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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/10/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA LV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9446/2017 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Robbio, presso il cui studio sito in Vairano Scalo (CE), alla Via SS Cosma e Damiano, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
– (C.F. Controparte_1 C.F._2
E (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marisa De Quattro, presso il cui studio sito in Vairano Scalo (CE), alla Via SS Cosma e Damiano n.
13, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
nonché
– (C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli, presso il cui studio sito in Caserta, alla Via Fulvio Renella n. 88, è elettivamente domiciliata; CONVENUTA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 26 agosto 2013 sulla S.P. 90, in tenimento del comune di Marzano Appio.
Segnatamente, l'istante ha rappresentato che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, giunto nei pressi di una curva destrorsa, caratterizzata da scarsa visibilità, veniva improvvisamente investito dall'autovettura
FA EO IT, tg. DZ 156 TN, di proprietà di CP_1
e condotta da – assicurata per la r.c.a.
[...] Controparte_2 dalla – che invadeva la sua corsia di Controparte_3
marcia. A seguito dell'impatto, l'attore riportava molteplici lesioni, pertanto veniva soccorso da alcuni passanti e trasportato, tramite ambulanza 118, presso il pronto soccorso del nosocomio di Sessa
Aurunca ove il personale medico diagnosticava: “frattura esposta della tibia sx;
la frattura scomposta del III medio del femore sx;
estesa ferita all'interno della coscia dx;
frattura composta dell'arco anteriore della VI costa di dx, con alcune aree di atelettasia polmonare da contusioni”. Seguiva un lungo periodo di pag. 2/25 ricoveri, visite specialistiche e interventi chirurgici, fino alla dichiarazione di avvenuta guarigione con postumi invalidanti, in data 30.05.2014.
Alla luce di questi fatti, ha chiesto di Parte_1
accertare l'esclusiva responsabilità del conducente Controparte_2
nella causazione del sinistro, con conseguente condanna, in solido con il proprietario e la compagnia assicurativa Controparte_1
Contr
al ristoro di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si sono costituiti e , i Controparte_2 Controparte_1 quali hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 e 164 c.p.c., nonché
l'improponibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010. Nel merito, hanno impugnato la ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice, negando l'investimento e ascrivendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a il quale avrebbe perso Parte_1 autonomamente il controllo della bicicletta a causa della eccessiva velocità di guida;
in relazione a ciò, hanno altresì chiesto la condanna dell'istante ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita deducendo Controparte_3
l'improcedibilità della domanda stante il mancato rispetto, nella lettera di messa in mora, dei requisiti previsti dal Codice delle
Assicurazioni e la necessaria prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avverse, in quanto infondate nell'an e nel quantum,
pag. 3/25 sostenendo la colpa esclusiva o almeno concorrente dell'attore nella causazione del sinistro.
Così cristallizzato il tema della lite, all'udienza del
14.02.2018, il precedente giudice ha assegnato a parte attrice termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. Dato il suo esito negativo, l'istruttoria è stata condotta tramite l'assunzione di diverse prove testimoniali, nonché l'espletamento di una CTU tecnico-ricostruttiva del sinistro e una CTU medico-legale sulla persona dell'attore . Pt_1
La causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2025 e trattenuta in decisione, all'udienza del 09.04.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Sulle eccezioni preliminari.
1. Anzitutto, occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula invero una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, dell'oggetto della domanda, che deve risultare assolutamente incerto (Cfr. ex multis, Cass. Civ.,
III Sez., sent. n. 22330/2017; Cass. Civ., II Sez., sent. n.
pag. 4/25 1681/2015).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo, complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva, consente di comprendere a pieno l'oggetto delle domande e le circostanze di fatto poste a loro fondamento, ponendo i convenuti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa delle controparti, senza dubbio posta in grado – come concretamente hanno fatto – di esplicare tutte le proprie difese.
2. Ugualmente infondata appare poi la doglianza attinente alla procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo state prodotte le lettere a/r inviate alla CP_4
comprovanti la corretta costituzione in mora nei confronti
[...] della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle
Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
pag. 5/25 Nel caso di specie, nelle richieste stragiudiziali in atti sono stati correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare la propria offerta risarcitoria ed invero, non risultano richieste, da parte della volte ad integrare la documentazione presentata;
Controparte_4
al contrario, sono stati allegati sia una perizia medico-legale espletata dal fiduciario della compagnia, dott. , Persona_1
sia una missiva con la quale la società negava la volontà di procedere al risarcimento, sulla scorta delle indagini effettuate, a Contr riprova proprio che le informazioni fornite consentissero alla di procedere alle valutazioni del caso.
3. Da rigettare è, infine, la censura relativa alla mancata prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
La copiosa certificazione medica prodotta, così come le diverse testimonianze raccolte in corso di causa, senza dubbio indentificano l'odierno attore, come la vittima del Parte_1
sinistro stradale occorso in data 26.08.2013.
In ordine al convenuto , la sua qualifica di Controparte_1 proprietario del veicolo FA EO IT, tg. DZ 156 TN, emerge pacificamente dal certificato cronologico PRA - mai stato oggetto di contestazione - mentre per il convenuto , la Controparte_2
circostanza che fosse il conducente dell'autovettura, al momento del sinistro, può evincersi altrettanto serenamente dalle medesime dichiarazioni della parte, ad esempio nell'atto di costituzione in giudizio oppure nel verbale di sommarie informazioni, rese al
Commissariato di Sessa Aurunca, in cui egli asserisce: “In data 26 agosto scorso, intorno alle ore 11,30 circa percorrevo la strada
pag. 6/25 provinciale che da Marzano Appio porta a Roccamonfina a bordo del mio veicolo FA EO IT, di colore bianco, targato
DZ156TN… omissis…”
Sulla legittimazione passiva della Controparte_3
occorre rammentare che, “qualora l'assicuratore contesti
l'esistenza del rapporto assicurativo, il danneggiato, quale terzo estraneo al rapporto stesso, sia tenuto a provare l'esistenza della garanzia ed all'uopo (non avendo la disponibilità della relativa documentazione) può avvalersi anche di elementi presuntivi, indipendentemente dalla sufficienza di essi nei rapporti tra assicurato ed assicuratore;
mentre l'assicuratore, dal canto suo, per paralizzare la domanda è tenuto a dimostrare l'inesistenza della copertura assicurativa” (cfr. Cass. 2007, n. 23313; Cass.
2003, n. 3275; Cass. 1998, n. 5194).
Nel caso di specie, è da ritenersi che i documenti prodotti in giudizio da parte attrice - e in particolare le missive in cui la compagnia sostiene di aver espletato i relativi accertamenti sul sinistro, in funzione dell'eventuale liquidazione dei danni di Pt_1
- siano idonei a generare una presunzione di esistenza del
[...]
rapporto assicurativo tra i convenuti e la CP_1 CP_4
[...]
Sul merito.
1. Passando adesso al merito della vicenda, la domanda risulta meritevole di accoglimento, essendo stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra i danni patiti da parte attrice e la dinamica del sinistro così come narrata in citazione.
Secondo la prospettazione fornita da mentre Parte_1
pag. 7/25 egli stava percorrendo la S.P. 90, nel tenimento del Comune di
Marzano Appio, con direzione Roccamonfina > SS Casilina, giunto in prossimità di una curva particolarmente stretta, caratterizzata da scarsa visibilità, si vedeva invadere la corsia dalla FA EO
IT condotta da , che quindi lo investiva insieme Controparte_2
alla sua bicicletta. Parte convenuta, di contro, ha offerto una ricostruzione dell'incidente del tutto opposta, secondo la quale non vi sarebbe stato alcuno scontro tra il veicolo e l'istante, bensì Pt_1 sarebbe caduto autonomamente a causa della velocità di
[...]
guida, infatti soltanto la sua bicicletta avrebbe finito per collidere contro la parte inferiore della FA EO.
Ebbene, tale ultima ricostruzione è stata radicalmente smentita dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), a cura dell'Ing. le quali appaiono pienamente condivisibili e non Per_2
meritevoli di censure, in quanto rappresentano il risultato di un'indagine approfondita e rigorosa svolta attraverso prove empiriche, l'analisi dei luoghi del sinistro, nonché dei veicoli coinvolti.
