533,40, oltre interessi convenzionali di mora al 12% annuo, previsti dalle condizioni contrattuali.
A sostegno della domanda depositava: Procure e atti notarili, contratto di finanziamento del 23.03.2007 – Contratto n. 535403274 con CP_5 CP_5
, (con le condizioni generali, moduli di adesione alla Controparte_5
convenzione “Blucredit”, informative privacy, richiesta di prestito, documento di sintesi e clausole principali), la situazione contabile del credito ed in particolare estratto conto del contratto n. 535403274: movimenti dal 26/11/2008 al
29/06/2012, Saldo finale a debito: € 41.533,40 (di cui € 39.386,64 capitale e €
2.146,76 interessi), la scheda di cessione del contratto n. 535403274 per complessivi € 41.533,40 (stessa ripartizione capitale/interessi) la comunicazione di di avvenuta cessione del credito (efficace dal 28/06/2012) Controparte_5
alla , notificata ad , con copia a Controparte_6 Controparte_4 CP_6 CP_6
e , e la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 138;
[...] CP_7
Diffide e costituzioni in mora – Raccomandata Hoist Italia S.r.l. a Parte_1
, diffida e costituzione in mora per € 41.533,40, con comunicazione di
[...]
cessione del credito a (ritirata il 01.03.2016). – Raccomandata Controparte_1
a , analoga diffida e comunicazione di Parte_2 Controparte_4
cessione a (spedita il 23/03/2016, ritirata il 31/03/2016). – Controparte_1
Ulteriore raccomandata a , identico contenuto e importo. Parte_1
Pertanto, adiva il Tribunale chiedendo di emettere decreto ingiuntivo nei confronti di e di , per condannarli in solido Controparte_4 Parte_1
al pagamento della somma di € 41.533,40, oltre agli interessi di mora del 12% annuo fino al saldo. I.2 Con decreto ingiuntivo n. 6813/2016 del 29 settembre 2016, emesso su ricorso di il Tribunale di Napoli ingiungeva nei confronti di Controparte_1
e il pagamento di € 41.533,40 oltre interessi Controparte_4 Parte_1
legali dalla scadenza al soddisfo e spese del procedimento monitorio, in forza del mancato pagamento del finanziamento n.535403274 concesso in data
23.03.2007 da – in favore di Controparte_8 Controparte_4
e sottoscritto per garanzia dal coniuge .
[...] Parte_1
I.3 Avverso detto D.I. - con atto di citazione per l'udienza del 22 marzo
2017, 08 novembre 2016– e proponevano Parte_1 Controparte_4
opposizione, esponendo che:
- la richiesta di decreto ingiuntivo avanzata da nei Controparte_5
confronti di risultava illegittima, poiché mancava qualsiasi Parte_1
rapporto contrattuale o di garanzia tra quest'ultimo e l'istituto di credito. La stessa documentazione prodotta dalla banca smentiva l'assunto secondo cui lo avesse sottoscritto il finanziamento concesso alla , confermando Parte_1 CP_4
l'assenza di qualunque obbligazione a suo carico;
- la società opposta aveva erroneamente sostenuto che lo Parte_1
avesse firmato il contratto di finanziamento a garanzia delle obbligazioni assunte dalla;
CP_4
- tale affermazione risultava priva di ogni fondamento, poiché il contratto di finanziamento n. 535403274 del 23 marzo2007 risultava sottoscritto esclusivamente dalla , mentre la firma dello compariva CP_4 Parte_1 unicamente nella prima pagina della richiesta di prestito personale e non nel contratto vero e proprio;
- sussisteva, inoltre, una causa di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall'art. 5 del
D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia bancaria e finanziaria;
- difettavano i presupposti di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 50 del D.Lgs. 385/1993, poiché la documentazione prodotta dalla banca -limitata a una scheda contabile unilaterale -non consentiva di accertare la veridicità e la liquidità del credito, mancando la certificazione di conformità alle scritture contabili, la sottoscrizione del dirigente responsabile e la dichiarazione di veridicità del credito;
- il diritto dell'istituto di credito di esigere la somma ingiunta risultava infondato, non essendo stata fornita prova dell'effettiva erogazione del finanziamento, né prodotta alcuna quietanza o indicazione sul momento di insorgenza della morosità o sui criteri di calcolo dell'importo richiesto, rendendo la pretesa generica e priva di fondamento probatorio;
- gli interessi di mora convenzionali, fissati al 12%, dovevano ritenersi nulli per superamento del tasso soglia e, in ogni caso, vessatori ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, poiché determinavano un rilevante squilibrio contrattuale a danno del consumatore;
- l'assenza di chiarezza sui criteri di calcolo e sull'entità degli interessi comportava indeterminatezza del tasso applicato e possibile usura;
- per tali ragioni, chiedevano al Tribunale di ordinare all'istituto di credito l'esibizione del piano di ammortamento relativo al contratto dedotto in giudizio, riservandosi di richiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per verificare la regolarità del rapporto e la correttezza del calcolo degli interessi.
