CASS
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CE IA IA SA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Avellino il 5 luglio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio CU che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata limitatamente ai beni eccedenti la somma di euro 550.000 con rinvio al Tribunale del riesame competente per l'esatta individuazione dei beni da restituire. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di MI RI RO IC avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 22 maggio 2024, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente della somma costituente profitto del reato di riciclaggio, provvisoriamente contestato all'indagata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3770 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO IA DANIELA Data Udienza: 19/11/2024 Si addebita all'indagata di avere operato in modo da impedire l'individuazione della provenienza delittuosa delle somme ricevute dal figlio VU QU, utilizzandole per l'acquisto di un bene immobile nell'interesse e per conto del figlio. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'indagata, deducendo: 2.1 violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e seguenti e 648 quater cod.pen. in quanto il Tribunale, investito da specifici motivi in ordine alla sussistenza del fumus del reato contestato alla IC, si è limitato a ritenere l'infondatezza delle argomentazioni difensive, senza spiegare le ragioni per ravvisare il fumus del delitto di riciclaggio e del reato presupposto. La difesa osserva che con il primo motivo di riesame aveva dedotto l'insussistenza del reato di malversazione di erogazioni pubbliche ascritto al coindagato VU QU, al quale si contesta di avere distratto, nella qualità di rappresentante legale della società Lavoro e Sicurezza, la somma di oltre due milioni di euro,accreditata il 18 gennaio 2023 sui conti della società, per effetto di una richiesta di finanziamento destinata alla realizzazione di 15 unità mobili, da concludersi entro il 30 giugno 2023, impiegandola per scopi personali. Con la memoria depositata nell'udienza di riesame era stato anche evidenziato che la condotta di malversazione sussiste quando il denaro è stato erogato dallo Stato o da altro ente pubblico, in favore di un soggetto estraneo alla Pubblica amministrazione, ma nelle ipotesi delineate dalla legge 662/1996 il finanziamento, destinato alla realizzazione di finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico ma da un soggetto privato, l'istituto bancario;
ne consegue che sono individuabili due rapporti giuridici, uno di mutuo e uno di carattere accessorio, avente la garanzia a prima richiesta rilasciata da SA spa. al soggetto finanziatore, per il caso di mancata restituzione del finanziamento. Solo l'inadempimento della prima obbligazione restitutoria rende operativa la garanzia pubblica, sicché, in assenza dell'inadempimento, ogni onere rientra esclusivamente nel rapporto tra l'impresa e il soggetto finanziatore. La condotta di sviamento delle somme erogate, ove non accompagnata dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione delle somme, non comporta l'attivazione della garanzia pubblica. Ciò comporta che, in presenza di un finanziamento erogato ai sensi della legge. 40/2020, assistito dalla garanzia di SA spa., l'omessa destinazione delle somme così ottenute alle finalità di interesse generale non può configurare la condotta di malversazione. Il Tribunale, tuttavia, ha respinto questa ricostruzione difensiva, osservando che si riferisce ad un orientamento rimasto isolato nella giurisprudenza di legittimità, in quanto la maggior parte delle pronunzie afferma che, nel caso in cui le somme concesse dall'ente pubblico al privato sono utilizzate per finalità diverse da quelle previste dalla legge, ricorre il delitto di malversazione. Così facendo, il Collegio giudicante non si è confrontato con le peculiarità del contratto di finanziamento in esame. 2 2.2 Violazione dell'art. 648- bis cod.pen. poiché il Tribunale era stato investito della specifica questione in merito alla sussistenza del fumus del reato di riciclaggio in quanto, alla data di compimento delle operazioni finanziarie poste in essere dall'indagata, non era ancora decorso il termine per la realizzazione del programma di investimento collegato al finanziamento pubblico. Ed infatti le condotte contestate alla IC sarebbero state realizzate dal 25 al 30 gennaio 2023, mentre il finanziamento si riferiva a progetti da eseguire entro il 30 giugno 2023, sicché alla data di commissione del delitto di riciclaggio, il reato presupposto di malversazione, a tutto concedere, non si era ancora consumato. Osserva il ricorrente che anche la Suprema Corte ha valorizzato l'essenzialità del termine apposto sul contratto di finanziamento, stabilendo che quando il contratto o la normativa prevede un termine, finché non è giunto a scadenza, è possibile che il privato, che ha diversamente impiegato il denaro, sia ancora in grado di realizzare l'opera; ne consegue che il delitto di malversazione non può ritenersi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale. L'ordinanza impugnata anticipa impropriamente il momento consumativo del reato di malversazione alla fase della destinazione dei fondi ricevuti a scopi personali, così violando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. 