Precisamente, il CTU ha osservato che: “1) non avendo il velocipede attinto l' autovettura col relativo Parte_2 fronte anteriore, non rilevandosi esiti deformativi da compressione: né sul cerchio anteriore;
né sulla forcella anteriore, di tipo telescopico;
possa certamente escludersi l'ipotesi dello sconfinamento del detto velocipede nell' opposta corsia, di pertinenza dell' autovettura 2) il ciclista, Parte_2 attesa l'ubicazione planimetrica della traccia ematica , ebbe ad essere attinto, in uno al condotto velocipede, ed a permanere riverso al suolo nella porzione dx della relativa corsia di
pag. 8/25 pertinenza; 3) l'autovettura in conseguenza Parte_2 di quanto evidenziato nei precedenti punti, sconfinando, sull'opposta corsia di marcia, ebbe ad attingere, con la relativa porzione inferiore sx del paraurti anteriore, il velocipede in uno al ciclista, in corrispondenza del mozzo anteriore (includente guarnitura, corone, deragliatore, pedivelle), riportando danni afferenti al paraurti ed al sottostante spoiler anteriore (al detto paraurti integrato), consistenti in: rottura dei due summenzionati componenti, come detto integrati, evidenzianti due fratture, con quella: ● ubicata nella porzione centrale, al di sotto della griglia triangolare, di verosimile natura consensuale;
● più ampia , evidenziante anche una lacerazione, estesa dalla porzione inferiore dello spoiler verso l' arco passaruota sx, correlabile al combinato:
- della deformazione compressiva rilevata sulla porzione terminale sx, prodotta da vettore a direzione antero-postero, con componente lievemente obliqua da sx (rispetto al canonico asse longitudinale baricentrico, orientato, del corpo vettura), che, non evidenziando abrasioni e scalfitture, può esser stata certamente prodotta dal contatto con l' arto inferiore sx dell' infortunato; - del sormontamento del telaio del velocipede - distacco del passaruota sx. il velocipede ebbe a subire, anche per effetto di un successivo parziale sormonto dell' autovettura de qua (attestato dalle caratteristiche deformazioni a geometria concava riportata dal telaio e dalla rilevata , caratteristica traccia gommosa ), in rapida successione : il successivo ribaltamento al suolo, sul relativo lato dx;
il tranciamento della porzione inferiore, aggettante, del tubolare anteriore inclinato del triangolo anteriore del telaio, includente il mozzo e la guarnitura del movimento centrale, con
pag. 9/25 corone e deragliatore;
la deformazione concava del tubolare anteriore inclinato;
la piegatura del tubolare reggisella in corrispondenza della relativa sezione di serraggio;
la deformazione del cerchio della ruota posteriore;
la presenza di lievi abrasioni sul relativo lato sx¸ la presenza di estese e profonde abrasioni sul relativo lato dx, correlabili allo scorrimento del telaio sul manto d' asfalto;
l'ubicazione della lesione primaria riportata dal ciclista (odierno istante), consistente in frattura esposta della tibia , appare in innegabile diretta correlazione con
l' ubicazione del maggior danno riportato dal velocipede, consistente nel tranciamento della porzione aggettante del tubolare inclinato, includente il mozzo anteriore con: guarnitura, corone, pedivelle e deragliatore… omissis…”
Il CTU, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Il sottoscritto, nel ricordare a se stesso come il principio informatore del giudizio civile risulti essere : << ….il più probabile che non
>>, fa rilevare come dal combinato: del documentale fotografico versato in atti, che ha certificato, quale elemento cardine,
l'ubicazione planimetrica, sul nastro stradale, della macchia ematica prodotta dall'infortunato, quando riverso al suolo nella relativa fase statica post urto;
della specifica geometria e morfologia del campo del sinistro, caratterizzato (nella direzione percorsa dal velocipede) da curva destrorsa a ridotto raggio di curvatura con conseguenti ridotte visuali, longitudinale e laterale, compromesse anche dalla presenza di un muro di contenimento, ubicato in corrispondenza del ciglio interno della detta curva;
delle misurazioni effettuate in loco;
dell'eziologia dei danni riportati dai due veicoli e delle lesioni riportate dall' infortunato;
la cine-
pag. 10/25 dinamica del sinistro stradale de quo possa così sintetizzarsi: l' istante, nel percorrere, in sella ad un Parte_1
velocipede, modello mountain bike, di colore grigio e azzurro, regolarmente, una curva destrorsa, discendente, a ridotto raggio di curvatura, della SP 90, orientata da Roccamonfina verso
Marzano Appio, caratterizzata da: notevole valore della pendenza longitudinale e discreto valore di quella trasversale, orientata verso l'interno della curva;
ridotte visuali, longitudinale e laterale, oltremodo penalizzate anche dalla presenza di un muro di contenimento, ubicato sul ciglio interno della detta curva, e da vegetazione spontanea da detto muro fuoriuscente (tanto da parzialmente invadere la corsia di marcia); con assetto del velocipede non ordinario ma verosimilmente in piega sul relativo lato destro, per contrastare la forza centrifuga, connessa alla summenzionata specifica geometria e morfologia del nastro stradale, ebbe ad esser attinto: sulla porzione centrale sinistra del condotto velocipede, in corrispondenza del mozzo anteriore, includente: corone, deragliatore e pedivelle;
in corrispondenza della relativa gamba sinistra;
dalla porzione inferiore sx del paraurti anteriore (con integrato spoiler) AL ME IT , tg. DZ 156 TN, di colore avorio, il cui conducente, CP_2
, provenendo dall' opposto verso di marcia, orientato da
[...]
Marzano Appio verso Roccamonfina, ebbe ad invadere la corsia di pertinenza del velocipede, non attivando (come invece da esso convenuto sostenuto nell'atto di costituzione e risposta) alcuna deviazione sulla relativa dx, violando in tal guisa del C.d.S. l'art.
143… omissis...”
Rispetto ai pareri contrastati espressi sulla bozza di relazione pag. 11/25 dal CTP della compagnia assicurativa, il CTU Ing. ha Per_2 oltremodo rinsaldato le proprie valutazioni, esprimendo che: “… omissis… la ricostruzione della dinamica, evidenziando come
l'ubicazione altimetrica dei danni riportati dall' autovettura sarebbe correlabile ad un urto con sormonto avvenuto col velocipede già scivolato al suolo;
la ricostruzione certifica il contatto ed il sormonto da parte dell'autovettura (non riconosciuto dalle parti convenute!!) ma non si correla alle lesioni riportate dall' infortunato, è solo in parte condivisibile, viene infatti esclusa dal CTP la tesi, concreta, che il velocipede stesse in piega per contrastare la forza centrifuga (attesa una curva discendente a ridotto raggio con accentuata pendenza trasversale); pur volendo ammettere che il velocipede stesse in fase di scivolamento, ne consegue che la circostanza in alcun modo: abiura l'innegabile invasione da parte del conducente l' autovettura della semicarreggiata opposta;
esenta da responsabilità il conducente dell' autovettura AL Pt_2
IT… omissis… la ricostruzione grafica appare palesemente incongruente con i danni e le lesioni riportate dalla vittima, tendenziosa ed artificiosa , volta al solo scopo di sanare , extrema ratio, la responsabilità del convenuto indicando un' irrealistica posizione regolare dell' autovettura AL che cozza Pt_2 con l'ubicazione: dei danni , delle lesioni e della macchia ematica… omissis… una perdita di controllo del velocipede, correlata ad un indimostrato ed indimostrabile valore elevato della velocità di crociera, che non trova riscontro negli esiti riportati dal ciclista, risultati innegabilmente privi di quelle abrasioni da scorrimento al suolo connesse al valore della
pag. 12/25 velocità… omissis…”
E dunque, “Dato atto di quanto espresso, il sottoscritto, conferma tutte le espresse risultanze, che restano confermate anche nell'ipotesi in cui nelle imminenze dell'impatto il ciclista sia scivolato al suolo, precisandosi in punto che lo scivolamento, se verificatosi, può esser stato: ● sia prodotto dal conducente per perdita di controllo del mezzo;
● sia indotto volontariamente dal conducente nella fase di imminente impatto per evitarlo o limitarne gli effetti;
in ogni caso in nessun modo è esentato da responsabilità il conducente dell' autovettura Parte_2
per l'erronea condotta, consistita nell' aver innegabilmente
[...]
invaso l' opposta semicarreggiata, come certificato dagli elementi oggettivi in atti, non ponendo in essere, per giunta , alcuna manovra emergenziale di frenatura e/o elusiva , con scarto a dx verso il margine della semicarreggiata di pertinenza”.