Alla luce delle considerazioni esposte – assenza di prova dell'erogazione del prestito, genericità della pretesa, nullità e vessatorietà degli interessi di mora, incertezza del tasso e possibile usura – chiedevano al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti.
I.4 Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_9 Parte_2
(quale rappresentante), eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e
[...]
l'infondatezza della domanda attorea. Sicché chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, mentre, in via principale e nel merito, il rigetto della avversa pretesa con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
I.5. Con sentenza n. 8332/2021, depositata in data 13 ottobre 2021, il
Tribunale di Napoli così decideva: “rigetta la domanda e conferma il decreto
opposto; - condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 7000,00 oltre iva e cassa e spese generali”
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 5 settembre
2022, notificata il 12 aprile 2022 agli appellati e per essa Controparte_1 [...]
e proponeva appello, Parte_2 Controparte_10
articolando il motivo di gravame, come di seguito rubricato: “
1. Errata pronuncia in relazione alla statuizione inerente al sig. Parte_1
– Errata valutazione delle prove/documentazione prodotta – contrasto tra
[...]
quanto dedotto dal Giudice e desumibile dalla documentazione – Errata motivazione.”.
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“(…) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità del sig. per la inesistenza di un qualsivoglia rapporto contrattuale Parte_1
con l'istituto di credito, ivi compreso un rapporto di garanzia, e per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo n. 6813/2016 emesso dal Tribunale di Napoli di cui al procedimento recante R.G. 25751/2016, notificato il 03.10.2016, con
conseguente condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese e compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
(cfr. pag. 10 dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 15 settembre 2022 si costituiva in giudizio e per essa la “ , la quale Controparte_1 Parte_2
eccepiva l'infondatezza, nonché l'improcedibilità del gravame e ne chiedeva il rigetto. Non si costituiva . Controparte_4
II.3 All'udienza dell' 11 settembre 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi. Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia di Controparte_4
non costituitasi in questo giudizio, benchè regolarmente citata dall'appellante.
2.Il Tribunale di Napoli- con l'impugnata sentenza- ha rigettato l'opposizione proposta da e da avverso il Controparte_4 Parte_1
d.i. n. 6813/2016 emesso in loro danno su ricorso della dal Controparte_1
Tribunale di Napoli ad oggetto il pagamento della somma di € 41.53,40, oltre interessi, e spese di procedura, a titolo di restituzione delle rate impagate del contratto di finanziamento, concesso a titolo di prestito personale, a
[...]
in data 23 marzo 2007 dalla CP_4 Controparte_5
(credito poi ceduto alla . Per l'effetto, ha confermato il
[...] Controparte_1
decreto opposto nei confronti di entrambi gli opponenti.
A fondamento della decisione, ha osservato che:
-“ la sottoscrizione del risulta in realtà presente nel contratto di Parte_1
finanziamento. Si veda pagina 41-42-44 della produzione di parte opposta che riproduce copia del contratto di cui è causa, ove viene indicata la figura di garante del predetto, a cui segue apposita sottoscrizione”;
- “Sull'usurarietà degli interessi. Del tutto generica è la doglianza degli opponenti atteso che si limitano a contestare il tasso. Il tribunale intende fare
applicazione dell'arresto di cui la Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020 secondo cui al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale. In mancanza nessuna doglianza s'intende proposta”;
- “Sull'anatocismo. Del tutto infondata è la doglianza in ordine
all'anatocismo, che nei contratti di finanziamento rateale, si verifica unicamente in caso di mora nel pagamento delle rate, tale figura appare legittima come da delibera CICR del 2000. Quanto alla vessatorietà della clausola, non appare sproporzionato l'intero assetto economico dell'operazione in mancanza di altri elementi fattuali che parte opponente non ha allegato. In ordine alla prova del
credito, parte opposta aveva semplicemente l'onere di provare la fonte del credito tramite il contratto ed allegare il mancato pagamento delle rate, come è accaduto”.
3. Anzitutto, la Corte rileva che non è stata proposta impugnazione in relazione alle statuizioni delle sentenza di rigetto delle doglianze degli apponenti
“sulla usurarietà degli interessi” (perchè generica),“sull'anatocismo” (perché
infondata), sulla “vessatorietà della clausola” (perché non appare sproporzionato l'intero assetto economico dell'operazione in mancanza di altri elementi fattuali che parte opponente non ha allegato): sicchè su tali punti la decisione è divenuta irretrattabile.