2.3 Violazione di legge poichè in sede di esecuzione della misura reale è stato disposto non soltanto il sequestro dell'immobile sito in Avellino, acquistato con la provvista trasferita dal VU, ma anche quello dei conti correnti bancari e dell'autovettura Fiat Panda intestata all'indagata. La difesa aveva dedotto che il valore dell'immobile sottoposto a vincolo reale è già ampiamente superiore al valore del presunto profitto del reato di riciclaggio, per cui non vi era l'esigenza di mantenere il vincolo reale anche in relazione al veicolo e ai conti correnti della IC, ma il Tribunale ha disatteso queste argomentazioni, osservando che il valore dei beni sottoposti a sequestro è comunque inferiore al 1.894.000 C circa oggetto del decreto di sequestro preventivo. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito la necessità che il sequestro rispetti il principio di proporzionalità tra il credito garantito e il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, in modo da evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario e violi i diritti personali del predetto. 2.4 Violazione degli articoli 321 e 648 quater cod.proc.pen. poiché in sede di esecuzione del sequestro è stata sottoposta a vincolo l'autovettura Fiat Panda acquistata dall'indagata con i propri risparmi e in epoca precedente ai fatti per cui si procede. Si tratta, peraltro, di un veicolo necessario per consentire all'indagata di effettuare gli spostamenti per le quotidiane esigenze di vita appunto il tribunale ha tuttavia respinto l'istanza difensiva di dissequestro fornendo una motivazione formale che non si confronta con la possibilità di concedere anche solo il mero utilizzo del veicolo. 2.5 Con nota del 14 ottobre 2024 l'avv. Vincenzo Di Vaio ha depositato motivi nuovi, formulando nuove argomentazioni a sostegno del terzo motivo di ricorso. 2.6 Con memoria difensiva trasmessa il 6/11/2024 l'avv. Vincenzo Di Vaio ha insistito nell'esposizione del terzo motivo di ricorso, allegando nota della Guardia di Finanza, in merito al valore dei beni sequestrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Non è superfluo ricordare che il ricorso in tema di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge in essa ricompresa l'ipotesi della motivazione assente o apparente;
inoltre per legittimare un sequestro non è necessario verificare la sussistenza della gravità indiziaria ma è sufficiente rilevare il fumus commissi delicti e il periculum in mora. 1.1 Il primo motivo di ricorso è generico in quanto reiterativo della censura formulata con il gravame, che il Tribunale ha respinto con motivazione congrua e giuridicamente corretta. La fattispecie di cui all'art. 316-bis cod. pen., nella formulazione attuale, applicabile ai fatti in contestazione in ragione della data di consumazione, punisce «Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste». La pronunzia richiamata dal ricorrente in effetti ha affermato, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, che non è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge (Sez. 6 , n. 22119 del 15/04/2021,Rainone, Rv. 281275 - 01), ma detta pronunzia è rimasta isolata, come correttamente osservato dal Tribunale, ed è stata superata da altro maggioritario orientamento, secondo cui, quando successivamente all'erogazione, le somme percepite siano utilizzate per finalità diverse da quelle previste "ex lege", è configurabile il delitto di malversazione ai danni dello Stato, attesa la natura non assistenziale dell'erogazione e la sussistenza di un vincolo di destinazione. (Sez. 2 , n. 49693 del 07/12/2022, Rv. 284174 - 01; Sez.6, n. 28416 del 6/5/2022, Rv. 283332; Sez. 6, n. 11246 del 13/1/2022, Rv. 283106) Tale mutamento giurisprudenziale è connesso anche ad un mutamento normativo in quanto con il decreto-legge 25 febbraio n. 2022, n. 13, (c.d. decreto frodi) convertito nella L. n.25/22 sono state introdotte alcune modifiche alla formulazione letterale dell'art. 316-bis cod. pen.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste». La nuova previsione normativa ricomprende anche il tipo di finanziamento ottenuto dal VU che, pur provenendo da un istituto bancario privato, era stato erogato in forza non di una valutazione del merito del credito, ma della verifica dei presupposti della convenzione intercorsa con lo Stato, di cui il soggetto privato opera come longa manus. In conclusione, il Tribunale di Avellino ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. 1.2 La seconda censura è infondata Come noto, il reato si intende perfezionato quando si sono realizzati tutti gli elementi necessari per la sua sussistenza;
