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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa AB
ZZ, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2023 - già titolare di pensione cat. VO n. Parte_1
10060280 con decorrenza 1 maggio 2001 nonché, per quanto qui di rilievo, erede del coniuge defunto sig. - adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Persona_1
“- Dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del CP_1
20.10.2020 con cui l'Istituto richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite dall'estinto pari ad €240.901,19, con condanna dell' alla restituzione delle Persona_1 CP_1 somme compensate e di quelle eventualmente recuperate, oltre interessi o rivalutazione;
- In subordine, dichiarare prescritta la pretesa per il periodo antecedente al novembre 2010; -
Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.”
In particolare, allegava la ricorrente, il presunto indebito (generatosi nel periodo dal 01/10/2004 al CP_ 30/04/2019 e pari complessivamente ad €. 240.901,19) sarebbe scaturito e, quindi, chiesto da in restituzione con nota del 20.10.2020, a seguito di “riliquidazione”, poi parzialmente compensato con un credito di € 5.563,59 riconosciuto all'odierna istante a seguito di domanda di ricostituzione per motivi contributivi, come da successiva nota del 13.09.2022 in cui si precisava che il ricalcolo derivava “dalla variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”.
Rilevava, quindi, l'illegittimità della pretesa restitutoria per assoluta genericità delle richieste stante la mancanza di motivazione ex art. 3 L. 241/90, nonché l'insussistenza e l'inesigibilità del preteso credito ai sensi degli artt. 13, comma 2, L. 412/1991 e 52 L. 88/1989 attesa la mancanza di dolo da parte del pensionato tanto più che la “rideterminazione, in effetti, sembra derivare da una mera riliquidazione, derivante verosimilmente da precedente errore dell' .” CP_2
Eccepiva, infine, la prescrizione in relazione al periodo 2004 – ottobre 2010, in presenza di atto interruttivo notificato il 5.11.2020 ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni innanzi riportate. CP_ Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto della domanda.
Adduceva, in particolare, la sussistenza dell'indebito contestato secondo la seguente ricostruzione in fatto: “L'indebito n. 15090212, relativo al periodo 01.10.2004 – 30.04.2019 (essendo mancato il de cuius in data 23.04.2019) e avente l'importo originario di € 240.901,19, deriva Persona_1 da un errore materiale di digitazione commesso in fase di prima liquidazione del trattamento AOI
15037569, per effetto del quale era stata indicata in procedura pensioni, per l'anno 2001 (e precisamente per il periodo figurativo corrispondente trattamento speciale edili dal 29.01.2001 al
29.04.2001), una retribuzione figurativa di € 82.688,88, che aveva de-terminato una retribuzione media settimanale di gran lunga più elevata di quella effettivamente spettante.”
Soggiungeva che “Il macroscopico errore era facilmente verificabile da parte del pensionato che si
è visto liquidare una somma evidentemente molto maggiore di quella a lui effettivamente spettante.
Dell'indebito in questione:
- una prima quota, relativa al periodo 10/2004 - 07/2009, pari ad € 43.516,08, essendo riferita a periodo collocato temporalmente oltre il termine ordinario decennale antecedente l'atto dell'accer- tamento, è stata abbandonata;
- una seconda quota, pari ad un importo di € 100.387,97 è stata determinata da errore materiale nell'inserimento del debito: essa, infatti, non corrisponde alle sole differenze tra lo spettante e il riscosso, bensì è l'intera somma percepita dal dante causa dalla decorrenza della pensione sino al decesso;
anche tale quota è stata abbandonata in rettifica dell'importo erroneamente imputato;
- l'ultima quota, pari a € 96.997,14, per effetto della compensa-zione di un credito derivante da ricostituzione del coniuge super-stite (di € 5.563,59), si riduce alla somma effettivamente dovuta di
€ 91.433,55.”
In punto di diritto qualificandosi l'indebito de quo come “indebito proprio”, ossia dovuto a ricalcolo del trattamento pensionistico di Gestione privata per fatti diversi dalle verifiche reddituali, ne sosteneva la ripetibilità tanto più che trattasi, nel caso di specie, di provvedimento di pensione non definitivo e viziato da errore non imputabile all' . CP_2
Insisteva, quindi, per il rigetto.
