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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1079/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con l'avv. VALTULINI GIOVANNI
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: ripetizione indebito pensionistico
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. il procuratore della parte ricorrente concludeva come da proprie note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , titolare della pensione anticipata di Parte_1
vecchiaia per esercenti attività commerciali n. 021-150036150314 cat. VOCOM, ha convenuto in giudizio per ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di € 13.411,58 lordi di cui CP_1 le era stata chiesta le restituzione e per far accertare di conseguenza il diritto dell' alla CP_1
ripetizione solo della somma da lei percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente per l'anno
2021 (pari ad € 1.146,12) con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme medio tempore indebitamente trattenute.
In fatto la ricorrente ha esposto: a) di aver presentato in data 27.09.2021 domanda di pensione anticipata c.d. “quota 100”, successivamente accolta dall' . con decorrenza dal 01.10.2021 CP_1
(doc. 1); b) di essersi rioccupata nei mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre dell'anno 2022, in forza di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato e di aver percepito per di tali prestazioni lavorative un reddito complessivo pari ad euro 1.146,12 netti (doc. 3); c) che, in sede di riliquidazione, l' aveva provveduto in data 10.11.2023 a contestarle un indebito pari ad euro CP_1
13.411,58, corrispondente all'intero importo lordo del trattamento pensionistico erogatole dal
01.01.2022 al 31.12.2022 (doc. 2) ritenuta l'incompatibilità ai sensi dell'art. 14, comma 3, decreto- legge n. 4/2019 tra la prestazione lavorativa svolta nel corso dell'anno 2022 ed il trattamento pensionistico goduto;
d) di aver proposto ricorso amministrativo in data 31.01.2024, rigettato dall' con provvedimento del 14.03.2024 (doc.4). CP_1
In diritto ha sottolineato che l'art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 prevede unicamente l'incumulabilità fra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei redditi da lavoro autonomo occasionale non superiori ad euro 5.000,00 lordi annui, senza disciplinare in forma espressa le conseguenze derivanti dalla violazione di tale incumulabilità e, richiamata giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno, ha sottolineato l'illegittimità la circolare CP_1
n. 11/2019 che aveva introdotto delle conseguenze (perdita della pensione per l'intero anno in cui si
è svolta l'attività lavorativa) eccessivamente gravose in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, dovendosi riconoscere il suo diritto all'erogazione del trattamento pensionistico per l'anno 2022, salva la detrazione di quanto percepito in quel medesimo anno a titolo di reddito da lavoro dipendente.
2. , seppur ritualmente citato, non si è costituito e ne va quindi dichiarata la contumacia. CP_1
3. Con note ex art. 127-ter c.p.c., il ricorrente ha ribadito come oggetto di contestazione fosse non il principio di incumulabilità sancito dal d.l. n. 4/2019, bensì le conseguenze che dalla violazione di tale principio l' resistente aveva tratto, applicandole una sanzione incongrua sotto l'aspetto CP_1
quantitativo (la richiesta di restituzione dell'intero importo annuo della prestazione pensionistica,
2 pari ad euro 13.411,58 lordi) rispetto all'ammontare del reddito da lavoro dipendente da ella effettivamente percepito (pari ad euro 1.146,12 netti). Ha altresì reiterato le domande già formulate in principalità nell'atto introduttivo, chiedendo, in via ulteriormente subordinata, che fosse disposta la restituzione dei soli ratei pensionistici percepiti nei mesi nei quali aveva svolto attività lavorativa dipendente.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
4.1. L'art. 14, comma 3 D.L. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019 stabilisce che “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.”
L' interpreta ed applica la previsione della non cumulabilità della pensione quota 100 con i CP_1 redditi da lavoro dipendente nel senso che, in caso di rioccupazione del pensionato, l'erogazione del trattamento pensionistico debba esser sospesa nell'anno di produzione del reddito lavorativo con obbligo per l'ente di procedere al recupero dei ratei di pensione corrisposti nel medesimo anno, da qui la richiesta di ripetizione dell'indebito censurata in questa sede.
