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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 502/2025
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice est.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.2.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al R.G. n. 502/2025 avente ad oggetto reclamo ex artt. 19 CCII e
669 terdecies c.p.c., proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Caserta (CE) al viale delle Industrie
10/12, P.I. , iscritta al Registro delle Imprese di Caserta con numero REA P.IVA_1
118260, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Di
Nosse (C.F. ) e Salvatore Di Nosse (C.F. ), C.F._1 C.F._2 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83, III comma, c.p.c.
AVVERSO
l'ordinanza di revoca delle misure protettive del 10.1.2025 (n. cron. 3/2025), depositata il
13.1.2025, emessa nell'ambito del ricorso con RG 2971/2024
OSSERVA
Con ricorso del 10.12.2024, il in sigla Parte_1
, ha rappresentato di aver depositato in data 27.11.2024 istanza di accesso alla Pt_1 composizione negoziata con richiesta di applicazione delle misure protettive nonché con la dichiarazione di avvalersi della sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., seguita il 5.12.2024 dalla nomina dell'esperto, avv. Luca Caravella, la cui accettazione veniva comunicata il 9.12.2024.
Ha, dunque, chiesto di confermare le misure protettive ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII per la durata massima di centoventi giorni, con conseguente: - divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari anche sui beni e/o diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione;
- divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione anticiparne la scadenza o comunque modificarli in danno dell'istante per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione della istanza di applicazione delle misure protettive;
- divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.
Con ordinanza del 13.1.2025 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del GD
Dr. Elisabetta Bernardel, ha rigettato il ricorso di conferma delle misure protettive.
In particolare, aderendo all'orientamento che esclude la conferma delle misure protettive del patrimonio in ipotesi di un piano squisitamente liquidatorio, il primo giudice ha concluso - vertendosi nel caso di piano essenzialmente fondato sul recupero di due crediti vantati dalla proponente, rispettivamente, nei confronti della Reggia Parking s.r.l.
(consorziata) e del che non sussisteva una ragionevole possibilità di Controparte_1 perseguire il risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività, obiettivi al cui perseguimento le misure protettive possono ritenersi strumentali.
In secondo luogo, secondo il Giudice delegato il piano di risanamento concretamente proposto, fondando il soddisfacimento dei creditori mediante le liquidità recuperate dalla riscossione del credito nei confronti della Reggia Parking s.r.l. e del credito litigioso, di incerta realizzazione, contro il e sulla “ definizione complessiva del Controparte_1 debito e la chiusura dell'azienda” (cfr. pagina 4 del ricorso introduttivo, punto b)- esulerebbe dall'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 12 CCII, non prevedendosi alcuna cessione o affitto di azienda, peraltro di dubbia persistenza nel caso oggetto di disamina.
Ad avviso del primo giudice l'azienda della ricorrente sarebbe infatti costituita solo dai crediti menzionati, per essere:
1. le immobilizzazioni materiali costituite solo da terreni agricoli stimati in € 51.645,68 ed indicati come non liquidabili;
2. gli altri crediti, quali anticipazioni professionisti per € 2.000,00 e partecipazioni in società collegate, nella specie la stessa Reggia Parking s.r.l. pari ad € 1.000,00, azzerati;
3. le disponibilità liquide presenti sul conto pari a soli € 230,58.
In terzo luogo, il Gd ha evidenziato la mancata allegazione del test pratico.
Avverso il citato provvedimento ha proposto reclamo la , notificando la Pt_1 impugnazione ai creditori, rimasti contumaci.
La reclamante ha sostenuto la compatibilità della procedura della composizione negoziata con il piano liquidatorio e, a conforto della conclusione, ha fatto leva sulle seguenti considerazioni: l' accessibilità alla composizione negoziata delle società in liquidazione;
la convenienza per i creditori di un piano strettamente liquidatorio rispetto alla liquidazione giudiziale, connotata da incertezze sui tempi e lungaggini;
l' esistenza, nel caso di specie, di una azienda, inferita dall'accesso alla composizione negoziata e dalla perdurante continuazione delle trattative, essendo comunque la procedura stragiudiziale ancora in corso;
l' incompatibilità del test pratico, fondato sulla comparazione tra i debiti da ristrutturare con le previsioni dei flussi di cassa generabili dalla società, con il piano liquidatorio proposto, sicchè l'omissione non sarebbe dirimente.
Il Tribunale ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere rigettato.
E' noto che ai sensi dell'art. 12, comma 1, CCII, l'imprenditore commerciale e agricolo in crisi, in insolvenza oppure in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell impresa.
Lo scopo della composizione, quindi, è la possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, attraverso un piano di risanamento che indichi le strategie di superamento della crisi e della insolvenza, anche attraverso uno stralcio della debitoria, concordato con i creditori.
Tale affermazione è corroborata dall'art. 12, comma 2, CCII, che statuisce che il piano di risanamento possa tradursi anche nel trasferimento dell'azienda o di ramo di azienda;
la locuzione “anche” non può che riferirsi alla alternatività di tali strumenti di risanamento rispetto all'esercizio dell'attività in continuità diretta, senza che detta locuzione possa invece lasciare spazio, sul piano ermeneutico, all'ingresso di piani a contenuto libero e, dunque, anche stricto sensu liquidatori.
Non si spiegherebbe, del resto, a ritenere diversamente, l'inciso contenuto nel medesimo comma sulla necessità, nella misura possibile, di preservazione dei posti di lavoro.
Ed infatti nessuno dubita che il trasferimento dell'azienda (o di suoi rami) sia un atto di liquidazione del patrimonio del debitore ma, nella prospettiva del legislatore, ai fini della qualificazione della continuità, si è stabilito che del trasferimento di azienda non si debba guardare il profilo soggettivo, ma quello oggettivo della prosecuzione dell'impresa.
Tale elemento, in una composizione negoziata, fondata su un piano solo liquidatorio e sulla cessazione dell'impresa all'esito della riscossione dei crediti, come nella fattispecie esaminata, è completamente manchevole, sicchè si finirebbe per consentire all'imprenditore di fruire di misure protettive e del regime agevolato della composizione negoziata in assenza del presupposto primario di accesso, ossia il risanamento dell'impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro, che ne costituisce la ratio ed il fine.
Peraltro, come condivisibilmente confermato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, la incompatibilità della composizione negoziata rispetto ad un piano liquidatorio è corroborata anche dal riferimento – contenuto nell'art. 17– alla necessità di predisposizione di un piano finanziario per i successivi sei mesi (che presuppone che l'impresa sia in attività o che, comunque, ne sia prevista la riattivazione) e delle iniziative che l'imprenditore intende adottare per conseguire il risanamento.
In tale prospettiva, è previsto dall'art. 13 comma 2, CCII che l'imprenditore che accede alla composizione negoziata esperisca il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, attraverso l'analisi del rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi, posti annualmente al suo servizio.
La mancata previsione di esenzioni dall'obbligo di effettuare il test pratico è elemento a sostegno della imprescindibilità della prosecuzione della impresa nei piani di risanamento.
Sotto questo profilo, non convince l'argomentazione della reclamante che esclude l'operatività del test, integrando il piano proposto in “risanamento” un piano liquidatorio.
Ed, infatti, consentire piani siffatti significa spostare il focus della composizione negoziata da istituto teso al risanamento dell'impresa a quello volto alla semplice ristrutturazione del debito, interpretazione che contrasta col dato letterale delle norme che governano la materia e con la ratio legis.
Alla stessa stregua, contrariamente alle deduzioni della , l'accessibilità alla Pt_1 composizione negoziata delle società in liquidazione o in insolvenza non è argomento da cui inferire la ritenuta ammissibilità del piano proposto.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che l'insolvenza deve essere reversibile, ossia superabile proprio mediante il progetto di risanamento;
ugualmente, nel caso in cui l'impresa sia in liquidazione, il debitore deve dimostrare che è verosimile che lo squilibrio economico e finanziario sia superabile e che, previa revoca dello stato di liquidazione, la l'imprenditore possa riprendere l'attività caratteristica.
Nel caso de quo vertitur, non è contestato dalla reclamante che il piano sia strettamente liquidatorio e che si fondi sulla riscossione di due crediti, di cui uno litigioso, e che non sia prevista la continuazione dell'attività caratteristica, tant'è che nel ricorso presentato per la conferma della misure protettiva expressis verbis si discorre di “ definizione complessiva del debito e di chiusura dell'azienda” (cfr. pagina 4 del ricorso introduttivo, punto b).
Sotto questo profilo, non è neanche dirimente la censura della affermazione, contenuta nel provvedimento reclamato, che è incerta la esistenza della stessa azienda, per essere composta quest'ultima solo dei crediti da riscuotere.
Invero, la avanza sul punto deduzioni generiche, facendo derivare la esistenza Pt_1 dell'azienda dall'accesso, formalmente esistente, alla composizione negoziata e dalla perdurante continuazione delle trattative, senza però dedurre in cosa consiste il complesso economicamente organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
In ogni caso ciò non sposta il termine della questione, ossia la dedotta mancanza della prosecuzione dell'attività, diretta o indiretta.
Né a smentire tali conclusioni vale la semplice modifica dell'art. 23, comma2, CCII che pone il concordato semplificato sul piano dell'alternatività rispetto agli strumenti di cui al comma 1, senza che l'accesso a detto strumento sia condizionato alla mancata individuazione all'esito delle trattative delle soluzioni giuridicamente considerate il fisiologico esito della procedura di composizione negoziata, ossia quelle di cui al medesimo comma 1.
Ed infatti l'art.25 sexies continua a prevedere che l'imprenditore possa accedere al concordato semplificato, previa attestazione dell'esperto che le soluzioni individuate ex art. 23, commi 1 e 2, lett.a) e b) non sono praticabili.
La norma è stata, peraltro, parzialmente modificata dal correttivo e , ciononostante, ancora subordina l'accesso al concordato semplificato alla precondizione dell'impraticabilità delle soluzioni indicate da dette disposizioni.
Ne deriva che se il legislatore avesse voluto prescinderne, lo avrebbe espressamente previsto nella rimodulazione della disposizione.
Se ne inferisce che la composizione negoziata è sicuramente la sede in cui si può discutere anche del concordato semplificato, ma solo all'esito delle trattative e sulla base del concreto dipanarsi delle stesse, senza che però questo involga che il progetto di piano ab inizio depositato possa essere atomisticamente liquidatorio, senza prevedere, almeno potenzialmente, la conservazione dell'azienda, in via diretta, o indiretta mediante fitto o cessione di azienda.
Una interpretazione diversa e favorevole alla concessione della misure protettive a fronte della proposizione di piani squisitamente liquidatori determinerebbe come conseguenza anche la elusione della disciplina e dei limiti del concordato liquidatorio, maggiormente procedimentalizzato e ancorato alla soddisfazione minimale del 20% dei creditori.
Alla luce di tutte le osservazioni formulate, il provvedimento di prime cure deve essere confermato.
La richiesta di applicazione di misure protettive da parte dell'imprenditore ai sensi dell'art. 18 CCII non è, infatti, giustificata se l'accesso alla composizione negoziata da parte del debitore non è avvenuto allo scopo di risanare l'attività di impresa e sulla base di un piano che appaia fattibile e renda verosimile la possibilità di conseguire tale risultato.
Le spese rimangono in capo a chi le ha anticipate, stante la contumacia dei creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento di reclamo iscritto al R.G. n. 502/2025 ex artt. 19 CCII e 669 terdecies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il reclamo;
nulla per le spese di lite.
Così deciso il 28.3.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
Dott. Enrico Quaranta
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice est.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.2.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al R.G. n. 502/2025 avente ad oggetto reclamo ex artt. 19 CCII e
669 terdecies c.p.c., proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Caserta (CE) al viale delle Industrie
10/12, P.I. , iscritta al Registro delle Imprese di Caserta con numero REA P.IVA_1
118260, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Di
Nosse (C.F. ) e Salvatore Di Nosse (C.F. ), C.F._1 C.F._2 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83, III comma, c.p.c.
AVVERSO
l'ordinanza di revoca delle misure protettive del 10.1.2025 (n. cron. 3/2025), depositata il
13.1.2025, emessa nell'ambito del ricorso con RG 2971/2024
OSSERVA
Con ricorso del 10.12.2024, il in sigla Parte_1
, ha rappresentato di aver depositato in data 27.11.2024 istanza di accesso alla Pt_1 composizione negoziata con richiesta di applicazione delle misure protettive nonché con la dichiarazione di avvalersi della sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., seguita il 5.12.2024 dalla nomina dell'esperto, avv. Luca Caravella, la cui accettazione veniva comunicata il 9.12.2024.
Ha, dunque, chiesto di confermare le misure protettive ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII per la durata massima di centoventi giorni, con conseguente: - divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari anche sui beni e/o diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione;
- divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione anticiparne la scadenza o comunque modificarli in danno dell'istante per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione della istanza di applicazione delle misure protettive;
- divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.
Con ordinanza del 13.1.2025 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del GD
Dr. Elisabetta Bernardel, ha rigettato il ricorso di conferma delle misure protettive.
In particolare, aderendo all'orientamento che esclude la conferma delle misure protettive del patrimonio in ipotesi di un piano squisitamente liquidatorio, il primo giudice ha concluso - vertendosi nel caso di piano essenzialmente fondato sul recupero di due crediti vantati dalla proponente, rispettivamente, nei confronti della Reggia Parking s.r.l.
(consorziata) e del che non sussisteva una ragionevole possibilità di Controparte_1 perseguire il risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività, obiettivi al cui perseguimento le misure protettive possono ritenersi strumentali.
In secondo luogo, secondo il Giudice delegato il piano di risanamento concretamente proposto, fondando il soddisfacimento dei creditori mediante le liquidità recuperate dalla riscossione del credito nei confronti della Reggia Parking s.r.l. e del credito litigioso, di incerta realizzazione, contro il e sulla “ definizione complessiva del Controparte_1 debito e la chiusura dell'azienda” (cfr. pagina 4 del ricorso introduttivo, punto b)- esulerebbe dall'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 12 CCII, non prevedendosi alcuna cessione o affitto di azienda, peraltro di dubbia persistenza nel caso oggetto di disamina.
Ad avviso del primo giudice l'azienda della ricorrente sarebbe infatti costituita solo dai crediti menzionati, per essere:
1. le immobilizzazioni materiali costituite solo da terreni agricoli stimati in € 51.645,68 ed indicati come non liquidabili;
2. gli altri crediti, quali anticipazioni professionisti per € 2.000,00 e partecipazioni in società collegate, nella specie la stessa Reggia Parking s.r.l. pari ad € 1.000,00, azzerati;
3. le disponibilità liquide presenti sul conto pari a soli € 230,58.
In terzo luogo, il Gd ha evidenziato la mancata allegazione del test pratico.
Avverso il citato provvedimento ha proposto reclamo la , notificando la Pt_1 impugnazione ai creditori, rimasti contumaci.
La reclamante ha sostenuto la compatibilità della procedura della composizione negoziata con il piano liquidatorio e, a conforto della conclusione, ha fatto leva sulle seguenti considerazioni: l' accessibilità alla composizione negoziata delle società in liquidazione;
la convenienza per i creditori di un piano strettamente liquidatorio rispetto alla liquidazione giudiziale, connotata da incertezze sui tempi e lungaggini;
l' esistenza, nel caso di specie, di una azienda, inferita dall'accesso alla composizione negoziata e dalla perdurante continuazione delle trattative, essendo comunque la procedura stragiudiziale ancora in corso;
l' incompatibilità del test pratico, fondato sulla comparazione tra i debiti da ristrutturare con le previsioni dei flussi di cassa generabili dalla società, con il piano liquidatorio proposto, sicchè l'omissione non sarebbe dirimente.
Il Tribunale ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere rigettato.
E' noto che ai sensi dell'art. 12, comma 1, CCII, l'imprenditore commerciale e agricolo in crisi, in insolvenza oppure in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell impresa.
Lo scopo della composizione, quindi, è la possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, attraverso un piano di risanamento che indichi le strategie di superamento della crisi e della insolvenza, anche attraverso uno stralcio della debitoria, concordato con i creditori.
Tale affermazione è corroborata dall'art. 12, comma 2, CCII, che statuisce che il piano di risanamento possa tradursi anche nel trasferimento dell'azienda o di ramo di azienda;
la locuzione “anche” non può che riferirsi alla alternatività di tali strumenti di risanamento rispetto all'esercizio dell'attività in continuità diretta, senza che detta locuzione possa invece lasciare spazio, sul piano ermeneutico, all'ingresso di piani a contenuto libero e, dunque, anche stricto sensu liquidatori.
Non si spiegherebbe, del resto, a ritenere diversamente, l'inciso contenuto nel medesimo comma sulla necessità, nella misura possibile, di preservazione dei posti di lavoro.
Ed infatti nessuno dubita che il trasferimento dell'azienda (o di suoi rami) sia un atto di liquidazione del patrimonio del debitore ma, nella prospettiva del legislatore, ai fini della qualificazione della continuità, si è stabilito che del trasferimento di azienda non si debba guardare il profilo soggettivo, ma quello oggettivo della prosecuzione dell'impresa.
Tale elemento, in una composizione negoziata, fondata su un piano solo liquidatorio e sulla cessazione dell'impresa all'esito della riscossione dei crediti, come nella fattispecie esaminata, è completamente manchevole, sicchè si finirebbe per consentire all'imprenditore di fruire di misure protettive e del regime agevolato della composizione negoziata in assenza del presupposto primario di accesso, ossia il risanamento dell'impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro, che ne costituisce la ratio ed il fine.
Peraltro, come condivisibilmente confermato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, la incompatibilità della composizione negoziata rispetto ad un piano liquidatorio è corroborata anche dal riferimento – contenuto nell'art. 17– alla necessità di predisposizione di un piano finanziario per i successivi sei mesi (che presuppone che l'impresa sia in attività o che, comunque, ne sia prevista la riattivazione) e delle iniziative che l'imprenditore intende adottare per conseguire il risanamento.
In tale prospettiva, è previsto dall'art. 13 comma 2, CCII che l'imprenditore che accede alla composizione negoziata esperisca il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, attraverso l'analisi del rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi, posti annualmente al suo servizio.
La mancata previsione di esenzioni dall'obbligo di effettuare il test pratico è elemento a sostegno della imprescindibilità della prosecuzione della impresa nei piani di risanamento.
Sotto questo profilo, non convince l'argomentazione della reclamante che esclude l'operatività del test, integrando il piano proposto in “risanamento” un piano liquidatorio.
Ed, infatti, consentire piani siffatti significa spostare il focus della composizione negoziata da istituto teso al risanamento dell'impresa a quello volto alla semplice ristrutturazione del debito, interpretazione che contrasta col dato letterale delle norme che governano la materia e con la ratio legis.
Alla stessa stregua, contrariamente alle deduzioni della , l'accessibilità alla Pt_1 composizione negoziata delle società in liquidazione o in insolvenza non è argomento da cui inferire la ritenuta ammissibilità del piano proposto.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che l'insolvenza deve essere reversibile, ossia superabile proprio mediante il progetto di risanamento;
ugualmente, nel caso in cui l'impresa sia in liquidazione, il debitore deve dimostrare che è verosimile che lo squilibrio economico e finanziario sia superabile e che, previa revoca dello stato di liquidazione, la l'imprenditore possa riprendere l'attività caratteristica.
Nel caso de quo vertitur, non è contestato dalla reclamante che il piano sia strettamente liquidatorio e che si fondi sulla riscossione di due crediti, di cui uno litigioso, e che non sia prevista la continuazione dell'attività caratteristica, tant'è che nel ricorso presentato per la conferma della misure protettiva expressis verbis si discorre di “ definizione complessiva del debito e di chiusura dell'azienda” (cfr. pagina 4 del ricorso introduttivo, punto b).
Sotto questo profilo, non è neanche dirimente la censura della affermazione, contenuta nel provvedimento reclamato, che è incerta la esistenza della stessa azienda, per essere composta quest'ultima solo dei crediti da riscuotere.
Invero, la avanza sul punto deduzioni generiche, facendo derivare la esistenza Pt_1 dell'azienda dall'accesso, formalmente esistente, alla composizione negoziata e dalla perdurante continuazione delle trattative, senza però dedurre in cosa consiste il complesso economicamente organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
In ogni caso ciò non sposta il termine della questione, ossia la dedotta mancanza della prosecuzione dell'attività, diretta o indiretta.
Né a smentire tali conclusioni vale la semplice modifica dell'art. 23, comma2, CCII che pone il concordato semplificato sul piano dell'alternatività rispetto agli strumenti di cui al comma 1, senza che l'accesso a detto strumento sia condizionato alla mancata individuazione all'esito delle trattative delle soluzioni giuridicamente considerate il fisiologico esito della procedura di composizione negoziata, ossia quelle di cui al medesimo comma 1.
Ed infatti l'art.25 sexies continua a prevedere che l'imprenditore possa accedere al concordato semplificato, previa attestazione dell'esperto che le soluzioni individuate ex art. 23, commi 1 e 2, lett.a) e b) non sono praticabili.
La norma è stata, peraltro, parzialmente modificata dal correttivo e , ciononostante, ancora subordina l'accesso al concordato semplificato alla precondizione dell'impraticabilità delle soluzioni indicate da dette disposizioni.
Ne deriva che se il legislatore avesse voluto prescinderne, lo avrebbe espressamente previsto nella rimodulazione della disposizione.
Se ne inferisce che la composizione negoziata è sicuramente la sede in cui si può discutere anche del concordato semplificato, ma solo all'esito delle trattative e sulla base del concreto dipanarsi delle stesse, senza che però questo involga che il progetto di piano ab inizio depositato possa essere atomisticamente liquidatorio, senza prevedere, almeno potenzialmente, la conservazione dell'azienda, in via diretta, o indiretta mediante fitto o cessione di azienda.
Una interpretazione diversa e favorevole alla concessione della misure protettive a fronte della proposizione di piani squisitamente liquidatori determinerebbe come conseguenza anche la elusione della disciplina e dei limiti del concordato liquidatorio, maggiormente procedimentalizzato e ancorato alla soddisfazione minimale del 20% dei creditori.
Alla luce di tutte le osservazioni formulate, il provvedimento di prime cure deve essere confermato.
La richiesta di applicazione di misure protettive da parte dell'imprenditore ai sensi dell'art. 18 CCII non è, infatti, giustificata se l'accesso alla composizione negoziata da parte del debitore non è avvenuto allo scopo di risanare l'attività di impresa e sulla base di un piano che appaia fattibile e renda verosimile la possibilità di conseguire tale risultato.
Le spese rimangono in capo a chi le ha anticipate, stante la contumacia dei creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento di reclamo iscritto al R.G. n. 502/2025 ex artt. 19 CCII e 669 terdecies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il reclamo;
nulla per le spese di lite.
Così deciso il 28.3.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
Dott. Enrico Quaranta