Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 577/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. VISCONTI Parte_1
DARIO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. VISCONTI CP_1
DARIO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 8.11.2006;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con decreto dei 15-20.12.2006;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti non richiedono alcuna statuizione in merito all'assegnazione della casa coniugale, dal momento che la stessa, a seguito della separazione,
è stata venduta, come sopra chiarito, e ciascuno di essi vive presso altra abitazione.
3) Nessuna della parti sarà tenuta alla corresponsione di un assegno di divorzio in favore dell'altra, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
4) Tuttavia, il IG , in considerazione del fatto che il figlio CP_1
pur vivendo prevalentemente fuori Palermo, risulta ancora convivere Per_1 con la madre, a casa della quale ritorna però saltuariamente e per brevi periodi, continuerà a farsi carico fino alla data del 31 dicembre 2027 dei costi delle utenze dell'immobile ove vive la IGa (quella elettrica, Parte_1
e quelle relative alla fornitura idrica e del gas), nonché degli oneri condominiali ordinari, con espressa esclusione di quelli straordinari e di eventuali ripartizioni di oneri condominiali, anche ordinari, per morosità irrecuperabili.
Le parti concordano però fin d'ora che detto obbligo cesserà automaticamente,
e senza bisogno di revisione alcuna degli accordi contenuti nel presente
- 2 - ricorso, dal 01 gennaio 2028.
5) Per il resto, i coniugi dichiarano di avere regolato i loro rapporti di dare e avere e di non avere più alcuna pretesa economica da avanzare l'una nei confronti dell'altra”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a dispopsizioni imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddiotorio delle parti, udito il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 02/10/1990, da , nata a Parte_1
PALERMO il 09/03/1970 e da , nato a [...] il CP_1
13/11/1962, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
137, parte II, serie A, dell'anno 1990, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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