è invece consumato quando, il reato già perfetto, raggiunge l'acme della sua gravità, senza che l'offesa possa protrarsi utilmente oltre. Il delitto di malversazione presupposto si era già perfezionato alla data (gennaio 2023) della distrazione del finanziamento di scopo, mentre è giunto a consumazione alla data di scadenza del termine fissato per la realizzazione delle opere (30 giugno 2023). Il tema è stato compiutamente affrontato dalla sentenza (Sez. 5, n. 331 del 12/11/2020, dep. 2021, Ginatta, Rv. 280169) richiamata nel decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. e in questo ambito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma. (Sez. 6 , n. 11732 del 16/01/2024 Rv. 286184 - 01). Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato che l'indagato ha distratto l'intera somma erogatagli / ben prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione del progetto finanziato,e non era pertanto nelle condizioni di perseguire le finalità per cui il finanziamento è stato erogato. Nel provvedimento impugnato la questione è affrontata e correttamente superata in quanto si afferma che il reato di malversazione si è consumato nel momento in cui le somme destinate a finalità pubbliche sono state distratte verso finalità private;
la successiva condotta posta in essere dalla ricorrente che, avendo ricevuto il denaro sottratto dal figlio, lo ha investito nell'acquisto di un immobile intestato a sé integra il fumus del riciclaggio contestato. 1.3 II terzo e il quarto motivo di ricorso non sono consentiti. Occorre premettere che il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da 5 sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017 - dep. 29/11/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736; Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567; 07/03/2013, Falcherò, Rv. 254918). Quando è in contestazione la proporzione tra il valore da confiscare, indicato nel decreto di sequestro, ed il valore effettivo delle cose sottoposte a vincolo, la persona interessata al dissequestro ha a disposizione il percorso "ordinario" di contestazione ovvero la presentazione della richiesta al pubblico ministero e l'impugnazione con l'appello cautelare dell'eventuale provvedimento negativo del Gip (Sez. 3, n. 20504 del 19 febbraio 2014 - depositata il 19 marzo 2014, Cederna ed altri, in motivazione: Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012 - dep. 07/03/2013, Falchero, Rv. 254918). Ed infatti la giurisprudenza ha precisato che le contestazioni sulla corrispondenza fra il valore complessivo indicato nel decreto di sequestro ed il valore effettivo dei predetti beni, che si risolvano in istanze di restituzione parziale, devono essere rivolte al pubblico ministero che, in caso di mancato accoglimento, deve trasmettere la richiesta, corredata di parere ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari, il cui provvedimento è impugnabile dinanzi al tribunale per il riesame delle misure coercitive. (Sez. 2 , n. 17456 del 04/04/2019, Rv. 276951 - 01). Dalla lettura del decreto di sequestro preventivo emesso il 22 maggio 2024 dal GIP emerge che è stato disposto il sequestro delle somme indicate nelle imputazioni provvisorie e pervenute agli indagati, tra cui la IC, dal conto corrente intestato alla società Lavoro e sicurezza. In subordine, è stato disposto il sequestro preventivo di beni o di altre utilità di cui i predetti abbiano la disponibilità, per un valore corrispondente. Dal tenore dell'incolpazione provvisoria emerge che il bonifico disposto in favore della odierna ricorrente ammontava a 575.000 C sicchè, a ben vedere, il decreto di sequestro ha correttamente limitato l'applicazione del vincolo reale ad un valore corrispondente all'entità delle somme acquisite dalla IC;
l'eccedenza, contestata dalla difesa, sarebbe, pertanto, intervenuta in sede esecutiva, sicchè non avrebbe potuto essere eccepita con la richiesta di riesame, che ha la funzione di verificare gli eventuali vizi originari del provvedimento cautelare, ma dedotta tramite istanza di riduzione e di parziale restituzione diretta al pubblico ministero. Il Tribunale pertanto non avrebbe potuto decidere in merito alla doglianza sollevata dalla difesa in ordine alle modalità di esecuzione del sequestro, trattandosi di censura che attiene alla fase esecutiva del sequestro e non al provvedimento genetico. Ne consegue che la motivazione con cui il Tribunale ha respinto questa richiesta non può essere oggetto di doglianza e di valutazione in questa sede, poiché esula dal perimetro del thema decidendum del riesame. 2.Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere rigettato con le conseguenziali statuizioni. 6
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 19 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presk ente RI LA OR RG NI J 2