Il CTU, in definitiva, incontrovertibilmente sostiene l'incauta invasione di corsia da parte del conducente della FA EO IT, ritenendo inverosimile l'autonoma perdita del controllo del velocipede di se non nell'imminenza dell'impatto Parte_1
al fine di cercare di evitarlo e/o di mitigarne gli esiti.
Ed effettivamente, come illustrato dall'Ing. in maniera Per_2
dettagliata e convincente, il corredo probatorio offerto in giudizio rende più facile ipotizzare uno scontro diretto da investimento piuttosto che uno scivolamento dovuto – secondo la versione dei convenuti – ad una velocità di guida non consona, tenuta dallo
, posta la mancanza di segni di scarrocciamento sulla Pt_1
bicicletta e di abrasioni refertate sulla persona del danneggiato pag. 13/25 (tipiche di chi ruzzola sull'asfalto trascinato da una forza motrice, ancor più tenendo conto della conformazione della strada, in pendenza). Del resto, anche la CTU medico–legale espletata sulla persona dell'istante, ha avallato la perfetta coerenza tra le lesioni subite da parte attrice e la dinamica sostenuta in citazione, mai prospettando la possibilità di ricollegarle ad uno sviluppo cinematico differente.
Inoltre, l'invasione di corsia della FA EO trova piena conferma nella testimonianza resa da il quale, Testimone_1
al momento del sinistro, si trovava in sella al proprio velocipede, precedendo l'attore sulla S.P. 90. In particolare, egli ha asserito:
“… omissis… mi trovavo a circa 1,5 metro o 2,00 m. davanti lo
. Preciso che io che viaggiavo davanti avevo la visuale Pt_1 libera, quindi quando ho visto l'FA EO IT invadere la mia corsia da me percorsa ho fatto in tempo ad evitare la stessa avvicinandomi, anzi sfiorando il muro di pietra presente sul ciglio destro;
mentre che mi seguiva sulla bicicletta, Parte_1 forse coperto da me, non si accorgeva che la macchina, che veniva dal senso opposto, aveva invaso la nostra corsia di marcia… omissis…”, pertanto anche l'amico di sarebbe Parte_1 potuto rimanere travolto dall'autovettura in corsa, se non avesse fatto in tempo a scostarsi verso la parete laterale.
2. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi per parte convenuta non appaiono sufficienti al fine di screditare la dinamica attorea in favore di quella offerta dai . CP_1
I due testi e - Testimone_2 Testimone_3
rispettivamente fidanzata e fratello di – non hanno Controparte_2
pag. 14/25 mai assistito all'incidente, infatti entrambi riferiscono circostanze inerenti a momenti successivi, di scarsa rilevanza rispetto all'esatta ricostruzione del fatto storico per cui è causa.
Per quanto invece attiene a , ossia l'unico dei Testimone_4
testimoni che, stando alle parole di , avrebbe Controparte_2
dovuto trovarsi a bordo della FA EO insieme al conducente, la sua effettiva presenza sul luogo del sinistro appare minata da numerose incongruenze.
In primis, nelle spontanee dichiarazioni che Controparte_2
rilascia al Commissariato P.S. di Sessa Aurunca, si legge che “Io in auto ero in compagnia di un mio amico di nome di Testimone_4
Roccamonfina, contattabile all'utenza telefonica n. 327/8485779, il quale non è sceso dal veicolo poiché si spaventa alla vista del sangue”, eppure in giudizio, il teste asserisce non soltanto di Tes_4
essere sceso dal veicolo, ma anche di aver tentato di rassicurare l'attore e di essersi occupato di spostare la sua bicicletta, “… omissis… Quando ci siamo avvicinati il ragazzo ha detto che era colpa sua, stava facendo una gara per superare un limite di velocità. La signora arrivata sul posto ha chiamato il marito che era un medico, che ha prestato i primi soccorsi. Io ho cercato di tranquillizzare il ragazzo e quando a questo sono stati prestati i primi soccorsi ho provveduto a spostare la bici, che ho appoggiato nel castagneto a margine della strada, abbiamo anche spostato di tre metri l'autovettura sul margine della strada, il tutto per evitare altri incidenti con le macchine che sopraggiungevano… omissis…”.
Nessuno degli altri testimoni escussi ha mai riportato la pag. 15/25 presenza di al momento del fatto: il teste Testimone_4 [...]
, intervenuto sul luogo del sinistro dopo essere Testimone_3
stato contatto dal fratello/conducente, non menziona mai
[...]
il teste escusso nel corso della stessa udienza Tes_4 Tes_1
del (giorno 17.09.2020), non lo riconosceva “… omissis… Tes_4
Preciso che le persone che prima stavano fuori l'aula di udienza non ricordo di averle viste sul luogo dell'incidente… omissis…”; la teste ricorda unicamente la presenza del conducente Testimone_5
, “… omissis… ho visto una signora tale CP_1 Persona_3
, mia amica, che era china su un ragazzo che era a terra
[...] mentre c'era una altra persona sesso maschile alquanto agitato, che in seguito ho saputo essere il conducente l'auto investitrice… omissis…”
E ancora, mentre in giudizio dichiara “… Testimone_4
omissis… poco dopo una curva in cui la strada era un po' grattata come dopo che si fanno i lavori, abbiamo incontrato un altro ragazzo su una bicicletta, sempre proveniente dal senso di marcia opposto al nostro, che perdeva il controllo della bici, cadeva a terra nella sua corsia di percorrenza e poi la bicicletta finiva sotto
l'autovettura, danneggiando il paraurti anteriore. È stata la bici che è finita sotto la macchina… omissis…”, nella dinamica riportata dal alla compagnia assicurativa Tes_4 Controparte_4 allegata agli atti, si offre una prospettazione diversa: “… omissis… improvvisamente il conducente dell'auto che viaggiava regolarmente nella propria carreggiata a moderata velocità, ha sterzato a destra (nel mio senso di marcia) per evitare una bici che scivolava sull'asfalto senza ciclista. Nonostante la manovra, la bicicletta è finita vicino al paraurti anteriore, sul lato sinistro.
pag. 16/25 subito ci siamo accorti che nella corsia opposta c'era un bambino
a terra ferito alle gambe e subito abbiamo prestato soccorso chiamando subito il 118 e bloccando il traffico per evitare che il bambino venisse investito”.
Evidente, dunque, la contraddizione: in udienza, il Tes_4
afferma di aver assistito alla caduta di invece alla Parte_1 compagnia assicurativa egli riferisce di aver notato prima una bicicletta che scivolava sull'asfalto e poi il ragazzino a terra, ferito alle gambe, facendo intendere di essere sopraggiunto in un secondo momento quando l'istante era già a terra.
3. Altresì priva di pregio è poi la censura mossa dalla società in riferimento alle dichiarazioni rese dall'attore CP_4 Pt_1
al Commissariato P.S. di Sessa Aurunca, ove avrebbe asserito che:
“Alla guida della mia bicicletta, dopo una curva a gomito, vedevo una macchina sopraggiungere in senso opposto;
d'istinto ho frenato, la bici si intraversa e sono caduto. La bici è finita sotto la macchina, io non sono finito sotto”.
Ebbene, al di là del fatto che il verbale di queste dichiarazioni non è mai stato né prodotto agli atti, né menzionato da nessun'altra delle parti in giudizio – sicché non vi è prova che siano mai state rilasciate – il loro contenuto non sarebbe in grado di scardinare le valutazioni fin qui esposte: le dichiarazioni, infatti, si appalesano brevi, generiche e comunque suggeriscono una invasione di corsia da parte dell'autovettura dei che, anche a voler adottare CP_1
l'ipotesi in cui lo scontro diretto non vi fosse stato, continuerebbe a rappresentare la causa originaria ed assorbente della caduta e quindi delle lesioni di Parte_1
pag. 17/25 4. Infine, occorre rigettare l'ipotesi di concorso di colpa avanzata dalla convenuta compagnia assicurativa.
