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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello in epigrafe promossa avverso la sentenza n. 139/2023 del
Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 28.02.2023
DA
, (C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 13.01.1948, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Di Salvo (C.F. , C.F._2
n. FAX: 0935/574635, indirizzo PEC: e Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Enna (EN), alla Via Mario
Grimaldi n. 8
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Alfano (C.F.:
), n. FAX: 0934/680236, indirizzo PEC: C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 di quest'ultimo, sito in Caltanissetta, alla Via Nino Savarese n. 47
APPELLATA
Conclusioni per Parte_1
“Visto il decreto dell i dispone la trattazione scritta, lo scrivente chiede che la Corte d'appello adita, - previa riforma dell'ordinanza di accoglimento della richiesta di rimessione in termini formulata da parte appellata in data 02.07.2021; - previo riforma dell'ordinanza di accoglimento di tutte le richieste avanzate in primo grado dalla difesa dell'appellata in quanto tardive e, comunque, infondate;
- previa dichiarazione di nullità della prova testimoniale assunta all'udienza del 22.06.2022 con la teste Testimone_1
- stante l'avvenuta riconciliazione dei coniugi;
1) dichiari c
[...] contendere, per i motivi meglio specificati nell'atto introduttivo nonché negli altri atti e verbali di causa;
2) in subordine, dichiari la separazione personale da con Controparte_1 addebito alla stessa, autrice varie volte di abbandono del domicilio coniugale, disponendo che nulla è dovuto sull'affidamento dei figli minori, sull'assegnazione della casa coniugale e dei mobili che la corredano;
3) non riconosca alcun assegno di mantenimento per la moglie e, comunque, revochi l'assegno di mantenimento concessole dal Tribunale, avendo ella redditi propri ed essendo idonea a svolgere attività lavorativa;
4)in ogni caso accolga ogni richiesta come formulata nell'atto di appello;
5) con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.”. Conclusioni per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma
In via preliminare
-Dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 139/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta Parte_1 itta al n. 497/2019, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
- dichiarare che non vi è stata alcuna effettiva riconciliazione dei coniugi durante il giudizio di separazione e conseguentemente respingere l'eccezione di cessata materia del contendere, per i motivi di cui in narrativa.
- dichiarare che la resistente contumace è incorsa senza sua colpa in decadenza e, conseguentemente, riconfermare la rimessione in termini disposta dal Tribunale nel primo grado del giudizio di separazione.
Nel merito:
a) Rigettare l'appello formulato da controparte avverso la sentenza n. 139/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 28.02.2023, nel giudizio n. 497/2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso del 19.05.2023, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
139/2023, pubblicata il 28.02.2023, con cui il Tribunale di Caltanissetta 1) ha dichiarato la separazione personale tra il ricorrente e la coniuge,
[...]
2) ha addebitato la separazione a carico del ricorrente;
3) ha Controparte_1 posto, in capo ad l'obbligo di versare, in favore della resistente ed entro Pt_1 il 5 di ogni mese, l'importo di €250,00 quale contributo al suo mantenimento e 4) ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €4.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una breve ricostruzione del giudizio di primo grado.
Con ricorso per la separazione giudiziale, domandava, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparazione personale dei coniugi per la conciliazione, dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con esclusione di alcun assegno di mantenimento in favore della moglie. Il ricorrente, a sostegno delle sue domande, adduceva la sussistenza di plurime violazioni dei doveri coniugali da parte della moglie, consistite in continui abbandoni del domicilio coniugale e nell'instaurazione di una convivenza con tale;
lamentava Persona_1 plurimi episodi di condotta violenta della stessa che, in momenti di CP_1 nervosismo, rompeva oggetti in ceramica ed elettronici;
adduceva altresì di aver sporto denuncia, in data 6.11.2018, presso la locale stazione dei Carabinieri, avverso la medesima coniuge per diffamazione e ingiuria su Facebook e, infine, aggiungeva che, per colpa della moglie, entrambi i coniugi erano stati privati della potestà genitoriale sui figli, affidati dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ad una famiglia di Canicattì.