Istruita la causa con le produzioni documentali offerte dalle parti, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare il Tribunale osserva come la prestazione oggetto della domanda di ripetizione è una prestazione pensionistica a carattere previdenziale, con conseguente applicazione della disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale.
Ciò detto, al fine di comprendere appieno le ragioni poste alla base della presente decisione occorre procedere ad un breve excursus normativo.
È noto che per gli indebiti previdenziali si sono succedute diverse disposizioni che hanno derogato al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. e ne hanno regolamentato la sanatoria.
Gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2000, infatti, soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge n. 448/2001 mentre gli indebiti riferiti a pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52, sì come innovato dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
L'art. 52 L. n. 88/1989 (intitolato "Prestazioni indebite") al comma 1 prevede che "Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione"; al comma 2 è, invece, stabilito che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...".
La norma conferma l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente riscosse, già prevista dal R.D. n. 1422/1924, art. 80, estendendone l'ambito applicativo, oltre che alle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, anche alle pensioni a carico di gestioni obbligatorie e sostitutive, e a quelle reintegrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Inoltre, ha eliminato il limite dell'anno entro cui l'ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, ed ha esteso la irripetibilità agli errori di qualsiasi natura, non solo a quelli di quantificazione della prestazione previdenziale. Ha quindi introdotto il principio generale dell'irripetibilità delle somme erogate, a prescindere dalla natura dell'errore, e con il solo limite costituito dal dolo dell'assicurato, in presenza del quale l'indebito
è senz'altro ripetibile (Cass., 15 giugno 2010, n. 14347; Cass., 3 febbraio 2004, n. 1978).
Successivamente è intervenuto l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che al comma 1 dispone che: “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo
1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e CP_ al comma 2 che "L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza" (disposizione questa dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 39/1993, per violazione degli arti.
3 e 38 della Costituzione, in conseguenza della conferita qualificazione di norma di interpretazione autentica).
La principale novità della norma (una volta epurata dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica e quindi dall'efficacia retroattiva) sta nell'aver introdotto un limite al principio generale della irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, costituito dalla necessità che le somme erogate a tale titolo siano oggetto dì un provvedimento di attribuzione formale e definitivo e che tale provvedimento sia comunicato al pensionato. Attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso assicurare un miglior contemperamento degli interessi dei pensionati con quelli dell'ente previdenziale (ossia della collettività) ad una gestione più economica delle risorse destinate alla sicurezza sociale.
Sotto il profilo processuale poi in tema d'indebito previdenziale la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto"
(Cass., 2739/2016; Cass., S.U. 18046/2010; Cass., 1228/2011), tuttavia, è onere dell'ente previdenziale indicare nella richiesta di restituzione o quanto meno nell'atto giudiziale difensivo i tratti essenziali delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato – presunto debitore- di effettuare il dovuto riscontro sulla correttezza della pretesa creditoria. Dal sistema sopra delineato si ricava che “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. sez. lav., n. 10337 del
18/04/2023).
Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta si evince chiaramente che nel caso di specie sussistono le quattro condizioni richieste dalla normativa vigente in materia di irripetibilità di indebito previdenziale.
Orbene, l'importo della pensione spettante alla ricorrente è stato, infatti, calcolato dall' e CP_1 comunicato alla stessa con provvedimento definitivo, come risulta agli atti.
Vi è di più. Nel caso di specie, la situazione di fatto che ha inciso sulla misura della prestazione VO percepita dall'attuale ricorrente è stata genericamente indicata, sia nella nota datata 13.09.2022 “per variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”, sia nella precedente nota del 20.10.2020 con cui si contestava l'indebito a carico del coniuge defunto quantificandolo nella complessiva somma di € 240.901,19 a seguito di “riliquidazione”, senza null'altro precisare al riguardo in merito alla motivazione posta a fondamento dell'insorgenza dell'indebito.
Non vi è dubbio, pertanto che, sebbene gravi sull'accipiens l'onere di dimostrare i presupposti per trattenere le somme ricevuta non v'è dubbio che grava sull'istituto l'onere di allegare le ragioni dell'indebito (nella specie non sufficientemente indicate).
Quanto al dolo dell'interessato, si rileva che la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenze nn.
3334/2005, 25309/09) ha già avuto modo di evidenziare come “la parificazione al dolo della omessa
o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti - incidenti sul diritto o sulla misura della pensione - che non siano già conosciuti dall'ente competente, effettuata dalla L. n. 412 del 1991, art.