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, il giudice non può ritenere superata la presunzione di corresponsabilità posta a carico di entrambi i conducenti dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. per il solo fatto di aver accertato la colpa di uno di essi, ma è tenuto a verificare in concreto se anche l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida corretta (Cass. Civ. Sez. III ord. n. 3572 del 12 febbraio
2025; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23431 del 4 novembre 2014).
Inoltre, “in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità)” (cfr. Cass. civ. n. 12524/2000; Corte di appello di Milano, sentenza n. 2542/2022).
Pertanto, anche il ciclista può incorrere in un'ipotesi di concorso di colpa laddove, nell'accadimento di un sinistro, si appuri che abbia violato delle disposizioni generali del Codice della
Strada.
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'istruttoria condotta in pag. 18/25 giudizio non è emerso alcun profilo di responsabilità imputabile a nella causazione dell'incidente. Parte_1
Come confermato dalla CTU tecnico-ricostruttiva, la macchia di sangue lasciata dalle ferite del danneggiato permette di appurare che l'impatto è avvenuto nella corsia di pertinenza della bicicletta, accanto alla parete rocciosa, a riprova che non vi sia stata invasione di corsia da parte del ciclista bensì da parte dell'autovettura e che l'istante, prima di cadere, uniformandosi al Codice delle Strada, stesse procedendo regolarmente sul margine destro della carreggiata. L'eccessiva velocità di guida del velocipede, dedotta dai convenuti, non ha trovato alcun riscontro probatorio nemmeno nei rilevamenti tecnici espletati dalla CTU;
da ultimo, qualora si volesse attribuire valore alle dichiarazioni di agli Parte_1 agenti della Polizia Stradale di Sessa Aurunca, si rivelerebbe un tentativo di frenata da parte del ciclista, finalizzato proprio ad evitare/mitigare l'impatto.
Viceversa, secondo il CTU Ing. “… omissis… dalla Per_2 porzione inferiore sx del paraurti anteriore (con integrato spoiler)
tg. DZ 156 TN, di colore avorio, il cui Parte_2
conducente, , provenendo dall' opposto verso di Controparte_2 marcia, orientato da Marzano Appio verso Roccamonfina, ebbe ad invadere la corsia di pertinenza del velocipede, non attivando
(come invece da esso convenuto sostenuto nell'atto di costituzione
e risposta) alcuna deviazione sulla relativa dx, violando in tal guisa del C.d.S. l'art. 143… omissis…”
Ed effettivamente, la presenza di un guard-rail a ridosso della curva – visibile dalle fotografie tradotte nel fascicolo di parte attrice pag. 19/25 - rende poco plausibile il fatto che il conducente Controparte_2 abbia cercato di sterzare verso la propria destra (finendo sul fondo erboso, come specificato nell'atto di costituzione) per evitare la bicicletta che scarrozzava nella sua direzione, considerata l'esigua estensione della carreggiata.
5. In conclusione, alla luce degli elementi probatori riassunti, nonché dei principi di diritto sopra enunciati, alcuna interferenza causale può essere riconosciuta a nella Parte_1 determinazione del sinistro per cui è causa, di tal ché la responsabilità esclusiva dell'evento deve essere ascritta al convenuto . Controparte_2
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Sul quantum.
Così definita la tematica del “an” va affrontata quella del
“quantum”.
1. Relativamente al danno per le lesioni, appaiono condivisibili le risultanze della CTU medico-legale, sviluppate dalla dott.ssa con corretti criteri logici e tecnici, sulla base Per_4 della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.
In conseguenza al fatto storico per cui è causa, dunque, Pt_1 ebbe a riportare “Frattura del terzo diafisario del femore
[...]
sinistro trattata chirurgicamente e con mezzi di sintesi rimossi, una frattura scomposta del terzo medio diafisario di tibia complicata da pseudoartrosi e una frattura di perone trattata cruentemente e frattura composta dell'arco anteriore della VI costa a destra, ferita lacera alla coscia destra”.
pag. 20/25 Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
• 23 % di invalidità permanente;
• 90 giorni di invalidità temporanea totale;
• 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
• 150 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Per procedere alla quantificazione del danno per lesioni macro-permanenti occorre fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano.
Dette tabelle, secondo la Suprema Corte, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento, tanto da affermare che risulti incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle (Cass. 30.6.11 n. 14402).
Applicando dunque i criteri di cui alle tabelle predisposte, facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (14 anni), si liquida in favore di per i postumi permanenti residuati, Parte_1
quantificabili nella misura del 23%, tenuto conto anche della sofferenza soggettiva patita, la somma di € 124.631,00; vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del pag. 21/25 danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di € 10.350,00 per l'invalidità temporanea assoluta (90 giorni), € 7.762,50 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (90 giorni), € 8.625,00 e per l'invalidità temporanea parziale al 50% (150 giorni).
L'ammontare complessivo del danno è quindi pari a €
151.368,50.
2. Tale importo va devalutato al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 124.994,63.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 171.439,80 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3. Quanto invece al danno morale – pur non potendosi dimenticare come recenti pronunce dei giudici di legittimità abbiano statuito la irriducibilità del danno morale al danno biologico ed abbiano quindi sostenuto che esso debba pertanto essere liquidato autonomamente, in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore da un lato e la lesione dell'integrità psico-fisica della persona dall'altro (Cass.
3.10.13 n. 22585), senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (Cass.
9.6.15 n. 11851) – ciò
pag. 22/25 nonostante va anche ricordato come la necessaria liquidazione unitaria di entrambi tali aspetti del pregiudizio patito dal soggetto danneggiato possa ritenersi correttamente effettuata mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con un aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'id quod plerumque accidit, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva (Cass.
6.3.14 n. 5243).
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie, appare giustificato il riconoscimento del turbamento morale e della compromissione della sfera dinamico-relazionale sofferti dall'attore
, tenuto conto della gravità dei postumi permanenti riportati Pt_1 in seguito al sinistro, della sua giovane età al momento dell'incidente, nonché del lungo periodo di ricovero affrontato – documentato attraverso le certificazioni dei diversi esami diagnostici, le terapie e gli interventi chirurgici subiti nel corso del tempo.
Occorre tuttavia considerare, come innanzi precisato, che nelle Tabelle di Milano, aggiornate al 2024, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
pag. 23/25 Pertanto, nella liquidazione sopra effettuata è ricompresa anche la maggiorazione relativa al danno morale quivi riconosciuto.
4. La domanda relativa al danno emergente per le spese mediche sostenute appare ugualmente meritevole di accoglimento, vista la copiosa documentazione depositata a supporto.
Il CTU, dott.ssa , riferisce: “sono allegate spese Per_4 mediche dell'ammontare complessivo di euro 943,58 (novecento quarantatré euro e cinquantotto centesimi) che appaiono del tutto congrue”.
Sulle spese di lite.
1. In ragione dell'accoglimento della domanda, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M.
147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento.
Anche le spese delle due c.t.u. espletate vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in ragione della sua soccombenza, così come liquidate in corso di causa.
2. Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta. Occorre infatti rammentare che è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti, come nel caso di specie, non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, sia pur desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia pag. 24/25 subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cassazione n. 21393 del 2005).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
• in accoglimento della domanda attore, accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è Controparte_2 causa e per l'effetto lo condanna, in solido alla e al Controparte_4
proprietario del veicolo al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 171.439,80 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, e della somma di € 943,58 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
• condanna i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento del compenso oltre alle spese prenotate a debito venga effettuato in favore dell'Erario essendo stata disposta l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice;
• pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese per la CTU dinamico-ricostruttiva e la CTU medico-legale espletate per come liquidate in corso di causa.