In particolare, nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente
(doc.4) ha richiamato la propria circolare n. 117/2019 la quale, in caso di percezione di reddito da lavoro dipendente successivamente alla decorrenza della pensione, impone la sospensione della prestazione sino alla fine dell'anno in corso al momento della produzione del reddito e, in caso di ratei già riscossi, il loro recupero dalla data della decorrenza della pensione.
Si tratta, invero, di una previsione che, a parere di questo Tribunale e come già ritenuto da alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Corte appello Perugia, sent. n. 33/2023; Trib. Firenze, sez. lav., sent. n.449/2022; Trib. Lucca, sent. n. 78/2023 e Trib. Brescia, sez. lav., sent. n. 393/2023, n.
553/2023, n.458/2024 e n. 91\24), non appare coerente con il dettato della norma richiamata.
Invero, laddove la norma dispone che “La pensione quota 100 non è cumulabile…con redditi da lavoro dipendente” introduce un concetto letteralmente e giuridicamente diverso dall'istituto dell'incompatibilità delle due prestazioni, quale il divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione.
Detto altrimenti, la norma inibisce al titolare del trattamento pensionistico di beneficiare contemporaneamente di un reddito da lavoro dipendente.
3 Ciò posto, la conseguenza giuridica sostenuta dall'ente previdenziale – che, a fronte del riscontrato divieto di cumulo, ritiene tout court non dovuta l'intera pensione per l'anno in cui si è prodotto il reddito da lavoro dipendente con conseguente perdita del trattamento pensionistico – non solo non trova alcun riscontro nel testo normativo (che si limita a statuire l'incumulabilità della pensione conseguita con i redditi da lavoro), ma appare altresì del tutto sproporzionata e sanzionatoria, finendo per porsi in contrasto con la stessa funzione previdenziale e assistenziale propria del trattamento pensionistico ex art. 38, comma 2 cost.
CP_ Come già rilevato dalla richiamata giurisprudenza di merito, l'interpretazione fornita da
“susciterebbe dubbi di costituzionalità con riferimento all'art. 38, secondo comma Cost. secondo cui i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Sarebbe arduo sostenere la compatibilità con quel principio di una disposizione che escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato”. (Corte di Appello di Perugia sentenza n. 33/2023)
Quanto poi alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022 che ha statuito sulla non cumulabilità della pensione anticipata quota 100 con i redditi di lavoro, fatta eccezione per quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di cinquemila euro lordi annui, la stessa giurisprudenza di merito, nuovamente qui richiamata e condivisa, ha osservato che nella pronuncia della Corte costituzionale “…non v'è alcun accenno alla questione della perdita del diritto per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti, poiché il giudice a quo non l'ha sollevata, bensì soltanto adombrata. L'unico passaggio in cui la Corte vi accenna è contenuto nel secondo paragrafo del brano sopra trascritto, laddove essa definisce non irragionevole la pretesa del legislatore che chi sceglie di usufruire del trattamento anticipato esca dal mercato del lavoro. Ad avviso del collegio, quell'affermazione costituisce un obiter dictum, da cui non è possibile inferire che la Corte
Costituzionale abbia inteso dichiarare legittima la sospensione della pensione per l'intero anno, a fronte della percezione di un reddito di lavoro, qualunque ne sia l'ammontare.”
