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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/06/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di BO
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 166/2023 R.G.
promossa
da
c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , entrambi rappresentati Pt_2 C.F._2
e difesi dall'avv. FIESOLI GIOVANNA giusta procura in calce al ricorso in appello;
- appellanti -
contro
c.f. , Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti. FRANCHINI STEFANO e
GUIDI MATTEO giusta procura allegata al ricorso di primo grado;
1 - appellata -
Oggetto: Comodato di immobile urbano
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede al Giudice adito di ammettere l'istruttoria dedotta nel corpo del testo nonché la seguente:
A. Ammettere prova per interrogatorio formale della ricorrente,
su tutti i capitoli della narrativa, da intendersi qui trascritti,
preceduti dalla locuzione dcv, se del caso riformulati con esclusione di eventuali giudizi;
nonché sui seguenti capitoli.
1. La ricorrente è proprietaria due appartamenti a Pescia: uno di metri quadri 154 abitati da lei da sola;
uno di mq 360 non occupato e uno a SA.
2. L'immobile di SA ha una superficie di 75 mq calpestabili.
3. Il nucleo familiare dei convenuti è composto due adulti e due minori quasi adolescenti.
2 4. La ricorrente è vedova e percepisce la pensione di oltre €
2.200 netti al mese su base annua.
5. La pensione propria della ricorrente è € 1.400 mensili a far data dal suo 58° anno di età (attualmente la ricorrente ha 77
anni, per cui la percepisce già da oltre 20 anni).
6. La ricorrente percepisce la pensione di reversibilità di 700
euro del marito.
7. La ricorrente ed il marito erano separati di fatto da oltre 20
anni e fino al decesso avvenuto 5 anni orsono.
8. Il marito era un baby pensionato dall'età di 40 anni fino al decesso all'età di 78 anni.
9. La ricorrente gode di viaggi gratuiti in treno su tutto il territorio nazionale come ex moglie del marito defunto impiegato delle ferrovie.
10. La ricorrente NON paga le utenze di SA NÉ le relative tasse.
11. I convenuti pagano a mezzo bonifico le bollette della luce e del gas per cucinare, la tassa sui rifiuti urbani, e le spese condominiali per acqua e riscaldamento, nonché tutte le spese condominiali di manutenzione ordinaria e consumi condominiali.
12. La ricorrente ha visto diminuire i suoi costi dal momento della concessione in comodato anno 2018 ed ha visto aumentare i suoi redditi con la morte del marito.
13. Dal momento della concessione in comodato ad oggi, infatti,
3 la ricorrente ha visto migliorare la propria condizione economica per la riduzione delle spese relative alla casa di
SA che manteneva sfitta.
14. Prima del comodato la ricorrente pagava mediamente 5.000
euro di spese annue con una pensione di 1.200 mensili;
ora ne paga 2.500 con una pensione di 2.200 mensili.
15. I redditi della ricorrente sono aumentati per la reversibilità e anche perché alla morte del marito ha ottenuto il 100%
dell'usufrutto sui beni che prima aveva solamente al 50%,
nonché l'intera disponibilità dell'immobile più grande di Pescia,
precedentemente occupato senza affitto.
16. L'immobile di Pescia di 360 mq con 3 ettari di ulivi e vigneti
è a esclusiva disposizione della ricorrente usufruttuaria del
100% e ne ricava un affitto e un reddito da frutti del terreno.
17. Il reddito della ricorrente è incrementato nel periodo dal
2017 al 2022.
18. L'immobile di SA non può avere connotazione turistica perché vincolato per legge provinciale n. 1 del 3.1.1978
come risulta dall'atto di acquisto.
19. L'immobile di SA non può essere abitato da un non residente in [...].
20. La ricorrente residente a [...]non può utilizzare l'immobile di SA.
21. Degli immobili di Pescia, quello vuoto non ha spese, quello occupato dalla ricorrente, ottimamente rifinito con infissi a
4 doppio vetro e coibentazione a sughero, si scalda con un niente utilizzando le potature dei 3 ettari di uliveto, colture arboree e bosco annessi alla casa.
22. La ricorrente ricava dai 3 ettari di terreno olio che vende con ulteriori introiti.
23. La ricorrente ha vinto negli anni 2018-2022 il premio come miglior olio della provincia.
24. La Sig.ra vive da sola, mangia con poco. _1
25. Per quanto riguarda le spese condominiali relative al solo appartamento di SA, la ricorrente in questi ultimi anni da quando ha concesso l'immobile in comodato, ha pagato sempre meno di quando aveva l'immobile sfitto.
26. Le spese straordinarie sono state programmate da anni perché dovute ad usura ventennale, e vengono recuperate dalla ricorrente per metà grazie alle detrazioni fiscali sulla sua Irpef
lorda.
27. Le spese condominiali della Sig.ra sono state _1
pagate dai convenuti.
28. Nella primavera dell'anno 2018, ormai definito il trasferimento del coniuge separato e non autosufficiente presso una residenza sanitaria assistita fuori regione in vista dell'imminente decesso, la ricorrente ha offerto alle figlie la possibilità di andare ad abitare a SA.
29. La figlia non aveva interesse ad andare a Per_1
SA, ed è rimasta in comodato gratuito per alcuni anni a
5 Pescia fino al momento (agosto 2021) in cui ha abbandonato la casa perché ha comprato una casa a Bagni di Lucca dove si è
trasferita.
30. La Sig.ra assieme al di lei marito, Sig. Parte_1
hanno accettato l'offerta della ricorrente e hanno Parte_2
trasferito il centro stabile dei loro affari ed interessi a SA
assieme alle loro due figlie, (nata a Bagno a [...], Persona_2
28.06.08) e (nata a [...], [...]). Per_3
31. Il trasferimento rappresentava l'opportunità di un cambio di vita epocale per tutta la famiglia, ed in particolare per consentire ad entrambe le due bambine di sviluppare le competenze linguistiche bilingue italiano tedesco.
32. La convenuta ha vissuto la sua Parte_1
infanzia, adolescenza e prima giovinezza (anche studiando e lavorando) tra Germania ed Italia, assieme alla madre ed al padre.
33. Il padre è stato insignito della medaglia di Croce al merito federale della Repubblica Federale Tedesca per i suoi meriti di qualità di filologo germanista di riconosciuta fama internazionale e di promotore della cultura tedesca in Italia.
34. La famiglia dei convenuti è diventata in questi anni molto nota in Alto Adige per la propria scelta di trasferirsi in un territorio “ibrido”, di frontiera, come base per una educazione genuinamente europea, e quindi per l'attenzione e il proprio impegno sul bilinguismo e sull'inclusione scolastica che questo
6 percorso postula.
35. Il Dr. è stato chiamato per raccontare la propria Pt_2
esperienza familiare al convegno sul tema organizzato dall'Università di BO.
36. Per acquisire una competenza bilingue non si può abitare solamente in uno dei due paesi/contesti madrelingua delle due lingue da apprendere: come conferma, tra gli altri, la Prof.ssa dell'Università di BO. Persona_4
37. Per essere in grado di ottenere i certificati che attestino la conoscenza bilingue, e cioè equivalente a un livello di competenza madrelingua in entrambe le lingue, occorre almeno terminare gli studi di scuola media superiore con un diploma bilingue (come nella scuola che, unica nel panorama regionale e del Nord Italia, sta al momento frequentando la figlia maggiore
. Persona_2
38. Il 31 luglio 2030, data di conclusione dell'anno
scolastico
2029/2030, sarà la data in cui la figlia minore dei
convenuti avrà concluso la scuola media superiore. Per_3
39. La ricorrente afferma che la casa la riavrà solamente all'età
di 84 anni quando non avrà più i denti per mangiare.
40. Gli 84 anni della ricorrente coincidono con la fine dell'anno scolastico 2029/2030.
41. La ricorrente afferma che la casa era sicuramente concessa almeno “fino alla fine degli studi”.
7 42. Nel 2018 i convenuti hanno traslocato tutti i loro averi a
SA in presenza e col pieno accordo della ricorrente.
43. Nel 2018 cinque condomini del condominio di SA
hanno aiutato nello scarico dei mobili, delle scatole (tra cui circa duemila libri) che hanno occupato anche l'intero garage e cantina dell'appartamento.
44. Durante il trasloco della famiglia nel giugno 2018 il Pt_2
camion ha portato, al ritorno da SA, i restanti mobili ed elettrodomestici alla ricorrente, e ha depositato presso la proprietà indivisa di Pescia altri mobili e oggetti (inclusi i giochi per bambini piccoli delle figlie dei resistenti), tra cui una trentina di metri quadri di scatole di rivestimento per pavimenti.
45. Tali beni sono tuttora presenti a Pescia ed occupano un annesso esterno alla proprietà, con accesso indipendente,
confinante con il locale della pompa dell'acqua col quale condivide il tetto a spiovente.
46. La casa dei convenuti in Toscana era di dimensioni maggiori rispetto a quella di SA.
47. I convenuti hanno affittato nel 2018 con regolare contratto di locazione registrato il loro immobile in Toscana con normale contratto di otto anni a una famiglia con minori che vi ha portato tutti i suoi mobili.
48. La ricorrente sapeva che i convenuti affittavano la casa di
Montecatini con contratto di 8 anni.
8 49. I convenuti hanno sempre dichiarato che il loro trasferimento in Alto Adige non aveva un termine, e ciò sin dal
2018 e in tutte le occasioni pubbliche e private in cui si è svolta la loro vita ricca di attività sul territorio altoatesino.
50. Il comodato dell'immobile di SA non era condizionato al pagamento di un costo.
51. Il 27.05.2020 la ricorrente faceva un bonifico ai convenuti per rimborsare le spese condominiali anticipate dai convenuti per conto della ricorrente, per evitare alla madre di andare in banca durante la fase acuta della pandemia a maggio 2020.
52. Il Dr. è stato candidato al Senato della Repubblica per Pt_2
le elezioni del 26.09.2022 nel Collegio uninominale di
BR.
53. Il Dr. è stato candidato in conseguenza all'attività Pt_2
sociale e professionale svolta in Alto Adige, nonostante gli anni del Covid.
54. Il Dr. ha dovuto depositare il suo curriculum al Pt_2
Ministero dell'Interno per potersi candidare.
55. La convenuta non ha accettato le eredità delle Pt_1
case di Pescia e di Capo D'Orlando, che sono sole nude proprietà in comproprietà.