Santa Maria Capua Vetere, 26.10.2025
Il giudice
Dott.ssa RA LV
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA LV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9446/2017 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Robbio, presso il cui studio sito in Vairano Scalo (CE), alla Via SS Cosma e Damiano, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
– (C.F. Controparte_1 C.F._2
E (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marisa De Quattro, presso il cui studio sito in Vairano Scalo (CE), alla Via SS Cosma e Damiano n.
13, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
nonché
– (C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli, presso il cui studio sito in Caserta, alla Via Fulvio Renella n. 88, è elettivamente domiciliata; CONVENUTA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 26 agosto 2013 sulla S.P. 90, in tenimento del comune di Marzano Appio.
Segnatamente, l'istante ha rappresentato che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, giunto nei pressi di una curva destrorsa, caratterizzata da scarsa visibilità, veniva improvvisamente investito dall'autovettura
FA EO IT, tg. DZ 156 TN, di proprietà di CP_1
e condotta da – assicurata per la r.c.a.
[...] Controparte_2 dalla – che invadeva la sua corsia di Controparte_3
marcia. A seguito dell'impatto, l'attore riportava molteplici lesioni, pertanto veniva soccorso da alcuni passanti e trasportato, tramite ambulanza 118, presso il pronto soccorso del nosocomio di Sessa
Aurunca ove il personale medico diagnosticava: “frattura esposta della tibia sx;
la frattura scomposta del III medio del femore sx;
estesa ferita all'interno della coscia dx;
frattura composta dell'arco anteriore della VI costa di dx, con alcune aree di atelettasia polmonare da contusioni”. Seguiva un lungo periodo di pag. 2/25 ricoveri, visite specialistiche e interventi chirurgici, fino alla dichiarazione di avvenuta guarigione con postumi invalidanti, in data 30.05.2014.
Alla luce di questi fatti, ha chiesto di Parte_1
accertare l'esclusiva responsabilità del conducente Controparte_2
nella causazione del sinistro, con conseguente condanna, in solido con il proprietario e la compagnia assicurativa Controparte_1
Contr
al ristoro di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si sono costituiti e , i Controparte_2 Controparte_1 quali hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 e 164 c.p.c., nonché
l'improponibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010. Nel merito, hanno impugnato la ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice, negando l'investimento e ascrivendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a il quale avrebbe perso Parte_1 autonomamente il controllo della bicicletta a causa della eccessiva velocità di guida;
in relazione a ciò, hanno altresì chiesto la condanna dell'istante ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita deducendo Controparte_3
l'improcedibilità della domanda stante il mancato rispetto, nella lettera di messa in mora, dei requisiti previsti dal Codice delle
Assicurazioni e la necessaria prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avverse, in quanto infondate nell'an e nel quantum,
pag. 3/25 sostenendo la colpa esclusiva o almeno concorrente dell'attore nella causazione del sinistro.
Così cristallizzato il tema della lite, all'udienza del
14.02.2018, il precedente giudice ha assegnato a parte attrice termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. Dato il suo esito negativo, l'istruttoria è stata condotta tramite l'assunzione di diverse prove testimoniali, nonché l'espletamento di una CTU tecnico-ricostruttiva del sinistro e una CTU medico-legale sulla persona dell'attore . Pt_1
La causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2025 e trattenuta in decisione, all'udienza del 09.04.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Sulle eccezioni preliminari.
1. Anzitutto, occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula invero una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, dell'oggetto della domanda, che deve risultare assolutamente incerto (Cfr. ex multis, Cass. Civ.,
III Sez., sent. n. 22330/2017; Cass. Civ., II Sez., sent. n.
pag. 4/25 1681/2015).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo, complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva, consente di comprendere a pieno l'oggetto delle domande e le circostanze di fatto poste a loro fondamento, ponendo i convenuti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa delle controparti, senza dubbio posta in grado – come concretamente hanno fatto – di esplicare tutte le proprie difese.
2. Ugualmente infondata appare poi la doglianza attinente alla procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo state prodotte le lettere a/r inviate alla CP_4
comprovanti la corretta costituzione in mora nei confronti
[...] della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle
Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
pag. 5/25 Nel caso di specie, nelle richieste stragiudiziali in atti sono stati correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare la propria offerta risarcitoria ed invero, non risultano richieste, da parte della volte ad integrare la documentazione presentata;
Controparte_4
al contrario, sono stati allegati sia una perizia medico-legale espletata dal fiduciario della compagnia, dott. , Persona_1
sia una missiva con la quale la società negava la volontà di procedere al risarcimento, sulla scorta delle indagini effettuate, a Contr riprova proprio che le informazioni fornite consentissero alla di procedere alle valutazioni del caso.
3. Da rigettare è, infine, la censura relativa alla mancata prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
La copiosa certificazione medica prodotta, così come le diverse testimonianze raccolte in corso di causa, senza dubbio indentificano l'odierno attore, come la vittima del Parte_1
sinistro stradale occorso in data 26.08.2013.
In ordine al convenuto , la sua qualifica di Controparte_1 proprietario del veicolo FA EO IT, tg. DZ 156 TN, emerge pacificamente dal certificato cronologico PRA - mai stato oggetto di contestazione - mentre per il convenuto , la Controparte_2
circostanza che fosse il conducente dell'autovettura, al momento del sinistro, può evincersi altrettanto serenamente dalle medesime dichiarazioni della parte, ad esempio nell'atto di costituzione in giudizio oppure nel verbale di sommarie informazioni, rese al
Commissariato di Sessa Aurunca, in cui egli asserisce: “In data 26 agosto scorso, intorno alle ore 11,30 circa percorrevo la strada
pag. 6/25 provinciale che da Marzano Appio porta a Roccamonfina a bordo del mio veicolo FA EO IT, di colore bianco, targato
DZ156TN… omissis…”
Sulla legittimazione passiva della Controparte_3
occorre rammentare che, “qualora l'assicuratore contesti
l'esistenza del rapporto assicurativo, il danneggiato, quale terzo estraneo al rapporto stesso, sia tenuto a provare l'esistenza della garanzia ed all'uopo (non avendo la disponibilità della relativa documentazione) può avvalersi anche di elementi presuntivi, indipendentemente dalla sufficienza di essi nei rapporti tra assicurato ed assicuratore;
mentre l'assicuratore, dal canto suo, per paralizzare la domanda è tenuto a dimostrare l'inesistenza della copertura assicurativa” (cfr. Cass. 2007, n. 23313; Cass.
2003, n. 3275; Cass. 1998, n. 5194).
Nel caso di specie, è da ritenersi che i documenti prodotti in giudizio da parte attrice - e in particolare le missive in cui la compagnia sostiene di aver espletato i relativi accertamenti sul sinistro, in funzione dell'eventuale liquidazione dei danni di Pt_1
- siano idonei a generare una presunzione di esistenza del
[...]
rapporto assicurativo tra i convenuti e la CP_1 CP_4
[...]
Sul merito.
1. Passando adesso al merito della vicenda, la domanda risulta meritevole di accoglimento, essendo stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra i danni patiti da parte attrice e la dinamica del sinistro così come narrata in citazione.
Secondo la prospettazione fornita da mentre Parte_1
pag. 7/25 egli stava percorrendo la S.P. 90, nel tenimento del Comune di
Marzano Appio, con direzione Roccamonfina > SS Casilina, giunto in prossimità di una curva particolarmente stretta, caratterizzata da scarsa visibilità, si vedeva invadere la corsia dalla FA EO
IT condotta da , che quindi lo investiva insieme Controparte_2
alla sua bicicletta. Parte convenuta, di contro, ha offerto una ricostruzione dell'incidente del tutto opposta, secondo la quale non vi sarebbe stato alcuno scontro tra il veicolo e l'istante, bensì Pt_1 sarebbe caduto autonomamente a causa della velocità di
[...]
guida, infatti soltanto la sua bicicletta avrebbe finito per collidere contro la parte inferiore della FA EO.
Ebbene, tale ultima ricostruzione è stata radicalmente smentita dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), a cura dell'Ing. le quali appaiono pienamente condivisibili e non Per_2
meritevoli di censure, in quanto rappresentano il risultato di un'indagine approfondita e rigorosa svolta attraverso prove empiriche, l'analisi dei luoghi del sinistro, nonché dei veicoli coinvolti.