13, comma 1, costituisce «identificazione autentica» della nozione di dolo e «principio generale di settore» e che, viceversa, quando sia l'istituto ad omettere di valutare dati di cui esso già disponga si configura una ipotesi di errore imputabile”.
In senso pienamente conforme, anche di recente, nella medesima giurisprudenza di Cassazione si legge che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale per la vecchiaia possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” (Cass. civ., sez. lav., 29/04/2016, n. 8564).
Dunque, come già anticipato, secondo il chiaro tenore testuale dell'art. 13 cit., in presenza di errore imputabile, non può esservi ripetizione.
Ciò detto, giova rammentare il principio di riparto dell'onere probatorio, secondo cui "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per
l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)" (Cass. civ., Sez. Un., 4 agosto
2010, n. 18046).
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l'Istituto "nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico" (Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2011, n. 198, vedasi anche Cass. n. 19762 del 2008, cfr. Tribunale di Patti,
Sentenza n. 823/2024 del 10-05-2024).
Tanto premesso, si evince che il diritto dell' di recuperare le somme corrisposte non è CP_2 incondizionato, risultando assoggettato a precisi limiti posti a tutela dell'affidamento del pensionato.
In particolare, in ossequio al principio del clare loqui, l'Ente deve indicare con esattezza le ragioni ad oggetto della pretesa restitutoria.
A tal proposito, parte ricorrente ha eccepito la genericità della pretesa avanzata in quanto sfornita totalmente di motivazione in ordine alle ragioni da cui sarebbe scaturito il presunto indebito.
I provvedimenti in questione, del 20.10.2020 e del 13.09.2022, mancano di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito.
Ed invero, nell'impugnato provvedimento del 20.10.2020 si legge esclusivamente “Gentile Signora, per il periodo dal 01/10/2004 al 30/04/2019, sulla pensione del sig. cat. Persona_1
IO n. 15037569 eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 240.901,19 per i seguenti motivi: riliquidazione” non emergendo nello specifico le ragioni a sostegno dell'asserito indebito poi parzialmente compensato con il credito di cui alla nota del 13.09.2022 con la seguente altrettanto generica e lacunosa motivazione “La informo che la pensione numero 10060280 categoria VO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 agosto 2016. Il ricalcolo comprende la: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”, tali da non consentire di cogliere né i motivi specifici addotti, né le basi di calcolo utilizzate per formulare la richiesta di restituzione.
Ebbene, in assenza di specifiche indicazioni di fatto e di diritto parte ricorrente non è stato in grado di comprendere le ragioni da cui è scaturita la rideterminazione dell'assegno, non potendo verificare se si trattasse di un trattamento non spettante ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente ovvero se si trattasse di redditi che l'istante avrebbe potuto conoscere.
Pertanto, difettando il provvedimento della motivazione ne consegue che incombe sull' l'onere CP_2 di provare le ragioni poste a base dell'azione di ripetizione. CP_ Orbene, costituendosi nel presente procedimento l' nella ricostruzione così come operata nella memoria difensiva ha ammesso che l'indebito contestato sia scaturito da un errore originario imputabile allo stesso ente previdenziale.
Peraltro, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989.
Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato.
È ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'Ente previdenziale,
e, che l'Ente poteva conoscere.
È evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52
L.88/89. CP_ Ebbene, la prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo, è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente.
In definitiva, non risultando provata l'azione di ripetizione d'indebito il ricorso deve ritenersi fondato in quanto le somme corrisposte – asseritamente - in eccedenza da parte resistente rientravano nell'area dell'irripetibilità prevista dalla legge.
Ne consegue, in ragione dell'illegittimità della nota datata 20.10.2020 e delle conseguenti trattenute effettuate da , l'accoglimento del ricorso. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 05.12.2023 da Parte_1 nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
CP_
- accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le somme di cui al provvedimento del 20.10.2020 e condanna l' a restituire alla ricorrente quanto trattenuto sul trattamento pensionistico a tale titolo, CP_1 con interessi legali dalla data delle singole trattenute al saldo;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4200,00 oltre oneri di CP_1 legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Brindisi, 02/12/2025
Il Giudice
AB ZZ