Versione
25 dicembre 1986
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Versione
14 marzo 1988
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Art. 1. (( 1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge )) 2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:
a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;
c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attivita' di lavoro dipendente;
d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.
3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.
4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4 ) dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .
5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da societa' cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.
a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;
c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attivita' di lavoro dipendente;
d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.
3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.
4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4 ) dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .
5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da societa' cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2008, n. 12468Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente - Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere - Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ON IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso l'avvocato TIRONE MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro AS DEPOSITI E PRESTITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope …Leggi di più...
- determinazione della nuova rata di ammortamento·
- base di calcolo·
- mutuo concesso ai sensi della legge n.891 del 1986·
- fondamento·
- fattispecie·
- frequentazione di un dottorato di ricerca con borsa di studio·
- riferimento all'entità della borsa di studio·
- sospensione temporanea del rapporto di lavoro senza retribuzione·
- credito fondiario·
- credito