L'unico capo della decisione specificamente impugnato con l'appello è relativo al preteso difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
Il Tribunale di Napoli, ancor prima di rigettare nel merito l'opposizione proposta da e dalla ha, infatti, respinto l'eccezione sollevata Parte_1 CP_4 dalla difesa degli opponenti, secondo la quale lo non avrebbe Parte_1
assunto alcun vincolo contrattuale a favore di . Nello Controparte_4
specifico, il Giudice ha ritenuto che costui avesse effettivamente sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto della causa (finanziamento n.
535403274, per l'importo di 48.414,55 euro), come risultava dalla documentazione prodotta dalla parte opposta, ovvero dalle pagine “41, 42 e
44 della produzione di parte opposta che riproduce la copia del contratto di cui è causa, ove viene indicata la figura di garante del predetto, a cui segue apposita sottoscrizione” (cfr. pag. 3 della sentenza).
4. Con un unico articolato motivo di gravame- rubricato “Errata
pronuncia in relazione alla statuizione inerente il sig. – Errata Parte_1
valutazione delle prove/documentazione prodotta – contrasto tra quanto dedotto dal Giudice e desumibile dalla documentazione – Errata motivazione”-
censura la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui Parte_1
“ha disatteso la specifica richiesta (…) di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. per la inesistenza di un qualsivoglia Parte_1
rapporto contrattuale con l'istituto di credito, ivi compreso un rapporto di garanzia (…)” (cfr. atto di appello). In particolare, argomenta che, con riferimento alla documentazione prodotta dalla controparte, l'asserita sottoscrizione, a lui riconducibile, non risulterebbe apposta sul contratto di prestito personale del 23 luglio 2007, avendo egli firmato esclusivamente, in data 21 luglio 2007, la sola richiesta di prestito personale;
nonostante ciò, il
Tribunale malamente interpretando le risultanze probatorie, aveva basato il suo convincimento su tale documento ignorando del tutto le contestazioni formulate sul punto dalla difesa degli opponenti.
Quindi, benchè fosse stata sollevata sin dall'atto di opposizione e ribadita nella comparsa conclusionale, l'eccezione relativa al suo difetto di legittimazione passiva, stante la mancata apposizione della firma in calce al contratto di finanziamento, sarebbe stata ingiustamente rigettata dal
Giudice, in ragione della confusione contenuta nell'allegato unico della controparte, che riportava entrambe le documentazioni: a ben vedere, però, le pagine recanti la firma dell'appellante, , si riferirebbero Parte_1
solo ed esclusivamente alla richiesta di prestito personale del 21 luglio 2007
e non al contratto del 23 luglio 2007 e tale circostanza evidenziata dagli opponenti non sarebbe stata mai contestata dalla controparte nel corso del giudizio. Dal ché, conformemente invoca una riforma della sentenza.
Il motivo è fondato.
4.1. È di tutta evidenza, ad avviso di chi scrive, l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure nel ritenere che le pagine “41-42-44 della produzione di parte opposta” si riferissero al contratto di finanziamento, concesso dalla
(poi ceduto pro soluto a , anziché ad una CP_5 Controparte_1
semplice “richiesta di prestito personale”.
In realtà, dall'esame della documentazione offerta dalla stessa
[...]
non emerge in alcun modo che lo avesse (abbia) assunto CP_1 Parte_1
la qualità di garante del concesso finanziamento, né tanto meno che avesse
(abbia) sottoscritto il contratto di prestito personale oggetto della presente controversia. L'unica firma a lui attribuibile risulta vergata sul modulo di “richiesta di prestito personale” e sulla “informativa dovuta ai sensi dell'art.
14 Dlgs 196 del 30/06/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali”, entrambi datati 21 luglio 2007, non già sul “contratto di prestito personale” del 27 luglio 2007: dunque su documenti preliminari/ prodromici alla successiva eventuale sottoscrizione del vero e proprio contratto di finanziamento, unico idoneo a vincolare formalmente il relativo sottoscrittore.
Inoltre, le pagine erroneamente individuate dal Giudice di prime cure quali parti integranti del contratto — segnatamente le pagg. 41, 42 e 44 — non costituiscono il corpo negoziale dell'accordo, bensì un allegato informativo relativo al trattamento dei dati personali, allegato alla richiesta di finanziamento e datato 21 marzo 2007.
Si aggiunga che gli ulteriori documenti prodotti dalla società appellata
— costituiti dalle missive raccomandate A/R con le quali la mandataria CP_6
provvedeva a sollecitare il pagamento delle rate insolute da parte Parte_2
da — risultano inequivocabilmente indirizzati unicamente Controparte_4
a quest'ultima, senza che in alcuna di esse venga menzionato il marito
[...]
