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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRI BUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 4029/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato a [...] in data [...]), rappresentato e Parte_1
difeso dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del legale pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c.
convenuto
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
I. premesso di aver stipulato plurimi contratti di Parte_1
supplenza brevi e saltuari in qualità di assistente amministrativo nel periodo dal
19.01.2022 al 28.02.2022, ha rivendicato il diritto alla percezione del Compenso
Individuale Accessorio (CIA), sostenendo che tale indennità è stata ingiustamente corrisposta esclusivamente al personale di ruolo, in violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Il si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda. All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
II. La domanda è fondata.
L'art. 82 c.c.n.l. comparto scuola 29 novembre 2007 prevede: “
1. Al personale
ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Il compenso di cui al comma 1 del cit. art. 82, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: “a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. … 7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate”.
Con riferimento al personale ATA a tempo determinato di cui al citato comma
5 non è sostenibile l'interpretazione della disposizione contrattuale nel senso della limitazione della corresponsione dell'emolumento in questione esclusivamente in favore del personale ATA titolare di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche con esclusione di quello incaricato di supplenze brevi, per le medesime ragioni di interpretazione sistematica e di coerenza con il principio eurounitario di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato comparabili che hanno indotto la
Corte di Cassazione a interpretare la disciplina contrattuale collettiva della retribuzione professionale docenti nel senso che quest'ultima spetta anche al personale docente ed educativo incaricato di supplenze brevi. La Suprema Corte ha infatti osservato che la retribuzione professionale docenti rientra tra le “condizioni di impiego” di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare anche agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo favorevole dei lavoratori a tempo determinato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Cass. civ. n. 20015/2018; in senso conforme
Cass. civ. n. 6293/2020).
Le medesime considerazioni possono estendersi anche al compenso individuale accessorio previsto per il personale ATA posto che, anche per quest'ultimo emolumento, il comma 1 dell'art. 82 riconosce il beneficio “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative” senza operare alcuna ulteriore distinzione ai fini del diritto alla percezione del compenso in esame, e rimandando ai commi successivi solo ai fini della disciplina di misura e modalità dell'erogazione (“nelle misure e con le modalità di seguito indicate”), come si evince anche dal dettato del comma 5, il quale non stabilisce che il beneficio spetta solo a certi tipi di supplenti, ma si limita ad operare delle “specificazioni” quanto alle modalità di corresponsione per i due tipi principali di supplenze, e dal dettato del comma 8, il quale, nel disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento “per periodi di servizio o situazioni di stato assimiliate al servizio inferiori al mese”, mal si concilia con una ipotetica volontà contrattuale di escludere dalla fruizione dell'emolumento i supplenti temporanei (cfr. Trib. Roma n. 9183 del 8.11.2021).
Inoltre, ove il compenso individuale accessorio fosse riconosciuto unicamente al personale ATA con incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, i supplenti temporanei, che svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo sostituito e del personale supplente con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, subirebbero un trattamento discriminatorio in ordine alle
“condizioni di impiego” in violazione della sopra citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Nella specie, la parte ricorrente ha provato con la produzione del contratto a tempo determinato e dei relativi cedolini paga (doc. 1) di avere prestato servizio come assistente amministrativo alle dipendenze del Controparte_1 19.01.2022 al 28.02.2022, per un numero complessivo di giorni pari a 41.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'emolumento in parola per il suddetto periodo di servizio, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni. Conseguentemente per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso va liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato e sulla base dell'orario osservato.
Ebbene, sulla base di siffatti criteri, la difesa di parte ricorrente, in ossequio ai parametri legislativi sopra indicati e delle tabelle retributive applicabili al rapporto, ha correttamente quantificato l'emolumento in discussione nella misura di euro
119,31, in considerazione del numero giorni di effettivo sevizio espletati in qualità di docente supplente, come risultanti dal certificato di servizio e dalle buste paga prodotti nel fascicolo di parte ricorrente (doc. 1).
Ne consegue la condanna a Controparte_1
corrispondere al ricorrente il compenso individuale accessorio del personale ATA nella misura anzidetta. A tale importo capitale vanno aggiunti gli accessori come per legge.
III. In applicazione del principio della soccombenza, il
[...]
va condannato alla rifusione, in favore del procuratore di Controparte_1
parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa e tenendo conto della serialità contenzioso (circostanze che determinano la riduzione del 50% di tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale
Accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 c.c.n.l. comparto scuola 29 novembre 2007 per i periodi di servizio effettivamente prestati con i contratti a termine dal 19.01.2022 al
28.02.2022 e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente di tale emolumento maturato nel suddetto periodo, determinato nella misura di euro 119,31, oltre accessori di legge;
- condanna il convenuto a rimborsare in favore dei procuratori CP_1 antistatari di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 258,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 4.3.2025. Il Giudice
Alessio Di Pietro