udita la relazione svolta dal Consigliere IA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio CU che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata limitatamente ai beni eccedenti la somma di euro 550.000 con rinvio al Tribunale del riesame competente per l'esatta individuazione dei beni da restituire. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di MI RI RO IC avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 22 maggio 2024, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente della somma costituente profitto del reato di riciclaggio, provvisoriamente contestato all'indagata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3770 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO IA DANIELA Data Udienza: 19/11/2024 Si addebita all'indagata di avere operato in modo da impedire l'individuazione della provenienza delittuosa delle somme ricevute dal figlio VU QU, utilizzandole per l'acquisto di un bene immobile nell'interesse e per conto del figlio. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'indagata, deducendo: 2.1 violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e seguenti e 648 quater cod.pen. in quanto il Tribunale, investito da specifici motivi in ordine alla sussistenza del fumus del reato contestato alla IC, si è limitato a ritenere l'infondatezza delle argomentazioni difensive, senza spiegare le ragioni per ravvisare il fumus del delitto di riciclaggio e del reato presupposto. La difesa osserva che con il primo motivo di riesame aveva dedotto l'insussistenza del reato di malversazione di erogazioni pubbliche ascritto al coindagato VU QU, al quale si contesta di avere distratto, nella qualità di rappresentante legale della società Lavoro e Sicurezza, la somma di oltre due milioni di euro,accreditata il 18 gennaio 2023 sui conti della società, per effetto di una richiesta di finanziamento destinata alla realizzazione di 15 unità mobili, da concludersi entro il 30 giugno 2023, impiegandola per scopi personali. Con la memoria depositata nell'udienza di riesame era stato anche evidenziato che la condotta di malversazione sussiste quando il denaro è stato erogato dallo Stato o da altro ente pubblico, in favore di un soggetto estraneo alla Pubblica amministrazione, ma nelle ipotesi delineate dalla legge 662/1996 il finanziamento, destinato alla realizzazione di finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico ma da un soggetto privato, l'istituto bancario;
ne consegue che sono individuabili due rapporti giuridici, uno di mutuo e uno di carattere accessorio, avente la garanzia a prima richiesta rilasciata da SA spa. al soggetto finanziatore, per il caso di mancata restituzione del finanziamento. Solo l'inadempimento della prima obbligazione restitutoria rende operativa la garanzia pubblica, sicché, in assenza dell'inadempimento, ogni onere rientra esclusivamente nel rapporto tra l'impresa e il soggetto finanziatore. La condotta di sviamento delle somme erogate, ove non accompagnata dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione delle somme, non comporta l'attivazione della garanzia pubblica. Ciò comporta che, in presenza di un finanziamento erogato ai sensi della legge. 40/2020, assistito dalla garanzia di SA spa., l'omessa destinazione delle somme così ottenute alle finalità di interesse generale non può configurare la condotta di malversazione. Il Tribunale, tuttavia, ha respinto questa ricostruzione difensiva, osservando che si riferisce ad un orientamento rimasto isolato nella giurisprudenza di legittimità, in quanto la maggior parte delle pronunzie afferma che, nel caso in cui le somme concesse dall'ente pubblico al privato sono utilizzate per finalità diverse da quelle previste dalla legge, ricorre il delitto di malversazione. Così facendo, il Collegio giudicante non si è confrontato con le peculiarità del contratto di finanziamento in esame. 2 2.2 Violazione dell'art. 648- bis cod.pen. poiché il Tribunale era stato investito della specifica questione in merito alla sussistenza del fumus del reato di riciclaggio in quanto, alla data di compimento delle operazioni finanziarie poste in essere dall'indagata, non era ancora decorso il termine per la realizzazione del programma di investimento collegato al finanziamento pubblico. Ed infatti le condotte contestate alla IC sarebbero state realizzate dal 25 al 30 gennaio 2023, mentre il finanziamento si riferiva a progetti da eseguire entro il 30 giugno 2023, sicché alla data di commissione del delitto di riciclaggio, il reato presupposto di malversazione, a tutto concedere, non si era ancora consumato. Osserva il ricorrente che anche la Suprema Corte ha valorizzato l'essenzialità del termine apposto sul contratto di finanziamento, stabilendo che quando il contratto o la normativa prevede un termine, finché non è giunto a scadenza, è possibile che il privato, che ha diversamente impiegato il denaro, sia ancora in grado di realizzare l'opera; ne consegue che il delitto di malversazione non può ritenersi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale. L'ordinanza impugnata anticipa impropriamente il momento consumativo del reato di malversazione alla fase della destinazione dei fondi ricevuti a scopi personali, così violando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. 