56. La casa di Via Valdinievole a Firenze al 50% è la casa dei genitori del ove abita da sola la madre inferma. Pt_2
57. I convenuti dal 2018 ad oggi hanno fatto vacanze all'estero e regolarmente pagato il dentista alle bambine.
9 58. Il è conosciuto per il suo sorvegliatissimo controllo del Pt_2
linguaggio e per la sua etica personale e pubblica.
59. La ricorrente minacciava e insultava i convenuti.
60. La è stata invitata continuamente a trovarle. _1
61. Solo per motivi temporanei, i convenuti sono stati costretti a correre in Toscana al capezzale della madre del Pt_2
62. La madre del è gravemente malata di diabete, Pt_2
cardiopatica, degente post tumorale ed ipovedente da retinite pigmentosa e scotoma, improvvisamente aggravatasi a causa di una cataratta bilaterale riscontrata nell'estate 2021.
63. Nel 2021 le scuole di Bozano non avevano ammesso le figlie dei convenuti alle scuole di lingua italiana.
64. In Alto Adige i coniugi convenuti sono rinomati ufficialmente per l'impegno sul bilinguismo e l'inclusione scolastica.
65. Su 8 quadrimestri scolastici svolti dalle figlie durante il comodato di SA, 3 sono stati svolti in toscana, 1 a
BO nella scuola italiana e gli altri 4 a SA nella scuola tedesca.
66. La ricorrente è sempre stata informata preventivamente delle decisioni scolastiche sui figli.
67. La ricorrente afferma espressamente di non avere bisogno e di voler riprendere la casa solamente per avere il conto in banca cospicuo e di fare “quel che cazzo” le pare e che vuole spendere
50.000€ in caramelle.
10 68. I convenuti hanno la residenza anagrafica sanitaria fiscale e reale a SA.
69. I convenuti hanno sempre ritirato la posta inviata dalla ricorrente a SA sempre in prima persona.
70. Negli anni 2021 e 2022, i convenuti sono stati a SA
per oltre 181 giorni l'anno.
71. A gennaio 2022 i genitori, come richiesto dalla legge,
avevano già iscritto le figlie a BO.
72. La situazione economica della ricorrente è florida.
73. Le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile di
SA (ricevuto gratis dall'amica) NON sono né impreviste né urgenti.
74. Le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile di
SA la ricorrente le sosteneva in misura anche maggiore negli anni in cui non era presente il comodato.
75. La ricorrente affitta i 360 mq di Pescia non occupati dalle figlie ricavandone un ulteriore lucroso reddito, come appare su
Internet la pubblicità di podere con foto di Persona_5
allestimento turistico, riferite all'immobile in oggetto.
76. La ricorrente ha richiesto il rilascio dell'immobile di
SA solamente ad ottobre 2022.
77. La ricorrente perderebbe la pensione di reversibilità nel caso di maggiori redditi dichiarati (o accertati).
A testi, su tutti i capitoli, anche a controprova, si indicano:
1. di BO Testimone_1
11 2. di Pennes fraz. di SA Persona_6
3. di BO Controparte_2
4. con casa a SA Persona_7
5. RA RI di SA
6. di SA CP_3
7. Controparte_4
8. di SA CP_5
9. di SA CP_6
10. , Roma Email_1
11. di BR (BZ) Persona_4
12. di OR (BZ) CP_7
13. WE FL di BO
14. RA TT di NO PO (BZ)
15. AR ET di Roma
16. DO TA di AR (VR)
17. di BO Persona_8
18. di SA Persona_9
19. di SA CP_8
20. di SA Controparte_9
del procuratore di parte appellante:
Voglia Ill.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
BO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
➢ respingere il ricorso in appello proposto dai Sig.ri e in quanto Parte_1 Parte_2
12 inammissibile e/o infondato, per le motivazioni esposte nella memoria di costituzione, ivi comprese le domande riproposte ex art. 346 c.p.c., e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di BO;
➢ ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., disporre la cancellazione delle frasi offensive contenute a pag. 9
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, proposta dagli appellanti in data18.11.24, con ogni effetto di legge, ivi compresa la condanna degli appellanti al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla Sig.ra nella _1
misura ritenuta di giustizia;
➢ condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
➢ con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Controparte_1
chiedeva l'accertamento nei confronti della propria figlia e del genero della Parte_1 Parte_2
cessazione del contratto di comodato avente ad oggetto l'abitazione di proprietà di essa ricorrente, sita in SA
(BZ). e conseguentemente la condanna dei medesimi all'immediato rilascio dell'immobile nonché al risarcimento del danno nell'importo di € 850,00.- mensili dal settembre 2021
alla data di rilascio;
con vittoria di spese.
13 A sostengo delle proprie pretese, la ricorrente esponeva di aver concesso nella primavera del 2018 alla figlia e al di lei marito assieme alle loro due figlie, e , di andare Persona_2 Per_3
a vivere gratuitamente presso l'appartamento di SA, al
solo ed unico scopo di consentire alle due bambine di frequentare
le scuole del posto, facendole vivere in tal modo una esperienza
in un territorio multiculturale, finalizzata primariamente
all'apprendimento della lingua tedesca, per un tempo limitato e comunque non oltre il 16 giugno 2022 coincidente con il completamento del ciclo di studi medi inferiori di e Per_2
della scuola elementare di;
che a condizione del comodato Per_3
i costi ed oneri connessi all'abitazione e quindi le imposte e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria venivano assunti da e che in Parte_1 Parte_2
considerazione dei rapporti tra le parti, all'epoca ottimi, il contratto non veniva formalizzato con scrittura.
La ricorrente rilevava quindi che il contratto era da configurare come comodato cum onere o “modale”, ma che i convenuti sin dai primi anni si rendevano inadempimenti rispetto agli oneri assunti deducendo difficoltà finanziarie e impossibilità a provvedere al pagamento dell'IMU e delle spese condominiali.
Esponeva, poi, venuta a conoscenza del fatto che i resistenti avevano abbandonato l'appartamento de quo per tornare a vivere in Toscana, di aver manifestato alla figlia con raccomandata del 20.10.21, di voler rientrare nel possesso
14 dell'immobile; che ulteriori richieste di liberare l'immobile rimanevano senza risposta né riscontro da parte dei resistenti.
Tutto ciò premesso, considerato che ai sensi dell'art.1809 c.c. i convenuti avrebbero dovuto restituire l'immobile avendo cessato di servirsi della cosa e tenuto conto delle ridotte risorse economiche della ricorrente , Controparte_1
sussistendo urgente ed imprevisto bisogno di disporre dell'immobile per metterlo a reddito, la stessa chiedeva venisse dichiarata la cessazione del contratto di comodato con le conseguenti statuizioni.
Si costituivano e Parte_1 Parte_2
contestando le avversarie deduzioni e richieste , in particolare per quanto riguarda la situazione economico finanziaria della ricorrente, proprietaria oltre all'immobile di SA di due immobili a Pescia, titolare di buona pensione, e la sussistenza di urgente ed imprevisto bisogno di disporre dell'immobile da parte della stessa;
deducevano di aver concordato con la ricorrente la durata del comodato sino alla data di conclusione dell'anno scolastico 2029/2023, coincidente con il termine della scuola media per la figlia minore senza aver assunto alcun Per_3
impegno a sostenere pagamenti di sorta;
rappresentavano che le ragioni del trasferimento della famiglia a Persona_10
SA erano date da “l'opportunità di un cambio di vita
epocale per tutta la famiglia, ed in particolare per consentire ad
entrambe le due bambine di sviluppare le competenze
15 linguistiche bilingue italiano tedesco”; esponevano che negli ultimi anni la famiglia era divenuta molto nota in Alto Adige
proprio per la scelta di “trasferirsi in un territorio “ibrido”, di
frontiera, come base per una educazione genuinamente europea,
e quindi per l'attenzione e il proprio impegno sul bilinguismo e
sull'inclusione scolastica” oltre che per l'impegno dei coniugi su bilinguismo e inclusione scolastica.; quanto al trasferimento in
Toscana, i resistenti spiegavano che era avvenuto per motivi temporanei e di assistenza familiare, necessitando la madre di gravemente malata di cure ed assistenza, Parte_2
conservando la famiglia – la residenza a Pt_1 Pt_2
SA.
Tutto ciò premesso i convenuti chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con sentenza n.576/23 dd. 20.07.2023 il Tribunale di BO,
ha accolto il ricorso avanzato da , Controparte_1
accertando e dichiarando la cessazione del contratto di comodato dell'abitazione di SA;
ha condannato i resistenti e al rilascio Parte_1 Parte_2
immediato della stessa;
ha rigettato la domanda di risarcimento danni fatta valere dalla ricorrente, con condanna dei resistenti e alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
di lite in favore della ricorrente.
Avverso tale decisione hanno proposto impugnazione e chiedendo in primis la Parte_1 Parte_2
16 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
nel merito la reiezione del ricorso proposto da _1
.
[...]
L'appellata si è a sua volta costituita nel grado di appello eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione, per violazione degli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. Att.
e 434 c. 1 c.p.c., per violazione dei criteri di cui al DM 110/23,
nel merito ha contestato i motivi di censura dedotti dagli appellanti prendendo compiuta posizione sulle deduzioni avversarie.
All'udienza del 17.01.2024 tenutasi in collegamento audiovisivo parte appellante si è riportata alle proprie istanze e deduzioni;
parte appellata si è riportata alla memoria di costituzione,
insistendo nell'eccezione di manifesta e infondatezza dell'appello e chiedendo la pronuncia ai sensi dell'art. 435bis. La Corte ha fissato udienza per la lettura del dispositivo 21.05.2025
assegnando alle parti termine sino al 31.03.2025 per il deposito di note difensive.
Con istanza depositata in data 18.03.2024 il procuratore degli appellanti ha insistito nella propria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà già avanzata nel ricorso di appello.
Con ordinanza del 17.04.2024 la Corte ha respinto l'istanza ritenendo non sussisterne i presupposti;
con atto depositato in data 22.11.2024 gli appellanti hanno nuovamente richiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata
17 sentenza alla quale la Corte, previa instaurazione del contraddittorio, ha risposto con ordinanza del 18.11.2024 con la quale ha nuovamente respinto l'istanza considerato che in data 28.11.2024 l'Ufficiale Giudiziario ha dato esecuzione al rilascio dell'immobile de quo immettendo l'appellata proprietaria nel pieno possesso dell'appartamento, come risulta dal relativo verbale dimesso da parte appellante e che pertanto la sentenza di primo grado qui impugnata è stata eseguita.