Alla prima udienza, celebratasi in data 11.02.2020, il Presidente, sentito l Pt_1 dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, non costituitasi in giudizio, si riservava e con successiva ordinanza del 17.10.2020, ritenuto necessario accertare la situazione dei figli minori al fine
3 dell'adozione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c., invitava il ricorrente a integrare la documentazione depositando gli ultimi provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni di Caltanissetta da cui evincere quali fossero le ultime determinazioni prese sullo stato e la collocazione dei minori. Il ricorrente, alla successiva udienza, ometteva di depositare note scritte e la documentazione richiesta e, con successiva nota del 13.11.2020, giustificava tale omissione rappresentando di non voler proseguire il giudizio. Con successiva nota del 16.11.2020, modificativa della precedente, il ricorrente manifestava la volontà di proseguire il giudizio di separazione, adducendo che la coabitazione coniugale appena ripristinata era caratterizzata da forti dissapori e continue liti che rendevano necessaria la fissazione, in via urgente, della comparizione personale dei coniugi per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti. Con ordinanza del 07.12.2020, il
Presidente rigettava la domanda di parte ricorrente di fissazione di una nuova udienza di comparizione personale dei coniugi e autorizzava quest'ultimi a vivere separatamente, rinviando al G.I. per la fase di cognizione. All'udienza del
24.03.2021, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, il ricorrente reiterava la richiesta di ammissione di mezzi istruttori, accolta con successiva ordinanza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.07.2021, si costituiva la CP_1 che, in via preliminare, domandava la rimessione in termini per non aver avuto conoscenza della suindicata ordinanza presidenziale. A tal proposito assumeva di aver avuto cognizione della pendenza del giudizio di separazione personale solo nel corso del procedimento penale n. 3082/2020 R.G.N.R. e 149/2021 R.G. GIP instaurato a carico del marito in seguito alla denuncia sporta dalla stessa resistente in data 09.12.2020, per maltrattamenti, violenze fisiche, sessuali e psicologiche ai danni della predetta oltreché per perversioni e abusi sessuali a sfondo pedofilo coinvolgenti anche i figli minori. In particolare, rappresentava che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo, si verificava il temporaneo ripristino della coabitazione tra i coniugi, sicché il ricorrente la invitava a non costituirsi, salvo poi proseguire il giudizio a sua insaputa. Inoltre, la resistente aggiungeva di non aver
4 avuto legale conoscenza dell'ordinanza presidenziale del 07.12.2020, notificata per compiuta giacenza in data 02.01.2021, stante che ella, dopo aver sporto denuncia contro il marito in data 09.12.2020, si era allontanata definitivamente da casa, rifugiandosi presso l'alloggio di una parente, non facendo più ritorno nell'abitazione coniugale. Nel merito, condivisa la domanda di separazione giudiziale dei coniugi, domandava il rigetto della domanda di addebito avversaria e, in via riconvenzionale, di pronunciarsi la separazione con addebito a carico del marito, in ragione dei fatti oggetto della succitata denuncia, con l'obbligo per il coniuge di versare un assegno mensile pari a €300,00 a titolo di mantenimento.
Il Giudice, rimessa in termini la parte resistente, rigettata la domanda di parte ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi, istruita ritualmente la causa anche mediante l'escussione dei testi ammessi, così decideva: “dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 come sopra generalizzati, che hanno celebrato matrimonio a Mussomeli in data 15.7.2017, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mussomeli, Anno 2017, Ufficio
1, Parte I, Vol. 1, N. 4; -dichiara l'addebito della separazione nei confronti di. Parte_1 ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.; -rigetta la domanda di addebito della separazione
[...] avanzata da -pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al suo Controparte_1 mantenimento, la somma di € 250,00, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda;
-condanna Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dell'Erario, in € 4.800,00
[...] per compensi, oltre rimborso per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.”.
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., ed affidando il proprio atto di gravame ai seguenti motivi:
a) Col primo motivo, si duole dell'omessa declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
in particolare, il
5 Giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi – circostanza che risulterebbe “documentalmente provat[a] ed anche certificat[a] dalla difesa della convenuta la quale […] ammette che tra i coniugi era avvenuta una riconciliazione” – così incorrendo nella violazione dell'art. 154 c.c..
b) Col secondo motivo, intitolato “Sulla costituzione tardiva ed il chiesto rigetto della rimessione in termini della convenuta” e articolato in plurime sotto-censure,
l'appellante contesta perché erronea la decisione del Tribunale di “rimettere in termini la difesa della nel momento in cui la sua costituzione era tardiva CP_1 per regolarità della notifica dell'Ordinanza Presidenziale, eseguita nella residenza anagrafica della , per compiuta giacenza, in data 02/01/2021”. In CP_1 particolare, secondo l'appellante, la controparte non avrebbe dimostrato che la tardiva costituzione sarebbe dipesa da una causa a lei non imputabile: difatti, sostiene “la difesa dell'appellata non ha eccepito e Pt_1 non ha dato prova della incapacità d'intendere e di volere della sig.ra ”. CP_1
Inoltre, privo di rilievo sarebbe l'intervenuto cambio di residenza della perché non regolarmente denunciato e, quindi, a lui non CP_1 opponibile ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., così come priva di pregio sarebbe “l'unica giustificazione che la convenuta ha dato in questo CP_1 procedimento, ai fini della rimessione in termini, […] la Denuncia-Querela che ha sporto contro il marito , in ragione dell'orientamento della Suprema Pt_1
Corte secondo cui: “ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato in quanto a lui indirizzato”.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto di tutte le domande e le richieste di controparte perché tardive e infondate, di dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi, revocarsi la rimessione in termini disposta in primo grado e, per l'effetto, dichiararsi inammissibili gli atti
6 prodotti da controparte nonché nulla la prova testimoniale assunta e, infine, accogliersi la domanda di addebito proposta nei confronti dell'appellata, revocando l'assegno di mantenimento stabilito con la decisione gravata, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 24.11.2023, si costituiva la chiedendo, in via CP_1 preliminare, il rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c. di controparte;
nel merito dichiararsi manifestamente infondato l'appello con fissazione dell'udienza ex art. 350 c.p.c. nonché accertarsi l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di cui all'art. 154 c.c. per assenza di una riconciliazione tra i coniugi;
confermarsi la rimessione in termini disposta in primo grado per essere la stessa resistente incorsa senza sua colpa in decadenza ed insistendo per il rigetto del gravame, con conferma integrale della sentenza gravata, e vittorie di spese.