, né in qualità di coobbligato, né quale garante. Anzi, dalle predette Parte_1
comunicazioni, (tra cui quelle datate rispettivamente 27/08/2012 10 febbraio
2016 e 21 marzo 2016) emerge, chiaramente, che la oltre Controparte_5
a intimare il pagamento delle rate scadute, aveva provveduto a dare comunicazione — esclusivamente alla — dell'avvenuta cessione pro CP_4
soluto del credito relativo al contratto n. 535403274 in favore della società senza prevedere, invece, alcuna informativa nei confronti Controparte_1
dell'odierno appellante.
Tali evidenze documentali consentono, quindi, di affermare, con certezza, la totale estraneità di ai rapporti obbligatori Parte_1
intercorsi tra la società finanziaria creditrice e la , non risultando in CP_4
alcun modo che egli abbia assunto obbligazioni, né che sia stato destinatario di comunicazioni inerenti al rapporto di credito oggetto di causa.
Da ultimo, si evidenzia che a fronte della specifica eccezione sollevata sin dall'atto di opposizione dallo la non ha Parte_1 Controparte_1
opposto, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna puntuale contestazione,
né ha prodotto elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un vincolo negoziale anche in capo allo . Tale inerzia difensiva, unitamente alla Parte_1
carenza probatoria sopra evidenziata, consolida il convincimento di codesta
Corte circa la totale estraneità al contratto de quo dell'odierno appellante.
Ne consegue che, dovendosi ritenere, con ogni evidenza, che il rapporto di credito fosse (recte sia) esclusivamente riferibile a CP_4
, l'eccezione sollevata in prime cure dallo , relativa all'asserito
[...] Parte_1
suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento azionata dalla finanziaria, andava sicuramente accolta.
Per quanto detto, si impone la riforma della decisione impugnata nel senso che, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della decisione appellata, va accolta l'opposizione proposta da avverso il d.i. Parte_1
n. 681/2016 e per l'effetto detto decreto va revocato nei suoi confronti. 5. All'accoglimento dell'appello consegue l'assorbimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti della controparte dall'appellante.
6. Quanto al governo delle spese, ferma restando la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, come disposta dal Tribunale, in relazione alla posizione di , non impugnante, la regolamentazione delle Controparte_4
spese processuali sostenute dall'appellante, , vittorioso, deve, Parte_1
comunque, avvenire facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, a parere di questa Corte, per il principio di soccombenza e tenuto conto del pieno accoglimento dell'appello proposto da , le spese Parte_1
di lite del primo e del secondo grado di giudizio sostenute dallo stesso, vanno poste per l'intero, a carico di e liquidate, come in dispositivo, a Controparte_9
norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18, applicando i compensi relativi allo scaglione inerente alle cause di valore compreso tra €
26.000,00 a € 52.000,00, limite entro il quale si colloca l'importo ingiunto in monitorio ovvero il decisum
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
pronunziata dal Tribunale di Napoli - II Sezione Civile, n. 8332/2021, pubblicata il 13 ottobre 2021, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
B) accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
d.i. n. 6813/2016 e per l'effetto revoca detto decreto nei suoi confronti;
C) condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
– con attribuzione all'avv. Luciano Noce- delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 286,00 per le spese vive, € 7.616,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il grado di appello in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15 % sul compenso, a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1762/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
8332/2021, emessa dal Tribunale di Napoli - II Sezione Civile, pubblicata il 13 ottobre 2021, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Luciano Noce (codice fiscale , in virtù della C.F._2
procura in atti -appellante-
E
(2) la “ , (codice fiscale- P. I.V.A. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1
proposta da “ - in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore (codice fiscale- Partita I.V.A. nr. ) - quale mandataria con P.IVA_2
rappresentanza di - (codice fiscale Controparte_2
) - quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza P.IVA_3
di (giusta procura per atto a rogito Notaio di Controparte_1 Persona_1
Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n. 293285 - Racc. n. 28260), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo (codice fiscale
), nonché (codice fiscale C.F._3 Controparte_3
), in virtù della procura in atti C.F._4
-appellata-
(3) (codice fiscale Controparte_4 C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di
Napoli la esponeva che: Controparte_1
- in data 23 marzo 2007 la aveva Controparte_5
concesso a un finanziamento personale di € 48.414,55, Controparte_4
di cui € 34.639,44 a titolo di capitale, oltre a spese, commissioni, imposta sostitutiva, costi assicurativi e interessi per complessivi € 12.267,96, da rimborsare in 84 rate mensili consecutive (una di € 688,72 e 83 di € 575,01 ciascuna), come da contratto n. 53540327;
- che il contratto risultava sottoscritto anche dal coniuge, Parte_1
quale garante delle obbligazioni assunte dalla;
CP_4
- che successivamente, gli obbligati avevano interrotto i pagamenti,
rendendosi morosi nel versamento delle rate residue, come risultante dall'estratto conto prodotto;
- che con effetto dal 28 maggio 2012 la Controparte_5
aveva ceduto pro soluto alla una serie di crediti, tra cui
[...] Controparte_6
quello oggetto di causa, con ogni accessorio e garanzia ed alle condizioni e pattuizioni contrattuali stipulate, per la somma complessiva di € 41.533,40 per capitale, spese ed interessi, dal dovuto fino alla data di cessione (doc. 06), ed in data 27 agosto 2012, ne aveva dato comunicazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260, 1264 e seguenti del codice civile, all'obbligata e, per conoscenza, sia alla che alla Controparte_6 CP_7
-che in data 17 novembre 2014 la era diventata titolare Controparte_1
del credito già vantato dalla - conferendo l'attività di gestione e CP_6 CP_6
recupero a la quale subdelegava tali funzioni a Controparte_2
La cessione “in blocco” veniva pubblicata nella Gazzetta Parte_2
Ufficiale n. 138 del 22 novembre 2014 (doc. 8) e comunicata per iscritto sia alla sia allo. ; CP_4 Parte_1
- che, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, anche a mezzo raccomandata
A/R, la non aveva ottenuto il recupero del credito, pari a € Parte_2 41.533,40, oltre interessi convenzionali di mora al 12% annuo, previsti dalle condizioni contrattuali.
A sostegno della domanda depositava: Procure e atti notarili, contratto di finanziamento del 23.03.2007 – Contratto n. 535403274 con CP_5 CP_5
, (con le condizioni generali, moduli di adesione alla Controparte_5
convenzione “Blucredit”, informative privacy, richiesta di prestito, documento di sintesi e clausole principali), la situazione contabile del credito ed in particolare estratto conto del contratto n. 535403274: movimenti dal 26/11/2008 al
29/06/2012, Saldo finale a debito: € 41.533,40 (di cui € 39.386,64 capitale e €
2.146,76 interessi), la scheda di cessione del contratto n. 535403274 per complessivi € 41.533,40 (stessa ripartizione capitale/interessi) la comunicazione di di avvenuta cessione del credito (efficace dal 28/06/2012) Controparte_5
alla , notificata ad , con copia a Controparte_6 Controparte_4 CP_6 CP_6
e , e la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 138;
[...] CP_7
Diffide e costituzioni in mora – Raccomandata Hoist Italia S.r.l. a Parte_1
, diffida e costituzione in mora per € 41.533,40, con comunicazione di
[...]
cessione del credito a (ritirata il 01.03.2016). – Raccomandata Controparte_1
a , analoga diffida e comunicazione di Parte_2 Controparte_4
cessione a (spedita il 23/03/2016, ritirata il 31/03/2016). – Controparte_1
Ulteriore raccomandata a , identico contenuto e importo. Parte_1
Pertanto, adiva il Tribunale chiedendo di emettere decreto ingiuntivo nei confronti di e di , per condannarli in solido Controparte_4 Parte_1
al pagamento della somma di € 41.533,40, oltre agli interessi di mora del 12% annuo fino al saldo. I.2 Con decreto ingiuntivo n. 6813/2016 del 29 settembre 2016, emesso su ricorso di il Tribunale di Napoli ingiungeva nei confronti di Controparte_1
e il pagamento di € 41.533,40 oltre interessi Controparte_4 Parte_1
legali dalla scadenza al soddisfo e spese del procedimento monitorio, in forza del mancato pagamento del finanziamento n.535403274 concesso in data
23.03.2007 da – in favore di Controparte_8 Controparte_4
e sottoscritto per garanzia dal coniuge .