Ciò posto, questo giudice condivide il recentissimo orientamento della Corte d'Appello di Brescia, che, in accoglimento della distinzione fra incumulabilità ed incompatibilità di cui si è detto, riconosce il diritto dell'interessato a percepire la pensione solo per i mesi in cui non abbia svolto attività lavorativa, escludendo quindi il trattamento pensionistico per tutto il periodo in cui si espleta
CP_ attività lavorativa. “Ciò in quanto le norme invocate dall' non prevedono una decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, sanzione che avrebbe dovuto essere prevista
4 espressamente, comportando essa la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo. In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente. Inoltre, tale criterio, di fatto, determinerebbe, seppur non per l'intero anno come inteso
CP_ dall' bensì solo per il periodo di lavoro svolto, in via di fatto, una forma di vera e propria incompatibilità fra le due voci (l'una esclude in toto l'altra) e non già una incumulabilità
(scomputo di una voce dall'altra) come previsto dal dettato normativo, finendo quindi, ancora una volta, per confondere due concetti ben distinti. Infine, anche tale soluzione, determinando la perdita dell'intera pensione per tutto il periodo lavorato a prescindere dal reddito in concreto prodotto, si tradurrebbe in una vera e propria sanzione punitiva che la norma non prevede e che, per le conseguenze che è destinata a produrre nei casi, come quello in esame, non garantirebbe il
CP_ soddisfacimento dei bisogni di vita del pensionato. Contrariamente a quanto sostenuto dall'
l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia” utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vale il divieto di cumulo. Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione. Un tale risultato stante le gravose conseguenze che determina, avrebbe dovuto essere espressamente previsto dal legislatore di modo che colui che fa richiesta di accesso a tale titolo pensionistico sia reso edotto ab origine delle conseguenze che deriverebbero dallo svolgimento contestuale di una attività da lavoro dipendente. Maggiormente conforme al dato letterale e idoneo ad evitare evidenti disparità di trattamento si ritiene sia dunque il criterio che scomputa il reddito da lavoro dai ratei pensionistici;
in tal caso infatti, colui che ha percepito un reddito pari o maggiore al trattamento pensionistico si vedrebbe scomputare in tutto o in buona parte la pensione potendo comunque disporre di una fonte reddituale idonea a garantirgli un adeguato sostentamento, mentre colui che ha prodotto un reddito modesto si vedrebbe comunque corrispondere il rateo pensionistico, ovviamente, al netto di quanto percepito e quindi nel rispetto del divieto di cumulo previsto dalla norma.” (così Corte di Appello di Brescia sentenza n. 379/2023 pubbl. il 13/03/2024 RG n. 286/2023).
5 4.2 Alla luce di quanto sopra esposto, in conseguenza dell'attività di lavoro svolta, stima il
Tribunale che la ricorrente non debba essere privata del diritto alla pensione per l'intero periodo di riferimento, dovendosi riconoscere il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione del 10.11.2023 ritenendosi indebita solo la percezione dei ratei di pensione versati nei mesi di luglio 2022, settembre 2022, ottobre 2022 e dicembre 2022.
Ne consegue che l' convenuto va condannato a restituire alla ricorrente la differenza fra le CP_1 somme illegittimamente trattenute e l'importo dei ratei di pensione corrisposti in riferimento ai mesi di luglio 2022, settembre 2022, ottobre 2022 e dicembre 2022, pari ad euro 4.126,64 lordi.
5. Le spese di lite stante la parziale reciproca soccombenza possono essere compensate in ragione di un mezzo fra le parti. Il residuo mezzo, liquidato come specificato in dispositivo, va posto a carico dell' . Si concede la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la compatibilità della pensione “quota 100” in godimento della ricorrente con i redditi di lavoro dipendente prodotti nel corso dell'anno
2022;
2 – dichiara il diritto dell' alla ripetizione della somma indebitamente percepita dalla CP_1
ricorrente, pari ad euro 4.126,64 lordi;
3 – condanna l' restituire al ricorrente la differenza fra le somme illegittimamente CP_1
trattenute e l'importo di cui al punto 2;
4 – compensa le spese di lite in ragione di un mezzo fra le parti e condanna l' a CP_1
rimborsare alla parte ricorrente il residuo mezzo, che si liquida in euro 1500,00, oltre IVA,
CPA e spese generali al 15%, oltre al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
6 Così deciso in Brescia il 20.01.2025
7
Il Giudice
Chiara Desenzani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con l'avv. VALTULINI GIOVANNI
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: ripetizione indebito pensionistico
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. il procuratore della parte ricorrente concludeva come da proprie note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , titolare della pensione anticipata di Parte_1
vecchiaia per esercenti attività commerciali n. 021-150036150314 cat. VOCOM, ha convenuto in giudizio per ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di € 13.411,58 lordi di cui CP_1 le era stata chiesta le restituzione e per far accertare di conseguenza il diritto dell' alla CP_1
ripetizione solo della somma da lei percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente per l'anno
2021 (pari ad € 1.146,12) con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme medio tempore indebitamente trattenute.
