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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3491/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5
, tutti rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giuseppe D'Aniello Persona_1
e dall'avv. Alessio D'Aniello
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, i ricorrenti in epigrafe nella qualità indicata, chiedevano l'accertamento sanitario necessario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento in capo al de cuius.
Pertanto, essi adivano codesto Tribunale chiedendo di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per beneficiare della suddetta prestazione. Con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, l si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza CP_1
e concludendo per il rigetto.
Il Giudice procedeva alla nomina del CTU e rinviava la causa per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dalla commissione medica dell' , evidenziando che la diagnosi formulata non prende in CP_1
considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate e ritenendo che le infermità dalle quali era affetto il de cuius determinano il diritto alla prestazione richiesta.
Il CTU nominato nel giudizio in epigrafe, svolgendo la perizia sulla base delle certificazioni in atti e con argomentazioni in tale sede richiamate, ha stabilito che il de cuius non aveva diritto all'indennità di accompagnamento.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate.
2 Giova evidenziare, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Del resto, si ribadisce che nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio riveste un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando, rientrando nella sua piena discrezionalità la valutazione dei certificati medici allegati dall'istante e la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari.
I rilievi formulati non sono, quindi, sufficienti, ad avviso del Giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti, né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n.
23413) proprio perché non specifici.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Pone le spese della CTU in capo all' , che si liquidano come da separato decreto CP_1
recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le pese;
c) pone le spese di CTU in capo all' che si liquidano come da separato decreto recante CP_1
pari data.
Aversa, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3491/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5
, tutti rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giuseppe D'Aniello Persona_1
e dall'avv. Alessio D'Aniello
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, i ricorrenti in epigrafe nella qualità indicata, chiedevano l'accertamento sanitario necessario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento in capo al de cuius.
Pertanto, essi adivano codesto Tribunale chiedendo di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per beneficiare della suddetta prestazione. Con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, l si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza CP_1
e concludendo per il rigetto.
Il Giudice procedeva alla nomina del CTU e rinviava la causa per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dalla commissione medica dell' , evidenziando che la diagnosi formulata non prende in CP_1
considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate e ritenendo che le infermità dalle quali era affetto il de cuius determinano il diritto alla prestazione richiesta.
Il CTU nominato nel giudizio in epigrafe, svolgendo la perizia sulla base delle certificazioni in atti e con argomentazioni in tale sede richiamate, ha stabilito che il de cuius non aveva diritto all'indennità di accompagnamento.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate.
2 Giova evidenziare, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Del resto, si ribadisce che nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio riveste un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando, rientrando nella sua piena discrezionalità la valutazione dei certificati medici allegati dall'istante e la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari.
I rilievi formulati non sono, quindi, sufficienti, ad avviso del Giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti, né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n.
23413) proprio perché non specifici.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Pone le spese della CTU in capo all' , che si liquidano come da separato decreto CP_1
recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le pese;
c) pone le spese di CTU in capo all' che si liquidano come da separato decreto recante CP_1
pari data.
Aversa, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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