Precisamente, il CTU ha osservato che: “1) non avendo il velocipede attinto l' autovettura col relativo Parte_2 fronte anteriore, non rilevandosi esiti deformativi da compressione: né sul cerchio anteriore;
né sulla forcella anteriore, di tipo telescopico;
possa certamente escludersi l'ipotesi dello sconfinamento del detto velocipede nell' opposta corsia, di pertinenza dell' autovettura 2) il ciclista, Parte_2 attesa l'ubicazione planimetrica della traccia ematica , ebbe ad essere attinto, in uno al condotto velocipede, ed a permanere riverso al suolo nella porzione dx della relativa corsia di
pag. 8/25 pertinenza; 3) l'autovettura in conseguenza Parte_2 di quanto evidenziato nei precedenti punti, sconfinando, sull'opposta corsia di marcia, ebbe ad attingere, con la relativa porzione inferiore sx del paraurti anteriore, il velocipede in uno al ciclista, in corrispondenza del mozzo anteriore (includente guarnitura, corone, deragliatore, pedivelle), riportando danni afferenti al paraurti ed al sottostante spoiler anteriore (al detto paraurti integrato), consistenti in: rottura dei due summenzionati componenti, come detto integrati, evidenzianti due fratture, con quella: ● ubicata nella porzione centrale, al di sotto della griglia triangolare, di verosimile natura consensuale;
● più ampia , evidenziante anche una lacerazione, estesa dalla porzione inferiore dello spoiler verso l' arco passaruota sx, correlabile al combinato:
- della deformazione compressiva rilevata sulla porzione terminale sx, prodotta da vettore a direzione antero-postero, con componente lievemente obliqua da sx (rispetto al canonico asse longitudinale baricentrico, orientato, del corpo vettura), che, non evidenziando abrasioni e scalfitture, può esser stata certamente prodotta dal contatto con l' arto inferiore sx dell' infortunato; - del sormontamento del telaio del velocipede - distacco del passaruota sx. il velocipede ebbe a subire, anche per effetto di un successivo parziale sormonto dell' autovettura de qua (attestato dalle caratteristiche deformazioni a geometria concava riportata dal telaio e dalla rilevata , caratteristica traccia gommosa ), in rapida successione : il successivo ribaltamento al suolo, sul relativo lato dx;
il tranciamento della porzione inferiore, aggettante, del tubolare anteriore inclinato del triangolo anteriore del telaio, includente il mozzo e la guarnitura del movimento centrale, con
pag. 9/25 corone e deragliatore;
la deformazione concava del tubolare anteriore inclinato;
la piegatura del tubolare reggisella in corrispondenza della relativa sezione di serraggio;
la deformazione del cerchio della ruota posteriore;
la presenza di lievi abrasioni sul relativo lato sx¸ la presenza di estese e profonde abrasioni sul relativo lato dx, correlabili allo scorrimento del telaio sul manto d' asfalto;
l'ubicazione della lesione primaria riportata dal ciclista (odierno istante), consistente in frattura esposta della tibia , appare in innegabile diretta correlazione con
l' ubicazione del maggior danno riportato dal velocipede, consistente nel tranciamento della porzione aggettante del tubolare inclinato, includente il mozzo anteriore con: guarnitura, corone, pedivelle e deragliatore… omissis…”
Il CTU, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Il sottoscritto, nel ricordare a se stesso come il principio informatore del giudizio civile risulti essere : << ….il più probabile che non
>>, fa rilevare come dal combinato: del documentale fotografico versato in atti, che ha certificato, quale elemento cardine,
l'ubicazione planimetrica, sul nastro stradale, della macchia ematica prodotta dall'infortunato, quando riverso al suolo nella relativa fase statica post urto;
della specifica geometria e morfologia del campo del sinistro, caratterizzato (nella direzione percorsa dal velocipede) da curva destrorsa a ridotto raggio di curvatura con conseguenti ridotte visuali, longitudinale e laterale, compromesse anche dalla presenza di un muro di contenimento, ubicato in corrispondenza del ciglio interno della detta curva;
delle misurazioni effettuate in loco;
dell'eziologia dei danni riportati dai due veicoli e delle lesioni riportate dall' infortunato;
la cine-
pag. 10/25 dinamica del sinistro stradale de quo possa così sintetizzarsi: l' istante, nel percorrere, in sella ad un Parte_1
velocipede, modello mountain bike, di colore grigio e azzurro, regolarmente, una curva destrorsa, discendente, a ridotto raggio di curvatura, della SP 90, orientata da Roccamonfina verso
Marzano Appio, caratterizzata da: notevole valore della pendenza longitudinale e discreto valore di quella trasversale, orientata verso l'interno della curva;
ridotte visuali, longitudinale e laterale, oltremodo penalizzate anche dalla presenza di un muro di contenimento, ubicato sul ciglio interno della detta curva, e da vegetazione spontanea da detto muro fuoriuscente (tanto da parzialmente invadere la corsia di marcia); con assetto del velocipede non ordinario ma verosimilmente in piega sul relativo lato destro, per contrastare la forza centrifuga, connessa alla summenzionata specifica geometria e morfologia del nastro stradale, ebbe ad esser attinto: sulla porzione centrale sinistra del condotto velocipede, in corrispondenza del mozzo anteriore, includente: corone, deragliatore e pedivelle;
in corrispondenza della relativa gamba sinistra;
dalla porzione inferiore sx del paraurti anteriore (con integrato spoiler) AL ME IT , tg. DZ 156 TN, di colore avorio, il cui conducente, CP_2
, provenendo dall' opposto verso di marcia, orientato da
[...]
Marzano Appio verso Roccamonfina, ebbe ad invadere la corsia di pertinenza del velocipede, non attivando (come invece da esso convenuto sostenuto nell'atto di costituzione e risposta) alcuna deviazione sulla relativa dx, violando in tal guisa del C.d.S. l'art.
143… omissis...”
Rispetto ai pareri contrastati espressi sulla bozza di relazione pag. 11/25 dal CTP della compagnia assicurativa, il CTU Ing. ha Per_2 oltremodo rinsaldato le proprie valutazioni, esprimendo che: “… omissis… la ricostruzione della dinamica, evidenziando come
l'ubicazione altimetrica dei danni riportati dall' autovettura sarebbe correlabile ad un urto con sormonto avvenuto col velocipede già scivolato al suolo;
la ricostruzione certifica il contatto ed il sormonto da parte dell'autovettura (non riconosciuto dalle parti convenute!!) ma non si correla alle lesioni riportate dall' infortunato, è solo in parte condivisibile, viene infatti esclusa dal CTP la tesi, concreta, che il velocipede stesse in piega per contrastare la forza centrifuga (attesa una curva discendente a ridotto raggio con accentuata pendenza trasversale); pur volendo ammettere che il velocipede stesse in fase di scivolamento, ne consegue che la circostanza in alcun modo: abiura l'innegabile invasione da parte del conducente l' autovettura della semicarreggiata opposta;
esenta da responsabilità il conducente dell' autovettura AL Pt_2
IT… omissis… la ricostruzione grafica appare palesemente incongruente con i danni e le lesioni riportate dalla vittima, tendenziosa ed artificiosa , volta al solo scopo di sanare , extrema ratio, la responsabilità del convenuto indicando un' irrealistica posizione regolare dell' autovettura AL che cozza Pt_2 con l'ubicazione: dei danni , delle lesioni e della macchia ematica… omissis… una perdita di controllo del velocipede, correlata ad un indimostrato ed indimostrabile valore elevato della velocità di crociera, che non trova riscontro negli esiti riportati dal ciclista, risultati innegabilmente privi di quelle abrasioni da scorrimento al suolo connesse al valore della
pag. 12/25 velocità… omissis…”
E dunque, “Dato atto di quanto espresso, il sottoscritto, conferma tutte le espresse risultanze, che restano confermate anche nell'ipotesi in cui nelle imminenze dell'impatto il ciclista sia scivolato al suolo, precisandosi in punto che lo scivolamento, se verificatosi, può esser stato: ● sia prodotto dal conducente per perdita di controllo del mezzo;
● sia indotto volontariamente dal conducente nella fase di imminente impatto per evitarlo o limitarne gli effetti;
in ogni caso in nessun modo è esentato da responsabilità il conducente dell' autovettura Parte_2
per l'erronea condotta, consistita nell' aver innegabilmente
[...]
invaso l' opposta semicarreggiata, come certificato dagli elementi oggettivi in atti, non ponendo in essere, per giunta , alcuna manovra emergenziale di frenatura e/o elusiva , con scarto a dx verso il margine della semicarreggiata di pertinenza”.