All'esito dell'udienza del 4.12.2024, la Corte, fatte precisare le conclusioni alle parti mediante il deposito di note scritte, assumeva la causa in decisione.
***
L'appello è integralmente infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui si contesta l'omessa declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 154 c.c., basti osservare che secondo la giurisprudenza costante della S.C. il solo ripristino della coabitazione non costituisce elemento sufficiente per dimostrare l'intervenuta riconciliazione dei coniugi separati, essendo a tal fine necessario dare prova dell'intervenuto ripristino dell'affectio coniugalis, inteso quale comunione di vita materiale e spirituale, fondante il vincolo coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 19535 del 17.09.2014 (Rv.
632566 – 01); in tal senso, Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 1630 del 23.01.2018 (Rv. 647784
– 01); Cass. Civ. Sez. VI – I, ord. n. 20323 del 26.07.2019 (Rv.654966 – 02); Cass. Civ.,
Sez. VI – I, ord. n. 27963 del 23.09.2022 (Rv. 665896 – 01).
Ed invero la S.C. ha avuto modo di chiarire che per riconciliazione deve intendersi
“la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non
7 equivoco incompatibile con lo stato di separazione.” (Cass. n. 28655 del 24/12/2013), condizione che peraltro deve permanere “per un apprezzabile periodo di tempo” (Cass.
n. 3744 del 15/03/2001).
Orbene l'appellante – parte su cui grava l'onere della prova dell'intervenuta riconciliazione;
cfr. Cass. n. 27963 del 23/09/2022 – si è limitato ad addurre il ripristino, seppur per un breve lasso temporale, della coabitazione, circostanza che, sebbene pacifica, è di per sé insufficiente per affermare l'intervenuta ricostituzione dell'affetto coniugale, rappresentando solo un mero indizio, che nel caso specifico risulta platealmente sconfessato dalla condotta processuale dello stesso appellante che, introdotto il giudizio di separazione con richiesta di addebito a carico della moglie, ha formalizzato, con nota del 13.11.2020, la volontà di non proseguire il giudizio per via del ripristino della coabitazione, salvo poi, appena tre giorni dopo, con nota del 16.11.2020, formalizzare l'intenzione di proseguire il giudizio di separazione, in ragione di “forti dissapori e liti continue”, chiedendo quindi la fissazione, nel più breve tempo possibile, dell'udienza di comparizione personale dei coniugi. Tale condotta rende evidente l'assenza di qualsivoglia ricostituzione del consorzio familiare, dando prova viceversa di un costante peggioramento dei rapporti tra le parti in causa, come dimostrato dalla denuncia-querela sporta dalla in data 9.12.2020, per fatti di inaudita gravità. CP_1
Peraltro si osserva che proprio il contenuto di detta denuncia corrobora, sul punto, la correttezza della decisione impugnata: dall'esame di tale documento, unitamente alla documentazione relativa al procedimento penale n 645/2021 R.G. Trib. e n.
3082/2020 R.G.N.R.., pendente in capo all' dinnanzi il Tribunale di Pt_1
Caltanissetta [si veda la denuncia-querela sporta dalla resistente in data 9.12.2020
(all.1 comparsa di costituzione), l'ordinanza dispositiva la misura della custodia cautelare in carcere (all. 3 comparsa di costituzione) e il dispositivo della sentenza emessa all'esito del suddetto procedimento (all. nota del 4.02.2023)], emerge come l' abbia assunto un comportamento violento e vessatorio nei confronti Pt_1 della moglie – oltre che dei figli –, ciò ostando in radice alla possibilità di affermare
8 che tra le parti vi sia stato, anche per un breve lasso temporale, un effettivo ripristino di una comunione di vita affettiva e spirituale, rilevante ex art. 154 c.c..