L'udienza del 21.05.2025 fissata per la lettura del dispositivo è
stata rinviata per motivi organizzativi al 04/06/2025.
A tale udienza i procuratori delle parti si sono richiamati alle deduzioni ed istanze contenute nei propri atti e la Corte ha dato lettura del dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di procedere all'esamina dei motivi di gravame va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione avanzata da parte appellata.
L'eccezione si basa sulla deduzione che l'appello è stato depositato telematicamente presso la cancelleria della Corte di
Appello di Trento - Sezione Distaccata di BO, oltre il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'impugnata sentenza, notificata all'avv. Franchini Stefano, difensore di
, a mezzo PEC in data 15.09.2023, data Controparte_1
dalla quale iniziava a decorrere il termine di cui all'art. 434 c. 2
c.p.c. con scadenza 15.10.2023; trattandosi di domenica, il
18 termine deve intendersi prorogato al giorno successivo, ossia al
16.10.2023.
Senonché dal fascicolo elettronico emergerebbe che parte appellante ha depositato il ricorso in appello solo in data
17.10.2023 e quindi quando ormai il termine perentorio di 30
giorni previsto per l'impugnazione era scaduto. Ne
conseguirebbe l'inammissibilità dell'appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
1.1 L'eccezione si palesa infondata alla luce della documentazione dimessa da parte appellante in data
16.01.2024. Risulta, infatti, dalle PEC prodotte che in data
16.10.2023 alle ore 21.13 l'avv. Giovanna Fiesoli ha inviato alla cancelleria della Corte di appello di Trento ( all'indirizzo ca. tel.giustiziacert.it) la PEC contenente Email_2
“DEPOSITO ricorso in appello “, che il Parte_3
sistema ha accettato ed inoltrato e successivamente consegnato alla casella di destinazione come risulta dalla “ricevuta di avvenuta consegna” del 16.10.2023 ore 21.14 . Risulta, poi, che il successivo 17.10.2023 alle ore 12.42 la Cancelleria civile della
Corte di Appello di Trento ha inviato una PEC all'avv. Giovanna
Fiesoli del seguente tenore: “causa da iscrivere presso la sezione
distaccata di BO. Atti rifiutati il 17/10/2023”.
Orbene, come noto, in base all'art. 59 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), la sezione distaccata è una sezione della Corte di appello dalla quale dipende. La
19 Cassazione ha chiarito che le sezioni distaccate di Corte di appello non possono essere considerate uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono (Cass. pen. Sez. I Sent., 11/01/2013, n. 5209), e che pertanto i rapporti tra sede distaccata e sede principale si pongono in termini di ripartizione d'affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. VI -
3 Ord., 28/09/2020, n. 20345). Ne consegue che, rimanendo nell'ambito di uno stesso ufficio giudiziario, il deposito del ricorso presso la sede principale della Corte di Appello di
Trento, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza ex art. 434 c. 2 c.p.c. deve considerarsi tempestivo.
1.2 Per quanto concerne l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt.121 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c. e 434, c. 1
c.p.c. va detto che i canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, vanno valutati sotto il profilo della sostanza, per cui seppur nella fattispecie l'intellegibilità dell'atto è resa difficile dalla sovrapposizione di parti della sentenza impugnata con commenti critici alla stessa (con intercalare in rosso) e citazioni dottrinali inserite nel corpo di testo unitamente a grafici relativi alle rilevazioni dei dati concernenti l'emergenza epidemiologica Covid 19, nel contesto generale dell'atto sono individuabili le ragioni di gravame e le censure mosse alla sentenza gravata.
1.3 Quanto all'inosservanza dei criteri previsti dal DM110/23
20 che stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile. Ai sensi dell'art. 46
disp. Att. c.p.c., il mancato rispetto delle specifiche tecniche può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese, ma non è prevista alcuna sanzione per l'ipotesi di inosservanza. Nella fattispecie parte appellata nella sua nota spese non ha avanzato corrispondenti richieste.
2. Venendo quindi ai motivi di gravame, con le censure mosse alla sentenza gravata, gli appellanti deducono che il contratto di comodato de quo era stato concesso alla famiglia – Pt_1
allo scopo di consentire alle due nipoti di frequentare le Pt_2
scuole locali e completare ivi il ciclo di studi “in modo da
apprendere la lingua tedesca e da vivere così un'esperienza in un
territorio multiculturale” (pag. 2/3 note conclusive) per cui il comodato doveva qualificarsi come familiare e non precario e,
ad ogni modo, sarebbe cessato non prima del luglio 2030,
quando la minore delle nipoti, avrebbe concluso la Per_3
scuola secondaria di secondo grado.
Censurano quindi l'impugnata sentenza laddove ha escluso che il contratto di comodato sia stato pattuito per le esigenze abitative della famiglia senza considerare che Persona_10
lo scopo per cui era stato concesso l'uso dell'abitazione di
SA era quello di consentire la frequentazione da parte delle figlie degli appellanti degli istituti scolastici locali.
Secondo gli appellanti il Primo Giudice non avrebbe distinto tra
21 causa e motivi del contratto, avrebbe fatto malgoverno delle regole probatorie, ritenendo provati fatti non dimostrati,
omettendo di considerare fatti provati per presunzioni o per mancata contestazione.
2.1 Per quanto concerne la natura del contratto di comodato,
va detto che secondo la linea difensiva svolta in primo grado dai resistenti il trasferimento dalla Toscana a Persona_10
SA “rappresentava l'opportunità di un cambio di vita
epocale per tutta la famiglia, ed in particolare per consentire ad
entrambe le due bambine di sviluppare le competenze
linguistiche bilingue italiano tedesco” anche perché per “ottenere
i certificati che attestino la conoscenza bilingue, e cioè
equivalente a un livello di competenza madrelingua in entrambe
le lingue, occorre almeno terminare gli studi di scuola media
superiore con un diploma bilingue (come nella scuola che, unica
nel panorama regionale e del Nord Italia, sta al momento
frequentando la figlia maggiore “. Sulla scorta di Persona_2
tali considerazioni le parti avrebbero convenuto un comodato con termine sino alla fine degli studi di entrambe le figlie Pt_2
quindi fino a giugno 2030.
Nel grado di appello i coniugi attribuiscono al Persona_10
contratto la veste di comodato di abitazione ad uso familiare.
2.2 Orbene, ai sensi dell'art. 1803 c.c. il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o un immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso
22 determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Tra le obbligazioni del comodatario l'art. 1804 c.c. prevede l'obbligo di custodire e conservare la cosa con la diligenza del padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
L'inadempimento del comodatario comporta il diritto del comodante di richiedere l'immediata restituzione della cosa,
oltre il risarcimento del danno.
Se non è stabilito un termine per la restituzione della cosa, il comodatario è obbligato a restituirla quando se ne è servito
(art.1809c.c.).
Dispone l'art. 1810 (comodato senza determinazione di durata),
se non è stato convenuto un termine né questo risulta dagli usi cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Esistono dunque due forme di comodato, quello propriamente detto, disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., e quello c.d.
precario, disciplinato dall'art. 1810 cod. civ. sotto la rubrica
«comodato senza determinazione di durata».
Nel primo caso, il comodato sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale;
e la restituzione immediata può essere chiesta solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, secondo comma, cit.). Nel
secondo caso, regolato dall'art. 1810 cod. civ., la mancata
23 pattuizione di un termine consente al comodante di richiedere al comodatario la restituzione del bene.
2.3 Nella fattispecie, è pacifico che ha Controparte_1
concesso alla famiglia l'uso in comodato Parte_3
dell'abitazione di SA, nel quale la famiglia si è trasferita nel 2018. A prescindere dunque dalle motivazioni che hanno spinto gli appellanti a trasferirsi in Alto Adige (vivere
“l'esperienza bilingue”) può pertanto affermarsi che il comodato fosse destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario. Infatti, risulta che la famiglia Parte_3
ha assunto la residenza a SA, che le figlie hanno frequentato la scuola locale che la famiglia era inserita nel contesto locale.
Vi sono dunque elementi sufficientemente utili a dimostrare la destinazione dell'immobile alle esigenze abitative della famiglia
Parte_3
Quanto alla pattuizione del termine, parte ricorrente /appellata indica la fine dell'anno scolastico 2021/2022, _1
mentre i resistenti/appellanti la fine dell'anno scolastico
2029/2030. Entrambe le ipotesi sono rimaste senza riscontro,
né le prove offerte e non ammesse avrebbero portato certezze.
Va ad ogni modo rilevato come già prima dell'introduzione della presente causa, con lettera del Controparte_1
21.09.2021 ( doc.10) aveva ricordato alla figlia che i quattro anni concordati ( tempo per di finire le elementari e per Per_3
24 le medie) la permanenza della sua famiglia a SA Per_2
sarebbero scaduti a giugno 2022 chiedendo la restituzione dell'appartamento entro il 30 giugno.
2.4 Comunque sia, anche a voler ritenere che il termine pattuito fosse la fine dell'intero ciclo scolastico di entrambe le figlie degli appellanti, essendo il comodato dell'immobile stipulato in favore di nucleo familiare e destinato al soddisfacimento delle esigenze abitative dello stesso, a prescindere dunque dalla dimostrazione di una pattuizione sul termine, la durata del comodato è correlata alla destinazione impressa e quindi può dirsi fissato per relationem all'avvenuto dissolversi di tale esigenza.
La giurisprudenza è univoca nel ritenere che “Nel contratto di
comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ.,
risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale
uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel
tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene
viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato
deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum"
da parte del proprietario. (SU 3168/2011)
Ed ancora, “Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 29
settembre 2014, n. 20448 hanno stabilito, tra l'altro, che il
comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di
esigenze abitative familiari del comodatario, pur inquadrabile
nello schema del «comodato a termine indeterminato», non è, in
25 punto di disciplina, riconducibile al comodato senza
determinazione di durata (altrimenti denominato precario)
regolato dall'art. 1810 cod. civ., bensì alla figura prevista
dall'art. 1809 cod. civ., in quanto la determinazione della durata
della concessione, non ancorata ad un termine prefissato, è
comunque desumibile per relationem dall'uso convenuto “ ( Cass.
n. 573/2025)
3. Sulla scorta di tali considerazioni il trasferimento in Toscana
dell'intero nucleo familiare per l'anno scolastico 2021/2022 ha fatto indubbiamente venir meno l'esigenza abitativa della famiglia nell'abitazione di SA perché è Persona_10
venuto meno l'uso cui la cosa concessa in comodato era destinata.