Il CTU, in definitiva, incontrovertibilmente sostiene l'incauta invasione di corsia da parte del conducente della FA EO IT, ritenendo inverosimile l'autonoma perdita del controllo del velocipede di se non nell'imminenza dell'impatto Parte_1
al fine di cercare di evitarlo e/o di mitigarne gli esiti.
Ed effettivamente, come illustrato dall'Ing. in maniera Per_2
dettagliata e convincente, il corredo probatorio offerto in giudizio rende più facile ipotizzare uno scontro diretto da investimento piuttosto che uno scivolamento dovuto – secondo la versione dei convenuti – ad una velocità di guida non consona, tenuta dallo
, posta la mancanza di segni di scarrocciamento sulla Pt_1
bicicletta e di abrasioni refertate sulla persona del danneggiato pag. 13/25 (tipiche di chi ruzzola sull'asfalto trascinato da una forza motrice, ancor più tenendo conto della conformazione della strada, in pendenza). Del resto, anche la CTU medico–legale espletata sulla persona dell'istante, ha avallato la perfetta coerenza tra le lesioni subite da parte attrice e la dinamica sostenuta in citazione, mai prospettando la possibilità di ricollegarle ad uno sviluppo cinematico differente.
Inoltre, l'invasione di corsia della FA EO trova piena conferma nella testimonianza resa da il quale, Testimone_1
al momento del sinistro, si trovava in sella al proprio velocipede, precedendo l'attore sulla S.P. 90. In particolare, egli ha asserito:
“… omissis… mi trovavo a circa 1,5 metro o 2,00 m. davanti lo
. Preciso che io che viaggiavo davanti avevo la visuale Pt_1 libera, quindi quando ho visto l'FA EO IT invadere la mia corsia da me percorsa ho fatto in tempo ad evitare la stessa avvicinandomi, anzi sfiorando il muro di pietra presente sul ciglio destro;
mentre che mi seguiva sulla bicicletta, Parte_1 forse coperto da me, non si accorgeva che la macchina, che veniva dal senso opposto, aveva invaso la nostra corsia di marcia… omissis…”, pertanto anche l'amico di sarebbe Parte_1 potuto rimanere travolto dall'autovettura in corsa, se non avesse fatto in tempo a scostarsi verso la parete laterale.
2. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi per parte convenuta non appaiono sufficienti al fine di screditare la dinamica attorea in favore di quella offerta dai . CP_1
I due testi e - Testimone_2 Testimone_3
rispettivamente fidanzata e fratello di – non hanno Controparte_2
pag. 14/25 mai assistito all'incidente, infatti entrambi riferiscono circostanze inerenti a momenti successivi, di scarsa rilevanza rispetto all'esatta ricostruzione del fatto storico per cui è causa.
Per quanto invece attiene a , ossia l'unico dei Testimone_4
testimoni che, stando alle parole di , avrebbe Controparte_2
dovuto trovarsi a bordo della FA EO insieme al conducente, la sua effettiva presenza sul luogo del sinistro appare minata da numerose incongruenze.
In primis, nelle spontanee dichiarazioni che Controparte_2
rilascia al Commissariato P.S. di Sessa Aurunca, si legge che “Io in auto ero in compagnia di un mio amico di nome di Testimone_4
Roccamonfina, contattabile all'utenza telefonica n. 327/8485779, il quale non è sceso dal veicolo poiché si spaventa alla vista del sangue”, eppure in giudizio, il teste asserisce non soltanto di Tes_4
essere sceso dal veicolo, ma anche di aver tentato di rassicurare l'attore e di essersi occupato di spostare la sua bicicletta, “… omissis… Quando ci siamo avvicinati il ragazzo ha detto che era colpa sua, stava facendo una gara per superare un limite di velocità. La signora arrivata sul posto ha chiamato il marito che era un medico, che ha prestato i primi soccorsi. Io ho cercato di tranquillizzare il ragazzo e quando a questo sono stati prestati i primi soccorsi ho provveduto a spostare la bici, che ho appoggiato nel castagneto a margine della strada, abbiamo anche spostato di tre metri l'autovettura sul margine della strada, il tutto per evitare altri incidenti con le macchine che sopraggiungevano… omissis…”.
Nessuno degli altri testimoni escussi ha mai riportato la pag. 15/25 presenza di al momento del fatto: il teste Testimone_4 [...]
, intervenuto sul luogo del sinistro dopo essere Testimone_3
stato contatto dal fratello/conducente, non menziona mai
[...]
il teste escusso nel corso della stessa udienza Tes_4 Tes_1
del (giorno 17.09.2020), non lo riconosceva “… omissis… Tes_4
Preciso che le persone che prima stavano fuori l'aula di udienza non ricordo di averle viste sul luogo dell'incidente… omissis…”; la teste ricorda unicamente la presenza del conducente Testimone_5
, “… omissis… ho visto una signora tale CP_1 Persona_3
, mia amica, che era china su un ragazzo che era a terra
[...] mentre c'era una altra persona sesso maschile alquanto agitato, che in seguito ho saputo essere il conducente l'auto investitrice… omissis…”
E ancora, mentre in giudizio dichiara “… Testimone_4
omissis… poco dopo una curva in cui la strada era un po' grattata come dopo che si fanno i lavori, abbiamo incontrato un altro ragazzo su una bicicletta, sempre proveniente dal senso di marcia opposto al nostro, che perdeva il controllo della bici, cadeva a terra nella sua corsia di percorrenza e poi la bicicletta finiva sotto
l'autovettura, danneggiando il paraurti anteriore. È stata la bici che è finita sotto la macchina… omissis…”, nella dinamica riportata dal alla compagnia assicurativa Tes_4 Controparte_4 allegata agli atti, si offre una prospettazione diversa: “… omissis… improvvisamente il conducente dell'auto che viaggiava regolarmente nella propria carreggiata a moderata velocità, ha sterzato a destra (nel mio senso di marcia) per evitare una bici che scivolava sull'asfalto senza ciclista. Nonostante la manovra, la bicicletta è finita vicino al paraurti anteriore, sul lato sinistro.
pag. 16/25 subito ci siamo accorti che nella corsia opposta c'era un bambino
a terra ferito alle gambe e subito abbiamo prestato soccorso chiamando subito il 118 e bloccando il traffico per evitare che il bambino venisse investito”.
Evidente, dunque, la contraddizione: in udienza, il Tes_4
afferma di aver assistito alla caduta di invece alla Parte_1 compagnia assicurativa egli riferisce di aver notato prima una bicicletta che scivolava sull'asfalto e poi il ragazzino a terra, ferito alle gambe, facendo intendere di essere sopraggiunto in un secondo momento quando l'istante era già a terra.
3. Altresì priva di pregio è poi la censura mossa dalla società in riferimento alle dichiarazioni rese dall'attore CP_4 Pt_1
al Commissariato P.S. di Sessa Aurunca, ove avrebbe asserito che:
“Alla guida della mia bicicletta, dopo una curva a gomito, vedevo una macchina sopraggiungere in senso opposto;
d'istinto ho frenato, la bici si intraversa e sono caduto. La bici è finita sotto la macchina, io non sono finito sotto”.
Ebbene, al di là del fatto che il verbale di queste dichiarazioni non è mai stato né prodotto agli atti, né menzionato da nessun'altra delle parti in giudizio – sicché non vi è prova che siano mai state rilasciate – il loro contenuto non sarebbe in grado di scardinare le valutazioni fin qui esposte: le dichiarazioni, infatti, si appalesano brevi, generiche e comunque suggeriscono una invasione di corsia da parte dell'autovettura dei che, anche a voler adottare CP_1
l'ipotesi in cui lo scontro diretto non vi fosse stato, continuerebbe a rappresentare la causa originaria ed assorbente della caduta e quindi delle lesioni di Parte_1
pag. 17/25 4. Infine, occorre rigettare l'ipotesi di concorso di colpa avanzata dalla convenuta compagnia assicurativa.