Infine, giova evidenziare, in relazione al significato dell'espressione riconciliazione, effettivamente utilizzata dal difensore della nel proprio atto di CP_1 costituzione, come la stessa non possa assumere alcuna valenza confessoria, in quanto, da un lato, “le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” Cass. n. 23634 del 28/09/2018); dall'altro, trattasi di materia attinente a diritti indisponibili, e come tale sottratta alla possibilità che la parte possa rendere confessione (ex multis Cass. n. 15248 del 12/05/2022).
Quanto al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la decisione del Tribunale di rimettere in termini la , si osserva che l'attività di notifica CP_1 consta dell'insieme di atti finalizzati a garantire la piena ed effettiva conoscenza al destinatario dell'oggetto della stessa attività di notifica.
Ebbene, nel caso di specie, è indubbio che la non abbia avuto piena CP_1 cognizione dell'ordinanza presidenziale del 7.12.2020 per una causa a lei non imputabile.
In primo luogo, risulta provato che la stessa , in data 9.12.2020, si è recata CP_1 dapprima presso la locale Stazione dei Carabinieri per denunciare le violenze subite dal marito e, quindi, conscia di una possibile ritorsione dello stesso marito nei suoi confronti, non abbia più fatto ritorno al domicilio coniugale, rifugiandosi presso una parente (circostanza di cui danno atto i CC operanti: cfr. foglio di presentazione della CNR redatta dalla Legione dei Carabinieri, stazione di
Mussomeli in data 11.12.2020).
Risulta, inoltre, documentalmente provata la consapevolezza dell' circa Pt_1
l'assenza della moglie dal domicilio coniugale: è presente in atti la denuncia di scomparsa della moglie sporta dall'appellante in data 10.12.2020 e, quindi, in un lasso temporale antecedente a quello in cui il legale dello stesso ha dato avvio al procedimento di notifica della suddetta ordinanza (passata per la notifica il
18.12.2020), ciò dimostrando che l'appellante era perfettamente conscio
9 dell'impossibilità per la di avere cognizione del plico contenente CP_1
l'ordinanza presidenziale e, quindi, di costituirsi nella successiva fase processuale.
Tale principio trova autorevole avallo nella giurisprudenza della S.C. che ha avuto modo di chiarire che “La residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora. In tale ipotesi, ove risulti che l'istante fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del coniuge convenuto, non può operare, rispetto al primo, la più rigorosa disciplina prevista dall'art. 44 cod. civ. in ordine alla opponibilità del trasferimento della residenza, essendo, invece, costui tenuto ad eseguire le notificazioni nel luogo della effettiva dimora abituale del convenuto, e non presso il luogo in cui lo stesso risulti anagraficamente residente” (Cass. n. 16525 del 05/08/2005).
Infine, non può non rimarcarsi il fatto che l'allontanamento della dal CP_1 domicilio, luogo dell'avvenuta notifica della suddetta ordinanza, fosse pienamente giustificato dalla necessità di sottrarsi alle denunciate violenze cui il marito la sottoponeva.
Quanto detto è sufficiente per affermare che la correttezza della decisione del
Tribunale di rimettere la resistente in termini ex art. 294 c.p.c.
Quanto, infine, alle ulteriori doglianze, relative alla riforma dei capi n. 2 e 3 della decisione di primo grado, inerenti all'addebito della separazione ed all'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento, giova rammentare che “affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi
10 passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.” (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 23299 del 9.11.2011 (Rv. 620062
– 01); si veda anche Cass. Civ. Sez. VI – I, ord. n. 18704 del 22.09.2015 (Rv. 636869
– 01); Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 12280 del 15.06.2016 (Rv. 640307 – 01); Cass. Civ.,
Sez. L., ord. n. 3194 del 04.02.2019 (Rv. 652880 – 01).
Ebbene, l' nei propri scritti difensivi, si è limitato ad esternare la mera Pt_1 volontà di impugnare tali capi, senza evidenziare in alcun modo quali sarebbero le argomentazioni in grado di minare il fondamento logico giuridico della decisione gravata, con ciò risultando inibita la possibilità di apprezzare le censure che, quindi, vanno dichiarate inammissibili ex art. 342 c.p.c.
