Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 241
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Sentenza 18 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, presieduto dal Dott. Sossio Pellecchia, con la partecipazione della Dott.ssa Teresa Cianciulli e del Dott. Astianatte de Vincentis. Il reclamante ha chiesto la revoca di un'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, che aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento per omesso deposito dell'istanza di vendita, sostenendo che il termine per tale deposito non fosse ancora scaduto e che dovesse essere considerato soggetto a sospensione feriale. La parte reclamata, invece, è rimasta contumace.

Il Tribunale ha rigettato il reclamo, argomentando che il termine di 45 giorni per il deposito dell'istanza di vendita, previsto dall'art. 497 c.p.c., era già decorso prima dell'inizio della sospensione feriale. Il Giudice ha chiarito che la notifica del pignoramento si era perfezionata il 15 giugno 2024, e non il 22 giugno, data in cui il destinatario aveva ritirato il plico. Pertanto, il termine per il deposito dell'istanza di vendita era scaduto il 30 luglio 2024, prima della dichiarazione di inefficacia. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato la contumacia della parte reclamata e ha evidenziato l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato, in quanto l'impugnazione era stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 241
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 241
    Data del deposito : 18 febbraio 2025

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