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, il giudice non può ritenere superata la presunzione di corresponsabilità posta a carico di entrambi i conducenti dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. per il solo fatto di aver accertato la colpa di uno di essi, ma è tenuto a verificare in concreto se anche l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida corretta (Cass. Civ. Sez. III ord. n. 3572 del 12 febbraio
2025; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23431 del 4 novembre 2014).
Inoltre, “in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità)” (cfr. Cass. civ. n. 12524/2000; Corte di appello di Milano, sentenza n. 2542/2022).
Pertanto, anche il ciclista può incorrere in un'ipotesi di concorso di colpa laddove, nell'accadimento di un sinistro, si appuri che abbia violato delle disposizioni generali del Codice della
Strada.
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'istruttoria condotta in pag. 18/25 giudizio non è emerso alcun profilo di responsabilità imputabile a nella causazione dell'incidente. Parte_1
Come confermato dalla CTU tecnico-ricostruttiva, la macchia di sangue lasciata dalle ferite del danneggiato permette di appurare che l'impatto è avvenuto nella corsia di pertinenza della bicicletta, accanto alla parete rocciosa, a riprova che non vi sia stata invasione di corsia da parte del ciclista bensì da parte dell'autovettura e che l'istante, prima di cadere, uniformandosi al Codice delle Strada, stesse procedendo regolarmente sul margine destro della carreggiata. L'eccessiva velocità di guida del velocipede, dedotta dai convenuti, non ha trovato alcun riscontro probatorio nemmeno nei rilevamenti tecnici espletati dalla CTU;
da ultimo, qualora si volesse attribuire valore alle dichiarazioni di agli Parte_1 agenti della Polizia Stradale di Sessa Aurunca, si rivelerebbe un tentativo di frenata da parte del ciclista, finalizzato proprio ad evitare/mitigare l'impatto.
Viceversa, secondo il CTU Ing. “… omissis… dalla Per_2 porzione inferiore sx del paraurti anteriore (con integrato spoiler)
tg. DZ 156 TN, di colore avorio, il cui Parte_2
conducente, , provenendo dall' opposto verso di Controparte_2 marcia, orientato da Marzano Appio verso Roccamonfina, ebbe ad invadere la corsia di pertinenza del velocipede, non attivando
(come invece da esso convenuto sostenuto nell'atto di costituzione
e risposta) alcuna deviazione sulla relativa dx, violando in tal guisa del C.d.S. l'art. 143… omissis…”
Ed effettivamente, la presenza di un guard-rail a ridosso della curva – visibile dalle fotografie tradotte nel fascicolo di parte attrice pag. 19/25 - rende poco plausibile il fatto che il conducente Controparte_2 abbia cercato di sterzare verso la propria destra (finendo sul fondo erboso, come specificato nell'atto di costituzione) per evitare la bicicletta che scarrozzava nella sua direzione, considerata l'esigua estensione della carreggiata.
5. In conclusione, alla luce degli elementi probatori riassunti, nonché dei principi di diritto sopra enunciati, alcuna interferenza causale può essere riconosciuta a nella Parte_1 determinazione del sinistro per cui è causa, di tal ché la responsabilità esclusiva dell'evento deve essere ascritta al convenuto . Controparte_2
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Sul quantum.
Così definita la tematica del “an” va affrontata quella del
“quantum”.
1. Relativamente al danno per le lesioni, appaiono condivisibili le risultanze della CTU medico-legale, sviluppate dalla dott.ssa con corretti criteri logici e tecnici, sulla base Per_4 della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.
In conseguenza al fatto storico per cui è causa, dunque, Pt_1 ebbe a riportare “Frattura del terzo diafisario del femore
[...]
sinistro trattata chirurgicamente e con mezzi di sintesi rimossi, una frattura scomposta del terzo medio diafisario di tibia complicata da pseudoartrosi e una frattura di perone trattata cruentemente e frattura composta dell'arco anteriore della VI costa a destra, ferita lacera alla coscia destra”.
pag. 20/25 Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
• 23 % di invalidità permanente;
• 90 giorni di invalidità temporanea totale;
• 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
• 150 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Per procedere alla quantificazione del danno per lesioni macro-permanenti occorre fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano.
Dette tabelle, secondo la Suprema Corte, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento, tanto da affermare che risulti incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle (Cass. 30.6.11 n. 14402).
Applicando dunque i criteri di cui alle tabelle predisposte, facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (14 anni), si liquida in favore di per i postumi permanenti residuati, Parte_1
quantificabili nella misura del 23%, tenuto conto anche della sofferenza soggettiva patita, la somma di € 124.631,00; vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del pag. 21/25 danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di € 10.350,00 per l'invalidità temporanea assoluta (90 giorni), € 7.762,50 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (90 giorni), € 8.625,00 e per l'invalidità temporanea parziale al 50% (150 giorni).
L'ammontare complessivo del danno è quindi pari a €
151.368,50.
2. Tale importo va devalutato al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 124.994,63.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 171.439,80 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3. Quanto invece al danno morale – pur non potendosi dimenticare come recenti pronunce dei giudici di legittimità abbiano statuito la irriducibilità del danno morale al danno biologico ed abbiano quindi sostenuto che esso debba pertanto essere liquidato autonomamente, in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore da un lato e la lesione dell'integrità psico-fisica della persona dall'altro (Cass.
3.10.13 n. 22585), senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (Cass.
9.6.15 n. 11851) – ciò
pag. 22/25 nonostante va anche ricordato come la necessaria liquidazione unitaria di entrambi tali aspetti del pregiudizio patito dal soggetto danneggiato possa ritenersi correttamente effettuata mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con un aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'id quod plerumque accidit, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva (Cass.
6.3.14 n. 5243).
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie, appare giustificato il riconoscimento del turbamento morale e della compromissione della sfera dinamico-relazionale sofferti dall'attore
, tenuto conto della gravità dei postumi permanenti riportati Pt_1 in seguito al sinistro, della sua giovane età al momento dell'incidente, nonché del lungo periodo di ricovero affrontato – documentato attraverso le certificazioni dei diversi esami diagnostici, le terapie e gli interventi chirurgici subiti nel corso del tempo.
Occorre tuttavia considerare, come innanzi precisato, che nelle Tabelle di Milano, aggiornate al 2024, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
pag. 23/25 Pertanto, nella liquidazione sopra effettuata è ricompresa anche la maggiorazione relativa al danno morale quivi riconosciuto.
4. La domanda relativa al danno emergente per le spese mediche sostenute appare ugualmente meritevole di accoglimento, vista la copiosa documentazione depositata a supporto.
Il CTU, dott.ssa , riferisce: “sono allegate spese Per_4 mediche dell'ammontare complessivo di euro 943,58 (novecento quarantatré euro e cinquantotto centesimi) che appaiono del tutto congrue”.
Sulle spese di lite.
1. In ragione dell'accoglimento della domanda, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M.
147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento.
Anche le spese delle due c.t.u. espletate vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in ragione della sua soccombenza, così come liquidate in corso di causa.
2. Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta. Occorre infatti rammentare che è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti, come nel caso di specie, non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, sia pur desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia pag. 24/25 subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cassazione n. 21393 del 2005).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
• in accoglimento della domanda attore, accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è Controparte_2 causa e per l'effetto lo condanna, in solido alla e al Controparte_4
proprietario del veicolo al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 171.439,80 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, e della somma di € 943,58 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
• condanna i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento del compenso oltre alle spese prenotate a debito venga effettuato in favore dell'Erario essendo stata disposta l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice;
• pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese per la CTU dinamico-ricostruttiva e la CTU medico-legale espletate per come liquidate in corso di causa.
Santa Maria Capua Vetere, 26.10.2025
Il giudice
Dott.ssa RA LV
pag. 25/25