Quanto alle spese di lite del presente grado, vista la totale soccombenza dell'appellante, devono essere poste interamente a carico dell' come da Pt_1 liquidazione in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 che viene fatta, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della difficoltà delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €
1.102,00 a €5.200,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 139/2023 del Parte_1
Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 28.02.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
, le spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi €1.923,00, di cui €536,00 per la fase studio, €536,00 per la
11 fase introduttiva e in €851,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27.1.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Gaetano Sole Giuseppe Melisenda Giambertoni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello in epigrafe promossa avverso la sentenza n. 139/2023 del
Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 28.02.2023
DA
, (C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 13.01.1948, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Di Salvo (C.F. , C.F._2
n. FAX: 0935/574635, indirizzo PEC: e Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Enna (EN), alla Via Mario
Grimaldi n. 8
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Alfano (C.F.:
), n. FAX: 0934/680236, indirizzo PEC: C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 di quest'ultimo, sito in Caltanissetta, alla Via Nino Savarese n. 47
APPELLATA
Conclusioni per Parte_1
“Visto il decreto dell i dispone la trattazione scritta, lo scrivente chiede che la Corte d'appello adita, - previa riforma dell'ordinanza di accoglimento della richiesta di rimessione in termini formulata da parte appellata in data 02.07.2021; - previo riforma dell'ordinanza di accoglimento di tutte le richieste avanzate in primo grado dalla difesa dell'appellata in quanto tardive e, comunque, infondate;
- previa dichiarazione di nullità della prova testimoniale assunta all'udienza del 22.06.2022 con la teste Testimone_1
- stante l'avvenuta riconciliazione dei coniugi;
1) dichiari c
[...] contendere, per i motivi meglio specificati nell'atto introduttivo nonché negli altri atti e verbali di causa;
2) in subordine, dichiari la separazione personale da con Controparte_1 addebito alla stessa, autrice varie volte di abbandono del domicilio coniugale, disponendo che nulla è dovuto sull'affidamento dei figli minori, sull'assegnazione della casa coniugale e dei mobili che la corredano;
3) non riconosca alcun assegno di mantenimento per la moglie e, comunque, revochi l'assegno di mantenimento concessole dal Tribunale, avendo ella redditi propri ed essendo idonea a svolgere attività lavorativa;
4)in ogni caso accolga ogni richiesta come formulata nell'atto di appello;
5) con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.”. Conclusioni per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma
In via preliminare
-Dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 139/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta Parte_1 itta al n. 497/2019, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
- dichiarare che non vi è stata alcuna effettiva riconciliazione dei coniugi durante il giudizio di separazione e conseguentemente respingere l'eccezione di cessata materia del contendere, per i motivi di cui in narrativa.
- dichiarare che la resistente contumace è incorsa senza sua colpa in decadenza e, conseguentemente, riconfermare la rimessione in termini disposta dal Tribunale nel primo grado del giudizio di separazione.
Nel merito:
a) Rigettare l'appello formulato da controparte avverso la sentenza n. 139/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 28.02.2023, nel giudizio n. 497/2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso del 19.05.2023, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
139/2023, pubblicata il 28.02.2023, con cui il Tribunale di Caltanissetta 1) ha dichiarato la separazione personale tra il ricorrente e la coniuge,
[...]
2) ha addebitato la separazione a carico del ricorrente;
3) ha Controparte_1 posto, in capo ad l'obbligo di versare, in favore della resistente ed entro Pt_1 il 5 di ogni mese, l'importo di €250,00 quale contributo al suo mantenimento e 4) ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €4.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una breve ricostruzione del giudizio di primo grado.
Con ricorso per la separazione giudiziale, domandava, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparazione personale dei coniugi per la conciliazione, dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con esclusione di alcun assegno di mantenimento in favore della moglie. Il ricorrente, a sostegno delle sue domande, adduceva la sussistenza di plurime violazioni dei doveri coniugali da parte della moglie, consistite in continui abbandoni del domicilio coniugale e nell'instaurazione di una convivenza con tale;
lamentava Persona_1 plurimi episodi di condotta violenta della stessa che, in momenti di CP_1 nervosismo, rompeva oggetti in ceramica ed elettronici;
adduceva altresì di aver sporto denuncia, in data 6.11.2018, presso la locale stazione dei Carabinieri, avverso la medesima coniuge per diffamazione e ingiuria su Facebook e, infine, aggiungeva che, per colpa della moglie, entrambi i coniugi erano stati privati della potestà genitoriale sui figli, affidati dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ad una famiglia di Canicattì.