Se dunque, può affermarsi che il comodato d'uso di abitazione familiare imprime alla cosa una destinazione di per sé
incompatibile con un godimento caratterizzato dall'incertezza e avente per sua natura una determinazione della durata con la conseguenza che il comodante non può chiedere la restituzione del bene ad nutum, la dimostrazione che il comodatario ha smesso di usare l'immobile secondo la destinazione d'uso propria e quindi di usarlo per viverci con la propria famiglia,
legittima il comodante a richiedere la restituzione della cosa.
3.1 Ove, dunque, si volesse accedere alla tesi degli appellanti per cui le parti hanno convenuto un comodato familiare, la durata della concessione, come detto, è ad ogni modo
26 desumibile dall'uso convenuto. E tale uso per esigenze familiari
è stato abbandonato con il trasferimento dell'intera famiglia in
Toscana.
Gli appellanti sostengono che il trasferimento della famiglia in
Toscana era solo temporaneo e determinato da ragioni di urgenza, essendo essi “costretti a correre in Toscana al capezzale
della madre del madre del gravemente malata…” Pt_2
Senonché risulta, e la circostanza non è neppure contestata,
che gli appellanti unitamente alle figlie minori sono rimasti in
Toscana quanto meno per l'intero anno scolastico e, oltretutto risulta che già nel 2020 per un periodo più breve, si erano trasferiti da SA (da quanto sembra di capire in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19); gli appellanti stessi, pur indicando le ragioni di urgenza suddette che li avrebbero costretti a lasciare SA, affermano, del resto,
contraddittoriamente che non è mai stato lontano da casa Pt_2
per più di 15 giorni…mantenendo la residenza della famiglia in
SA per poter accedere a tutta una serie di benefici
riservati ai residenti in [...]da almeno 5 anni . Difficile
comprendere perché bbia trasferito la famiglia in Toscana Pt_2
al capezzale della di lui madre, mentre lui tornava periodicamente a SA.
Del resto, già la breve interruzione dell'utilizzo dell'immobile come abitazione familiare, da marzo a giugno 2020, ove anche attribuibile al primo periodo Covid e al conseguente “lock down”
27 sono chiaro indice che la famiglia non ha Persona_10
considerato l'immobile come stabile casa familiare, tanto da abbandonarla l'anno successivo, salvo per brevi periodi di vacanza.
A nulla vale qui scomodare i principi costituzionali a tutela della salute e dell'iniziativa economica per affermare la legittimità del trasferimento in Toscana, mai contestata.
Il punto è che il trasferimento in Toscana dove le figlie hanno frequentato l'anno scolastico 2021/2022 ha fatto venir meno ,
al di là delle ragioni che stanno alla base della decisione, l'uso dell'abitazione come casa familiare. Questo è un dato oggettivo che viene concretamente ad incidere sulla destinazione d'uso data dagli appellanti all'abitazione della casa concessa in comodato, sia che si voglia aderire alla tesi per cui l'uso dell'immobile era finalizzato a consentire la frequentazione delle scuole in Alto Adige da parte delle minori, sia che si trattasse nella specie di comodato familiare. Pertanto, venuto meno l'uso convenuto, la proprietaria , venuta a conoscenza _1
del trasferimento della famiglia della figlia in Toscana, ha legittimamente richiesto la restituzione dell'immobile.
Resta dunque irrilevante accertare quale fosse il termine convenuto dalle parti, atteso che la famiglia a Parte_3
settembre 2021 ha lasciato l'abitazione concessa in comodato e che con la cessazione della vivenza della famiglia è venuto meno l'uso cui l'immobile doveva essere destinato.
28 4. Quanto alla domanda avanzata da Controparte_1
di restituzione dell'immobile de quo per sopravvenute urgenti ed impreviste problematiche economiche della comodante ai sensi dell'art.1809 c.c., da ritenersi assorbita in forza delle sopra esposte argomentazioni, valga qui unicamente rilevare che nella fattispecie difetta il requisito della imprevedibilità del bisogno richiesto dall'art. 1809, comma 2 (cfr. Cass. n. 20892 del 2016),
che deve appunto essere sopravvenuto rispetto al momento del sorgere del vincolo negoziale, oltre che urgente.
4.1 L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno, oltre ad essere imprevisto ossia sopravvenuto al contratto, deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto, ma prima di tutto dimostrato.
Nella fattispecie la stessa appellata deduce di aver sostenuto spese per la manutenzione dei propri immobili di Pescia, di cui,
però, non è in grado di fornire documentazione in quanto
“sostenute in economia al fine di risparmiare il più possibile…”
Quanto alle spese straordinarie per l'immobile di SA di cui al consuntivo 2020/2021 ( doc.4) non risulta quando siano state deliberate dall'assemblea condominiale né a quali interventi si riferiscano, non potendosi quindi verificare se e in quali termini non fossero prevedibili.
Priva di rilevanza in questa sede è, poi, la circostanza che a
29 dicembre 2018 l'appellata si sia assunta, a titolo di liberalità nei confronti della propria figlia il debito gravante sulla Pt_1
stessa in virtù di disposizione testamentaria del padre nei confronti dell'altra figlia , avendo la stessa appellata Per_1
con tale contratto di espromissione liberamente disposto del proprio denaro ben sapendo che l'immobile dal quale avrebbe potuto trarre reddito era indisponibile in quanto concesso in comodato, in tesi, sino a giugno 2022.
4.2 In sostanza difetta del tutto l'imprevedibilità delle spese di manutenzione degli immobili di sua proprietà, mentre non risulta dimostrata la necessità di un impiego redditizio dell'immobile per rimediare ad un deterioramento della situazione patrimoniale del comodante imprevisto e urgente.
In tale situazione probatoria non è dimostrato il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile. Ne
consegue che una comparazione del bisogno che il comodante intende soddisfare attraverso la richiesta di restituzione e del rischio cui questi sarebbe esposto in caso di non restituzione della cosa, con il pregiudizio che il comodatario dovrà
sopportare per effetto di questi ed il rischio cui sarebbe esposto il comodatario se di quella fosse privato ante tempus, non risulta possibile per difetto di elementi di prova, come sopra esposto.
30 Qui valga unicamente osservare in relazione al profilo di rischio come sopra esposto che gli appellanti così come l'appellata risultano proprietari di diversi immobili dai quali possono trarre reddito rispettivamente che possono adibire ad abitazione familiare.
5. Per le sin qui esposte argomentazioni, l'appello va respinto in quanto infondato risultando legittima la richiesta di restituzione dell'immobile da parte dell'appellante, avendo gli appellati cessato l'uso cui l'immobile concesso in comodato era destinato,
ovvero la destinazione a casa familiare.
La reiezione dell'appello comporta per la parte appellante il carico delle spese in base al principio di soccombenza ( art.91
c.p.c.).
Nella determinazione delle spese va fatto riferimento ai parametri dettati dal DM 114/2023; va riconosciuto l'aumento del 30% per la fase di trattazione in considerazione delle istanze di sospensione della provvisoria esecutorietà reiterate in corso di causa, in ordine alle quali parte appellata ha preso compiuta posizione.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
5.1 Quanto alla richiesta di condanna della parte appellante al
31 risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96
c.p.c., difetta nella fattispecie l'accertamento della mala fede o colpa grave in capo agli appellanti che si concreti in un vero e proprio abuso del potere di promuovere l'impugnazione, per fini diversi da quelli ai quali è preordinato.
5.2 Parte appellata ha avanzato istanza di cancellazione e assegnazione di importo a titolo di risarcimento ai sensi dell'art.89 c.p.c., in relazione alle espressioni contenute nell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà
dell'impugnata sentenza di data 18.11.24, e precisamente “tali
disturbi hanno inciso così profondamente sullo stato soggettivo
dei ricorrenti da impedirgli, fino ad ora, di difendersi e tutelarsi
compiutamente dal “tradimento” materno nei confronti della figlia
; lo sconforto e lo scoraggiamento causati Parte_1
dalle menzogne della madre hanno tolto ogni capacità di reazione
e difesa (come avviene notoriamente per le vittime di abusi), tanto
da richiedere uno sforzo aggiuntivo di assistenza psichiatrica”; -
alla quarta linea: “Del resto, tali medici, durante i colloqui
sanitari, analizzando i comportamenti e gli atti processuali
materni, hanno ipotizzato uno stato di deperimento mentale tipico
di un'alterazione senile.”. Va in primo luogo chiarito che gli appellanti si riferiscono ai disturbi cui tutta la famiglia sarebbe affetta vivendo una “realtà di profondo Parte_3
disagio” a causa della richiesta di restituzione dell'abitazione de quo da parte della comodante . Controparte_1
32 Le espressioni che riguardano la persona dell'appellata sono gratuite e prive di qualsiasi riscontro e, seppur eccessive e obiettivamente inappropriate, sono collocate all'interno del discorso difensivo ed utilizzate per sottolineare l'infondatezza degli assunti avversari mantenendo un rapporto indiretto con la materia controversa, in quanto preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni provenienti dalla controparte e a dare una valutazione negativa del comportamento della stessa.
