TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
Composto dai seguenti Magistrati
Dott. Sossio Pellecchia Presidente
Dott.ssa Teresa Cianciulli Giudice
Dott. Astianatte de Vincentis Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. __2499 / 2024___ R.G. ___
Avente ad oggetto reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., vertente tra
(P.I. ) quale procuratore con rappresentanza di Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa Parte_2
dall'avv. Luigi Caterino, in virtù di procura ad litem allegata al reclamo, domicilio eletto in Caserta alla Via Cesare Battisti n. 57 presso lo studio del procuratore
Reclamante
E
(C.F. ), res.te in Contrada Controparte_1 C.F._1
Valli n. 8, Gesualdo
Reclamato contumace
1 CONCLUSIONI
Così testualmente in reclamo: revocare l'ordinanza resa il 20.08.2024 dal G.E. del Tribunale di Avellino, dr.ssa Controparte_2
Patrizia Grasso, comunicato a mezzo posta elettronica certificata il 22.08.2024, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare portante R.G.E. 69/2024, promossa nei confronti del signor , Controparte_1 rimettendo la creditrice procedente nei termini per il deposito dell'istanza di vendita e della documentazione ai sensi dell'articolo 567 del codice di procedura civile. Con vittoria di spese e competenze professionali della presente fase di reclamo in caso di opposizione da parte del debitore esecutato . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.09.2024, proponeva reclamo al Parte_1
Collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c. al fine di sentire revocare l'ordinanza di declaratoria di inefficacia del pignoramento emessa il 20.08.2024, comunicata il 22.08.2024, nella procedura R.G.E. 69/2024.
Rilevava il reclamante l'errata applicazione dell'art. 497 c.p.c. Deduceva che il Giudice dell'Esecuzione aveva ritenuto che il termine previsto per il deposito dell'istanza di vendita non fosse soggetto a sospensione feriale. Considerando dunque che l'atto di pignoramento, notificato ex art. 140
c.p.c., era stato, a seguito del compimento delle formalità previste da tale norma, ritirato dal destinatario in data 22 giugno 2024, il termine di giorni 45 per il deposito dell'istanza di vendita doveva andare a scadere al 6 settembre 2024. Instava dunque per la revoca dell'ordinanza di declaratoria di inefficacia del pignoramento, chiarito che tale provvedimento doveva ritenersi impugnabile nelle forme previste all'art. 630 c.p.c. comma terzo.
Assegnato il procedimento all'Istruttore per gli adempimenti di cui agli artt. 630 e 178 c.p.c., notificato il reclamo unitamente al decreto emesso il
10.11.2024 al sig. , quest'ultimo restava contumace. Controparte_1
Scaduto il termine assegnato, il Collegio si riuniva in camera di consiglio per la deliberazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di che Controparte_1 non ha proceduto a comunicazione della memoria di risposta nonostante la regolare notifica di reclamo e decreto del 10.11.2024.
[...] censura l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione della procedura CP_3
R.G.E. 69/2024, emessa il 20 agosto 2024. Deduce che il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento per omesso deposito dell'istanza di vendita quando il termine previsto ex art. 497 c.p.c. non era ancora decorso.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 497 c.p.c., il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
È vero che il termine di cui all'art. 497 cpc per richiedere l'assegnazione o la vendita delle cose pignorate è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali (Cass. Civ. n. 18652 del 6 agosto 2013). Tuttavia non può ritenersi che l'ordinanza impugnata abbia violato tale regola processuale dovendo invece affermarsi come prima dell'inizio del periodo di sospensione il termine di cui al richiamato art. 497 c.p.c. fosse già decorso.
A tale conclusione può addivenirsi constatando come la notifica all'esecutato dell'atto di pignoramento sia stata effettuata ex art. 140 Controparte_1 cpc in data 5 giugno 2024 e nello stesso giorno sono state espletate la formalità previste dalla norma quali il deposito di copia dell'atto nella casa comunale di Gesualdo e l'affissione alla porta esterna dell'abitazione. E'stato nella stessa data spedito l'avviso informativo mediante raccomanda n. 66839340436-4 con ricevuta di ritorno. Per il destinatario, dunque, la notifica dell'atto di pignoramento deve intendersi perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata, ossia in data 15 giugno 2024.
Vero è che il destinatario ha ritirato il plico solo in data 22 giugno 2024 tuttavia deve considerarsi che la notificazione ai sensi dell'articolo 140 cpc, anche nel caso di mancato ritiro del piego depositato presso la casa comunale, si perfeziona ex lege nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito. Il dies a quo da computarsi per il decorso del termine previsto all'art. 497 c.p.c. deve conteggiarsi a partire dal 15 giugno 2024 con la conseguenza che questo andava a spirare in data 30 luglio 2024.
Devesi segnalare che il reclamante non deposita l'avviso di ricevimento della comunicazione informativa prevista all'art. 140 c.p.c., da ritenersi parte
3 integrante ma può comunque considerarsi come riferimento la data di invio dell'avviso del 5 giugno 2024, secondo le risultanze della notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario.
Il reclamo, fondato su un unico motivo di censura, deve in conclusione essere rigettato.
Nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del reclamante.
Il mancato accoglimento dell'impugnazione impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come inserito dalla legge 24.12.2012 n.
228, ratione temporis applicabile al procedimento, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
rigetta il reclamo;
Nulla dispone sulle spese. attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, così come inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Avellino, all'esito della camera di consiglio del 12.02.2025____
L'Estensore Il Presidente
4