TRIB
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/04/2024, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'11 aprile 2024, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3411/2023 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Abbate ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello, alla via Lauria n. 9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 10.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni in atti che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, adiva il giudice del lavoro e domandava di condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., sussistendone i CP_1
presupposti, a corrispondere alla ricorrente le maggiorazioni/perequazioni sociali previste dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di previsione di esse;
assumere, in ogni caso, ogni e qualsiasi provvedimento diretto al conseguimento del beneficio dovuto in favore della ricorrente;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1
domandava di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
con compensazione di spese, diritti e onorari di lite, atteso l'avvenuto pagamento degli importi rivendicati.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 11 aprile 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'avvenuto soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con il pagamento degli importi rivendicati, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella
2 situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez.
L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo l' , CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, provveduto, nel corso del giudizio, a soddisfare le pretese dell'istante, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3 3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce l' , come è dato Controparte_3
evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese.
In particolare, parte ricorrente per vedersi riconosciuto il diritto rivendicato ha dovuto proporre ricorso, regolarmente notificato, contro l' . CP_1
Solo nelle more del giudizio l' ha provveduto a soddisfare le pretese CP_2
attoree e, pertanto, tale determinazione, benchè intervenuta prima dell'emettenda sentenza, è, comunque, successiva all'instaurazione del presente giudizio (si veda provvedimento del 13 marzo 2024 allegato al fascicolo dell' ). CP_1
Non può, però, ignorarsi il comportamento tenuto dall' nelle more del CP_2
giudizio. Ed invero, l'avvenuto pagamento non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo.
Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, CP_1
determinata in complessivi euro 1.200,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 10.12.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
4 Potenza, 11 aprile 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
5