[...] Parte_1
I.3 Avverso detto D.I. - con atto di citazione per l'udienza del 22 marzo
2017, 08 novembre 2016– e proponevano Parte_1 Controparte_4
opposizione, esponendo che:
- la richiesta di decreto ingiuntivo avanzata da nei Controparte_5
confronti di risultava illegittima, poiché mancava qualsiasi Parte_1
rapporto contrattuale o di garanzia tra quest'ultimo e l'istituto di credito. La stessa documentazione prodotta dalla banca smentiva l'assunto secondo cui lo avesse sottoscritto il finanziamento concesso alla , confermando Parte_1 CP_4
l'assenza di qualunque obbligazione a suo carico;
- la società opposta aveva erroneamente sostenuto che lo Parte_1
avesse firmato il contratto di finanziamento a garanzia delle obbligazioni assunte dalla;
CP_4
- tale affermazione risultava priva di ogni fondamento, poiché il contratto di finanziamento n. 535403274 del 23 marzo2007 risultava sottoscritto esclusivamente dalla , mentre la firma dello compariva CP_4 Parte_1 unicamente nella prima pagina della richiesta di prestito personale e non nel contratto vero e proprio;
- sussisteva, inoltre, una causa di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall'art. 5 del
D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia bancaria e finanziaria;
- difettavano i presupposti di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 50 del D.Lgs. 385/1993, poiché la documentazione prodotta dalla banca -limitata a una scheda contabile unilaterale -non consentiva di accertare la veridicità e la liquidità del credito, mancando la certificazione di conformità alle scritture contabili, la sottoscrizione del dirigente responsabile e la dichiarazione di veridicità del credito;
- il diritto dell'istituto di credito di esigere la somma ingiunta risultava infondato, non essendo stata fornita prova dell'effettiva erogazione del finanziamento, né prodotta alcuna quietanza o indicazione sul momento di insorgenza della morosità o sui criteri di calcolo dell'importo richiesto, rendendo la pretesa generica e priva di fondamento probatorio;
- gli interessi di mora convenzionali, fissati al 12%, dovevano ritenersi nulli per superamento del tasso soglia e, in ogni caso, vessatori ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, poiché determinavano un rilevante squilibrio contrattuale a danno del consumatore;
- l'assenza di chiarezza sui criteri di calcolo e sull'entità degli interessi comportava indeterminatezza del tasso applicato e possibile usura;
- per tali ragioni, chiedevano al Tribunale di ordinare all'istituto di credito l'esibizione del piano di ammortamento relativo al contratto dedotto in giudizio, riservandosi di richiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per verificare la regolarità del rapporto e la correttezza del calcolo degli interessi.
Alla luce delle considerazioni esposte – assenza di prova dell'erogazione del prestito, genericità della pretesa, nullità e vessatorietà degli interessi di mora, incertezza del tasso e possibile usura – chiedevano al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti.
I.4 Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_9 Parte_2
(quale rappresentante), eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e
[...]
l'infondatezza della domanda attorea. Sicché chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, mentre, in via principale e nel merito, il rigetto della avversa pretesa con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
I.5. Con sentenza n. 8332/2021, depositata in data 13 ottobre 2021, il
Tribunale di Napoli così decideva: “rigetta la domanda e conferma il decreto
opposto; - condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 7000,00 oltre iva e cassa e spese generali”
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 5 settembre
2022, notificata il 12 aprile 2022 agli appellati e per essa Controparte_1 [...]
e proponeva appello, Parte_2 Controparte_10
articolando il motivo di gravame, come di seguito rubricato: “
1. Errata pronuncia in relazione alla statuizione inerente al sig. Parte_1
– Errata valutazione delle prove/documentazione prodotta – contrasto tra
[...]
quanto dedotto dal Giudice e desumibile dalla documentazione – Errata motivazione.”.
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“(…) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità del sig. per la inesistenza di un qualsivoglia rapporto contrattuale Parte_1
con l'istituto di credito, ivi compreso un rapporto di garanzia, e per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo n. 6813/2016 emesso dal Tribunale di Napoli di cui al procedimento recante R.G. 25751/2016, notificato il 03.10.2016, con
conseguente condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese e compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
(cfr. pag. 10 dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 15 settembre 2022 si costituiva in giudizio e per essa la “ , la quale Controparte_1 Parte_2
eccepiva l'infondatezza, nonché l'improcedibilità del gravame e ne chiedeva il rigetto. Non si costituiva . Controparte_4
II.3 All'udienza dell' 11 settembre 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi. Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia di Controparte_4
non costituitasi in questo giudizio, benchè regolarmente citata dall'appellante.
2.Il Tribunale di Napoli- con l'impugnata sentenza- ha rigettato l'opposizione proposta da e da avverso il Controparte_4 Parte_1
d.i. n. 6813/2016 emesso in loro danno su ricorso della dal Controparte_1
Tribunale di Napoli ad oggetto il pagamento della somma di € 41.53,40, oltre interessi, e spese di procedura, a titolo di restituzione delle rate impagate del contratto di finanziamento, concesso a titolo di prestito personale, a
[...]
in data 23 marzo 2007 dalla CP_4 Controparte_5
(credito poi ceduto alla . Per l'effetto, ha confermato il
[...] Controparte_1
decreto opposto nei confronti di entrambi gli opponenti.