In fatto la ricorrente ha esposto: a) di aver presentato in data 27.09.2021 domanda di pensione anticipata c.d. “quota 100”, successivamente accolta dall' . con decorrenza dal 01.10.2021 CP_1
(doc. 1); b) di essersi rioccupata nei mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre dell'anno 2022, in forza di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato e di aver percepito per di tali prestazioni lavorative un reddito complessivo pari ad euro 1.146,12 netti (doc. 3); c) che, in sede di riliquidazione, l' aveva provveduto in data 10.11.2023 a contestarle un indebito pari ad euro CP_1
13.411,58, corrispondente all'intero importo lordo del trattamento pensionistico erogatole dal
01.01.2022 al 31.12.2022 (doc. 2) ritenuta l'incompatibilità ai sensi dell'art. 14, comma 3, decreto- legge n. 4/2019 tra la prestazione lavorativa svolta nel corso dell'anno 2022 ed il trattamento pensionistico goduto;
d) di aver proposto ricorso amministrativo in data 31.01.2024, rigettato dall' con provvedimento del 14.03.2024 (doc.4). CP_1
In diritto ha sottolineato che l'art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 prevede unicamente l'incumulabilità fra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei redditi da lavoro autonomo occasionale non superiori ad euro 5.000,00 lordi annui, senza disciplinare in forma espressa le conseguenze derivanti dalla violazione di tale incumulabilità e, richiamata giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno, ha sottolineato l'illegittimità la circolare CP_1
n. 11/2019 che aveva introdotto delle conseguenze (perdita della pensione per l'intero anno in cui si
è svolta l'attività lavorativa) eccessivamente gravose in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, dovendosi riconoscere il suo diritto all'erogazione del trattamento pensionistico per l'anno 2022, salva la detrazione di quanto percepito in quel medesimo anno a titolo di reddito da lavoro dipendente.
2. , seppur ritualmente citato, non si è costituito e ne va quindi dichiarata la contumacia. CP_1
3. Con note ex art. 127-ter c.p.c., il ricorrente ha ribadito come oggetto di contestazione fosse non il principio di incumulabilità sancito dal d.l. n. 4/2019, bensì le conseguenze che dalla violazione di tale principio l' resistente aveva tratto, applicandole una sanzione incongrua sotto l'aspetto CP_1
quantitativo (la richiesta di restituzione dell'intero importo annuo della prestazione pensionistica,
2 pari ad euro 13.411,58 lordi) rispetto all'ammontare del reddito da lavoro dipendente da ella effettivamente percepito (pari ad euro 1.146,12 netti). Ha altresì reiterato le domande già formulate in principalità nell'atto introduttivo, chiedendo, in via ulteriormente subordinata, che fosse disposta la restituzione dei soli ratei pensionistici percepiti nei mesi nei quali aveva svolto attività lavorativa dipendente.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
4.1. L'art. 14, comma 3 D.L. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019 stabilisce che “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.”
L' interpreta ed applica la previsione della non cumulabilità della pensione quota 100 con i CP_1 redditi da lavoro dipendente nel senso che, in caso di rioccupazione del pensionato, l'erogazione del trattamento pensionistico debba esser sospesa nell'anno di produzione del reddito lavorativo con obbligo per l'ente di procedere al recupero dei ratei di pensione corrisposti nel medesimo anno, da qui la richiesta di ripetizione dell'indebito censurata in questa sede.
In particolare, nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente
(doc.4) ha richiamato la propria circolare n. 117/2019 la quale, in caso di percezione di reddito da lavoro dipendente successivamente alla decorrenza della pensione, impone la sospensione della prestazione sino alla fine dell'anno in corso al momento della produzione del reddito e, in caso di ratei già riscossi, il loro recupero dalla data della decorrenza della pensione.
Si tratta, invero, di una previsione che, a parere di questo Tribunale e come già ritenuto da alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Corte appello Perugia, sent. n. 33/2023; Trib. Firenze, sez. lav., sent. n.449/2022; Trib. Lucca, sent. n. 78/2023 e Trib. Brescia, sez. lav., sent. n. 393/2023, n.
553/2023, n.458/2024 e n. 91\24), non appare coerente con il dettato della norma richiamata.
Invero, laddove la norma dispone che “La pensione quota 100 non è cumulabile…con redditi da lavoro dipendente” introduce un concetto letteralmente e giuridicamente diverso dall'istituto dell'incompatibilità delle due prestazioni, quale il divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione.
Detto altrimenti, la norma inibisce al titolare del trattamento pensionistico di beneficiare contemporaneamente di un reddito da lavoro dipendente.
3 Ciò posto, la conseguenza giuridica sostenuta dall'ente previdenziale – che, a fronte del riscontrato divieto di cumulo, ritiene tout court non dovuta l'intera pensione per l'anno in cui si è prodotto il reddito da lavoro dipendente con conseguente perdita del trattamento pensionistico – non solo non trova alcun riscontro nel testo normativo (che si limita a statuire l'incumulabilità della pensione conseguita con i redditi da lavoro), ma appare altresì del tutto sproporzionata e sanzionatoria, finendo per porsi in contrasto con la stessa funzione previdenziale e assistenziale propria del trattamento pensionistico ex art. 38, comma 2 cost.
CP_ Come già rilevato dalla richiamata giurisprudenza di merito, l'interpretazione fornita da
“susciterebbe dubbi di costituzionalità con riferimento all'art. 38, secondo comma Cost. secondo cui i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Sarebbe arduo sostenere la compatibilità con quel principio di una disposizione che escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato”. (Corte di Appello di Perugia sentenza n. 33/2023)
Quanto poi alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022 che ha statuito sulla non cumulabilità della pensione anticipata quota 100 con i redditi di lavoro, fatta eccezione per quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di cinquemila euro lordi annui, la stessa giurisprudenza di merito, nuovamente qui richiamata e condivisa, ha osservato che nella pronuncia della Corte costituzionale “…non v'è alcun accenno alla questione della perdita del diritto per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti, poiché il giudice a quo non l'ha sollevata, bensì soltanto adombrata. L'unico passaggio in cui la Corte vi accenna è contenuto nel secondo paragrafo del brano sopra trascritto, laddove essa definisce non irragionevole la pretesa del legislatore che chi sceglie di usufruire del trattamento anticipato esca dal mercato del lavoro. Ad avviso del collegio, quell'affermazione costituisce un obiter dictum, da cui non è possibile inferire che la Corte
Costituzionale abbia inteso dichiarare legittima la sospensione della pensione per l'intero anno, a fronte della percezione di un reddito di lavoro, qualunque ne sia l'ammontare.”
Ciò posto, questo giudice condivide il recentissimo orientamento della Corte d'Appello di Brescia, che, in accoglimento della distinzione fra incumulabilità ed incompatibilità di cui si è detto, riconosce il diritto dell'interessato a percepire la pensione solo per i mesi in cui non abbia svolto attività lavorativa, escludendo quindi il trattamento pensionistico per tutto il periodo in cui si espleta
CP_ attività lavorativa. “Ciò in quanto le norme invocate dall' non prevedono una decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, sanzione che avrebbe dovuto essere prevista
4 espressamente, comportando essa la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo. In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente. Inoltre, tale criterio, di fatto, determinerebbe, seppur non per l'intero anno come inteso
CP_ dall' bensì solo per il periodo di lavoro svolto, in via di fatto, una forma di vera e propria incompatibilità fra le due voci (l'una esclude in toto l'altra) e non già una incumulabilità
(scomputo di una voce dall'altra) come previsto dal dettato normativo, finendo quindi, ancora una volta, per confondere due concetti ben distinti. Infine, anche tale soluzione, determinando la perdita dell'intera pensione per tutto il periodo lavorato a prescindere dal reddito in concreto prodotto, si tradurrebbe in una vera e propria sanzione punitiva che la norma non prevede e che, per le conseguenze che è destinata a produrre nei casi, come quello in esame, non garantirebbe il
CP_ soddisfacimento dei bisogni di vita del pensionato. Contrariamente a quanto sostenuto dall'
l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia” utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vale il divieto di cumulo. Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione. Un tale risultato stante le gravose conseguenze che determina, avrebbe dovuto essere espressamente previsto dal legislatore di modo che colui che fa richiesta di accesso a tale titolo pensionistico sia reso edotto ab origine delle conseguenze che deriverebbero dallo svolgimento contestuale di una attività da lavoro dipendente. Maggiormente conforme al dato letterale e idoneo ad evitare evidenti disparità di trattamento si ritiene sia dunque il criterio che scomputa il reddito da lavoro dai ratei pensionistici;
in tal caso infatti, colui che ha percepito un reddito pari o maggiore al trattamento pensionistico si vedrebbe scomputare in tutto o in buona parte la pensione potendo comunque disporre di una fonte reddituale idonea a garantirgli un adeguato sostentamento, mentre colui che ha prodotto un reddito modesto si vedrebbe comunque corrispondere il rateo pensionistico, ovviamente, al netto di quanto percepito e quindi nel rispetto del divieto di cumulo previsto dalla norma.” (così Corte di Appello di Brescia sentenza n. 379/2023 pubbl. il 13/03/2024 RG n. 286/2023).
5 4.2 Alla luce di quanto sopra esposto, in conseguenza dell'attività di lavoro svolta, stima il
Tribunale che la ricorrente non debba essere privata del diritto alla pensione per l'intero periodo di riferimento, dovendosi riconoscere il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione del 10.11.2023 ritenendosi indebita solo la percezione dei ratei di pensione versati nei mesi di luglio 2022, settembre 2022, ottobre 2022 e dicembre 2022.
Ne consegue che l' convenuto va condannato a restituire alla ricorrente la differenza fra le CP_1 somme illegittimamente trattenute e l'importo dei ratei di pensione corrisposti in riferimento ai mesi di luglio 2022, settembre 2022, ottobre 2022 e dicembre 2022, pari ad euro 4.126,64 lordi.
5. Le spese di lite stante la parziale reciproca soccombenza possono essere compensate in ragione di un mezzo fra le parti. Il residuo mezzo, liquidato come specificato in dispositivo, va posto a carico dell' . Si concede la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la compatibilità della pensione “quota 100” in godimento della ricorrente con i redditi di lavoro dipendente prodotti nel corso dell'anno
2022;
2 – dichiara il diritto dell' alla ripetizione della somma indebitamente percepita dalla CP_1
ricorrente, pari ad euro 4.126,64 lordi;
3 – condanna l' restituire al ricorrente la differenza fra le somme illegittimamente CP_1
trattenute e l'importo di cui al punto 2;
4 – compensa le spese di lite in ragione di un mezzo fra le parti e condanna l' a CP_1
rimborsare alla parte ricorrente il residuo mezzo, che si liquida in euro 1500,00, oltre IVA,
CPA e spese generali al 15%, oltre al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
6 Così deciso in Brescia il 20.01.2025
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Il Giudice
Chiara Desenzani