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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2320/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19214/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010716536000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010716536000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2328/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a Questa Corte, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della riscossione della provincia di Salerno e la Regione Campania, opponendo l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90107165 36/000, notificata in data 12/09/2025 (tassa auto anni 2017 e 2018, importo € 987,60), affermando di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici alla detta intimazione.
Eccepisce, quindi, la nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi, la conseguente prescrizione del diritto di credito.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le doglianze del ricorrente, eccepisce in via preliminare la incompetenza della Corte di Giustizia di Napoli;
controdeduce, poi, asserendo la compiuta notifica degli atti prodromici nei tempi utili per la interruzione dei termini e quindi la regolarità della procedura e dell'odierno atto opposto, ben notificato in presenza di debenza lecita.
La Regione Campania non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che preliminare all'esame del giudizio debba valutarsi la competenza ovvero la corretta individuazione della competenza. Nel caso di specie trattandosi di impugnativa di atto emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Salerno, nei confronti di persona residente in tale Provincia
(Buccino – SA), la competenza del giudizio appartiene esclusivamente alla Corte di Giustizia di Tributaria di primo Grado di Salerno, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riproposto. Da tanto deriva la condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso, disponendo che la parte dovrà riproporlo, entro sessanta giorni, innanzi alla competente Corte di
Giustizia di Tributaria di primo Grado di Salerno;
condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro
500,00 in favore di ciascun resistente costituito, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19214/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010716536000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010716536000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2328/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a Questa Corte, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della riscossione della provincia di Salerno e la Regione Campania, opponendo l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90107165 36/000, notificata in data 12/09/2025 (tassa auto anni 2017 e 2018, importo € 987,60), affermando di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici alla detta intimazione.
Eccepisce, quindi, la nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi, la conseguente prescrizione del diritto di credito.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le doglianze del ricorrente, eccepisce in via preliminare la incompetenza della Corte di Giustizia di Napoli;
controdeduce, poi, asserendo la compiuta notifica degli atti prodromici nei tempi utili per la interruzione dei termini e quindi la regolarità della procedura e dell'odierno atto opposto, ben notificato in presenza di debenza lecita.
La Regione Campania non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che preliminare all'esame del giudizio debba valutarsi la competenza ovvero la corretta individuazione della competenza. Nel caso di specie trattandosi di impugnativa di atto emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Salerno, nei confronti di persona residente in tale Provincia
(Buccino – SA), la competenza del giudizio appartiene esclusivamente alla Corte di Giustizia di Tributaria di primo Grado di Salerno, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riproposto. Da tanto deriva la condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso, disponendo che la parte dovrà riproporlo, entro sessanta giorni, innanzi alla competente Corte di
Giustizia di Tributaria di primo Grado di Salerno;
condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro
500,00 in favore di ciascun resistente costituito, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.