A fondamento della decisione, ha osservato che:
-“ la sottoscrizione del risulta in realtà presente nel contratto di Parte_1
finanziamento. Si veda pagina 41-42-44 della produzione di parte opposta che riproduce copia del contratto di cui è causa, ove viene indicata la figura di garante del predetto, a cui segue apposita sottoscrizione”;
- “Sull'usurarietà degli interessi. Del tutto generica è la doglianza degli opponenti atteso che si limitano a contestare il tasso. Il tribunale intende fare
applicazione dell'arresto di cui la Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020 secondo cui al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale. In mancanza nessuna doglianza s'intende proposta”;
- “Sull'anatocismo. Del tutto infondata è la doglianza in ordine
all'anatocismo, che nei contratti di finanziamento rateale, si verifica unicamente in caso di mora nel pagamento delle rate, tale figura appare legittima come da delibera CICR del 2000. Quanto alla vessatorietà della clausola, non appare sproporzionato l'intero assetto economico dell'operazione in mancanza di altri elementi fattuali che parte opponente non ha allegato. In ordine alla prova del
credito, parte opposta aveva semplicemente l'onere di provare la fonte del credito tramite il contratto ed allegare il mancato pagamento delle rate, come è accaduto”.
3. Anzitutto, la Corte rileva che non è stata proposta impugnazione in relazione alle statuizioni delle sentenza di rigetto delle doglianze degli apponenti
“sulla usurarietà degli interessi” (perchè generica),“sull'anatocismo” (perché
infondata), sulla “vessatorietà della clausola” (perché non appare sproporzionato l'intero assetto economico dell'operazione in mancanza di altri elementi fattuali che parte opponente non ha allegato): sicchè su tali punti la decisione è divenuta irretrattabile.
L'unico capo della decisione specificamente impugnato con l'appello è relativo al preteso difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
Il Tribunale di Napoli, ancor prima di rigettare nel merito l'opposizione proposta da e dalla ha, infatti, respinto l'eccezione sollevata Parte_1 CP_4 dalla difesa degli opponenti, secondo la quale lo non avrebbe Parte_1
assunto alcun vincolo contrattuale a favore di . Nello Controparte_4
specifico, il Giudice ha ritenuto che costui avesse effettivamente sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto della causa (finanziamento n.
535403274, per l'importo di 48.414,55 euro), come risultava dalla documentazione prodotta dalla parte opposta, ovvero dalle pagine “41, 42 e
44 della produzione di parte opposta che riproduce la copia del contratto di cui è causa, ove viene indicata la figura di garante del predetto, a cui segue apposita sottoscrizione” (cfr. pag. 3 della sentenza).
4. Con un unico articolato motivo di gravame- rubricato “Errata
pronuncia in relazione alla statuizione inerente il sig. – Errata Parte_1
valutazione delle prove/documentazione prodotta – contrasto tra quanto dedotto dal Giudice e desumibile dalla documentazione – Errata motivazione”-
censura la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui Parte_1
“ha disatteso la specifica richiesta (…) di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. per la inesistenza di un qualsivoglia Parte_1
rapporto contrattuale con l'istituto di credito, ivi compreso un rapporto di garanzia (…)” (cfr. atto di appello). In particolare, argomenta che, con riferimento alla documentazione prodotta dalla controparte, l'asserita sottoscrizione, a lui riconducibile, non risulterebbe apposta sul contratto di prestito personale del 23 luglio 2007, avendo egli firmato esclusivamente, in data 21 luglio 2007, la sola richiesta di prestito personale;
nonostante ciò, il
Tribunale malamente interpretando le risultanze probatorie, aveva basato il suo convincimento su tale documento ignorando del tutto le contestazioni formulate sul punto dalla difesa degli opponenti.
Quindi, benchè fosse stata sollevata sin dall'atto di opposizione e ribadita nella comparsa conclusionale, l'eccezione relativa al suo difetto di legittimazione passiva, stante la mancata apposizione della firma in calce al contratto di finanziamento, sarebbe stata ingiustamente rigettata dal
Giudice, in ragione della confusione contenuta nell'allegato unico della controparte, che riportava entrambe le documentazioni: a ben vedere, però, le pagine recanti la firma dell'appellante, , si riferirebbero Parte_1
solo ed esclusivamente alla richiesta di prestito personale del 21 luglio 2007
e non al contratto del 23 luglio 2007 e tale circostanza evidenziata dagli opponenti non sarebbe stata mai contestata dalla controparte nel corso del giudizio. Dal ché, conformemente invoca una riforma della sentenza.
Il motivo è fondato.
4.1. È di tutta evidenza, ad avviso di chi scrive, l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure nel ritenere che le pagine “41-42-44 della produzione di parte opposta” si riferissero al contratto di finanziamento, concesso dalla
(poi ceduto pro soluto a , anziché ad una CP_5 Controparte_1
semplice “richiesta di prestito personale”.