Presupponendo la condanna al risarcimento del danno in questione che le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa, in quanto dettate da un intento puramente dispregiativo nei confronti della parte cui siano dirette, non ricorrono, per quanto argomentato, i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di BO,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da e Parte_1
nei confronti di avverso Parte_2 Controparte_1
la sentenza n. 576/2023 pronunciata dal Tribunale di BO
in data 20.07.2023,
respinge
l'appello
condanna
33 gli appellanti e a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio Controparte_1
che si liquidano per l'intero in complessivi € 15.594,00.- di cui
€ 2.058,00.- per la fase di studio, € 1.418,00.- per la fase introduttiva, € 3.958,50.- per la fase di trattazione ed €
3.470,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che , per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
BO, così deciso il 04 giugno 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di BO
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 166/2023 R.G.
promossa
da
c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , entrambi rappresentati Pt_2 C.F._2
e difesi dall'avv. FIESOLI GIOVANNA giusta procura in calce al ricorso in appello;
- appellanti -
contro
c.f. , Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti. FRANCHINI STEFANO e
GUIDI MATTEO giusta procura allegata al ricorso di primo grado;
1 - appellata -
Oggetto: Comodato di immobile urbano
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede al Giudice adito di ammettere l'istruttoria dedotta nel corpo del testo nonché la seguente:
A. Ammettere prova per interrogatorio formale della ricorrente,
su tutti i capitoli della narrativa, da intendersi qui trascritti,
preceduti dalla locuzione dcv, se del caso riformulati con esclusione di eventuali giudizi;
nonché sui seguenti capitoli.
1. La ricorrente è proprietaria due appartamenti a Pescia: uno di metri quadri 154 abitati da lei da sola;
uno di mq 360 non occupato e uno a SA.
2. L'immobile di SA ha una superficie di 75 mq calpestabili.
3. Il nucleo familiare dei convenuti è composto due adulti e due minori quasi adolescenti.
2 4. La ricorrente è vedova e percepisce la pensione di oltre €
2.200 netti al mese su base annua.
5. La pensione propria della ricorrente è € 1.400 mensili a far data dal suo 58° anno di età (attualmente la ricorrente ha 77
anni, per cui la percepisce già da oltre 20 anni).
6. La ricorrente percepisce la pensione di reversibilità di 700
euro del marito.
7. La ricorrente ed il marito erano separati di fatto da oltre 20
anni e fino al decesso avvenuto 5 anni orsono.
8. Il marito era un baby pensionato dall'età di 40 anni fino al decesso all'età di 78 anni.
9. La ricorrente gode di viaggi gratuiti in treno su tutto il territorio nazionale come ex moglie del marito defunto impiegato delle ferrovie.
10. La ricorrente NON paga le utenze di SA NÉ le relative tasse.
11. I convenuti pagano a mezzo bonifico le bollette della luce e del gas per cucinare, la tassa sui rifiuti urbani, e le spese condominiali per acqua e riscaldamento, nonché tutte le spese condominiali di manutenzione ordinaria e consumi condominiali.
12. La ricorrente ha visto diminuire i suoi costi dal momento della concessione in comodato anno 2018 ed ha visto aumentare i suoi redditi con la morte del marito.
13. Dal momento della concessione in comodato ad oggi, infatti,
3 la ricorrente ha visto migliorare la propria condizione economica per la riduzione delle spese relative alla casa di
SA che manteneva sfitta.
14. Prima del comodato la ricorrente pagava mediamente 5.000
euro di spese annue con una pensione di 1.200 mensili;
ora ne paga 2.500 con una pensione di 2.200 mensili.
15. I redditi della ricorrente sono aumentati per la reversibilità e anche perché alla morte del marito ha ottenuto il 100%
dell'usufrutto sui beni che prima aveva solamente al 50%,
nonché l'intera disponibilità dell'immobile più grande di Pescia,
precedentemente occupato senza affitto.
16. L'immobile di Pescia di 360 mq con 3 ettari di ulivi e vigneti
è a esclusiva disposizione della ricorrente usufruttuaria del
100% e ne ricava un affitto e un reddito da frutti del terreno.
17. Il reddito della ricorrente è incrementato nel periodo dal
2017 al 2022.
18. L'immobile di SA non può avere connotazione turistica perché vincolato per legge provinciale n. 1 del 3.1.1978
come risulta dall'atto di acquisto.
19. L'immobile di SA non può essere abitato da un non residente in [...].
20. La ricorrente residente a [...]non può utilizzare l'immobile di SA.
21. Degli immobili di Pescia, quello vuoto non ha spese, quello occupato dalla ricorrente, ottimamente rifinito con infissi a
4 doppio vetro e coibentazione a sughero, si scalda con un niente utilizzando le potature dei 3 ettari di uliveto, colture arboree e bosco annessi alla casa.
22. La ricorrente ricava dai 3 ettari di terreno olio che vende con ulteriori introiti.
23. La ricorrente ha vinto negli anni 2018-2022 il premio come miglior olio della provincia.
24. La Sig.ra vive da sola, mangia con poco. _1
25. Per quanto riguarda le spese condominiali relative al solo appartamento di SA, la ricorrente in questi ultimi anni da quando ha concesso l'immobile in comodato, ha pagato sempre meno di quando aveva l'immobile sfitto.
26. Le spese straordinarie sono state programmate da anni perché dovute ad usura ventennale, e vengono recuperate dalla ricorrente per metà grazie alle detrazioni fiscali sulla sua Irpef
lorda.
27. Le spese condominiali della Sig.ra sono state _1
pagate dai convenuti.
28. Nella primavera dell'anno 2018, ormai definito il trasferimento del coniuge separato e non autosufficiente presso una residenza sanitaria assistita fuori regione in vista dell'imminente decesso, la ricorrente ha offerto alle figlie la possibilità di andare ad abitare a SA.
29. La figlia non aveva interesse ad andare a Per_1
SA, ed è rimasta in comodato gratuito per alcuni anni a
5 Pescia fino al momento (agosto 2021) in cui ha abbandonato la casa perché ha comprato una casa a Bagni di Lucca dove si è
trasferita.
30. La Sig.ra assieme al di lei marito, Sig. Parte_1
hanno accettato l'offerta della ricorrente e hanno Parte_2
trasferito il centro stabile dei loro affari ed interessi a SA
assieme alle loro due figlie, (nata a Bagno a [...], Persona_2
28.06.08) e (nata a [...], [...]). Per_3
31. Il trasferimento rappresentava l'opportunità di un cambio di vita epocale per tutta la famiglia, ed in particolare per consentire ad entrambe le due bambine di sviluppare le competenze linguistiche bilingue italiano tedesco.
32. La convenuta ha vissuto la sua Parte_1
infanzia, adolescenza e prima giovinezza (anche studiando e lavorando) tra Germania ed Italia, assieme alla madre ed al padre.
33. Il padre è stato insignito della medaglia di Croce al merito federale della Repubblica Federale Tedesca per i suoi meriti di qualità di filologo germanista di riconosciuta fama internazionale e di promotore della cultura tedesca in Italia.
34. La famiglia dei convenuti è diventata in questi anni molto nota in Alto Adige per la propria scelta di trasferirsi in un territorio “ibrido”, di frontiera, come base per una educazione genuinamente europea, e quindi per l'attenzione e il proprio impegno sul bilinguismo e sull'inclusione scolastica che questo
6 percorso postula.
35. Il Dr. è stato chiamato per raccontare la propria Pt_2
esperienza familiare al convegno sul tema organizzato dall'Università di BO.
36. Per acquisire una competenza bilingue non si può abitare solamente in uno dei due paesi/contesti madrelingua delle due lingue da apprendere: come conferma, tra gli altri, la Prof.ssa dell'Università di BO. Persona_4
37. Per essere in grado di ottenere i certificati che attestino la conoscenza bilingue, e cioè equivalente a un livello di competenza madrelingua in entrambe le lingue, occorre almeno terminare gli studi di scuola media superiore con un diploma bilingue (come nella scuola che, unica nel panorama regionale e del Nord Italia, sta al momento frequentando la figlia maggiore
. Persona_2
38. Il 31 luglio 2030, data di conclusione dell'anno
scolastico
2029/2030, sarà la data in cui la figlia minore dei
convenuti avrà concluso la scuola media superiore. Per_3
39. La ricorrente afferma che la casa la riavrà solamente all'età
di 84 anni quando non avrà più i denti per mangiare.
40. Gli 84 anni della ricorrente coincidono con la fine dell'anno scolastico 2029/2030.
41. La ricorrente afferma che la casa era sicuramente concessa almeno “fino alla fine degli studi”.
7 42. Nel 2018 i convenuti hanno traslocato tutti i loro averi a
SA in presenza e col pieno accordo della ricorrente.
43. Nel 2018 cinque condomini del condominio di SA
hanno aiutato nello scarico dei mobili, delle scatole (tra cui circa duemila libri) che hanno occupato anche l'intero garage e cantina dell'appartamento.
44. Durante il trasloco della famiglia nel giugno 2018 il Pt_2
camion ha portato, al ritorno da SA, i restanti mobili ed elettrodomestici alla ricorrente, e ha depositato presso la proprietà indivisa di Pescia altri mobili e oggetti (inclusi i giochi per bambini piccoli delle figlie dei resistenti), tra cui una trentina di metri quadri di scatole di rivestimento per pavimenti.
45. Tali beni sono tuttora presenti a Pescia ed occupano un annesso esterno alla proprietà, con accesso indipendente,
confinante con il locale della pompa dell'acqua col quale condivide il tetto a spiovente.
46. La casa dei convenuti in Toscana era di dimensioni maggiori rispetto a quella di SA.
47. I convenuti hanno affittato nel 2018 con regolare contratto di locazione registrato il loro immobile in Toscana con normale contratto di otto anni a una famiglia con minori che vi ha portato tutti i suoi mobili.
48. La ricorrente sapeva che i convenuti affittavano la casa di
Montecatini con contratto di 8 anni.
8 49. I convenuti hanno sempre dichiarato che il loro trasferimento in Alto Adige non aveva un termine, e ciò sin dal
2018 e in tutte le occasioni pubbliche e private in cui si è svolta la loro vita ricca di attività sul territorio altoatesino.
50. Il comodato dell'immobile di SA non era condizionato al pagamento di un costo.
51. Il 27.05.2020 la ricorrente faceva un bonifico ai convenuti per rimborsare le spese condominiali anticipate dai convenuti per conto della ricorrente, per evitare alla madre di andare in banca durante la fase acuta della pandemia a maggio 2020.
52. Il Dr. è stato candidato al Senato della Repubblica per Pt_2
le elezioni del 26.09.2022 nel Collegio uninominale di
BR.
53. Il Dr. è stato candidato in conseguenza all'attività Pt_2
sociale e professionale svolta in Alto Adige, nonostante gli anni del Covid.
54. Il Dr. ha dovuto depositare il suo curriculum al Pt_2
Ministero dell'Interno per potersi candidare.
55. La convenuta non ha accettato le eredità delle Pt_1
case di Pescia e di Capo D'Orlando, che sono sole nude proprietà in comproprietà.
56. La casa di Via Valdinievole a Firenze al 50% è la casa dei genitori del ove abita da sola la madre inferma. Pt_2
57. I convenuti dal 2018 ad oggi hanno fatto vacanze all'estero e regolarmente pagato il dentista alle bambine.
9 58. Il è conosciuto per il suo sorvegliatissimo controllo del Pt_2
linguaggio e per la sua etica personale e pubblica.
59. La ricorrente minacciava e insultava i convenuti.
60. La è stata invitata continuamente a trovarle. _1
61. Solo per motivi temporanei, i convenuti sono stati costretti a correre in Toscana al capezzale della madre del Pt_2
62. La madre del è gravemente malata di diabete, Pt_2
cardiopatica, degente post tumorale ed ipovedente da retinite pigmentosa e scotoma, improvvisamente aggravatasi a causa di una cataratta bilaterale riscontrata nell'estate 2021.
63. Nel 2021 le scuole di Bozano non avevano ammesso le figlie dei convenuti alle scuole di lingua italiana.
64. In Alto Adige i coniugi convenuti sono rinomati ufficialmente per l'impegno sul bilinguismo e l'inclusione scolastica.
65. Su 8 quadrimestri scolastici svolti dalle figlie durante il comodato di SA, 3 sono stati svolti in toscana, 1 a
BO nella scuola italiana e gli altri 4 a SA nella scuola tedesca.
66. La ricorrente è sempre stata informata preventivamente delle decisioni scolastiche sui figli.
67. La ricorrente afferma espressamente di non avere bisogno e di voler riprendere la casa solamente per avere il conto in banca cospicuo e di fare “quel che cazzo” le pare e che vuole spendere
50.000€ in caramelle.
10 68. I convenuti hanno la residenza anagrafica sanitaria fiscale e reale a SA.
69. I convenuti hanno sempre ritirato la posta inviata dalla ricorrente a SA sempre in prima persona.
70. Negli anni 2021 e 2022, i convenuti sono stati a SA
per oltre 181 giorni l'anno.
71. A gennaio 2022 i genitori, come richiesto dalla legge,
avevano già iscritto le figlie a BO.
72. La situazione economica della ricorrente è florida.
73. Le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile di
SA (ricevuto gratis dall'amica) NON sono né impreviste né urgenti.
74. Le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile di
SA la ricorrente le sosteneva in misura anche maggiore negli anni in cui non era presente il comodato.
75. La ricorrente affitta i 360 mq di Pescia non occupati dalle figlie ricavandone un ulteriore lucroso reddito, come appare su
Internet la pubblicità di podere con foto di Persona_5
allestimento turistico, riferite all'immobile in oggetto.
76. La ricorrente ha richiesto il rilascio dell'immobile di
SA solamente ad ottobre 2022.
77. La ricorrente perderebbe la pensione di reversibilità nel caso di maggiori redditi dichiarati (o accertati).
A testi, su tutti i capitoli, anche a controprova, si indicano:
1. di BO Testimone_1
11 2. di Pennes fraz. di SA Persona_6
3. di BO Controparte_2
4. con casa a SA Persona_7
5. RA RI di SA
6. di SA CP_3
7. Controparte_4
8. di SA CP_5
9. di SA CP_6
10. , Roma Email_1
11. di BR (BZ) Persona_4
12. di OR (BZ) CP_7
13. WE FL di BO
14. RA TT di NO PO (BZ)
15. AR ET di Roma
16. DO TA di AR (VR)
17. di BO Persona_8
18. di SA Persona_9
19. di SA CP_8
20. di SA Controparte_9
del procuratore di parte appellante:
Voglia Ill.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
BO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
➢ respingere il ricorso in appello proposto dai Sig.ri e in quanto Parte_1 Parte_2
12 inammissibile e/o infondato, per le motivazioni esposte nella memoria di costituzione, ivi comprese le domande riproposte ex art. 346 c.p.c., e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di BO;
➢ ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., disporre la cancellazione delle frasi offensive contenute a pag. 9
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, proposta dagli appellanti in data18.11.24, con ogni effetto di legge, ivi compresa la condanna degli appellanti al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla Sig.ra nella _1
misura ritenuta di giustizia;
➢ condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
➢ con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Controparte_1
chiedeva l'accertamento nei confronti della propria figlia e del genero della Parte_1 Parte_2
cessazione del contratto di comodato avente ad oggetto l'abitazione di proprietà di essa ricorrente, sita in SA
(BZ). e conseguentemente la condanna dei medesimi all'immediato rilascio dell'immobile nonché al risarcimento del danno nell'importo di € 850,00.- mensili dal settembre 2021
alla data di rilascio;
con vittoria di spese.
13 A sostengo delle proprie pretese, la ricorrente esponeva di aver concesso nella primavera del 2018 alla figlia e al di lei marito assieme alle loro due figlie, e , di andare Persona_2 Per_3
a vivere gratuitamente presso l'appartamento di SA, al
solo ed unico scopo di consentire alle due bambine di frequentare
le scuole del posto, facendole vivere in tal modo una esperienza
in un territorio multiculturale, finalizzata primariamente
all'apprendimento della lingua tedesca, per un tempo limitato e comunque non oltre il 16 giugno 2022 coincidente con il completamento del ciclo di studi medi inferiori di e Per_2
della scuola elementare di;
che a condizione del comodato Per_3
i costi ed oneri connessi all'abitazione e quindi le imposte e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria venivano assunti da e che in Parte_1 Parte_2
considerazione dei rapporti tra le parti, all'epoca ottimi, il contratto non veniva formalizzato con scrittura.
La ricorrente rilevava quindi che il contratto era da configurare come comodato cum onere o “modale”, ma che i convenuti sin dai primi anni si rendevano inadempimenti rispetto agli oneri assunti deducendo difficoltà finanziarie e impossibilità a provvedere al pagamento dell'IMU e delle spese condominiali.
Esponeva, poi, venuta a conoscenza del fatto che i resistenti avevano abbandonato l'appartamento de quo per tornare a vivere in Toscana, di aver manifestato alla figlia con raccomandata del 20.10.21, di voler rientrare nel possesso
14 dell'immobile; che ulteriori richieste di liberare l'immobile rimanevano senza risposta né riscontro da parte dei resistenti.
Tutto ciò premesso, considerato che ai sensi dell'art.1809 c.c. i convenuti avrebbero dovuto restituire l'immobile avendo cessato di servirsi della cosa e tenuto conto delle ridotte risorse economiche della ricorrente , Controparte_1
sussistendo urgente ed imprevisto bisogno di disporre dell'immobile per metterlo a reddito, la stessa chiedeva venisse dichiarata la cessazione del contratto di comodato con le conseguenti statuizioni.
Si costituivano e Parte_1 Parte_2
contestando le avversarie deduzioni e richieste , in particolare per quanto riguarda la situazione economico finanziaria della ricorrente, proprietaria oltre all'immobile di SA di due immobili a Pescia, titolare di buona pensione, e la sussistenza di urgente ed imprevisto bisogno di disporre dell'immobile da parte della stessa;
deducevano di aver concordato con la ricorrente la durata del comodato sino alla data di conclusione dell'anno scolastico 2029/2023, coincidente con il termine della scuola media per la figlia minore senza aver assunto alcun Per_3
impegno a sostenere pagamenti di sorta;
rappresentavano che le ragioni del trasferimento della famiglia a Persona_10
SA erano date da “l'opportunità di un cambio di vita
epocale per tutta la famiglia, ed in particolare per consentire ad
entrambe le due bambine di sviluppare le competenze
15 linguistiche bilingue italiano tedesco”; esponevano che negli ultimi anni la famiglia era divenuta molto nota in Alto Adige
proprio per la scelta di “trasferirsi in un territorio “ibrido”, di
frontiera, come base per una educazione genuinamente europea,
e quindi per l'attenzione e il proprio impegno sul bilinguismo e
sull'inclusione scolastica” oltre che per l'impegno dei coniugi su bilinguismo e inclusione scolastica.; quanto al trasferimento in
Toscana, i resistenti spiegavano che era avvenuto per motivi temporanei e di assistenza familiare, necessitando la madre di gravemente malata di cure ed assistenza, Parte_2
conservando la famiglia – la residenza a Pt_1 Pt_2
SA.
Tutto ciò premesso i convenuti chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con sentenza n.576/23 dd. 20.07.2023 il Tribunale di BO,
ha accolto il ricorso avanzato da , Controparte_1
accertando e dichiarando la cessazione del contratto di comodato dell'abitazione di SA;
ha condannato i resistenti e al rilascio Parte_1 Parte_2
immediato della stessa;
ha rigettato la domanda di risarcimento danni fatta valere dalla ricorrente, con condanna dei resistenti e alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
di lite in favore della ricorrente.
Avverso tale decisione hanno proposto impugnazione e chiedendo in primis la Parte_1 Parte_2
16 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
nel merito la reiezione del ricorso proposto da _1
.
[...]
L'appellata si è a sua volta costituita nel grado di appello eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione, per violazione degli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. Att.
e 434 c. 1 c.p.c., per violazione dei criteri di cui al DM 110/23,
nel merito ha contestato i motivi di censura dedotti dagli appellanti prendendo compiuta posizione sulle deduzioni avversarie.
All'udienza del 17.01.2024 tenutasi in collegamento audiovisivo parte appellante si è riportata alle proprie istanze e deduzioni;
parte appellata si è riportata alla memoria di costituzione,
insistendo nell'eccezione di manifesta e infondatezza dell'appello e chiedendo la pronuncia ai sensi dell'art. 435bis. La Corte ha fissato udienza per la lettura del dispositivo 21.05.2025
assegnando alle parti termine sino al 31.03.2025 per il deposito di note difensive.
Con istanza depositata in data 18.03.2024 il procuratore degli appellanti ha insistito nella propria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà già avanzata nel ricorso di appello.
Con ordinanza del 17.04.2024 la Corte ha respinto l'istanza ritenendo non sussisterne i presupposti;
con atto depositato in data 22.11.2024 gli appellanti hanno nuovamente richiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata
17 sentenza alla quale la Corte, previa instaurazione del contraddittorio, ha risposto con ordinanza del 18.11.2024 con la quale ha nuovamente respinto l'istanza considerato che in data 28.11.2024 l'Ufficiale Giudiziario ha dato esecuzione al rilascio dell'immobile de quo immettendo l'appellata proprietaria nel pieno possesso dell'appartamento, come risulta dal relativo verbale dimesso da parte appellante e che pertanto la sentenza di primo grado qui impugnata è stata eseguita.
L'udienza del 21.05.2025 fissata per la lettura del dispositivo è
stata rinviata per motivi organizzativi al 04/06/2025.
A tale udienza i procuratori delle parti si sono richiamati alle deduzioni ed istanze contenute nei propri atti e la Corte ha dato lettura del dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di procedere all'esamina dei motivi di gravame va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione avanzata da parte appellata.
L'eccezione si basa sulla deduzione che l'appello è stato depositato telematicamente presso la cancelleria della Corte di
Appello di Trento - Sezione Distaccata di BO, oltre il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'impugnata sentenza, notificata all'avv. Franchini Stefano, difensore di
, a mezzo PEC in data 15.09.2023, data Controparte_1
dalla quale iniziava a decorrere il termine di cui all'art. 434 c. 2
c.p.c. con scadenza 15.10.2023; trattandosi di domenica, il
18 termine deve intendersi prorogato al giorno successivo, ossia al
16.10.2023.
Senonché dal fascicolo elettronico emergerebbe che parte appellante ha depositato il ricorso in appello solo in data
17.10.2023 e quindi quando ormai il termine perentorio di 30
giorni previsto per l'impugnazione era scaduto. Ne
conseguirebbe l'inammissibilità dell'appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
1.1 L'eccezione si palesa infondata alla luce della documentazione dimessa da parte appellante in data
16.01.2024. Risulta, infatti, dalle PEC prodotte che in data
16.10.2023 alle ore 21.13 l'avv. Giovanna Fiesoli ha inviato alla cancelleria della Corte di appello di Trento ( all'indirizzo ca. tel.giustiziacert.it) la PEC contenente Email_2
“DEPOSITO ricorso in appello “, che il Parte_3
sistema ha accettato ed inoltrato e successivamente consegnato alla casella di destinazione come risulta dalla “ricevuta di avvenuta consegna” del 16.10.2023 ore 21.14 . Risulta, poi, che il successivo 17.10.2023 alle ore 12.42 la Cancelleria civile della
Corte di Appello di Trento ha inviato una PEC all'avv. Giovanna
Fiesoli del seguente tenore: “causa da iscrivere presso la sezione
distaccata di BO. Atti rifiutati il 17/10/2023”.
Orbene, come noto, in base all'art. 59 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), la sezione distaccata è una sezione della Corte di appello dalla quale dipende. La
19 Cassazione ha chiarito che le sezioni distaccate di Corte di appello non possono essere considerate uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono (Cass. pen. Sez. I Sent., 11/01/2013, n. 5209), e che pertanto i rapporti tra sede distaccata e sede principale si pongono in termini di ripartizione d'affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. VI -
3 Ord., 28/09/2020, n. 20345). Ne consegue che, rimanendo nell'ambito di uno stesso ufficio giudiziario, il deposito del ricorso presso la sede principale della Corte di Appello di
Trento, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza ex art. 434 c. 2 c.p.c. deve considerarsi tempestivo.
1.2 Per quanto concerne l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt.121 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c. e 434, c. 1
c.p.c. va detto che i canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, vanno valutati sotto il profilo della sostanza, per cui seppur nella fattispecie l'intellegibilità dell'atto è resa difficile dalla sovrapposizione di parti della sentenza impugnata con commenti critici alla stessa (con intercalare in rosso) e citazioni dottrinali inserite nel corpo di testo unitamente a grafici relativi alle rilevazioni dei dati concernenti l'emergenza epidemiologica Covid 19, nel contesto generale dell'atto sono individuabili le ragioni di gravame e le censure mosse alla sentenza gravata.
1.3 Quanto all'inosservanza dei criteri previsti dal DM110/23
20 che stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile. Ai sensi dell'art. 46
disp. Att. c.p.c., il mancato rispetto delle specifiche tecniche può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese, ma non è prevista alcuna sanzione per l'ipotesi di inosservanza. Nella fattispecie parte appellata nella sua nota spese non ha avanzato corrispondenti richieste.
2. Venendo quindi ai motivi di gravame, con le censure mosse alla sentenza gravata, gli appellanti deducono che il contratto di comodato de quo era stato concesso alla famiglia – Pt_1
allo scopo di consentire alle due nipoti di frequentare le Pt_2
scuole locali e completare ivi il ciclo di studi “in modo da
apprendere la lingua tedesca e da vivere così un'esperienza in un
territorio multiculturale” (pag. 2/3 note conclusive) per cui il comodato doveva qualificarsi come familiare e non precario e,
ad ogni modo, sarebbe cessato non prima del luglio 2030,
quando la minore delle nipoti, avrebbe concluso la Per_3
scuola secondaria di secondo grado.
Censurano quindi l'impugnata sentenza laddove ha escluso che il contratto di comodato sia stato pattuito per le esigenze abitative della famiglia senza considerare che Persona_10
lo scopo per cui era stato concesso l'uso dell'abitazione di
SA era quello di consentire la frequentazione da parte delle figlie degli appellanti degli istituti scolastici locali.
Secondo gli appellanti il Primo Giudice non avrebbe distinto tra
21 causa e motivi del contratto, avrebbe fatto malgoverno delle regole probatorie, ritenendo provati fatti non dimostrati,
omettendo di considerare fatti provati per presunzioni o per mancata contestazione.
2.1 Per quanto concerne la natura del contratto di comodato,
va detto che secondo la linea difensiva svolta in primo grado dai resistenti il trasferimento dalla Toscana a Persona_10
SA “rappresentava l'opportunità di un cambio di vita
epocale per tutta la famiglia, ed in particolare per consentire ad
entrambe le due bambine di sviluppare le competenze
linguistiche bilingue italiano tedesco” anche perché per “ottenere
i certificati che attestino la conoscenza bilingue, e cioè
equivalente a un livello di competenza madrelingua in entrambe
le lingue, occorre almeno terminare gli studi di scuola media
superiore con un diploma bilingue (come nella scuola che, unica
nel panorama regionale e del Nord Italia, sta al momento
frequentando la figlia maggiore “. Sulla scorta di Persona_2
tali considerazioni le parti avrebbero convenuto un comodato con termine sino alla fine degli studi di entrambe le figlie Pt_2
quindi fino a giugno 2030.
Nel grado di appello i coniugi attribuiscono al Persona_10
contratto la veste di comodato di abitazione ad uso familiare.
2.2 Orbene, ai sensi dell'art. 1803 c.c. il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o un immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso
22 determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Tra le obbligazioni del comodatario l'art. 1804 c.c. prevede l'obbligo di custodire e conservare la cosa con la diligenza del padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
L'inadempimento del comodatario comporta il diritto del comodante di richiedere l'immediata restituzione della cosa,
oltre il risarcimento del danno.
Se non è stabilito un termine per la restituzione della cosa, il comodatario è obbligato a restituirla quando se ne è servito
(art.1809c.c.).
Dispone l'art. 1810 (comodato senza determinazione di durata),
se non è stato convenuto un termine né questo risulta dagli usi cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Esistono dunque due forme di comodato, quello propriamente detto, disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., e quello c.d.
precario, disciplinato dall'art. 1810 cod. civ. sotto la rubrica
«comodato senza determinazione di durata».
Nel primo caso, il comodato sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale;
e la restituzione immediata può essere chiesta solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, secondo comma, cit.). Nel
secondo caso, regolato dall'art. 1810 cod. civ., la mancata
23 pattuizione di un termine consente al comodante di richiedere al comodatario la restituzione del bene.
2.3 Nella fattispecie, è pacifico che ha Controparte_1
concesso alla famiglia l'uso in comodato Parte_3
dell'abitazione di SA, nel quale la famiglia si è trasferita nel 2018. A prescindere dunque dalle motivazioni che hanno spinto gli appellanti a trasferirsi in Alto Adige (vivere
“l'esperienza bilingue”) può pertanto affermarsi che il comodato fosse destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario. Infatti, risulta che la famiglia Parte_3
ha assunto la residenza a SA, che le figlie hanno frequentato la scuola locale che la famiglia era inserita nel contesto locale.
Vi sono dunque elementi sufficientemente utili a dimostrare la destinazione dell'immobile alle esigenze abitative della famiglia
Parte_3
Quanto alla pattuizione del termine, parte ricorrente /appellata indica la fine dell'anno scolastico 2021/2022, _1
mentre i resistenti/appellanti la fine dell'anno scolastico
2029/2030. Entrambe le ipotesi sono rimaste senza riscontro,
né le prove offerte e non ammesse avrebbero portato certezze.
Va ad ogni modo rilevato come già prima dell'introduzione della presente causa, con lettera del Controparte_1
21.09.2021 ( doc.10) aveva ricordato alla figlia che i quattro anni concordati ( tempo per di finire le elementari e per Per_3
24 le medie) la permanenza della sua famiglia a SA Per_2
sarebbero scaduti a giugno 2022 chiedendo la restituzione dell'appartamento entro il 30 giugno.
2.4 Comunque sia, anche a voler ritenere che il termine pattuito fosse la fine dell'intero ciclo scolastico di entrambe le figlie degli appellanti, essendo il comodato dell'immobile stipulato in favore di nucleo familiare e destinato al soddisfacimento delle esigenze abitative dello stesso, a prescindere dunque dalla dimostrazione di una pattuizione sul termine, la durata del comodato è correlata alla destinazione impressa e quindi può dirsi fissato per relationem all'avvenuto dissolversi di tale esigenza.
La giurisprudenza è univoca nel ritenere che “Nel contratto di
comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ.,
risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale
uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel
tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene
viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato
deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum"
da parte del proprietario. (SU 3168/2011)
Ed ancora, “Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 29
settembre 2014, n. 20448 hanno stabilito, tra l'altro, che il
comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di
esigenze abitative familiari del comodatario, pur inquadrabile
nello schema del «comodato a termine indeterminato», non è, in
25 punto di disciplina, riconducibile al comodato senza
determinazione di durata (altrimenti denominato precario)
regolato dall'art. 1810 cod. civ., bensì alla figura prevista
dall'art. 1809 cod. civ., in quanto la determinazione della durata
della concessione, non ancorata ad un termine prefissato, è
comunque desumibile per relationem dall'uso convenuto “ ( Cass.
n. 573/2025)
3. Sulla scorta di tali considerazioni il trasferimento in Toscana
dell'intero nucleo familiare per l'anno scolastico 2021/2022 ha fatto indubbiamente venir meno l'esigenza abitativa della famiglia nell'abitazione di SA perché è Persona_10
venuto meno l'uso cui la cosa concessa in comodato era destinata.
Se dunque, può affermarsi che il comodato d'uso di abitazione familiare imprime alla cosa una destinazione di per sé
incompatibile con un godimento caratterizzato dall'incertezza e avente per sua natura una determinazione della durata con la conseguenza che il comodante non può chiedere la restituzione del bene ad nutum, la dimostrazione che il comodatario ha smesso di usare l'immobile secondo la destinazione d'uso propria e quindi di usarlo per viverci con la propria famiglia,
legittima il comodante a richiedere la restituzione della cosa.
3.1 Ove, dunque, si volesse accedere alla tesi degli appellanti per cui le parti hanno convenuto un comodato familiare, la durata della concessione, come detto, è ad ogni modo
26 desumibile dall'uso convenuto. E tale uso per esigenze familiari
è stato abbandonato con il trasferimento dell'intera famiglia in
Toscana.
Gli appellanti sostengono che il trasferimento della famiglia in
Toscana era solo temporaneo e determinato da ragioni di urgenza, essendo essi “costretti a correre in Toscana al capezzale
della madre del madre del gravemente malata…” Pt_2
Senonché risulta, e la circostanza non è neppure contestata,
che gli appellanti unitamente alle figlie minori sono rimasti in
Toscana quanto meno per l'intero anno scolastico e, oltretutto risulta che già nel 2020 per un periodo più breve, si erano trasferiti da SA (da quanto sembra di capire in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19); gli appellanti stessi, pur indicando le ragioni di urgenza suddette che li avrebbero costretti a lasciare SA, affermano, del resto,
contraddittoriamente che non è mai stato lontano da casa Pt_2
per più di 15 giorni…mantenendo la residenza della famiglia in
SA per poter accedere a tutta una serie di benefici
riservati ai residenti in [...]da almeno 5 anni . Difficile
comprendere perché bbia trasferito la famiglia in Toscana Pt_2
al capezzale della di lui madre, mentre lui tornava periodicamente a SA.
Del resto, già la breve interruzione dell'utilizzo dell'immobile come abitazione familiare, da marzo a giugno 2020, ove anche attribuibile al primo periodo Covid e al conseguente “lock down”
27 sono chiaro indice che la famiglia non ha Persona_10
considerato l'immobile come stabile casa familiare, tanto da abbandonarla l'anno successivo, salvo per brevi periodi di vacanza.
A nulla vale qui scomodare i principi costituzionali a tutela della salute e dell'iniziativa economica per affermare la legittimità del trasferimento in Toscana, mai contestata.
Il punto è che il trasferimento in Toscana dove le figlie hanno frequentato l'anno scolastico 2021/2022 ha fatto venir meno ,
al di là delle ragioni che stanno alla base della decisione, l'uso dell'abitazione come casa familiare. Questo è un dato oggettivo che viene concretamente ad incidere sulla destinazione d'uso data dagli appellanti all'abitazione della casa concessa in comodato, sia che si voglia aderire alla tesi per cui l'uso dell'immobile era finalizzato a consentire la frequentazione delle scuole in Alto Adige da parte delle minori, sia che si trattasse nella specie di comodato familiare. Pertanto, venuto meno l'uso convenuto, la proprietaria , venuta a conoscenza _1
del trasferimento della famiglia della figlia in Toscana, ha legittimamente richiesto la restituzione dell'immobile.
Resta dunque irrilevante accertare quale fosse il termine convenuto dalle parti, atteso che la famiglia a Parte_3
settembre 2021 ha lasciato l'abitazione concessa in comodato e che con la cessazione della vivenza della famiglia è venuto meno l'uso cui l'immobile doveva essere destinato.
28 4. Quanto alla domanda avanzata da Controparte_1
di restituzione dell'immobile de quo per sopravvenute urgenti ed impreviste problematiche economiche della comodante ai sensi dell'art.1809 c.c., da ritenersi assorbita in forza delle sopra esposte argomentazioni, valga qui unicamente rilevare che nella fattispecie difetta il requisito della imprevedibilità del bisogno richiesto dall'art. 1809, comma 2 (cfr. Cass. n. 20892 del 2016),
che deve appunto essere sopravvenuto rispetto al momento del sorgere del vincolo negoziale, oltre che urgente.
4.1 L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno, oltre ad essere imprevisto ossia sopravvenuto al contratto, deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto, ma prima di tutto dimostrato.
Nella fattispecie la stessa appellata deduce di aver sostenuto spese per la manutenzione dei propri immobili di Pescia, di cui,
però, non è in grado di fornire documentazione in quanto
“sostenute in economia al fine di risparmiare il più possibile…”
Quanto alle spese straordinarie per l'immobile di SA di cui al consuntivo 2020/2021 ( doc.4) non risulta quando siano state deliberate dall'assemblea condominiale né a quali interventi si riferiscano, non potendosi quindi verificare se e in quali termini non fossero prevedibili.
Priva di rilevanza in questa sede è, poi, la circostanza che a
29 dicembre 2018 l'appellata si sia assunta, a titolo di liberalità nei confronti della propria figlia il debito gravante sulla Pt_1
stessa in virtù di disposizione testamentaria del padre nei confronti dell'altra figlia , avendo la stessa appellata Per_1
con tale contratto di espromissione liberamente disposto del proprio denaro ben sapendo che l'immobile dal quale avrebbe potuto trarre reddito era indisponibile in quanto concesso in comodato, in tesi, sino a giugno 2022.
4.2 In sostanza difetta del tutto l'imprevedibilità delle spese di manutenzione degli immobili di sua proprietà, mentre non risulta dimostrata la necessità di un impiego redditizio dell'immobile per rimediare ad un deterioramento della situazione patrimoniale del comodante imprevisto e urgente.
In tale situazione probatoria non è dimostrato il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile. Ne
consegue che una comparazione del bisogno che il comodante intende soddisfare attraverso la richiesta di restituzione e del rischio cui questi sarebbe esposto in caso di non restituzione della cosa, con il pregiudizio che il comodatario dovrà
sopportare per effetto di questi ed il rischio cui sarebbe esposto il comodatario se di quella fosse privato ante tempus, non risulta possibile per difetto di elementi di prova, come sopra esposto.
30 Qui valga unicamente osservare in relazione al profilo di rischio come sopra esposto che gli appellanti così come l'appellata risultano proprietari di diversi immobili dai quali possono trarre reddito rispettivamente che possono adibire ad abitazione familiare.
5. Per le sin qui esposte argomentazioni, l'appello va respinto in quanto infondato risultando legittima la richiesta di restituzione dell'immobile da parte dell'appellante, avendo gli appellati cessato l'uso cui l'immobile concesso in comodato era destinato,
ovvero la destinazione a casa familiare.
La reiezione dell'appello comporta per la parte appellante il carico delle spese in base al principio di soccombenza ( art.91
c.p.c.).
Nella determinazione delle spese va fatto riferimento ai parametri dettati dal DM 114/2023; va riconosciuto l'aumento del 30% per la fase di trattazione in considerazione delle istanze di sospensione della provvisoria esecutorietà reiterate in corso di causa, in ordine alle quali parte appellata ha preso compiuta posizione.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
5.1 Quanto alla richiesta di condanna della parte appellante al
31 risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96
c.p.c., difetta nella fattispecie l'accertamento della mala fede o colpa grave in capo agli appellanti che si concreti in un vero e proprio abuso del potere di promuovere l'impugnazione, per fini diversi da quelli ai quali è preordinato.
5.2 Parte appellata ha avanzato istanza di cancellazione e assegnazione di importo a titolo di risarcimento ai sensi dell'art.89 c.p.c., in relazione alle espressioni contenute nell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà
dell'impugnata sentenza di data 18.11.24, e precisamente “tali
disturbi hanno inciso così profondamente sullo stato soggettivo
dei ricorrenti da impedirgli, fino ad ora, di difendersi e tutelarsi
compiutamente dal “tradimento” materno nei confronti della figlia
; lo sconforto e lo scoraggiamento causati Parte_1
dalle menzogne della madre hanno tolto ogni capacità di reazione
e difesa (come avviene notoriamente per le vittime di abusi), tanto
da richiedere uno sforzo aggiuntivo di assistenza psichiatrica”; -
alla quarta linea: “Del resto, tali medici, durante i colloqui
sanitari, analizzando i comportamenti e gli atti processuali
materni, hanno ipotizzato uno stato di deperimento mentale tipico
di un'alterazione senile.”. Va in primo luogo chiarito che gli appellanti si riferiscono ai disturbi cui tutta la famiglia sarebbe affetta vivendo una “realtà di profondo Parte_3
disagio” a causa della richiesta di restituzione dell'abitazione de quo da parte della comodante . Controparte_1
32 Le espressioni che riguardano la persona dell'appellata sono gratuite e prive di qualsiasi riscontro e, seppur eccessive e obiettivamente inappropriate, sono collocate all'interno del discorso difensivo ed utilizzate per sottolineare l'infondatezza degli assunti avversari mantenendo un rapporto indiretto con la materia controversa, in quanto preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni provenienti dalla controparte e a dare una valutazione negativa del comportamento della stessa.
Presupponendo la condanna al risarcimento del danno in questione che le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa, in quanto dettate da un intento puramente dispregiativo nei confronti della parte cui siano dirette, non ricorrono, per quanto argomentato, i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di BO,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da e Parte_1
nei confronti di avverso Parte_2 Controparte_1
la sentenza n. 576/2023 pronunciata dal Tribunale di BO
in data 20.07.2023,
respinge
l'appello
condanna
33 gli appellanti e a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio Controparte_1
che si liquidano per l'intero in complessivi € 15.594,00.- di cui
€ 2.058,00.- per la fase di studio, € 1.418,00.- per la fase introduttiva, € 3.958,50.- per la fase di trattazione ed €
3.470,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che , per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
BO, così deciso il 04 giugno 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
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