Alla prima udienza, celebratasi in data 11.02.2020, il Presidente, sentito l Pt_1 dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, non costituitasi in giudizio, si riservava e con successiva ordinanza del 17.10.2020, ritenuto necessario accertare la situazione dei figli minori al fine
3 dell'adozione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c., invitava il ricorrente a integrare la documentazione depositando gli ultimi provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni di Caltanissetta da cui evincere quali fossero le ultime determinazioni prese sullo stato e la collocazione dei minori. Il ricorrente, alla successiva udienza, ometteva di depositare note scritte e la documentazione richiesta e, con successiva nota del 13.11.2020, giustificava tale omissione rappresentando di non voler proseguire il giudizio. Con successiva nota del 16.11.2020, modificativa della precedente, il ricorrente manifestava la volontà di proseguire il giudizio di separazione, adducendo che la coabitazione coniugale appena ripristinata era caratterizzata da forti dissapori e continue liti che rendevano necessaria la fissazione, in via urgente, della comparizione personale dei coniugi per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti. Con ordinanza del 07.12.2020, il
Presidente rigettava la domanda di parte ricorrente di fissazione di una nuova udienza di comparizione personale dei coniugi e autorizzava quest'ultimi a vivere separatamente, rinviando al G.I. per la fase di cognizione. All'udienza del
24.03.2021, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, il ricorrente reiterava la richiesta di ammissione di mezzi istruttori, accolta con successiva ordinanza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.07.2021, si costituiva la CP_1 che, in via preliminare, domandava la rimessione in termini per non aver avuto conoscenza della suindicata ordinanza presidenziale. A tal proposito assumeva di aver avuto cognizione della pendenza del giudizio di separazione personale solo nel corso del procedimento penale n. 3082/2020 R.G.N.R. e 149/2021 R.G. GIP instaurato a carico del marito in seguito alla denuncia sporta dalla stessa resistente in data 09.12.2020, per maltrattamenti, violenze fisiche, sessuali e psicologiche ai danni della predetta oltreché per perversioni e abusi sessuali a sfondo pedofilo coinvolgenti anche i figli minori. In particolare, rappresentava che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo, si verificava il temporaneo ripristino della coabitazione tra i coniugi, sicché il ricorrente la invitava a non costituirsi, salvo poi proseguire il giudizio a sua insaputa. Inoltre, la resistente aggiungeva di non aver
4 avuto legale conoscenza dell'ordinanza presidenziale del 07.12.2020, notificata per compiuta giacenza in data 02.01.2021, stante che ella, dopo aver sporto denuncia contro il marito in data 09.12.2020, si era allontanata definitivamente da casa, rifugiandosi presso l'alloggio di una parente, non facendo più ritorno nell'abitazione coniugale. Nel merito, condivisa la domanda di separazione giudiziale dei coniugi, domandava il rigetto della domanda di addebito avversaria e, in via riconvenzionale, di pronunciarsi la separazione con addebito a carico del marito, in ragione dei fatti oggetto della succitata denuncia, con l'obbligo per il coniuge di versare un assegno mensile pari a €300,00 a titolo di mantenimento.
Il Giudice, rimessa in termini la parte resistente, rigettata la domanda di parte ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi, istruita ritualmente la causa anche mediante l'escussione dei testi ammessi, così decideva: “dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 come sopra generalizzati, che hanno celebrato matrimonio a Mussomeli in data 15.7.2017, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mussomeli, Anno 2017, Ufficio
1, Parte I, Vol. 1, N. 4; -dichiara l'addebito della separazione nei confronti di. Parte_1 ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.; -rigetta la domanda di addebito della separazione
[...] avanzata da -pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al suo Controparte_1 mantenimento, la somma di € 250,00, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda;
-condanna Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dell'Erario, in € 4.800,00
[...] per compensi, oltre rimborso per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.”.
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., ed affidando il proprio atto di gravame ai seguenti motivi:
a) Col primo motivo, si duole dell'omessa declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
in particolare, il
5 Giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi – circostanza che risulterebbe “documentalmente provat[a] ed anche certificat[a] dalla difesa della convenuta la quale […] ammette che tra i coniugi era avvenuta una riconciliazione” – così incorrendo nella violazione dell'art. 154 c.c..
b) Col secondo motivo, intitolato “Sulla costituzione tardiva ed il chiesto rigetto della rimessione in termini della convenuta” e articolato in plurime sotto-censure,
l'appellante contesta perché erronea la decisione del Tribunale di “rimettere in termini la difesa della nel momento in cui la sua costituzione era tardiva CP_1 per regolarità della notifica dell'Ordinanza Presidenziale, eseguita nella residenza anagrafica della , per compiuta giacenza, in data 02/01/2021”. In CP_1 particolare, secondo l'appellante, la controparte non avrebbe dimostrato che la tardiva costituzione sarebbe dipesa da una causa a lei non imputabile: difatti, sostiene “la difesa dell'appellata non ha eccepito e Pt_1 non ha dato prova della incapacità d'intendere e di volere della sig.ra ”. CP_1
Inoltre, privo di rilievo sarebbe l'intervenuto cambio di residenza della perché non regolarmente denunciato e, quindi, a lui non CP_1 opponibile ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., così come priva di pregio sarebbe “l'unica giustificazione che la convenuta ha dato in questo CP_1 procedimento, ai fini della rimessione in termini, […] la Denuncia-Querela che ha sporto contro il marito , in ragione dell'orientamento della Suprema Pt_1
Corte secondo cui: “ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato in quanto a lui indirizzato”.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto di tutte le domande e le richieste di controparte perché tardive e infondate, di dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi, revocarsi la rimessione in termini disposta in primo grado e, per l'effetto, dichiararsi inammissibili gli atti
6 prodotti da controparte nonché nulla la prova testimoniale assunta e, infine, accogliersi la domanda di addebito proposta nei confronti dell'appellata, revocando l'assegno di mantenimento stabilito con la decisione gravata, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 24.11.2023, si costituiva la chiedendo, in via CP_1 preliminare, il rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c. di controparte;
nel merito dichiararsi manifestamente infondato l'appello con fissazione dell'udienza ex art. 350 c.p.c. nonché accertarsi l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di cui all'art. 154 c.c. per assenza di una riconciliazione tra i coniugi;
confermarsi la rimessione in termini disposta in primo grado per essere la stessa resistente incorsa senza sua colpa in decadenza ed insistendo per il rigetto del gravame, con conferma integrale della sentenza gravata, e vittorie di spese.