In realtà, dall'esame della documentazione offerta dalla stessa
[...]
non emerge in alcun modo che lo avesse (abbia) assunto CP_1 Parte_1
la qualità di garante del concesso finanziamento, né tanto meno che avesse
(abbia) sottoscritto il contratto di prestito personale oggetto della presente controversia. L'unica firma a lui attribuibile risulta vergata sul modulo di “richiesta di prestito personale” e sulla “informativa dovuta ai sensi dell'art.
14 Dlgs 196 del 30/06/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali”, entrambi datati 21 luglio 2007, non già sul “contratto di prestito personale” del 27 luglio 2007: dunque su documenti preliminari/ prodromici alla successiva eventuale sottoscrizione del vero e proprio contratto di finanziamento, unico idoneo a vincolare formalmente il relativo sottoscrittore.
Inoltre, le pagine erroneamente individuate dal Giudice di prime cure quali parti integranti del contratto — segnatamente le pagg. 41, 42 e 44 — non costituiscono il corpo negoziale dell'accordo, bensì un allegato informativo relativo al trattamento dei dati personali, allegato alla richiesta di finanziamento e datato 21 marzo 2007.
Si aggiunga che gli ulteriori documenti prodotti dalla società appellata
— costituiti dalle missive raccomandate A/R con le quali la mandataria CP_6
provvedeva a sollecitare il pagamento delle rate insolute da parte Parte_2
da — risultano inequivocabilmente indirizzati unicamente Controparte_4
a quest'ultima, senza che in alcuna di esse venga menzionato il marito
[...]
, né in qualità di coobbligato, né quale garante. Anzi, dalle predette Parte_1
comunicazioni, (tra cui quelle datate rispettivamente 27/08/2012 10 febbraio
2016 e 21 marzo 2016) emerge, chiaramente, che la oltre Controparte_5
a intimare il pagamento delle rate scadute, aveva provveduto a dare comunicazione — esclusivamente alla — dell'avvenuta cessione pro CP_4
soluto del credito relativo al contratto n. 535403274 in favore della società senza prevedere, invece, alcuna informativa nei confronti Controparte_1
dell'odierno appellante.
Tali evidenze documentali consentono, quindi, di affermare, con certezza, la totale estraneità di ai rapporti obbligatori Parte_1
intercorsi tra la società finanziaria creditrice e la , non risultando in CP_4
alcun modo che egli abbia assunto obbligazioni, né che sia stato destinatario di comunicazioni inerenti al rapporto di credito oggetto di causa.
Da ultimo, si evidenzia che a fronte della specifica eccezione sollevata sin dall'atto di opposizione dallo la non ha Parte_1 Controparte_1
opposto, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna puntuale contestazione,
né ha prodotto elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un vincolo negoziale anche in capo allo . Tale inerzia difensiva, unitamente alla Parte_1
carenza probatoria sopra evidenziata, consolida il convincimento di codesta
Corte circa la totale estraneità al contratto de quo dell'odierno appellante.
Ne consegue che, dovendosi ritenere, con ogni evidenza, che il rapporto di credito fosse (recte sia) esclusivamente riferibile a CP_4
, l'eccezione sollevata in prime cure dallo , relativa all'asserito
[...] Parte_1
suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento azionata dalla finanziaria, andava sicuramente accolta.
Per quanto detto, si impone la riforma della decisione impugnata nel senso che, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della decisione appellata, va accolta l'opposizione proposta da avverso il d.i. Parte_1
n. 681/2016 e per l'effetto detto decreto va revocato nei suoi confronti. 5. All'accoglimento dell'appello consegue l'assorbimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti della controparte dall'appellante.
6. Quanto al governo delle spese, ferma restando la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, come disposta dal Tribunale, in relazione alla posizione di , non impugnante, la regolamentazione delle Controparte_4
spese processuali sostenute dall'appellante, , vittorioso, deve, Parte_1
comunque, avvenire facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, a parere di questa Corte, per il principio di soccombenza e tenuto conto del pieno accoglimento dell'appello proposto da , le spese Parte_1
di lite del primo e del secondo grado di giudizio sostenute dallo stesso, vanno poste per l'intero, a carico di e liquidate, come in dispositivo, a Controparte_9
norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18, applicando i compensi relativi allo scaglione inerente alle cause di valore compreso tra €
26.000,00 a € 52.000,00, limite entro il quale si colloca l'importo ingiunto in monitorio ovvero il decisum
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
pronunziata dal Tribunale di Napoli - II Sezione Civile, n. 8332/2021, pubblicata il 13 ottobre 2021, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
B) accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
d.i. n. 6813/2016 e per l'effetto revoca detto decreto nei suoi confronti;
C) condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
– con attribuzione all'avv. Luciano Noce- delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 286,00 per le spese vive, € 7.616,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il grado di appello in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15 % sul compenso, a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio