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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6119/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Alto IO IN In Liquidazione - 90021490801
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230023268522000 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento N° 09420230023268522000, notificata in data 10/07/2025 N° 09420230023268522000, notificata in data
10/07/2025 relativa a quita consortile anno 2018 per complessivi Euro 47,88. A sostegno del ricorso notificato al Consorzio di bonifica Alto Jonio IN, la ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa per carenza del presupposto imponibile conseguente alla mancanza assoluta del beneficio conseguente alle attività del
Consorzio. Insiste, dunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio il Consorzio di Bonifica Alto Jonio IN che, in via preliminare chiede l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs n. 546/1992, e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con successive memorie la parte resistente ribadisce la legittimità e l'applicabilità del Piano di Classifica e insiste per il rigetto del ricorso.
Anche la ricorrente deposita successive memorie, insiste per l'accoglimento del ricorso e argomenta ulteriormente in tal senso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Nel merito la Corte osserva che, anteriormente all'entrata in vigore della legge della Regione Calabria del 23/7/2003 n. 11 (B. U.R. 16/7/2003, n. 13), la materia in esame trovava il proprio principale riferimento normativo nell'art. 21 del R.D. n. 215/1933, sulla scorta del quale si era progressivamente consolidato un ben preciso orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato,
“sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza” e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”. Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato dunque una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria. In questo quadro di riferimento è intervenuta la sopra citata legge regionale (Calabria) del 23/7/2003, n. 11, la quale ha testualmente qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/ benefici. Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato
“indipendentemente dal beneficio fondiario”. Su tali profili si è registrato una costante elaborazione giurisprudenziale, di merito e di legittimità, protesa a riaffermare, quale indefettibile presupposto dell'obbligo contributivo, la circostanza che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio
e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi dovesse emergere, o che comunque dovesse essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'Ente. Il sopra riportato quadro normativo di riferimento ha subìto una modifica per effetto della legge della Regione Calabria n. 13 del 9 maggio 2017, la quale ha sostituito il comma 1 dell'art 23 della precedente legge regionale, reintroducendo in maniera inequivoca l'anzidetto criterio del beneficio, statuendo, infatti, la tenutezza al pagamento del contributo da parte dei “proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica che traggono beneficio” dall'attività del Consorzio. E' stata così anche normativamente ribadita l'esigenza che gli immobili debbano trarre benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario. Infine, sul punto si è pronunziata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 188 del 25 settembre 2018, depositata il
10.10.2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della
Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario » invece che «in presenza del beneficio». Da quanto precede consegue, fra l'altro, che il vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica, che non discende dalla pura e semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio, proprio per la natura corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, "effettivo" e va accertato con riferimento a ciascun bene;
deve, inoltre, essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione;
detto vantaggio potrebbe,
è vero, essere anche comune a più immobili, o a tutte le proprietà, ma in nessun caso presunto, o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione. Come affermato dalla
Corte di Cassazione «l'acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, consegue alla inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 c.c.), mentre l'entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (r.d. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza, secondo cui il vantaggio per il fondo
“deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo” (Cass. Sez. Un. n. 8960 del 1996) non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene” (Cass. n.
8770 del 2009; Sez. 6-5, ordinanza, n. 8554 del 2011; Sez. 6-3, ordinanza, n. 15607 del 2011). Nel caso in esame, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente in relazione al godimento di alcun beneficio fondiario, non risulta dagli atti la prova contraria. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte soccombente .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso e condanna il
Consorzio di Bonifica Alto Jonio IN al pagamento di € 143,00 per spese e competenze, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore distrattario del ricorrente. Reggio
Calabria, 27.1.2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6119/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Alto IO IN In Liquidazione - 90021490801
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230023268522000 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento N° 09420230023268522000, notificata in data 10/07/2025 N° 09420230023268522000, notificata in data
10/07/2025 relativa a quita consortile anno 2018 per complessivi Euro 47,88. A sostegno del ricorso notificato al Consorzio di bonifica Alto Jonio IN, la ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa per carenza del presupposto imponibile conseguente alla mancanza assoluta del beneficio conseguente alle attività del
Consorzio. Insiste, dunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio il Consorzio di Bonifica Alto Jonio IN che, in via preliminare chiede l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs n. 546/1992, e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con successive memorie la parte resistente ribadisce la legittimità e l'applicabilità del Piano di Classifica e insiste per il rigetto del ricorso.
Anche la ricorrente deposita successive memorie, insiste per l'accoglimento del ricorso e argomenta ulteriormente in tal senso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Nel merito la Corte osserva che, anteriormente all'entrata in vigore della legge della Regione Calabria del 23/7/2003 n. 11 (B. U.R. 16/7/2003, n. 13), la materia in esame trovava il proprio principale riferimento normativo nell'art. 21 del R.D. n. 215/1933, sulla scorta del quale si era progressivamente consolidato un ben preciso orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato,
“sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza” e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”. Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato dunque una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria. In questo quadro di riferimento è intervenuta la sopra citata legge regionale (Calabria) del 23/7/2003, n. 11, la quale ha testualmente qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/ benefici. Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato
“indipendentemente dal beneficio fondiario”. Su tali profili si è registrato una costante elaborazione giurisprudenziale, di merito e di legittimità, protesa a riaffermare, quale indefettibile presupposto dell'obbligo contributivo, la circostanza che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio
e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi dovesse emergere, o che comunque dovesse essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'Ente. Il sopra riportato quadro normativo di riferimento ha subìto una modifica per effetto della legge della Regione Calabria n. 13 del 9 maggio 2017, la quale ha sostituito il comma 1 dell'art 23 della precedente legge regionale, reintroducendo in maniera inequivoca l'anzidetto criterio del beneficio, statuendo, infatti, la tenutezza al pagamento del contributo da parte dei “proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica che traggono beneficio” dall'attività del Consorzio. E' stata così anche normativamente ribadita l'esigenza che gli immobili debbano trarre benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario. Infine, sul punto si è pronunziata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 188 del 25 settembre 2018, depositata il
10.10.2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della
Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario » invece che «in presenza del beneficio». Da quanto precede consegue, fra l'altro, che il vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica, che non discende dalla pura e semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio, proprio per la natura corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, "effettivo" e va accertato con riferimento a ciascun bene;
deve, inoltre, essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione;
detto vantaggio potrebbe,
è vero, essere anche comune a più immobili, o a tutte le proprietà, ma in nessun caso presunto, o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione. Come affermato dalla
Corte di Cassazione «l'acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, consegue alla inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 c.c.), mentre l'entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (r.d. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza, secondo cui il vantaggio per il fondo
“deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo” (Cass. Sez. Un. n. 8960 del 1996) non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene” (Cass. n.
8770 del 2009; Sez. 6-5, ordinanza, n. 8554 del 2011; Sez. 6-3, ordinanza, n. 15607 del 2011). Nel caso in esame, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente in relazione al godimento di alcun beneficio fondiario, non risulta dagli atti la prova contraria. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte soccombente .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso e condanna il
Consorzio di Bonifica Alto Jonio IN al pagamento di € 143,00 per spese e competenze, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore distrattario del ricorrente. Reggio
Calabria, 27.1.2026