All'esito dell'udienza del 4.12.2024, la Corte, fatte precisare le conclusioni alle parti mediante il deposito di note scritte, assumeva la causa in decisione.
***
L'appello è integralmente infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui si contesta l'omessa declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 154 c.c., basti osservare che secondo la giurisprudenza costante della S.C. il solo ripristino della coabitazione non costituisce elemento sufficiente per dimostrare l'intervenuta riconciliazione dei coniugi separati, essendo a tal fine necessario dare prova dell'intervenuto ripristino dell'affectio coniugalis, inteso quale comunione di vita materiale e spirituale, fondante il vincolo coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 19535 del 17.09.2014 (Rv.
632566 – 01); in tal senso, Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 1630 del 23.01.2018 (Rv. 647784
– 01); Cass. Civ. Sez. VI – I, ord. n. 20323 del 26.07.2019 (Rv.654966 – 02); Cass. Civ.,
Sez. VI – I, ord. n. 27963 del 23.09.2022 (Rv. 665896 – 01).
Ed invero la S.C. ha avuto modo di chiarire che per riconciliazione deve intendersi
“la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non
7 equivoco incompatibile con lo stato di separazione.” (Cass. n. 28655 del 24/12/2013), condizione che peraltro deve permanere “per un apprezzabile periodo di tempo” (Cass.
n. 3744 del 15/03/2001).
Orbene l'appellante – parte su cui grava l'onere della prova dell'intervenuta riconciliazione;
cfr. Cass. n. 27963 del 23/09/2022 – si è limitato ad addurre il ripristino, seppur per un breve lasso temporale, della coabitazione, circostanza che, sebbene pacifica, è di per sé insufficiente per affermare l'intervenuta ricostituzione dell'affetto coniugale, rappresentando solo un mero indizio, che nel caso specifico risulta platealmente sconfessato dalla condotta processuale dello stesso appellante che, introdotto il giudizio di separazione con richiesta di addebito a carico della moglie, ha formalizzato, con nota del 13.11.2020, la volontà di non proseguire il giudizio per via del ripristino della coabitazione, salvo poi, appena tre giorni dopo, con nota del 16.11.2020, formalizzare l'intenzione di proseguire il giudizio di separazione, in ragione di “forti dissapori e liti continue”, chiedendo quindi la fissazione, nel più breve tempo possibile, dell'udienza di comparizione personale dei coniugi. Tale condotta rende evidente l'assenza di qualsivoglia ricostituzione del consorzio familiare, dando prova viceversa di un costante peggioramento dei rapporti tra le parti in causa, come dimostrato dalla denuncia-querela sporta dalla in data 9.12.2020, per fatti di inaudita gravità. CP_1
Peraltro si osserva che proprio il contenuto di detta denuncia corrobora, sul punto, la correttezza della decisione impugnata: dall'esame di tale documento, unitamente alla documentazione relativa al procedimento penale n 645/2021 R.G. Trib. e n.
3082/2020 R.G.N.R.., pendente in capo all' dinnanzi il Tribunale di Pt_1
Caltanissetta [si veda la denuncia-querela sporta dalla resistente in data 9.12.2020
(all.1 comparsa di costituzione), l'ordinanza dispositiva la misura della custodia cautelare in carcere (all. 3 comparsa di costituzione) e il dispositivo della sentenza emessa all'esito del suddetto procedimento (all. nota del 4.02.2023)], emerge come l' abbia assunto un comportamento violento e vessatorio nei confronti Pt_1 della moglie – oltre che dei figli –, ciò ostando in radice alla possibilità di affermare
8 che tra le parti vi sia stato, anche per un breve lasso temporale, un effettivo ripristino di una comunione di vita affettiva e spirituale, rilevante ex art. 154 c.c..