2.3 Violazione di legge poichè in sede di esecuzione della misura reale è stato disposto non soltanto il sequestro dell'immobile sito in Avellino, acquistato con la provvista trasferita dal VU, ma anche quello dei conti correnti bancari e dell'autovettura Fiat Panda intestata all'indagata. La difesa aveva dedotto che il valore dell'immobile sottoposto a vincolo reale è già ampiamente superiore al valore del presunto profitto del reato di riciclaggio, per cui non vi era l'esigenza di mantenere il vincolo reale anche in relazione al veicolo e ai conti correnti della IC, ma il Tribunale ha disatteso queste argomentazioni, osservando che il valore dei beni sottoposti a sequestro è comunque inferiore al 1.894.000 C circa oggetto del decreto di sequestro preventivo. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito la necessità che il sequestro rispetti il principio di proporzionalità tra il credito garantito e il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, in modo da evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario e violi i diritti personali del predetto. 2.4 Violazione degli articoli 321 e 648 quater cod.proc.pen. poiché in sede di esecuzione del sequestro è stata sottoposta a vincolo l'autovettura Fiat Panda acquistata dall'indagata con i propri risparmi e in epoca precedente ai fatti per cui si procede. Si tratta, peraltro, di un veicolo necessario per consentire all'indagata di effettuare gli spostamenti per le quotidiane esigenze di vita appunto il tribunale ha tuttavia respinto l'istanza difensiva di dissequestro fornendo una motivazione formale che non si confronta con la possibilità di concedere anche solo il mero utilizzo del veicolo. 2.5 Con nota del 14 ottobre 2024 l'avv. Vincenzo Di Vaio ha depositato motivi nuovi, formulando nuove argomentazioni a sostegno del terzo motivo di ricorso. 2.6 Con memoria difensiva trasmessa il 6/11/2024 l'avv. Vincenzo Di Vaio ha insistito nell'esposizione del terzo motivo di ricorso, allegando nota della Guardia di Finanza, in merito al valore dei beni sequestrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Non è superfluo ricordare che il ricorso in tema di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge in essa ricompresa l'ipotesi della motivazione assente o apparente;
inoltre per legittimare un sequestro non è necessario verificare la sussistenza della gravità indiziaria ma è sufficiente rilevare il fumus commissi delicti e il periculum in mora. 1.1 Il primo motivo di ricorso è generico in quanto reiterativo della censura formulata con il gravame, che il Tribunale ha respinto con motivazione congrua e giuridicamente corretta. La fattispecie di cui all'art. 316-bis cod. pen., nella formulazione attuale, applicabile ai fatti in contestazione in ragione della data di consumazione, punisce «Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste». La pronunzia richiamata dal ricorrente in effetti ha affermato, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, che non è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge (Sez. 6 , n. 22119 del 15/04/2021,Rainone, Rv. 281275 - 01), ma detta pronunzia è rimasta isolata, come correttamente osservato dal Tribunale, ed è stata superata da altro maggioritario orientamento, secondo cui, quando successivamente all'erogazione, le somme percepite siano utilizzate per finalità diverse da quelle previste "ex lege", è configurabile il delitto di malversazione ai danni dello Stato, attesa la natura non assistenziale dell'erogazione e la sussistenza di un vincolo di destinazione. (Sez. 2 , n. 49693 del 07/12/2022, Rv. 284174 - 01; Sez.6, n. 28416 del 6/5/2022, Rv. 283332; Sez. 6, n. 11246 del 13/1/2022, Rv. 283106) Tale mutamento giurisprudenziale è connesso anche ad un mutamento normativo in quanto con il decreto-legge 25 febbraio n. 2022, n. 13, (c.d. decreto frodi) convertito nella L. n.25/22 sono state introdotte alcune modifiche alla formulazione letterale dell'art. 316-bis cod. pen.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste». La nuova previsione normativa ricomprende anche il tipo di finanziamento ottenuto dal VU che, pur provenendo da un istituto bancario privato, era stato erogato in forza non di una valutazione del merito del credito, ma della verifica dei presupposti della convenzione intercorsa con lo Stato, di cui il soggetto privato opera come longa manus. In conclusione, il Tribunale di Avellino ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. 1.2 La seconda censura è infondata Come noto, il reato si intende perfezionato quando si sono realizzati tutti gli elementi necessari per la sua sussistenza;
è invece consumato quando, il reato già perfetto, raggiunge l'acme della sua gravità, senza che l'offesa possa protrarsi utilmente oltre. Il delitto di malversazione presupposto si era già perfezionato alla data (gennaio 2023) della distrazione del finanziamento di scopo, mentre è giunto a consumazione alla data di scadenza del termine fissato per la realizzazione delle opere (30 giugno 2023). Il tema è stato compiutamente affrontato dalla sentenza (Sez. 5, n. 331 del 12/11/2020, dep. 2021, Ginatta, Rv. 280169) richiamata nel decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. e in questo ambito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma. (Sez. 6 , n. 11732 del 16/01/2024 Rv. 286184 - 01). Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato che l'indagato ha distratto l'intera somma erogatagli / ben prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione del progetto finanziato,e non era pertanto nelle condizioni di perseguire le finalità per cui il finanziamento è stato erogato. Nel provvedimento impugnato la questione è affrontata e correttamente superata in quanto si afferma che il reato di malversazione si è consumato nel momento in cui le somme destinate a finalità pubbliche sono state distratte verso finalità private;
la successiva condotta posta in essere dalla ricorrente che, avendo ricevuto il denaro sottratto dal figlio, lo ha investito nell'acquisto di un immobile intestato a sé integra il fumus del riciclaggio contestato. 1.3 II terzo e il quarto motivo di ricorso non sono consentiti. Occorre premettere che il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da 5 sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017 - dep. 29/11/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736; Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567; 07/03/2013, Falcherò, Rv. 254918). Quando è in contestazione la proporzione tra il valore da confiscare, indicato nel decreto di sequestro, ed il valore effettivo delle cose sottoposte a vincolo, la persona interessata al dissequestro ha a disposizione il percorso "ordinario" di contestazione ovvero la presentazione della richiesta al pubblico ministero e l'impugnazione con l'appello cautelare dell'eventuale provvedimento negativo del Gip (Sez. 3, n. 20504 del 19 febbraio 2014 - depositata il 19 marzo 2014, Cederna ed altri, in motivazione: Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012 - dep. 07/03/2013, Falchero, Rv. 254918). Ed infatti la giurisprudenza ha precisato che le contestazioni sulla corrispondenza fra il valore complessivo indicato nel decreto di sequestro ed il valore effettivo dei predetti beni, che si risolvano in istanze di restituzione parziale, devono essere rivolte al pubblico ministero che, in caso di mancato accoglimento, deve trasmettere la richiesta, corredata di parere ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari, il cui provvedimento è impugnabile dinanzi al tribunale per il riesame delle misure coercitive. (Sez. 2 , n. 17456 del 04/04/2019, Rv. 276951 - 01). Dalla lettura del decreto di sequestro preventivo emesso il 22 maggio 2024 dal GIP emerge che è stato disposto il sequestro delle somme indicate nelle imputazioni provvisorie e pervenute agli indagati, tra cui la IC, dal conto corrente intestato alla società Lavoro e sicurezza. In subordine, è stato disposto il sequestro preventivo di beni o di altre utilità di cui i predetti abbiano la disponibilità, per un valore corrispondente. Dal tenore dell'incolpazione provvisoria emerge che il bonifico disposto in favore della odierna ricorrente ammontava a 575.000 C sicchè, a ben vedere, il decreto di sequestro ha correttamente limitato l'applicazione del vincolo reale ad un valore corrispondente all'entità delle somme acquisite dalla IC;
l'eccedenza, contestata dalla difesa, sarebbe, pertanto, intervenuta in sede esecutiva, sicchè non avrebbe potuto essere eccepita con la richiesta di riesame, che ha la funzione di verificare gli eventuali vizi originari del provvedimento cautelare, ma dedotta tramite istanza di riduzione e di parziale restituzione diretta al pubblico ministero. Il Tribunale pertanto non avrebbe potuto decidere in merito alla doglianza sollevata dalla difesa in ordine alle modalità di esecuzione del sequestro, trattandosi di censura che attiene alla fase esecutiva del sequestro e non al provvedimento genetico. Ne consegue che la motivazione con cui il Tribunale ha respinto questa richiesta non può essere oggetto di doglianza e di valutazione in questa sede, poiché esula dal perimetro del thema decidendum del riesame. 2.Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere rigettato con le conseguenziali statuizioni. 6
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 19 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presk ente RI LA OR RG NI J 2