Infine, giova evidenziare, in relazione al significato dell'espressione riconciliazione, effettivamente utilizzata dal difensore della nel proprio atto di CP_1 costituzione, come la stessa non possa assumere alcuna valenza confessoria, in quanto, da un lato, “le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” Cass. n. 23634 del 28/09/2018); dall'altro, trattasi di materia attinente a diritti indisponibili, e come tale sottratta alla possibilità che la parte possa rendere confessione (ex multis Cass. n. 15248 del 12/05/2022).
Quanto al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la decisione del Tribunale di rimettere in termini la , si osserva che l'attività di notifica CP_1 consta dell'insieme di atti finalizzati a garantire la piena ed effettiva conoscenza al destinatario dell'oggetto della stessa attività di notifica.
Ebbene, nel caso di specie, è indubbio che la non abbia avuto piena CP_1 cognizione dell'ordinanza presidenziale del 7.12.2020 per una causa a lei non imputabile.
In primo luogo, risulta provato che la stessa , in data 9.12.2020, si è recata CP_1 dapprima presso la locale Stazione dei Carabinieri per denunciare le violenze subite dal marito e, quindi, conscia di una possibile ritorsione dello stesso marito nei suoi confronti, non abbia più fatto ritorno al domicilio coniugale, rifugiandosi presso una parente (circostanza di cui danno atto i CC operanti: cfr. foglio di presentazione della CNR redatta dalla Legione dei Carabinieri, stazione di
Mussomeli in data 11.12.2020).
Risulta, inoltre, documentalmente provata la consapevolezza dell' circa Pt_1
l'assenza della moglie dal domicilio coniugale: è presente in atti la denuncia di scomparsa della moglie sporta dall'appellante in data 10.12.2020 e, quindi, in un lasso temporale antecedente a quello in cui il legale dello stesso ha dato avvio al procedimento di notifica della suddetta ordinanza (passata per la notifica il
18.12.2020), ciò dimostrando che l'appellante era perfettamente conscio
9 dell'impossibilità per la di avere cognizione del plico contenente CP_1
l'ordinanza presidenziale e, quindi, di costituirsi nella successiva fase processuale.
Tale principio trova autorevole avallo nella giurisprudenza della S.C. che ha avuto modo di chiarire che “La residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora. In tale ipotesi, ove risulti che l'istante fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del coniuge convenuto, non può operare, rispetto al primo, la più rigorosa disciplina prevista dall'art. 44 cod. civ. in ordine alla opponibilità del trasferimento della residenza, essendo, invece, costui tenuto ad eseguire le notificazioni nel luogo della effettiva dimora abituale del convenuto, e non presso il luogo in cui lo stesso risulti anagraficamente residente” (Cass. n. 16525 del 05/08/2005).
Infine, non può non rimarcarsi il fatto che l'allontanamento della dal CP_1 domicilio, luogo dell'avvenuta notifica della suddetta ordinanza, fosse pienamente giustificato dalla necessità di sottrarsi alle denunciate violenze cui il marito la sottoponeva.
Quanto detto è sufficiente per affermare che la correttezza della decisione del
Tribunale di rimettere la resistente in termini ex art. 294 c.p.c.
Quanto, infine, alle ulteriori doglianze, relative alla riforma dei capi n. 2 e 3 della decisione di primo grado, inerenti all'addebito della separazione ed all'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento, giova rammentare che “affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi
10 passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.” (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 23299 del 9.11.2011 (Rv. 620062
– 01); si veda anche Cass. Civ. Sez. VI – I, ord. n. 18704 del 22.09.2015 (Rv. 636869
– 01); Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 12280 del 15.06.2016 (Rv. 640307 – 01); Cass. Civ.,
Sez. L., ord. n. 3194 del 04.02.2019 (Rv. 652880 – 01).
Ebbene, l' nei propri scritti difensivi, si è limitato ad esternare la mera Pt_1 volontà di impugnare tali capi, senza evidenziare in alcun modo quali sarebbero le argomentazioni in grado di minare il fondamento logico giuridico della decisione gravata, con ciò risultando inibita la possibilità di apprezzare le censure che, quindi, vanno dichiarate inammissibili ex art. 342 c.p.c.
Quanto alle spese di lite del presente grado, vista la totale soccombenza dell'appellante, devono essere poste interamente a carico dell' come da Pt_1 liquidazione in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 che viene fatta, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della difficoltà delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €
1.102,00 a €5.200,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 139/2023 del Parte_1
Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 28.02.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
, le spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi €1.923,00, di cui €536,00 per la fase studio, €536,00 per la
11 fase introduttiva e in €851,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27.1.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Gaetano Sole Giuseppe Melisenda Giambertoni
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